ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Toscana 14 marzo 2025, n.  16  (Modalita'  organizzative  per
l'attuazione delle sentenze della  Corte  costituzionale  242/2019  e
135/2024), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 14 maggio 2025, depositato  in  cancelleria  il
successivo 16 maggio, iscritto al n. 20 del registro ricorsi  2025  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    uditi  nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2025  i  Giudici
relatori Francesco Vigano' e Luca Antonini; 
    uditi  gli  avvocati  dello  Stato  Giancarlo  Caselli  e  Gianna
Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato
Fabio Ciari per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  il  14  maggio  2025,  depositato  in
cancelleria il successivo 16 maggio e iscritto al n. 20 del  registro
ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'intera
legge  della  Regione  Toscana  14  marzo  2025,  n.  16   (Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024), nonche' i suoi articoli da  1  a
6, e l'art. 7, comma 2, in riferimento, nel complesso, all'art.  117,
commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione. 
    Il ricorso riassume i contenuti delle  disposizioni  della  legge
regionale  impugnata,  il  cui  art.  1  enuncia  la   finalita'   di
disciplinare - nell'esercizio delle competenze regionali «in  materia
di tutela della salute», come dichiarato nel punto 6 del preambolo  -
«le modalita' organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle
sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n.  242  e  1°
luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito». Ai
sensi del successivo art. 2,  «[f]ino  all'entrata  in  vigore  della
disciplina statale,» alle procedure relative a quest'ultimo  «possono
accedere»  le  persone  in  possesso  dei  requisiti  indicati  dalle
richiamate sentenze, con le modalita' previste  dagli  artt.  1  e  2
della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in  materia  di  consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento). 
    L'art. 3, al comma 1, stabilisce che le aziende unita'  sanitarie
locali «istituiscono  una  Commissione  multidisciplinare  permanente
[...] per la verifica della sussistenza dei requisiti di  accesso  al
suicidio medicalmente assistito nonche' per la verifica o definizione
delle relative modalita' di attuazione», mentre, ai commi successivi,
disciplina   la   composizione   professionale   della   commissione,
prevedendo che ne  faccia  parte  il  personale  dipendente  di  enti
sanitari regionali, individuato su base volontaria, e che quella  ivi
svolta e' considerata attivita'  istituzionale,  non  comportante  la
corresponsione di alcuna indennita' di carica o di presenza. 
    Ai sensi del  comma  1  dell'art.  4  (Modalita'  di  accesso  al
suicidio medicalmente assistito), «[l]a persona interessata, o un suo
delegato, presenta all'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio una istanza per l'accertamento dei requisiti per l'accesso
al suicidio  medicalmente  assistito  nonche'  per  l'approvazione  o
definizione delle relative modalita' di  attuazione».  Il  successivo
comma 2 richiede che l'istanza  sia  corredata  dalla  documentazione
sanitaria disponibile, nonche', eventualmente,  «dall'indicazione  di
un medico di fiducia  e  dal  protocollo»  recante  le  modalita'  di
attuazione  del  suicidio  medicalmente  assistito;  l'istanza  e  la
relativa documentazione sono tempestivamente trasmesse, in forza  del
comma 3 della stessa disposizione, alla richiamata commissione  e  al
Comitato per l'etica nella clinica operante presso l'azienda ai sensi
dell'art. 99 della legge della Regione Toscana 24 febbraio  2005,  n.
40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). 
    L'art. 5, relativo alla «[v]erifica dei requisiti», prevede che: 
    «1.  La  procedura  per  la  verifica  dei   requisiti   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  si  conclude  entro  venti  giorni   dal
ricevimento dell'istanza mediante la comunicazione di cui al comma 6.
Il termine puo' essere sospeso una sola volta,  per  un  periodo  non
superiore a cinque giorni, per accertamenti clinico-diagnostici. 
    2. La Commissione verifica in via preliminare che il  richiedente
abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla  possibilita'
di accedere ad un percorso di  cure  palliative.  Il  richiedente  e'
altresi' informato  del  suo  diritto  di  rifiutare  o  revocare  il
consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale,
e della possibilita' di ricorrere alla sedazione palliativa  profonda
continua ai sensi della l. 219/2017. 
    3. Se il richiedente conferma la volonta' di accedere al suicidio
medicalmente assistito, la  Commissione  procede  alla  verifica  dei
requisiti. A  tal  fine  la  Commissione  esamina  la  documentazione
prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche
col  supporto  delle  strutture  del  servizio  sanitario  regionale,
assicurando l'interlocuzione  personale  e  diretta  con  la  persona
interessata, sentito il  medico  di  fiducia  eventualmente  indicato
dalla persona stessa. Il consenso al suicidio medicalmente  assistito
deve  essere  espresso  in  modo  libero  e  consapevole   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4, della l. 219/2017. 
    4. La Commissione chiede il parere  del  Comitato  sugli  aspetti
etici del caso in esame trasmettendo al  medesimo  la  documentazione
inerente alla  interlocuzione  e  agli  accertamenti  effettuati.  Il
Comitato esprime il parere entro sette giorni dal  ricevimento  della
documentazione. 
    5. La Commissione e' tenuta a richiedere il parere  del  Comitato
in tempo utile affinche' il rispetto del termine di cui  al  comma  4
sia  compatibile  con  l'osservanza  del   termine   complessivamente
previsto per la conclusione della procedura di cui al comma 1. 
    6. La Commissione redige la relazione finale attestante gli esiti
dell'accertamento dei requisiti. L'azienda  unita'  sanitaria  locale
comunica alla persona interessata gli esiti dell'accertamento». 
    L'art. 6, che secondo il ricorrente concernerebbe «l'introduzione
di un atipico obbligo sanitario», cosi' dispone: 
    «1. In caso di esito positivo della  verifica  dei  requisiti  la
Commissione  procede,  ai  sensi  dei  commi   2   e   3,   ai   fini
dell'approvazione o definizione delle  modalita'  di  attuazione  del
suicidio medicalmente assistito. La procedura si conclude entro dieci
giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 5,  comma  6,  con  la
comunicazione degli esiti prevista dal comma 7. 
    2.  La  persona  interessata  puo'  chiedere   alla   Commissione
l'approvazione di un protocollo  redatto  dal  medico  di  fiducia  e
recante  le  modalita'  di  attuazione  del   suicidio   medicalmente
assistito. 
    3. La persona interessata puo' chiedere altresi' alla Commissione
di definire, in accordo  con  la  persona  stessa,  le  modalita'  di
attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la  redazione
di apposito protocollo. In mancanza di accordo la  richiesta  non  ha
seguito. 
    4. Le modalita' di attuazione devono prevedere  l'assistenza  del
medico e devono essere tali da evitare abusi in danno  delle  persone
vulnerabili, da garantire la dignita' del paziente e  da  evitare  al
medesimo sofferenze. 
    5. La Commissione chiede il parere del Comitato  in  merito  alla
adeguatezza del protocollo di cui ai commi 2 e 3. Il Comitato esprime
il parere entro cinque giorni dal  ricevimento  della  documentazione
trasmessa dalla Commissione. 
    6. La Commissione e' tenuta a richiedere il parere  del  Comitato
in tempo utile affinche' il rispetto del termine di cui  al  comma  5
sia  compatibile  con  l'osservanza  del   termine   complessivamente
previsto per la conclusione della procedura di cui al comma 1. 
    7. La Commissione redige la relazione finale relativa agli  esiti
della richiesta di cui ai commi 2 e  3.  L'azienda  unita'  sanitaria
locale comunica al richiedente gli esiti della procedura». 
    Al  supporto  alla  realizzazione  della  procedura  di  suicidio
medicalmente assistito e' dedicato l'art. 7, ai sensi del quale: 
    «1. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 6,
comma 7, l'azienda unita'  sanitaria  locale  assicura,  nelle  forme
previste dal protocollo approvato dalla Commissione  o  dalla  stessa
definito in modo condiviso con la persona  interessata,  il  supporto
tecnico  e  farmacologico  nonche'  l'assistenza  sanitaria  per   la
preparazione  all'autosomministrazione   del   farmaco   autorizzato.
L'assistenza e' prestata dal personale sanitario su  base  volontaria
ed e' considerata come attivita' istituzionale da svolgersi in orario
di lavoro. 
    2. Le prestazioni e i  trattamenti  disciplinati  dalla  presente
legge costituiscono un  livello  di  assistenza  sanitaria  superiore
rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La  Regione  fa  fronte
con  risorse  proprie  agli  effetti  finanziari  connessi   a   tali
prestazioni  e  trattamenti,  in  conformita'   a   quanto   statuito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
    3. La persona in possesso dei requisiti autorizzata  ad  accedere
al suicidio medicalmente assistito puo' decidere in ogni  momento  di
sospendere o annullare l'erogazione del trattamento. 
    4. In ogni caso, le aziende unita' sanitarie locali conformano  i
procedimenti  disciplinati  dalla  presente  legge  alla   disciplina
statale». 
    Infine, l'art. 8 stabilisce la gratuita' delle prestazioni e  dei
trattamenti «effettuati dal servizio sanitario regionale  nell'ambito
del  percorso  terapeutico-assistenziale  del  suicidio  medicalmente
assistito», mentre l'art. 9 provvede  alla  stima  e  alla  copertura
degli oneri finanziari per l'attuazione della legge regionale. 
    1.1.- Il primo motivo di ricorso deduce che l'intera  legge  reg.
Toscana n. 16 del 2025 e  il  suo  art.  1,  «pretende[ndo]  di  dare
"attuazione" alle sentenze costituzionali nn. 242/2019  e  135/2024»,
violerebbero anzitutto, e in  via  assorbente,  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., relativo alla materia «ordinamento civile e
penale» e, in via subordinata, l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  con
riferimento alla materia «tutela della salute». 
    Ad avviso del ricorrente, la disciplina del suicidio medicalmente
assistito rientrerebbe nella materia di  cui  al  richiamato  secondo
comma, lettera l), dell'art. 117  Cost.,  riservata  alla  competenza
legislativa esclusiva statale, incidendo «su diritti  personalissimi,
tra i quali quello alla vita, precondizione di  tutti  i  diritti,  e
all'integrita'» fisica dell'individuo. Trattandosi  di  un  «istituto
giuridico che, per un verso, innova il diritto civile  e,  per  altro
verso, trova applicazione diretta nell'ambito  del  diritto  penale»,
dovrebbe essere la legge statale a dettarne la disciplina,  rimanendo
inibito l'intervento del legislatore regionale in ambiti  di  estrema
delicatezza «quali la responsabilita' penale (articoli 579 e 580 cod.
pen),  il  dovere  di  tutela  della  vita  umana,  i   principi   di
autodeterminazione, tutela del consenso  e  rifiuto  dei  trattamenti
sanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e 32 Cost. e 5 cod. civ.». 
    In altri termini, «[t]utti gli  argomenti  incisi  e  i  principi
sottesi alla tematica de qua»  andrebbero  ricondotti  alla  suddetta
competenza  legislativa  esclusiva  statale,  anche  per   assicurare
l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  sull'intero   territorio
nazionale. 
    D'altro canto, richiamando la sentenza n. 50 del 2022  di  questa
Corte - di inammissibilita' della richiesta di referendum  abrogativo
dell'art. 579 del codice penale - l'Avvocatura generale  esclude  che
le  norme   poste   a   tutela   della   vita   siano   a   contenuto
costituzionalmente  vincolato,  risultando   dunque   necessariamente
rimessa  alla  valutazione  del  legislatore  la  determinazione  del
livello minimo di tutela richiesta dai  referenti  costituzionali  ai
quali esse si saldano. 
    A   conferma   della   incidenza   delle   previsioni   impugnate
sull'ordinamento  penale,  l'Avvocatura  generale  osserva   che   la
finalita' dell'intervento regionale enunciata nell'art. 1 della legge
reg.  Toscana  n.  16  del  2025,  ossia  disciplinare  le  modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze n. 242 del  2019  e  n.
135 del 2024 di questa  Corte,  si  risolverebbe,  in  concreto,  nel
«prevedere e approntare gli strumenti operativi»  per  l'applicazione
della causa di non punibilita' introdotta dalle sentenze  citate,  la
cui operativita'  limitata  a  una  parte  del  territorio  nazionale
determinerebbe,  inoltre,   una   disparita'   di   trattamento   non
tollerabile dall'ordinamento penale. 
