ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della
Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalita' organizzative per
l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e
135/2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 14 maggio 2025, depositato in cancelleria il
successivo 16 maggio, iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2025 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
uditi nell'udienza pubblica del 4 novembre 2025 i Giudici
relatori Francesco Vigano' e Luca Antonini;
uditi gli avvocati dello Stato Giancarlo Caselli e Gianna
Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato
Fabio Ciari per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 14 maggio 2025, depositato in
cancelleria il successivo 16 maggio e iscritto al n. 20 del registro
ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intera
legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024), nonche' i suoi articoli da 1 a
6, e l'art. 7, comma 2, in riferimento, nel complesso, all'art. 117,
commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione.
Il ricorso riassume i contenuti delle disposizioni della legge
regionale impugnata, il cui art. 1 enuncia la finalita' di
disciplinare - nell'esercizio delle competenze regionali «in materia
di tutela della salute», come dichiarato nel punto 6 del preambolo -
«le modalita' organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle
sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1°
luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito». Ai
sensi del successivo art. 2, «[f]ino all'entrata in vigore della
disciplina statale,» alle procedure relative a quest'ultimo «possono
accedere» le persone in possesso dei requisiti indicati dalle
richiamate sentenze, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2
della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
L'art. 3, al comma 1, stabilisce che le aziende unita' sanitarie
locali «istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente
[...] per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al
suicidio medicalmente assistito nonche' per la verifica o definizione
delle relative modalita' di attuazione», mentre, ai commi successivi,
disciplina la composizione professionale della commissione,
prevedendo che ne faccia parte il personale dipendente di enti
sanitari regionali, individuato su base volontaria, e che quella ivi
svolta e' considerata attivita' istituzionale, non comportante la
corresponsione di alcuna indennita' di carica o di presenza.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 (Modalita' di accesso al
suicidio medicalmente assistito), «[l]a persona interessata, o un suo
delegato, presenta all'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio una istanza per l'accertamento dei requisiti per l'accesso
al suicidio medicalmente assistito nonche' per l'approvazione o
definizione delle relative modalita' di attuazione». Il successivo
comma 2 richiede che l'istanza sia corredata dalla documentazione
sanitaria disponibile, nonche', eventualmente, «dall'indicazione di
un medico di fiducia e dal protocollo» recante le modalita' di
attuazione del suicidio medicalmente assistito; l'istanza e la
relativa documentazione sono tempestivamente trasmesse, in forza del
comma 3 della stessa disposizione, alla richiamata commissione e al
Comitato per l'etica nella clinica operante presso l'azienda ai sensi
dell'art. 99 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n.
40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).
L'art. 5, relativo alla «[v]erifica dei requisiti», prevede che:
«1. La procedura per la verifica dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, si conclude entro venti giorni dal
ricevimento dell'istanza mediante la comunicazione di cui al comma 6.
Il termine puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non
superiore a cinque giorni, per accertamenti clinico-diagnostici.
2. La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente
abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilita'
di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente e'
altresi' informato del suo diritto di rifiutare o revocare il
consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale,
e della possibilita' di ricorrere alla sedazione palliativa profonda
continua ai sensi della l. 219/2017.
3. Se il richiedente conferma la volonta' di accedere al suicidio
medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei
requisiti. A tal fine la Commissione esamina la documentazione
prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche
col supporto delle strutture del servizio sanitario regionale,
assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona
interessata, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato
dalla persona stessa. Il consenso al suicidio medicalmente assistito
deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della l. 219/2017.
4. La Commissione chiede il parere del Comitato sugli aspetti
etici del caso in esame trasmettendo al medesimo la documentazione
inerente alla interlocuzione e agli accertamenti effettuati. Il
Comitato esprime il parere entro sette giorni dal ricevimento della
documentazione.
5. La Commissione e' tenuta a richiedere il parere del Comitato
in tempo utile affinche' il rispetto del termine di cui al comma 4
sia compatibile con l'osservanza del termine complessivamente
previsto per la conclusione della procedura di cui al comma 1.
6. La Commissione redige la relazione finale attestante gli esiti
dell'accertamento dei requisiti. L'azienda unita' sanitaria locale
comunica alla persona interessata gli esiti dell'accertamento».
L'art. 6, che secondo il ricorrente concernerebbe «l'introduzione
di un atipico obbligo sanitario», cosi' dispone:
«1. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti la
Commissione procede, ai sensi dei commi 2 e 3, ai fini
dell'approvazione o definizione delle modalita' di attuazione del
suicidio medicalmente assistito. La procedura si conclude entro dieci
giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, con la
comunicazione degli esiti prevista dal comma 7.
2. La persona interessata puo' chiedere alla Commissione
l'approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia e
recante le modalita' di attuazione del suicidio medicalmente
assistito.
3. La persona interessata puo' chiedere altresi' alla Commissione
di definire, in accordo con la persona stessa, le modalita' di
attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la redazione
di apposito protocollo. In mancanza di accordo la richiesta non ha
seguito.
4. Le modalita' di attuazione devono prevedere l'assistenza del
medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone
vulnerabili, da garantire la dignita' del paziente e da evitare al
medesimo sofferenze.
5. La Commissione chiede il parere del Comitato in merito alla
adeguatezza del protocollo di cui ai commi 2 e 3. Il Comitato esprime
il parere entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione
trasmessa dalla Commissione.
6. La Commissione e' tenuta a richiedere il parere del Comitato
in tempo utile affinche' il rispetto del termine di cui al comma 5
sia compatibile con l'osservanza del termine complessivamente
previsto per la conclusione della procedura di cui al comma 1.
7. La Commissione redige la relazione finale relativa agli esiti
della richiesta di cui ai commi 2 e 3. L'azienda unita' sanitaria
locale comunica al richiedente gli esiti della procedura».
Al supporto alla realizzazione della procedura di suicidio
medicalmente assistito e' dedicato l'art. 7, ai sensi del quale:
«1. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 6,
comma 7, l'azienda unita' sanitaria locale assicura, nelle forme
previste dal protocollo approvato dalla Commissione o dalla stessa
definito in modo condiviso con la persona interessata, il supporto
tecnico e farmacologico nonche' l'assistenza sanitaria per la
preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato.
L'assistenza e' prestata dal personale sanitario su base volontaria
ed e' considerata come attivita' istituzionale da svolgersi in orario
di lavoro.
2. Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente
legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore
rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Regione fa fronte
con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali
prestazioni e trattamenti, in conformita' a quanto statuito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
3. La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere
al suicidio medicalmente assistito puo' decidere in ogni momento di
sospendere o annullare l'erogazione del trattamento.
4. In ogni caso, le aziende unita' sanitarie locali conformano i
procedimenti disciplinati dalla presente legge alla disciplina
statale».
Infine, l'art. 8 stabilisce la gratuita' delle prestazioni e dei
trattamenti «effettuati dal servizio sanitario regionale nell'ambito
del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente
assistito», mentre l'art. 9 provvede alla stima e alla copertura
degli oneri finanziari per l'attuazione della legge regionale.
1.1.- Il primo motivo di ricorso deduce che l'intera legge reg.
Toscana n. 16 del 2025 e il suo art. 1, «pretende[ndo] di dare
"attuazione" alle sentenze costituzionali nn. 242/2019 e 135/2024»,
violerebbero anzitutto, e in via assorbente, l'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., relativo alla materia «ordinamento civile e
penale» e, in via subordinata, l'art. 117, terzo comma, Cost., con
riferimento alla materia «tutela della salute».
Ad avviso del ricorrente, la disciplina del suicidio medicalmente
assistito rientrerebbe nella materia di cui al richiamato secondo
comma, lettera l), dell'art. 117 Cost., riservata alla competenza
legislativa esclusiva statale, incidendo «su diritti personalissimi,
tra i quali quello alla vita, precondizione di tutti i diritti, e
all'integrita'» fisica dell'individuo. Trattandosi di un «istituto
giuridico che, per un verso, innova il diritto civile e, per altro
verso, trova applicazione diretta nell'ambito del diritto penale»,
dovrebbe essere la legge statale a dettarne la disciplina, rimanendo
inibito l'intervento del legislatore regionale in ambiti di estrema
delicatezza «quali la responsabilita' penale (articoli 579 e 580 cod.
pen), il dovere di tutela della vita umana, i principi di
autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti
sanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e 32 Cost. e 5 cod. civ.».
In altri termini, «[t]utti gli argomenti incisi e i principi
sottesi alla tematica de qua» andrebbero ricondotti alla suddetta
competenza legislativa esclusiva statale, anche per assicurare
l'esigenza di uniformita' di disciplina sull'intero territorio
nazionale.
D'altro canto, richiamando la sentenza n. 50 del 2022 di questa
Corte - di inammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo
dell'art. 579 del codice penale - l'Avvocatura generale esclude che
le norme poste a tutela della vita siano a contenuto
costituzionalmente vincolato, risultando dunque necessariamente
rimessa alla valutazione del legislatore la determinazione del
livello minimo di tutela richiesta dai referenti costituzionali ai
quali esse si saldano.
A conferma della incidenza delle previsioni impugnate
sull'ordinamento penale, l'Avvocatura generale osserva che la
finalita' dell'intervento regionale enunciata nell'art. 1 della legge
reg. Toscana n. 16 del 2025, ossia disciplinare le modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze n. 242 del 2019 e n.
135 del 2024 di questa Corte, si risolverebbe, in concreto, nel
«prevedere e approntare gli strumenti operativi» per l'applicazione
della causa di non punibilita' introdotta dalle sentenze citate, la
cui operativita' limitata a una parte del territorio nazionale
determinerebbe, inoltre, una disparita' di trattamento non
tollerabile dall'ordinamento penale.
1.1.1.- Secondo l'Avvocatura, nelle more delle decisioni assunte
dal legislatore statale alle regioni non potrebbe essere assegnato
«un ruolo "supplente"», dati i principi espressi dalla sentenza n.
