ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  37  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure  urgenti  per  contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi  ucraina),  convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato
dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure  urgenti
in materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'  delle
imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio  2022,  n.  91,  e  successivamente  modificato
dall'art.1, comma 120, lettere a), b) e c), della legge  29  dicembre
2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025),
promossi dalla Corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado  di
Cagliari, sezione 1, e dalla Corte di giustizia tributaria  di  primo
grado di Roma,  sezione  19,  con  ordinanze  rispettivamente  del  7
ottobre 2024 e del 7 febbraio 2025, iscritte ai numeri 11  e  54  del
registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, prima serie speciale, numeri 7 e 14 dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di costituzione di Saras spa ed Eni Global  Energy
Markets spa, nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  7  ottobre  2025  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi gli avvocati Andrea Silvestri per Saras spa, Livia  Salvini
e Davide De Girolamo per Eni Global Energy Markets spa,  nonche'  gli
avvocati dello Stato Salvatore  Faraci  e  Mattia  Cherubini  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 ottobre  2024  (iscritta  al  n.  11  del
registro ordinanze 2025) la Corte di giustizia  tributaria  di  primo
grado di Cagliari, sezione 1, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3,  23  e  53   della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma  7,  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti  economici  e
umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni,  nella
legge 20 maggio  2022,  n.  51,  come  modificato  dall'art.  55  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure  urgenti  in  materia  di
politiche  energetiche  nazionali,  produttivita'  delle  imprese   e
attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di  politiche
sociali e di crisi ucraina),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente  modificato  dall'art.
1, comma 120, lettere a), b) e c), della legge 29 dicembre  2022,  n.
197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). 
    2.- La CGT di Cagliari espone di essere stata adita  con  ricorso
proposto dalla Societa' anonima  raffinerie  sarde  spa  (Saras  spa)
avverso l'atto dell'Agenzia delle entrate  di  diniego  del  rimborso
dell'importo di euro 76.995.188,00 versato dalla societa' a titolo di
contributo straordinario in  adempimento  alle  disposizioni  di  cui
all'art.  37  del  d.l.  n.  21   del   2022,   come   convertito   e
successivamente modificato. 
    Fa presente, in particolare, che in quel giudizio  Saras  spa  ha
richiesto: in via principale, l'annullamento dell'atto di  diniego  e
il conseguente rimborso dell'intero importo  versato,  in  quanto  la
disciplina impositiva del contributo  straordinario  avrebbe  violato
gli  artt.  3,  23,  41,  42,  53  e  117  Cost.;  in  subordine,  il
riconoscimento del diritto a dedurre l'importo di euro  18.478.845,00
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES),
poiche' la disposizione di cui all'art. 37, comma 7, del d.l.  n.  21
del 2022,  come  convertito  e  successivamente  modificato,  avrebbe
violato gli artt. 3 e 53 Cost. 
    2.1.- La CGT di Cagliari da' atto che la  societa',  con  memoria
depositata ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in  attuazione
della delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413), aveva  chiesto,  al  fine  di  avvantaggiarsi
degli effetti della  sentenza  di  questa  Corte  n.  111  del  2024,
intervenuta  nelle  more  del   giudizio   a   quo,   di   dichiarare
«l'illegittimita' del diniego di rimborso per quanto attiene la quota
di Contributo riferibile alla componente "accise"». 
    3.- Il giudice rimettente ritiene, in primo luogo, che  tutte  le
questioni di legittimita' costituzionale prospettate  dalla  societa'
in via principale siano  manifestamente  infondate  alla  luce  delle
considerazioni espresse da questa Corte nella  sentenza  n.  111  del
2024 e, in secondo luogo,  di  non  potere  accogliere  la  richiesta
avanzata dalla societa' con la memoria, «trattandosi di  domanda  non
formulata in sede di ricorso» e, pertanto, inammissibile. 
    Concentra  quindi  l'attenzione   sulla   questione   subordinata
relativa all'art. 37,  comma  7,  del  d.l.  n.  21  del  2022,  come
convertito e successivamente modificato, secondo  cui  il  contributo
straordinario «non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». 
    4.- Osserva quindi  che  «l'intervento  parzialmente  demolitorio
sull'articolo 37 d.l. n. 21/2022» effettuato con la sentenza  n.  111
del 2024 non inciderebbe in alcun modo sulla rilevanza della suddetta
questione di legittimita' costituzionale, poiche', in  assenza  della
disposizione indubbiata, opererebbe la disposizione di  cui  all'art.
99, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del
testo unico delle imposte sui redditi), che prevede che «[l]e imposte
sui redditi e quelle per le  quali  e'  prevista  la  rivalsa,  anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione.  Le  altre  imposte  sono
deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento». 
    5.- Secondo il giudice a  quo,  inoltre,  non  sarebbe  possibile
procedere a un'interpretazione costituzionalmente  orientata,  atteso
l'univoco tenore letterale della disciplina contenuta  nell'art.  37,
comma 7, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito  e  successivamente
modificato. 
    6.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la  CGT  di  Cagliari
ritiene  che  la   disposizione   censurata,   non   consentendo   la
deducibilita' del  contributo  straordinario  dalla  base  imponibile
dell'IRES, violerebbe gli artt. 3, 23 e 53 Cost. 
    6.1.- In primo luogo, la stessa si porrebbe in contrasto con  gli
artt.  3  e  53  Cost.  per  violazione  dei  principi  di  capacita'
contributiva e di ragionevolezza. 
    Il giudice a quo muove dalla considerazione che la  deducibilita'
dei costi e degli oneri fiscali dalla base  imponibile  dell'IRES,  a
eccezione delle sole imposte sui redditi e di quelle per le quali  si
applica  la  rivalsa  (fra  cui  non   rientrerebbe   il   contributo
straordinario), costituirebbe un principio ricavabile  dall'art.  99,
comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. 
    La previsione di non deducibilita' finirebbe quindi per ledere il
principio di capacita' contributiva, perche', essendo  il  contributo
straordinario un costo  inerente,  non  se  ne  potrebbe  precludere,
«senza  compromettere  la  coerenza  del   disegno   impositivo,   la
deducibilita' una volta  che  il  legislatore  abbia,  nella  propria
discrezionalita', stabilito per il reddito d'impresa il  criterio  di
tassazione al netto», come affermato da questa Corte con la  sentenza
n. 262 del 2020 in materia di indeducibilita' dell'imposta municipale
propria (IMU) sui beni strumentali dalla base imponibile dell'IRES. 
    7.- La violazione del principio di capacita' contributiva sarebbe
anche ravvisabile sotto il profilo del divieto di doppia imposizione,
avendo la societa' provveduto, in riferimento  al  medesimo  anno  di
imposta, al pagamento del contributo straordinario nonche' dell'IRES. 
    8.- Il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. troverebbe  conferma,
secondo il  giudice  a  quo,  in  «alcuni  principi  enunciati  dalla
richiamata sentenza della Corte costituzionale numero 111/2024». 
    Osserva il rimettente che in essa e' affermato che «gli  elementi
della  struttura   dell'imposta,   in   un   tempo   ordinario,   non
consentirebbero, di per se' - nemmeno in  forza  della  piu'  moderna
concezione del principio  di  capacita'  contributiva  in  precedenza
ricordata [...] -, di superare il test della connessione razionale  e
della proporzionalita'» e,  inoltre,  che  «solo  tenendo  conto  del
carattere del tutto sui generis del contesto in cui e'  stato  calato
il temporaneo intervento impositivo, puo' "eccezionalmente" ritenersi
non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore». 
    Evidenzia che  nella  medesima  sentenza  la  Corte  ha  altresi'
precisato  di  dovere  sempre  «assicurare,  nella  valutazione   del
bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una
soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre  la  quale
lo  stesso  dovere  tributario  finirebbe  per  smarrire  la  propria
giustificazione in termini di solidarieta', risolvendosi invece nella
prospettiva della mera soggezione al potere statale». 
    Secondo il  giudice  a  quo,  «una  volta  riconosciuto  che  gli
elementi strutturali del contributo in questione sono tali  da  porlo
al  di  la'  della  soglia  minima  di  connessione  razionale  e  di
proporzionalita' e che la legittimita' costituzionale di tale imposta
puo' essere recuperata soltanto considerando il "carattere del  tutto
sui  generis  del  contesto"»,   l'indeducibilita'   del   contributo
straordinario  dalla  base  imponibile  dell'IRES  comporterebbe   il
superamento della soglia minima di ragionevolezza, poiche'  «al  gia'
precario  equilibrio  costituzionale  di  un'imposta  in  strutturale
contrasto con i richiamati parametri costituzionali (che trova la sua
unica salvezza  nella  straordinarieta'  del  momento),  si  aggiunge
l'ulteriore meccanismo di indeducibilita' ai fini  Ires  dell'imposta
medesima». 
    9.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    9.1.- In rito, secondo la difesa statale le  questioni  sarebbero
inammissibili. 
    9.1.1.-  In  primo  luogo,  perche'  il  rimettente  non  avrebbe
motivato  sulla  possibile   irrilevanza   derivante   dall'eventuale
accoglimento della domanda di rimborso parziale che la societa' aveva
formulato in  quel  giudizio  con  la  memoria  depositata  ai  sensi
dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. 
    La difesa statale osserva che erroneamente il giudice  rimettente
ha ritenuto che questa pretesa fosse da considerarsi "nuova" e quindi
inammissibile, perche' con essa la societa' aveva solo modificato  la
propria domanda principale, riducendone la portata. 