    1.1.1.- Secondo l'Avvocatura, nelle more delle decisioni  assunte
dal legislatore statale alle regioni non  potrebbe  essere  assegnato
«un ruolo "supplente"», dati i principi espressi  dalla  sentenza  n.
262 del 2016  di  questa  Corte,  che,  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale di due leggi regionali recanti una disciplina in  tema
di  disposizioni  anticipate  di  trattamento  sanitario  (DAT),   ha
ritenuto necessaria in tale ambito l'uniformita' di  regolamentazione
sul territorio nazionale. 
    Cio' in quanto l'assenza di una specifica legislazione  nazionale
«non  vale  a  giustificare  in  alcun  modo   l'interferenza   della
legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva  alla
competenza dello Stato». 
    In senso analogo rileverebbe altresi' la sentenza n. 5  del  2018
di questa Corte, la quale,  in  materia  di  obblighi  vaccinali,  ha
sottolineato  come  il  diritto  della  persona  di   essere   curata
efficacemente e di essere rispettata nella propria integrita'  fisica
e psichica debba essere garantito «in condizione  di  eguaglianza  in
tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato». 
    Ad avviso del ricorrente, inoltre, la regolamentazione  dei  casi
in cui l'ordinamento scrimina  l'ausilio  al  suicidio  non  potrebbe
attenere alla materia «tutela della salute»,  di  cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost., richiamato nel preambolo della legge reg. Toscana
n. 16 del 2025, in quanto, per  un  verso,  la  grave  compromissione
della  salute,  considerata  dalla  giurisprudenza  costituzionale  ,
sarebbe solo un «antefatto concreto che scrimina [...]  comportamenti
altrimenti penalmente sanzionati»; per altro verso, la  verificazione
medica  dei  presupposti  per  accedere  al   suicidio   medicalmente
assistito sarebbe solo la «modalita' accertativa» degli stessi. 
    In ogni caso, anche qualora si ritenesse, per mera  ipotesi,  che
alcuni  aspetti  relativi  all'esimente  rientrino   nella   suddetta
materia, rimarrebbe precluso alle regioni di intervenire prescindendo
dalla preventiva determinazione dei principi fondamentali, che l'art.
117, terzo comma, Cost.  vuole  «riservata  alla  legislazione  dello
Stato»; cio' sia perche' tali  principi  conseguirebbero  all'assetto
dato all'istituto nell'ordinamento  civile  e  penale,  sia  perche',
altrimenti,   l'istituto    medesimo    verrebbe    inammissibilmente
riconosciuto  in  maniera  difforme  sul  territorio  nazionale   (e'
richiamata la sentenza n. 438 del 2008 di questa Corte). 
    D'altro canto, prosegue l'Avvocatura, l'auspicio  proveniente  da
questa Corte, nel senso di una «sollecita e  compiuta  disciplina  da
parte del legislatore» nella materia del fine vita, non potrebbe  che
riferirsi al legislatore statale. Di conseguenza,  l'introduzione  di
«qualsiasi normativa regionale in materia di  procedure  di  suicidio
assistito»,  prima  che  siano  delineati  quanto  meno  i   principi
fondamentali  di  questo  delicato  settore,   «incide[rebbe]   sulle
prerogative  regolatorie  dello  Stato»,  potendo  «compromettere  il
complesso equilibrio tra i  principi  di  diritto  ricostruiti  dalla
giurisprudenza costituzionale». 
    1.1.2.- Sintomatica della violazione della competenza legislativa
esclusiva statale nella  materia  «ordinamento  civile»  sarebbe,  ad
avviso dell'Avvocatura, la previsione di cui  all'art.  4,  comma  1,
della legge regionale impugnata, che rimetterebbe  l'attivazione  del
procedimento a  un  «"delegato"  non  meglio  specificato  nelle  sue
caratteristiche di legittimazione», pur trattandosi «con certezza  di
un atto [...] personalissimo», e non disciplinerebbe il  contenuto  e
la forma dell'istanza da presentare, lasciando  incerto  il  rapporto
con le assai piu' precise forme dettate dalla legge n. 219  del  2017
in  materia  di  consenso  a  un  trattamento   sanitario,   la   cui
applicazione   e'   espressamente   indicata   dalla   giurisprudenza
costituzionale. 
    Inoltre,  sarebbe  «dubbio»  il   fatto   che   non   sia   stata
disciplinata,   nel   contenuto   e   nella   forma,   la    facolta'
dell'interessato  di  «sospendere  o   annullare   l'erogazione   del
trattamento», esplicitata dall'art. 7,  comma  3,  della  legge  reg.
Toscana n. 16 del 2025, e che non sia  stato  previsto,  prima  della
esecuzione dello stesso, che «debba  essere  positivamente  accertato
che l'interessato non intende sospenderlo o annullarlo». 
    1.2.- Il secondo motivo di ricorso  denuncia  la  violazione,  da
parte dell'intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025 e dei suoi  artt.
2 e 7, comma 2, dell'art. 117, commi secondo, lettera  m),  e  terzo,
Cost., in riferimento, rispettivamente, alla  competenza  legislativa
esclusiva statale nella determinazione dei livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  e  a  quella
concorrente nella materia della tutela della salute. 
    La richiamata competenza  esclusiva,  sostiene  il  ricorso,  non
potrebbe essere «elusa» dalla qualificazione, operata dal citato art.
7, comma 2, delle prestazioni disciplinate dalla legge regionale come
un livello di assistenza  superiore  rispetto  a  quelli  essenziali,
essendo dirimente che gli istituti giuridici che vengono in  rilievo,
incidendo  «sul   primo   dei   diritti   civili»   garantiti   dalla
Costituzione, ossia il diritto alla vita, non potrebbero che  trovare
disciplina in una legge dello Stato. 
    D'altro canto, la stessa giurisprudenza costituzionale,  oltre  a
non avere affermato «l'esistenza di un "diritto"  al  suicidio,  come
prestazione garantita dalla legislazione», fissando piuttosto i  casi
in  cui  l'aiuto  al  suicidio  deve  ritenersi  scriminato,  avrebbe
considerato in piu' occasioni un  intervento  legislativo  in  questa
delicata materia, ma «rivolge[ndosi] solo e soltanto  al  legislatore
nazionale».  Sarebbe  pertanto  precluso  alle  regioni  «modificare,
limitare  o  condizionare  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti il diritto alla vita [...] e, segnatamente, regolare casi
e procedure in cui del diritto alla vita si dispone». 
    1.2.1.- In ogni caso,  anche  a  voler  qualificare  il  suicidio
medicalmente assistito  «come  "prestazione"  concernente  i  diritti
civili», si dovrebbe ritenere che, in assenza di un livello minimo di
prestazione fissato dal legislatore statale, da un lato,  mancherebbe
il «presupposto per emettere una normativa  regionale  superiore»  e,
dall'altro  lato,  un  tale   intervento   contrasterebbe   «con   la
indispensabile omogeneita' a livello nazionale  della  disciplina  in
materia di fine vita». 
    Nemmeno il  suddetto  livello  minimo  potrebbe  ricavarsi  dalle
sentenze n. 242  del  2019  e  n.  135  del  2024  di  questa  Corte,
riguardanti  in  realta'  «[u]n   ambito   preciso   e   circoscritto
dell'ordinamento  giuridico,  diverso   dalla   fissazione   di   una
legislazione  in  materia  di  livelli  essenziali   di   prestazioni
attinenti ai diritti civili e sociali». 
    In conclusione, andrebbe escluso che gli interventi strutturali e
organizzativi,  necessari  affinche'  il  servizio  sanitario   possa
svolgere le attivita' accertative individuate dalle citate  sentenze,
possano essere effettuati  con  legge  regionale,  perche'  tutte  le
determinazioni  assunte  al  riguardo  implicherebbero   scelte   non
organizzative, bensi' tali da incidere direttamente sul diritto  alla
vita,  dovendo  percio'  rientrare  nella  competenza  esclusiva  del
legislatore statale. 
    1.2.2.- L'Avvocatura generale  segnala  che,  per  ammettere  una
disciplina  regionale  del   fine   vita,   non   varrebbe   invocare
«l'applicazione del principio di  "cedevolezza  invertita"  [...],  a
fronte dell'inerzia del legislatore statale», in quanto,  secondo  la
giurisprudenza di questa Corte,  la  cedevolezza  normativa  potrebbe
essere prevista  dalle  regioni  in  materia  di  propria  competenza
legislativa, senza che la previsione della clausola consenta loro  di
intervenire  in  ordine  a  profili  che  attengono  alla  competenza
esclusiva del legislatore statale (e' citata la  sentenza  n.  1  del
2019). 
    D'altro canto, osserva la difesa statale, non sarebbe  necessaria
una legge regionale per rendere immediatamente operativi  i  precetti
fissati dalle decisioni di questa Corte, come  confermato  dal  fatto
che,  «gia'  in   alcuni   casi,   tali   precetti   hanno   ricevuto
applicazione». 
    Gli argomenti illustrati evidenzierebbero la violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., non solo da parte  dell'intera
legge regionale, ma anche, in  particolare,  ad  opera  dell'art.  2,
allorche', ad avviso del ricorrente, «istituisce» le  procedure  alle
quali possono accedere le persone in possesso dei requisiti indicati,
e dell'art.  7,  comma  2,  laddove  precisa  che  le  prestazioni  e
trattamenti  disciplinati  dalla  legge  regionale  costituiscono  un
livello di assistenza superiore rispetto  ai  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA). 
    1.3.- In via subordinata rispetto ai due  precedenti  motivi,  il
ricorso impugna specificamente gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg.
Toscana n. 16 del 2025 per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettere l) e m), Cost., in relazione all'art. 1,  commi  556,  557  e
558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e all'art. 2, comma 7, della legge  11  gennaio
2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di  sperimentazione  clinica
di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle  professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute). 
    Le suddette disposizioni regionali istituirebbero le «commissioni
multidisciplinari permanenti»  presso  le  aziende  sanitarie  locali
(ASL) toscane e ne disciplinerebbero compiti e  funzioni  in  maniera
tale che questi andrebbero «a sovrapporsi  con  le  competenze  [...]
riservate  dalla   legge   statale   ai   diversi   "comitati   etici
territoriali"», disciplinati, da ultimo,  dai  decreti  del  Ministro
della salute 26 gennaio 2023  (Individuazione  di  quaranta  comitati
etici territoriali) e 30 gennaio 2023 (Definizione dei criteri per la
composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali),  in
attuazione dell'art. 2 della legge n. 3 del 2018, e,  in  precedenza,
dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, in  attuazione
dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. 
    A questi comitati avrebbe fatto riferimento la  sentenza  n.  242
del 2019, sostiene il ricorso, «come unici  organismi  competenti»  a
rendere il  parere  sulle  condizioni  di  pazienti  affetti  da  una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. 
    La commissione istituita dall'art. 3 della legge reg. Toscana  n.
16 del 2025, in quanto organismo di esclusiva provenienza  regionale,
non potrebbe essere fatta rientrare tra i comitati etici  individuati
dalla normativa statale oggi vigente, dovendosi dunque escludere  che
la valutazione richiesta da questa Corte ai  fini  della  scriminante
dalla responsabilita' penale possa essere  rimessa  «a  organismi  di
volta in volta creati, con regole autonome, da ciascuna regione». 
    1.3.1.-  Le  disposizioni  in  esame  si  porrebbero  quindi   in
contrasto,  «ex  se  considerate»,  con  la  competenza   legislativa
esclusiva statale nella materia «ordinamento civile e penale» di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  nonche'  con  l'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione sia  all'art.  1,
commi 556, 557 e 558, della legge n. 208 del 2015 - che disciplina le
modalita'  necessariamente  condivise  tra   Stato   e   regioni   di
definizione e aggiornamento dei livelli di  assistenza  sanitaria  -,
sia all'art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018, che ha  demandato
ad apposito decreto del Ministro della salute la  individuazione  dei
comitati etici territoriali. 
    Nella specie,  l'istituzione  della  commissione  di  derivazione
esclusivamente  regionale  «sopravanz[erebbe]»  l'esigenza   che   la
determinazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza sanitaria
e delle modalita' con cui questi possano  o  debbano  essere  attuati
venga effettuata non in via autonoma dalle singole regioni,  «ma  con
il necessario coinvolgimento dello Stato, anche al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento a livello nazionale». 