262 del 2016 di questa Corte, che, dichiarando l'illegittimita'
costituzionale di due leggi regionali recanti una disciplina in tema
di disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), ha
ritenuto necessaria in tale ambito l'uniformita' di regolamentazione
sul territorio nazionale.
Cio' in quanto l'assenza di una specifica legislazione nazionale
«non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della
legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla
competenza dello Stato».
In senso analogo rileverebbe altresi' la sentenza n. 5 del 2018
di questa Corte, la quale, in materia di obblighi vaccinali, ha
sottolineato come il diritto della persona di essere curata
efficacemente e di essere rispettata nella propria integrita' fisica
e psichica debba essere garantito «in condizione di eguaglianza in
tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato».
Ad avviso del ricorrente, inoltre, la regolamentazione dei casi
in cui l'ordinamento scrimina l'ausilio al suicidio non potrebbe
attenere alla materia «tutela della salute», di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost., richiamato nel preambolo della legge reg. Toscana
n. 16 del 2025, in quanto, per un verso, la grave compromissione
della salute, considerata dalla giurisprudenza costituzionale ,
sarebbe solo un «antefatto concreto che scrimina [...] comportamenti
altrimenti penalmente sanzionati»; per altro verso, la verificazione
medica dei presupposti per accedere al suicidio medicalmente
assistito sarebbe solo la «modalita' accertativa» degli stessi.
In ogni caso, anche qualora si ritenesse, per mera ipotesi, che
alcuni aspetti relativi all'esimente rientrino nella suddetta
materia, rimarrebbe precluso alle regioni di intervenire prescindendo
dalla preventiva determinazione dei principi fondamentali, che l'art.
117, terzo comma, Cost. vuole «riservata alla legislazione dello
Stato»; cio' sia perche' tali principi conseguirebbero all'assetto
dato all'istituto nell'ordinamento civile e penale, sia perche',
altrimenti, l'istituto medesimo verrebbe inammissibilmente
riconosciuto in maniera difforme sul territorio nazionale (e'
richiamata la sentenza n. 438 del 2008 di questa Corte).
D'altro canto, prosegue l'Avvocatura, l'auspicio proveniente da
questa Corte, nel senso di una «sollecita e compiuta disciplina da
parte del legislatore» nella materia del fine vita, non potrebbe che
riferirsi al legislatore statale. Di conseguenza, l'introduzione di
«qualsiasi normativa regionale in materia di procedure di suicidio
assistito», prima che siano delineati quanto meno i principi
fondamentali di questo delicato settore, «incide[rebbe] sulle
prerogative regolatorie dello Stato», potendo «compromettere il
complesso equilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla
giurisprudenza costituzionale».
1.1.2.- Sintomatica della violazione della competenza legislativa
esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» sarebbe, ad
avviso dell'Avvocatura, la previsione di cui all'art. 4, comma 1,
della legge regionale impugnata, che rimetterebbe l'attivazione del
procedimento a un «"delegato" non meglio specificato nelle sue
caratteristiche di legittimazione», pur trattandosi «con certezza di
un atto [...] personalissimo», e non disciplinerebbe il contenuto e
la forma dell'istanza da presentare, lasciando incerto il rapporto
con le assai piu' precise forme dettate dalla legge n. 219 del 2017
in materia di consenso a un trattamento sanitario, la cui
applicazione e' espressamente indicata dalla giurisprudenza
costituzionale.
Inoltre, sarebbe «dubbio» il fatto che non sia stata
disciplinata, nel contenuto e nella forma, la facolta'
dell'interessato di «sospendere o annullare l'erogazione del
trattamento», esplicitata dall'art. 7, comma 3, della legge reg.
Toscana n. 16 del 2025, e che non sia stato previsto, prima della
esecuzione dello stesso, che «debba essere positivamente accertato
che l'interessato non intende sospenderlo o annullarlo».
1.2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione, da
parte dell'intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025 e dei suoi artt.
2 e 7, comma 2, dell'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo,
Cost., in riferimento, rispettivamente, alla competenza legislativa
esclusiva statale nella determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e a quella
concorrente nella materia della tutela della salute.
La richiamata competenza esclusiva, sostiene il ricorso, non
potrebbe essere «elusa» dalla qualificazione, operata dal citato art.
7, comma 2, delle prestazioni disciplinate dalla legge regionale come
un livello di assistenza superiore rispetto a quelli essenziali,
essendo dirimente che gli istituti giuridici che vengono in rilievo,
incidendo «sul primo dei diritti civili» garantiti dalla
Costituzione, ossia il diritto alla vita, non potrebbero che trovare
disciplina in una legge dello Stato.
D'altro canto, la stessa giurisprudenza costituzionale, oltre a
non avere affermato «l'esistenza di un "diritto" al suicidio, come
prestazione garantita dalla legislazione», fissando piuttosto i casi
in cui l'aiuto al suicidio deve ritenersi scriminato, avrebbe
considerato in piu' occasioni un intervento legislativo in questa
delicata materia, ma «rivolge[ndosi] solo e soltanto al legislatore
nazionale». Sarebbe pertanto precluso alle regioni «modificare,
limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti il diritto alla vita [...] e, segnatamente, regolare casi
e procedure in cui del diritto alla vita si dispone».
1.2.1.- In ogni caso, anche a voler qualificare il suicidio
medicalmente assistito «come "prestazione" concernente i diritti
civili», si dovrebbe ritenere che, in assenza di un livello minimo di
prestazione fissato dal legislatore statale, da un lato, mancherebbe
il «presupposto per emettere una normativa regionale superiore» e,
dall'altro lato, un tale intervento contrasterebbe «con la
indispensabile omogeneita' a livello nazionale della disciplina in
materia di fine vita».
Nemmeno il suddetto livello minimo potrebbe ricavarsi dalle
sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 di questa Corte,
riguardanti in realta' «[u]n ambito preciso e circoscritto
dell'ordinamento giuridico, diverso dalla fissazione di una
legislazione in materia di livelli essenziali di prestazioni
attinenti ai diritti civili e sociali».
In conclusione, andrebbe escluso che gli interventi strutturali e
organizzativi, necessari affinche' il servizio sanitario possa
svolgere le attivita' accertative individuate dalle citate sentenze,
possano essere effettuati con legge regionale, perche' tutte le
determinazioni assunte al riguardo implicherebbero scelte non
organizzative, bensi' tali da incidere direttamente sul diritto alla
vita, dovendo percio' rientrare nella competenza esclusiva del
legislatore statale.
1.2.2.- L'Avvocatura generale segnala che, per ammettere una
disciplina regionale del fine vita, non varrebbe invocare
«l'applicazione del principio di "cedevolezza invertita" [...], a
fronte dell'inerzia del legislatore statale», in quanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la cedevolezza normativa potrebbe
essere prevista dalle regioni in materia di propria competenza
legislativa, senza che la previsione della clausola consenta loro di
intervenire in ordine a profili che attengono alla competenza
esclusiva del legislatore statale (e' citata la sentenza n. 1 del
2019).
D'altro canto, osserva la difesa statale, non sarebbe necessaria
una legge regionale per rendere immediatamente operativi i precetti
fissati dalle decisioni di questa Corte, come confermato dal fatto
che, «gia' in alcuni casi, tali precetti hanno ricevuto
applicazione».
Gli argomenti illustrati evidenzierebbero la violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., non solo da parte dell'intera
legge regionale, ma anche, in particolare, ad opera dell'art. 2,
allorche', ad avviso del ricorrente, «istituisce» le procedure alle
quali possono accedere le persone in possesso dei requisiti indicati,
e dell'art. 7, comma 2, laddove precisa che le prestazioni e
trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un
livello di assistenza superiore rispetto ai livelli essenziali di
assistenza (LEA).
1.3.- In via subordinata rispetto ai due precedenti motivi, il
ricorso impugna specificamente gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg.
Toscana n. 16 del 2025 per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettere l) e m), Cost., in relazione all'art. 1, commi 556, 557 e
558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», e all'art. 2, comma 7, della legge 11 gennaio
2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica
di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
Le suddette disposizioni regionali istituirebbero le «commissioni
multidisciplinari permanenti» presso le aziende sanitarie locali
(ASL) toscane e ne disciplinerebbero compiti e funzioni in maniera
tale che questi andrebbero «a sovrapporsi con le competenze [...]
riservate dalla legge statale ai diversi "comitati etici
territoriali"», disciplinati, da ultimo, dai decreti del Ministro
della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati
etici territoriali) e 30 gennaio 2023 (Definizione dei criteri per la
composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali), in
attuazione dell'art. 2 della legge n. 3 del 2018, e, in precedenza,
dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, in attuazione
dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.
A questi comitati avrebbe fatto riferimento la sentenza n. 242
del 2019, sostiene il ricorso, «come unici organismi competenti» a
rendere il parere sulle condizioni di pazienti affetti da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche.
La commissione istituita dall'art. 3 della legge reg. Toscana n.
16 del 2025, in quanto organismo di esclusiva provenienza regionale,
non potrebbe essere fatta rientrare tra i comitati etici individuati
dalla normativa statale oggi vigente, dovendosi dunque escludere che
la valutazione richiesta da questa Corte ai fini della scriminante
dalla responsabilita' penale possa essere rimessa «a organismi di
volta in volta creati, con regole autonome, da ciascuna regione».
1.3.1.- Le disposizioni in esame si porrebbero quindi in
contrasto, «ex se considerate», con la competenza legislativa
esclusiva statale nella materia «ordinamento civile e penale» di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonche' con l'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione sia all'art. 1,
commi 556, 557 e 558, della legge n. 208 del 2015 - che disciplina le
modalita' necessariamente condivise tra Stato e regioni di
definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza sanitaria -,
sia all'art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018, che ha demandato
ad apposito decreto del Ministro della salute la individuazione dei
comitati etici territoriali.
Nella specie, l'istituzione della commissione di derivazione
esclusivamente regionale «sopravanz[erebbe]» l'esigenza che la
determinazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza sanitaria
e delle modalita' con cui questi possano o debbano essere attuati
venga effettuata non in via autonoma dalle singole regioni, «ma con
il necessario coinvolgimento dello Stato, anche al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento a livello nazionale».