    Pertanto, il rimettente avrebbe dovuto prendere in considerazione
la  domanda  proposta  con  la  memoria,  piuttosto  che  dichiararla
inammissibile, e compiere,  nel  contradittorio  tra  le  parti,  una
verifica  sul  merito  della  fondatezza  della  nuova  pretesa,  che
costituiva una mera emendatio di quella proposta in  via  principale.
Di conseguenza, se avesse accolto la domanda di rimborso parziale non
avrebbe potuto esaminare la domanda di rimborso della  maggiore  IRES
corrisposta per effetto del regime di indeducibilita' previsto  dalla
disposizione  censurata  e  le  relative  questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    9.1.2.- In secondo luogo, perche' il giudice a  quo  non  avrebbe
esaminato  il  profilo  dell'eventuale   incidenza   del   contributo
straordinario sulla base  imponibile  dell'ulteriore  «contributo  di
solidarieta' temporaneo» introdotto dall'art. 1, commi da 115 a  119,
della legge n. 197 del 2022, che graverebbe su una quota dei  redditi
prodotti sempre nel corso dell'anno fiscale 2022, cioe' lo stesso  in
cui doveva essere versato il contributo straordinario di cui all'art.
37 del d.l.  n.  21  del  2022,  come  convertito  e  successivamente
modificato. 
    10.- Nel merito, secondo la difesa statale le questioni sarebbero
non fondate. 
    Non sarebbe innanzitutto conferente il riferimento, compiuto  dal
giudice rimettente, alla sentenza n. 262 del 2020. 
    Il  ragionamento  in  essa   compiuto,   infatti,   non   sarebbe
utilizzabile con riferimento al rapporto tra l'IRES e  il  contributo
straordinario, in quanto, mentre «la norma vagliata dalla sentenza in
commento sanciva l'indeducibilita', dalla base imponibile  dell'Ires,
di un'imposta "ordinaria" e "permanente", quale appunto  l'Imu»,  nel
caso di specie verrebbe invece in  rilievo  «una  forma  di  prelievo
"straordinaria" e "una tantum"»,  che  non  andrebbe  a  influire  in
maniera stabile sulla struttura dell'IRES e non  ne  altererebbe  «il
disegno e la coerenza logico-giuridica interna». 
    La previsione di non deducibilita' del  contributo  straordinario
troverebbe quindi giustificazione nel prevalente interesse perseguito
dal  legislatore  di  «non  "sterilizzare",   perlomeno   in   parte,
l'incremento di gettito atteso  dal  nuovo  "contributo"  e  volto  a
finanziare gli interventi  necessari  al  fine  di  far  fronte  alla
situazione eccezionale». 
    Inoltre, prosegue la difesa statale,  proprio  il  carattere  sui
generis del contributo straordinario, affermato dalla citata sentenza
n. 111 del 2024,  andrebbe  «a  maggior  ragione  a  giustificare  la
indeducibilita' qui scrutinata». 
    10.1.-  A  supporto  della  legittimita'   costituzionale   della
disposizione censurata la difesa statale richiama quanto previsto dal
considerando n. 55 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,  del
6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far  fronte
ai  prezzi  elevati  dell'energia,  secondo  cui  gli  Stati   membri
«dovrebbero [...] prevedere la deducibilita' o non deducibilita'  del
contributo di solidarieta'». 
    Anche a livello unionale, quindi, sarebbe stata  riconosciuta  la
«non irragionevolezza [...]  della  scelta  operata  dal  legislatore
tributario italiano». 
    11.- Nel giudizio si e' costituita la societa' Saras spa, che  ha
chiesto l'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate dal  giudice  a  quo,  ripercorrendo  l'iter  argomentativo
seguito dal giudice rimettente sulla necessaria deducibilita'  di  un
costo fiscale inerente. 
    In particolare, richiamando la sentenza n. 111 del 2024,  precisa
che risulterebbe priva di  giustificazione  «l'ulteriore  "forzatura"
rappresentata,  in  un  quadro  di  complessiva   precarieta'   degli
equilibri  costituzionali  in  gioco,   dalla   indeducibilita'   del
Contributo dalla base imponibile IRES». 
    12.-  Nella  successiva  memoria  Saras  spa  ha  replicato  alle
eccezioni  di  inammissibilita'  prospettate  dalla  difesa   statale
nell'atto   di   intervento   e   ha    inoltre    evidenziato    che
l'indeducibilita' prevista dalla disposizione censurata  si  porrebbe
«al  di  fuori  del  quadro  di  "straordinaria   urgenza"   che   ha
rappresentato   l'unica   ancora   di   salvezza   del    [contributo
straordinario]». 
    Ne',  aggiunge  la  parte,  avrebbe  rilievo  il  riferimento  al
considerando  n.  55  del  regolamento  n.  2022/1854/UE,  in  quanto
riguardante un contributo disciplinato in modo  radicalmente  diverso
da quello ora in esame e, in ogni caso, l'applicazione del regime  di
non deducibilita' dovrebbe necessariamente essere compatibile con  la
specifica disciplina in  materia  di  imposta  sui  redditi  prevista
dall'ordinamento nazionale. 
    13.- Con ordinanza del 7 febbraio 2025 (iscritta  al  n.  54  del
registro ordinanze 2025), la Corte di giustizia tributaria  di  primo
grado di Roma, sezione 19, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione  all'art.
1 del Protocollo addizionale alla  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 37  del
d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato. 
    13.1.- Il giudice rimettente espone che il giudizio a  quo  ha  a
oggetto  il  silenzio-rifiuto  dell'Agenzia   delle   entrate   sulla
richiesta di Eni Global  Energy  Markets  spa,  societa'  che  svolge
«attivita'  afferenti   ai   mercati   dell'energia»,   di   rimborso
dell'importo di euro 304.669.696,86 da essa versato  il  30  novembre
2022 a titolo di saldo del contributo straordinario. 
    14.-  In  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  osserva  che  la
soluzione adottata dalla sentenza n. 111 del 2024 era «modellata»  su
quel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, mentre  nel
caso  ora  all'esame,  a  differenza  del  precedente,  vi  sarebbero
elementi  concreti  per  ritenere  che  il  contributo  straordinario
avrebbe «integralmente eroso le ricchezze reddituali  e  patrimoniali
della Societa'». 
    14.1.- La norma censurata, quindi, si porrebbe, in  primo  luogo,
in contrasto con gli artt. 3, 53 e 42 Cost. in quanto  produttiva  di
effetti confiscatori-espropriativi nei confronti della societa'. 
    In  particolare,  il  rimettente  evidenzia  che   l'assolvimento
dell'obbligo di pagamento del contributo straordinario, che ammontava
a complessivi 507.782.828,11 euro, avrebbe finito per  erodere  tutto
il patrimonio netto sociale dell'ultimo  esercizio,  come  risultante
dall'ultimo  bilancio  approvato  il  31  dicembre   2021.   Infatti,
nonostante il  «positivo  risultato  semestrale  ante  contributo  di
103.331.723,36», al 30 giugno 2022 la societa' risultava avere subito
una perdita netta di euro 404.451.104,75, «superiore  al  valore  del
patrimonio  netto  alla  stessa  data»,  tanto  che   sarebbe   stata
necessaria una ricapitalizzazione, al fine di  evitare  di  incorrere
nelle conseguenze di cui all'art. 2447 del codice civile. 
    Inoltre, anche  avuto  riguardo  al  reddito,  il  pagamento  del
contributo straordinario avrebbe comportato la totale erosione  degli
utili del 2022, come risultanti dal bilancio per quello  stesso  anno
della societa'. 
    15.- Il giudice a quo ritiene quindi privo di  ragionevolezza  il
contributo straordinario che avrebbe «eroso tutto il patrimonio netto
sociale, tutto il risultato operativo e tutto  l'utile  ante  imposte
2021, nonche' tutto l'utile 2022», elevando il taxe rate complessivo,
determinato dalla combinazione tra  l'importo  versato  a  titolo  di
contributo straordinario e quello a titolo di altre imposte applicate
alla societa', al livello «del 142 per cento». 
    Livelli di tassazione cosi' rilevanti sarebbero,  peraltro,  tali
da intaccare il «minimo vitale», determinando  la  «morte  economica»
della   societa',   risolvendosi   in   una   privazione   iniqua   e
sproporzionata dei suoi beni. 
    16.- Inoltre il rimettente evidenzia  che  vi  sarebbe  anche  la
violazione del principio di uguaglianza  di  cui  all'art.  3  Cost.,
perche' l'effetto  confiscatorio-espropriativo  si  sarebbe  prodotto
sulla societa' ricorrente nel giudizio a quo, ma non anche  su  altri
contribuenti, andando a «incidere in maniera piu' gravosa  su  alcuni
operatori - quale e' evidentemente  Egem  -  per  ragioni  del  tutto
"casuali"  completamente  disancorate  da  incrementi  effettivi   di
ricchezza». 
    17.-     In      stretta      connessione      con      l'effetto
confiscatorio-espropriativo del contributo straordinario  il  giudice
rimettente prospetta altresi' la violazione dell'art. 42 Cost. 
    Osserva che «se un prelievo ha effetti ablativi  integrali  delle
sostanze del soggetto inciso non [sarebbe] piu' un tributo», poiche',
travalicando i limiti di cui all'art.  53  Cost.,  avrebbe  perso  la
natura di onere  fiscale  e  assunto,  invece,  i  caratteri  di  una
prestazione patrimoniale diversa e priva di causa, ponendosi, in  tal
modo, in contrasto con l'art. 42 Cost. 
    18.-  In  considerazione  della  ingiustificata  limitazione  del
diritto di proprieta', vi sarebbe anche la violazione dell'art.  117,
primo comma, Cost. e, in via mediata, dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU. 