    Analoghe considerazioni - e correlate censure  di  illegittimita'
costituzionale - varrebbero con riferimento ai «comitati per  l'etica
nella clinica», gia' operanti presso le ASL toscane in base  all'art.
99 della legge reg. Toscana n. 40 del 2005, ai quali le  disposizioni
impugnate assegnano compiti consultivi «sugli aspetti etici del caso»
nella fase di verifica dei requisiti (art. 5, comma  4),  nonche'  in
merito alla adeguatezza del protocollo attuativo (art. 6,  comma  5),
cosi' che anche il ruolo di tali comitati «verrebbe  illegittimamente
a sovrapporsi a quello dei "comitati etici territoriali"»  richiamati
nella sentenza n. 242 del 2019. 
    2.- Con atto depositato il 17 giugno 2025  si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Toscana,  chiedendo  che   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse dal Governo siano dichiarate non
fondate. 
    2.1.- Quanto al primo motivo di ricorso, non sarebbe  violata  la
competenza    legislativa    esclusiva    statale    nella    materia
dell'ordinamento civile e penale perche', al momento  dell'intervento
legislativo regionale, con le sentenze n. 242 del 2019 e n.  135  del
2024, questa Corte avrebbe compiutamente stabilito sia le  condizioni
che legittimano l'accesso al suicidio medicalmente assistito,  sia  i
principi «sottesi al procedimento di accertamento di tali  condizioni
e di scelta delle modalita' di esecuzione». 
    A tali pronunce, assieme alla successiva sentenza di questa Corte
n. 66 del 2025, andrebbe pertanto riconosciuta «portata additiva,  di
innovazione  dell'ordinamento,  nonche'  valenza  autoapplicativa   e
vincolante del principio e delle correlate condizioni  sostanziali  e
procedurali oggetto dell'addizione». 
    Sotto  questo   profilo   la   legge   regionale   impugnata   si
differenzierebbe  da  quelle,   in   materia   di   DAT,   dichiarate
costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 262 del  2016.  Tali
leggi  disciplinavano  in  via  diretta  e  da  un  punto  di   vista
sostanziale  aspetti  inerenti  alle   condizioni   legittimanti   la
dichiarazione anticipata  di  trattamento  sanitario.  Nella  specie,
invece, il legislatore toscano  sarebbe  partito  dalle  sentenze  di
questa Corte e vi avrebbe dato legittimamente attuazione, assumendo a
carico del Servizio sanitario  regionale  determinate  prestazioni  e
disciplinandone i profili organizzativi. 
    Quanto alla sentenza n. 50 del 2022, relativa  all'ammissibilita'
del referendum abrogativo dell'art. 579  cod.  pen.,  la  stessa,  in
realta', sottolineerebbe le profonde differenze tra la fattispecie in
quella sede esaminata e l'altra oggetto della  sentenza  n.  242  del
2019. 
    In nessun modo pertinente sarebbe poi la sentenza n. 5 del  2018,
in materia di obblighi vaccinali, atteso che la legge reg. Toscana n.
16 del 2025 si limiterebbe ad attuare, sotto il profilo  strettamente
organizzativo delle aziende sanitarie regionali,  le  condizioni  del
suicidio medicalmente assistito, previste da questa Corte,  «uniformi
e valide per l'intero territorio nazionale». 
    2.1.1.- La Regione Toscana ritiene  altresi'  non  pertinenti  le
censure mosse all'art.  4,  comma  1,  e  7,  comma  3,  della  legge
regionale impugnata, al fine di dimostrare l'asserita invasione della
competenza legislativa esclusiva statale nella  materia  «ordinamento
civile». 
    La prima di tali disposizioni non  disciplinerebbe  l'attivazione
del procedimento  «in  difformita'  dal  dettato»  di  questa  Corte,
limitandosi a  consentire  la  materiale  presentazione  dell'istanza
anche da parte di un delegato, fermo restando che  la  manifestazione
della volonta' di accedere al suicidio  medicalmente  assistito  deve
risultare «necessariamente ed espressamente  riferibile  al  malato».
Inoltre, sarebbe infondata la censura con cui si lamenta che la legge
regionale abbia previsto una istanza generica, non  disciplinata  nei
contenuti e nelle forme, emergendo in modo evidente, dalla  «organica
lettura» della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, come il legislatore
regione abbia richiamato, a tal riguardo, le sentenze di questa Corte
e la legge n. 219 del 2017. 
    Considerazioni analoghe varrebbero anche per l'art. 7,  comma  3,
il  quale,  conformemente   alle   statuizioni   di   questa   Corte,
assicurerebbe alla persona interessata la possibilita' di  modificare
la propria  volonta':  il  che,  peraltro,  nel  caso  dell'aiuto  al
suicidio, e' insito nel fatto che essa conserva il dominio  sull'atto
finale che innesca il processo letale. 
    2.1.2.- La legge reg. Toscana n. 16 del 2025 si sarebbe limitata,
dunque, a prevedere norme di dettaglio  rientranti  nella  materia  a
potesta' concorrente della tutela della salute, di cui all'art.  117,
terzo comma, Cost., della quale  l'organizzazione  sanitaria  sarebbe
«parte integrante» (e' citata la sentenza n. 202 del 2024  di  questa
Corte). 
    Nello specifico, i contenuti della legge regionale in  esame  non
avrebbero in alcun  modo  interferito  con  le  competenze  esclusive
invocate dalla difesa statale, essendo unicamente rivolti, invece, ad
assicurare tempi certi e  uniformita'  organizzativa  sul  territorio
regionale toscano in ordine al suicidio medicalmente  assistito,  nel
pieno rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 219  del  2017
sul consenso informato. 
    Inoltre, secondo la Regione, da un lato non verrebbe in  rilievo,
nella  specie,  la  cosiddetta  cedevolezza  invertita,  erroneamente
richiamata dalla difesa  statale,  dal  momento  che  la  legge  reg.
Toscana n. 16 del 2025 avrebbe dato doverosa attuazione ai  «principi
costituzionali minimi» fissati  da  questa  Corte  nella  materia  in
esame, sotto  il  profilo  organizzativo.  Dall'altro,  tuttavia,  la
giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta cedevolezza invertita
viene comunque evocata dalla Regione,  per  giustificare  proprio  il
termine «cedevolezza» utilizzato nel  punto  8  del  preambolo  della
legge regionale impugnata, al fine di sostenere che, nelle discipline
in cui si intrecciano competenze statali e regionali (come quella  in
esame), «le Regioni possono intervenire e normare provvisoriamente la
materia, in caso di inerzia statale, sino all'adozione dei prescritti
atti statali». 
    2.2.- La difesa regionale  ritiene  infondato  anche  il  secondo
motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli artt.  117,  commi
secondo, lettera m), e terzo, Cost. da parte dell'intera  legge  reg.
Toscana n. 16 del 2025 e dei suoi artt. 2 e 7, comma 2. 
    Infatti, la legge regionale non determinerebbe alcun  livello  di
prestazione, limitandosi a intervenire  su  aspetti  organizzativi  e
gestori di una disciplina entrata nell'ordinamento  a  seguito  delle
sentenze di questa Corte e, comunque, le regioni,  nell'ambito  delle
proprie competenze, potrebbero garantire livelli  ulteriori  rispetto
ai livelli essenziali  di  assistenza,  cosiddetti  extra  LEA  (sono
richiamate le sentenze n. 297 del 2012, n. 207 del 2010 e n. 248  del
2006); nella specie, il legislatore regionale  toscano  avrebbe  reso
attuabile in modo omogeneo, in  riferimento  alle  proprie  ASL,  «la
prestazione sanitaria» come definita nella sentenza n. 242 del 2019. 
    D'altro  canto,  con  riguardo  alla  procreazione   medicalmente
assistita eterologa, nel periodo intercorrente tra il  riconoscimento
avvenuto per effetto della sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte e
l'inserimento  nei  LEA,  la  giurisprudenza  amministrativa  avrebbe
affermato che le regioni non sottoposte al piano di  rientro  possono
riconoscere prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai LEA al  fine
di facilitare l'accesso a tale pratica (e'  citata  la  sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione terza, 20 luglio  2016,  n.  3297).  Piu'
recentemente, la giurisprudenza costituzionale, nello scrutinio delle
disposizioni di una legge  regionale  aventi  a  oggetto  prestazioni
sanitarie, non si sarebbe arrestata al «mero criterio "formalistico"»
di definizione dei LEA, accedendo a una definizione  sostanzialistica
degli stessi, anche in considerazione del  mancato  aggiornamento  da
parte dello Stato del relativo elenco (e' citata la sentenza  n.  201
del 2024). 
    Peraltro, non essendo la Regione  Toscana  in  piano  di  rientro
sanitario, il riferimento agli extra LEA, operato dall'art. 7,  comma
2, della legge  regionale  impugnata  sarebbe  legittimo  e  dovrebbe
intendersi limitato all'assunzione a carico del  bilancio  regionale,
non sanitario, dell'onere economico derivante dalle prestazioni e dai
trattamenti effettuati dalle  ASL  regionali,  come  emergerebbe  dai
successivi artt. 8 e 9. 
    2.3.-  Anche  il  terzo  motivo  di  ricorso  sarebbe  privo   di
fondamento,  muovendo  da  una  «travisata  lettura  della  normativa
regionale»,  la  quale   non   farebbe   emergere   alcuna   indebita
sovrapposizione tra il ruolo della commissione  multidisciplinare  di
cui all'art. 3 della legge regionale impugnata e quello dei  comitati
etici richiamati dalla sentenza n. 242 del  2019,  oggi  disciplinati
dai citati decreti del Ministro della salute del 26 e del 30  gennaio
2023. 
    Il legislatore  regionale,  con  la  prevista  istituzione  della
commissione  multidisciplinare,  si  sarebbe   infatti   limitato   a
prevedere un apposito modulo organizzativo, nell'ambito delle aziende
sanitarie, per lo svolgimento del ruolo operativo affidato da  questa
Corte alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale nella
verifica dei requisiti  e  delle  modalita'  esecutive  del  suicidio
medicalmente assistito: ruolo distinto da quello consultivo  affidato
invece ai comitati etici. 
    Parimenti infondato sarebbe l'ulteriore profilo di censura, circa
la mancata identita' dei comitati etici  territoriali  richiamati  da
questa Corte e i comitati per l'etica  nella  clinica  cui  la  legge
toscana fa riferimento. 
    In sostanza, la disciplina statale vigente di cui  ai  richiamati
decreti  ministeriali,  frutto  dell'intesa  raggiunta  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, consentirebbe alle  regioni
di mantenere la  funzione  consultiva  con  riferimento  al  suicidio
medicalmente assistito in capo ai comitati etici ai quali questa  era
stata attribuita a livello territoriale e, dunque, nella  specie,  ai
comitati per l'etica nella clinica, gia' istituiti in forza dell'art.
99 della legge reg. Toscana n. 40 del 2005. 
    3.- Sono state depositate otto opinioni di amici curiae, ai sensi
dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale, ammesse con decreto presidenziale  del  24  settembre
2025. 
    In  particolare,  hanno  depositato  opinioni  con  argomenti   a
sostegno  della  non  fondatezza   delle   sollevate   questioni   di
legittimita'  costituzionale  l'Associazione  Luca  Coscioni  per  la
liberta' di ricerca scientifica APS, l'associazione Liberididecidere,
la  Leo  Foundation  ASSL,  l'Associazione  avvocati  matrimonialisti
italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della  famiglia
- AMI e la Consulta di bioetica ONLUS. 
    Hanno   invece   depositato   opinioni   di    segno    contrario
l'Associazione Family  Day  -  Difendiamo  i  nostri  figli  APS,  il
Comitato per una pubblica agenda sussidiaria e condivisa "Ditelo  sui
tetti (Mt 10,27)" - PASC, l'Osservatorio sull'attivita'  parlamentare
Vera lex?, l'Osservatorio di Bioetica di Siena - ETS,  l'associazione
Nonni 2.0., il Centro  studi  "Rosario  Livatino",  il  Centro  Studi
"Scienza & Vita" e l'Unione giuristi cattolici italiani (UGCI). 
