ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 16, 18,
18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni
urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di
tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei
flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 dicembre 2024, n. 187, promossi dalla Corte d'appello di
Lecce, in composizione monocratica, con otto ordinanze del 2, 7, 9
maggio e 7 agosto 2025, iscritte ai numeri 102, 103, 104, 105, 112,
113, 114 e 177 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23, 25 e 39, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 la Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanze del 2 maggio 2025 (iscritte ai numeri 102 e 103
reg. ord. del 2025), del 7 maggio 2025 (iscritte ai numeri 104 e 105
reg. ord. del 2025), del 9 maggio 2025 (iscritte ai numeri 112, 113 e
114 reg. ord. del 2025) e del 7 agosto 2025 (iscritta al n. 177 reg.
ord. del 2025), la Corte d'appello di Lecce, in composizione
monocratica, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.
145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di
caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione
internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187.
1.1.- L'art. 16, al comma 1, lettera b), ha modificato il
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale),
convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46,
inserendovi l'art. 5-bis, ai sensi del quale «[p]er i procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il
questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli
articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la convalida delle misure
adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo
n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui all'articolo
5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha
sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di
convalida».
Lo stesso art. 16, al comma 2, ha disposto che in detti
procedimenti la corte d'appello giudica in composizione monocratica.
L'art. 18 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, al comma 1,
lettere a), numeri 1) e 3), ha, poi, replicato la sostituzione della
corte d'appello al tribunale sede della sezione specializzata nelle
previsioni in cui il giudice della convalida era individuato in dette
sezioni.
L'art. 18-bis, alla lettera a) del comma 1, ha completato
l'adeguamento della disciplina del procedimento di convalida alle
innovazioni introdotte dall'art. 16, mentre, alla lettera b), numeri
1) e 2), del medesimo comma, ha modificato il processo di cassazione
avverso i decreti di convalida del trattenimento delle persone
straniere non richiedenti protezione internazionale, apportando
aggiunte all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), per effetto delle quali il citato comma 6 dell'art. 14
attualmente recita: «[c]ontro i decreti di convalida e di proroga di
cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione, entro cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
6».
L'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 145 del
2024, come convertito, ha esteso tale disciplina ai procedimenti di
convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti
protezione internazionale, inserendo nell'art. 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale) il comma 5-bis, secondo il
quale «[c]ontro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Infine, l'art. 19 ha stabilito che le disposizioni processuali
introdotte dal medesimo d.l. n. 145 del 2024, come convertito, si
applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto-legge.
1.2.- I giudici rimettenti ritengono che le previsioni oggetto di
censura, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere
sulla convalida della proroga del trattenimento della persona
straniera richiedente protezione internazionale alla corte d'appello
di cui all'art. 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nel
cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento
oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica,
«in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale», si
pongano in contrasto con gli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102,
secondo comma, della Costituzione.
1.2.1.- Gli artt. 18 e 18-bis del medesimo d.l. n. 145 del 2024,
come convertito, sono censurati anche nella parte in cui prevedono
che il provvedimento emesso dalla corte d'appello e' impugnabile con
ricorso per cassazione proponibile entro cinque giorni dalla sua
comunicazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere
a), b) e c), del codice di procedura penale e che «si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della
legge n. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2025), e non come in
precedenza semplicemente con ricorso per cassazione».
Secondo i giudici a quibus, tali previsioni recherebbero vulnus,
oltre che all'art. 77, secondo comma, Cost., agli artt. 3, 10, terzo
comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in
relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva 2013/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, all'art. 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
1.3.- In punto di fatto, nelle ordinanze iscritte ai numeri 102,
103, 104 e 105 reg. ord. del 2025 i rimettenti riferiscono di essere
investiti di altrettante domande, avanzate dal Questore di Brindisi
ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, di
convalida della proroga del trattenimento di persone straniere che,
gia' trattenute ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998,
avevano richiesto la protezione internazionale con istanze ritenute
pretestuose o manifestamente infondate ai sensi dell'art. 6, comma 3,
dello stesso d.lgs. n. 142 del 2015 e che avevano impugnato il
diniego loro opposto dalla Commissione territoriale di Lecce con
ricorsi non ancora definiti.
Nelle ordinanze iscritte ai numeri 112, 113 e 114 reg. ord. del
2025 i giudici rimettenti espongono di essere chiamati a pronunciarsi
su altrettante istanze di convalida - anch'esse formulate dal
Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142
del 2015 - della proroga del trattenimento di persone straniere che,
gia' trattenute ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998,
avevano avanzato richiesta di protezione internazionale - che era
stata denegata in ragione della loro pericolosita' sociale desunta da
precedenti penali e di polizia ai sensi dell'art. 6, comma 2,
[lettera c)], del d.lgs. n. 142 del 2015 - e avevano impugnato il
provvedimento negativo della Commissione territoriale nell'ambito di
giudizi ancora pendenti.
Nell'ordinanza iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025, il giudice
rimettente riferisce di essere investito della domanda di convalida,
avanzata, ancora una volta, dal Questore di Brindisi ai sensi
dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, della proroga del
trattenimento di una persona straniera entrata irregolarmente nel
territorio nazionale e richiedente protezione internazionale,
disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), del medesimo
d.lgs. n. 142 del 2015 in ragione del pericolo di fuga desumibile
dall'essere lo stesso richiedente privo di stabile dimora o di
alloggio ove poter essere agevolmente rintracciato, non radicato in
Italia e privo di stabile occupazione lavorativa.
Il giudice a quo deduce, inoltre, che la convalida della proroga
era stata richiesta in ragione della permanenza dei presupposti del
trattenimento e della pendenza del giudizio di impugnazione del
provvedimento di diniego di protezione internazionale adottato dalla
Commissione territoriale.
1.4.- Quanto alla rilevanza, i rimettenti precisano, anzitutto,
di non essersi ancora pronunciati sulla domanda di convalida,
osservando, altresi', che non incide sull'ammissibilita' delle
questioni sollevate l'eventualita' che, nelle more della definizione
del presente giudizio di legittimita' costituzionale, la mancata
convalida della proroga del trattenimento nel termine perentorio
stabilito dalla legge possa far cessare lo stato di restrizione della
persona trattenuta (viene richiamata, tra le altre, la sentenza di
questa Corte n. 212 del 2023).
Aggiungono che, in caso di accoglimento delle questioni
sollevate, si ripristinerebbe il sistema previgente, che attribuiva
la competenza a decidere sulla convalida del provvedimento che
dispone o proroga il trattenimento della persona straniera
richiedente asilo alle sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea istituite presso i tribunali
distrettuali e individuava nel ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 360 del codice di procedura civile il mezzo di impugnazione
delle decisioni di prima istanza.
Le ordinanze di rimessione si soffermano, quindi, con ampia
esposizione, sulla ricostruzione del quadro normativo di riferimento
in cui si inscrivono le disposizioni censurate, richiamando,
altresi', la sentenza n. 39 del 2025 di questa Corte, con la quale e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., della nuova disciplina del giudizio di
cassazione in materia di convalida dei provvedimenti che dispongono o
prorogano il trattenimento dello straniero, introdotta dall'art.