    Richiama le sentenze della Corte europea dei  diritti  dell'uomo,
14 maggio 2013, N.K.M. contro Ungheria e  7  dicembre  2023,  Waldner
contro  Francia,  ed  evidenzia  che,  pur  riconoscendo   la   piena
discrezionalita' degli Stati nell'imporre misure fiscali,  rimarrebbe
fermo il sindacato sulla proporzionalita' delle misure tributarie, al
fine di verificarne la «"base  ragionevole",  tale  da  garantire  un
giusto equilibrio tra gli imperativi dell'interesse generale e quelli
della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo». 
    19.- Un altro profilo di violazione degli  artt.  3  e  53  Cost.
viene prospettato dal rimettente facendo riferimento al fatto che  la
disposizione censurata avrebbe effetto retroattivo. 
    Il contributo straordinario assumerebbe, infatti, come  ricchezza
tassabile un differenziale calcolato sul fatturato  dell'imposta  sul
valore aggiunto (IVA) relativo al periodo  ottobre  2021-aprile  2022
(confrontato con il precedente periodo ottobre 2020-aprile  2021)  e,
siccome e' entrato in vigore il 22 marzo 2022 con il d.l. n.  21  del
2022, come convertito e successivamente modificato, graverebbe su una
ricchezza che si sarebbe formata in precedenza. 
    20.- Infine, secondo il rimettente, l'art. 37, comma 2, del  d.l.
n. 21 del 2022, come  convertito  e  successivamente  modificato,  si
porrebbe in ulteriore contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. poiche' il
calcolo del contributo straordinario,  basato  «sul  raffronto  delle
attivita' svolte nel periodo  ottobre  2021-aprile  2022  con  quelle
svolte nel periodo ottobre 2020-aprile 2021»,  non  consentirebbe  di
tenere conto del  fatto  che  la  societa'  avrebbe  «sostanzialmente
avviato l'attivita' il 1° gennaio 2021». 
    Al  fine  di   evitare   effetti   distorsivi   e   riportare   a
ragionevolezza  la  disposizione  censurata,  il  raffronto  dovrebbe
quindi riguardare periodi omogenei, per cui il primo periodo dovrebbe
partire  dal  momento  in   cui   la   societa'   «effettivamente   e
sostanzialmente comincia ad operare», riducendo, correlativamente, il
secondo periodo temporale di riferimento. 
    21.- Nel giudizio si e' costituita Eni Global Energy Markets  spa
che  ha  chiesto  l'accoglimento  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale sollevate dalla CGT di Roma. 
    La  societa'  osserva,  preliminarmente,   che,   per   sindacare
l'irragionevolezza di un prelievo, occorrerebbe fare  riferimento  al
«riflesso economico» che esso sortisce sul contribuente e,  pertanto,
si renderebbe necessario procedere, al fine di compiere il vaglio  di
legittimita' costituzionale della disposizione censurata, a «un esame
caso per caso, in relazione alla posizione dei  singoli  contribuenti
incisi». 
    Seguendo questa prospettiva, emergerebbe che l'imposta avrebbe un
contenuto tipicamente espropriativo, essendo state  totalmente  erose
tutte le grandezze della societa', sia di  carattere  reddituale  che
patrimoniale. 
    22.- La societa' aggiunge che il divieto di imposte espropriative
promanerebbe anche da  una  lettura  dell'art.  53  Cost.  legata  al
concetto  di  "minimo  vitale"  che  postulerebbe  che   il   livello
complessivo di imposizione non dovrebbe mai compromettere i mezzi  di
sostentamento dei singoli individui per la soddisfazione  di  bisogni
esistenziali primari. 
    Precisa che «una parte della dottrina ritiene applicabile  questo
principio  non  solo  alle  persone  fisiche,  ma  anche  agli   enti
collettivi», data la rilevanza che «hanno  acquisito  negli  anni  le
varie  "formazioni  sociali"  che   trovano,   nonostante   la   gia'
sottolineata centralita'  della  persona  umana,  un  importantissimo
riconoscimento nell'art. 2 Cost.». 
    In  questa  accezione,  un'imposta  che   avesse   l'effetto   di
cagionare, come nel caso di specie, la "morte economica" di un  ente,
non sarebbe rispettosa dell'art. 53 Cost. 
    23.- Inoltre,  l'irragionevolezza  della  disposizione  censurata
deriverebbe dal fatto che il  legislatore  non  avrebbe  previsto  un
tetto massimo all'imposizione. 
    La necessita' di individuare questo limite risiederebbe nel fatto
che questa Corte, con la sentenza n. 111 del 2024, avrebbe  affermato
che il «presupposto che il  legislatore  ha  inteso  assoggettare  ad
imposizione e', a monte, arbitrario e irrazionale» in quanto  non  vi
sarebbe «rispondenza tra il presupposto e  la  base  imponibile»  del
contributo straordinario. 
    Cosi'   concepito,   il    contributo    straordinario    sarebbe
«ontologicamente non coerent[e] ma ritenut[o] ragionevol[e] alla luce
del contesto esogeno» e proprio per  tale  ragione  dovrebbe  trovare
considerazione  la  necessita'  di  prevedere   un   limite   massimo
all'imposizione, non individuato  dalla  disposizione  censurata,  al
fine di prevenire «il rischio che tale incoerenza  determini  effetti
espropriativi sui contribuenti». 
    24.- Con riferimento, poi, alla violazione dell'art.  117,  primo
comma, Cost. e, in via mediata, dell'art. 1  Prot.  addiz.  CEDU,  la
societa'  evidenzia  che  la   Corte   EDU   avrebbe   frequentemente
valorizzato la tutela del diritto  di  proprieta'  nell'ambito  della
materia fiscale,  chiarendo,  in  particolare,  che  l'esercizio  del
potere impositivo e' legittimo solo se realizza un giusto  equilibrio
tra il perseguimento  dell'interesse  pubblico  e  la  necessita'  di
proteggere il diritto di proprieta', dovendo il  legislatore  operare
nel rispetto del canone della proporzionalita' tra i mezzi  impiegati
e gli scopi perseguiti, il che imporrebbe una  verifica  in  concreto
del fatto che il contribuente non sia assoggettato  a  un  sacrificio
eccessivo ed esorbitante. 
    Nel caso in esame,  questo  giusto  equilibrio  sarebbe  assente,
poiche' la societa' avrebbe  subito  uno  «svuotamento  radicale  del
contenuto del diritto di proprieta'». 
    24.1.- A queste considerazioni la parte privata aggiunge  che  la
Corte EDU avrebbe valorizzato l'illegittimo "effetto sorpresa"  delle
misure fiscali introdotte ex post,  e  osserva  che  la  disposizione
censurata  produrrebbe  un  ingiustificato  effetto  retroattivo,  in
quanto graverebbe su  una  ricchezza  che  si  sarebbe  eventualmente
formata prima della sua entrata in  vigore,  incidendo  in  tal  modo
sulla prevedibilita' del prelievo, sicche' «le imprese si [sarebbero]
trovate del tutto impreparate a corrispondere  un  cosi'  consistente
importo, senza poter  adeguare  la  propria  operativita'  al  futuro
esborso  mediante  appositi  piani   finanziari   ed   economici   di
accantonamento». 
    25.- La societa', infine,  argomenta  anche  sulla  questione  di
legittimita' costituzionale della  disposizione  censurata  sotto  il
profilo della violazione del principio di uguaglianza. 
    Evidenzia  a  tal  proposito  che  il  contributo  straordinario,
«proprio  perche'  privo   di   razionalita'   e   proporzionalita'»,
inciderebbe in maniera piu' gravosa su alcuni operatori  per  ragioni
del tutto "casuali" e disancorate da incrementi di  ricchezza,  cosi'
discriminandoli rispetto ai loro concorrenti. 
    26.- Relativamente, poi, alla  questione  della  irragionevolezza
dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 21  del  2022  come  convertito  e
successivamente  modificato,  per  non  avere  tenuto   conto   della
possibilita' di ridurre i periodi temporali da mettere  a  confronto,
osserva  che  la  disposizione  censurata  individua  «puntualmente»,
«senza prevedere eccezioni di sorta», le mensilita' che  confluiscono
nella base imponibile del contributo straordinario. 
    Per tale ragione si  determinerebbe  un  effetto  distorsivo  per
quelle societa' che hanno avviato l'attivita'  nel  corso  del  primo
periodo di raffronto. 
    Tenuto conto del fatto che a essere sottoposto all'imposizione e'
un incremento di ricchezza derivante dallo svolgimento dell'attivita'
nel settore energetico, occorrerebbe allora affermare che il  momento
iniziale del primo periodo di riferimento, cui parametrare,  in  modo
corrispondente, anche il secondo, dovrebbe coincidere con quello  «in
cui il soggetto comincia ad effettuare operazioni attive ai fini IVA,
come tali risultanti dalle LIPE [liquidazioni periodiche IVA]». 
    27.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    27.1.- In rito, la difesa  statale  eccepisce  l'inammissibilita'
delle questioni  relative  al  carattere  confiscatorio-espropriativo
della disposizione censurata per  genericita'  e  omessa  valutazione
degli effetti che sul giudizio a quo si sarebbero prodotti a  seguito
della sentenza n. 111 del 2024, che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  della  disposizione  censurata  nella  parte  in  cui
prevede  l'inclusione,   nella   base   imponibile   del   contributo
straordinario, delle accise  versate  allo  Stato  e  indicate  nelle
fatture attive. 
    Evidenzia infatti che il giudice  a  quo,  al  fine  di  valutare
l'eventuale  effetto   confiscatorio-espropriativo   del   contributo
straordinario,  avrebbe  dovuto  rideterminarne   l'importo   dovuto,
espungendo dal calcolo la quota  che  la  societa'  aveva  versato  a
titolo  di  accise,  con  la  conseguenza  che  sarebbe   del   tutto
indeterminata la reale incidenza dell'imposta  sui  valori  contabili
della societa'. 