    3.1.- Piu' precisamente, le prime ritengono, nel  complesso,  che
la legge reg. Toscana n. 16 del 2025 si sia mossa  nell'ambito  della
cornice  di  regole  della  procedura  medicalizzata  dettata   dalla
sentenza n. 242 del 2019, rendendo piu' puntuale tale  procedura  con
norme di dettaglio in  tema  di  tutela  della  salute;  quanto  alla
previsione di porre a carico  del  Servizio  sanitario  regionale  le
prestazioni introdotte, sottolineano che le regioni non  soggette  al
piano di rientro dal disavanzo potrebbero disporre spese extra LEA. 
    Osservano, inoltre, come la  legge  toscana  abbia  doverosamente
organizzato un sistema che eviti il ricorso ai tribunali da parte del
paziente per ottenere l'erogazione  della  prestazione  del  suicidio
medicalmente assistito in congrui e compatibili limiti di tempo. 
    Affermano, infine, nell'assenza di un intervento del  legislatore
statale, l'esistenza di uno spazio di normazione "operativa" in  sede
regionale, la quale avrebbe  nella  specie  restituito  alle  aziende
sanitarie certezza giuridica in ordine al perimetro  specifico  entro
il quale esse sono legittimate a operare. 
    3.2.- Le opinioni di segno opposto, nel complesso, escludono  che
il legislatore regionale possa intervenire nell'ambito del fine vita,
attenendo tale disciplina al compimento di atti di autonomia  privata
e di disposizione  del  proprio  corpo,  rientranti  nell'ordinamento
civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello  Stato.  Si
valorizza, in particolare, la sentenza di questa  Corte  n.  262  del
2016 laddove fa riferimento a «ragioni imperative di  eguaglianza»  e
chiarisce che la mancanza di una legislazione nazionale «non  vale  a
giustificare  in  alcun  modo   l'interferenza   della   legislazione
regionale» nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale. 
    Si rileva altresi', per un verso, che la legge reg. Toscana n. 16
del 2025 poggerebbe sull'erroneo presupposto che questa  Corte  abbia
affermato un vero e proprio diritto all'erogazione di  prestazioni  e
trattamenti di suicidio medicalmente assistito; per altro verso,  che
tali procedure non potrebbero essere ricondotte  alla  materia  della
tutela  della  salute,  dal  momento  che   cio'   implicherebbe   la
possibilita' di desumere i principi fondamentali di tale  materia  da
una sentenza di questa Corte  attinente,  in  realta',  alla  materia
penale. 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica la  Regione  Toscana  ha
depositato una memoria integrativa, con la  quale  ribadisce  che  la
legge regionale impugnata si limiterebbe ad attuare, doverosamente  e
sotto il profilo organizzativo delle aziende  sanitarie  del  proprio
territorio, il dettato delle sentenze di questa Corte  che  avrebbero
definito sia le condizioni  che  legittimano  l'accesso  al  suicidio
assistito sia «i principi fondamentali  sottesi  al  procedimento  di
accertamento di tali  condizioni  e  di  scelta  delle  modalita'  di
esecuzione». 
    La memoria segnala, poi, la recente sentenza n. 132 del 2025  con
la quale questa Corte, valorizzando il ruolo del  Servizio  sanitario
nazionale, avrebbe confermato la riconducibilita' del tema dell'aiuto
al suicidio anche alla materia della tutela della salute. 
    Cio'  varrebbe  a  legittimare   l'intervento   del   legislatore
regionale, tenuto conto del principio del pluralismo organizzativo al
quale e' improntato il SSN; a tale criterio si  sarebbe  attenuta  la
Regione Toscana con la legge regionale impugnata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  20  del
2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera
legge reg. Toscana n. 16 del 2025, e piu' specificamente una serie di
sue  disposizioni,  assumendone  complessivamente  il  contrasto  con
l'art. 117, commi secondo, lettere l) e  m),  Cost.,  nonche'  terzo,
Cost., quest'ultimo con riferimento alla materia della  tutela  della
salute. 
    La legge regionale impugnata, i cui contenuti sono analiticamente
illustrati  nel  Ritenuto  in   fatto,   e'   intitolata   «Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024». Secondo il ricorrente: 
    - in primo  luogo,  la  legge  regionale  nel  suo  complesso,  e
segnatamente il suo art. 1, invaderebbero la  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile  e  penale  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e comunque  -  in
via subordinata - la competenza legislativa  statale  concorrente  in
materia di tutela della salute di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost., essendo precluso alle regioni intervenire con  legge  in  tale
materia ove la legge statale non abbia  provveduto  a  determinare  i
principi fondamentali; 
    - in secondo luogo, la  legge  regionale  nel  suo  complesso,  e
segnatamente i suoi artt. 2  e  7,  comma  2  -  che  rispettivamente
disciplinano  le  procedure  in  materia  di  suicidio   medicalmente
assistito  e  stabiliscono  che  le  prestazioni  e   i   trattamenti
«costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore  rispetto
ai livelli essenziali di  assistenza»  -invaderebbero  la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost., nonche' la competenza  legislativa  statale
concorrente in materia di tutela della salute di  cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost.; 
    - infine, e in via subordinata, gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge
regionale,  nella  parte  in  cui  istituiscono  e  disciplinano   la
Commissione  multidisciplinare  permanente  e  prevedono   il   ruolo
consultivo del Comitato per l'etica nella clinica,  invaderebbero  la
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost. in relazione al parametro interposto rappresentato dall'art. 2,
comma 7, della legge n. 3 del  2018,  che  detta  la  disciplina  dei
comitati etici; nonche' la  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia  di  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in
relazione al parametro interposto di cui all'art. 1, commi 556, 557 e
558, della legge n. 208 del 2015; disposizioni,  queste  ultime,  che
disciplinano «le modalita'  necessariamente  condivise  tra  Stato  e
Regioni di definizione e di aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza sanitaria». 
    2.- Nel merito, possono anzitutto essere esaminati congiuntamente
i primi due  motivi  di  ricorso,  con  i  quali  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri censura l'intera legge regionale, assumendo in
via  principale  l'invasione  della  competenza  legislativa  statale
esclusiva nelle materie «ordinamento civile e penale» (primo  motivo)
e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»  (secondo
motivo), nonche', in via subordinata,  della  competenza  legislativa
statale concorrente in materia di tutela della  salute,  dal  momento
che la Regione sarebbe intervenuta con legge in un ambito  nel  quale
la legge statale non ha ancora determinato  i  principi  fondamentali
della materia (primo motivo). 
    L'esame  di  tali  motivi  richiede  una  premessa  di  carattere
generale. 
    2.1.- La legge regionale impugnata definisce le proprie finalita'
all'art.  1,  affermando  di  volere   disciplinare   «le   modalita'
organizzative per l'attuazione  di  quanto  disposto  dalle  sentenze
della Corte costituzionale» n. 242  del  2019  e  n.  135  del  2024,
relative al suicidio medicalmente assistito. 
    Tale finalita' e' ulteriormente chiarita nel preambolo, ai  punti
6  e  7,  in  cui  si  dichiara  che  la  Regione  intende   dettare,
«nell'esercizio delle proprie competenze in materia di  tutela  della
salute, e in attuazione di  una  sentenza  immediatamente  esecutiva,
[...] norme a carattere organizzativo e procedurale, per disciplinare
in modo uniforme sul proprio territorio  l'esercizio  delle  funzioni
che  la  giurisprudenza  costituzionale  attribuisce   alle   aziende
sanitarie nella materia di  cui  trattasi»  (punto  6),  osservandosi
ulteriormente che l'introduzione della disciplina regionale «serve  a
definire i tempi e le  modalita'  inerenti  alla  procedura  indicata
dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali  residui
di  incertezza  e  problematicita'  rispetto  all'erogazione  di  una
prestazione sanitaria suddivisa in piu' fasi,  dalla  verifica  delle
condizioni alla verifica delle modalita' di autosomministrazione  del
farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore  e  dignitosa»
(punto 7). 
    L'intenzione  espressa  del  legislatore  regionale  e',  dunque,
quella  di  dettare  norme  a  carattere  meramente  organizzativo  e
procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l'assistenza da
parte del Servizio sanitario regionale alle persone che -  trovandosi
nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242  del
2019, cosi' come ulteriormente precisate nella sentenza  n.  135  del
2024 - chiedano di essere aiutate a morire. In  tal  modo,  la  legge
regionale intende in effetti regolare le prestazioni che la  pubblica
amministrazione  regionale,  e  segnatamente   le   singole   aziende
sanitarie locali regionali, sono tenute  a  fornire  sulla  base  dei
principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. 
    Disciplinando l'attivita' delle aziende sanitarie locali toscane,
la legge regionale impugnata afferisce,  prima  facie,  alla  materia
della  tutela  della  salute,  oggetto  di   competenza   legislativa
regionale concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.2.- Contrariamente a  quanto  sostenuto  nel  ricorso  statale,
l'esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non
puo' ritenersi precluso dalla circostanza  che  lo  Stato  non  abbia
ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati  da  questa
Corte, all'approvazione di una legge che disciplini in modo organico,
nell'intero   territorio   nazionale,   l'accesso   alla    procedura
medicalizzata di assistenza al suicidio. 
    Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  «le
Regioni, per poter esercitare le proprie potesta' legislative di tipo
concorrente, non  devono  attendere  l'eventuale  determinazione  dei
principi fondamentali da parte dello Stato» (sentenza n. 94 del 2003,
punto 4.1. del Considerato in diritto; nello stesso  senso,  sentenze
n. 120 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 359 del 2003,
punto 3 del Considerato in diritto, n. 196  del  2003,  punto  4  del
Considerato in diritto, nonche', piu' di recente, sentenza n. 166 del
2021, punto 3.2. del Considerato in diritto), in  quanto  i  principi
fondamentali della materia possono essere tratti non solo dalle leggi
statali espressamente rivolte a tale scopo, ma  anche  dal  complesso
delle leggi statali gia' in vigore (sentenze n. 424 del  2005,  punto
2.3. del Considerato in diritto, n. 319  del  2005,  punto  2.2.  del
Considerato in diritto, n. 120 del 2005, punto 4 del  Considerato  in
diritto, n. 359 del 2003, punto 3 del Considerato in diritto, n.  353
del 2003, punto 2 del Considerato in diritto, n. 201 del 2003,  punto
4  del  Considerato  in  diritto,  n.  196  del  2003,  punto  4  del
Considerato in diritto, n. 94 del 2003, punto 4.1. del Considerato in
diritto, n. 533 del 2002, punto 8 del Considerato in diritto, n.  282
del 2002, punto 4 del Considerato in diritto). 
    Tale principio ha  trovato  del  resto  conferma,  a  livello  di
legislazione ordinaria, nell'art. 1, comma 3, della  legge  5  giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), a tenore
del   quale   «[n]elle   materie   appartenenti   alla   legislazione
concorrente,  le   Regioni   esercitano   la   potesta'   legislativa
nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo
Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti». 
    Nel caso oggi all'esame, i principi  fondamentali  della  materia
relativi alla disciplina  delle  procedure  di  accesso  al  suicidio
medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale
vigente, letta alla luce delle sentenze di questa Corte. 
    In particolare, vengono qui in considerazione: 
    - gli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017,  che  regolano  la
modalita' di rifiuto  e  interruzione  dei  trattamenti  di  sostegno
vitale, e che sono stati utilizzati dalla sentenza di questa Corte n.
242  del  2019  come  punti  di  riferimento  gia'   presenti   nella
legislazione vigente ai fini  della  configurazione  della  procedura
medicalizzata  per  la  valutazione  della  richiesta   di   suicidio
assistito,  nelle  more  dell'auspicato  intervento  del  legislatore
statale; 
    - la legge 15 marzo  2010,  n.  38  (Disposizioni  per  garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), che tutela
e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
da parte del malato inserendole nell'ambito dei livelli essenziali di
assistenza, e che parimenti e' stata richiamata dalla citata sentenza
n. 242 del 2019 e dalle successive sentenze n. 135 del 2024 e  n.  66
del 2025 al fine di sottolineare la doverosa  ed  effettiva  messa  a
disposizione di tali prestazioni; 
    - l'art. 14, terzo comma, lettera q),  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in  base
al quale le aziende unita' sanitarie locali provvedono, tra  l'altro,
«agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni  altra  prestazione
medico-legale   spettanti   al   servizio    sanitario    nazionale»:
accertamenti, prescrizioni e prestazioni tra le  quali  si  iscrivono
quelli necessari, secondo le sentenze di  questa  Corte,  nell'ambito
della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. 
