ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  16,  18,
18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.  145  (Disposizioni
urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,  di
tutela e assistenza alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei
flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), convertito, con  modificazioni,  nella
legge 9 dicembre 2024, n. 187,  promossi  dalla  Corte  d'appello  di
Lecce, in composizione monocratica, con otto ordinanze del  2,  7,  9
maggio e 7 agosto 2025, iscritte ai numeri 102, 103, 104,  105,  112,
113, 114 e  177  del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23, 25 e 39,  prima  serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 17 novembre 2025  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanze del 2 maggio 2025 (iscritte ai numeri 102 e 103
reg. ord. del 2025), del 7 maggio 2025 (iscritte ai numeri 104 e  105
reg. ord. del 2025), del 9 maggio 2025 (iscritte ai numeri 112, 113 e
114 reg. ord. del 2025) e del 7 agosto 2025 (iscritta al n. 177  reg.
ord.  del  2025),  la  Corte  d'appello  di  Lecce,  in  composizione
monocratica, ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.
145 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  ingresso  in  Italia  di
lavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di
caporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione
internazionale, nonche' dei relativi  procedimenti  giurisdizionali),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187. 
    1.1.- L'art. 16,  al  comma  1,  lettera  b),  ha  modificato  il
decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13  (Disposizioni  urgenti  per
l'accelerazione   dei   procedimenti   in   materia   di   protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale),
convertito, con modificazioni, nella legge 13  aprile  2017,  n.  46,
inserendovi l'art. 5-bis, ai sensi del quale  «[p]er  i  procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il
questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del
richiedente  protezione  internazionale,  adottato  a   norma   degli
articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998,  n.  286,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto  legislativo
n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui  all'articolo
5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui  distretto  ha
sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida». 
    Lo stesso  art.  16,  al  comma  2,  ha  disposto  che  in  detti
procedimenti la corte d'appello giudica in composizione monocratica. 
    L'art. 18 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, al comma  1,
lettere a), numeri 1) e 3), ha, poi, replicato la sostituzione  della
corte d'appello al tribunale sede della sezione  specializzata  nelle
previsioni in cui il giudice della convalida era individuato in dette
sezioni. 
    L'art. 18-bis,  alla  lettera  a)  del  comma  1,  ha  completato
l'adeguamento della disciplina del  procedimento  di  convalida  alle
innovazioni introdotte dall'art. 16, mentre, alla lettera b),  numeri
1) e 2), del medesimo comma, ha modificato il processo di  cassazione
avverso i  decreti  di  convalida  del  trattenimento  delle  persone
straniere  non  richiedenti  protezione  internazionale,   apportando
aggiunte all'art. 14, comma 6,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), per effetto delle quali il citato comma  6  dell'art.  14
attualmente recita: «[c]ontro i decreti di convalida e di proroga  di
cui al comma 5 e' proponibile ricorso per  cassazione,  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.
Il relativo  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  della  misura.  Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni  dell'articolo  22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
6». 
    L'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l.  n.  145  del
2024, come convertito, ha esteso tale disciplina ai  procedimenti  di
convalida  del  trattenimento  delle  persone  straniere  richiedenti
protezione  internazionale,  inserendo  nell'art.   6   del   decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della  direttiva
2013/33/UE recante norme  relative  all'accoglienza  dei  richiedenti
protezione  internazionale,  nonche'  della   direttiva   2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento  e  della  revoca
dello status di protezione internazionale) il comma 5-bis, secondo il
quale «[c]ontro i provvedimenti adottati ai  sensi  del  comma  5  e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 
    Infine, l'art. 19 ha stabilito che  le  disposizioni  processuali
introdotte dal medesimo d.l. n. 145 del  2024,  come  convertito,  si
applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto-legge. 
    1.2.- I giudici rimettenti ritengono che le previsioni oggetto di
censura, nella parte in cui attribuiscono la  competenza  a  decidere
sulla  convalida  della  proroga  del  trattenimento  della   persona
straniera richiedente protezione internazionale alla corte  d'appello
di cui all'art. 5, comma  2,  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  al  mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nel
cui distretto ha sede il questore che ha  adottato  il  provvedimento
oggetto di convalida, la quale giudica in  composizione  monocratica,
«in luogo della Sezione specializzata  in  materia  di  immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale»,  si
pongano in contrasto con gli artt. 77, secondo comma, 3,  25  e  102,
secondo comma, della Costituzione. 
    1.2.1.- Gli artt. 18 e 18-bis del medesimo d.l. n. 145 del  2024,
come convertito, sono censurati anche nella parte  in  cui  prevedono
che il provvedimento emesso dalla corte d'appello e' impugnabile  con
ricorso per cassazione proponibile  entro  cinque  giorni  dalla  sua
comunicazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere
a), b) e c), del codice di procedura penale e che «si  osservano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e  4  della
legge  n.  69/2005  (come  attualmente  previsto  per  effetto  della
sentenza della Corte  Costituzionale  n.  39/2025),  e  non  come  in
precedenza semplicemente con ricorso per cassazione». 
    Secondo i giudici a quibus, tali previsioni recherebbero  vulnus,
oltre che all'art. 77, secondo comma, Cost., agli artt. 3, 10,  terzo
comma, 24, 11 e  117,  primo  comma,  Cost.,  questi  ultimi  due  in
relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva  2013/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  recante
norme   relative   all'accoglienza   dei    richiedenti    protezione
internazionale, all'art. 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di  protezione
internazionale e agli artt. 6,  18  e  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea. 
    1.3.- In punto di fatto, nelle ordinanze iscritte ai numeri  102,
103, 104 e 105 reg. ord. del 2025 i rimettenti riferiscono di  essere
investiti di altrettante domande, avanzate dal Questore  di  Brindisi
ai sensi dell'art. 6, comma  5,  del  d.lgs.  n.  142  del  2015,  di
convalida della proroga del trattenimento di persone  straniere  che,
gia' trattenute ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.  n.  286  del  1998,
avevano richiesto la protezione internazionale con  istanze  ritenute
pretestuose o manifestamente infondate ai sensi dell'art. 6, comma 3,
dello stesso d.lgs. n. 142  del  2015  e  che  avevano  impugnato  il
diniego loro opposto dalla  Commissione  territoriale  di  Lecce  con
ricorsi non ancora definiti. 
    Nelle ordinanze iscritte ai numeri 112, 113 e 114 reg.  ord.  del
2025 i giudici rimettenti espongono di essere chiamati a pronunciarsi
su  altrettante  istanze  di  convalida  -  anch'esse  formulate  dal
Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142
del 2015 - della proroga del trattenimento di persone straniere  che,
gia' trattenute ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.  n.  286  del  1998,
avevano avanzato richiesta di protezione  internazionale  -  che  era
stata denegata in ragione della loro pericolosita' sociale desunta da
precedenti penali e  di  polizia  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,
[lettera c)], del d.lgs. n. 142 del 2015 -  e  avevano  impugnato  il
provvedimento negativo della Commissione territoriale nell'ambito  di
giudizi ancora pendenti. 
    Nell'ordinanza iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025, il  giudice
rimettente riferisce di essere investito della domanda di  convalida,
avanzata, ancora  una  volta,  dal  Questore  di  Brindisi  ai  sensi
dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, della  proroga  del
trattenimento di una persona  straniera  entrata  irregolarmente  nel
territorio  nazionale  e   richiedente   protezione   internazionale,
disposto ai sensi dell'art. 6, comma  2,  lettera  d),  del  medesimo
d.lgs. n. 142 del 2015 in ragione del  pericolo  di  fuga  desumibile
dall'essere lo stesso  richiedente  privo  di  stabile  dimora  o  di
alloggio ove poter essere agevolmente rintracciato, non  radicato  in
Italia e privo di stabile occupazione lavorativa. 
    Il giudice a quo deduce, inoltre, che la convalida della  proroga
era stata richiesta in ragione della permanenza dei  presupposti  del
trattenimento e della  pendenza  del  giudizio  di  impugnazione  del
provvedimento di diniego di protezione internazionale adottato  dalla
Commissione territoriale. 
    1.4.- Quanto alla rilevanza, i rimettenti  precisano,  anzitutto,
di  non  essersi  ancora  pronunciati  sulla  domanda  di  convalida,
osservando,  altresi',  che  non  incide  sull'ammissibilita'   delle
questioni sollevate l'eventualita' che, nelle more della  definizione
del presente giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  la  mancata
convalida della proroga  del  trattenimento  nel  termine  perentorio
stabilito dalla legge possa far cessare lo stato di restrizione della
persona trattenuta (viene richiamata, tra le altre,  la  sentenza  di
questa Corte n. 212 del 2023). 
    Aggiungono  che,  in  caso  di   accoglimento   delle   questioni
sollevate, si ripristinerebbe il sistema previgente,  che  attribuiva
la competenza  a  decidere  sulla  convalida  del  provvedimento  che
dispone  o  proroga  il   trattenimento   della   persona   straniera
richiedente  asilo  alle  sezioni   specializzate   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini  dell'Unione   europea   istituite   presso   i   tribunali
distrettuali e  individuava  nel  ricorso  per  cassazione  ai  sensi
dell'art. 360 del codice di procedura civile il mezzo di impugnazione
delle decisioni di prima istanza. 