    27.2.- Inoltre, secondo l'interveniente  le  questioni  sarebbero
inammissibili in quanto il  giudice  a  quo  non  avrebbe  richiamato
correttamente  i   dati   valorizzati   per   evidenziare   l'effetto
confiscatorio-espropriativo. 
    Rileva a tal proposito che il rimettente avrebbe  raffrontato  il
valore globale del contributo straordinario versato dalla societa' al
patrimonio netto  risultante  dal  bilancio  del  31  dicembre  2021,
nonche' all'utile di gestione  maturato  al  30  giugno  2022,  senza
tuttavia tenere  conto  che,  in  realta',  secondo  quanto  previsto
dall'art. 37, comma 5, del d.l. n. 21 del  2022,  come  convertito  e
successivamente modificato, entro la  data  del  30  giugno  2022  la
contribuente era tenuta al versamento solo dell'acconto (pari  al  40
per cento di quanto dovuto, mentre il 60  per  cento  avrebbe  dovuto
essere versato entro il 30 novembre del 2022). Evidenzia inoltre  che
il giudice a quo avrebbe fatto riferimento ai soli utili di  gestione
maturati al 30 giugno 2022, senza  considerare  gli  ulteriori  utili
eventualmente maturati nel corso del medesimo anno  e  che  avrebbero
potuto "coprire" la restante parte dell'importo dovuto. 
    27.3.-  Un'ulteriore  eccezione  di  inammissibilita'  e'   stata
prospettata dalla difesa statale per genericita' della formulazione e
del petitum delle questioni relative  all'esatta  individuazione  del
periodo di riferimento ai fini del calcolo dell'eventuale  variazione
in  aumento  del  saldo  tra  le  operazioni  IVA  attive  e  passive
risultanti dalle liquidazioni periodiche. 
    Infatti, il giudice a quo non  avrebbe  specificato  il  criterio
oggettivo per individuare il momento in cui una societa' possa essere
considerata effettivamente operativa. 
    La  difesa  statale  evidenzia,  inoltre,  che   l'ordinanza   di
rimessione si sarebbe discostata dalla posizione assunta dall'Agenzia
delle entrate in via di prassi con la circolare n. 22/E del 23 giugno
2022, secondo cui, qualora un  soggetto  abbia  iniziato  l'attivita'
durante il primo periodo di riferimento (1°  ottobre  2020-30  aprile
2021), sarebbe necessario confrontare  dati  omogenei,  per  cui,  se
l'attivita' ha avuto inizio «ad esempio il 1° gennaio 2021  [...]  si
dovranno prendere come termine di confronto i dati  desumibili  dalle
LIPE relative  al  periodo  1°  gennaio  2021  -  30  aprile  2021  e
raffrontarli con i dati relativi al periodo  1°  gennaio  2022  -  30
aprile 2022». 
    La  medesima  circolare,  osserva  la  difesa  statale,   avrebbe
peraltro chiarito che per inizio di attivita' si  deve  intendere  il
momento in cui il soggetto acquista la soggettivita' passiva ai  fini
IVA,  cioe'  quando  apre  la  partita  IVA  e  svolge  le  attivita'
preparatorie finalizzate all'inizio effettivo dell'attivita'  tipica,
a prescindere dall'effettiva realizzazione di operazioni attive. 
    28.-  Nel  merito,  secondo  la  difesa  statale,  le   questioni
sarebbero non fondate. 
    Con   riferimento    alla    questione    relativa    all'effetto
confiscatorio-espropriativo del contributo straordinario, richiama la
sentenza n.  111  del  2024  di  questa  Corte  che  «ha  escluso  la
possibilita'  di  valutare  la  legittimita'  costituzionale  di   un
prelievo tributario alla stregua» dell'art. 42 Cost. e osserva che le
risorse economiche del contribuente impiegate per l'adempimento di un
tributo  «costituiscono  il  mezzo  di  pagamento  e  non   l'oggetto
dell'imposizione». 
    Ritiene quindi  che,  rispetto  a  una  prestazione  patrimoniale
imposta di natura tributaria, dovrebbero essere  valutate  unicamente
la sua ragionevolezza e proporzionalita' alla luce degli artt. 3 e 53
Cost., profili sui quali si sarebbe gia' pronunciata la  sentenza  n.
111 del 2024. 
    Seguendo questa prospettiva, non sarebbe  «irragionevole  privare
un soggetto, anche in  misura  particolarmente  consistente,  di  una
fonte economica conseguita unicamente in ragione di  una  particolare
congiuntura storica, ove venga in  rilievo  l'esigenza  di  destinare
quelle risorse al fine di sostenere soggetti che, da quella  medesima
congiuntura, siano stati viceversa svantaggiati». 
    Aggiunge    l'interveniente    che    la    non     arbitrarieta'
dell'imposizione, se vale certamente  per  lo  specifico  "indice  di
capacita' contributiva" colpito da un prelievo, varrebbe altresi'  «e
invero a maggior ragione, ove si raffronti il  prelievo  a  grandezze
economiche da questo non direttamente incise», come sarebbe nel  caso
di specie, in cui il prelievo fiscale non  assume  a  presupposto  di
imposta il reddito o il patrimonio  (cui  invece  fa  riferimento  il
giudice rimettente), ma una  diversa  grandezza  economica  marginale
corrispondente alla variazione in aumento del saldo tra le operazioni
IVA attive e passive di cui alle LIPE dei periodi di riferimento. 
    Da questo punto di vista, raffrontare un prelievo  fiscale  a  un
valore   economico   diverso   da   quello   specificamente   tassato
significherebbe misurare  il  livello  di  incidenza  del  primo  sul
secondo non in astratto, ma in  misura  diversa  «da  contribuente  a
contribuente, in ragione delle specifiche caratteristiche  di  ognuno
di  essi»,  ma  questo  comporterebbe  che  «[i]l  medesimo  prelievo
finirebbe pertanto per essere costituzionale  o  incostituzionale,  a
seconda del contribuente preso in considerazione». 
    Ne'  sarebbe  corretto  ritenere  che  l'irragionevolezza  e   la
sproporzione del contributo straordinario  risiederebbero  nel  fatto
che la disposizione censurata non prevede  una  "soglia  massima"  di
incidenza  sulle  disponibilita'  economiche   e   patrimoniali   del
contribuente. 
    Infatti, «ogni operazione  in  ipotesi  tesa  a  individuare  una
siffatta "soglia massima" o "aliquota  massima"  di  incidenza  sulla
grandezza economica tassata si rivelerebbe del tutto arbitraria»,  in
quanto spetterebbe solo «al legislatore, di volta in volta, stabilire
in che misura tale "grandezza economica" debba  essere  incisa,  alla
luce delle caratteristiche di questa, nonche' in considerazione delle
peculiari  contingenze,  anche  di   carattere   storico-sociale   ed
economico» nelle quali il tributo sia imposto. 
    29.- Secondo la difesa  statale  sarebbe  non  fondata  anche  la
questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma,  Cost.
e, in via mediata, dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto la  Corte
EDU ha sempre riconosciuto un ampio margine  di  discrezionalita'  ai
legislatori dei singoli Stati membri, anche per  quanto  riguarda  il
trattamento fiscale, seppure «particolarmente elevato». 
    30.- Non fondata sarebbe altresi' l'ulteriore questione  volta  a
contestare la retroattivita' del contributo straordinario in  quanto,
una disposizione che va  a  incidere  su  un  dato  indice  o  valore
economico gia' insorto, sarebbe in contrasto con gli  artt.  3  e  53
Cost. solo se il medesimo indice non sia piu' in grado  di  esprimere
una «capacita' contributiva attuale», cioe' una ricchezza o una forza
economica tuttora rilevabile. 
    Nel  caso  di  specie,  la  congiuntura   economica   che   aveva
determinato la salita anomala dei prezzi dell'energia elettrica e dei
prodotti energetici era «ancora in corso» al momento dell'entrata  in
vigore della disposizione censurata. 
    31.- Infine,  secondo  la  difesa  statale  non  sarebbe  fondata
l'ultima questione relativa  alla  mancata  considerazione,  ai  fini
dell'eventuale emersione di un saldo tra le operazioni IVA  attive  e
passive, del momento  di  effettiva  operativita'  dell'attivita'  da
parte del soggetto passivo. 
    Ritiene a tal proposito che, se,  da  un  lato,  e'  vero  che  i
periodi temporali posti a raffronto devono essere  omogenei,  d'altro
lato, «la "venuta a esistenza" del soggetto inciso dal prelievo [...]
non puo' che farsi  coincidere  con  la  sua  formale  costituzione»,
poiche' un diverso  parametro,  teso  a  far  valere  l'inizio  della
sostanziale ed effettiva operativita' «sarebbe del  tutto  incerto  e
arbitrario». 
    32.- Nella memoria l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito
sulle eccezioni di inammissibilita' e di infondatezza delle questioni
proposte  con  l'atto  di  intervento,  replicando   alle   deduzioni
contenute nell'atto di costituzione della parte privata. 
    In  particolare,   a   ulteriore   supporto   dell'eccezione   di
inammissibilita' della questione relativa  all'effetto  espropriativo
del contributo straordinario, evidenzia che  il  petitum  prospettato
sarebbe incerto, non avendo specificato se riguardi  la  disposizione
nella misura in cui ha determinato un effetto espropriativo nel  caso
concreto  ovvero  perche'  «non  contiene  disposizioni  generali  ed
astratte capaci di impedire il prodursi di un simile risultato». 
