ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri 4
aprile 2025, in relazione al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del
personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario), promosso dal deputato Riccardo Magi, nei confronti
del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio
dei ministri, con ricorso depositato in cancelleria il 5 maggio 2025
e iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato
2025, fase di ammissibilita'.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice
relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 maggio 2025 (reg.
confl. pot. n. 6 del 2025), il deputato Riccardo Magi ha promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri;
che il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non
spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025, avente
a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il decreto-legge 11 aprile
2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e
di ordinamento penitenziario), e, conseguentemente, di annullare la
deliberazione stessa e il citato decreto-legge, «nella sua interezza
o - in subordine - nelle parti che essa riterra' prive del requisito
originario della straordinaria necessita' e urgenza»;
che il ricorrente premette che il 22 gennaio 2024 e' stato
presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge ordinario
A.C. 1660 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela
del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di
ordinamento penitenziario);
che il ricorrente ripercorre le tappe dei lavori parlamentari
esponendo che, dopo un ciclo di audizioni e l'esame degli emendamenti
proposti, le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II
(Giustizia) in sede referente hanno conferito a quattro relatori
mandato a riferire all'Assemblea della Camera;
che questa ha iniziato l'esame del testo proposto dalle
Commissioni medesime (A.C. 1660-A) il 10 settembre 2024 e lo ha
approvato il successivo 18 settembre;
che il disegno di legge e' stato quindi trasmesso al Senato della
Repubblica (A.S. 1236) e qui assegnato alle Commissioni riunite 1ª
(Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente, che il 26
marzo 2025, dopo un «confronto politico serrato», hanno conferito
mandato a riferire in aula a due relatori;
che, tuttavia, l'esame del disegno di legge da parte del Senato,
benche' fosse stato calendarizzato, e' stato sospeso, in
considerazione della sostanziale sovrapponibilita' delle norme recate
dal disegno stesso a quelle introdotte dal d.l. n. 48 del 2025;
che, in punto di ammissibilita' del sollevato conflitto, il
ricorrente argomenta, quanto alla propria legittimazione, richiamando
l'ordinanza di questa Corte n. 17 del 2019 - nella parte in cui ha
affermato che lo «status costituzionale del parlamentare comprende
[...] un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di
proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante
della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo
autonomo e indipendente, non rimuovibili ne' modificabili a
iniziativa di altro organo parlamentare» - e la successiva
giurisprudenza costituzionale conforme (sono citate le ordinanze n.
193 e n. 188 del 2021 e n. 60 del 2020);
che, peraltro, il ricorrente afferma che nel «caso odierno la
situazione e' assai diversa» rispetto alle fattispecie prese in esame
nelle pronunce appena menzionate, giacche' «[l]'attacco alle
prerogative dei singoli parlamentari viene da un potere esterno al
Parlamento (cioe' dall'Esecutivo)»;
che il Governo, difatti, deliberando di adottare il suddetto
decreto-legge mentre era in corso «l'esercizio delle attribuzioni dei
singoli parlamentari» - quali «il potere di iniziativa legislativa»
di cui all'art. 71, primo comma, della Costituzione e «la
partecipazione al procedimento legislativo ex art. 72 della
Costituzione» - le avrebbe rese «del tutto van[e]»;
che, in particolare, il deputato Magi assume che il Governo,
approvando un decreto-legge riproduttivo del disegno di legge
all'esame del Senato in assenza dei presupposti di straordinaria
necessita' e urgenza, avrebbe «amputa[t]o arbitrariamente» il
dibattito parlamentare che era in corso da un anno e mezzo e, in tal
modo, avrebbe «ferito la competenza costituzionale delle Camere», il
cui ruolo sarebbe stato «radicalmente pretermesso»;
che, dunque, l'atto di «pretesa urgenza» del Governo avrebbe
«leso gravemente le prerogative delle Camere e, insieme, dei singoli
parlamentari»;
che, al riguardo, il ricorrente, da un lato, ricorda che, secondo
questa Corte, l'ampia «autonomia politica del Governo nel ricorrere
al decreto-legge [...] non puo' giustificare lo svuotamento del ruolo
politico e legislativo del Parlamento» (e' citata la sentenza n. 146
del 2024); dall'altro, sostiene che nella specie i deputati avrebbero
maturato «la certezza che sarebbero tornati a discutere» il disegno
di legge, poiche' il testo all'esame del Senato conteneva modifiche
(introdotte dalle suddette Commissioni riunite) rispetto a quello
licenziato dalla Camera;
che, espone ancora il ricorrente, l'asserito «svuotamento della
funzione parlamentare» e le ipotizzate lesioni delle prerogative
costituzionali dei deputati sono stati anche posti a fondamento delle
cinque questioni pregiudiziali presentate alla Camera - e da questa
discusse e respinte - durante l'iter di conversione in legge del d.l.
n. 48 del 2025;
che il ricorrente osserva, inoltre, che il d.l. n. 48 del 2025 ha
introdotto anche disposizioni penali e che, benche' la decretazione
d'urgenza non si ponga di per se' in contrasto con la riserva di
legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., nel caso in esame il
Governo avrebbe dovuto «astenersi» dall'adottare il decreto-legge
stesso, al fine di consentire un adeguato dibattito parlamentare, dal
momento che questa Corte tenderebbe «in campo penale [...] a
esprimere una preferenza per la legge del Parlamento» (sono citate le
sentenze n. 32 del 2014 e n. 487 del 1989).