    Le ordinanze di  rimessione  si  soffermano,  quindi,  con  ampia
esposizione, sulla ricostruzione del quadro normativo di  riferimento
in  cui  si  inscrivono  le  disposizioni   censurate,   richiamando,
altresi', la sentenza n. 39 del 2025 di questa Corte, con la quale e'
stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale,  per  violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., della  nuova  disciplina  del  giudizio  di
cassazione in materia di convalida dei provvedimenti che dispongono o
prorogano il  trattenimento  dello  straniero,  introdotta  dall'art.
18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l.  n.  145  del  2024,
come convertito, nella parte in  cui  rinvia  alle  disposizioni  sul
processo in materia  di  mandato  d'arresto  europeo  (MAE)  relative
all'ipotesi  speciale  in  cui  risulti  il  consenso  della  persona
richiesta in consegna, anziche' a quella della versione ordinaria  di
quest'ultima procedura. 
    1.5.- Di seguito,  i  giudici a  quibus motivano,  con  argomenti
pressoche' coincidenti, la non manifesta infondatezza delle questioni
sollevate,  premettendo  alla  motivazione  delle   singole   censure
notazioni critiche sulle riforme processuali in scrutinio, volte,  in
particolare,   a   evidenziarne   l'incertezza   della   portata    e
l'incongruenza delle ricadute applicative. 
    1.6.- I rimettenti ravvisano, anzitutto, la violazione  dell'art.
77, secondo comma, Cost., osservando come le  disposizioni  censurate
siano state introdotte con lo strumento della decretazione d'urgenza,
pur  nell'evidente  mancanza   dei   presupposti   prescritti   dalla
Costituzione. 
    Le  ragioni  straordinarie  di  necessita'  e  di   urgenza   non
emergerebbero - se non in forma apodittica e tautologica  -  ne'  dal
preambolo del d.l. n. 145  del  2024,  ne'  dai  lavori  parlamentari
relativi alla legge di conversione. 
    Si rammenta che nella formulazione originaria il decreto-legge in
esame aveva reintrodotto il reclamo avverso i  provvedimenti  emanati
dal tribunale specializzato in materia di protezione  internazionale,
attribuendo la relativa competenza alla corte d'appello e prevedendo,
al contempo,  l'obbligo,  per  i  giudici  addetti  alla  trattazione
dell'impugnazione, di partecipare annualmente ai corsi di  formazione
in materia. 
    Viene, quindi, evidenziato che le ragioni dell'emendamento con il
quale le suddette previsioni sono  state  sostituite  con  quelle  in
scrutinio non risultano essere state illustrate nel  corso  dell'iter
parlamentare di conversione. 
    1.6.1.-  Da  ultimo,  i  rimettenti  osservano  che  «stride  con
l'asserita  necessita'  e  urgenza»  la  stessa   previsione   recata
dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito,  secondo  cui
le disposizioni processuali introdotte  in  sede  di  conversione  si
applicano non immediatamente, ne' nell'ordinario termine  di  vacatio
legis, ma decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge di conversione. 
    1.7.-  I  giudici  a  quibus  ritengono  poi  che   il   disposto
spostamento di competenza a favore della corte d'appello si ponga  in
contrasto con gli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost. 
    1.7.1.- La disciplina  in  scrutinio  violerebbe,  anzitutto,  il
principio del giudice naturale precostituito  per  legge,  in  quanto
introdurrebbe una deroga  alla  regola  generale  che  attribuiva  la
convalida dei trattenimenti dei  richiedenti  asilo  ad  una  sezione
specializzata  appositamente  istituita  per   la   trattazione,   in
generale, della materia della protezione  internazionale,  senza  una
giustificazione costituzionalmente rilevante. 
    Cio', nonostante la giurisprudenza di questa Corte affermi che le
previsioni che  determinano  una  deroga  al  regime  generale  della
competenza devono rispondere ad esigenze  di  rilievo  costituzionale
(viene citata la sentenza n. 38 del 2025). 
    Nel caso di specie, la  modifica  legislativa  non  solo  sarebbe
sprovvista di ragioni giustificative, ma mostrerebbe il  disinteresse
del legislatore per l'esigenza di specializzazione del giudice  posta
a presidio del principio del giusto processo sancito  dall'art.  111,
primo comma, Cost. 
    Ne', secondo  i  giudici  a  quibus,  la  ragione  della  novella
processuale potrebbe essere ravvisata in una «presunta affinita'» dei
procedimenti in scrutinio con i  giudizi  di  convalida  dell'arresto
eseguiti dalla  polizia  giudiziaria  in  esecuzione  di  un  mandato
d'arresto europeo, come parrebbe suggerire il  richiamo  all'art.  5,
comma 2, della legge n. 69 del 2005 contenuto nella nuova  regola  di
determinazione della competenza  nei  procedimenti  di  convalida  in
prima  istanza  nonche'  la  configurazione  del  nuovo  processo  di
cassazione  ad  exemplum  delle  procedure  in  materia  di   mandato
d'arresto europeo. 
    I rimettenti ritengono, infatti, che tale affinita' non sussista,
in quanto il mandato d'arresto europeo si fonda o su una decisione di
condanna esecutiva o su un provvedimento cautelare avente ad  oggetto
un  fatto  qualificabile  come  reato,  laddove  il  procedimento  di
convalida  del  trattenimento  della  persona  straniera  richiedente
protezione   internazionale,   pur   riguardando   un   provvedimento
limitativo della liberta' personale, non e' stato mai considerato  di
natura penale (vengono citate le sentenze di questa Corte n.  39  del
2025 e n. 105 del 2001). 
    Anche in ambito sovranazionale - aggiungono i giudici  rimettenti
- la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  ha  affermato  che  il
trattenimento degli stranieri non ricade  nel  perimetro  applicativo
dell'art. 6 CEDU, ma in quello della  garanzia  di  cui  all'art.  5,
paragrafo 1, lettera f), CEDU, evidenziando, altresi', come esso  sia
ammissibile   solo   per   consentire   agli   Stati   di   prevenire
l'immigrazione illegale nel rispetto  degli  obblighi  internazionali
(vengono citate, tra le altre, Corte EDU, grande camera, sentenza  15
dicembre 2016, Khlaifia e altri contro  Italia;  sentenza  25  giugno
1996, Amuur contro Francia). 
    Le ordinanze di rimessione ricordano, altresi', la giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea la  quale  ha  affermato
che il trattenimento in esame costituisce  una  grave  ingerenza  nel
diritto alla liberta' sancito dall'art. 6 CEDU. 
    In  ogni  caso,  osservano  i  giudici  a   quibus,   l'«asserita
affinita'» con il procedimento in materia di MAE non appare idonea  a
conferire  ragionevolezza  alla  novella  oggetto  di  censura,   ne'
rappresenta un'esigenza di rilievo costituzionale. 
    Al contrario, la sottrazione della materia  della  convalida  del
trattenimento  al  suo  «"giudice  naturale"»,   ossia   al   giudice
appositamente  istituito  e  specializzato  nella  trattazione  delle
questioni in tema di protezione internazionale, per  affidarla  a  un
giudice, «specie  se  penale»,  non  specializzato  ne'  obbligato  a
specializzarsi  attraverso  l'aggiornamento  professionale   annuale,
parrebbe perseguire finalita' opposte alle  esigenze  costituzionali,
come quella di mantenere concentrate presso le sezioni  specializzate
dei tribunali distrettuali - ammesse dall'art.  102,  secondo  comma,
Cost. - tutte le materie riguardanti la protezione internazionale. 
    1.8.-   Secondo   i   rimettenti,   la    disciplina    censurata
contrasterebbe anche  con  il  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost. 
    Si  osserva  che,  sebbene   il   legislatore   goda   di   ampia
discrezionalita' nella configurazione degli istituti processuali,  lo
spostamento di competenza operato dalle previsioni in  scrutinio  non
solo sarebbe privo di qualsivoglia giustificazione costituzionale, ma
inciderebbe sul «carattere unitario e  inscindibile  delle  questioni
attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure». 
    Si ribadisce che tale intervento sottende un'assimilazione tra il
trattenimento  dei  richiedenti  protezione   internazionale   e   la
limitazione  della  liberta'  personale  derivante  dall'accertamento
giurisdizionale della commissione di reati  da  parte  delle  persone
straniere; assimilazione che, tuttavia, non sarebbe  praticabile,  in
quanto  la  prima  di   dette   misure   integra   un   provvedimento
amministrativo estraneo ai fatti costituenti reato. 
    1.8.1.- Le ordinanze di rimessione  lamentano,  inoltre,  che  il
legislatore avrebbe operato una scissione tra il giudice competente a
decidere, nel merito, sui provvedimenti  concernenti  il  diritto  di
asilo,  ossia   le   sezioni   specializzate   presso   i   tribunali
distrettuali, e quello competente ad accertare  la  legittimita'  dei
trattenimenti   disposti   nell'ambito   delle   medesime   procedure
instaurate  con  le  domande  di  protezione  internazionale.   Cio',
nonostante la convalida del trattenimento abbia  portata  incidentale
rispetto al procedimento di  riconoscimento  del  diritto  di  asilo,
tanto che e' stata da sempre attribuita ai medesimi giudici  chiamati
a decidere, in via cautelare o definitiva, sulla sussistenza, o meno,
di tale diritto. 