    2.3.- La  riconducibilita'  prima  facie  della  legge  regionale
impugnata alla materia di competenza legislativa concorrente  «tutela
della salute», nell'ambito dei principi fondamentali desumibili dalle
disposizioni appena richiamate,  non  esclude  tuttavia  che  singole
disposizioni di tale legge possano, al tempo stesso, illegittimamente
invadere sfere di competenza riservate alla legislazione statale,  in
violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. 
    2.4.- Conviene, in proposito, sgomberare subito  il  campo  dalla
censura mossa all'intera  legge  reg.  Toscana  n.  16  del  2025  di
violazione della competenza legislativa statale esclusiva in  materia
di ordinamento penale. Tale censura e', in effetti, infondata. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  «una  norma
regionale deve ritenersi invasiva della competenza statale  esclusiva
in materia di ordinamento penale [...] quando incida  su  fattispecie
penali, modifichi i presupposti per la loro applicazione o  introduca
nuove  cause  di  esenzione  dalla  responsabilita'  penale»,  ovvero
«allorche' produca "effetti sanzionatori ulteriori  conseguenti  alla
commissione di un reato" (sentenza n. 172 del 2017)» (sentenza n. 248
del 2019, punto 3  del  Considerato  in  diritto)  o  ancora  laddove
realizzi una non consentita novazione della fonte. 
    La legge regionale impugnata, nel suo complesso, salvo quanto  si
dira' infra (punto 4), non produce alcuno di tali effetti. L'area  di
non  punibilita'  di   condotte   astrattamente   sussumibili   nella
fattispecie penale di istigazione o aiuto al suicidio di cui all'art.
580  cod.  pen.  resta,  infatti,  quella  determinata  dalla  citata
sentenza n. 242 del 2019, che nel proprio dispositivo ha  individuato
sei requisiti  -  quattro  sostanziali  e  due  procedimentali  -  in
presenza dei quali l'applicazione della norma penale  produrrebbe  un
risultato incompatibile  con  la  Costituzione.  La  legge  regionale
impugnata non modifica in alcun modo i quattro requisiti sostanziali,
affidandone la verifica allo stesso Servizio sanitario regionale,  al
quale e' altresi' conferito il compito di stabilire le  modalita'  di
esecuzione del suicidio assistito, previa acquisizione del parere del
comitato sugli aspetti  etici  (comitato  che,  come  si  dira'  piu'
innanzi, svolge in Toscana  le  funzioni  dei  comitati  etici  nella
generalita' del territorio nazionale): in conformita', dunque,  anche
ai due requisiti procedimentali individuati dalla sentenza n. 242 del
2019 («sempre che tali condizioni e le modalita' di esecuzione  siano
state verificate da una struttura  pubblica  del  servizio  sanitario
nazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente
competente»). 
    Ne', come invece lamenta l'Avvocatura generale  dello  Stato,  la
legge  regionale  impugnata  crea  di  per  se'  una   ingiustificata
disparita' sul territorio nazionale nel rendere  operativa  nel  solo
territorio toscano una causa di non punibilita' rispetto a  un  reato
disciplinato  dal  codice  penale.  L'area  di  non  punibilita'  e',
infatti, nell'intero territorio nazionale  quella  individuata  dalla
sentenza n. 242 del 2019, che  affida  al  servizio  sanitario  e  ai
comitati etici il riscontro nel caso concreto dei  quattro  requisiti
sostanziali per l'accesso alla procedura medicalizzata di  assistenza
al suicidio:  con  cio'  gravando  direttamente  lo  stesso  servizio
sanitario e i comitati etici, in tutto il territorio  nazionale,  dei
relativi compiti, il cui adempimento  e'  necessario  ai  fini  della
tutela dei diritti costituzionali di cui la persona - in presenza dei
quattro  requisiti  sostanziali  individuati   -   e'   titolare,   a
prescindere dalla circostanza che l'attivita'  dei  servizi  sanitari
regionali e dei comitati etici ivi operanti sia stata o meno regolata
nel dettaglio dalla legge (statale o regionale che sia). 
    2.5.- Piu' articolata e', invece,  la  valutazione  dell'allegata
violazione  della  competenza  statale  esclusiva   in   materia   di
ordinamento civile. 
    L'Avvocatura  dello  Stato  sostiene  che  la   legge   regionale
impugnata,   lungi   dal    disciplinare    esclusivamente    profili
organizzativi e procedimentali relativi all'assistenza che le aziende
sanitarie regionali debbono prestare ai pazienti che si trovino nelle
condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019, incida in realta'
sull'estensione concreta dei loro diritti personalissimi, tra cui  la
vita  e  l'integrita'   fisica,   innovando   cosi'   nella   materia
dell'ordinamento  civile,  che  deve  essere  regolata  unitariamente
nell'intero territorio nazionale. 
    La  difesa  statale  evoca,   in   particolare,   il   precedente
rappresentato dalla sentenza n. 262  del  2016,  nella  quale  questa
Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime  due  leggi  della
Regione Friuli-Venezia Giulia che  disponevano  l'istituzione  di  un
registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate  di
trattamento sanitario e per la donazione di  organi  e  tessuti  post
mortem, determinando altresi' la forma, l'oggetto, i  destinatari  di
tali dichiarazioni,  nonche'  le  modalita'  della  loro  raccolta  e
conservazione in apposite banche dati  presso  le  aziende  sanitarie
locali. 
    Analogamente, va considerato che nella sentenza n. 253 del  2006,
questa  Corte  ha  dichiarato  costituzionalmente   illegittime   due
disposizioni di una legge regionale  toscana  che  disciplinavano  la
possibilita' di delega  a  terzi  dell'espressione  del  consenso  ai
trattamenti sanitari e le caratteristiche del consenso ai trattamenti
di modifica del genere. 
    In entrambi i casi, tuttavia, le disposizioni regionali annullate
avevano disciplinato diritti all'epoca ancora non riconosciuti  nella
legislazione statale, che esse avevano  inteso  introdurre  ex  novo,
ovvero (nel caso di una delle disposizioni toscane annullate  con  la
sentenza  n.  253  del  2006)  avevano  indebitamente  modificato  le
modalita' di esercizio  dei  diritti  previsti  dalla  corrispondente
normativa statale. 
    La legge regionale in questa sede impugnata, invece, non si muove
in una situazione di analogo "vuoto  normativo".  Infatti,  la  legge
statale gia' regola puntualmente la possibilita' e  le  modalita'  di
rinuncia o rifiuto, da parte del paziente,  di  trattamenti  sanitari
necessari alla sopravvivenza (artt. 1 e 2  della  legge  n.  219  del
2017); e proprio tale disciplina e' stata  estesa  da  questa  Corte,
nella sentenza n. 242  del  2019,  alla  procedura  medicalizzata  di
assistenza al suicidio, al fine di evitare risultati irragionevoli  e
lesivi dei  diritti  costituzionali  di  una  persona  che  sia  gia'
titolare del diritto di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale, e
che tuttavia ritenga maggiormente conforme alla  propria  nozione  di
dignita' congedarsi dalla vita in  modo  piu'  rapido,  senza  essere
«costrett[a] a subire  un  processo  piu'  lento  e  piu'  carico  di
sofferenze per  le  persone  che  gli  sono  care»  (punto  2.3.  del
Considerato  in  diritto),  quale  quello   che   deriverebbe   dalla
interruzione dei trattamenti. 
    La legge regionale impugnata  non  intende,  dunque,  riconoscere
nella Regione  Toscana  un  diritto  che  in  altre  regioni  non  e'
riconosciuto, come invece era accaduto per effetto delle disposizioni
delle leggi regionali annullate con le sentenze n. 253 del 2006 e  n.
262 del 2016, ma mira dichiaratamente a disciplinare nel dettaglio le
modalita' per l'attuazione di garanzie  e  procedure,  i  cui  tratti
essenziali - uniformi in tutto il  territorio  nazionale  -  gia'  si
rinvengono, come sopra  argomentato,  nell'ordinamento  vigente  alla
luce delle sentenze di questa Corte n. 242 del  2019  e  n.  135  del
2024. 
    Come meglio si  dira',  tuttavia,  nel  dettare  tale  disciplina
procedimentale in taluni casi le disposizioni della  legge  regionale
impugnata finiscono per riprodurre indebitamente  o  addirittura  per
incidere  indirettamente  sull'estensione  concreta  dei  diritti  in
gioco. 
    Cio' impone un esame analitico,  disposizione  per  disposizione,
della  legge  regionale  impugnata,  al  fine  di  accertare  se   la
disciplina regionale incorra nei vizi segnalati. 
    2.6.- Mutatis mutandis,  considerazioni  analoghe  devono  essere
svolte per quanto riguarda l'ulteriore censura  di  violazione  della
competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni. 
    La legge  regionale  impugnata,  nel  suo  complesso,  disciplina
l'attivita' che il Servizio sanitario regionale e' tenuto a  svolgere
secondo l'ordinamento vigente, cosi'  come  conformato  dai  principi
ordinamentali enunciati dalle  suddette  sentenze  di  questa  Corte.
Sotto questo profilo, essa non introduce dunque alcun  nuovo  livello
essenziale di assistenza, ne' modifica la  corrispondente  disciplina
statale. 
    Cio' che, invece,  alla  legislazione  regionale  deve  ritenersi
precluso e' stabilire essa stessa che cosa rientri  e  che  cosa  non
rientri nei livelli essenziali di assistenza  sanitaria,  trattandosi
all'evidenza  di  materia  riservata  alla   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera
m), Cost. 
    2.7.- Per altro verso ancora, la  legge  regionale  impugnata  si
rivelerebbe costituzionalmente illegittima qualora - pur mantenendosi
nell'ambito della materia «tutela della salute» - non si limitasse  a
dettare una disciplina di dettaglio, ma  pretendesse  di  sovrapporsi
indebitamente,  o  addirittura  di  modificare  gli  stessi  principi
fondamentali in  materia  di  tutela  della  salute  stabiliti  dalla
legislazione statale, in violazione - questa volta - del terzo  comma
dell'art. 117 Cost. 
    2.8.- In conclusione, i primi due motivi di ricorso  non  possono
essere accolti laddove sono rivolti contro l'intera legge regionale. 
    Le singole censure in  essi  articolate  dovranno  invece  essere
valutate in relazione a ciascuna  disposizione  della  legge  (infra,
3-10). 
    3.- Prendendo allora le mosse dall'art. 1, ritiene  questa  Corte
che esso si sottragga a tutte le censure  formulate  dal  ricorrente.
Tale disposizione si limita, infatti, a dichiarare la finalita' della
legge reg. Toscana n. 16  del  2025  di  disciplinare  le  «modalita'
organizzative per l'attuazione  di  quanto  disposto  dalle  sentenze
della Corte costituzionale 25 settembre 2019,  n.  242  e  1°  luglio
2024, n. 135, relative al  suicidio  medicalmente  assistito».  Essa,
dunque, enuncia semplicemente la finalita' di  fornire  -  attraverso
una legge riconducibile alla competenza  concorrente  legislativa  in
materia di tutela della salute - indicazioni operative  di  dettaglio
al Servizio sanitario  regionale  per  assicurare  l'assistenza  alle
persone che si trovino nelle condizioni indicate  dalla  sentenza  n.
242 del 2019, cosi' come precisate nella successiva sentenza  n.  135
del 2024. 
    4.- A conclusioni opposte deve  pervenirsi  per  l'art.  2  della
legge  regionale  impugnata,  che  direttamente  individua,   «[f]ino
all'entrata in vigore della  disciplina  statale»,  i  requisiti  per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso  rinvio
alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del  2024,  e  alle  modalita'
previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. 
    La disposizione viola l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento civile e penale. 
    Da un lato, le sentenze n. 242  del  2019  e  n.  135  del  2024,
definendo  l'ambito  applicativo  della  causa  di  non   punibilita'
dell'aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso,  hanno
innovato l'ordinamento civile e penale. 
    Dall'altro,  nella  disposizione  impugnata  il   richiamo   alle
suddette sentenze realizza una novazione dei  principi  ordinamentali
in  esse  contenuti,  che  produce  l'effetto   di   definire   nella
legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per  l'accesso  al
suicidio  assistito  e,  indirettamente,  i  contorni   dell'esimente
all'art. 580 cod. pen.  cosi'  come  individuata  dalle  sentenze  di
questa Corte. 