Considerato che il deputato Riccardo Magi ha promosso conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo
della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri;
che il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non
spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025, avente
a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il d.l. n. 48 del 2025, e,
conseguentemente, di annullare la deliberazione stessa e il citato
decreto-legge, «nella sua interezza o - in subordine - nelle parti
che essa riterra' prive del requisito originario della straordinaria
necessita' e urgenza»;
che gli atti all'origine del conflitto sono intervenuti quando la
Camera dei deputati aveva gia' approvato il disegno di legge
ordinario A.C. 1660-A e lo aveva trasmesso al Senato della
Repubblica, che non ha tuttavia proceduto a esaminare il testo in
quanto le sue norme erano state, frattanto, sostanzialmente
riprodotte nel suddetto decreto-legge;
che, ad avviso del confliggente, il Governo, trasponendo le
disposizioni di cui al disegno di legge ordinario, alcune delle quali
peraltro di natura penale, nel menzionato decreto-legge in assenza
dei requisiti di straordinaria necessita' e urgenza, avrebbe
«amputa[t]o arbitrariamente» il dibattito parlamentare in corso,
cosi' «fer[endo] la competenza costituzionale delle Camere», il cui
«ruolo [sarebbe stato] radicalmente pretermesso»;
che sarebbero state al contempo menomate anche le attribuzioni
costituzionali dei singoli parlamentari e, in particolare, il potere
di iniziativa legislativa e il diritto di partecipazione al
procedimento legislativo loro spettanti;
che, nella presente fase del giudizio, questa Corte e' chiamata a
deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla
sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art.
37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a
decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari
poteri da norme costituzionali;
che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto, sotto il
profilo soggettivo, l'esistenza di una sfera di prerogative
costituzionali, «inerenti al diritto di parola, di proposta e di
voto», che possono essere difese dal singolo parlamentare con lo
strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri,
qualora «risultino lese da altri organi parlamentari» (ex plurimis,
tra le piu' recenti, ordinanza n. 154 del 2022);
che deve essere, invece, «escluso che il singolo parlamentare sia
legittimato a sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del
Governo» quando agisce «a tutela di prerogative attribuite dalla
Costituzione all'intera Camera a cui appartiene» (ordinanza n. 17 del
2019);
che, a tale ultimo riguardo, con l'ordinanza n. 151 del 2022
questa Corte ha ricordato di avere piu' volte specificato la
necessita' che le attribuzioni costituzionali asseritamente lese
«spett[i]no al singolo parlamentare in quanto tale», dovendo essere
pertanto ravvisabile, in capo a esso, una posizione «quantomeno
distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di
appartenenza»;
che, al contrario, le doglianze del ricorrente relative
all'eccentricita' del modus operandi del Governo coinvolgono
direttamente l'intera Assemblea, consistendo in sostanza nella
supposta sottrazione al Parlamento della funzione legislativa, che ai
sensi dell'art. 70 Cost. e' esercitata collettivamente dalle Camere;
che, quando viene prospettata un'esautorazione del Parlamento
dall'esercizio della funzione legislativa e la situazione posta alla
base del conflitto coinvolge l'intera Assemblea, titolare della sfera
di attribuzioni costituzionali in ipotesi lese e, quindi,
eventualmente legittimata a sollevare conflitto e' la Camera di
appartenenza del singolo parlamentare e non quest'ultimo (in tal
senso, ancora, ordinanze n. 154 e n. 151 del 2022, nonche' n. 67 e n.
66 del 2021);
che non e', d'altra parte, sufficiente, ai fini
dell'ammissibilita' del conflitto, affermare, come fa il ricorrente,
che il Governo avrebbe menomato anche le prerogative individuali dei
singoli parlamentari, ovvero che, «insieme» alle prerogative delle
Camere, l'atto di «pretesa urgenza» adottato dal Governo avrebbe leso
pure quelle dei parlamentari uti singuli;
che, infatti, in fattispecie come quella in esame la posizione
del singolo parlamentare rimane «"assorbita" da quella della propria
Camera di appartenenza» (di nuovo, ordinanza n. 151 del 2022);
che, d'altronde, in molteplici occasioni questa Corte ha negato
l'ipotizzabilita' di una concorrenza tra la legittimazione attiva del
singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza (ex
plurimis, ordinanze n. 151 del 2022, n. 67 e n. 66 del 2021),
escludendo che il parlamentare stesso possa rappresentare - in un
conflitto promosso nei confronti del Governo - l'intera istituzione
cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 80 del 2022 e n. 277 del
2017), poiche' non e' «titolare di attribuzioni individuali
costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo» (ex
plurimis, ordinanze n. 151 e n. 80 del 2022 e n. 67 del 2021);
che va altresi' rilevato, sotto il profilo oggettivo, che il
ricorrente non ha allegato «una sostanziale negazione o un'evidente
menomazione» (ex plurimis, ordinanza n. 212 del 2022) delle proprie
prerogative costituzionali;
che, infatti, il ricorso offre una ricostruzione lacunosa
dell'iter parlamentare afferente alla conversione in legge del d.l.
n. 48 del 2025, limitandosi a dare al riguardo conto della
presentazione di cinque questioni pregiudiziali, una delle quali
sottoscritta dallo stesso deputato Magi, odierno ricorrente, dirette
a precludere l'ulteriore esame del disegno di conversione in
considerazione delle asserite violazioni dedotte anche in questa
sede;
che, tuttavia, proprio la presentazione di tali questioni, che
sono state ampiamente discusse e poi respinte dalla Camera nel corso
della seduta del 23 aprile 2025, dimostra come, pure dopo la
sospensione dell'esame del disegno di legge ordinario, non sia
comunque mancato il confronto parlamentare e come il ricorrente abbia
«avuto la possibilita' di esercitare le proprie funzioni
costituzionali, partecipando al procedimento di conversione»
(ordinanza n. 275 del 2019; nello stesso senso, ordinanza n. 197 del
2020);
che, per le ragioni dianzi esposte, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.