18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024,
come convertito, nella parte in cui rinvia alle disposizioni sul
processo in materia di mandato d'arresto europeo (MAE) relative
all'ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona
richiesta in consegna, anziche' a quella della versione ordinaria di
quest'ultima procedura.
1.5.- Di seguito, i giudici a quibus motivano, con argomenti
pressoche' coincidenti, la non manifesta infondatezza delle questioni
sollevate, premettendo alla motivazione delle singole censure
notazioni critiche sulle riforme processuali in scrutinio, volte, in
particolare, a evidenziarne l'incertezza della portata e
l'incongruenza delle ricadute applicative.
1.6.- I rimettenti ravvisano, anzitutto, la violazione dell'art.
77, secondo comma, Cost., osservando come le disposizioni censurate
siano state introdotte con lo strumento della decretazione d'urgenza,
pur nell'evidente mancanza dei presupposti prescritti dalla
Costituzione.
Le ragioni straordinarie di necessita' e di urgenza non
emergerebbero - se non in forma apodittica e tautologica - ne' dal
preambolo del d.l. n. 145 del 2024, ne' dai lavori parlamentari
relativi alla legge di conversione.
Si rammenta che nella formulazione originaria il decreto-legge in
esame aveva reintrodotto il reclamo avverso i provvedimenti emanati
dal tribunale specializzato in materia di protezione internazionale,
attribuendo la relativa competenza alla corte d'appello e prevedendo,
al contempo, l'obbligo, per i giudici addetti alla trattazione
dell'impugnazione, di partecipare annualmente ai corsi di formazione
in materia.
Viene, quindi, evidenziato che le ragioni dell'emendamento con il
quale le suddette previsioni sono state sostituite con quelle in
scrutinio non risultano essere state illustrate nel corso dell'iter
parlamentare di conversione.
1.6.1.- Da ultimo, i rimettenti osservano che «stride con
l'asserita necessita' e urgenza» la stessa previsione recata
dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, secondo cui
le disposizioni processuali introdotte in sede di conversione si
applicano non immediatamente, ne' nell'ordinario termine di vacatio
legis, ma decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge di conversione.
1.7.- I giudici a quibus ritengono poi che il disposto
spostamento di competenza a favore della corte d'appello si ponga in
contrasto con gli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.
1.7.1.- La disciplina in scrutinio violerebbe, anzitutto, il
principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto
introdurrebbe una deroga alla regola generale che attribuiva la
convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo ad una sezione
specializzata appositamente istituita per la trattazione, in
generale, della materia della protezione internazionale, senza una
giustificazione costituzionalmente rilevante.
Cio', nonostante la giurisprudenza di questa Corte affermi che le
previsioni che determinano una deroga al regime generale della
competenza devono rispondere ad esigenze di rilievo costituzionale
(viene citata la sentenza n. 38 del 2025).
Nel caso di specie, la modifica legislativa non solo sarebbe
sprovvista di ragioni giustificative, ma mostrerebbe il disinteresse
del legislatore per l'esigenza di specializzazione del giudice posta
a presidio del principio del giusto processo sancito dall'art. 111,
primo comma, Cost.
Ne', secondo i giudici a quibus, la ragione della novella
processuale potrebbe essere ravvisata in una «presunta affinita'» dei
procedimenti in scrutinio con i giudizi di convalida dell'arresto
eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un mandato
d'arresto europeo, come parrebbe suggerire il richiamo all'art. 5,
comma 2, della legge n. 69 del 2005 contenuto nella nuova regola di
determinazione della competenza nei procedimenti di convalida in
prima istanza nonche' la configurazione del nuovo processo di
cassazione ad exemplum delle procedure in materia di mandato
d'arresto europeo.
I rimettenti ritengono, infatti, che tale affinita' non sussista,
in quanto il mandato d'arresto europeo si fonda o su una decisione di
condanna esecutiva o su un provvedimento cautelare avente ad oggetto
un fatto qualificabile come reato, laddove il procedimento di
convalida del trattenimento della persona straniera richiedente
protezione internazionale, pur riguardando un provvedimento
limitativo della liberta' personale, non e' stato mai considerato di
natura penale (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 39 del
2025 e n. 105 del 2001).
Anche in ambito sovranazionale - aggiungono i giudici rimettenti
- la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il
trattenimento degli stranieri non ricade nel perimetro applicativo
dell'art. 6 CEDU, ma in quello della garanzia di cui all'art. 5,
paragrafo 1, lettera f), CEDU, evidenziando, altresi', come esso sia
ammissibile solo per consentire agli Stati di prevenire
l'immigrazione illegale nel rispetto degli obblighi internazionali
(vengono citate, tra le altre, Corte EDU, grande camera, sentenza 15
dicembre 2016, Khlaifia e altri contro Italia; sentenza 25 giugno
1996, Amuur contro Francia).
Le ordinanze di rimessione ricordano, altresi', la giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale ha affermato
che il trattenimento in esame costituisce una grave ingerenza nel
diritto alla liberta' sancito dall'art. 6 CEDU.
In ogni caso, osservano i giudici a quibus, l'«asserita
affinita'» con il procedimento in materia di MAE non appare idonea a
conferire ragionevolezza alla novella oggetto di censura, ne'
rappresenta un'esigenza di rilievo costituzionale.
Al contrario, la sottrazione della materia della convalida del
trattenimento al suo «"giudice naturale"», ossia al giudice
appositamente istituito e specializzato nella trattazione delle
questioni in tema di protezione internazionale, per affidarla a un
giudice, «specie se penale», non specializzato ne' obbligato a
specializzarsi attraverso l'aggiornamento professionale annuale,
parrebbe perseguire finalita' opposte alle esigenze costituzionali,
come quella di mantenere concentrate presso le sezioni specializzate
dei tribunali distrettuali - ammesse dall'art. 102, secondo comma,
Cost. - tutte le materie riguardanti la protezione internazionale.
1.8.- Secondo i rimettenti, la disciplina censurata
contrasterebbe anche con il principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost.
Si osserva che, sebbene il legislatore goda di ampia
discrezionalita' nella configurazione degli istituti processuali, lo
spostamento di competenza operato dalle previsioni in scrutinio non
solo sarebbe privo di qualsivoglia giustificazione costituzionale, ma
inciderebbe sul «carattere unitario e inscindibile delle questioni
attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure».
Si ribadisce che tale intervento sottende un'assimilazione tra il
trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e la
limitazione della liberta' personale derivante dall'accertamento
giurisdizionale della commissione di reati da parte delle persone
straniere; assimilazione che, tuttavia, non sarebbe praticabile, in
quanto la prima di dette misure integra un provvedimento
amministrativo estraneo ai fatti costituenti reato.
1.8.1.- Le ordinanze di rimessione lamentano, inoltre, che il
legislatore avrebbe operato una scissione tra il giudice competente a
decidere, nel merito, sui provvedimenti concernenti il diritto di
asilo, ossia le sezioni specializzate presso i tribunali
distrettuali, e quello competente ad accertare la legittimita' dei
trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure
instaurate con le domande di protezione internazionale. Cio',
nonostante la convalida del trattenimento abbia portata incidentale
rispetto al procedimento di riconoscimento del diritto di asilo,
tanto che e' stata da sempre attribuita ai medesimi giudici chiamati
a decidere, in via cautelare o definitiva, sulla sussistenza, o meno,
di tale diritto.