Analoghe considerazioni - e correlate censure di illegittimita'
costituzionale - varrebbero con riferimento ai «comitati per l'etica
nella clinica», gia' operanti presso le ASL toscane in base all'art.
99 della legge reg. Toscana n. 40 del 2005, ai quali le disposizioni
impugnate assegnano compiti consultivi «sugli aspetti etici del caso»
nella fase di verifica dei requisiti (art. 5, comma 4), nonche' in
merito alla adeguatezza del protocollo attuativo (art. 6, comma 5),
cosi' che anche il ruolo di tali comitati «verrebbe illegittimamente
a sovrapporsi a quello dei "comitati etici territoriali"» richiamati
nella sentenza n. 242 del 2019.
2.- Con atto depositato il 17 giugno 2025 si e' costituita in
giudizio la Regione Toscana, chiedendo che le questioni di
legittimita' costituzionale promosse dal Governo siano dichiarate non
fondate.
2.1.- Quanto al primo motivo di ricorso, non sarebbe violata la
competenza legislativa esclusiva statale nella materia
dell'ordinamento civile e penale perche', al momento dell'intervento
legislativo regionale, con le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del
2024, questa Corte avrebbe compiutamente stabilito sia le condizioni
che legittimano l'accesso al suicidio medicalmente assistito, sia i
principi «sottesi al procedimento di accertamento di tali condizioni
e di scelta delle modalita' di esecuzione».
A tali pronunce, assieme alla successiva sentenza di questa Corte
n. 66 del 2025, andrebbe pertanto riconosciuta «portata additiva, di
innovazione dell'ordinamento, nonche' valenza autoapplicativa e
vincolante del principio e delle correlate condizioni sostanziali e
procedurali oggetto dell'addizione».
Sotto questo profilo la legge regionale impugnata si
differenzierebbe da quelle, in materia di DAT, dichiarate
costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 262 del 2016. Tali
leggi disciplinavano in via diretta e da un punto di vista
sostanziale aspetti inerenti alle condizioni legittimanti la
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario. Nella specie,
invece, il legislatore toscano sarebbe partito dalle sentenze di
questa Corte e vi avrebbe dato legittimamente attuazione, assumendo a
carico del Servizio sanitario regionale determinate prestazioni e
disciplinandone i profili organizzativi.
Quanto alla sentenza n. 50 del 2022, relativa all'ammissibilita'
del referendum abrogativo dell'art. 579 cod. pen., la stessa, in
realta', sottolineerebbe le profonde differenze tra la fattispecie in
quella sede esaminata e l'altra oggetto della sentenza n. 242 del
2019.
In nessun modo pertinente sarebbe poi la sentenza n. 5 del 2018,
in materia di obblighi vaccinali, atteso che la legge reg. Toscana n.
16 del 2025 si limiterebbe ad attuare, sotto il profilo strettamente
organizzativo delle aziende sanitarie regionali, le condizioni del
suicidio medicalmente assistito, previste da questa Corte, «uniformi
e valide per l'intero territorio nazionale».
2.1.1.- La Regione Toscana ritiene altresi' non pertinenti le
censure mosse all'art. 4, comma 1, e 7, comma 3, della legge
regionale impugnata, al fine di dimostrare l'asserita invasione della
competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento
civile».
La prima di tali disposizioni non disciplinerebbe l'attivazione
del procedimento «in difformita' dal dettato» di questa Corte,
limitandosi a consentire la materiale presentazione dell'istanza
anche da parte di un delegato, fermo restando che la manifestazione
della volonta' di accedere al suicidio medicalmente assistito deve
risultare «necessariamente ed espressamente riferibile al malato».
Inoltre, sarebbe infondata la censura con cui si lamenta che la legge
regionale abbia previsto una istanza generica, non disciplinata nei
contenuti e nelle forme, emergendo in modo evidente, dalla «organica
lettura» della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, come il legislatore
regione abbia richiamato, a tal riguardo, le sentenze di questa Corte
e la legge n. 219 del 2017.
Considerazioni analoghe varrebbero anche per l'art. 7, comma 3,
il quale, conformemente alle statuizioni di questa Corte,
assicurerebbe alla persona interessata la possibilita' di modificare
la propria volonta': il che, peraltro, nel caso dell'aiuto al
suicidio, e' insito nel fatto che essa conserva il dominio sull'atto
finale che innesca il processo letale.
2.1.2.- La legge reg. Toscana n. 16 del 2025 si sarebbe limitata,
dunque, a prevedere norme di dettaglio rientranti nella materia a
potesta' concorrente della tutela della salute, di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost., della quale l'organizzazione sanitaria sarebbe
«parte integrante» (e' citata la sentenza n. 202 del 2024 di questa
Corte).
Nello specifico, i contenuti della legge regionale in esame non
avrebbero in alcun modo interferito con le competenze esclusive
invocate dalla difesa statale, essendo unicamente rivolti, invece, ad
assicurare tempi certi e uniformita' organizzativa sul territorio
regionale toscano in ordine al suicidio medicalmente assistito, nel
pieno rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 219 del 2017
sul consenso informato.
Inoltre, secondo la Regione, da un lato non verrebbe in rilievo,
nella specie, la cosiddetta cedevolezza invertita, erroneamente
richiamata dalla difesa statale, dal momento che la legge reg.
Toscana n. 16 del 2025 avrebbe dato doverosa attuazione ai «principi
costituzionali minimi» fissati da questa Corte nella materia in
esame, sotto il profilo organizzativo. Dall'altro, tuttavia, la
giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta cedevolezza invertita
viene comunque evocata dalla Regione, per giustificare proprio il
termine «cedevolezza» utilizzato nel punto 8 del preambolo della
legge regionale impugnata, al fine di sostenere che, nelle discipline
in cui si intrecciano competenze statali e regionali (come quella in
esame), «le Regioni possono intervenire e normare provvisoriamente la
materia, in caso di inerzia statale, sino all'adozione dei prescritti
atti statali».
2.2.- La difesa regionale ritiene infondato anche il secondo
motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli artt. 117, commi
secondo, lettera m), e terzo, Cost. da parte dell'intera legge reg.
Toscana n. 16 del 2025 e dei suoi artt. 2 e 7, comma 2.
Infatti, la legge regionale non determinerebbe alcun livello di
prestazione, limitandosi a intervenire su aspetti organizzativi e
gestori di una disciplina entrata nell'ordinamento a seguito delle
sentenze di questa Corte e, comunque, le regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, potrebbero garantire livelli ulteriori rispetto
ai livelli essenziali di assistenza, cosiddetti extra LEA (sono
richiamate le sentenze n. 297 del 2012, n. 207 del 2010 e n. 248 del
2006); nella specie, il legislatore regionale toscano avrebbe reso
attuabile in modo omogeneo, in riferimento alle proprie ASL, «la
prestazione sanitaria» come definita nella sentenza n. 242 del 2019.
D'altro canto, con riguardo alla procreazione medicalmente
assistita eterologa, nel periodo intercorrente tra il riconoscimento
avvenuto per effetto della sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte e
l'inserimento nei LEA, la giurisprudenza amministrativa avrebbe
affermato che le regioni non sottoposte al piano di rientro possono
riconoscere prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai LEA al fine
di facilitare l'accesso a tale pratica (e' citata la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione terza, 20 luglio 2016, n. 3297). Piu'
recentemente, la giurisprudenza costituzionale, nello scrutinio delle
disposizioni di una legge regionale aventi a oggetto prestazioni
sanitarie, non si sarebbe arrestata al «mero criterio "formalistico"»
di definizione dei LEA, accedendo a una definizione sostanzialistica
degli stessi, anche in considerazione del mancato aggiornamento da
parte dello Stato del relativo elenco (e' citata la sentenza n. 201
del 2024).
Peraltro, non essendo la Regione Toscana in piano di rientro
sanitario, il riferimento agli extra LEA, operato dall'art. 7, comma
2, della legge regionale impugnata sarebbe legittimo e dovrebbe
intendersi limitato all'assunzione a carico del bilancio regionale,
non sanitario, dell'onere economico derivante dalle prestazioni e dai
trattamenti effettuati dalle ASL regionali, come emergerebbe dai
successivi artt. 8 e 9.
2.3.- Anche il terzo motivo di ricorso sarebbe privo di
fondamento, muovendo da una «travisata lettura della normativa
regionale», la quale non farebbe emergere alcuna indebita
sovrapposizione tra il ruolo della commissione multidisciplinare di
cui all'art. 3 della legge regionale impugnata e quello dei comitati
etici richiamati dalla sentenza n. 242 del 2019, oggi disciplinati
dai citati decreti del Ministro della salute del 26 e del 30 gennaio
2023.
Il legislatore regionale, con la prevista istituzione della
commissione multidisciplinare, si sarebbe infatti limitato a
prevedere un apposito modulo organizzativo, nell'ambito delle aziende
sanitarie, per lo svolgimento del ruolo operativo affidato da questa
Corte alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale nella
verifica dei requisiti e delle modalita' esecutive del suicidio
medicalmente assistito: ruolo distinto da quello consultivo affidato
invece ai comitati etici.
Parimenti infondato sarebbe l'ulteriore profilo di censura, circa
la mancata identita' dei comitati etici territoriali richiamati da
questa Corte e i comitati per l'etica nella clinica cui la legge
toscana fa riferimento.
In sostanza, la disciplina statale vigente di cui ai richiamati
decreti ministeriali, frutto dell'intesa raggiunta in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, consentirebbe alle regioni
di mantenere la funzione consultiva con riferimento al suicidio
medicalmente assistito in capo ai comitati etici ai quali questa era
stata attribuita a livello territoriale e, dunque, nella specie, ai
comitati per l'etica nella clinica, gia' istituiti in forza dell'art.
99 della legge reg. Toscana n. 40 del 2005.