    Il carattere unitario della «complessa materia  della  protezione
internazionale» - osservano, ancora, i giudici a  quibus  -  ha,  del
resto, indotto il legislatore e lo stesso Consiglio  superiore  della
magistratura   a    «ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi». 
    1.8.2.- Lo spostamento di competenza previsto dalle  disposizioni
in questione avrebbe frustrato  l'esigenza  di  specializzazione  dei
giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita' dei trattenimenti,
attraverso  un   «cambio   di   prospettiva»   che   non   troverebbe
giustificazione nel  previgente  assetto  «che  non  aveva  sollevato
criticita'», ma anzi aveva dimostrato di essere idoneo a  far  fronte
alle specifiche esigenze di  celerita'  proprie  delle  procedure  in
questione. 
    1.9.- I rimettenti denunciano, infine, il contrasto  degli  artt.
18 [comma 1, lettera a), numero 2)] e 18-bis [comma  1,  lettera  b),
numeri 1) e 2)] del d.l. n. 145 del 2024, come  convertito,  con  gli
artt. 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo  comma,  Cost.,  questi
ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1,  lettera  f),  e  4,
CEDU e agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, e 26 della  direttiva
2013/32/UE e 6, 18 e 47 CDFUE. 
    1.9.1.-  I  giudici  a   quibus,   richiamata   diffusamente   la
giurisprudenza  della  Corte  EDU  e  della  CGUE,  assumono  che  la
riduzione ad «appena cinque giorni» del termine per  la  proposizione
del ricorso per cassazione - che,  nel  previgente  regime,  trovando
applicazione  gli  artt.  325   e   327   cod.   proc.   civ.,   era,
rispettivamente, di sessanta giorni ovvero di sei mesi,  secondo  che
il  provvedimento  fosse  stato,  o  meno,  notificato  -   determini
un'eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale
da frustrare l'effettivita' del diritto all'impugnazione. 
    1.9.2.- Il diritto di difesa sarebbe leso anche in ragione  della
limitazione dei motivi di impugnazione ai soli  vizi  indicati  dalle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.  606  cod.  proc.  pen.,  a
fronte del previgente regime, in base  al  quale  il  ricorso  poteva
essere proposto per tutti i motivi previsti dall'art. 360 cod.  proc.
civ. 
    Alla  stregua  della  nuova  disciplina,  il   provvedimento   di
convalida puo', invece, essere impugnato per la sola violazione della
legge penale sostanziale e processuale, mentre non puo' essere  fatto
valere il vizio  di  motivazione  e,  in  particolare,  il  vizio  di
motivazione manifestamente  illogica,  contraddittoria,  perplessa  o
obiettivamente  incomprensibile  che,   in   base   alla   disciplina
previgente, era, invece, deducibile. 
    Cio', nonostante la giurisprudenza di legittimita' riconosca ampi
poteri di cognizione al giudice  della  convalida  del  trattenimento
(viene richiamata, tra le altre, Corte di cassazione,  sezione  prima
civile, sentenza 15 febbraio 2025, n. 3843). 
    1.9.3.- I rimettenti precisano  che  le  questioni  sollevate  in
riferimento al rito di cassazione assumono  rilievo  nell'ambito  dei
giudizi a quibus in quanto «l'emanando provvedimento  di  proroga  (o
meno) del trattenimento  e'  impugnabile  soltanto  in  questo  modo,
sicche', una volta emesso il decreto,  le  parti  sono  obbligate  ad
impugnarlo  adeguandosi  ad  una  normativa  che,  per   le   ragioni
descritte, si espone a rilievi di incostituzionalita'». 
    1.9.4.- Da ultimo, i giudici a quibus rimettono a questa Corte la
valutazione   della   opportunita'   di   estendere   una   eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale  delle  previsioni  che
hanno disposto lo  spostamento  della  competenza  a  decidere  sulla
convalida della proroga del trattenimento a «tutte le norme che hanno
modificato il giudizio di convalida del provvedimento  questorile  di
trattenimento o di proroga del richiedente protezione  internazionale
in tutti  i  casi  previsti  dal  d.l.  n.  145/24,  convertito,  con
modifiche dalla legge n. 187/2024». 
    1.10.- Nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 177
reg. ord. del 2025 il rimettente  rappresenta,  altresi',  che  altri
giudici  della  stessa  Corte  d'appello  di  Lecce  hanno   respinto
eccezioni di illegittimita' costituzionale  di  contenuto  analogo  a
quello delle censure dallo stesso formulate. 
    Il medesimo rimettente illustra il  contenuto  dei  provvedimenti
richiamati confutandone analiticamente le argomentazioni. 
    2.-  In  tutti  i  giudizi  di  legittimita'  costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate. 
    2.1.- Fatta eccezione per il giudizio introdotto con  l'ordinanza
iscritta  al  n.  177  reg.  ord.  del  2025,  in  cui   la   dedotta
inammissibilita'  non  risulta  specificamente  motivata,  la  difesa
statale ha eccepito, con argomenti aventi  lo  stesso  contenuto,  il
difetto di rilevanza delle censure rivolte agli artt.  18-bis  [comma
1, lettera b), numeri 1) e 2)] -  nella  parte  in  cui,  modificando
l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha ridotto  a  cinque
giorni il termine per la proposizione del ricorso per cassazione e ne
ha limitato la proponibilita' per i soli motivi di cui all'art.  606,
lettere a), b) e c), cod. proc. pen. - e 19 del d.l. n. 145 del 2024,
come convertito. 
    Le censure relative alla prima  di  tali  disposizioni  sarebbero
inammissibili in quanto investono una disciplina la cui  applicazione
non riguarda il grado di giudizio in cui i rimettenti sono chiamati a
decidere, potendo operare solo dopo che i giudici rimettenti  avranno
adottato i provvedimenti conclusivi dei rispettivi procedimenti. 
    Quanto,  invece,  all'art.  19  del  citato   decreto-legge,   le
questioni  sarebbero  sprovviste  di  qualsivoglia  argomentazione  a
sostegno della rilevanza specifica di tale disposizione nei giudizi a
quibus. 
    2.2.-  A  sostegno  della   non   fondatezza   delle   questioni,
l'Avvocatura generale dello  Stato  sviluppa,  complessivamente,  gli
argomenti di seguito sintetizzati. 
    2.2.1.- Quanto alla  dedotta  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma, Cost., negli atti di intervento  si  rileva  che  un  elemento
sintomatico  dell'assenza  dei   presupposti   della   necessita'   e
dell'urgenza stabiliti  dal  parametro  costituzionale  evocato  deve
essere rinvenuto nella eterogeneita' o estraneita' della  materia  su
cui  interviene  la  norma  censurata  rispetto  al   contenuto   del
decreto-legge. 
    Tale manifesta  assenza  non  sarebbe  ravvisabile  nel  caso  di
specie, in cui le  disposizioni  censurate,  introdotte  in  sede  di
conversione,  attengono  alla  materia  della  immigrazione  e  della
protezione internazionale sulla quale interviene, sotto vari profili,
l'intero d.l. n. 145 del 2024. 
    2.3.- Quanto alle censure  che  denunciano  la  violazione  degli
artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., l'Avvocatura generale  dello
Stato osserva che le ordinanze di rimessione si  limitano  a  dedurre
che lo spostamento  di  competenza  deve  essere  supportato  da  una
giustificazione di rilievo costituzionale e che, nel caso di  specie,
una motivazione sufficiente  non  potrebbe  rinvenirsi  nell'asserita
affinita' dei procedimenti di convalida del trattenimento con  quelli
in materia di MAE. 
    Tale conclusione, ad avviso  dell'interveniente,  presuppone  una
non corretta ricostruzione del quadro normativo. 
    L'art. 25 Cost.  non  impedirebbe,  infatti,  al  legislatore  di
riordinare l'assetto delle competenze giurisdizionali relative ad una
determinata  materia,  fermo  il  principio  di  ragionevolezza  che,
tuttavia,  nella   normativa   in   scrutinio   risulta   rispettato,
considerata  la  identita'  dei  principi  costituzionali  -   e   in
particolare dell'art. 13 Cost. - che regolano  le  limitazioni  della
liberta' personale, qualunque sia la causa della restrizione. 
    Non e' un caso -  osserva  la  difesa  statale  -  che  la  corte
d'appello sia competente, oltre che in  materia  di  MAE,  anche  per
l'estradizione. 
    Si argomenta che il procedimento avente ad oggetto l'estradizione
e le misure restrittive che possono  essere  applicate  alla  persona
della cui consegna si tratta costituisce uno  strumento  di  garanzia
del rispetto del principio di non respingimento ed  «e'  affine  alla
generale materia dell'asilo». 
    Cio' dimostrerebbe  l'infondatezza  dell'assunto  dei  rimettenti
secondo cui la materia  del  trattenimento  dello  straniero  sarebbe
estranea alla competenza delle corti d'appello in materia di liberta'
personale  e  potrebbe  essere  attribuita  soltanto   alle   sezioni
specializzate di tribunale. 
    2.4.- La difesa dello Stato esclude, poi, la  sussistenza  di  un
rapporto di incidentalita' tra il  procedimento  di  convalida  e  il
giudizio  sulla  protezione  internazionale,  evidenziando  come,  in
realta', il primo sia solo eventuale e risulti separato  rispetto  al
secondo. 