Il carattere unitario della «complessa materia della protezione
internazionale» - osservano, ancora, i giudici a quibus - ha, del
resto, indotto il legislatore e lo stesso Consiglio superiore della
magistratura a «ritenere opportuna, rectius necessaria,
l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi».
1.8.2.- Lo spostamento di competenza previsto dalle disposizioni
in questione avrebbe frustrato l'esigenza di specializzazione dei
giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita' dei trattenimenti,
attraverso un «cambio di prospettiva» che non troverebbe
giustificazione nel previgente assetto «che non aveva sollevato
criticita'», ma anzi aveva dimostrato di essere idoneo a far fronte
alle specifiche esigenze di celerita' proprie delle procedure in
questione.
1.9.- I rimettenti denunciano, infine, il contrasto degli artt.
18 [comma 1, lettera a), numero 2)] e 18-bis [comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2)] del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, con gli
artt. 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi
ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4,
CEDU e agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, e 26 della direttiva
2013/32/UE e 6, 18 e 47 CDFUE.
1.9.1.- I giudici a quibus, richiamata diffusamente la
giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE, assumono che la
riduzione ad «appena cinque giorni» del termine per la proposizione
del ricorso per cassazione - che, nel previgente regime, trovando
applicazione gli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., era,
rispettivamente, di sessanta giorni ovvero di sei mesi, secondo che
il provvedimento fosse stato, o meno, notificato - determini
un'eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale
da frustrare l'effettivita' del diritto all'impugnazione.
1.9.2.- Il diritto di difesa sarebbe leso anche in ragione della
limitazione dei motivi di impugnazione ai soli vizi indicati dalle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., a
fronte del previgente regime, in base al quale il ricorso poteva
essere proposto per tutti i motivi previsti dall'art. 360 cod. proc.
civ.
Alla stregua della nuova disciplina, il provvedimento di
convalida puo', invece, essere impugnato per la sola violazione della
legge penale sostanziale e processuale, mentre non puo' essere fatto
valere il vizio di motivazione e, in particolare, il vizio di
motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, perplessa o
obiettivamente incomprensibile che, in base alla disciplina
previgente, era, invece, deducibile.
Cio', nonostante la giurisprudenza di legittimita' riconosca ampi
poteri di cognizione al giudice della convalida del trattenimento
(viene richiamata, tra le altre, Corte di cassazione, sezione prima
civile, sentenza 15 febbraio 2025, n. 3843).
1.9.3.- I rimettenti precisano che le questioni sollevate in
riferimento al rito di cassazione assumono rilievo nell'ambito dei
giudizi a quibus in quanto «l'emanando provvedimento di proroga (o
meno) del trattenimento e' impugnabile soltanto in questo modo,
sicche', una volta emesso il decreto, le parti sono obbligate ad
impugnarlo adeguandosi ad una normativa che, per le ragioni
descritte, si espone a rilievi di incostituzionalita'».
1.9.4.- Da ultimo, i giudici a quibus rimettono a questa Corte la
valutazione della opportunita' di estendere una eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale delle previsioni che
hanno disposto lo spostamento della competenza a decidere sulla
convalida della proroga del trattenimento a «tutte le norme che hanno
modificato il giudizio di convalida del provvedimento questorile di
trattenimento o di proroga del richiedente protezione internazionale
in tutti i casi previsti dal d.l. n. 145/24, convertito, con
modifiche dalla legge n. 187/2024».
1.10.- Nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 177
reg. ord. del 2025 il rimettente rappresenta, altresi', che altri
giudici della stessa Corte d'appello di Lecce hanno respinto
eccezioni di illegittimita' costituzionale di contenuto analogo a
quello delle censure dallo stesso formulate.
Il medesimo rimettente illustra il contenuto dei provvedimenti
richiamati confutandone analiticamente le argomentazioni.
2.- In tutti i giudizi di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.
2.1.- Fatta eccezione per il giudizio introdotto con l'ordinanza
iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025, in cui la dedotta
inammissibilita' non risulta specificamente motivata, la difesa
statale ha eccepito, con argomenti aventi lo stesso contenuto, il
difetto di rilevanza delle censure rivolte agli artt. 18-bis [comma
1, lettera b), numeri 1) e 2)] - nella parte in cui, modificando
l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha ridotto a cinque
giorni il termine per la proposizione del ricorso per cassazione e ne
ha limitato la proponibilita' per i soli motivi di cui all'art. 606,
lettere a), b) e c), cod. proc. pen. - e 19 del d.l. n. 145 del 2024,
come convertito.
Le censure relative alla prima di tali disposizioni sarebbero
inammissibili in quanto investono una disciplina la cui applicazione
non riguarda il grado di giudizio in cui i rimettenti sono chiamati a
decidere, potendo operare solo dopo che i giudici rimettenti avranno
adottato i provvedimenti conclusivi dei rispettivi procedimenti.
Quanto, invece, all'art. 19 del citato decreto-legge, le
questioni sarebbero sprovviste di qualsivoglia argomentazione a
sostegno della rilevanza specifica di tale disposizione nei giudizi a
quibus.
2.2.- A sostegno della non fondatezza delle questioni,
l'Avvocatura generale dello Stato sviluppa, complessivamente, gli
argomenti di seguito sintetizzati.
2.2.1.- Quanto alla dedotta violazione dell'art. 77, secondo
comma, Cost., negli atti di intervento si rileva che un elemento
sintomatico dell'assenza dei presupposti della necessita' e
dell'urgenza stabiliti dal parametro costituzionale evocato deve
essere rinvenuto nella eterogeneita' o estraneita' della materia su
cui interviene la norma censurata rispetto al contenuto del
decreto-legge.
Tale manifesta assenza non sarebbe ravvisabile nel caso di
specie, in cui le disposizioni censurate, introdotte in sede di
conversione, attengono alla materia della immigrazione e della
protezione internazionale sulla quale interviene, sotto vari profili,
l'intero d.l. n. 145 del 2024.
2.3.- Quanto alle censure che denunciano la violazione degli
artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., l'Avvocatura generale dello
Stato osserva che le ordinanze di rimessione si limitano a dedurre
che lo spostamento di competenza deve essere supportato da una
giustificazione di rilievo costituzionale e che, nel caso di specie,
una motivazione sufficiente non potrebbe rinvenirsi nell'asserita
affinita' dei procedimenti di convalida del trattenimento con quelli
in materia di MAE.
Tale conclusione, ad avviso dell'interveniente, presuppone una
non corretta ricostruzione del quadro normativo.
L'art. 25 Cost. non impedirebbe, infatti, al legislatore di
riordinare l'assetto delle competenze giurisdizionali relative ad una
determinata materia, fermo il principio di ragionevolezza che,
tuttavia, nella normativa in scrutinio risulta rispettato,
considerata la identita' dei principi costituzionali - e in
particolare dell'art. 13 Cost. - che regolano le limitazioni della
liberta' personale, qualunque sia la causa della restrizione.
Non e' un caso - osserva la difesa statale - che la corte
d'appello sia competente, oltre che in materia di MAE, anche per
l'estradizione.
Si argomenta che il procedimento avente ad oggetto l'estradizione
e le misure restrittive che possono essere applicate alla persona
della cui consegna si tratta costituisce uno strumento di garanzia
del rispetto del principio di non respingimento ed «e' affine alla
generale materia dell'asilo».
