ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 635, quinto
comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel
procedimento penale a carico di L.S.M. con ordinanza del 31 marzo
2025, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2025 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice
relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 31 marzo 2025, iscritta al n. 85 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima
sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale:
a) in via principale, dell'art. 635, quinto comma, del codice
penale;
b) in via gradata, dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella
parte in cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al
precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'art.
625, primo comma, numero 7), cod. pen.;
c) in via ulteriormente gradata, dell'art. 635, quinto comma,
cod. pen., nella parte in cui e' applicabile al delitto di
danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle
sole cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede.
2.- Il quinto comma dell'art. 635 cod. pen. stabilisce che, per i
reati di cui ai precedenti quattro commi, che disciplinano
altrettante fattispecie di danneggiamento, «la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna».
3.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare una
persona imputata del reato di danneggiamento di cosa esposta alla
pubblica fede, per avere deteriorato un'autovettura ferma sulla sede
stradale lanciando volontariamente diversi oggetti, «tra cui una
bicicletta e alcune lattine di birra [...] dal balcone di un
appartamento, sito al terzo piano», dal quale «certamente vedeva che
in strada, immediatamente sotto, era parcheggiato il veicolo».
Dopo avere osservato che dall'istruttoria svolta emergerebbe la
responsabilita' dell'imputato e avere escluso che il fatto possa
ritenersi di particolare tenuita' ai sensi dell'art. 131-bis cod.
pen., il rimettente rileva che, nella specie, il trattamento
sanzionatorio potrebbe essere mantenuto entro il limite di due anni
di reclusione e formula una prognosi favorevole in ordine
all'astensione, da parte dell'imputato stesso, dalla commissione in
futuro di ulteriori reati, con la conseguenza che potrebbe essere
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Le questioni sollevate sarebbero, pertanto, rilevanti, attesa
l'applicabilita' del quinto comma dell'art. 635 cod. pen., che, in
forza della sua chiara formulazione, tale da renderne impraticabile
un'interpretazione costituzionalmente orientata, impone al giudice di
subordinare il suddetto beneficio all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si
oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato.
4.- In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale
fiorentino premette che, in base alla disciplina di cui all'art. 165
cod. pen., la sospensione condizionale «puo'» essere subordinata
all'adempimento di determinati obblighi (primo comma) e, soltanto se
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, «deve» essere
necessariamente subordinata ad essi (secondo comma).
L'art. 635, quinto comma, cod. pen., invece, vincola il giudice a
subordinare la sospensione ai suddetti obblighi in ogni caso e,
dunque, anche quando il condannato e' incensurato.
Tanto premesso, il rimettente solleva, in via gradata, tre
questioni.
4.1.- In via principale, egli dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., in quanto
questa disposizione prevedrebbe «irragionevolmente un automatismo».
Al riguardo, ricorda che, come affermato da questa Corte nella
sentenza n. 49 del 1975, la subordinazione del beneficio in
questione, da un lato, costituirebbe uno strumento diretto «a
garantire che il comportamento del reo, successivamente alla
condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la
cui realizzazione [...] costituisce lo scopo precipuo dell'istituto
stesso della sospensione condizionale della pena [...]»; dall'altro,
rappresenterebbe il frutto «di una valutazione, motivata ma
discrezionale», del giudice.
Tale valutazione, sottolinea il rimettente, dovrebbe quindi
riguardare «cio' che sia concretamente piu' opportuno» per conseguire
il suddetto obiettivo del ravvedimento del reo.
In questa prospettiva, «[c]omprensibilmente» la subordinazione
sarebbe obbligatoria, ai sensi del sopra citato art. 165, secondo
comma, cod. pen., quando la sospensione condizionale viene concessa a
soggetti che hanno commesso un ulteriore reato dopo averne gia'
goduto, giacche' tale circostanza disvelerebbe, a posteriori,
l'insufficienza, al fine di realizzare la funzione rieducativa della
pena, della minaccia della revoca della sospensione medesima.
Viceversa, il censurato art. 635, quinto comma, cod. pen.
preclude al giudice la possibilita' di effettuare qualsiasi
valutazione discrezionale «anche a fronte di soggetti del tutto
incensurati», il cui ravvedimento potrebbe essere adeguatamente
assicurato dalla sola minaccia di revoca appena detta.
4.2.- In via gradata, il rimettente deduce l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al danneggiamento, previsto dal precedente secondo
comma, numero 1), di «cose esistenti in uffici o stabilimenti
pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede,
o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o
reverenza».
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe il
principio di eguaglianza, in quanto recherebbe una disciplina
ingiustificatamente diversa da quella riservata al furto
pluriaggravato, di cui all'art. 625, primo comma, numeri 2) e 7),
cod. pen., perche' commesso con violenza sulle cose e avente a
oggetto gli stessi beni appena menzionati.