3.- Sono state depositate otto opinioni di amici curiae, ai sensi
dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, ammesse con decreto presidenziale del 24 settembre
2025.
In particolare, hanno depositato opinioni con argomenti a
sostegno della non fondatezza delle sollevate questioni di
legittimita' costituzionale l'Associazione Luca Coscioni per la
liberta' di ricerca scientifica APS, l'associazione Liberididecidere,
la Leo Foundation ASSL, l'Associazione avvocati matrimonialisti
italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia
- AMI e la Consulta di bioetica ONLUS.
Hanno invece depositato opinioni di segno contrario
l'Associazione Family Day - Difendiamo i nostri figli APS, il
Comitato per una pubblica agenda sussidiaria e condivisa "Ditelo sui
tetti (Mt 10,27)" - PASC, l'Osservatorio sull'attivita' parlamentare
Vera lex?, l'Osservatorio di Bioetica di Siena - ETS, l'associazione
Nonni 2.0., il Centro studi "Rosario Livatino", il Centro Studi
"Scienza & Vita" e l'Unione giuristi cattolici italiani (UGCI).
3.1.- Piu' precisamente, le prime ritengono, nel complesso, che
la legge reg. Toscana n. 16 del 2025 si sia mossa nell'ambito della
cornice di regole della procedura medicalizzata dettata dalla
sentenza n. 242 del 2019, rendendo piu' puntuale tale procedura con
norme di dettaglio in tema di tutela della salute; quanto alla
previsione di porre a carico del Servizio sanitario regionale le
prestazioni introdotte, sottolineano che le regioni non soggette al
piano di rientro dal disavanzo potrebbero disporre spese extra LEA.
Osservano, inoltre, come la legge toscana abbia doverosamente
organizzato un sistema che eviti il ricorso ai tribunali da parte del
paziente per ottenere l'erogazione della prestazione del suicidio
medicalmente assistito in congrui e compatibili limiti di tempo.
Affermano, infine, nell'assenza di un intervento del legislatore
statale, l'esistenza di uno spazio di normazione "operativa" in sede
regionale, la quale avrebbe nella specie restituito alle aziende
sanitarie certezza giuridica in ordine al perimetro specifico entro
il quale esse sono legittimate a operare.
3.2.- Le opinioni di segno opposto, nel complesso, escludono che
il legislatore regionale possa intervenire nell'ambito del fine vita,
attenendo tale disciplina al compimento di atti di autonomia privata
e di disposizione del proprio corpo, rientranti nell'ordinamento
civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si
valorizza, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 262 del
2016 laddove fa riferimento a «ragioni imperative di eguaglianza» e
chiarisce che la mancanza di una legislazione nazionale «non vale a
giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione
regionale» nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale.
Si rileva altresi', per un verso, che la legge reg. Toscana n. 16
del 2025 poggerebbe sull'erroneo presupposto che questa Corte abbia
affermato un vero e proprio diritto all'erogazione di prestazioni e
trattamenti di suicidio medicalmente assistito; per altro verso, che
tali procedure non potrebbero essere ricondotte alla materia della
tutela della salute, dal momento che cio' implicherebbe la
possibilita' di desumere i principi fondamentali di tale materia da
una sentenza di questa Corte attinente, in realta', alla materia
penale.
4.- In prossimita' dell'udienza pubblica la Regione Toscana ha
depositato una memoria integrativa, con la quale ribadisce che la
legge regionale impugnata si limiterebbe ad attuare, doverosamente e
sotto il profilo organizzativo delle aziende sanitarie del proprio
territorio, il dettato delle sentenze di questa Corte che avrebbero
definito sia le condizioni che legittimano l'accesso al suicidio
assistito sia «i principi fondamentali sottesi al procedimento di
accertamento di tali condizioni e di scelta delle modalita' di
esecuzione».
La memoria segnala, poi, la recente sentenza n. 132 del 2025 con
la quale questa Corte, valorizzando il ruolo del Servizio sanitario
nazionale, avrebbe confermato la riconducibilita' del tema dell'aiuto
al suicidio anche alla materia della tutela della salute.
Cio' varrebbe a legittimare l'intervento del legislatore
regionale, tenuto conto del principio del pluralismo organizzativo al
quale e' improntato il SSN; a tale criterio si sarebbe attenuta la
Regione Toscana con la legge regionale impugnata.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 20 del
2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera
legge reg. Toscana n. 16 del 2025, e piu' specificamente una serie di
sue disposizioni, assumendone complessivamente il contrasto con
l'art. 117, commi secondo, lettere l) e m), Cost., nonche' terzo,
Cost., quest'ultimo con riferimento alla materia della tutela della
salute.
La legge regionale impugnata, i cui contenuti sono analiticamente
illustrati nel Ritenuto in fatto, e' intitolata «Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024». Secondo il ricorrente:
- in primo luogo, la legge regionale nel suo complesso, e
segnatamente il suo art. 1, invaderebbero la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e comunque - in
via subordinata - la competenza legislativa statale concorrente in
materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma,
Cost., essendo precluso alle regioni intervenire con legge in tale
materia ove la legge statale non abbia provveduto a determinare i
principi fondamentali;
- in secondo luogo, la legge regionale nel suo complesso, e
segnatamente i suoi artt. 2 e 7, comma 2 - che rispettivamente
disciplinano le procedure in materia di suicidio medicalmente
assistito e stabiliscono che le prestazioni e i trattamenti
«costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto
ai livelli essenziali di assistenza» -invaderebbero la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost., nonche' la competenza legislativa statale
concorrente in materia di tutela della salute di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost.;
- infine, e in via subordinata, gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge
regionale, nella parte in cui istituiscono e disciplinano la
Commissione multidisciplinare permanente e prevedono il ruolo
consultivo del Comitato per l'etica nella clinica, invaderebbero la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. in relazione al parametro interposto rappresentato dall'art. 2,
comma 7, della legge n. 3 del 2018, che detta la disciplina dei
comitati etici; nonche' la competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in
relazione al parametro interposto di cui all'art. 1, commi 556, 557 e
558, della legge n. 208 del 2015; disposizioni, queste ultime, che
disciplinano «le modalita' necessariamente condivise tra Stato e
Regioni di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria».
2.- Nel merito, possono anzitutto essere esaminati congiuntamente
i primi due motivi di ricorso, con i quali il Presidente del
Consiglio dei ministri censura l'intera legge regionale, assumendo in
via principale l'invasione della competenza legislativa statale
esclusiva nelle materie «ordinamento civile e penale» (primo motivo)
e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» (secondo
motivo), nonche', in via subordinata, della competenza legislativa
statale concorrente in materia di tutela della salute, dal momento
che la Regione sarebbe intervenuta con legge in un ambito nel quale
la legge statale non ha ancora determinato i principi fondamentali
della materia (primo motivo).
L'esame di tali motivi richiede una premessa di carattere
generale.
2.1.- La legge regionale impugnata definisce le proprie finalita'
all'art. 1, affermando di volere disciplinare «le modalita'
organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze
della Corte costituzionale» n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024,
relative al suicidio medicalmente assistito.
Tale finalita' e' ulteriormente chiarita nel preambolo, ai punti
6 e 7, in cui si dichiara che la Regione intende dettare,
«nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della
salute, e in attuazione di una sentenza immediatamente esecutiva,
[...] norme a carattere organizzativo e procedurale, per disciplinare
in modo uniforme sul proprio territorio l'esercizio delle funzioni
che la giurisprudenza costituzionale attribuisce alle aziende
sanitarie nella materia di cui trattasi» (punto 6), osservandosi
ulteriormente che l'introduzione della disciplina regionale «serve a
definire i tempi e le modalita' inerenti alla procedura indicata
dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali residui
di incertezza e problematicita' rispetto all'erogazione di una
prestazione sanitaria suddivisa in piu' fasi, dalla verifica delle
condizioni alla verifica delle modalita' di autosomministrazione del
farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa»
(punto 7).
L'intenzione espressa del legislatore regionale e', dunque,
quella di dettare norme a carattere meramente organizzativo e
procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l'assistenza da
parte del Servizio sanitario regionale alle persone che - trovandosi
nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del
2019, cosi' come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del
2024 - chiedano di essere aiutate a morire. In tal modo, la legge
regionale intende in effetti regolare le prestazioni che la pubblica
amministrazione regionale, e segnatamente le singole aziende
sanitarie locali regionali, sono tenute a fornire sulla base dei
principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Disciplinando l'attivita' delle aziende sanitarie locali toscane,
la legge regionale impugnata afferisce, prima facie, alla materia
della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa
regionale concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
2.2.- Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso statale,
l'esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non
puo' ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia
ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati da questa
Corte, all'approvazione di una legge che disciplini in modo organico,
nell'intero territorio nazionale, l'accesso alla procedura
medicalizzata di assistenza al suicidio.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «le
Regioni, per poter esercitare le proprie potesta' legislative di tipo
concorrente, non devono attendere l'eventuale determinazione dei
principi fondamentali da parte dello Stato» (sentenza n. 94 del 2003,
punto 4.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenze
n. 120 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 359 del 2003,
punto 3 del Considerato in diritto, n. 196 del 2003, punto 4 del
Considerato in diritto, nonche', piu' di recente, sentenza n. 166 del
2021, punto 3.2. del Considerato in diritto), in quanto i principi
fondamentali della materia possono essere tratti non solo dalle leggi
statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dal complesso
delle leggi statali gia' in vigore (sentenze n. 424 del 2005, punto
2.3. del Considerato in diritto, n. 319 del 2005, punto 2.2. del
Considerato in diritto, n. 120 del 2005, punto 4 del Considerato in
diritto, n. 359 del 2003, punto 3 del Considerato in diritto, n. 353
del 2003, punto 2 del Considerato in diritto, n. 201 del 2003, punto
4 del Considerato in diritto, n. 196 del 2003, punto 4 del
Considerato in diritto, n. 94 del 2003, punto 4.1. del Considerato in
diritto, n. 533 del 2002, punto 8 del Considerato in diritto, n. 282
del 2002, punto 4 del Considerato in diritto).