Cio' dimostrerebbe l'infondatezza dell'assunto dei rimettenti
secondo cui la materia del trattenimento dello straniero sarebbe
estranea alla competenza delle corti d'appello in materia di liberta'
personale e potrebbe essere attribuita soltanto alle sezioni
specializzate di tribunale.
2.4.- La difesa dello Stato esclude, poi, la sussistenza di un
rapporto di incidentalita' tra il procedimento di convalida e il
giudizio sulla protezione internazionale, evidenziando come, in
realta', il primo sia solo eventuale e risulti separato rispetto al
secondo.
L'interveniente rileva, altresi', che i due procedimenti non
coincidono neanche sotto il profilo cronologico, posto che la misura
del trattenimento e' adottata a prescindere dalla fase in cui si
trova la procedura relativa al riconoscimento del diritto di asilo,
purche' vi sia un rapporto di strumentalita' tra l'adozione della
misura restrittiva e l'esame della domanda di protezione del
trattenuto.
D'altronde, conclude la difesa statale, nessuna disposizione
attribuisce al giudice della convalida il potere di pronunciarsi
sulla domanda di protezione internazionale «o di interferire nel
relativo procedimento», il cui esame e' riservato alla Commissione
territoriale e, in sede giurisdizionale, alle sezioni specializzate.
Considerato in diritto
1.- Con le ordinanze iscritte ai numeri 102, 103, 104, 105, 112,
113, 114 e 177 reg. ord. del 2025, la Corte d'appello di Lecce, in
composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del d.l. n. 145 del
2024, come convertito. Segnatamente, come emerge dalla motivazione
delle ordinanze, i giudici rimettenti censurano anzitutto gli artt.
16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e
3), e b), 18-bis, comma 1, lettera a), e 19 del decreto-legge
indicato, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere
sulla convalida della proroga del trattenimento della persona
straniera richiedente protezione internazionale alla corte d'appello
di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005 nel cui
distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento
oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica,
«in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale». I
giudici rimettenti censurano, inoltre, gli artt. 18, comma 1, lettera
a), numero 2), e 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del
medesimo decreto-legge, nella parte in cui prevedono che il
provvedimento emesso dalla corte d'appello e' impugnabile con ricorso
per cassazione proponibile entro cinque giorni dalla sua
comunicazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere
a), b) e c), cod. proc. pen. e che «si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n.
69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza
semplicemente con ricorso per cassazione».
1.1.- I rimettenti ritengono, anzitutto, che le predette
disposizioni violino l'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto sono
state introdotte con lo strumento della decretazione d'urgenza, pur
nell'evidente mancanza dei presupposti prescritti dall'evocato
parametro costituzionale.
1.2.- Gli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1,
lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del
d.l. n. 145 del 2024, come convertito, lederebbero anche gli artt. 3,
25 e 102, secondo comma, Cost. In particolare il contrasto con i
parametri costituzionali indicati e' ravvisato nella parte in cui le
disposizioni censurate attribuiscono la competenza a decidere sulla
convalida del trattenimento dello straniero richiedente asilo alla
corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del
2005 nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il
provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione
monocratica, «in luogo della Sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale
distrettuale».
1.3.- Tali disposizioni stabiliscono uno spostamento di
competenza che contrasterebbe, in primo luogo, con la garanzia del
giudice naturale precostituito, derogando ad una regola generale
sulla competenza senza una «giustificazione "costituzionale"», non
potendosi ritenere tale l'asserita affinita' del procedimento di
convalida del trattenimento con quello, gia' attribuito alle corti
d'appello, in materia di mandato d'arresto europeo, posto che il
primo, a differenza del secondo, pur avendo ad oggetto una misura
limitativa della liberta' personale, non ha natura penale.
1.4.- Le stesse disposizioni sarebbero, inoltre, irragionevoli,
in quanto, comportando la sottrazione della materia del trattenimento
al suo «giudice "naturale", e cioe' al giudice appositamente
istituito e specializzato nella trattazione di questo tema di
protezione internazionale», per affidarla ad un giudice non
specializzato, ne' tenuto a specializzarsi mediante l'aggiornamento
professionale annuale, perseguirebbero «esigenze opposte a quelle di
rilievo costituzionale», quale e' quella, desumibile dall'art. 102,
secondo comma, Cost., di mantenere concentrate presso la sezione
specializzata appositamente istituita tutte le materie riguardanti la
protezione internazionale.
1.4.1.- Inoltre, le previsioni in scrutinio inciderebbero sul
carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al
diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza per il
giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto -
spettante alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali - e
la competenza per la convalida del trattenimento, nonostante
quest'ultimo procedimento abbia portata incidentale rispetto al
primo.
Ancora, le disposizioni in esame opererebbero un «cambio di
prospettiva difficilmente comprensibile», perche', per un verso, il
precedente sistema aveva offerto risposte adeguate alle esigenze di
celerita' proprie delle procedure in questione e, per un altro, lo
spostamento di competenza ha reso necessario «ripensare il
funzionamento delle Corti d'Appello», peraltro sulla base di
indicazioni normative non chiare.
1.5.- Quanto agli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2) e
18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del
2024, come convertito, tali disposizioni contrasterebbero con gli
artt. 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi
ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4,
CEDU, con l'art. 9 della direttiva n. 2013/33/UE, con l'art. 26 della
direttiva n. 2013/32/UE e con gli artt. 6, 18 e 47 CDFUE, in quanto,
riducendo ad «appena cinque giorni» il termine per la proposizione
del ricorso per cassazione, determinerebbero una «eccessiva e
irragionevole compressione» del diritto di difesa, tale da frustrare
l'effettivita' dell'impugnazione.
Inoltre, disponendo che il ricorso possa essere proposto per i
soli motivi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.
606 cod. proc. pen., relativi all'eccesso di potere giurisdizionale e
alla violazione di legge penale, sostanziale e processuale, le norme
censurate eliminerebbero la possibilita' - ammessa nel regime
previgente, in cui il ricorso per cassazione poteva essere esperito
nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. civ. - di far valere il
vizio della motivazione «manifestamente illogica, contraddittoria,
ovvero ancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile», cosi'
determinando un «irragionevole restringimento dei diritti difensivi».
2.- Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza, avendo ad oggetto le medesime
disposizioni ed essendo fondati su censure e parametri coincidenti.
3.- Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le
eccezioni di inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio
dei ministri.
3.1.- In tutti i giudizi, eccetto quello relativo all'ordinanza
iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025, la difesa statale ha
denunciato, con argomenti di identico contenuto, da un lato, il
difetto di rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 18-bis del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella
parte in cui - al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) - ha riformato
il giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di
trattenimento concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare
espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero
richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del
2015); dall'altro, l'assenza di motivazione sulla rilevanza delle
questioni concernenti l'art. 19 dello stesso decreto-legge, a mente
del quale le norme processuali introdotte da quest'ultimo trovano
applicazione decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione.
3.2.- A sostegno del primo gruppo di eccezioni, l'interveniente
deduce che le censure relative al nuovo processo per cassazione
investirebbero una disciplina la cui applicazione non riguarda il
grado di giudizio nel quale i giudici a quibus sono chiamati a
decidere, potendo operare soltanto dopo la definizione dei rispettivi
procedimenti.