    Inoltre,  sempre  con   riferimento   alla   questione   relativa
all'effetto confiscatorio-espropriativo del contributo straordinario,
secondo la difesa  statale  la  sentenza  n.  111  del  2024  avrebbe
affermato «a chiare lettere» la razionalita'  e  la  proporzionalita'
del contributo straordinario  rispetto  al  suo  presupposto,  tenuto
conto della necessita' di un intervento  urgente  e  dell'assenza  di
dati ulteriori disponibili rispetto a quelli emergenti dalla LIPE. 
    Viene quindi ribadita l'impossibilita' di  verificarne  l'impatto
su altre grandezze economiche, quali l'utile netto di esercizio e  il
preesistente patrimonio netto,  estranee  al  presupposto  impositivo
individuato dal legislatore. 
    33.- Anche Eni Global Energy Markets spa  ha  depositato  memoria
con  la  quale  ha  insistito  sulle  considerazioni  gia'   espresse
nell'atto  di  costituzione  e  ha  replicato   alle   eccezioni   di
inammissibilita' e alle deduzioni difensive di  merito  della  difesa
statale. 
    33.1.- In particolare, circa l'eccezione  d'inammissibilita'  per
omessa  valutazione  dell'impatto  della  parziale  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 111  del  2024,
evidenzia che «Egem, in quanto trader energetico, non e' mai soggetto
ad accise, con la conseguenza che, ovviamente, non  puo'  nemmeno  in
ipotesi  immaginarsi  un  "impatto"  di  tali  imposte   sulla   base
imponibile del Contributo da essa versato». 
    Sarebbe per questa ragione, infatti,  che  la  societa'  «non  ha
domandato (ne' avrebbe potuto farlo) il rimborso  del  Contributo  in
ragione dell'incidenza  delle  accise  sulla  sua  base  imponibile»,
sicche', «in assenza della domanda di rimborso, e'  evidente  che  il
giudice non avrebbe giammai potuto pronunciarsi, senza  incorrere  in
extra petita». 
    33.2.- Con specifico riguardo, poi, alla questione relativa  agli
effetti confiscatorio-espropriativi del contributo straordinario,  la
societa', partendo dalle riserve che la  sentenza  n.  111  del  2024
avrebbe manifestato rispetto alla coerenza del contributo,  evidenzia
la necessita' di considerare la tutela di cui all'art. 42 Cost. 
    In particolare, precisa che quando la «l. n.  197/2022,  all'art.
1, commi 115 e ss., ha introdotto un  contributo  di  solidarieta'  a
carico delle imprese energetiche»,  ha  pero'  previsto  «una  soglia
massima dell'importo dovuto parametrata proprio al  patrimonio  netto
e, in particolare, al suo 25%» e, inoltre, che il «d.l.  n.  104/2023
[che] ha  introdotto  un'imposta  straordinaria  sugli  extraprofitti
degli istituti finanziari» ha stabilito, anch'esso, un tetto massimo,
mentre solo «il Contributo qui scrutinato  non  prevede  il  medesimo
strumento di tutela dei contribuenti da effetti espropriativi». 
    Circa, poi, la questione della violazione  degli  artt.  3  e  53
Cost. relativa al corretto computo dei periodi temporali da  prendere
in considerazione, la  parte  privata  insiste  sulla  necessita'  di
assumere come punto di riferimento il «momento  in  cui  il  soggetto
comincia ad effettuare operazioni  attive  ai  fini  IVA,  come  tali
risultanti dalle LIPE». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 ottobre 2024 (reg. ord. n. 11  del  2025)
la CGT di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma
7, del d.l.  n.  21  del  2022,  come  convertito  e  successivamente
modificato, secondo cui il contributo straordinario non e' deducibile
dall'IRES. 
    1.1.-  Quanto  alla  rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
evidenzia che, a seguito della sentenza di questa Corte  n.  111  del
2024, che ha  ritenuto  non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sulla cui base  Saras  spa  aveva  richiesto,  in  via
principale,  la  restituzione  dell'intero  contributo  straordinario
versato, residuava al suo esame solo l'ulteriore domanda subordinata,
concernente la restituzione della maggiore IRES  versata  in  ragione
della previsione di non deducibilita' del contributo straordinario. 
    Tuttavia, all'accoglimento di questa domanda farebbe da  ostacolo
proprio la disposizione ora censurata, che prevede  l'indeducibilita'
del contributo straordinario dall'IRES, in quanto,  in  sua  assenza,
opererebbe la disposizione di cui all'art. 99, comma 1, del d.P.R. n.
917 del 1986, che riconosce in via generale  la  deducibilita'  delle
imposte, salvo per quelle sui  redditi  e  quelle  per  le  quali  e'
prevista la rivalsa, anche facoltativa. 
    2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il rimettente
la disposizione censurata si porrebbe, in primo luogo,  in  contrasto
con gli artt. 3 e 53 Cost. per violazione dei principi  di  capacita'
contributiva e di ragionevolezza. 
    Prendendo le mosse dai principi affermati da questa Corte con  la
sentenza n. 262 del 2020 in materia di indeducibilita'  dell'IMU  sui
beni strumentali dall'IRES, il giudice a  quo  ritiene  infatti  che,
essendo il contributo straordinario un costo  inerente  all'attivita'
di  impresa,   la   previsione   di   non   deducibilita'   dall'IRES
comporterebbe la rottura del rapporto di continuita'  e  di  coerenza
che deve sussistere tra la base imponibile e il relativo presupposto,
dato che l'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede  che  l'imposta
si applica sul reddito complessivo netto. 
    Il contrasto con gli artt.  3  e  53  Cost.  troverebbe  peraltro
conferma anche nei principi enunciati da questa Corte nella  sentenza
n. 111 del 2024, che avrebbe gia' rilevato  il  «precario  equilibrio
costituzionale»  del  contributo   straordinario,   che   quindi   si
rifletterebbe anche sul meccanismo di indeducibilita'  ai  fini  IRES
della medesima imposta. 
    2.1.- La violazione dell'art. 53 Cost. sarebbe ravvisabile  anche
sotto il  profilo  del  divieto  di  doppia  imposizione,  avendo  la
societa' provveduto, in riferimento al medesimo anno di  imposta,  al
pagamento sia del contributo straordinario che dell'IRES. 
    3.- Con ordinanza del 7 febbraio 2025 (reg. ord. n. 54 del 2025),
la CGT di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  42,  53  e
117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.  1  Prot.
addiz. CEDU, questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  37
del  d.l.  n.  21  del  2022,  come  convertito   e   successivamente
modificato. 
    3.1.- Ai fini della rilevanza delle questioni, il rimettente  da'
atto della sentenza n. 111 del 2024, ma precisa  che,  nel  caso  ora
all'esame,  a  differenza  del  precedente,  vi  sarebbero   elementi
concreti   per   giustificare   nuove   questioni   di   legittimita'
costituzionale sul contributo straordinario di cui la societa' chiede
il rimborso, in quanto ne avrebbe «integralmente eroso  le  ricchezze
reddituali e patrimoniali». 
    3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, in primo  luogo  il
rimettente precisa che  il  pagamento  del  contributo  straordinario
avrebbe «eroso tutto il patrimonio netto sociale, tutto il  risultato
operativo e tutto l'utile ante imposte 2021,  nonche'  tutto  l'utile
2022»,  elevando  il  taxe  rate   complessivo,   determinato   dalla
combinazione  tra  l'importo   versato   a   titolo   di   contributo
straordinario e quello a  titolo  di  altre  imposte  applicate  alla
societa', al livello insostenibile del 142 per cento. 
    Livelli di tassazione cosi' rilevanti intaccherebbero il  «minimo
vitale», determinando la «morte economica» della  societa',  con  una
privazione iniqua e sproporzionata dei suoi beni. 
    Tale   effetto   confiscatorio-espropriativo   delle    ricchezze
patrimoniali e reddituali - che  per  ragioni  del  tutto  "casuali",
disancorate da incrementi effettivi di ricchezza, si sarebbe prodotto
solo sulla societa' ricorrente nel giudizio a  quo  e  non  anche  su
altri contribuenti - determinerebbe, secondo il  giudice  rimettente,
la violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost. 
    3.3.- In considerazione  della  ingiustificata  compressione  del
diritto di proprieta', vi sarebbe anche la violazione dell'art.  117,
primo comma, Cost. e, in via mediata, dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU. 
    4.-  Inoltre,  il  rimettente  ritiene  che  la  norma  censurata
violerebbe  gli  artt.  3  e  53  Cost.   perche'   avrebbe   effetto
retroattivo. Il contributo straordinario assumerebbe,  infatti,  come
ricchezza tassabile un  differenziale  calcolato  sul  fatturato  IVA
relativo al periodo ottobre  2021-aprile  2022  (confrontato  con  il
precedente periodo ottobre 2020-aprile 2021) e, siccome e' entrato in
vigore il 22 marzo 2022, con il d.l. n. 21 del 2022, come  convertito
e successivamente modificato, graverebbe  su  una  ricchezza  che  si
sarebbe formata precedentemente. 
    5.- Infine, secondo il giudice a quo l'art. 37, comma 2, del d.l.
n. 21 del 2022, come  convertito  e  successivamente  modificato,  si
porrebbe in ulteriore contrasto con gli artt. 3 e 53  Cost.,  poiche'
il calcolo del contributo straordinario, basato «sul raffronto  delle
attivita' svolte nel periodo  ottobre  2021-aprile  2022  con  quelle
svolte nel periodo ottobre 2020-aprile 2021»,  non  consentirebbe  di
tenere conto del  fatto  che  la  societa'  avrebbe  «sostanzialmente
avviato l'attivita' il 1° gennaio 2021». 