    L'interveniente rileva, altresi',  che  i  due  procedimenti  non
coincidono neanche sotto il profilo cronologico, posto che la  misura
del trattenimento e' adottata a prescindere  dalla  fase  in  cui  si
trova la procedura relativa al riconoscimento del diritto  di  asilo,
purche' vi sia un rapporto di  strumentalita'  tra  l'adozione  della
misura  restrittiva  e  l'esame  della  domanda  di  protezione   del
trattenuto. 
    D'altronde, conclude  la  difesa  statale,  nessuna  disposizione
attribuisce al giudice della  convalida  il  potere  di  pronunciarsi
sulla domanda di protezione  internazionale  «o  di  interferire  nel
relativo procedimento», il cui esame e'  riservato  alla  Commissione
territoriale e, in sede giurisdizionale, alle sezioni specializzate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con le ordinanze iscritte ai numeri 102, 103, 104, 105,  112,
113, 114 e 177 reg. ord. del 2025, la Corte d'appello  di  Lecce,  in
composizione monocratica,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del d.l.  n.  145  del
2024, come convertito. Segnatamente, come  emerge  dalla  motivazione
delle ordinanze, i giudici rimettenti censurano anzitutto  gli  artt.
16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a),  numeri  1)  e
3), e b), 18-bis,  comma  1,  lettera  a),  e  19  del  decreto-legge
indicato, nella parte in cui attribuiscono la competenza  a  decidere
sulla  convalida  della  proroga  del  trattenimento  della   persona
straniera richiedente protezione internazionale alla corte  d'appello
di cui all'art. 5, comma 2, della  legge  n.  69  del  2005  nel  cui
distretto ha sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento
oggetto di convalida, la quale giudica in  composizione  monocratica,
«in luogo della Sezione specializzata  in  materia  di  immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale  distrettuale».  I
giudici rimettenti censurano, inoltre, gli artt. 18, comma 1, lettera
a), numero 2), e 18-bis, comma 1, lettera b), numeri  1)  e  2),  del
medesimo  decreto-legge,  nella  parte  in  cui  prevedono   che   il
provvedimento emesso dalla corte d'appello e' impugnabile con ricorso
per  cassazione   proponibile   entro   cinque   giorni   dalla   sua
comunicazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere
a), b) e  c),  cod.  proc.  pen.  e  che  «si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n.
69/2005 (come attualmente previsto per effetto della  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  39/2025),  e  non   come   in   precedenza
semplicemente con ricorso per cassazione». 
    1.1.-  I  rimettenti  ritengono,  anzitutto,  che   le   predette
disposizioni violino l'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto  sono
state introdotte con lo strumento della decretazione  d'urgenza,  pur
nell'evidente  mancanza  dei  presupposti   prescritti   dall'evocato
parametro costituzionale. 
    1.2.- Gli artt. 16, commi 1,  lettera  b),  e  2,  18,  comma  1,
lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a),  del
d.l. n. 145 del 2024, come convertito, lederebbero anche gli artt. 3,
25 e 102, secondo comma, Cost. In  particolare  il  contrasto  con  i
parametri costituzionali indicati e' ravvisato nella parte in cui  le
disposizioni censurate attribuiscono la competenza a  decidere  sulla
convalida del trattenimento dello straniero  richiedente  asilo  alla
corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della  legge  n.  69  del
2005 nel cui distretto  ha  sede  il  questore  che  ha  adottato  il
provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in  composizione
monocratica, «in luogo della  Sezione  specializzata  in  materia  di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini  dell'Unione  europea,  istituita   presso   il   Tribunale
distrettuale». 
    1.3.-  Tali  disposizioni   stabiliscono   uno   spostamento   di
competenza che contrasterebbe, in primo luogo, con  la  garanzia  del
giudice naturale precostituito,  derogando  ad  una  regola  generale
sulla competenza senza una  «giustificazione  "costituzionale"»,  non
potendosi ritenere tale  l'asserita  affinita'  del  procedimento  di
convalida del trattenimento con quello, gia'  attribuito  alle  corti
d'appello, in materia di mandato  d'arresto  europeo,  posto  che  il
primo, a differenza del secondo, pur avendo  ad  oggetto  una  misura
limitativa della liberta' personale, non ha natura penale. 
    1.4.- Le stesse disposizioni sarebbero,  inoltre,  irragionevoli,
in quanto, comportando la sottrazione della materia del trattenimento
al  suo  «giudice  "naturale",  e  cioe'  al  giudice   appositamente
istituito  e  specializzato  nella  trattazione  di  questo  tema  di
protezione  internazionale»,  per  affidarla  ad   un   giudice   non
specializzato, ne' tenuto a specializzarsi  mediante  l'aggiornamento
professionale annuale, perseguirebbero «esigenze opposte a quelle  di
rilievo costituzionale», quale e' quella, desumibile  dall'art.  102,
secondo comma, Cost., di  mantenere  concentrate  presso  la  sezione
specializzata appositamente istituita tutte le materie riguardanti la
protezione internazionale. 
    1.4.1.- Inoltre, le previsioni  in  scrutinio  inciderebbero  sul
carattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al
diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza per il
giudizio avente ad  oggetto  il  riconoscimento  di  tale  diritto  -
spettante alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali  -  e
la  competenza  per  la  convalida  del   trattenimento,   nonostante
quest'ultimo  procedimento  abbia  portata  incidentale  rispetto  al
primo. 
    Ancora, le disposizioni  in  esame  opererebbero  un  «cambio  di
prospettiva difficilmente comprensibile», perche', per un  verso,  il
precedente sistema aveva offerto risposte adeguate alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure in questione e, per  un  altro,  lo
spostamento  di  competenza  ha   reso   necessario   «ripensare   il
funzionamento  delle  Corti  d'Appello»,  peraltro  sulla   base   di
indicazioni normative non chiare. 
    1.5.- Quanto agli artt. 18, comma 1,  lettera  a),  numero  2)  e
18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),  del  d.l.  n.  145  del
2024, come convertito, tali  disposizioni  contrasterebbero  con  gli
artt. 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo  comma,  Cost.,  questi
ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1,  lettera  f),  e  4,
CEDU, con l'art. 9 della direttiva n. 2013/33/UE, con l'art. 26 della
direttiva n. 2013/32/UE e con gli artt. 6, 18 e 47 CDFUE, in  quanto,
riducendo ad «appena cinque giorni» il termine  per  la  proposizione
del  ricorso  per  cassazione,  determinerebbero  una  «eccessiva   e
irragionevole compressione» del diritto di difesa, tale da  frustrare
l'effettivita' dell'impugnazione. 
    Inoltre, disponendo che il ricorso possa essere  proposto  per  i
soli motivi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1  dell'art.
606 cod. proc. pen., relativi all'eccesso di potere giurisdizionale e
alla violazione di legge penale, sostanziale e processuale, le  norme
censurate  eliminerebbero  la  possibilita'  -  ammessa  nel   regime
previgente, in cui il ricorso per cassazione poteva  essere  esperito
nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. civ. - di  far  valere  il
vizio della motivazione  «manifestamente  illogica,  contraddittoria,
ovvero ancora perplessa  o  obbiettivamente  incomprensibile»,  cosi'
determinando un «irragionevole restringimento dei diritti difensivi». 
    2.- Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti  per  essere
decisi  con  un'unica  sentenza,  avendo  ad  oggetto   le   medesime
disposizioni ed essendo fondati su censure e parametri coincidenti. 
    3.-  Ancora  in  via  preliminare,  devono  essere  esaminate  le
eccezioni di inammissibilita' sollevate dal Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
    3.1.- In tutti i giudizi, eccetto quello  relativo  all'ordinanza
iscritta al  n.  177  reg.  ord.  del  2025,  la  difesa  statale  ha
denunciato, con argomenti di  identico  contenuto,  da  un  lato,  il
difetto di rilevanza delle questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 18-bis del d.l. n. 145 del  2024,  come  convertito,  nella
parte in cui - al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) - ha  riformato
il giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe  le  figure  di
trattenimento concernenti, rispettivamente, lo  straniero  irregolare
espulso (art.  14  del  d.lgs.  n.  286  del  1998)  e  lo  straniero
richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n.  142  del
2015); dall'altro, l'assenza di  motivazione  sulla  rilevanza  delle
questioni concernenti l'art. 19 dello stesso decreto-legge,  a  mente
del quale le norme processuali  introdotte  da  quest'ultimo  trovano
applicazione decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione. 
    3.2.- A sostegno del primo gruppo di  eccezioni,  l'interveniente
deduce che le censure  relative  al  nuovo  processo  per  cassazione
investirebbero una disciplina la cui  applicazione  non  riguarda  il
grado di giudizio nel quale  i  giudici  a  quibus  sono  chiamati  a
decidere, potendo operare soltanto dopo la definizione dei rispettivi
procedimenti. 
    3.2.1.- Le eccezioni sono fondate. 
    La disciplina del  processo  di  legittimita'  non  puo'  trovare
applicazione  nei  giudizi  principali,  nei  quali   i   rimettenti,
investiti della decisione sulla richiesta di convalida della  proroga
del  trattenimento  di  persone  straniere   richiedenti   protezione
internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza. 
    In  tale  sede  processuale  e',  percio',  del  tutto  prematuro
interrogarsi  sulla  conformita'  a  Costituzione  delle  norme   che
regolano il grado di giudizio successivo. 