3.2.1.- Le eccezioni sono fondate.
La disciplina del processo di legittimita' non puo' trovare
applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti,
investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga
del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione
internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza.
In tale sede processuale e', percio', del tutto prematuro
interrogarsi sulla conformita' a Costituzione delle norme che
regolano il grado di giudizio successivo.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la rilevanza del
dubbio di legittimita' costituzionale presuppone, infatti, la
necessita' che le disposizioni censurate siano effettivamente - e non
solo eventualmente o solo successivamente - applicabili nel giudizio
a quo (ex aliis, sentenze n. 140 e n. 20 del 2018; ordinanze n. 210
del 2020 e n. 184 del 2017).
3.2.2.- Le stesse considerazioni valgono per le questioni
relative all'art. 18 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella
parte in cui, al comma 1, lettera a), numero 2), si riferisce al
nuovo giudizio di cassazione.
Pur mancando specifiche eccezioni dell'interveniente, anche tali
censure devono essere dichiarate, per le ragioni sopra esposte,
inammissibili.
3.3.- Sono, inoltre, fondate le eccezioni di inammissibilita'
delle questioni concernenti il regime intertemporale delineato
dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito. Tali
questioni risultano, effettivamente, prive di qualsivoglia
motivazione sulla rilevanza.
3.4.- Da ultimo, deve evidenziarsi che nel giudizio promosso con
l'ordinanza iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025 l'inammissibilita'
e' stata eccepita, ma non specificamente motivata, dalla difesa
statale.
Cio' non di meno, alla luce delle considerazioni che precedono,
anche in tale giudizio le censure relative agli artt. 18, comma 1,
lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e
19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, devono essere
dichiarate, d'ufficio, inammissibili.
4.- All'esame del merito delle restanti questioni - relative alle
modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla
convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti
protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera
b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis,
comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito - e'
opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo
e giurisprudenziale di riferimento.
4.1.- Le disposizioni in scrutinio hanno spostato la competenza a
conoscere della domanda di convalida del provvedimento che dispone o
proroga il trattenimento del richiedente asilo dal tribunale, sede
delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea istituite dal d.l. n. 13 del 2017, come convertito, alla
corte d'appello in composizione monocratica.
L'intervento riformatore si impernia sull'art. 16 del d.l. n. 145
del 2024, come convertito, che al comma 1, lettera b), ha aggiunto
nel Capo I del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, l'art. 5-bis, ai
sensi del quale, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida
del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento o la
proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale,
e' competente la corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della
legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha
adottato il provvedimento oggetto di convalida.
Lo stesso art. 16, al comma 2, ha precisato che nei suddetti
procedimenti la corte d'appello giudica in composizione monocratica,
mentre, al comma 1, lettera a), ha adattato l'art. 3 del d.l. n. 13
del 2017, come convertito, che definisce la competenza delle sezioni
specializzate, eliminando al comma 1, lettera c), il riferimento ai
giudizi di convalida.
L'art. 18, comma 1, lettere a), numero 1), e b), dello stesso
d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha, poi, coordinato con l'art.
16 le disposizioni in cui il giudice della convalida era
precedentemente individuato nella sezione specializzata del tribunale
distrettuale, sostituendo a tale ufficio giudiziario la corte
d'appello di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017, come
convertito.
L'art. 18-bis, alla lettera a) del comma 1, ha completato
l'adeguamento della disciplina del procedimento di convalida alle
innovazioni introdotte dall'art. 16.
Da ultimo, l'art. 19 ha previsto che le disposizioni processuali
introdotte dal medesimo d.l. n. 145 del 2024, come convertito, si
applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto-legge.
4.2.- La disciplina appena sintetizzata e' stata introdotta in
sede di conversione, mediante la sostituzione del testo originario
degli artt. 16, 18 e 19 e l'aggiunta dell'art. 18-bis.
Quanto all'art. 16, la formulazione originaria del testo
normativo aveva previsto la reintroduzione, mediante la modifica
degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, del
giudizio di secondo grado nei procedimenti di impugnazione dei
provvedimenti sulle richieste di protezione internazionale,
attribuendo la relativa competenza alle corti d'appello e imponendo
ai giudici «chiamati a comporre i collegi di reclamo» un obbligo di
specializzazione identico a quello prescritto per i magistrati delle
sezioni specializzate.
L'art. 18, nella versione anteriore alle modifiche apportate
dalla legge di conversione, recava, invece, disposizioni sulla
procura alle liti per la proposizione dell'appello nelle controversie
in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno
temporanei per esigenze di carattere umanitario.
Infine, il testo primigenio dell'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024
era cosi' formulato: «[l]e disposizioni del capo IV si applicano ai
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma
3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, decorsi trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
4.3.- La riforma in esame non ha, invece, modificato il rito del
procedimento di convalida, che, pertanto, continua ad essere regolato
dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, il quale prevede,
anzitutto, che il provvedimento con cui il questore dispone il
trattenimento o la sua proroga e' trasmesso, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice competente - ora
la corte d'appello di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017,
come convertito - ed e' comunicato al richiedente la protezione
internazionale.
Lo stesso art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 rinvia,
«per quanto compatibile», all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del
1998 - concernente la convalida del trattenimento dello straniero
irregolare non richiedente protezione internazionale, di competenza
del giudice di pace -, a mente del quale l'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di
un difensore tempestivamente avvertito; l'interessato e' del pari
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l'udienza; l'autorita' che ha adottato il provvedimento puo'
stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati; il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dall'art. 13 dello stesso testo unico; il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione.
L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone, altresi',
che la partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida
avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento
audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro nel quale egli e'
trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge con modalita' tali
da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire
quanto vi viene detto.
Ancora, e' previsto che sia sempre consentito al difensore, o ad
un suo sostituto, di essere presente nel luogo in cui si trova lo
straniero.
In tale luogo e', inoltre, presente un operatore della Polizia di
Stato che attesta l'identita' del trattenuto dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' spettanti allo stesso straniero, del rispetto delle
condizioni tecniche del collegamento audiovisivo e, se ha luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo in cui si trova e redige
processo verbale delle operazioni svolte.
4.4.- Deve, infine, ricordarsi che l'art. 14, comma 4, del d.lgs.
n. 286 del 1998 - che, come accennato, si applica «per quanto
compatibile», anche ai procedimenti di convalida dei richiedenti
protezione internazionale -, nella versione originaria,
nell'individuare nel rito camerale il modello procedurale di
riferimento, faceva espresso riferimento all'art. 737 cod. proc. civ.
Nonostante tale richiamo normativo sia stato, poi, eliminato
dall'art. 34, comma 19, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.
69), fino alla riforma in scrutinio i procedimenti di convalida sono
stati comunque celebrati nelle forme del rito camerale civile.
Sebbene, come poc'anzi ricordato, il d.l. n. 145 del 2024, come
convertito, non abbia espressamente modificato il rito della
convalida, secondo le piu' recenti pronunce di legittimita' - rese
dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, alla quale, in
seguito alla stessa riforma in scrutinio, con decreto della Prima
presidente della Corte di cassazione del 17 gennaio 2025, sono state
assegnate le controversie di cui si tratta - il netto mutamento del
quadro normativo di riferimento operato dalla novella processuale
«orienta inequivocamente verso l'attribuzione di una competenza del
giudice penale, sia nei gradi di merito che nel giudizio di
legittimita'», cosi' che l'applicazione residuale degli artt. 737 e
seguenti cod. proc. civ. non e' piu' praticabile (Corte di
cassazione, sezione prima penale, 15-31 ottobre 2025, n. 35682).