Tale principio ha trovato del resto conferma, a livello di
legislazione ordinaria, nell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), a tenore
del quale «[n]elle materie appartenenti alla legislazione
concorrente, le Regioni esercitano la potesta' legislativa
nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo
Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti».
Nel caso oggi all'esame, i principi fondamentali della materia
relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio
medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale
vigente, letta alla luce delle sentenze di questa Corte.
In particolare, vengono qui in considerazione:
- gli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che regolano la
modalita' di rifiuto e interruzione dei trattamenti di sostegno
vitale, e che sono stati utilizzati dalla sentenza di questa Corte n.
242 del 2019 come punti di riferimento gia' presenti nella
legislazione vigente ai fini della configurazione della procedura
medicalizzata per la valutazione della richiesta di suicidio
assistito, nelle more dell'auspicato intervento del legislatore
statale;
- la legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), che tutela
e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
da parte del malato inserendole nell'ambito dei livelli essenziali di
assistenza, e che parimenti e' stata richiamata dalla citata sentenza
n. 242 del 2019 e dalle successive sentenze n. 135 del 2024 e n. 66
del 2025 al fine di sottolineare la doverosa ed effettiva messa a
disposizione di tali prestazioni;
- l'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in base
al quale le aziende unita' sanitarie locali provvedono, tra l'altro,
«agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale»:
accertamenti, prescrizioni e prestazioni tra le quali si iscrivono
quelli necessari, secondo le sentenze di questa Corte, nell'ambito
della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.
2.3.- La riconducibilita' prima facie della legge regionale
impugnata alla materia di competenza legislativa concorrente «tutela
della salute», nell'ambito dei principi fondamentali desumibili dalle
disposizioni appena richiamate, non esclude tuttavia che singole
disposizioni di tale legge possano, al tempo stesso, illegittimamente
invadere sfere di competenza riservate alla legislazione statale, in
violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost.
2.4.- Conviene, in proposito, sgomberare subito il campo dalla
censura mossa all'intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025 di
violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia
di ordinamento penale. Tale censura e', in effetti, infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «una norma
regionale deve ritenersi invasiva della competenza statale esclusiva
in materia di ordinamento penale [...] quando incida su fattispecie
penali, modifichi i presupposti per la loro applicazione o introduca
nuove cause di esenzione dalla responsabilita' penale», ovvero
«allorche' produca "effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla
commissione di un reato" (sentenza n. 172 del 2017)» (sentenza n. 248
del 2019, punto 3 del Considerato in diritto) o ancora laddove
realizzi una non consentita novazione della fonte.
La legge regionale impugnata, nel suo complesso, salvo quanto si
dira' infra (punto 4), non produce alcuno di tali effetti. L'area di
non punibilita' di condotte astrattamente sussumibili nella
fattispecie penale di istigazione o aiuto al suicidio di cui all'art.
580 cod. pen. resta, infatti, quella determinata dalla citata
sentenza n. 242 del 2019, che nel proprio dispositivo ha individuato
sei requisiti - quattro sostanziali e due procedimentali - in
presenza dei quali l'applicazione della norma penale produrrebbe un
risultato incompatibile con la Costituzione. La legge regionale
impugnata non modifica in alcun modo i quattro requisiti sostanziali,
affidandone la verifica allo stesso Servizio sanitario regionale, al
quale e' altresi' conferito il compito di stabilire le modalita' di
esecuzione del suicidio assistito, previa acquisizione del parere del
comitato sugli aspetti etici (comitato che, come si dira' piu'
innanzi, svolge in Toscana le funzioni dei comitati etici nella
generalita' del territorio nazionale): in conformita', dunque, anche
ai due requisiti procedimentali individuati dalla sentenza n. 242 del
2019 («sempre che tali condizioni e le modalita' di esecuzione siano
state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente
competente»).
Ne', come invece lamenta l'Avvocatura generale dello Stato, la
legge regionale impugnata crea di per se' una ingiustificata
disparita' sul territorio nazionale nel rendere operativa nel solo
territorio toscano una causa di non punibilita' rispetto a un reato
disciplinato dal codice penale. L'area di non punibilita' e',
infatti, nell'intero territorio nazionale quella individuata dalla
sentenza n. 242 del 2019, che affida al servizio sanitario e ai
comitati etici il riscontro nel caso concreto dei quattro requisiti
sostanziali per l'accesso alla procedura medicalizzata di assistenza
al suicidio: con cio' gravando direttamente lo stesso servizio
sanitario e i comitati etici, in tutto il territorio nazionale, dei
relativi compiti, il cui adempimento e' necessario ai fini della
tutela dei diritti costituzionali di cui la persona - in presenza dei
quattro requisiti sostanziali individuati - e' titolare, a
prescindere dalla circostanza che l'attivita' dei servizi sanitari
regionali e dei comitati etici ivi operanti sia stata o meno regolata
nel dettaglio dalla legge (statale o regionale che sia).
2.5.- Piu' articolata e', invece, la valutazione dell'allegata
violazione della competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che la legge regionale
impugnata, lungi dal disciplinare esclusivamente profili
organizzativi e procedimentali relativi all'assistenza che le aziende
sanitarie regionali debbono prestare ai pazienti che si trovino nelle
condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019, incida in realta'
sull'estensione concreta dei loro diritti personalissimi, tra cui la
vita e l'integrita' fisica, innovando cosi' nella materia
dell'ordinamento civile, che deve essere regolata unitariamente
nell'intero territorio nazionale.
La difesa statale evoca, in particolare, il precedente
rappresentato dalla sentenza n. 262 del 2016, nella quale questa
Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime due leggi della
Regione Friuli-Venezia Giulia che disponevano l'istituzione di un
registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario e per la donazione di organi e tessuti post
mortem, determinando altresi' la forma, l'oggetto, i destinatari di
tali dichiarazioni, nonche' le modalita' della loro raccolta e
conservazione in apposite banche dati presso le aziende sanitarie
locali.
Analogamente, va considerato che nella sentenza n. 253 del 2006,
questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime due
disposizioni di una legge regionale toscana che disciplinavano la
possibilita' di delega a terzi dell'espressione del consenso ai
trattamenti sanitari e le caratteristiche del consenso ai trattamenti
di modifica del genere.
In entrambi i casi, tuttavia, le disposizioni regionali annullate
avevano disciplinato diritti all'epoca ancora non riconosciuti nella
legislazione statale, che esse avevano inteso introdurre ex novo,
ovvero (nel caso di una delle disposizioni toscane annullate con la
sentenza n. 253 del 2006) avevano indebitamente modificato le
modalita' di esercizio dei diritti previsti dalla corrispondente
normativa statale.
La legge regionale in questa sede impugnata, invece, non si muove
in una situazione di analogo "vuoto normativo". Infatti, la legge
statale gia' regola puntualmente la possibilita' e le modalita' di
rinuncia o rifiuto, da parte del paziente, di trattamenti sanitari
necessari alla sopravvivenza (artt. 1 e 2 della legge n. 219 del
2017); e proprio tale disciplina e' stata estesa da questa Corte,
nella sentenza n. 242 del 2019, alla procedura medicalizzata di
assistenza al suicidio, al fine di evitare risultati irragionevoli e
lesivi dei diritti costituzionali di una persona che sia gia'
titolare del diritto di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale, e
che tuttavia ritenga maggiormente conforme alla propria nozione di
dignita' congedarsi dalla vita in modo piu' rapido, senza essere
«costrett[a] a subire un processo piu' lento e piu' carico di
sofferenze per le persone che gli sono care» (punto 2.3. del
Considerato in diritto), quale quello che deriverebbe dalla
interruzione dei trattamenti.
La legge regionale impugnata non intende, dunque, riconoscere
nella Regione Toscana un diritto che in altre regioni non e'
riconosciuto, come invece era accaduto per effetto delle disposizioni
delle leggi regionali annullate con le sentenze n. 253 del 2006 e n.
262 del 2016, ma mira dichiaratamente a disciplinare nel dettaglio le
modalita' per l'attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti
essenziali - uniformi in tutto il territorio nazionale - gia' si
rinvengono, come sopra argomentato, nell'ordinamento vigente alla
luce delle sentenze di questa Corte n. 242 del 2019 e n. 135 del
2024.
Come meglio si dira', tuttavia, nel dettare tale disciplina
procedimentale in taluni casi le disposizioni della legge regionale
impugnata finiscono per riprodurre indebitamente o addirittura per
incidere indirettamente sull'estensione concreta dei diritti in
gioco.
Cio' impone un esame analitico, disposizione per disposizione,
della legge regionale impugnata, al fine di accertare se la
disciplina regionale incorra nei vizi segnalati.
2.6.- Mutatis mutandis, considerazioni analoghe devono essere
svolte per quanto riguarda l'ulteriore censura di violazione della
competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni.
La legge regionale impugnata, nel suo complesso, disciplina
l'attivita' che il Servizio sanitario regionale e' tenuto a svolgere
secondo l'ordinamento vigente, cosi' come conformato dai principi
ordinamentali enunciati dalle suddette sentenze di questa Corte.
Sotto questo profilo, essa non introduce dunque alcun nuovo livello
essenziale di assistenza, ne' modifica la corrispondente disciplina
statale.
Cio' che, invece, alla legislazione regionale deve ritenersi
precluso e' stabilire essa stessa che cosa rientri e che cosa non
rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, trattandosi
all'evidenza di materia riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
m), Cost.
2.7.- Per altro verso ancora, la legge regionale impugnata si
rivelerebbe costituzionalmente illegittima qualora - pur mantenendosi
nell'ambito della materia «tutela della salute» - non si limitasse a
dettare una disciplina di dettaglio, ma pretendesse di sovrapporsi
indebitamente, o addirittura di modificare gli stessi principi
fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dalla
legislazione statale, in violazione - questa volta - del terzo comma
dell'art. 117 Cost.
2.8.- In conclusione, i primi due motivi di ricorso non possono
essere accolti laddove sono rivolti contro l'intera legge regionale.