A quest'ultima fattispecie, infatti, sarebbe applicabile l'art.
165, primo e secondo comma, cod. pen., senza quindi che la
subordinazione della sospensione condizionale debba essere
necessariamente disposta, come, invece, per il reato di
danneggiamento.
Il Tribunale fiorentino osserva innanzitutto che «il delitto di
furto pluriaggravato risulta costituire un reato complesso,
nell'ambito del quale gli elementi costitutivi del danneggiamento»
finiscono per integrare circostanze aggravanti, essendo pacifico in
giurisprudenza l'assorbimento di quest'ultimo nel primo.
Quindi, sostiene l'omogeneita' dei delitti posti a raffronto, in
quanto reati di danno, che offendono il patrimonio e che hanno a
oggetto i medesimi beni. Peraltro, il furto ex art. 625, primo comma,
numeri 2) e 7), cod. pen. sarebbe «piu' grave» del danneggiamento di
cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., perche' il
primo e' punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre che con
la multa, e il secondo con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del
danneggiamento, d'altro canto, sarebbe sufficiente il dolo generico o
quello eventuale, mentre per il furto sarebbe necessario lo specifico
fine di profitto, «anche sotto tale profilo [confermandosi] la
maggiore gravita'» di quest'ultimo delitto.
Infine, l'omogeneita' delle fattispecie in comparazione sarebbe
stata riconosciuta dallo stesso legislatore con il decreto
legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di
attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari). Infatti, l'introduzione della
procedibilita' a querela anche per il danneggiamento di cose esposte
alla pubblica fede sarebbe stata, secondo la relazione illustrativa
al suddetto decreto legislativo, «necessaria per omologare il regime
di procedibilita' di tale reato a quello previsto per la fattispecie
analoga e piu' grave di cui all'art. 625 c.p.».
4.3.- In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui questa
Corte «dovesse ritenere l'oggetto della questione troppo ampio», il
rimettente denuncia l'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte
in cui e' applicabile al delitto di danneggiamento delle sole cose
esposte alla pubblica fede.
5.- Non e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 85 del
2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, solleva tre questioni di legittimita' costituzionale.
1.1.- In via principale, il rimettente censura l'intero art. 635,
quinto comma, cod. pen., il quale stabilisce che, per i reati di
danneggiamento di cui ai precedenti commi, «la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna».
Imponendo, anche in presenza di persone incensurate, la
subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento dei
suddetti obblighi, la norma denunciata prevedrebbe «irragionevolmente
un automatismo», in violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che il
ravvedimento di questi soggetti potrebbe essere assicurato dalla sola
minaccia della revoca della sospensione condizionale nel caso di
commissione di ulteriori delitti.
2.- La questione non e' fondata.
La premessa interpretativa da cui muove il rimettente, ovvero che
la subordinazione prevista dal quinto comma dell'art. 635 cod. pen.
sarebbe sempre obbligatoria, e' corretta.
Il tenore letterale di tale disposizione e' difatti univoco
nell'imporla ed essa non e', pertanto, suscettibile di valutazione
discrezionale da parte del giudice (Corte di cassazione, quinta
sezione penale, sentenza 6 marzo-16 aprile 2025, n. 15143).
2.1.- Da tanto non consegue, tuttavia, un automatismo
intrinsecamente irrazionale.
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che, a seguito di
molteplici modifiche, la piu' significativa delle quali e' stata
introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di
reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67),
l'art. 635 cod. pen. configura ormai il danneggiamento come un reato
plurioffensivo.
All'esito della riforma del 2016, infatti, «il danneggiamento non
e' piu' da considerarsi come figura posta genericamente ed
esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare,
bensi' come ipotesi che ne tutela l'integrita' laddove l'aggressione
si accompagni a specifiche modalita' (ad esempio, violente o
minacciose, ex art. 635, primo comma, cod. pen.), condizioni di
contesto (ad esempio, in occasione di manifestazioni che si svolgono
in luogo pubblico o aperto al pubblico, ex art. 635, terzo comma,
cod. pen.) o a una particolare qualita' del bene oggetto del reato
(art. 635, secondo comma, cod. pen.)» (sentenza n. 212 del 2024).
Va poi anche chiarito che il delitto di cui all'art. 635 cod.
pen. e' un «reato di danno» e che l'elemento soggettivo e' integrato
dal dolo «generico» (ancora, sentenza n. 212 del 2024).
Pur non essendo necessario l'animus nocendi, il dolo del delitto
di danneggiamento, quindi, richiede in ogni caso «la coscienza e
volonta' di danneggiare» (ex plurimis, Corte di cassazione, sesta
sezione penale, sentenza 18-19 settembre 2012, n. 35898), anche nella
forma del dolo eventuale.