    Al  fine  di   evitare   effetti   distorsivi   e   riportare   a
ragionevolezza  la  disposizione  censurata,  il  raffronto  dovrebbe
invece riguardare periodi omogenei, per cui il primo periodo dovrebbe
partire  dal  momento  in   cui   la   societa'   «effettivamente   e
sostanzialmente comincia ad operare», riducendo, correlativamente, il
secondo periodo temporale di riferimento. 
    6.- Preliminarmente, poiche' le ordinanze di rimessione  hanno  a
oggetto la medesima disposizione e pongono questioni in  larga  parte
coincidenti, va  disposta  la  riunione  dei  giudizi  per  una  loro
trattazione congiunta. 
    7.- Nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione della CGT  di
Cagliari  la  difesa   statale   ha,   in   primo   luogo,   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni. Erroneamente, infatti, il giudice
a quo avrebbe ritenuto che fosse nuova - mentre costituiva  una  mera
emendatio  di  quella  proposta  in  via  principale  -,   e   quindi
inammissibile, la richiesta di rimborso parziale che la  parte  aveva
proposto con memoria,  a  seguito  della  dichiarazione  di  parziale
illegittimita' costituzionale della  disposizione  censurata  di  cui
alla sentenza n. 111 del 2024, intervenuta nelle more del giudizio. 
    7.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il sindacato  sul  giudizio  di  rilevanza  della  questione  «e'
riservato al rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua  un
controllo meramente "esterno", limitato ad accertare  l'esistenza  di
una  motivazione  non  implausibile,  non   palesemente   erronea   o
contraddittoria» (sentenza  n.  25  del  2025;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021). 
    Nel caso di specie la motivazione  del  rimettente  appare  tale,
anche  perche'  la  rideterminazione  del  quantum  richiesto   dalla
societa'  nel  giudizio  a  quo  non  avrebbe  impedito  al   giudice
tributario di pronunciarsi anche sulla domanda subordinata,  restando
quindi  invariata,  in  punto  di  rilevanza  e  di   non   manifesta
infondatezza, la questione relativa alla legittimita'  costituzionale
del meccanismo di indeducibilita' del contributo straordinario. 
    7.2.- Nemmeno fondata e'  l'ulteriore  eccezione  proposta  dalla
difesa statale deducendo che il rimettente, nel compiere il  giudizio
di rilevanza, avrebbe dovuto valutare l'eventuale incidenza di questo
contributo  sulla  base  imponibile  prevista  da  quello  successivo
introdotto dall'art. 1, commi da 115 a 119, della legge  n.  197  del
2022. 
    Per la valutazione del giudizio  di  rilevanza  assume,  infatti,
rilievo  la  disposizione  di  cui  il  giudice  a  quo   deve   fare
applicazione, ovvero l'art. 37, comma 7, del d.l.  n.  21  del  2022,
come convertito e successivamente modificato, senza essere  tenuto  a
considerare altre disposizioni di legge che non  hanno  incidenza  ai
fini della decisione. 
    8.- Nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione della CGT  di
Roma la  difesa  statale,  in  riferimento  alle  questioni  relative
all'effetto confiscatorio-espropriativo del contributo straordinario,
ne ha eccepito, in  primo  luogo,  l'inammissibilita'  in  quanto  il
giudice a quo non avrebbe considerato gli effetti della  sentenza  n.
111 del 2024, che  ha  escluso  le  accise  dal  calcolo  della  base
imponibile. 
    Secondo la difesa statale il giudice  rimettente  avrebbe  dovuto
tenere conto che, a seguito della sentenza  indicata,  l'importo  del
contributo straordinario avrebbe dovuto essere ridotto, con  evidenti
riflessi sulla ricchezza effettivamente incisa. 
    8.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    L'ordinanza di rimessione e'  adeguatamente  motivata  sulla  non
manifesta infondatezza, anche  perche'  da  essa  si  evince  che  la
societa' aveva richiesto, con l'atto introduttivo, solo  il  rimborso
dell'intero contributo straordinario da  essa  versato.  La  medesima
richiesta e' stata ribadita anche a seguito della sentenza n. 111 del
2024, senza che sia stato  prospettato  da  nessuna  delle  parti  in
giudizio che questa  pronuncia  avrebbe  potuto  avervi  incidenza  e
quindi  comportare  il  riconoscimento  del  diritto  a  un  rimborso
parziale. 
    In assenza di una specifica domanda della societa' nel giudizio a
quo, nel rispetto del principio  dispositivo  che  governa  anche  il
processo  tributario,  il  giudice  di  primo  grado  non  ha  quindi
esaminato, perche' non poteva, l'eventuale esistenza di quel  diritto
al rimborso parziale. 
    A supporto di questa considerazione milita  quanto  riferisce  la
difesa della parte  privata  nella  memoria,  dove  si  e'  posto  in
evidenza che «Egem, in quanto trader energetico, non e' mai  soggetto
ad accise, con la conseguenza che, ovviamente, non  puo'  nemmeno  in
ipotesi  immaginarsi  un  "impatto"  di  tali  imposte   sulla   base
imponibile del Contributo da essa versato». 
    9.- Sempre con riferimento alle  questioni  relative  all'effetto
confiscatorio-espropriativo del contributo straordinario,  la  difesa
statale  ne  ha   ulteriormente   eccepito   l'inammissibilita'   per
genericita',  in   quanto   il   giudice   rimettente   non   avrebbe
correttamente  fornito  elementi  concreti  per  giungere  alla   sua
conclusione. 
    9.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il percorso motivazionale del giudice a quo non risulta  generico
o indeterminato,  poiche'  sono  stati  specificamente  indicati  gli
elementi  fattuali  sulla  base  dei  quali  ha  tratto  il   proprio
convincimento   circa   la   radicale   incidenza   del    contributo
straordinario sul patrimonio e sul reddito riferibili alla societa'. 
    10.-  Un'ulteriore  eccezione  di   inammissibilita'   e'   stata
prospettata dalla difesa statale perche'  l'ordinanza  di  rimessione
non avrebbe chiarito in base a quali criteri  oggettivi  si  dovrebbe
definire il momento di inizio di operativita' della  societa'  tenuta
al pagamento del contributo. 
    10.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Secondo la CGT di  Roma,  il  contributo  straordinario  dovrebbe
colpire soggetti «effettivamente  esercenti  l'attivita'  di  impresa
(laddove si presume che risiedano gli extraprofitti) e non  anche  le
Societa' neocostituite o non operative, che eventualmente pongono  in
essere solo attivita' preparatorie». 
    Implicito in questa motivazione e' che  il  momento  iniziale  da
prendere in considerazione dovrebbe essere quello in cui la  societa'
inizia a emettere fatture attive. 
    Su  questa  medesima  linea,  del  resto,  si  pone  la  societa'
nell'atto di costituzione e poi in memoria. 
    Diversamente da quanto prospettato dalla difesa statale,  quindi,
il giudice rimettente ha individuato il criterio oggettivo in base al
quale stabilire l'esatto momento inziale cui  ancorare  il  conteggio
del primo periodo temporale. 
    11.- Le questioni  sollevate  dalla  CGT  di  Cagliari  non  sono
fondate. 
    E' pur vero  che  questa  Corte,  con  riferimento  all'IRES,  ha
enucleato  il  principio  per  cui,  se  il  legislatore,  nella  sua
discrezionalita', ne ha «identificato il presupposto nel possesso del
"reddito complessivo netto", scegliendo di privilegiare  tra  diverse
opzioni quella della determinazione analitica del reddito, non  puo',
senza rompere un vincolo di coerenza, rendere indeducibile  un  costo
fiscale chiaramente e interamente  inerente»  (sentenza  n.  262  del
2020). 
    E' altrettanto  indubitabile  che  il  «contributo  a  titolo  di
prelievo solidaristico straordinario» costituisce  un  costo  fiscale
inerente e che non e' qualificabile tra le imposte  indeducibili,  ai
sensi art. 99, comma 1,  TUIR,  in  quanto  gravanti  sui  redditi  o
perche' ne e' prevista la rivalsa. 
    Tuttavia, la medesima sentenza n. 262 del 2020 ha anche  chiarito
che detto principio «non esclude in assoluto che il legislatore possa
prevedere   limiti   alla   deducibilita'   dei   costi,   anche   se
effettivamente  sostenuti  nell'ambito  di  un'attivita'  d'impresa»,
essendo possibili  «deroghe  che  rispondono  a  esigenze  di  tutela
dell'interesse fiscale». 
    In questa prospettiva, occorre allora nuovamente ricordare che il
suddetto contributo «e' stato emanato nell'ambito di  una  situazione
eccezionale,  caratterizzata  dal  manifestarsi  della  grave   crisi
internazionale,  causata  dall'invasione   russa   dell'Ucraina,   in
conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo  progressivo,
le forniture di  gas  naturale  all'Unione  europea».  E'  in  questo
contesto che le imprese produttrici di energia elettrica e il settore
dei combustibili fossili hanno beneficiato  «"degli  aumenti  estremi
dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che
vanno al di la' dei risultati delle normali attivita'  commerciali"».
Si e' verificata, pertanto, una grave situazione di crisi e  per  far
fronte agli «"effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese"»
(sentenza n. 111 del 2024), data la straordinarieta' degli eventi, e'
stato  necessario  adottare  misure  solidaristiche  di   particolare
rilievo. 
    Il contributo per l'anno 2022, di cui all'art. 37, comma  1,  del
d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, e'
stato, infatti, un prelievo  una  tantum  sugli  scambi  di  prodotti
energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di
un andamento anticiclico,  ed  e'  stato  introdotto  per  finanziare
interventi solidaristici urgenti, finalizzati  a  «contenere  per  le
imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi  e  delle
tariffe del settore energetico» (sentenza n. 111 del 2024). 