Le singole censure in essi articolate dovranno invece essere
valutate in relazione a ciascuna disposizione della legge (infra,
3-10).
3.- Prendendo allora le mosse dall'art. 1, ritiene questa Corte
che esso si sottragga a tutte le censure formulate dal ricorrente.
Tale disposizione si limita, infatti, a dichiarare la finalita' della
legge reg. Toscana n. 16 del 2025 di disciplinare le «modalita'
organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze
della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio
2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito». Essa,
dunque, enuncia semplicemente la finalita' di fornire - attraverso
una legge riconducibile alla competenza concorrente legislativa in
materia di tutela della salute - indicazioni operative di dettaglio
al Servizio sanitario regionale per assicurare l'assistenza alle
persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla sentenza n.
242 del 2019, cosi' come precisate nella successiva sentenza n. 135
del 2024.
4.- A conclusioni opposte deve pervenirsi per l'art. 2 della
legge regionale impugnata, che direttamente individua, «[f]ino
all'entrata in vigore della disciplina statale», i requisiti per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio
alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, e alle modalita'
previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017.
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento civile e penale.
Da un lato, le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024,
definendo l'ambito applicativo della causa di non punibilita'
dell'aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso, hanno
innovato l'ordinamento civile e penale.
Dall'altro, nella disposizione impugnata il richiamo alle
suddette sentenze realizza una novazione dei principi ordinamentali
in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella
legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al
suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente
all'art. 580 cod. pen. cosi' come individuata dalle sentenze di
questa Corte.
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la
novazione delle fonti in materia civile (ex multis, sentenza n. 69
del 2024) e penale (ex multis, sentenza n. 35 del 2011) non e'
consentita al legislatore regionale e si risolve in una violazione
delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost.
Infatti, «[l]'invasione della competenza legislativa statale si
rileva gia' solo in presenza di una novazione delle fonti (di
recente, sentenza n. 239 del 2022 e, nella materia "ordinamento
civile", sentenze n. 153 del 2021 e n. 234 del 2017), che nel tempo
sono suscettibili di modificazioni e integrazioni» (sentenza n. 69
del 2024, punto 6.2.1. del Considerato in diritto) secondo le
modalita' di innovazione dell'ordinamento costituzionalmente
previste.
Da tale premessa si deve inferire che alla regione e' altresi'
precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi
ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento
storico - in astratto, peraltro, anch'essi suscettibili di
modificazioni - e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento
del legislatore statale.
La stessa sentenza n. 135 del 2024, richiamata dalla disposizione
impugnata, ha infatti avuto cura di precisare come «compito di questa
Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella
individuazione del punto di equilibrio in astratto piu' appropriato
tra il diritto all'autodeterminazione di ciascun individuo sulla
propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita
umana, sua e dei terzi; bensi', soltanto, quello di fissare il limite
minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo
oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi,
restando poi ferma la possibilita' per il legislatore di individuare
soluzioni che assicurino all'uno o all'altro una tutela piu' intensa
[...]. Cio' fermo restando, in ogni caso, il dovere della Repubblica
- in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., oltre che
dell'art. 2 CEDU - di assicurare a questi pazienti tutte le terapie
appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a
ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle
patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro
ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale,
psicologica» (punto 7.2. del Considerato in diritto).
La legislazione regionale, pertanto, in riferimento a questi
delicati bilanciamenti, che attengono essenzialmente alla materia
dell'ordinamento civile e penale, non puo' pretendere di agire in via
suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria,
per cosi' dire "impossessandosi" dei principi ordinamentali
individuati da questa Corte.
L'art. 2 della legge regionale impugnata va, dunque, dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., con assorbimento delle restanti censure.
5.- Quanto all'art. 3 della legge regionale impugnata, esso resta
invece immune da tutte le censure prospettate.
La disposizione prevede l'istituzione, presso le aziende
sanitarie locali, di commissioni permanenti, deputate all'esame della
sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente
assistito e alla verifica o definizione delle relative modalita' di
attuazione.
Si tratta di commissioni multidisciplinari, destinate a essere
integrate di volta in volta da un medico specialista della patologia
da cui e' affetta la persona che richiede il suicidio medicalmente
assistito.
In questi termini, le disposizioni impugnate non afferiscono alle
competenze esclusive statali evocate dal ricorrente, ma si
configurano come statuizioni di carattere organizzativo,
riconducibili a una disciplina di dettaglio in materia di tutela
della salute, quindi di competenza regionale in quanto attuative di
principi fondamentali che, anche alla luce delle sentenze di questa
Corte n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, la Regione ha potuto
evincere da diverse leggi statali che disciplinano specifiche
attivita' di accertamento.
Tra queste c'e' l'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge
n. 833 del 1978, in base al quale le aziende sanitarie locali
provvedono, tra l'altro, «agli accertamenti, alle certificazioni ed a
ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario
nazionale».
Va peraltro constatato che l'art. 3, comma 4, della legge
regionale impugnata prevede la partecipazione alla commissione su
base volontaria, in coerenza anche con quanto affermato da questa
Corte, ad avviso della quale non sussiste un obbligo di procedere al
suicidio assistito in capo ai medici, restando affidato «alla
coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire
la richiesta del malato» (sentenza n. 242 del 2019, punto 6 del
Considerato in diritto).
6.- Quanto all'art. 4, anch'esso si sottrae a tutte le censure
del rimettente, salvo che per l'inciso - contenuto nel comma 1 - «, o
un suo delegato,», che invade la competenza legislativa esclusiva
statale in materia di ordinamento civile.
Questa disposizione disciplina le modalita' di accesso al
suicidio medicalmente assistito, in particolare normando la procedura
di presentazione dell'istanza per l'accertamento dei relativi
requisiti nonche' per l'approvazione o la definizione delle relative
modalita' di attuazione.
Tale disciplina nel suo complesso non esorbita dai limiti di una
legislazione di dettaglio in materia di tutela della salute,
all'interno dei limiti fissati dai principi fondamentali desumibili
dalla legislazione dello Stato, nel senso sopra precisato; non
stabilisce nuovi diritti della persona ne' indebitamente si
sovrappone alla relativa disciplina statale; ne', ancora si
sovrappone alla determinazione da parte della legge statale dei
livelli essenziali delle prestazioni.
Le censure statali colgono, pero', nel segno quando si dolgono
della previsione della possibilita' che l'istanza sia presentata da
un delegato del paziente, anziche' dal paziente medesimo.
Tale previsione deroga vistosamente al quadro normativo fissato
dalla legge n. 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di
assistenza al suicidio e' stata collocata dalla giurisprudenza di
questa Corte. L'art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017
stabilisce che la volonta' del paziente e' acquisita «nei modi e con
gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente» e
documentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per
la persona con disabilita', attraverso dispositivi che le consentano
di comunicare». Tale disposizione e', invero, testualmente riferita
al «consenso informato» del paziente alla interruzione del
trattamento; ma ad essa la sentenza n. 242 del 2019 fa espresso
riferimento, quale soluzione esistente nella legislazione per
disciplinare la diversa ipotesi della richiesta di aiuto al suicidio
da parte della persona che si trovi nelle condizioni che tale
richiesta legittimano, in base alla medesima sentenza.
Ora, l'art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 presuppone
inequivocabilmente che la volonta' di interrompere le cure (ovvero,
in seguito alla sentenza n. 242 del 2019, di accedere al suicidio
assistito) sia espressa personalmente - con le modalita' ivi
indicate, che assicurano la possibilita' di esprimere la volonta'
anche a persone con disabilita' nella sfera comunicativa -, e non
gia' tramite un delegato, come invece prevede la legge toscana
impugnata. Cio', del resto, appare coerente con la necessita' di
assicurare che la decisione di congedarsi dalla vita sia presa
direttamente dalla persona, che deve avere la piena capacita' di
assumere decisioni libere e consapevoli, restando altresi' sempre
ferma - come precisa il comma 5 dello stesso art. 1 - la possibilita'
di modificare in qualsiasi momento la propria scelta.
Ne deriva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
limitatamente all'inciso «, o un suo delegato,», per contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento delle
restanti censure.
Conseguentemente, il Servizio sanitario regionale dovra' porre
l'interessato in condizione di formulare personalmente la propria
istanza, eventualmente con le modalita' previste dall'art. 1, comma
4, della legge n. 219 del 2017.
7.- Possono a questo punto essere esaminati congiuntamente gli
artt. 5 e 6 della legge regionale impugnata, che disciplinano
rispettivamente le procedure per la verifica dei requisiti per
l'accesso al suicidio assistito e per la determinazione delle
relative modalita' di attuazione.
7.1.- Meritano anzitutto attenta analisi i plurimi frammenti
normativi che, in queste disposizioni, stabiliscono la durata di tali
procedure.
In particolare, i commi 1, 4, secondo periodo, e 5 dell'art. 5
prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso
al suicidio medicalmente assistito; in tal senso dispone anche l'art.
6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6, con riguardo
all'«approvazione o definizione» delle modalita' di attuazione del
suicidio medicalmente assistito.
Piu' precisamente, le citate disposizioni dell'art. 5 prevedono
che: a) la conclusione dell'intera procedura per la verifica dei
requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito avvenga
entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, precisando che il
termine e' sospendibile una sola volta, per non piu' di cinque
giorni, per accertamenti clinico diagnostici; b) l'espressione del
parere del Comitato sugli aspetti etici avvenga entro sette giorni
dal ricevimento della documentazione; c) l'invio della richiesta a
tale Comitato da parte della Commissione sia effettuato in tempo
utile a garantire comunque l'osservanza del termine complessivo di
venti giorni per la conclusione della procedura di verifica.