    Secondo  la   consolidata   giurisprudenza   costituzionale,   la
novazione delle fonti in materia civile (ex multis,  sentenza  n.  69
del 2024) e penale (ex multis,  sentenza  n.  35  del  2011)  non  e'
consentita al legislatore regionale e si risolve  in  una  violazione
delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
l), Cost. 
    Infatti, «[l]'invasione della competenza legislativa  statale  si
rileva gia' solo  in  presenza  di  una  novazione  delle  fonti  (di
recente, sentenza n. 239  del  2022  e,  nella  materia  "ordinamento
civile", sentenze n. 153 del 2021 e n. 234 del 2017), che  nel  tempo
sono suscettibili di modificazioni e integrazioni»  (sentenza  n.  69
del 2024,  punto  6.2.1.  del  Considerato  in  diritto)  secondo  le
modalita'   di   innovazione   dell'ordinamento    costituzionalmente
previste. 
    Da tale premessa si deve inferire che alla  regione  e'  altresi'
precluso   cristallizzare   nelle   proprie   disposizioni   principi
ordinamentali affermati da questa Corte  in  un  determinato  momento
storico  -  in  astratto,   peraltro,   anch'essi   suscettibili   di
modificazioni - e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento
del legislatore statale. 
    La stessa sentenza n. 135 del 2024, richiamata dalla disposizione
impugnata, ha infatti avuto cura di precisare come «compito di questa
Corte  non  sia  quello   di   sostituirsi   al   legislatore   nella
individuazione del punto di equilibrio in astratto  piu'  appropriato
tra il diritto  all'autodeterminazione  di  ciascun  individuo  sulla
propria esistenza e le contrapposte  istanze  di  tutela  della  vita
umana, sua e dei terzi; bensi', soltanto, quello di fissare il limite
minimo, costituzionalmente imposto alla luce del  quadro  legislativo
oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno  di  questi  principi,
restando poi ferma la possibilita' per il legislatore di  individuare
soluzioni che assicurino all'uno o all'altro una tutela piu'  intensa
[...]. Cio' fermo restando, in ogni caso, il dovere della  Repubblica
- in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e  32  Cost.,  oltre  che
dell'art. 2 CEDU - di assicurare a questi pazienti tutte  le  terapie
appropriate, incluse quelle  necessarie  a  eliminare  o,  almeno,  a
ridurre a proporzioni tollerabili  le  sofferenze  determinate  dalle
patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro
ogni  sostegno   di   natura   assistenziale,   economica,   sociale,
psicologica» (punto 7.2. del Considerato in diritto). 
    La legislazione regionale,  pertanto,  in  riferimento  a  questi
delicati bilanciamenti, che  attengono  essenzialmente  alla  materia
dell'ordinamento civile e penale, non puo' pretendere di agire in via
suppletiva della legislazione statale, neppure  in  via  transitoria,
per  cosi'  dire   "impossessandosi"   dei   principi   ordinamentali
individuati da questa Corte. 
    L'art. 2 della legge regionale impugnata va,  dunque,  dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost., con assorbimento delle restanti censure. 
    5.- Quanto all'art. 3 della legge regionale impugnata, esso resta
invece immune da tutte le censure prospettate. 
    La  disposizione  prevede  l'istituzione,   presso   le   aziende
sanitarie locali, di commissioni permanenti, deputate all'esame della
sussistenza dei requisiti  per  l'accesso  al  suicidio  medicalmente
assistito e alla verifica o definizione delle relative  modalita'  di
attuazione. 
    Si tratta di commissioni multidisciplinari,  destinate  a  essere
integrate di volta in volta da un medico specialista della  patologia
da cui e' affetta la persona che richiede  il  suicidio  medicalmente
assistito. 
    In questi termini, le disposizioni impugnate non afferiscono alle
competenze  esclusive  statali  evocate   dal   ricorrente,   ma   si
configurano   come   statuizioni    di    carattere    organizzativo,
riconducibili a una disciplina di  dettaglio  in  materia  di  tutela
della salute, quindi di competenza regionale in quanto  attuative  di
principi fondamentali che, anche alla luce delle sentenze  di  questa
Corte n. 242 del 2019 e  n.  135  del  2024,  la  Regione  ha  potuto
evincere  da  diverse  leggi  statali  che  disciplinano   specifiche
attivita' di accertamento. 
    Tra queste c'e' l'art. 14, terzo comma, lettera q),  della  legge
n. 833 del 1978,  in  base  al  quale  le  aziende  sanitarie  locali
provvedono, tra l'altro, «agli accertamenti, alle certificazioni ed a
ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio  sanitario
nazionale». 
    Va peraltro  constatato  che  l'art.  3,  comma  4,  della  legge
regionale impugnata prevede la  partecipazione  alla  commissione  su
base volontaria, in coerenza anche con  quanto  affermato  da  questa
Corte, ad avviso della quale non sussiste un obbligo di procedere  al
suicidio  assistito  in  capo  ai  medici,  restando  affidato  «alla
coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire
la richiesta del malato» (sentenza n.  242  del  2019,  punto  6  del
Considerato in diritto). 
    6.- Quanto all'art. 4, anch'esso si sottrae a  tutte  le  censure
del rimettente, salvo che per l'inciso - contenuto nel comma 1 - «, o
un suo delegato,», che invade  la  competenza  legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile. 
    Questa  disposizione  disciplina  le  modalita'  di  accesso   al
suicidio medicalmente assistito, in particolare normando la procedura
di  presentazione  dell'istanza  per  l'accertamento   dei   relativi
requisiti nonche' per l'approvazione o la definizione delle  relative
modalita' di attuazione. 
    Tale disciplina nel suo complesso non esorbita dai limiti di  una
legislazione  di  dettaglio  in  materia  di  tutela  della   salute,
all'interno dei limiti fissati dai principi  fondamentali  desumibili
dalla legislazione  dello  Stato,  nel  senso  sopra  precisato;  non
stabilisce  nuovi  diritti  della  persona   ne'   indebitamente   si
sovrappone  alla  relativa  disciplina  statale;   ne',   ancora   si
sovrappone alla determinazione  da  parte  della  legge  statale  dei
livelli essenziali delle prestazioni. 
    Le censure statali colgono, pero', nel segno  quando  si  dolgono
della previsione della possibilita' che l'istanza sia  presentata  da
un delegato del paziente, anziche' dal paziente medesimo. 
    Tale previsione deroga vistosamente al quadro  normativo  fissato
dalla legge n. 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata  di
assistenza al suicidio e' stata  collocata  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte. L'art.  1,  comma  4,  della  legge  n.  219  del  2017
stabilisce che la volonta' del paziente e' acquisita «nei modi e  con
gli  strumenti  piu'  consoni  alle  condizioni   del   paziente»   e
documentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o,  per
la persona con disabilita', attraverso dispositivi che le  consentano
di comunicare». Tale disposizione e', invero,  testualmente  riferita
al  «consenso  informato»  del   paziente   alla   interruzione   del
trattamento; ma ad essa la sentenza  n.  242  del  2019  fa  espresso
riferimento,  quale  soluzione  esistente  nella   legislazione   per
disciplinare la diversa ipotesi della richiesta di aiuto al  suicidio
da parte della  persona  che  si  trovi  nelle  condizioni  che  tale
richiesta legittimano, in base alla medesima sentenza. 
    Ora, l'art. 1, comma 4, della legge n. 219  del  2017  presuppone
inequivocabilmente che la volonta' di interrompere le  cure  (ovvero,
in seguito alla sentenza n. 242 del 2019,  di  accedere  al  suicidio
assistito)  sia  espressa  personalmente  -  con  le  modalita'   ivi
indicate, che assicurano la possibilita'  di  esprimere  la  volonta'
anche a persone con disabilita' nella sfera  comunicativa  -,  e  non
gia' tramite un  delegato,  come  invece  prevede  la  legge  toscana
impugnata. Cio', del resto, appare  coerente  con  la  necessita'  di
assicurare che la  decisione  di  congedarsi  dalla  vita  sia  presa
direttamente dalla persona, che deve  avere  la  piena  capacita'  di
assumere decisioni libere e  consapevoli,  restando  altresi'  sempre
ferma - come precisa il comma 5 dello stesso art. 1 - la possibilita'
di modificare in qualsiasi momento la propria scelta. 
    Ne deriva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4,  comma  1,
limitatamente all'inciso «, o un suo delegato,»,  per  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento  delle
restanti censure. 
    Conseguentemente, il Servizio sanitario  regionale  dovra'  porre
l'interessato in condizione di  formulare  personalmente  la  propria
istanza, eventualmente con le modalita' previste dall'art.  1,  comma
4, della legge n. 219 del 2017. 
    7.- Possono a questo punto essere  esaminati  congiuntamente  gli
artt. 5  e  6  della  legge  regionale  impugnata,  che  disciplinano
rispettivamente le  procedure  per  la  verifica  dei  requisiti  per
l'accesso  al  suicidio  assistito  e  per  la  determinazione  delle
relative modalita' di attuazione. 
    7.1.- Meritano anzitutto  attenta  analisi  i  plurimi  frammenti
normativi che, in queste disposizioni, stabiliscono la durata di tali
procedure. 
    In particolare, i commi 1, 4, secondo periodo, e  5  dell'art.  5
prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso
al suicidio medicalmente assistito; in tal senso dispone anche l'art.
6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e  6,  con  riguardo
all'«approvazione o definizione» delle modalita'  di  attuazione  del
suicidio medicalmente assistito. 
    Piu' precisamente, le citate disposizioni dell'art.  5  prevedono
che: a) la conclusione dell'intera  procedura  per  la  verifica  dei
requisiti per l'accesso al suicidio  medicalmente  assistito  avvenga
entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza,  precisando  che  il
termine e' sospendibile una  sola  volta,  per  non  piu'  di  cinque
giorni, per accertamenti clinico diagnostici;  b)  l'espressione  del
parere del Comitato sugli aspetti etici avvenga  entro  sette  giorni
dal ricevimento della documentazione; c) l'invio  della  richiesta  a
tale Comitato da parte della  Commissione  sia  effettuato  in  tempo
utile a garantire comunque l'osservanza del  termine  complessivo  di
venti giorni per la conclusione della procedura di verifica. 
    Quelle dell'art. 6 stabiliscono che: a) la  Commissione  concluda
la  procedura  di  approvazione  o  definizione  delle  modalita'  di
attuazione del suicidio medicalmente  assistito  entro  dieci  giorni
dalla comunicazione all'interessato della sussistenza  dei  requisiti
per  accedervi;  b)  entro  cinque  giorni  dal   ricevimento   della
documentazione il Comitato  per  l'etica  nella  clinica  si  esprima
sull'adeguatezza  del  protocollo  sulle  modalita'  di   attuazione,
redatto dal medico di fiducia della persona  interessata  o  definito
dalla Commissione in accordo con la persona stessa; c) la Commissione
richieda il parere a  tale  Comitato  in  tempo  utile  affinche'  la
procedura si concluda entro il termine complessivo di dieci giorni. 
    Le questioni sono fondate con riguardo ai frammenti normativi ora
richiamati, per violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. e di  quella  concorrente  statale  relativa
alla determinazione dei principi fondamentali in  materia  di  tutela
della salute di cui all'art.117, terzo comma, Cost. 
    Quanto al  primo  profilo,  va  rilevato  che  tali  sequenze  di
termini, scandendo l'intero procedimento  e  le  sue  delicate  fasi,
attengono al «bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana,
discendente dall'art. 2 Cost., e il  principio  dell'"autonomia"  del
paziente "nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che  e'
a sua volta un aspetto del piu' generale diritto al  libero  sviluppo
della propria persona"» (sentenza n. 66  del  2025,  punto  6.2.  del
Considerato in diritto). 
    Da questo  punto  di  vista,  nel  legame  con  il  principio  di
autodeterminazione,  le  disposizioni  impugnate  violano,  in  primo
luogo, l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  in  quanto
coinvolgono scelte che necessitano «di uniformita' di trattamento sul
territorio nazionale, per ragioni imperative  di  eguaglianza,  ratio
ultima  della  riserva  allo  Stato  della   competenza   legislativa
esclusiva  in  materia  di  "ordinamento  civile",   disposta   dalla
Costituzione» (sentenza n. 262 del 2016, punto 5.4.  del  Considerato
in diritto). 