Si e', quindi, osservato che l'attribuzione della competenza in
materia di convalida e proroga dei trattenimenti al giudice penale
comporta, quale necessaria conseguenza, l'applicazione delle norme
del codice di rito penale, «dovendosi escludere che in tale materia,
fatto salvo il rinvio o il riferimento a principi generali di diritto
processuale, si possa procedere ricorrendo a modelli disciplinati dal
codice di procedura civile, del tutto estranei al codice a norma del
quale il giudice penale di merito e' chiamato a decidere e,
successivamente [la Corte di cassazione] a pronunciarsi, appunto
nelle sole ipotesi di violazione dell'art. 606, lett. a), b) e c),
cod. proc. pen.» (Cass., n. 35682 del 2025).
I giudici di legittimita' hanno, inoltre, affermato che i
provvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per
cassazione per motivi afferenti a violazioni di norme del codice di
procedura civile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, del d.lgs.
n. 286 del 1998, che si riferisce al giudizio di legittimita',
richiama espressamente il solo art. 606, comma 1, lettere a), b) e
c), cod. proc. pen., cosi' dispiegando una «chiara influenza
retrospettiva» sulle norme processuali applicabili al rito nel
precedente grado di giudizio (Corte di cassazione, sezione prima
penale, sentenza 28-30 aprile 2025, n. 16441).
5.- Venendo all'esame nel merito, le censure relative
all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. non sono
fondate.
5.1.- Deve, in primo luogo, rilevarsi che quando, come nel caso
di specie, le censure sollevate in riferimento all'art. 77, secondo
comma, Cost. investono disposizioni introdotte dalla legge di
conversione del decreto-legge, la violazione di tale parametro
costituzionale non puo' farsi derivare dalla mancanza dei presupposti
di straordinaria necessita' e urgenza - giacche' le stesse norme
aggiunte, proprio per essere state inserite successivamente, non
possono collegarsi a tali condizioni preliminari -, ma dal difetto di
omogeneita' rispetto all'originario decreto-legge.
Cio' in quanto, come piu' volte affermato da questa Corte, la
legge di conversione riveste «i caratteri di una fonte
"funzionalizzata e specializzata", volta alla stabilizzazione
del decreto-legge, con la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti
eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere
disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista
materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023,
n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), "essenzialmente
per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato,
previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per
scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a
detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare"
(sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello
stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014)»
(sentenza n. 215 del 2023).
Questa Corte ha, tuttavia, precisato che solo la palese
«estraneita' delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle
finalita' del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) o la «evidente
o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le
disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle
dell'originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015) possono
inficiare di per se' la legittimita' costituzionale della norma
introdotta con la legge di conversione» (sentenze n. 226 e n. 181 del
2019, nonche', nello stesso senso, sentenza n. 146 del 2024).
Inoltre, ove il provvedimento governativo sia ab origine a
contenuto plurimo, la continuita' tra la legge di conversione e
il decreto-legge deve essere misurata attraverso la verifica della
coerenza tra le previsioni inserite in sede di conversione e quelle
originariamente adottate in via di straordinaria necessita' e urgenza
(sentenza n. 6 del 2023), «avendo riguardo al collegamento con "uno
dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla
sua ratio dominante" (sentenza n. 245 del 2022)» (sentenze n. 44 del
2025 e n. 113 del 2023).
5.2.- Alla luce dei suddetti criteri, le disposizioni in
scrutinio superano il vaglio di legittimita' costituzionale, in
quanto non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle
contenute nel decreto-legge originario.
Il d.l. n. 145 del 2024, come convertito, si inscrive tra i
provvedimenti ab origine a contenuto plurimo, in quanto contempla
interventi che si articolano in una pluralita' di linee di azione
espressamente indicate nei Capi di cui si compone: il primo e'
intitolato «Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di
lavoratori stranieri», il secondo reca «Disposizioni in materia di
tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli
articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre
disposizioni di contrasto al lavoro sommerso», il terzo detta
«Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale», il quarto - nel quale sono state
innestate le previsioni in scrutinio - contiene le «Disposizioni
processuali» e il quinto pone le «Disposizioni transitorie e finali».
Le finalita' del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sono
compendiate nel Titolo («Disposizioni urgenti in materia di ingresso
in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle
vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti
giurisdizionali») e replicate nel preambolo. Quest'ultimo fa,
infatti, riferimento alla «straordinaria necessita' e urgenza di
adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori
stranieri», alla «straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati
di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e
al contrasto del lavoro sommerso» e alla «straordinaria necessita' e
urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi
migratori».
5.2.1.- Cio' posto, il punto di correlazione tra le disposizioni
introdotte in sede di conversione in legge, oggetto di censura, e
quelle del decreto-legge originario deve essere identificato nella
materia della gestione dei flussi migratori e della protezione
internazionale.
Le nuove norme sulla competenza nei procedimenti di convalida ex
art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - alle quali e' ora
limitato lo scrutinio di legittimita' costituzionale - disciplinano,
sul versante processuale, un istituto, qual e' il trattenimento delle
persone straniere richiedenti asilo, tipicamente afferente alla
materia della protezione internazionale, la cui disciplina
costituisce, come ricordato, uno dei contenuti piu' rilevanti del
provvedimento d'urgenza.
L'emendamento da cui sono scaturite le norme censurate non solo
si pone in continuita' oggettiva con il suddetto ambito tematico
sostanziale, ma si innesta in una specifica articolazione
contenutistica del decreto-legge - quella delle riforme processuali
in materia di protezione internazionale - cui e' stato appositamente
dedicato, sin dalla formulazione originaria dell'atto normativo, il
Capo IV.
6.- Non sono meritevoli di accoglimento neanche le censure con le
quali i giudici rimettenti lamentano che gli artt. 16, commi 1,
lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e
18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come
convertito, la' dove dispongono lo spostamento verso la corte
d'appello della competenza a decidere in prima istanza sulla
convalida del trattenimento del richiedente asilo, gia' attribuita
alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali, violino gli
artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.
6.1.- Anzitutto le disposizioni censurate non si pongono in
contrasto con la garanzia sancita dall'art. 25, primo comma, Cost.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espressione «giudice
naturale precostituito per legge» contenuta in tale precetto
costituzionale indica il giudice istituito in base a criteri generali
fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie.
Tale principio tutela il diritto del cittadino a una previa non
dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor piu'
nettamente, il diritto alla certezza che quest'ultimo non sia un
giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia' verificatosi
(sentenza n. 88 del 1962).
La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non e',
pertanto, necessariamente violata allorche' una legge determini uno
spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in
corso, purche' ricorra una serie di presupposti necessari a evitare
ogni rischio di arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice
competente (sentenza n. 56 del 1967; nello stesso senso, ex aliis,
sentenze n. 237 del 2007 e n. 287 del 1987).