Quelle dell'art. 6 stabiliscono che: a) la Commissione concluda
la procedura di approvazione o definizione delle modalita' di
attuazione del suicidio medicalmente assistito entro dieci giorni
dalla comunicazione all'interessato della sussistenza dei requisiti
per accedervi; b) entro cinque giorni dal ricevimento della
documentazione il Comitato per l'etica nella clinica si esprima
sull'adeguatezza del protocollo sulle modalita' di attuazione,
redatto dal medico di fiducia della persona interessata o definito
dalla Commissione in accordo con la persona stessa; c) la Commissione
richieda il parere a tale Comitato in tempo utile affinche' la
procedura si concluda entro il termine complessivo di dieci giorni.
Le questioni sono fondate con riguardo ai frammenti normativi ora
richiamati, per violazione della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. e di quella concorrente statale relativa
alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela
della salute di cui all'art.117, terzo comma, Cost.
Quanto al primo profilo, va rilevato che tali sequenze di
termini, scandendo l'intero procedimento e le sue delicate fasi,
attengono al «bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana,
discendente dall'art. 2 Cost., e il principio dell'"autonomia" del
paziente "nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che e'
a sua volta un aspetto del piu' generale diritto al libero sviluppo
della propria persona"» (sentenza n. 66 del 2025, punto 6.2. del
Considerato in diritto).
Da questo punto di vista, nel legame con il principio di
autodeterminazione, le disposizioni impugnate violano, in primo
luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto
coinvolgono scelte che necessitano «di uniformita' di trattamento sul
territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio
ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa
esclusiva in materia di "ordinamento civile", disposta dalla
Costituzione» (sentenza n. 262 del 2016, punto 5.4. del Considerato
in diritto).
Le medesime disposizioni, inoltre, trascurano che
l'accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente
assistito richiede necessariamente un accertamento medico accurato
della sussistenza dei relativi requisiti, sia sotto il profilo della
condizione sanitaria dell'interessato, sia sotto quello della
formazione della volonta' in modo libero e autonomo.
Ferma rimanendo la necessita' di una sollecita presa in carico
dell'istanza del richiedente, deve essere pertanto sempre consentita
la possibilita' di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e
diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente
diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative,
psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati, anche
eventualmente adottando decisioni interlocutorie, che possono
richiedere tempi di verifica non compatibili con gli stringenti
termini fissati dalle disposizioni impugnate (sul principio
dell'autonomia e della responsabilita' del medico, in generale,
sentenza n. 282 del 2002, punto 4 del Considerato in diritto,
nonche', nello stesso senso, sentenze n. 162 del 2014, punto 7 del
Considerato in diritto, e n. 151 del 2009, punto 6.1. del Considerato
in diritto).
Dato «il "carattere personalistico" delle cure sanitarie» le
previsioni legislative, quindi, non possono «precludere al medico la
possibilita' di valutare, sulla base delle piu' aggiornate e
accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso»
(sentenza n. 169 del 2017, punto 8 del Considerato in diritto)
sottoposto alla sua attenzione.
Cio' trova conferma anche nei principi fondamentali desumibili
dalla stessa legge n. 219 del 2017, che valorizza e promuove la
cosiddetta alleanza terapeutica, ovvero «la relazione di cura e di
fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel
quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la
competenza, l'autonomia professionale e la responsabilita' del
medico» (art. 1, comma 2).
La determinazione dei termini da parte di una legge regionale in
relazione a un procedimento medicalizzato che assume un carattere del
tutto peculiare, per nulla assimilabile ai comuni procedimenti
amministrativi date le delicatissime valutazioni che implica il porre
fine a una vita umana, senz'altro «investe direttamente e
necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi
"all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata"»
(sentenza n. 338 del 2003, punto 5.1. del Considerato in diritto), e
piu' precisamente fra la tutela della sua autodeterminazione e il suo
diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza
e dell'arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione
di cure palliative efficaci.
Deve, allora, essere ancora una volta ribadita «l'esigenza di
adottare opportune cautele affinche' "l'opzione della
somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve
lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di
alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a
offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilita' di accedere
a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove
idonee a eliminare la sua sofferenza [...] in accordo con l'impegno
assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010". Il
coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire,
infatti, "un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi
percorso alternativo da parte del paziente" (come gia' prefigurato
dall'ordinanza n. 207 del 2018)» (sentenza n. 242 del 2019, punto
2.4. del Considerato in diritto).
Del resto, «il contatto con sanitari e con una struttura
effettivamente in grado di assicurare la tempestiva attivazione di
terapie palliative puo' garantire il diritto dei pazienti a ricevere
informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere a ogni
persona l'opportunita' di confrontarsi con la malattia e con l'ultimo
tratto del cammino di vita in maniera dignitosa e libera da
sofferenze, anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura
molto rilevante la domanda di suicidio assistito» (sentenza n. 66 del
2025, punto 7.1. del Considerato in diritto).
L'art. 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5, e l'art. 6, commi 1,
secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6 devono quindi essere
dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione
dell'art.117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento alla
materia «ordinamento civile» e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in
riferimento alla materia «tutela della salute».
7.2.- Le restanti disposizioni dettate dagli artt. 5 e 6 della
legge regionale impugnata, che disciplinano nel dettaglio la verifica
dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e la
determinazione delle relative modalita' di attuazione, assicurando in
particolare l'interlocuzione personale diretta con la persona
interessata, si sottraggono, invece, alle censure statali,
mantenendosi nell'ambito di una disciplina di dettaglio in materia di
tutela della salute, all'interno dei limiti fissati dai principi
fondamentali desumibili dalla legge dello Stato, nel senso sopra
precisato. Tale disciplina, d'altra parte, non stabilisce nuovi
diritti della persona, ne' indebitamente si sovrappone alla
disciplina statale relativa alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni.
8.- Va ora esaminato l'art. 7 della legge regionale impugnata.
8.1.- Il comma 1 di tale disposizione, disciplinando il
«[s]upporto alla realizzazione della procedura di suicidio
medicalmente assistito», impegna le aziende unita' sanitarie locali
ad assicurare, nelle forme previste dal protocollo, il supporto
tecnico e farmacologico nonche' l'assistenza sanitaria per la
preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato,
precisando altresi' che l'assistenza e' fornita dal personale
sanitario su base volontaria ed e' considerata come attivita'
istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
Tale disposizione e' costituzionalmente illegittima poiche'
invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, restando assorbito
ogni ulteriore profilo di censura.
Essa, infatti, non si pone come attuazione nel dettaglio di
preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione
statale, ma come una illegittima determinazione degli stessi da parte
della legislazione regionale.
E' pur vero che la persona rispetto alla quale sia stata
positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la
sussistenza di tutte le condizioni indicate da questa Corte e'
titolare di una «situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale
proiezione della sua liberta' di autodeterminazione, e segnatamente
ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale
nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che,
secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento
dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l'ausilio nel relativo
impiego» (sentenza n. 132 del 2025, punto 4.2. del Considerato in
diritto).
Tuttavia, la disposizione regionale impugnata, nello stabilire
l'obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali
nell'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, non detta certo
norme di dettaglio, nel senso di un semplice «adeguamento della
disciplina regionale ai principi fondamentali» (sentenza n. 66 del
2017, punto 3.3. del Considerato in diritto), ma ha una portata
normativa che dimostra una vera e propria, non consentita,
"regionalizzazione" dei medesimi principi.
Non essendosi «limitata a fissare una disciplina di dettaglio»
(sentenza n. 438 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto), la
Regione si e' in realta' appropriata dei principi fondamentali,
determinando un vulnus alla riserva, stabilita dall'art. 117, terzo
comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione.
Va in ogni caso precisato che la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 16
del 2025 lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla
quale siano state positivamente verificate le condizioni per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle
aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi
eventualmente occorrenti all'autosomministrazione, nonche'
l'assistenza sanitaria anche durante l'esecuzione di questa
procedura, come del resto affermato nella ricordata sentenza n. 132
del 2025, che riveste, da questo punto di vista, portata
autoapplicativa.
Resta peraltro fermo che il personale sanitario, di fronte
all'irreversibilita' delle conseguenze dell'atto suicida, dovra'
porre speciale cura nel verificare la persistenza della piena e
consapevole volonta' della persona di concludere la propria vita e
l'assenza di indebiti condizionamenti nel momento dell'esecuzione,
dal momento che e' «proprio la tutela della liberta' di
autodeterminazione a giustificarne, innanzitutto affinche' sia
genuina e responsabile, il bilanciamento con il dovere dello Stato di
tutela della vita» (sentenza n. 66 del 2025); con conseguente
opportunita' che il personale sanitario coinvolto - anche al fine di
evitare possibili responsabilita' penali - attesti le modalita'
esecutive della procedura e l'esito della stessa.
Se e' vero infatti che il suicidio assistito, per un verso,
«amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia della persona nel
decidere liberamente sul proprio destino», esso «crea - al tempo
stesso - rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in
adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure,
discende dall'art. 2 Cost.» (sentenza n. 66 del 2025, punto 7 del
Considerato in diritto, e negli stessi termini sentenza n. 135 del
2024, punto 7.2. del Considerato in diritto), con ogni misura che si
riveli necessaria rispetto allo scopo di tutelare, in particolare, le
persone piu' deboli e vulnerabili, che potrebbero essere indotte a
farsi anzitempo da parte.
8.2.- Quanto al comma 2 dell'art. 7, il suo primo periodo - a
tenore del quale «[l]e prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla
legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria
superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza» - invade la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni, ed e' pertanto
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.
Non e' dirimente il rilievo della resistente rivolto a precisare,
da un lato, che nel caso in esame la legge regionale non
determinerebbe alcun livello di prestazione, limitandosi a
intervenire su aspetti organizzativi e gestori di tale disciplina e,
dall'altro, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe sempre
consentito alle regioni, non in piano di rientro, nell'ambito delle
proprie competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela
(richiamando le sentenze di questa Corte n. 297 del 2012, n. 207 del
2010 e n. 248 del 2006).