    Come ripetutamente affermato da questa Corte,  la  rilevanza  del
dubbio  di  legittimita'  costituzionale  presuppone,   infatti,   la
necessita' che le disposizioni censurate siano effettivamente - e non
solo eventualmente o solo successivamente - applicabili nel  giudizio
a quo (ex aliis, sentenze n. 140 e n. 20 del 2018; ordinanze  n.  210
del 2020 e n. 184 del 2017). 
    3.2.2.-  Le  stesse  considerazioni  valgono  per  le   questioni
relative all'art. 18 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella
parte in cui, al comma 1, lettera a),  numero  2),  si  riferisce  al
nuovo giudizio di cassazione. 
    Pur mancando specifiche eccezioni dell'interveniente, anche  tali
censure devono essere  dichiarate,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
inammissibili. 
    3.3.- Sono, inoltre, fondate  le  eccezioni  di  inammissibilita'
delle  questioni  concernenti  il  regime  intertemporale   delineato
dall'art. 19  del  d.l.  n.  145  del  2024,  come  convertito.  Tali
questioni   risultano,   effettivamente,   prive   di    qualsivoglia
motivazione sulla rilevanza. 
    3.4.- Da ultimo, deve evidenziarsi che nel giudizio promosso  con
l'ordinanza iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025  l'inammissibilita'
e' stata eccepita,  ma  non  specificamente  motivata,  dalla  difesa
statale. 
    Cio' non di meno, alla luce delle considerazioni  che  precedono,
anche in tale giudizio le censure relative agli artt.  18,  comma  1,
lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e
19  del  d.l.  n.  145  del  2024,  come  convertito,  devono  essere
dichiarate, d'ufficio, inammissibili. 
    4.- All'esame del merito delle restanti questioni - relative alle
modifiche  della  competenza  a  decidere  in  prima  istanza   sulla
convalida  del  trattenimento  delle  persone  straniere  richiedenti
protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi  1,  lettera
b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3),  e  b),  e  18-bis,
comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito  -  e'
opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo
e giurisprudenziale di riferimento. 
    4.1.- Le disposizioni in scrutinio hanno spostato la competenza a
conoscere della domanda di convalida del provvedimento che dispone  o
proroga il trattenimento del richiedente asilo  dal  tribunale,  sede
delle sezioni specializzate in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea istituite dal d.l. n. 13  del  2017,  come  convertito,  alla
corte d'appello in composizione monocratica. 
    L'intervento riformatore si impernia sull'art. 16 del d.l. n. 145
del 2024, come convertito, che al comma 1, lettera  b),  ha  aggiunto
nel Capo I del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, l'art. 5-bis, ai
sensi del quale, per i procedimenti aventi ad  oggetto  la  convalida
del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento  o  la
proroga del trattenimento del richiedente protezione  internazionale,
e' competente la corte d'appello di cui all'art. 5,  comma  2,  della
legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il  questore  che  ha
adottato il provvedimento oggetto di convalida. 
    Lo stesso art. 16, al comma 2,  ha  precisato  che  nei  suddetti
procedimenti la corte d'appello giudica in composizione  monocratica,
mentre, al comma 1, lettera a), ha adattato l'art. 3 del d.l.  n.  13
del 2017, come convertito, che definisce la competenza delle  sezioni
specializzate, eliminando al comma 1, lettera c), il  riferimento  ai
giudizi di convalida. 
    L'art. 18, comma 1, lettere a), numero 1),  e  b),  dello  stesso
d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha, poi, coordinato con l'art.
16  le  disposizioni  in  cui  il   giudice   della   convalida   era
precedentemente individuato nella sezione specializzata del tribunale
distrettuale,  sostituendo  a  tale  ufficio  giudiziario  la   corte
d'appello di cui all'art.  5-bis  del  d.l.  n.  13  del  2017,  come
convertito. 
    L'art. 18-bis,  alla  lettera  a)  del  comma  1,  ha  completato
l'adeguamento della disciplina del  procedimento  di  convalida  alle
innovazioni introdotte dall'art. 16. 
    Da ultimo, l'art. 19 ha previsto che le disposizioni  processuali
introdotte dal medesimo d.l. n. 145 del  2024,  come  convertito,  si
applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto-legge. 
    4.2.- La disciplina appena sintetizzata e'  stata  introdotta  in
sede di conversione, mediante la sostituzione  del  testo  originario
degli artt. 16, 18 e 19 e l'aggiunta dell'art. 18-bis. 
    Quanto  all'art.  16,  la  formulazione  originaria   del   testo
normativo aveva previsto  la  reintroduzione,  mediante  la  modifica
degli artt. 2 e 3 del d.l. n.  13  del  2017,  come  convertito,  del
giudizio di  secondo  grado  nei  procedimenti  di  impugnazione  dei
provvedimenti   sulle   richieste   di   protezione   internazionale,
attribuendo la relativa competenza alle corti d'appello  e  imponendo
ai giudici «chiamati a comporre i collegi di reclamo» un  obbligo  di
specializzazione identico a quello prescritto per i magistrati  delle
sezioni specializzate. 
    L'art. 18, nella  versione  anteriore  alle  modifiche  apportate
dalla  legge  di  conversione,  recava,  invece,  disposizioni  sulla
procura alle liti per la proposizione dell'appello nelle controversie
in  materia  di  diniego  o  di  revoca  dei  permessi  di  soggiorno
temporanei per esigenze di carattere umanitario. 
    Infine, il testo primigenio dell'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024
era cosi' formulato: «[l]e disposizioni del capo IV si  applicano  ai
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma
3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, decorsi trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto». 
    4.3.- La riforma in esame non ha, invece, modificato il rito  del
procedimento di convalida, che, pertanto, continua ad essere regolato
dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, il  quale  prevede,
anzitutto, che il  provvedimento  con  cui  il  questore  dispone  il
trattenimento o la sua proroga e' trasmesso, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice competente - ora
la corte d'appello di cui all'art. 5-bis del d.l.  n.  13  del  2017,
come convertito - ed  e'  comunicato  al  richiedente  la  protezione
internazionale. 
    Lo stesso art. 6, comma 5, del d.lgs. n.  142  del  2015  rinvia,
«per quanto compatibile», all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del
1998 - concernente la convalida  del  trattenimento  dello  straniero
irregolare non richiedente protezione internazionale,  di  competenza
del giudice di pace -, a mente del quale l'udienza per  la  convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria  di
un difensore tempestivamente avvertito;  l'interessato  e'  del  pari
tempestivamente informato e condotto nel  luogo  in  cui  il  giudice
tiene l'udienza; l'autorita' che ha adottato  il  provvedimento  puo'
stare in  giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
appositamente delegati;  il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
decreto motivato, entro le  quarantotto  ore  successive,  verificata
l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti
dall'art. 13 dello stesso testo  unico;  il  provvedimento  cessa  di
avere ogni effetto qualora  non  sia  osservato  il  termine  per  la
decisione. 
    L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone,  altresi',
che la partecipazione del richiedente all'udienza  per  la  convalida
avviene,  ove  possibile,  a  distanza   mediante   un   collegamento
audiovisivo tra l'aula d'udienza  e  il  centro  nel  quale  egli  e'
trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge con modalita'  tali
da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi  e  la  possibilita'  di  udire
quanto vi viene detto. 
    Ancora, e' previsto che sia sempre consentito al difensore, o  ad
un suo sostituto, di essere presente nel luogo in  cui  si  trova  lo
straniero. 
    In tale luogo e', inoltre, presente un operatore della Polizia di
Stato che attesta l'identita' del trattenuto dando atto che non  sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio  dei  diritti  e  delle
facolta'  spettanti  allo  stesso  straniero,  del   rispetto   delle
condizioni tecniche del  collegamento  audiovisivo  e,  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo in  cui  si  trova  e  redige
processo verbale delle operazioni svolte. 
    4.4.- Deve, infine, ricordarsi che l'art. 14, comma 4, del d.lgs.
n. 286 del 1998  -  che,  come  accennato,  si  applica  «per  quanto
compatibile», anche ai  procedimenti  di  convalida  dei  richiedenti
protezione   internazionale    -,    nella    versione    originaria,
nell'individuare  nel  rito  camerale  il  modello   procedurale   di
riferimento, faceva espresso riferimento all'art. 737 cod. proc. civ. 
    Nonostante tale richiamo  normativo  sia  stato,  poi,  eliminato
dall'art. 34, comma 19, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 (Disposizioni complementari al  codice  di  procedura  civile  in
materia di riduzione e semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.
69), fino alla riforma in scrutinio i procedimenti di convalida  sono
stati comunque celebrati nelle forme del rito camerale civile. 
    Sebbene, come poc'anzi ricordato, il d.l. n. 145 del  2024,  come
convertito,  non  abbia  espressamente  modificato  il   rito   della
convalida, secondo le piu' recenti pronunce di  legittimita'  -  rese
dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, alla quale,  in
seguito alla stessa riforma in scrutinio,  con  decreto  della  Prima
presidente della Corte di cassazione del 17 gennaio 2025, sono  state
assegnate le controversie di cui si tratta - il netto  mutamento  del
quadro normativo di riferimento  operato  dalla  novella  processuale
«orienta inequivocamente verso l'attribuzione di una  competenza  del
giudice  penale,  sia  nei  gradi  di  merito  che  nel  giudizio  di
legittimita'», cosi' che l'applicazione residuale degli artt.  737  e
seguenti  cod.  proc.  civ.  non  e'  piu'  praticabile   (Corte   di
cassazione, sezione prima penale, 15-31 ottobre 2025, n. 35682). 