    Le    medesime    disposizioni,    inoltre,    trascurano     che
l'accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente
assistito richiede necessariamente un  accertamento  medico  accurato
della sussistenza dei relativi requisiti, sia sotto il profilo  della
condizione  sanitaria  dell'interessato,  sia  sotto   quello   della
formazione della volonta' in modo libero e autonomo. 
    Ferma rimanendo la necessita' di una sollecita  presa  in  carico
dell'istanza del richiedente, deve essere pertanto sempre  consentita
la possibilita' di svolgere tutti quegli  approfondimenti  clinici  e
diagnostici che  la  Commissione,  multidisciplinare  e  coinvolgente
diverse  competenze  (tra  cui  quelle   psichiatriche,   palliative,
psicologiche, medico legali, eccetera),  ritenga  appropriati,  anche
eventualmente  adottando  decisioni   interlocutorie,   che   possono
richiedere tempi di  verifica  non  compatibili  con  gli  stringenti
termini  fissati  dalle   disposizioni   impugnate   (sul   principio
dell'autonomia e  della  responsabilita'  del  medico,  in  generale,
sentenza n. 282  del  2002,  punto  4  del  Considerato  in  diritto,
nonche', nello stesso senso, sentenze n. 162 del 2014,  punto  7  del
Considerato in diritto, e n. 151 del 2009, punto 6.1. del Considerato
in diritto). 
    Dato «il "carattere  personalistico"  delle  cure  sanitarie»  le
previsioni legislative, quindi, non possono «precludere al medico  la
possibilita'  di  valutare,  sulla  base  delle  piu'  aggiornate   e
accreditate  conoscenze  tecnico-scientifiche,   il   singolo   caso»
(sentenza n. 169 del  2017,  punto  8  del  Considerato  in  diritto)
sottoposto alla sua attenzione.  
    Cio' trova conferma anche nei  principi  fondamentali  desumibili
dalla stessa legge n. 219 del  2017,  che  valorizza  e  promuove  la
cosiddetta alleanza terapeutica, ovvero «la relazione di  cura  e  di
fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato  nel
quale  si  incontrano  l'autonomia  decisionale  del  paziente  e  la
competenza,  l'autonomia  professionale  e  la  responsabilita'   del
medico» (art. 1, comma 2). 
    La determinazione dei termini da parte di una legge regionale  in
relazione a un procedimento medicalizzato che assume un carattere del
tutto  peculiare,  per  nulla  assimilabile  ai  comuni  procedimenti
amministrativi date le delicatissime valutazioni che implica il porre
fine  a  una  vita  umana,   senz'altro   «investe   direttamente   e
necessariamente i principi fondamentali della  materia,  collocandosi
"all'incrocio fra due diritti  fondamentali  della  persona  malata"»
(sentenza n. 338 del 2003, punto 5.1. del Considerato in diritto),  e
piu' precisamente fra la tutela della sua autodeterminazione e il suo
diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza
e dell'arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione
di cure palliative efficaci. 
    Deve, allora, essere ancora una  volta  ribadita  «l'esigenza  di
adottare    opportune    cautele    affinche'    "l'opzione     della
somministrazione di farmaci in grado  di  provocare  entro  un  breve
lasso di tempo la morte del  paziente  non  comporti  il  rischio  di
alcuna prematura rinuncia, da  parte  delle  strutture  sanitarie,  a
offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilita' di accedere
a cure palliative diverse  dalla  sedazione  profonda  continua,  ove
idonee a eliminare la sua sofferenza [...] in accordo  con  l'impegno
assunto dallo  Stato  con  la  citata  legge  n.  38  del  2010".  Il
coinvolgimento in un percorso di  cure  palliative  deve  costituire,
infatti, "un pre-requisito della scelta,  in  seguito,  di  qualsiasi
percorso alternativo da parte del paziente"  (come  gia'  prefigurato
dall'ordinanza n. 207 del 2018)» (sentenza n.  242  del  2019,  punto
2.4. del Considerato in diritto). 
    Del  resto,  «il  contatto  con  sanitari  e  con  una  struttura
effettivamente in grado di assicurare la  tempestiva  attivazione  di
terapie palliative puo' garantire il diritto dei pazienti a  ricevere
informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere  a  ogni
persona l'opportunita' di confrontarsi con la malattia e con l'ultimo
tratto  del  cammino  di  vita  in  maniera  dignitosa  e  libera  da
sofferenze, anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in  misura
molto rilevante la domanda di suicidio assistito» (sentenza n. 66 del
2025, punto 7.1. del Considerato in diritto). 
    L'art. 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5, e l'art. 6, commi  1,
secondo periodo,  5,  secondo  periodo,  e  6  devono  quindi  essere
dichiarati    costituzionalmente    illegittimi    per     violazione
dell'art.117, secondo comma, lettera l), Cost., in  riferimento  alla
materia «ordinamento civile» e dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  in
riferimento alla materia «tutela della salute». 
    7.2.- Le restanti disposizioni dettate dagli artt. 5  e  6  della
legge regionale impugnata, che disciplinano nel dettaglio la verifica
dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito  e  la
determinazione delle relative modalita' di attuazione, assicurando in
particolare  l'interlocuzione  personale  diretta  con   la   persona
interessata,  si   sottraggono,   invece,   alle   censure   statali,
mantenendosi nell'ambito di una disciplina di dettaglio in materia di
tutela della salute, all'interno  dei  limiti  fissati  dai  principi
fondamentali desumibili dalla legge  dello  Stato,  nel  senso  sopra
precisato. Tale  disciplina,  d'altra  parte,  non  stabilisce  nuovi
diritti  della  persona,  ne'  indebitamente   si   sovrappone   alla
disciplina  statale  relativa   alla   determinazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni. 
    8.- Va ora esaminato l'art. 7 della legge regionale impugnata. 
    8.1.-  Il  comma  1  di  tale  disposizione,   disciplinando   il
«[s]upporto  alla   realizzazione   della   procedura   di   suicidio
medicalmente assistito», impegna le aziende unita'  sanitarie  locali
ad assicurare, nelle  forme  previste  dal  protocollo,  il  supporto
tecnico  e  farmacologico  nonche'  l'assistenza  sanitaria  per   la
preparazione  all'autosomministrazione   del   farmaco   autorizzato,
precisando  altresi'  che  l'assistenza  e'  fornita  dal   personale
sanitario  su  base  volontaria  ed  e'  considerata  come  attivita'
istituzionale da svolgersi in orario di lavoro. 
    Tale  disposizione  e'  costituzionalmente  illegittima   poiche'
invade  la  riserva  allo  Stato  della   fissazione   dei   principi
fondamentali in materia di tutela della  salute,  restando  assorbito
ogni ulteriore profilo di censura. 
    Essa, infatti, non si  pone  come  attuazione  nel  dettaglio  di
preesistenti principi  fondamentali  rinvenibili  nella  legislazione
statale, ma come una illegittima determinazione degli stessi da parte
della legislazione regionale. 
    E' pur  vero  che  la  persona  rispetto  alla  quale  sia  stata
positivamente  verificata,  nelle  dovute   forme   procedurali,   la
sussistenza di tutte  le  condizioni  indicate  da  questa  Corte  e'
titolare di una «situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale
proiezione della sua liberta' di autodeterminazione,  e  segnatamente
ha diritto di essere accompagnata dal  Servizio  sanitario  nazionale
nella procedura di  suicidio  medicalmente  assistito,  diritto  che,
secondo i principi che regolano il servizio, include  il  reperimento
dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l'ausilio  nel  relativo
impiego» (sentenza n. 132 del 2025, punto  4.2.  del  Considerato  in
diritto). 
    Tuttavia, la disposizione regionale  impugnata,  nello  stabilire
l'obbligatorio  coinvolgimento   delle   aziende   sanitarie   locali
nell'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, non detta  certo
norme di dettaglio, nel  senso  di  un  semplice  «adeguamento  della
disciplina regionale ai principi fondamentali» (sentenza  n.  66  del
2017, punto 3.3. del Considerato  in  diritto),  ma  ha  una  portata
normativa  che  dimostra  una  vera  e   propria,   non   consentita,
"regionalizzazione" dei medesimi principi. 
    Non essendosi «limitata a fissare una  disciplina  di  dettaglio»
(sentenza n. 438 del 2008, punto 4 del Considerato  in  diritto),  la
Regione si e'  in  realta'  appropriata  dei  principi  fondamentali,
determinando un vulnus alla riserva, stabilita dall'art.  117,  terzo
comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione. 
    Va in ogni caso precisato che la dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana  n.  16
del 2025 lascia intatto il diritto della persona, in  relazione  alla
quale  siano  state  positivamente  verificate  le   condizioni   per
l'accesso al  suicidio  medicalmente  assistito,  di  ottenere  dalle
aziende del Servizio sanitario regionale il  farmaco,  i  dispositivi
eventualmente    occorrenti     all'autosomministrazione,     nonche'
l'assistenza  sanitaria  anche   durante   l'esecuzione   di   questa
procedura, come del resto affermato nella ricordata sentenza  n.  132
del  2025,  che  riveste,  da  questo   punto   di   vista,   portata
autoapplicativa. 
    Resta peraltro  fermo  che  il  personale  sanitario,  di  fronte
all'irreversibilita'  delle  conseguenze  dell'atto  suicida,  dovra'
porre speciale cura nel  verificare  la  persistenza  della  piena  e
consapevole volonta' della persona di concludere la  propria  vita  e
l'assenza di indebiti condizionamenti  nel  momento  dell'esecuzione,
dal  momento  che  e'  «proprio   la   tutela   della   liberta'   di
autodeterminazione  a  giustificarne,  innanzitutto   affinche'   sia
genuina e responsabile, il bilanciamento con il dovere dello Stato di
tutela della  vita»  (sentenza  n.  66  del  2025);  con  conseguente
opportunita' che il personale sanitario coinvolto - anche al fine  di
evitare possibili  responsabilita'  penali  -  attesti  le  modalita'
esecutive della procedura e l'esito della stessa. 
    Se e' vero infatti che  il  suicidio  assistito,  per  un  verso,
«amplia  gli  spazi  riconosciuti  all'autonomia  della  persona  nel
decidere liberamente sul proprio destino»,  esso  «crea  -  al  tempo
stesso - rischi  che  l'ordinamento  ha  il  dovere  di  evitare,  in
adempimento del dovere di tutela della vita  umana  che,  esso  pure,
discende dall'art. 2 Cost.» (sentenza n. 66 del  2025,  punto  7  del
Considerato in diritto, e negli stessi termini sentenza  n.  135  del
2024, punto 7.2. del Considerato in diritto), con ogni misura che  si
riveli necessaria rispetto allo scopo di tutelare, in particolare, le
persone piu' deboli e vulnerabili, che potrebbero  essere  indotte  a
farsi anzitempo da parte. 
    8.2.- Quanto al comma 2 dell'art. 7, il suo  primo  periodo  -  a
tenore del quale «[l]e prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla
legge regionale costituiscono  un  livello  di  assistenza  sanitaria
superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza» -  invade  la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione
dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni,   ed   e'   pertanto
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117,  secondo
comma, lettera m), Cost., con assorbimento delle ulteriori censure. 
    Non e' dirimente il rilievo della resistente rivolto a precisare,
da  un  lato,  che  nel  caso  in  esame  la  legge   regionale   non
determinerebbe  alcun   livello   di   prestazione,   limitandosi   a
intervenire su aspetti organizzativi e gestori di tale disciplina  e,
dall'altro,  che  la  giurisprudenza  costituzionale  avrebbe  sempre
consentito alle regioni, non in piano di rientro,  nell'ambito  delle
proprie  competenze,  di  garantire  livelli  ulteriori   di   tutela
(richiamando le sentenze di questa Corte n. 297 del 2012, n. 207  del
2010 e n. 248 del 2006). 
    Nemmeno rileva il richiamo, operato dalla difesa regionale,  alla
giurisprudenza amministrativa (Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,
sentenza  20  luglio  2016,  n.  3297)  relativa  alla   procreazione
medicalmente assistita eterologa, che, nel periodo intercorrente  tra
il riconoscimento della sua  liceita',  avvenuto  per  effetto  della
sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte, e il successivo inserimento
nei  livelli  essenziali  di   assistenza,   avrebbe   affermato   la
possibilita' per le regioni non sottoposte al  piano  di  rientro  di
riconoscere prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai LEA. 