Nemmeno rileva il richiamo, operato dalla difesa regionale, alla
giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione terza,
sentenza 20 luglio 2016, n. 3297) relativa alla procreazione
medicalmente assistita eterologa, che, nel periodo intercorrente tra
il riconoscimento della sua liceita', avvenuto per effetto della
sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte, e il successivo inserimento
nei livelli essenziali di assistenza, avrebbe affermato la
possibilita' per le regioni non sottoposte al piano di rientro di
riconoscere prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai LEA.
Non e', infatti, qui in discussione la possibilita' per la
Regione di ammettere, nella propria autonomia costituzionale,
l'erogazione di una determinata prestazione laddove abbia
disponibilita' finanziarie utili a tal fine, come del resto previsto
dal secondo periodo del comma 2 dell'impugnato art. 7, peraltro
facendo riferimento a risorse che esulano dal perimetro del bilancio
sanitario della regione e attengono a quello relativo alle
prestazioni sociali (nella specie, rientranti nella Missione 12,
relativa a «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»).
Piuttosto, rileva la definizione legislativa compiuta dalla
disposizione impugnata, che, facendo esplicito riferimento a un
livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e
illegittimamente, dal punto di vista dell'assetto costituzionale
delle competenze, la categoria dei «livelli essenziali di
assistenza».
Questa Corte ha piu' volte sottolineato che «l'attribuzione allo
Stato della competenza esclusiva e trasversale» di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost., «si riferisce alla determinazione
degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che,
concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono
essere garantiti, con carattere di generalita', a tutti gli aventi
diritto» (sentenze n. 168 e n. 50 del 2008, rispettivamente punti
3.2.3. e 4 del Considerato in diritto e, nello stesso senso, sentenza
n. 387 del 2007, punto 5.1. del Considerato in diritto). Siffatto
titolo di legittimazione dell'intervento statale e' invocabile «in
relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale
definisca il livello essenziale di erogazione» (ex multis, sentenze
n. 273 e n. 247 del 2020, rispettivamente punti 4.1. e 13 del
Considerato in diritto) e con esso e' stato attribuito «al
legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il
mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei
diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un
livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto»
(sentenze n. 125 del 2015 e n. 111 del 2014, rispettivamente punti
4.1. e 7.3. del Considerato in diritto).
La disposizione impugnata utilizza quindi un concetto relazionale
- quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA - senza
che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del
livello essenziale. Pertanto, nella specie, qualificare come livello
superiore una determinata prestazione, equivale comunque a
interferire sulla definizione stessa di livello essenziale - peraltro
realizzando delle disparita' tra i cittadini a seconda che la regione
sia o meno in piano di rientro -, che e' riservata al legislatore
statale.
8.3.- Resta invece immune da censure il secondo periodo del comma
2 dell'art. 7, ove si dispone in particolare che «[l]a Regione fa
fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali
prestazioni e trattamenti». Tale disposizione non interferisce con la
disciplina statale in materia di LEA, ne' in altro modo invade la
materia dell'ordinamento civile o viola i principi fondamentali della
materia tutela della salute stabiliti dalla legge statale.
8.4.- Deve per contro essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con i principi fondamentali in materia di
tutela della salute quali risultanti dalla legislazione statale
vigente, interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale,
l'intero comma 3 dell'art. 7, a tenore del quale «[l]a persona in
possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio
medicalmente assistito puo' decidere in ogni momento di sospendere o
annullare l'erogazione del trattamento».
Tale disposizione appare, infatti, del tutto incoerente con la
struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica
esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco,
eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici predisposti allo scopo
laddove egli non sia in grado di muovere gli arti o di deglutire (sul
punto, sentenza 132 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto).
Sicche' in caso di suicidio medicalmente assistito non vi e'
propriamente alcuna "erogazione" di un trattamento che possa essere
sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva,
riconducibili nell'ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio
del consenziente), ma piuttosto un'assistenza dei sanitari a una
persona che dovra' compiere da se' la condotta finale che
direttamente causa la propria morte.
8.5.- Immune da censure deve, infine, essere considerato il comma
4 dell'art. 7, che si limita a stabilire l'ovvio principio che le
«aziende unita' sanitarie locali conformano i procedimenti
disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale».
8.6.- In conclusione, l'art. 7 deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo: a) nel suo comma 1, per contrasto con
l'art. 117, terzo comma, Cost.; b) nel suo comma 2, primo periodo,
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; c)
nel suo comma 3, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
9.- Quanto all'art. 8 della legge regionale impugnata, esso si
sottrae alle censure del ricorrente.
La disposizione stabilisce la gratuita' delle «prestazioni e dei
trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell'ambito
del percorso terapeutico assistenziale del suicidio medicalmente
assistito». Tale scelta del legislatore regionale non appare,
all'evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal
ricorso statale.
10.- L'art. 9, infine, e' norma finanziaria meramente accessoria
rispetto alla precedente, stabilendo la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalla legge. Anche in questo caso, essa non appare in
contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale.
11.- Resta a questo punto da esaminare il terzo motivo di ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, che si dirige
specificamente contro gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale
impugnata assumendone il contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. in relazione all'art. 2, comma 7, della legge n. 3
del 2018, e con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in
relazione all'art. 1, commi 556, 557 e 558 della legge n. 208 del
2015.
11.1.- La prima questione non e' fondata.
Il ricorso statale assume che le disposizioni impugnate
contrastino con l'art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018, che
demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione dei
comitati etici territoriali, in effetti disciplinati dai decreti
ministeriali del 26 e del 30 gennaio 2023.
In realta', pero', l'attribuzione - nella Regione Toscana - al
comitato per l'etica clinica della funzione consultiva nella
procedura di accesso al suicidio medicalmente assistito non contrasta
con le fonti statali evocate, poiche' il d.m. 26 gennaio 2023
(Individuazione di quaranta comitati etici territoriali), di
attuazione della legge n. 3 del 2018, all'art. 1, comma 4, consente
alle regioni «di mantenere operativi i comitati etici esistenti nel
territorio di competenza, ma non inclusi nell'elenco» dei comitati
etici territoriali di cui al decreto, purche' tali comitati
«oper[i]no per funzioni diverse da quelle attribuite in via
esclusiva» agli stessi comitati etici territoriali.
Come emerge dall'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano acquisita sul testo del decreto, e richiamata nelle
premesse (intesa dell'11 gennaio 2023, Rep. Atti CSR/3), tale
previsione recepisce, con una formulazione generale, la posizione
delle regioni e delle province autonome, che hanno espresso l'intesa
subordinatamente, tra l'altro, «alla conferma che, nelle more
dell'adozione di un provvedimento dedicato, i pareri previsti con
riferimento al suicidio medicalmente assistito continuano ad essere
di competenza dei Comitati etici, ai quali questa funzione e' stata
attribuita a livello territoriale».
Nel caso della Regione Toscana, l'attribuzione di questi pareri
spetta, in forza della deliberazione della Giunta della Regione
Toscana 23 marzo 2020, n. 383 (L.R. 40/2005, art. 99 - Approvazione
elementi essenziali per l'organizzazione dei Comitati per l'etica
clinica - Revoca DGR 552/2005 e DGR 949/2009) ai comitati per l'etica
clinica, disciplinati dall'art. 99 della legge reg. Toscana n. 40 del
2005, come sostituito dall'art. 24, comma 1, dalla legge della
Regione Toscana 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al
nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico
regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati
etici della Toscana), e successivamente modificato dall'art. 74,
comma 1, della legge della Regione Toscana 20 luglio 2023, n. 29
(Legge generale di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023).
Ne' e' condivisibile la censura dell'Avvocatura generale dello
Stato, secondo cui il ruolo attribuito dalla legge regionale
impugnata alla commissione multidisciplinare si sovrapporrebbe a
quello dei comitati etici richiamati dalla sentenza n. 242 del 2019,
oggi disciplinati dai decreti ministeriali del 26 e del 30 gennaio
2023 sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 2, comma 7,
della legge n. 3 del 2018.
Il ruolo delle commissioni multidisciplinari e', infatti, quello
di verificare la rispondenza delle specifiche condizioni patologiche
della persona che richiede l'assistenza al suicidio ai requisiti
fissati dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, nonche' la
sua piena capacita' di prendere decisioni libere e consapevoli cosi'
come - in definitiva - la stessa sussistenza del proposito di
concludere la propria vita. Alle commissioni e', altresi', affidato
il compito di determinare le modalita' di attuazione dell'assistenza
al suicidio. Tale ruolo non si sovrappone a quello proprio dei
comitati etici territoriali (nella terminologia della legislazione
toscana: comitati per gli aspetti etici del caso), cui la medesima
sentenza n. 242 del 2019 ha affidato - «[n]elle more dell'intervento
del legislatore» - il compito di «garantire la tutela delle
situazioni di particolare vulnerabilita'», esprimendo un parere sul
caso. Si tratta di funzioni diverse, rispetto alle quali la legge
regionale impugnata - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorso
statale - non determina alcuna indebita sovrapposizione.
11.2.- Parimenti non fondate si rivelano le censure statali che
assumono il contrasto degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale
con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione
all'art. 1, commi 556, 557 e 558 della legge n. 208 del 2015.
Queste ultime disposizioni prevedono che la Commissione nazionale
per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel
Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della
salute, svolga, tra le altre, le attivita' di: a) valutazione
sistematica delle prestazioni incluse nei LEA, per valutarne il
mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilita' o
indicazioni di appropriatezza; b) acquisizione e valutazione delle
proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attivita' e
prestazioni; c) valutazione dell'impatto economico delle modifiche ai
LEA. Sulla base delle attivita' cosi' declinate, la Commissione
formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
Tuttavia, le disposizioni della legge regionale qui impugnate non
prevedono - ne' potrebbero prevedere, per quanto sopra argomentato -
un livello essenziale di assistenza, limitandosi a regolare profili
organizzativi delle strutture sanitarie regionali; e nemmeno
potrebbero incidere o comunque influire sulle autonome
determinazioni, sul punto, della Commissione statale.
11.3.- Dal che la complessiva non fondatezza delle censure svolte
nel terzo e ultimo motivo di ricorso.