Il suddetto delitto, inoltre, come osservato in dottrina, si
risolve, nella generalita' dei casi, in condotte di insensato
vandalismo, in quanto caratterizzate da una mera motivazione
distruttiva, come del resto emerge emblematicamente dalla fattispecie
oggetto del giudizio a quo, in cui l'imputato ha lanciato dal balcone
della propria abitazione, sito al terzo piano di un edificio, una
bicicletta e altri oggetti su un'autovettura parcheggiata in strada.
2.2.- In questa cornice, la norma denunciata non detta affatto
una disciplina intrinsecamente irrazionale laddove impone di
subordinare necessariamente, anche in presenza di soggetti
incensurati, la sospensione condizionale «all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna».
Questa Corte ha, infatti, rimarcato che la sospensione
condizionale favorisce la rieducazione del reo non solo mediante la
minaccia della sua revoca, ma pure «attraverso gli obblighi
riparatori, ripristinatori o di recupero», i quali conferiscono «un
contenuto risocializzativo anche "positivo" al beneficio» (sentenza
n. 208 del 2024).
In effetti, la norma indubbiata si connota per una forte
vocazione rieducativa, resa evidente proprio dagli adempimenti da
essa contemplati, che si risolvono, l'uno, nella reintegrazione dello
status quo ante, che permette al reo di acquisire maggiore
consapevolezza delle conseguenze dannose derivate dalla sua condotta
illecita; l'altro, nella prestazione di un'attivita' non retribuita
in favore della collettivita', con chiaro richiamo al vincolo di
solidarieta' che deve legare i consociati all'interno del vivere
civile.
Tale finalita' rieducativa, che mira a favorire una
«rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa»
(Cass. n. 15143 del 2025), viene del tutto trascurata dal giudice
remittente, che si limita a considerare l'efficacia deterrente che, a
suo avviso, gia' conseguirebbe dalla minaccia della revoca del
beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato.
2.3.- D'altra parte, se e' pur vero che questa Corte ha
manifestato, in piu' occasioni, un favor per le valutazioni
individualizzate, a ragione del rischio che l'opzione repressiva
finisca per «relegare nell'ombra il profilo rieducativo» (sentenza n.
24 del 2025), tuttavia cio' non comporta che ogni opzione legislativa
che imponga una determinata soluzione al giudice costituisca di per
se' un irrazionale automatismo legislativo.
Non e', quindi, arbitraria la scelta legislativa che mira a
rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione
condizionale esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio.
Del resto, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il
legislatore gode di «ampia discrezionalita' [...] nella
conformazione» della sospensione condizionale (ex plurimis, ordinanza
n. 296 del 2005), al punto che la disciplina dell'istituto resta
rimessa all'apprezzamento discrezionale «del legislatore in via
generale ed astratta, prima ancora che a quello del giudice»
(sentenza n. 85 del 1997 e ordinanza n. 475 del 2002).
Tali valutazioni discrezionali del legislatore possono risolversi
anche nel «diversificare talune categorie di reati», persino
precludendo la concessione stessa del beneficio in relazione a
fattispecie che, indipendentemente «dalla pena edittale per esse
prevista», riguardino «condotte particolarmente gravi nel comune
sentire» (sentenza n. 85 del 1997).
In analoga prospettiva, si e' affermato, ad esempio, che il
legislatore «ha, con valutazione immune da censure sul piano
costituzionale, ritenuto che - indipendentemente dalla gravita' della
condotta posta in essere dal condannato, e dall'entita' della pena
irrogatagli - la pericolosita' individuale evidenziata dalla
violazione dell'altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per
negare in via generale ai condannati per il delitto [di furto in
abitazione] il beneficio della sospensione dell'ordine di
carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del
tribunale di sorveglianza, della possibilita' di concedere al singolo
condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la
durata della sua condanna» (sentenza n. 216 del 2019).
Recentemente, inoltre, scrutinando la norma che impedisce al
giudice di irrogare le pene sostitutive delle pene detentive brevi in
rapporto a determinate fattispecie criminose, questa Corte ha
affermato che «non puo' disconoscersi al legislatore un'ampia
discrezionalita' nella determinazione dei limiti oggettivi entro i
quali l'applicazione di tali pene sia possibile per il giudice»
stesso, anche mediante il «riferimento [...] a specifici titoli di
reato», «sempre che, rispetto alle esclusioni obiettive previste per
taluni reati, la scelta del legislatore non risulti manifestamente
irragionevole»; cio' secondo «una tecnica comune nell'ordito del
codice penale, a disposizione del legislatore ogniqualvolta intenda
definire l'ambito applicativo di misure che prefigurino un esito
sanzionatorio alternativo a quello carcerario» (sentenza n. 139 del
2025).