    Si e', quindi, osservato che l'attribuzione della  competenza  in
materia di convalida e proroga dei trattenimenti  al  giudice  penale
comporta, quale necessaria conseguenza,  l'applicazione  delle  norme
del codice di rito penale, «dovendosi escludere che in tale  materia,
fatto salvo il rinvio o il riferimento a principi generali di diritto
processuale, si possa procedere ricorrendo a modelli disciplinati dal
codice di procedura civile, del tutto estranei al codice a norma  del
quale  il  giudice  penale  di  merito  e'  chiamato  a  decidere  e,
successivamente [la Corte  di  cassazione]  a  pronunciarsi,  appunto
nelle sole ipotesi di violazione dell'art. 606, lett. a),  b)  e  c),
cod. proc. pen.» (Cass., n. 35682 del 2025). 
    I  giudici  di  legittimita'  hanno,  inoltre,  affermato  che  i
provvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per
cassazione per motivi afferenti a violazioni di norme del  codice  di
procedura civile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, del d.lgs.
n. 286 del 1998,  che  si  riferisce  al  giudizio  di  legittimita',
richiama espressamente il solo art. 606, comma 1, lettere  a),  b)  e
c),  cod.  proc.  pen.,  cosi'  dispiegando  una  «chiara   influenza
retrospettiva»  sulle  norme  processuali  applicabili  al  rito  nel
precedente grado di giudizio  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima
penale, sentenza 28-30 aprile 2025, n. 16441). 
    5.-  Venendo  all'esame   nel   merito,   le   censure   relative
all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.  non  sono
fondate. 
    5.1.- Deve, in primo luogo, rilevarsi che quando, come  nel  caso
di specie, le censure sollevate in riferimento all'art.  77,  secondo
comma,  Cost.  investono  disposizioni  introdotte  dalla  legge   di
conversione  del  decreto-legge,  la  violazione  di  tale  parametro
costituzionale non puo' farsi derivare dalla mancanza dei presupposti
di straordinaria necessita' e urgenza  -  giacche'  le  stesse  norme
aggiunte, proprio per  essere  state  inserite  successivamente,  non
possono collegarsi a tali condizioni preliminari -, ma dal difetto di
omogeneita' rispetto all'originario decreto-legge. 
    Cio' in quanto, come piu' volte affermato  da  questa  Corte,  la
legge  di   conversione   riveste   «i   caratteri   di   una   fonte
"funzionalizzata  e  specializzata",   volta   alla   stabilizzazione
del decreto-legge, con la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti
eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere
disposizioni coerenti  con  quelle  originarie  dal  punto  di  vista
materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del  2023,
n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019),  "essenzialmente
per  evitare  che  il  relativo  iter  procedimentale   semplificato,
previsto dai regolamenti parlamentari,  possa  essere  sfruttato  per
scopi  estranei  a  quelli  che  giustificano   il decreto-legge,   a
detrimento  delle  ordinarie  dinamiche  di  confronto  parlamentare"
(sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226  del  2019:  nello
stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e  n.  32  del  2014)»
(sentenza n. 215 del 2023). 
    Questa  Corte  ha,  tuttavia,  precisato  che  solo   la   palese
«estraneita'  delle  norme  impugnate  rispetto  all'oggetto  e  alle
finalita' del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) o la «evidente
o  manifesta  mancanza  di  ogni  nesso  di  interrelazione  tra   le
disposizioni  incorporate  nella  legge  di  conversione   e   quelle
dell'originario decreto-legge» (sentenza n.  154  del  2015)  possono
inficiare di per  se'  la  legittimita'  costituzionale  della  norma
introdotta con la legge di conversione» (sentenze n. 226 e n. 181 del
2019, nonche', nello stesso senso, sentenza n. 146 del 2024). 
    Inoltre, ove  il  provvedimento  governativo  sia  ab  origine  a
contenuto plurimo, la continuita'  tra  la  legge  di  conversione  e
il decreto-legge deve essere misurata attraverso  la  verifica  della
coerenza tra le previsioni inserite in sede di conversione  e  quelle
originariamente adottate in via di straordinaria necessita' e urgenza
(sentenza n. 6 del 2023), «avendo riguardo al collegamento  con  "uno
dei  contenuti  gia'  disciplinati  dal decreto-legge,  ovvero   alla
sua ratio dominante" (sentenza n. 245 del 2022)» (sentenze n. 44  del
2025 e n. 113 del 2023). 
    5.2.-  Alla  luce  dei  suddetti  criteri,  le  disposizioni   in
scrutinio superano  il  vaglio  di  legittimita'  costituzionale,  in
quanto non possono dirsi prive di ogni plausibile legame  con  quelle
contenute nel decreto-legge originario. 
    Il d.l. n. 145 del 2024,  come  convertito,  si  inscrive  tra  i
provvedimenti ab origine a contenuto  plurimo,  in  quanto  contempla
interventi che si articolano in una pluralita'  di  linee  di  azione
espressamente indicate nei Capi  di  cui  si  compone:  il  primo  e'
intitolato «Modifiche alla  disciplina  dell'ingresso  in  Italia  di
lavoratori stranieri», il secondo reca «Disposizioni  in  materia  di
tutela dei  lavoratori  stranieri  vittime  dei  reati  di  cui  agli
articoli  600,  601,  602,  603-bis  del  codice   penale   e   altre
disposizioni  di  contrasto  al  lavoro  sommerso»,  il  terzo  detta
«Disposizioni in materia  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di
protezione  internazionale»,  il  quarto  -  nel  quale  sono   state
innestate le previsioni in  scrutinio  -  contiene  le  «Disposizioni
processuali» e il quinto pone le «Disposizioni transitorie e finali». 
    Le finalita' del d.l. n. 145  del  2024,  come  convertito,  sono
compendiate nel Titolo («Disposizioni urgenti in materia di  ingresso
in Italia di  lavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle
vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di
protezione  internazionale,   nonche'   dei   relativi   procedimenti
giurisdizionali»)  e  replicate  nel  preambolo.   Quest'ultimo   fa,
infatti, riferimento alla  «straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare norme  in  materia  di  ingresso  in  Italia  di  lavoratori
stranieri», alla «straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prevedere
misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime  dei  reati
di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e
al contrasto del lavoro sommerso» e alla «straordinaria necessita'  e
urgenza di adottare disposizioni in materia di  gestione  dei  flussi
migratori». 
    5.2.1.- Cio' posto, il punto di correlazione tra le  disposizioni
introdotte in sede di conversione in legge,  oggetto  di  censura,  e
quelle del decreto-legge originario deve  essere  identificato  nella
materia della  gestione  dei  flussi  migratori  e  della  protezione
internazionale. 
    Le nuove norme sulla competenza nei procedimenti di convalida  ex
art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del  2015  -  alle  quali  e'  ora
limitato lo scrutinio di legittimita' costituzionale -  disciplinano,
sul versante processuale, un istituto, qual e' il trattenimento delle
persone  straniere  richiedenti  asilo,  tipicamente  afferente  alla
materia  della   protezione   internazionale,   la   cui   disciplina
costituisce, come ricordato, uno dei  contenuti  piu'  rilevanti  del
provvedimento d'urgenza. 
    L'emendamento da cui sono scaturite le norme censurate  non  solo
si pone in continuita' oggettiva  con  il  suddetto  ambito  tematico
sostanziale,  ma  si   innesta   in   una   specifica   articolazione
contenutistica del decreto-legge - quella delle  riforme  processuali
in materia di protezione internazionale - cui e' stato  appositamente
dedicato, sin dalla formulazione originaria dell'atto  normativo,  il
Capo IV. 
    6.- Non sono meritevoli di accoglimento neanche le censure con le
quali i giudici rimettenti lamentano  che  gli  artt.  16,  commi  1,
lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e  3),  e  b),  e
18-bis, comma  1,  lettera  a),  del  d.l.  n.  145  del  2024,  come
convertito,  la'  dove  dispongono  lo  spostamento  verso  la  corte
d'appello  della  competenza  a  decidere  in  prima  istanza   sulla
convalida del trattenimento del richiedente  asilo,  gia'  attribuita
alle sezioni specializzate dei tribunali  distrettuali,  violino  gli
artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost. 
    6.1.- Anzitutto le  disposizioni  censurate  non  si  pongono  in
contrasto con la garanzia sancita dall'art. 25, primo comma, Cost. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espressione «giudice
naturale  precostituito  per  legge»  contenuta  in   tale   precetto
costituzionale indica il giudice istituito in base a criteri generali
fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie. 
    Tale principio tutela il diritto del cittadino a una  previa  non
dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,  o,  ancor  piu'
nettamente, il diritto alla certezza  che  quest'ultimo  non  sia  un
giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia' verificatosi
(sentenza n. 88 del 1962). 
    La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non  e',
pertanto, necessariamente violata allorche' una legge  determini  uno
spostamento della competenza con effetto anche  sui  procedimenti  in
corso, purche' ricorra una serie di presupposti necessari  a  evitare
ogni  rischio  di  arbitrio  nell'individuazione  del  nuovo  giudice
competente (sentenza n. 56 del 1967; nello stesso  senso,  ex  aliis,
sentenze n. 237 del 2007 e n. 287 del 1987). 