    In  questi  termini,  il  prelievo  straordinario  ha  riguardato
esclusivamente  una  capacita'  contributiva  riconducibile   a   «un
incremento  "speculativo"  dei  prezzi  di   vendita   dei   prodotti
energetici» - connesso a  fattori  del  tutto  esogeni,  indipendenti
dalle ordinarie scelte economiche e aziendali  -  e  che,  in  quanto
tale, appariva indicativa «di  una  maggiore  forza  economica  delle
imprese operanti in quel determinato settore» (ancora sentenza n. 111
del 2024). 
    Data questa particolare  struttura  e  finalita'  del  contributo
solidaristico  straordinario,  la  mancata   previsione   della   sua
deducibilita', da un lato, si presenta  non  incoerente  con  la  sua
natura e, dall'altro, rappresenta  una  deroga  non  irragionevole  o
sproporzionata al principio della deducibilita' dall'IRES  dei  costi
fiscali inerenti,  trovando  giustificazione  nell'interesse  fiscale
connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai  descritti
eventi straordinari. 
    Peraltro, va anche  considerato  che  l'indeducibilita'  dell'IMU
sugli  immobili   strumentali   dall'IRES   determinava   «l'indebita
penalizzazione [...] di quelle imprese che  abbiano  scelto  (opzione
non   certo   biasimabile,   perche'   funzionale   alla    solidita'
dell'azienda) di investire gli utili nell'acquisto  della  proprieta'
degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la  propria
attivita' utilizzando  immobili  in  locazione:  solo  queste  ultime
possono infatti dedurre  tutti  i  costi  (i  relativi  canoni),  non
essendo soggette,  come  invece  le  prime,  all'IMU  (indeducibile)»
(sentenza n. 262 del 2020). 
    E' anche a causa di tale distorsione che questa Corte, del resto,
ha precisato - e non puo' che ribadire - che «alla mera  esigenza  di
gettito, in particolare, il legislatore e'  tenuto  a  rispondere  in
modo trasparente, aumentando l'aliquota dell'imposta principale,  non
attraverso incoerenti manovre sulla deducibilita', che  si  risolvono
in  discriminatori,  sommersi  e  rilevanti  incrementi  della   base
imponibile a danno solo di alcuni contribuenti» (ancora  sentenza  n.
262 del 2020). 
    Nel  caso  in  esame,  invece,   nessun   significativo   effetto
distorsivo si e' verificato in forza della mancata  previsione  della
deducibilita' del  contributo  straordinario  dall'IRES:  qualora  il
legislatore, in vista  della  complessiva  esigenza  di  gettito  del
biennio,  avesse  aumentato  l'aliquota  del   contributo   per   poi
prevederne,  nell'anno  successivo,   la   deducibilita'   dall'IRES,
l'effetto  sarebbe  stato  sostanzialmente   analogo,   senza   alcun
miglioramento della situazione dei soggetti passivi (alcuni o  tutti)
del contributo. 
    11.1.- Parimenti  non  fondata  e'  la  questione  relativa  alla
violazione del divieto di  doppia  imposizione,  che  e'  evocato  in
termini non pertinenti: questa Corte ha gia' precisato che il mancato
riconoscimento della deducibilita' di un'imposta  dall'IRES  non  da'
«luogo a un fenomeno di doppia imposizione  giuridica»  (sentenza  n.
171 del 2024 e n. 262 del 2020) quando i presupposti dei due  tributi
sono diversi. 
    12.-  La  prima  questione  sollevata  dalla  CGT  di   Roma   in
riferimento agli artt. 3, 42 e  53  Cost,  a  ragione  del  carattere
confiscatorio del contributo di solidarieta'  straordinario,  non  e'
fondata. 
    Con riferimento all'art. 42 Cost., questa Corte ha gia' chiarito,
riguardo a una simile censura sul medesimo contributo  straordinario,
che  nel  «nostro  ordinamento  costituzionale  [...]  la  previsione
nell'art.  53  Cost.  di  un   esplicito   principio   di   capacita'
contributiva al quale rapportare  la  legittimita'  degli  interventi
impositivi (a differenza di altri  ordinamenti  come  quello  tedesco
dove  il Grundgesetz non  contempla  espressamente  tale   principio)
preclude la possibilita' di evocare, in qualche modo forzandone,  dal
punto di vista  concettuale,  l'area  di  applicazione,  la  garanzia
costituzionale del diritto di proprieta'» (sentenza n. 111 del 2024). 
    Va  pero'  precisato  che  la  nuova  questione   sollevata   dal
rimettente, a differenza di quelle decise nella  sentenza  da  ultimo
citata, si fonda sull'assunto che  il  contributo  straordinario  non
avrebbe determinato  l'erosione  solo  di  una  parte  rilevante  del
patrimonio, bensi' quella di «tutto il patrimonio netto sociale, [di]
tutto il risultato operativo e [di] tutto l'utile ante imposte  2021,
nonche' [di] tutto l'utile 2022». 
    Nemmeno questa specifica prospettiva, che evoca  la  possibilita'
di effetti abnormi in termini  di  incisione  sul  patrimonio  e  sul
reddito di un'impresa, cambia, tuttavia, i termini  della  questione,
perche' il sindacato di questa Corte,  in  riferimento  ai  parametri
nazionali, si esaurisce comunque all'interno della verifica, ai sensi
degli artt. 3 e 53 Cost.,  della  non  arbitrarieta'  dell'indice  di
capacita' contributiva individuato  dal  legislatore,  nonche'  della
ragionevolezza e proporzionalita' dell'imposizione, senza  che  venga
in rilievo la tutela della proprieta' di cui all'art. 42 Cost. 
    Peraltro, va anche precisato che patrimonio e reddito,  cioe'  le
entita' di cui il rimettente denuncia l'effetto  confiscatorio,  sono
estranei al presupposto del contributo di solidarieta'  straordinario
che, come rileva la difesa statale, attiene a una  diversa  grandezza
economica, corrispondente alla variazione in aumento del saldo tra le
operazioni IVA attive e passive di  cui  alle  LIPE  dei  periodi  di
riferimento. 
    12.1.- Cio' chiarito, tuttavia questa Corte  non  e'  insensibile
alla prospettazione  del  giudice  a  quo,  il  quale  evidenzia  una
situazione che tende a profilarsi come estrema. 
    Va sottolineato che il prodursi di simili  effetti  da  parte  di
imposte straordinarie, aggiuntive rispetto a quelle  ordinarie,  come
rilevato dalla difesa di Eni Global Energy Markets spa, normalmente -
e ragionevolmente - viene evitato dal legislatore stabilendo un tetto
massimo all'imposizione, come  peraltro  e'  avvenuto  anche  per  il
contributo  di  solidarieta'  temporaneo  successivo  a  quello   qui
censurato, previsto dall'art. 1, comma 115, della legge  n.  197  del
2022, in relazione al quale e' stata stabilita  «una  soglia  massima
dell'[importo dovuto] parametrata proprio al patrimonio netto  e,  in
particolare, al suo 25%» (comma 116). 
    Tale soglia massima non e' stata, invece, disposta in riferimento
al contributo qui censurato che,  come  questa  Corte  ha  precisato,
presenta, eppure, caratteri strutturali critici,  che  «in  un  tempo
ordinario, non consentirebbero, di per se' - nemmeno in  forza  della
piu' moderna concezione del principio di  capacita'  contributiva  in
precedenza ricordata (punto 7.1.2.) -,  di  superare  il  test  della
connessione razionale e della proporzionalita'» (sentenza  n.111  del
2024). 
    Il legislatore, infatti, si e' limitato a  prevedere  una  soglia
assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per  cento)  al  di
sotto della quale non trova applicazione l'imposta. 
    Anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in  rilievo
quelle «circostanze straordinarie  che  qualificano  in  termini  del
tutto sui generis l'intervento normativo» (sentenza n. 111 del 2024),
a fronte delle quali si sono manifestate particolarissime esigenze di
gettito e di solidarieta'. 
    Questa considerazione - nella quale e' implicito che «in un tempo
ordinario»  (sentenza  n.  111  del  2024)  un  effetto  come  quello
denunciato   dal   rimettente   dovrebbe    ritenersi    un    indice
dell'arbitrarieta' dell'imposta - e' dirimente  anche  riguardo  alla
mancata fissazione di una soglia massima al  prelievo,  probabilmente
dovuta alla difficolta' di calibrarne le conseguenze  in  termini  di
gettito, e che, del resto, avrebbe potuto essere  definita  solo  dal
legislatore date le peculiari contingenze ed esigenze nelle quali  il
tributo, con le sue specifiche caratteristiche, e' stato concepito. 
    In  conclusione,  in  relazione  ai   profili   di   legittimita'
costituzionale sollevati dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e
53  Cost.,  anche  rispetto  al  denunciato  effetto   di   «casuale»
discriminazione, questa Corte non puo' che ribadire  che  «[e']  solo
tenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui
e' stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, puo'
eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo  strumento  utilizzato
dal legislatore» (sentenza n. 111 del 2024). 
    12.1.1.- Non e' invece pertinente il richiamo del  rimettente  al
minimo  vitale,  trattandosi   di   grandezza   concettualmente   non
riferibile  alle  imprese,  e  che,  in   ogni   caso,   nei   lavori
dell'Assemblea  costituente  inerenti  al  principio   di   capacita'
contributiva, e' stato evocato (in particolare dall'onorevole  Scoca)
per  escludere  che  l'imposizione  fiscale  potesse  sottrarre  alla
persona il minimo necessario all'esistenza personale e familiare,  ma
senza riferimenti agli enti collettivi. 