In conclusione, se, come si e' detto sopra, al legislatore non e'
inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale
per alcuni reati, nella specie non integra un irrazionale e
aprioristico automatismo legislativo la definizione del quomodo della
sospensione medesima, mediante la sua necessaria subordinazione
all'adempimento di determinati obblighi.
Del resto, in un ordinamento complesso come quello penale, al
legislatore non puo' essere contestata la sola mancanza di una
razionalita' puramente geometrica.
3.- In via gradata, il giudice a quo solleva questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen.,
nella parte in cui e' applicabile al danneggiamento delle cose
indicate nell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen.
Secondo il rimettente, si verificherebbe, in violazione dell'art.
3 Cost., un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla
fattispecie, «analoga e piu' grave», del furto pluriaggravato perche'
avente a oggetto gli stessi beni e commesso con violenza sulle cose,
per il quale la subordinazione della sospensione condizionale non e'
obbligatoria.
3.1.- Anche tale questione non e' fondata.
Pur a fronte di elementi comuni ai due reati in comparazione,
resta chiaramente distinta la condotta tipica, tale da escludere la
«piena omogeneita' delle situazioni poste a raffronto» (sentenza n.
76 del 2019). I reati in parola, infatti, sono diversi quanto alla
finalita' della condotta, dal momento che nel furto «l'intenzione
dell'agente [e'] diretta all'impossessamento», mentre nel
danneggiamento lo e' «al mero deterioramento» della cosa (ex multis,
Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 29 ottobre-28
novembre 2024, n. 43376; quinta sezione penale, sentenza 27 ottobre
2022-16 gennaio 2023, n. 1359; quinta sezione penale, sentenza 11
novembre-12 dicembre 2022, n. 46852).
In questi termini, la violenza sulle cose, mentre nel furto si
configura come un mezzo al fine di realizzare la condotta
sottrattiva, al punto da risultare assorbita in esso (sentenza n. 207
del 2023), nel danneggiamento si pone di norma come un fine ed
esprime una particolare indifferenza per i beni altrui.
Non sussistendo, tra le fattispecie poste a confronto, una
omogeneita' strutturale, non e' quindi manifestamente irragionevole
la scelta della previsione, con riguardo al reato di danneggiamento,
di un percorso rieducativo diverso da quello contemplato per il furto
commesso con violenza sulle cose.
3.2.- In tale prospettiva, non convince nemmeno l'accento che il
rimettente pone sulla maggiore gravita' di quest'ultimo reato, in
quanto punito con una pena edittale piu' severa di quella prevista
per il danneggiamento.
La ratio della subordinazione in questione risiede, infatti,
principalmente nella funzione rieducativa della pena alla luce della
specificita' del reato che viene in rilievo, risultando secondaria,
per questo profilo, la cornice edittale prevista dal legislatore.
Del resto, a fortiori, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, al legislatore non e' nemmeno
precluso negare la stessa concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena in riferimento a «condotte particolarmente
gravi nel comune sentire», anche, in fondo, a prescindere dalla «pena
edittale per esse prevista» (sentenza n. 85 del 1997).
3.3.- Nemmeno coglie nel segno l'argomento speso dal giudice a
quo nel sottolineare che il d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto la
procedibilita' a querela anche per il delitto di danneggiamento di
cose esposte alla pubblica fede, allineando cosi' il relativo regime
a quello del furto.
La procedibilita' a querela, infatti, risponde a una finalita'
differente dalla subordinazione della sospensione condizionale,
essendo preordinata, la prima, anche ad assicurare una significativa
deflazione del lavoro giudiziario (ex plurimis, sentenza n. 9 del
2025) e, la seconda, come si e' detto, essenzialmente a realizzare la
funzione rieducativa della pena.
Di conseguenza, l'omologazione tra i due delitti in punto di
procedibilita' non rende arbitraria l'omessa omologazione anche
riguardo alla sospensione condizionale.
4.- In via ulteriormente gradata, il Tribunale fiorentino
denuncia, infine, il quinto comma dell'art. 635 cod. pen., nella
parte in cui e' applicabile al delitto di danneggiamento di cui al
precedente secondo comma, numero 1), limitatamente alle condotte
aventi a oggetto cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede.
Benche' non motivi espressamente sul punto, da una lettura
complessiva dell'ordinanza di rimessione si desume chiaramente che il
giudice a quo ritiene che la norma denunciata violi il principio di
eguaglianza per le stesse ragioni addotte a sostegno della questione
precedente.
4.1.- Le medesime considerazioni appena esposte conducono,
pertanto, evidentemente alla non fondatezza anche di tale questione.