Tale garanzia mira, infatti, «non solo a tutelare il consociato
contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad
assicurare l'indipendenza del giudice investito della cognizione di
una causa, ponendolo al riparo dalla possibilita' che il legislatore
o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia'
incardinati innanzi a se'» (sentenza n. 38 del 2025).
Si verifica, pertanto, una illegittima sottrazione della causa al
giudice naturale precostituito tutte le volte in cui il giudice venga
designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o
direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle
regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la
legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti che la riserva
impone.
La garanzia ex art. 25 Cost. puo', per contro, considerarsi
rispettata quando «l'organo giudicante sia stato istituito dalla
legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali
fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge
(ex plurimis, sentenze n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011)» (sentenze
n. 5 del 2025 e n. 159 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 237
del 2007).
In tale situazione lo spostamento della competenza avviene «per
effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un
nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo
insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente»
(ancora, sentenza n. 56 del 1967).
Nel caso di specie la violazione dell'art. 25 Cost. e' da
escludersi in quanto l'art. 16, commi 1, lettera b), e 2 del d.l. n.
145 del 2024, come convertito, introduce una modifica della
competenza relativa ad una categoria di controversie - quella della
convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il
trattenimento dello straniero richiedente asilo - mediante
l'indicazione di criteri di determinazione ratione materiae e ratione
loci predeterminati e astratti e, peraltro, operanti pro futuro.
Ne' basta a configurare una lesione della evocata garanzia
costituzionale l'avere la novella censurata introdotto un'eccezione
alla regola generale che attribuisce la maggior parte delle
controversie in materia di protezione internazionale alle sezioni
specializzate, dal momento che il giudice naturale non si
cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza
generale, «ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali
derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente
valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo» (sentenza
n. 117 del 1972).
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dai giudici rimettenti,
non occorre verificare se la deroga oggetto di censura sia, nella
specie, giustificata da una esigenza di rango costituzionale,
giacche' un controllo siffatto riguarda le modifiche derogatorie di
regole generali sulla competenza con effetti sui processi in corso
(ancora, sentenza n. 38 del 2025), laddove, come si ricava dall'art.
19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, la modifica della
competenza di cui si tratta si applica ai procedimenti radicati
successivamente all'entrata in vigore della novella e, in
particolare, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 187 del 2024.
6.2.- Neanche le censure con cui e' denunciata la violazione
dell'art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e
dell'art. 102, secondo comma, Cost. sono fondate.
Come ricordato, la novella in scrutinio individua il giudice
competente a decidere sulla convalida del trattenimento dello
straniero richiedente protezione internazionale nella corte d'appello
di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005 - ai sensi del
quale «[l]a competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto
europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui
distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel momento in cui il provvedimento e' ricevuto
dall'autorita' giudiziaria» -, nel cui distretto ha sede il questore
che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
Secondo la giurisprudenza di legittimita', la «scelta del
legislatore esprime univocamente la volonta' di concentrare in capo
alle sezioni penali delle Corti di appello la competenza sui
procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore
dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale» (Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenza 22 aprile 2025, n. 15748, depositata in pari
data), deponendo in tal senso l'espresso richiamo all'autorita'
giudiziaria competente a dare esecuzione al mandato di arresto
europeo, quale istituto disciplinato da disposizioni penali, «che
pertanto richiede l'intervento del giudice penale e che e' accomunato
alle materie del trattenimento del richiedente la protezione
internazionale dai profili di tutela giurisdizionale della liberta'
personale» (ancora Cass., n. 15748 del 2025).
Il rinvio alla disciplina del procedimento in materia di MAE
integra, in particolare, un criterio di attribuzione delle
controversie in questione ai giudici della corte d'appello
territorialmente competente in base alla nuova disciplina, addetti
alla trattazione del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto
europeo, giudici che sono, di norma, quelli assegnati al settore
penale.
La Corte di cassazione, dando continuita' ad un suo consolidato
orientamento, ha anche chiarito che l'applicazione di tale regola di
riparto interno e' questione che non incide sul legittimo esercizio
della funzione giurisdizionale, spettante all'ufficio giudicante
nella sua unitarieta', ne' influisce sulla validita' degli atti,
sicche' l'eventuale violazione delle relative regole non e' causa di
nullita' del giudizio e del suo esito decisorio (Corte di cassazione,
sezione prima penale, sentenza 22 aprile 2025, n. 15750, depositata
in pari data).
Le nuove regole di determinazione della competenza a decidere
sulla convalida in prima istanza comprendono, dunque, sia i parametri
di individuazione del giudice ratione materiae (corte d'appello in
composizione monocratica) e ratione loci (corte d'appello nel cui
distretto ha sede il questore che ha disposto il trattenimento o la
sua proroga), sia un criterio di assegnazione interna delle
controversie ai giudici addetti alla trattazione dei procedimenti in
materia di MAE.
Cosi' ricostruite, esse risultano dotate di sufficiente
precisione e intelligibilita'.
Deve, pertanto, ritenersi che le incertezze applicative
denunciate dai giudici a quibus - di cui si rinviene, peraltro,
conferma nella delibera del Consiglio superiore della magistratura
del 19 marzo 2025, avente ad oggetto l'«Analisi delle ricadute
organizzative sulle Corti di Appello in seguito allo spostamento
della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di
trattenimento dei richiedenti protezione internazionale», citata
nelle ordinanze di rimessione - costituiscano meri inconvenienti di
fatto che non comportano un vizio intrinseco di illegittimita'
costituzionale delle norme censurate (sentenza n. 143 del 1973).
6.3.- Non sono ravvisabili neanche gli ulteriori profili di
irragionevolezza denunciati dai giudici a quibus.
E' innegabile che la disciplina censurata introduca una rilevante
eccezione alla regola generale - desumibile dall'oggetto dei
procedimenti elencati nell'art. 3, commi 1, 2, e 3, del d.l. n. 13
del 2017, come convertito - secondo cui la competenza sulle
controversie relative alla protezione internazionale e' devoluta alle
sezioni specializzate istituite dall'art. 1 del medesimo
decreto-legge.
La novella in scrutinio ha, infatti, sottratto una fattispecie -
quale e' la convalida del trattenimento del richiedente asilo -
tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale a
un assetto di competenze predisposto allo specifico fine di garantire
la specializzazione e la concentrazione in un settore connotato da un
elevato tasso di specialita' oltre che dalla necessita' per i giudici
ad esso assegnati di confrontarsi con il sistema comune europeo
dell'asilo.
Nondimeno, la scelta di espungere la convalida dal novero dei
procedimenti di competenza delle sezioni distrettuali non e'
sintomatica di una irragionevolezza manifesta e, pertanto, rientrando
in un ambito, quale e' quello della configurazione degli istituti
processuali, nel quale ampia e' la discrezionalita' legislativa, non
puo' essere sindacata da questa Corte (ex aliis, sentenze n. 39 e n.
36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024 e n. 67 del 2023).
Invero, la novella ha sacrificato l'esigenza di specializzazione
ratione materiae - e di conseguenza anche quella di concentrazione -
per affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto
assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione,
sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a
trattare procedimenti che coinvolgono la liberta' personale degli
stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti.
Va, al riguardo, ricordato che il trattenimento della persona
straniera, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del
potere coattivo della pubblica amministrazione - e, quindi, tra gli
strumenti con i quali quest'ultima realizza direttamente un
determinato interesse pubblico che, nella specie, coincide con
l'esigenza di controllo dei flussi migratori - si sostanzia in una
limitazione della liberta' personale.