    Non e', infatti,  qui  in  discussione  la  possibilita'  per  la
Regione  di  ammettere,  nella  propria   autonomia   costituzionale,
l'erogazione   di   una   determinata   prestazione   laddove   abbia
disponibilita' finanziarie utili a tal fine, come del resto  previsto
dal secondo periodo del  comma  2  dell'impugnato  art.  7,  peraltro
facendo riferimento a risorse che esulano dal perimetro del  bilancio
sanitario  della  regione  e  attengono  a   quello   relativo   alle
prestazioni sociali (nella  specie,  rientranti  nella  Missione  12,
relativa a «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»). 
    Piuttosto,  rileva  la  definizione  legislativa  compiuta  dalla
disposizione impugnata,  che,  facendo  esplicito  riferimento  a  un
livello  di  assistenza  sanitaria  ulteriore,   evoca   comunque   e
illegittimamente, dal  punto  di  vista  dell'assetto  costituzionale
delle  competenze,  la   categoria   dei   «livelli   essenziali   di
assistenza». 
    Questa Corte ha piu' volte sottolineato che «l'attribuzione  allo
Stato della competenza esclusiva e trasversale» di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost., «si riferisce  alla  determinazione
degli  standard  strutturali  e  qualitativi  di   prestazioni   che,
concernendo il soddisfacimento di diritti civili  e  sociali,  devono
essere garantiti, con carattere di generalita', a  tutti  gli  aventi
diritto» (sentenze n. 168 e n. 50  del  2008,  rispettivamente  punti
3.2.3. e 4 del Considerato in diritto e, nello stesso senso, sentenza
n. 387 del 2007, punto 5.1. del  Considerato  in  diritto).  Siffatto
titolo di legittimazione dell'intervento statale  e'  invocabile  «in
relazione a specifiche prestazioni delle quali la  normativa  statale
definisca il livello essenziale di erogazione» (ex  multis,  sentenze
n. 273 e n. 247  del  2020,  rispettivamente  punti  4.1.  e  13  del
Considerato  in  diritto)  e  con  esso  e'  stato   attribuito   «al
legislatore  statale  un  fondamentale  strumento  per  garantire  il
mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei
diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato  da  un
livello di autonomia  regionale  e  locale  decisamente  accresciuto»
(sentenze n. 125 del 2015 e n. 111 del  2014,  rispettivamente  punti
4.1. e 7.3. del Considerato in diritto). 
    La disposizione impugnata utilizza quindi un concetto relazionale
- quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA -  senza
che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del
livello essenziale. Pertanto, nella specie, qualificare come  livello
superiore  una   determinata   prestazione,   equivale   comunque   a
interferire sulla definizione stessa di livello essenziale - peraltro
realizzando delle disparita' tra i cittadini a seconda che la regione
sia o meno in piano di rientro -, che  e'  riservata  al  legislatore
statale. 
    8.3.- Resta invece immune da censure il secondo periodo del comma
2 dell'art. 7, ove si dispone in particolare  che  «[l]a  Regione  fa
fronte con risorse proprie agli effetti finanziari  connessi  a  tali
prestazioni e trattamenti». Tale disposizione non interferisce con la
disciplina statale in materia di LEA, ne' in  altro  modo  invade  la
materia dell'ordinamento civile o viola i principi fondamentali della
materia tutela della salute stabiliti dalla legge statale. 
    8.4.-  Deve  per  contro  essere  dichiarato   costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con i principi fondamentali in materia  di
tutela della  salute  quali  risultanti  dalla  legislazione  statale
vigente, interpretata alla luce della giurisprudenza  costituzionale,
l'intero comma 3 dell'art. 7, a tenore del  quale  «[l]a  persona  in
possesso  dei  requisiti  autorizzata   ad   accedere   al   suicidio
medicalmente assistito puo' decidere in ogni momento di sospendere  o
annullare l'erogazione del trattamento». 
    Tale disposizione appare, infatti, del tutto  incoerente  con  la
struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la  cui  logica
esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il  farmaco,
eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici predisposti allo scopo
laddove egli non sia in grado di muovere gli arti o di deglutire (sul
punto, sentenza 132 del 2025, punto 5 del  Considerato  in  diritto).
Sicche'  in  caso  di  suicidio  medicalmente  assistito  non  vi  e'
propriamente alcuna "erogazione" di un trattamento che  possa  essere
sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di  eutanasia  attiva,
riconducibili nell'ordinamento italiano alla fattispecie di  omicidio
del consenziente), ma piuttosto  un'assistenza  dei  sanitari  a  una
persona  che  dovra'  compiere  da  se'  la   condotta   finale   che
direttamente causa la propria morte. 
    8.5.- Immune da censure deve, infine, essere considerato il comma
4 dell'art. 7, che si limita a stabilire  l'ovvio  principio  che  le
«aziende  unita'   sanitarie   locali   conformano   i   procedimenti
disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale». 
    8.6.-  In  conclusione,   l'art.   7   deve   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo: a) nel suo comma 1, per contrasto con
l'art. 117, terzo comma, Cost.; b) nel suo comma  2,  primo  periodo,
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  m),  Cost.;  c)
nel suo comma 3, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    9.- Quanto all'art. 8 della legge regionale  impugnata,  esso  si
sottrae alle censure del ricorrente. 
    La disposizione stabilisce la gratuita' delle «prestazioni e  dei
trattamenti effettuati dal servizio sanitario  regionale  nell'ambito
del percorso  terapeutico  assistenziale  del  suicidio  medicalmente
assistito».  Tale  scelta  del  legislatore  regionale  non   appare,
all'evidenza, in contrasto  con  alcuno  dei  parametri  evocati  dal
ricorso statale. 
    10.- L'art. 9, infine, e' norma finanziaria meramente  accessoria
rispetto alla precedente, stabilendo la copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti dalla legge. Anche in questo caso, essa non appare in
contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale. 
    11.- Resta a questo punto da esaminare il terzo motivo di ricorso
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   che   si   dirige
specificamente contro gli artt. 3, 4, 5 e  6  della  legge  regionale
impugnata assumendone il contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. in relazione all'art. 2, comma 7, della legge n.  3
del 2018, e con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  in
relazione all'art. 1, commi 556, 557 e 558 della  legge  n.  208  del
2015. 
    11.1.- La prima questione non e' fondata. 
    Il  ricorso  statale  assume  che   le   disposizioni   impugnate
contrastino con l'art. 2, comma 7, della legge n.  3  del  2018,  che
demanda a un decreto del Ministro della salute,  da  adottare  previa
intesa in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  l'individuazione  dei
comitati etici territoriali,  in  effetti  disciplinati  dai  decreti
ministeriali del 26 e del 30 gennaio 2023. 
    In realta', pero', l'attribuzione - nella Regione  Toscana  -  al
comitato  per  l'etica  clinica  della  funzione   consultiva   nella
procedura di accesso al suicidio medicalmente assistito non contrasta
con le fonti  statali  evocate,  poiche'  il  d.m.  26  gennaio  2023
(Individuazione  di  quaranta  comitati   etici   territoriali),   di
attuazione della legge n. 3 del 2018, all'art. 1, comma  4,  consente
alle regioni «di mantenere operativi i comitati etici  esistenti  nel
territorio di competenza, ma non inclusi  nell'elenco»  dei  comitati
etici  territoriali  di  cui  al  decreto,  purche'   tali   comitati
«oper[i]no  per  funzioni  diverse  da  quelle  attribuite   in   via
esclusiva» agli stessi comitati etici territoriali. 
    Come  emerge  dall'intesa  della  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano acquisita  sul  testo  del  decreto,  e  richiamata  nelle
premesse  (intesa  dell'11  gennaio  2023,  Rep.  Atti  CSR/3),  tale
previsione recepisce, con una  formulazione  generale,  la  posizione
delle regioni e delle province autonome, che hanno espresso  l'intesa
subordinatamente,  tra  l'altro,  «alla  conferma  che,  nelle   more
dell'adozione di un provvedimento dedicato,  i  pareri  previsti  con
riferimento al suicidio medicalmente assistito continuano  ad  essere
di competenza dei Comitati etici, ai quali questa funzione  e'  stata
attribuita a livello territoriale». 
    Nel caso della Regione Toscana, l'attribuzione di  questi  pareri
spetta, in forza  della  deliberazione  della  Giunta  della  Regione
Toscana 23 marzo 2020, n. 383 (L.R. 40/2005, art. 99  -  Approvazione
elementi essenziali per l'organizzazione  dei  Comitati  per  l'etica
clinica - Revoca DGR 552/2005 e DGR 949/2009) ai comitati per l'etica
clinica, disciplinati dall'art. 99 della legge reg. Toscana n. 40 del
2005, come sostituito  dall'art.  24,  comma  1,  dalla  legge  della
Regione Toscana 25 luglio 2017, n.  36  (Disposizioni  in  merito  al
nuovo  assetto  organizzativo  delle  funzioni  di  governo   clinico
regionale, della Commissione regionale di  bioetica  e  dei  comitati
etici della Toscana),  e  successivamente  modificato  dall'art.  74,
comma 1, della legge della Regione Toscana  20  luglio  2023,  n.  29
(Legge generale di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023). 
    Ne' e' condivisibile la censura  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato,  secondo  cui  il  ruolo  attribuito  dalla  legge   regionale
impugnata alla  commissione  multidisciplinare  si  sovrapporrebbe  a
quello dei comitati etici richiamati dalla sentenza n. 242 del  2019,
oggi disciplinati dai decreti ministeriali del 26 e  del  30  gennaio
2023 sulla base di quanto previsto dal richiamato art.  2,  comma  7,
della legge n. 3 del 2018. 
    Il ruolo delle commissioni multidisciplinari e', infatti,  quello
di verificare la rispondenza delle specifiche condizioni  patologiche
della persona che richiede  l'assistenza  al  suicidio  ai  requisiti
fissati dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, nonche'  la
sua piena capacita' di prendere decisioni libere e consapevoli  cosi'
come - in  definitiva  -  la  stessa  sussistenza  del  proposito  di
concludere la propria vita. Alle commissioni e',  altresi',  affidato
il compito di determinare le modalita' di attuazione  dell'assistenza
al suicidio. Tale ruolo  non  si  sovrappone  a  quello  proprio  dei
comitati etici territoriali (nella  terminologia  della  legislazione
toscana: comitati per gli aspetti etici del caso),  cui  la  medesima
sentenza n. 242 del 2019 ha affidato - «[n]elle more  dell'intervento
del  legislatore»  -  il  compito  di  «garantire  la  tutela   delle
situazioni di particolare vulnerabilita'», esprimendo un  parere  sul
caso. Si tratta di funzioni diverse, rispetto  alle  quali  la  legge
regionale impugnata - contrariamente a quanto sostenuto  dal  ricorso
statale - non determina alcuna indebita sovrapposizione. 
    11.2.- Parimenti non fondate si rivelano le censure  statali  che
assumono il contrasto degli artt. 3, 4, 5 e 6 della  legge  regionale
con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  in  relazione
all'art. 1, commi 556, 557 e 558 della legge n. 208 del 2015. 
    Queste ultime disposizioni prevedono che la Commissione nazionale
per l'aggiornamento dei LEA e la promozione  dell'appropriatezza  nel
Servizio sanitario nazionale, istituita  presso  il  Ministero  della
salute, svolga,  tra  le  altre,  le  attivita'  di:  a)  valutazione
sistematica delle prestazioni  incluse  nei  LEA,  per  valutarne  il
mantenimento  ovvero  per  definire  condizioni  di  erogabilita'   o
indicazioni di appropriatezza; b) acquisizione  e  valutazione  delle
proposte di  inserimento  nei  LEA  di  nuovi  servizi,  attivita'  e
prestazioni; c) valutazione dell'impatto economico delle modifiche ai
LEA. Sulla base  delle  attivita'  cosi'  declinate,  la  Commissione
formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA. 
    Tuttavia, le disposizioni della legge regionale qui impugnate non
prevedono - ne' potrebbero prevedere, per quanto sopra argomentato  -
un livello essenziale di assistenza, limitandosi a  regolare  profili
organizzativi  delle  strutture  sanitarie   regionali;   e   nemmeno
potrebbero   incidere   o   comunque    influire    sulle    autonome
determinazioni, sul punto, della Commissione statale. 
    11.3.- Dal che la complessiva non fondatezza delle censure svolte
nel terzo e ultimo motivo di ricorso.