    Tale garanzia mira, infatti, «non solo a tutelare  il  consociato
contro la prospettiva di un  giudice  non  imparziale,  ma  anche  ad
assicurare l'indipendenza del giudice investito della  cognizione  di
una causa, ponendolo al riparo dalla possibilita' che il  legislatore
o altri giudici lo  privino  arbitrariamente  dei  procedimenti  gia'
incardinati innanzi a se'» (sentenza n. 38 del 2025). 
    Si verifica, pertanto, una illegittima sottrazione della causa al
giudice naturale precostituito tutte le volte in cui il giudice venga
designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o
direttamente dal legislatore  in  via  di  eccezione  singolare  alle
regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la
legge attribuisca tale potere al di la' dei  limiti  che  la  riserva
impone. 
    La garanzia ex art.  25  Cost.  puo',  per  contro,  considerarsi
rispettata quando «l'organo  giudicante  sia  stato  istituito  dalla
legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali
fissati  in  anticipo,  nel   rispetto   della   riserva   di   legge
(ex plurimis, sentenze n. 117 del 2012 e n. 30 del  2011)»  (sentenze
n. 5 del 2025 e n. 159 del 2014; nello stesso senso, sentenza n.  237
del 2007). 
    In tale situazione lo spostamento della competenza  avviene  «per
effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un
nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo
insindacabile  potere  di  merito,  sostituisce  a  quello   vigente»
(ancora, sentenza n. 56 del 1967). 
    Nel caso di  specie  la  violazione  dell'art.  25  Cost.  e'  da
escludersi in quanto l'art. 16, commi 1, lettera b), e 2 del d.l.  n.
145  del  2024,  come  convertito,  introduce  una   modifica   della
competenza relativa ad una categoria di controversie -  quella  della
convalida  dei  provvedimenti   che   dispongono   o   prorogano   il
trattenimento  dello   straniero   richiedente   asilo   -   mediante
l'indicazione di criteri di determinazione ratione materiae e ratione
loci predeterminati e astratti e, peraltro, operanti pro futuro. 
    Ne' basta  a  configurare  una  lesione  della  evocata  garanzia
costituzionale l'avere la novella censurata  introdotto  un'eccezione
alla  regola  generale  che  attribuisce  la  maggior   parte   delle
controversie in materia di  protezione  internazionale  alle  sezioni
specializzate,  dal  momento  che  il   giudice   naturale   non   si
cristallizza  nella  determinazione  legislativa  di  una  competenza
generale, «ma si forma anche di tutte quelle  disposizioni  le  quali
derogano a tale competenza sulla base di  criteri  che  razionalmente
valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo» (sentenza
n. 117 del 1972). 
    Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dai giudici  rimettenti,
non occorre verificare se la deroga oggetto  di  censura  sia,  nella
specie,  giustificata  da  una  esigenza  di  rango   costituzionale,
giacche' un controllo siffatto riguarda le modifiche  derogatorie  di
regole generali sulla competenza con effetti sui  processi  in  corso
(ancora, sentenza n. 38 del 2025), laddove, come si ricava  dall'art.
19 del d.l. n. 145 del  2024,  come  convertito,  la  modifica  della
competenza di cui si  tratta  si  applica  ai  procedimenti  radicati
successivamente  all'entrata  in   vigore   della   novella   e,   in
particolare, decorsi trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione n. 187 del 2024. 
    6.2.- Neanche le censure con  cui  e'  denunciata  la  violazione
dell'art. 3 Cost., in riferimento al principio di  ragionevolezza,  e
dell'art. 102, secondo comma, Cost. sono fondate. 
    Come ricordato, la novella  in  scrutinio  individua  il  giudice
competente  a  decidere  sulla  convalida  del  trattenimento   dello
straniero richiedente protezione internazionale nella corte d'appello
di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005 - ai sensi del
quale «[l]a competenza a  dare  esecuzione  a  un  mandato  d'arresto
europeo appartiene,  nell'ordine,  alla  corte  di  appello  nel  cui
distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o  il
domicilio  nel  momento  in  cui   il   provvedimento   e'   ricevuto
dall'autorita' giudiziaria» -, nel cui distretto ha sede il  questore
che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. 
    Secondo  la  giurisprudenza  di  legittimita',  la  «scelta   del
legislatore esprime univocamente la volonta' di concentrare  in  capo
alle  sezioni  penali  delle  Corti  di  appello  la  competenza  sui
procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il  questore
dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del
richiedente protezione internazionale» (Corte di cassazione,  sezione
prima penale, sentenza 22 aprile 2025, n. 15748, depositata  in  pari
data), deponendo  in  tal  senso  l'espresso  richiamo  all'autorita'
giudiziaria competente  a  dare  esecuzione  al  mandato  di  arresto
europeo, quale istituto disciplinato  da  disposizioni  penali,  «che
pertanto richiede l'intervento del giudice penale e che e' accomunato
alle  materie  del  trattenimento  del  richiedente   la   protezione
internazionale dai profili di tutela giurisdizionale  della  liberta'
personale» (ancora Cass., n. 15748 del 2025). 
    Il rinvio alla disciplina del  procedimento  in  materia  di  MAE
integra,  in  particolare,  un   criterio   di   attribuzione   delle
controversie  in  questione  ai   giudici   della   corte   d'appello
territorialmente competente in base alla  nuova  disciplina,  addetti
alla trattazione del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto
europeo, giudici che sono, di  norma,  quelli  assegnati  al  settore
penale. 
    La Corte di cassazione, dando continuita' ad un  suo  consolidato
orientamento, ha anche chiarito che l'applicazione di tale regola  di
riparto interno e' questione che non incide sul  legittimo  esercizio
della  funzione  giurisdizionale,  spettante  all'ufficio  giudicante
nella sua unitarieta', ne'  influisce  sulla  validita'  degli  atti,
sicche' l'eventuale violazione delle relative regole non e' causa  di
nullita' del giudizio e del suo esito decisorio (Corte di cassazione,
sezione prima penale, sentenza 22 aprile 2025, n.  15750,  depositata
in pari data). 
    Le nuove regole di determinazione  della  competenza  a  decidere
sulla convalida in prima istanza comprendono, dunque, sia i parametri
di individuazione del giudice ratione materiae  (corte  d'appello  in
composizione monocratica) e ratione loci  (corte  d'appello  nel  cui
distretto ha sede il questore che ha disposto il trattenimento  o  la
sua  proroga),  sia  un  criterio  di  assegnazione   interna   delle
controversie ai giudici addetti alla trattazione dei procedimenti  in
materia di MAE. 
    Cosi'  ricostruite,  esse   risultano   dotate   di   sufficiente
precisione e intelligibilita'. 
    Deve,  pertanto,  ritenersi   che   le   incertezze   applicative
denunciate dai giudici a quibus  -  di  cui  si  rinviene,  peraltro,
conferma nella delibera del Consiglio  superiore  della  magistratura
del 19 marzo  2025,  avente  ad  oggetto  l'«Analisi  delle  ricadute
organizzative sulle Corti di  Appello  in  seguito  allo  spostamento
della  competenza  in  materia  di  convalida  dei  provvedimenti  di
trattenimento  dei  richiedenti  protezione  internazionale»,  citata
nelle ordinanze di rimessione - costituiscano meri  inconvenienti  di
fatto che  non  comportano  un  vizio  intrinseco  di  illegittimita'
costituzionale delle norme censurate (sentenza n. 143 del 1973). 
    6.3.- Non sono  ravvisabili  neanche  gli  ulteriori  profili  di
irragionevolezza denunciati dai giudici a quibus. 
    E' innegabile che la disciplina censurata introduca una rilevante
eccezione  alla  regola  generale  -  desumibile   dall'oggetto   dei
procedimenti elencati nell'art. 3, commi 1, 2, e 3, del  d.l.  n.  13
del  2017,  come  convertito  -  secondo  cui  la  competenza   sulle
controversie relative alla protezione internazionale e' devoluta alle
sezioni   specializzate   istituite   dall'art.   1   del    medesimo
decreto-legge. 
    La novella in scrutinio ha, infatti, sottratto una fattispecie  -
quale e' la convalida  del  trattenimento  del  richiedente  asilo  -
tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale  a
un assetto di competenze predisposto allo specifico fine di garantire
la specializzazione e la concentrazione in un settore connotato da un
elevato tasso di specialita' oltre che dalla necessita' per i giudici
ad esso assegnati di  confrontarsi  con  il  sistema  comune  europeo
dell'asilo. 
    Nondimeno, la scelta di espungere la  convalida  dal  novero  dei
procedimenti  di  competenza  delle  sezioni  distrettuali   non   e'
sintomatica di una irragionevolezza manifesta e, pertanto, rientrando
in un ambito, quale e' quello  della  configurazione  degli  istituti
processuali, nel quale ampia e' la discrezionalita' legislativa,  non
puo' essere sindacata da questa Corte (ex aliis, sentenze n. 39 e  n.
36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024 e n. 67 del 2023). 
    Invero, la novella ha sacrificato l'esigenza di  specializzazione
ratione materiae - e di conseguenza anche quella di concentrazione  -
per affidare le controversie  in  esame  a  giudici  che,  in  quanto
assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione,
sono muniti di una specializzazione  diversa,  ma  comunque  adusi  a
trattare procedimenti che coinvolgono  la  liberta'  personale  degli
stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. 