Tale misura, infatti, pur non perseguendo finalita' punitive,
condivide con la detenzione l'effetto pratico della restrizione della
persona.
La condizione di assoggettamento fisico del trattenuto all'altrui
potere e' «indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della
liberta' personale» (sentenza n. 96 del 2025), con la conseguenza
che, ai sensi dell'art. 13 Cost., tale limitazione dell'habeas
corpus, essendo disposta dall'autorita' di pubblica sicurezza, deve
essere convalidata dall'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore
(sentenza n. 127 del 2022; in senso conforme sentenze n. 39 del 2025
e n. 105 del 2001).
Anche la giurisprudenza di legittimita' ha posto in luce la
valenza connotante dell'incidenza del trattenimento dello straniero
sulla liberta' personale e in forza di tale profilo ha ritenuto
coerente lo spostamento nell'area penale della disciplina processuale
di tale misura (ex aliis, Corte di cassazione, sezione prima penale,
ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data).
Deve, inoltre, escludersi che il principio di concentrazione, pur
chiaramente evincibile dalla disciplina istitutiva delle sezioni
specializzate, abbia carattere costituzionalmente necessario e quindi
inderogabile.
L'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, non ha,
infatti, istituito una giurisdizione unica e onnicomprensiva per le
controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, come e'
dimostrato dal fatto che alcuni procedimenti riconducibili a tali
ambiti tematici sono rimasti, rispettivamente, al giudice di pace, al
tribunale civile ordinario e al giudice amministrativo.
Il carattere solo tendenziale del principio di concentrazione
desumibile dal d.l. n. 13 del 2017, come convertito, si ricava dalla
stessa conformazione, ad opera di tale testo normativo, delle sezioni
specializzate non alla stregua di organi giudiziari autonomi dotati
di competenza funzionale ed esclusiva, come nel caso del tribunale
per i minorenni, e neppure di articolazioni munite di una competenza
separata rispetto a quella del tribunale in cui hanno sede, come nel
caso delle sezioni agrarie.
Del resto, la Corte di cassazione, con riferimento alle sezioni
specializzate in materia di impresa, la cui configurazione e'
pressoche' identica a quella delle sezioni di cui si tratta, ha
chiarito che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione
specializzata, nello specifico caso in cui entrambe facciano parte
del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma
rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio
giudiziario (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23
luglio 2019, n. 19882).
6.4.- Alla luce delle considerazioni che precedono non puo'
ritenersi fondata neppure la censura con cui si deduce che lo
spostamento di competenza in scrutinio inciderebbe sul carattere
unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di
asilo, determinando una scissione tra la competenza per il giudizio
avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto - spettante alle
sezioni specializzate dei tribunali distrettuali - e la competenza
per la convalida del trattenimento del richiedente, nonostante
quest'ultimo procedimento abbia portata incidentale rispetto al
primo.
Occorre, anzitutto, rilevare che gia' nel regime anteriore alla
riforma in esame la previsione di una competenza specialistica delle
sezioni distrettuali in ordine a entrambi i procedimenti in questione
non comportava, di per se' sola, l'attribuzione al giudice investito
dell'impugnazione del diniego di protezione internazionale della
stessa competenza a decidere sulla convalida del trattenimento del
richiedente asilo.
Mancava, infatti, per i giudizi in esame una specifica
disposizione che attribuisse al giudice del procedimento di
protezione internazionale la competenza funzionale sulla convalida
dei trattenimenti e delle loro proroghe.
Ne', in senso contrario, puo' valorizzarsi l'art. 14, comma 4,
ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - riguardante la convalida
del trattenimento dello straniero attinto da decreto di espulsione,
ma, come ricordato, applicabile, in quanto compatibile, anche alla
convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale
-, ai sensi del quale «[l]a convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla
frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione».
Come si desume dai lavori parlamentari relativi alla legge 6
marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), il cui art. 12 e' confluito nell'art. 14
del d.lgs. n. 286 del 1998, il legislatore, ammettendo la
possibilita' che la richiesta di convalida sia avanzata davanti allo
stesso giudice del procedimento di opposizione avverso il decreto di
espulsione costituente il presupposto della misura restrittiva, ha
inteso soltanto favorire, ma non certo imporre la trattazione
congiunta dei due procedimenti.
Un rapporto di incidentalita' in senso tecnico della convalida
rispetto al procedimento sulla richiesta di protezione internazionale
non potrebbe ricavarsi neppure dal nesso di strumentalita' che
intercorre tra la misura restrittiva e il giudizio di accertamento
del diritto alla protezione internazionale.
E' pur vero che la giurisprudenza di legittimita' riconosce al
trattenimento natura cautelare (Cass., n. 3843 del 2025; Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 settembre 2025, n.
32342, depositata in pari data; prima sezione civile, ordinanze 14
settembre 2021, n. 24721 e 23 ottobre 2019, n. 27076); ma tale
inquadramento non consente di annettere al procedimento diretto alla
sua convalida portata incidentale rispetto al giudizio in cui si
accerta il diritto alla protezione internazionale. Cio' anzitutto per
la netta differenza strutturale tra i due processi. La convalida e'
un procedimento che deve essere definito entro quarantotto ore dalla
trasmissione del provvedimento con cui il questore dispone il
trattenimento o la sua proroga, all'esito di un'udienza che si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito.
Per converso, nel giudizio di impugnazione del diniego di
protezione internazionale - che, pur essendo soggetto al rito
camerale, ha natura contenziosa ed e' definito con un provvedimento
idoneo al giudicato - l'udienza non e' obbligatoria, ma puo' essere
fissata dal giudice ove ricorra una delle condizioni previste
dall'art. 35-bis, comma 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato).
Infine, tra i procedimenti in esame non si ravvisa neppure una
connessione qualificata. Sebbene il giudizio di convalida possa
essere esteso alla cognizione sui provvedimenti presupposti (sentenze
n. 39 del 2025 e n. 105 del 2001), il carattere meramente incidentale
di tale accertamento (Corte di cassazione, sezione prima civile,
ordinanze 31 ottobre 2023, n. 30166 e 20 marzo 2019, n. 7841) e la
sua limitazione alla illegittimita' manifesta escludono che possa
ravvisarsi un'ipotesi di pregiudizialita' in senso tecnico capace di
imporre la trattazione congiunta delle cause, ne', considerata la
natura sommaria della cognizione nel procedimento di convalida,
potrebbe verificarsi un contrasto pratico tra giudicati.
In definitiva, lo spostamento di competenza in esame, pur
sacrificando in qualche misura le esigenze di concentrazione e di
uniformita' interpretativa che avevano indotto il legislatore ad
affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda
di protezione internazionale ad un unico ufficio giudiziario,
costituisce una rivalutazione di tale scelta legislativa che, essendo
connotata da ampia discrezionalita' e non sconfinando nella
irragionevolezza manifesta, esula dal sindacato di questa Corte.
Cio' non esclude, tuttavia, che lo stesso legislatore debba
verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e
operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero
di difficolta' applicative.
7.- Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 16,
commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e
b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come
convertito, sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3,
25 e 102, secondo comma, Cost., devono, pertanto, essere dichiarate
non fondate.