    12.2.- Nemmeno fondata e' la  questione  sollevata  sul  medesimo
presupposto dell'erosione totale del patrimonio  e  del  reddito  nel
caso concreto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e,  in
via mediata, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU in  relazione  alla  tutela
dell'autonoma nozione di proprieta'. 
    Al riguardo, va innanzitutto ribadito che «quando  si  tratta  di
definire e attuare politiche in  materia  fiscale  la  Corte  EDU  e'
solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli  Stati:  le
autorita' nazionali sono infatti ritenute "in linea di massima in una
posizione migliore del giudice internazionale" per decidere che  cosa
rientri nell'interesse della giustizia sociale  (ex  plurimis,  Corte
europea dei diritti  dell'uomo,  sentenza  24  giugno  2014,  Azienda
Agricola Silverfunghi sas e altri contro Italia;  principio  peraltro
ribadito anche in Corte EDU, sentenza 7 dicembre 2023, Waldner contro
Francia)» (sentenza n. 111 del 2024). 
    Va poi precisato  che,  sebbene  la  situazione  prospettata  dal
rimettente  tenda,  nel  caso  concreto,  ad  assumere  un  carattere
estremo, cio' non avviene in conseguenza di aliquote cosi' elevate da
compromettere situazioni personali, come invece nei casi  considerati
in Corte EDU, sentenza 14 maggio 2013, N.K.M. contro Ungheria  (cosi'
come in quella, analoga, Corte EDU, sentenza  2  luglio  2013,  R.Sz.
contro Ungheria), ma di congiunture aziendali particolari su  cui  si
e' innestato il singolare meccanismo  impositivo  del  contributo  di
solidarieta'; questo pero' non era privo di giustificazione in quanto
introdotto,  come  si  e'  visto,  per  fronteggiare  una  situazione
straordinaria che non consentiva, data la necessita'  di  intervenire
urgentemente, di fare riferimento al piu'  confacente  parametro  del
reddito, come chiarito dalla sentenza n. 111 del 2024. 
    Infine, la sentenza della Corte  EDU  7  dicembre  2023,  Waldner
contro Francia, citata dal rimettente, appare  inconferente,  perche'
ha riguardato una fattispecie del tutto diversa,  in  cui  veniva  in
rilievo il difetto di proporzionalita' di una maggiorazione d'imposta
del 25 per cento a  carico  di  soggetti  che  non  aderiscono  a  un
Organismo di gestione autorizzato (OGA) ai fini  della  dichiarazione
dei redditi. 
    12.3. - Neppure fondata e' la questione  sul  contrasto  con  gli
artt. 3 e 53 Cost. che,  secondo  il  rimettente,  conseguirebbe  dal
carattere retroattivo dell'imposizione. 
    Questa Corte ha ripetutamente affermato che «una legge tributaria
retroattiva non comporta di per se' violazione  del  principio  della
capacita' contributiva, occorrendo, invece, verificare, di  volta  in
volta,  se  la  legge  stessa,  nell'assumere  a  presupposto   della
prestazione un fatto o una  situazione  passati,  abbia  spezzato  il
rapporto che deve sussistere  tra  imposizione  e  capacita'  stessa,
violando cosi'  il  precetto  costituzionale  sopra  richiamato»  (ex
plurimis, sentenza n. 315 del 1994). 
    Nel caso di specie,  la  manifestazione  di  ricchezza  presa  in
considerazione  dal  legislatore  e'  pur  sempre   quella   maturata
nell'anno  2022,  data  di  entrata  in  vigore  della   disposizione
censurata e di versamento del  contributo,  sebbene  essa  sia  stata
calcolata  tenendo  conto,   in   modo   anche   retrospettivo,   del
differenziale tra i dati delle dichiarazioni IVA  del  primo  periodo
preso a riferimento (ottobre 2020-aprile 2021) rispetto a quelli  del
secondo periodo (ottobre 2021-aprile 2022). 
    Il riferimento, quindi, a fatti passati  ha  costituito  solo  lo
strumento per concretizzare il meccanismo impositivo  alla  base  del
contributo straordinario, senza che possa ritenersi venuto meno, solo
per questo, il carattere  dell'attualita'  dell'indice  di  capacita'
contributiva considerato dal legislatore. 
    12.4. - La questione sull'art. 37, comma 2, del d.l.  n.  21  del
2022, come convertito e successivamente modificato,  per  difetto  di
omogeneita' dei periodi temporali  messi  a  confronto  ai  fini  del
calcolo del  contributo  straordinario,  con  conseguente  violazione
degli artt. 3 e 53 Cost., non e' fondata nei termini che seguono. 
    Il giudice a quo lamenta che la societa' avrebbe «sostanzialmente
avviato l'attivita' il 1° gennaio 2021», per cui, al fine di  evitare
effetti distorsivi  e  riportare  a  ragionevolezza  la  disposizione
censurata, occorrerebbe, da un lato, considerare solo il  momento  in
cui  la  societa'  «effettivamente  e  sostanzialmente  comincia   ad
operare», implicitamente  individuato  in  quello  in  cui  inizia  a
emettere fatture attive e, dall'altro, ridurre, correlativamente,  il
secondo periodo temporale di riferimento. 
    E' indubbio, con riferimento a  quest'ultimo  profilo,  che  solo
confrontando  periodi  temporali  omogenei  e'   possibile   misurare
l'eventuale incremento  di  capacita'  contributiva,  per  cui  dalla
contrazione del primo periodo temporale deve derivarne  anche  quella
del  secondo  periodo,  come  del  resto  confermato   nella   prassi
dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 22/E del 2022). 
    Circa, invece, l'individuazione del dies a quo del primo  periodo
temporale da mettere a confronto con quello successivo, il rimettente
giunge alla conclusione, sostenuta dalla parte privata nel  suo  atto
di costituzione, che  dovrebbe  essere  preso  in  considerazione  il
momento in cui il contribuente ha iniziato  a  emettere  fatture  IVA
attive, id  est  quando  e'  iniziata  l'attivita'  di  cessione  dei
prodotti energetici. 
    Tale  interpretazione  non  puo'  essere  seguita,  perche',   in
contrasto con il tenore della disposizione censurata - che impone  di
tenere conto «del saldo tra le  operazioni  attive  e  le  operazioni
passive» realizzate nel primo periodo e di metterlo a  confronto  con
il saldo relativo al successivo periodo temporale -, sottrarrebbe dal
calcolo del saldo relativo al primo periodo le fatture IVA passive. 
    L'eventualita' che il soggetto passivo realizzi, durante il primo
periodo temporale posto a confronto, solo operazioni  passive  e  che
queste siano superiori agli importi relativi alle  operazioni  attive
del  medesimo  periodo,  e'  stata,  peraltro,  gia'   valutata   dal
legislatore, che ha previsto che «[i]n caso  di  saldo  negativo  del
periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai  fini  del  calcolo
della base imponibile per  tale  periodo  e'  assunto  un  valore  di
riferimento pari a zero». 
    Al fine della determinazione del momento d'ingresso  nel  sistema
dell'IVA, occorre allora  valorizzare  il  compimento  di  operazioni
passive,  secondo  una  impostazione   che   trova   conforto   nella
giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione. 
    La Corte di giustizia (sentenza 2 giugno  2016,  causa  C-263/15,
Lajver Melioracios Nonprofit Kft.) ha, infatti, precisato che «chi ha
l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare  in  modo
autonomo [un'attivita' economica]  ai  sensi  dell'articolo  9  della
direttiva  2006/112  ed  effettua  a  tal  fine  le  prime  spese  di
investimento deve essere considerato come soggetto passivo  (v.,  per
analogia, sentenze 21 marzo 2000, Gabalfrisa  e  a.,  da  C-110/98  a
C-147/98,  EU:C:2000:145,  punto  47,  nonche'  dell'8  giugno  2000,
Breitsohl, C-400/98, EU:C:2000:304, punto 34)». 
    Ha poi evidenziato (sentenza 6 ottobre 2022, causa C-293/21,  UAB
"Vittamed technologijos"; sentenza 28 febbraio 2018, causa  C-672/16,
Imofloresmira - Investimentos Imobiliarios SA) che «e' l'acquisto  di
beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a
determinare  l'applicazione  del  sistema  dell'IVA  e,  quindi,  del
sistema della detrazione. L'impiego  dei  beni  o  servizi,  reale  o
previsto, determina solo l'entita'  della  detrazione  iniziale  alla
quale il soggetto passivo ha  diritto  in  virtu'  dell'articolo  168
della direttiva IVA e l'entita' delle eventuali rettifiche durante  i
periodi successivi, ma non incide  sulla  nascita  del  diritto  alla
detrazione (v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 1991, Lennartz,
C-97/90, EU:C:1991:315, punto 15)». 
    La giurisprudenza di legittimita'  si  e'  pronunciata  in  senso
conforme (Corte di cassazione, sezione quinta  civile,  ordinanza  17
marzo 2021, n. 7440), ribadendo che «[e'] difatti l'acquisto di  beni
o servizi da parte di un soggetto passivo  che  agisce  come  tale  a
determinare l'applicazione del sistema dell'iva». 
    Un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  dell'art.  37,
comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito  e  successivamente
modificato,  richiede,  quindi,  che,  ai  fini   del   calcolo   del
contributo,  il  primo  periodo  temporale,  in  caso   di   societa'
neo-costituite,  decorra  dal  compimento   di   operazioni   passive
finalizzate all'attivita' di impresa e che,  correlativamente,  anche
il secondo periodo temporale venga, in modo  omogeneo,  temporalmente
ristretto.