    Va, al riguardo, ricordato che  il  trattenimento  della  persona
straniera, pur inscrivendosi tra  gli  atti  di  estrinsecazione  del
potere coattivo della pubblica amministrazione - e, quindi,  tra  gli
strumenti  con  i  quali  quest'ultima   realizza   direttamente   un
determinato  interesse  pubblico  che,  nella  specie,  coincide  con
l'esigenza di controllo dei flussi migratori - si  sostanzia  in  una
limitazione della liberta' personale. 
    Tale misura, infatti, pur  non  perseguendo  finalita'  punitive,
condivide con la detenzione l'effetto pratico della restrizione della
persona. 
    La condizione di assoggettamento fisico del trattenuto all'altrui
potere e' «indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della
liberta' personale» (sentenza n. 96 del  2025),  con  la  conseguenza
che, ai  sensi  dell'art.  13  Cost.,  tale  limitazione  dell'habeas
corpus, essendo disposta dall'autorita' di pubblica  sicurezza,  deve
essere convalidata dall'autorita' giudiziaria entro  quarantotto  ore
(sentenza n. 127 del 2022; in senso conforme sentenze n. 39 del  2025
e n. 105 del 2001). 
    Anche la giurisprudenza di  legittimita'  ha  posto  in  luce  la
valenza connotante dell'incidenza del trattenimento  dello  straniero
sulla liberta' personale e in  forza  di  tale  profilo  ha  ritenuto
coerente lo spostamento nell'area penale della disciplina processuale
di tale misura (ex aliis, Corte di cassazione, sezione prima  penale,
ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data). 
    Deve, inoltre, escludersi che il principio di concentrazione, pur
chiaramente evincibile  dalla  disciplina  istitutiva  delle  sezioni
specializzate, abbia carattere costituzionalmente necessario e quindi
inderogabile. 
    L'art. 3 del d.l. n.  13  del  2017,  come  convertito,  non  ha,
infatti, istituito una giurisdizione unica e onnicomprensiva  per  le
controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale  e
libera  circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  come  e'
dimostrato dal fatto che alcuni  procedimenti  riconducibili  a  tali
ambiti tematici sono rimasti, rispettivamente, al giudice di pace, al
tribunale civile ordinario e al giudice amministrativo. 
    Il carattere solo tendenziale  del  principio  di  concentrazione
desumibile dal d.l. n. 13 del 2017, come convertito, si ricava  dalla
stessa conformazione, ad opera di tale testo normativo, delle sezioni
specializzate non alla stregua di organi giudiziari  autonomi  dotati
di competenza funzionale ed esclusiva, come nel  caso  del  tribunale
per i minorenni, e neppure di articolazioni munite di una  competenza
separata rispetto a quella del tribunale in cui hanno sede, come  nel
caso delle sezioni agrarie. 
    Del resto, la Corte di cassazione, con riferimento  alle  sezioni
specializzate  in  materia  di  impresa,  la  cui  configurazione  e'
pressoche' identica a quella delle  sezioni  di  cui  si  tratta,  ha
chiarito  che  il  rapporto   tra   sezione   ordinaria   e   sezione
specializzata, nello specifico caso in cui  entrambe  facciano  parte
del medesimo ufficio giudiziario, non  attiene  alla  competenza,  ma
rientra nella mera  ripartizione  degli  affari  interni  all'ufficio
giudiziario (Corte di cassazione, sezioni unite civili,  sentenza  23
luglio 2019, n. 19882). 
    6.4.- Alla luce  delle  considerazioni  che  precedono  non  puo'
ritenersi fondata neppure  la  censura  con  cui  si  deduce  che  lo
spostamento di competenza  in  scrutinio  inciderebbe  sul  carattere
unitario e inscindibile  delle  questioni  attinenti  al  diritto  di
asilo, determinando una scissione tra la competenza per  il  giudizio
avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto - spettante  alle
sezioni specializzate dei tribunali distrettuali -  e  la  competenza
per  la  convalida  del  trattenimento  del  richiedente,  nonostante
quest'ultimo  procedimento  abbia  portata  incidentale  rispetto  al
primo. 
    Occorre, anzitutto, rilevare che gia' nel regime  anteriore  alla
riforma in esame la previsione di una competenza specialistica  delle
sezioni distrettuali in ordine a entrambi i procedimenti in questione
non comportava, di per se' sola, l'attribuzione al giudice  investito
dell'impugnazione del  diniego  di  protezione  internazionale  della
stessa competenza a decidere sulla convalida  del  trattenimento  del
richiedente asilo. 
    Mancava,  infatti,  per  i  giudizi  in   esame   una   specifica
disposizione  che  attribuisse  al  giudice   del   procedimento   di
protezione internazionale la competenza  funzionale  sulla  convalida
dei trattenimenti e delle loro proroghe. 
    Ne', in senso contrario, puo' valorizzarsi l'art.  14,  comma  4,
ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - riguardante la convalida
del trattenimento dello straniero attinto da decreto  di  espulsione,
ma, come ricordato, applicabile, in quanto  compatibile,  anche  alla
convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale
-, ai sensi del quale «[l]a convalida puo' essere disposta  anche  in
occasione  della  convalida  del  decreto  di  accompagnamento   alla
frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso   avverso   il
provvedimento di espulsione». 
    Come si desume dai lavori  parlamentari  relativi  alla  legge  6
marzo  1998,  n.  40  (Disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla
condizione dello straniero), il cui art. 12 e' confluito nell'art. 14
del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  il   legislatore,   ammettendo   la
possibilita' che la richiesta di convalida sia avanzata davanti  allo
stesso giudice del procedimento di opposizione avverso il decreto  di
espulsione costituente il presupposto della  misura  restrittiva,  ha
inteso  soltanto  favorire,  ma  non  certo  imporre  la  trattazione
congiunta dei due procedimenti. 
    Un rapporto di incidentalita' in senso  tecnico  della  convalida
rispetto al procedimento sulla richiesta di protezione internazionale
non potrebbe  ricavarsi  neppure  dal  nesso  di  strumentalita'  che
intercorre tra la misura restrittiva e il  giudizio  di  accertamento
del diritto alla protezione internazionale. 
    E' pur vero che la giurisprudenza di  legittimita'  riconosce  al
trattenimento natura cautelare (Cass., n. 3843  del  2025;  Corte  di
cassazione, sezione prima penale,  sentenza  30  settembre  2025,  n.
32342, depositata in pari data; prima sezione  civile,  ordinanze  14
settembre 2021, n. 24721 e  23  ottobre  2019,  n.  27076);  ma  tale
inquadramento non consente di annettere al procedimento diretto  alla
sua convalida portata incidentale rispetto  al  giudizio  in  cui  si
accerta il diritto alla protezione internazionale. Cio' anzitutto per
la netta differenza strutturale tra i due processi. La  convalida  e'
un procedimento che deve essere definito entro quarantotto ore  dalla
trasmissione  del  provvedimento  con  cui  il  questore  dispone  il
trattenimento o la sua proroga, all'esito di un'udienza che si svolge
in camera  di  consiglio  con  la  partecipazione  necessaria  di  un
difensore tempestivamente avvertito. 
    Per  converso,  nel  giudizio  di  impugnazione  del  diniego  di
protezione  internazionale  -  che,  pur  essendo  soggetto  al  rito
camerale, ha natura contenziosa ed e' definito con  un  provvedimento
idoneo al giudicato - l'udienza non e' obbligatoria, ma  puo'  essere
fissata  dal  giudice  ove  ricorra  una  delle  condizioni  previste
dall'art. 35-bis, comma 10, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,
n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato). 
    Infine, tra i procedimenti in esame non si  ravvisa  neppure  una
connessione qualificata.  Sebbene  il  giudizio  di  convalida  possa
essere esteso alla cognizione sui provvedimenti presupposti (sentenze
n. 39 del 2025 e n. 105 del 2001), il carattere meramente incidentale
di tale accertamento (Corte  di  cassazione,  sezione  prima  civile,
ordinanze 31 ottobre 2023, n. 30166 e 20 marzo 2019, n.  7841)  e  la
sua limitazione alla illegittimita'  manifesta  escludono  che  possa
ravvisarsi un'ipotesi di pregiudizialita' in senso tecnico capace  di
imporre la trattazione congiunta delle  cause,  ne',  considerata  la
natura sommaria  della  cognizione  nel  procedimento  di  convalida,
potrebbe verificarsi un contrasto pratico tra giudicati. 
    In  definitiva,  lo  spostamento  di  competenza  in  esame,  pur
sacrificando in qualche misura le esigenze  di  concentrazione  e  di
uniformita' interpretativa che  avevano  indotto  il  legislatore  ad
affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda
di  protezione  internazionale  ad  un  unico  ufficio   giudiziario,
costituisce una rivalutazione di tale scelta legislativa che, essendo
connotata  da  ampia  discrezionalita'  e   non   sconfinando   nella
irragionevolezza manifesta, esula dal sindacato di questa Corte. 
    Cio' non esclude,  tuttavia,  che  lo  stesso  legislatore  debba
verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto  di  competenze  e
operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli  foriero
di difficolta' applicative. 
    7.- Le questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  16,
commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3),  e
b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n.  145  del  2024,  come
convertito, sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3,
25 e 102, secondo comma, Cost., devono, pertanto,  essere  dichiarate
non fondate.