ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  55  della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),  in
coordinamento  con  l'art.  299,  primo  comma,  del  codice  civile,
promosso dal Tribunale per  i  minorenni  di  Bari  nel  procedimento
vertente tra G. P. e Francesca  Romana  Arciuli,  quest'ultima  nella
qualita' di curatrice speciale del minore D. C., con ordinanza del 17
gennaio 2025, iscritta  al  n.  69  del  registro  ordinanze  2025  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visti l'atto di costituzione di Francesca  Romana  Arciuli  nella
qualita' di curatrice speciale del minore D. C.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2025  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi l'avvocata  Francesca  Romana  Arciuli  nella  qualita'  di
curatrice speciale del minore D. C., nonche' l'avvocato  dello  Stato
Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025),
il Tribunale per i minorenni di Bari  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione,  quest'ultimo
in  relazione  all'art.  8  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  55
della legge 4  maggio  1983,  n.  184  (Diritto  del  minore  ad  una
famiglia), in coordinamento con l'art. 299, primo comma,  del  codice
civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di  adozione
in casi particolari, di sostituire il  cognome  dell'adottato  minore
d'eta' con  quello  dell'adottante,  derogando  alla  previsione  che
impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato. 
    2.- In punto di fatto, il rimettente riferisce che,  in  data  12
aprile  2024,  G.  P.  ha  proposto  istanza  di  adozione  in   casi
particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), della  legge
n. 184 del 1983, nei confronti del minore D. C., figlio di  S.  R.  -
moglie del ricorrente - e di S. C.,  decaduto  dalla  responsabilita'
genitoriale nei confronti del minore. 
    In particolare, Tribunale per i minorenni di Bari rammenta che D.
C. e' nato nel 2019 e che, a causa del persistente  disinteresse  del
padre biologico nei suoi confronti, il Tribunale ordinario di  Trani,
in data 17 novembre 2021, ha pronunciato l'affidamento esclusivo  del
minore alla madre. Di seguito, in data 16 settembre 2022, la madre ha
contratto matrimonio con G. P., adottante  nel  giudizio  principale.
Infine, in data 22 novembre 2023, il Tribunale  per  i  minorenni  di
Bari  ha  emesso  una  pronuncia   ablativa   della   responsabilita'
genitoriale nei confronti del padre biologico. 
    All'udienza del 18 settembre 2024, il  ricorrente  ha  confermato
l'istanza di adozione, con il consenso della moglie,  ed  entrambi  i
coniugi hanno chiesto che il bambino possa assumere il  solo  cognome
P. 
    Il giudice  a  quo  riferisce  che,  pur  non  avendo  il  minore
raggiunto l'eta' richiesta per l'ascolto,  si  e'  svolto  «un  breve
colloquio con i giudici onorari»,  nel  corso  del  quale  il  minore
avrebbe affermato di chiamarsi «D. P.». Alla successiva  udienza  del
12 novembre 2024 il padre biologico, benche'  ritualmente  convocato,
non e' comparso e la coppia ha ribadito la richiesta congiunta di far
assumere all'adottando il solo cognome dell'adottante, «essendosi  il
padre  biologico  [...]  sempre  disinteressato  del  minore».  Hanno
chiesto,  inoltre,  che  siano  poste   questioni   di   legittimita'
costituzionale,  al  fine  di  «superare»  la  «rigida   formulazione
dell'art. 299 c.c. nell'ambito dell'adozione in casi particolari». 
    Il  rimettente  da'  atto  del  parere  favorevole   all'adozione
espresso dal pubblico ministero e precisa di aver nominato  Francesca
Arciuli curatrice speciale del minore. 
    3.- Il  Tribunale  per  i  minorenni  di  Bari  solleva,  dunque,
questioni  di  legittimita'  costituzionale  e  argomenta   la   loro
rilevanza, evidenziando di dover applicare l'art. 299,  primo  comma,
cod. civ., cui fa rinvio l'art. 55 della legge n.  184  del  1983  in
materia di adozione in casi particolari. 
    Nello specifico, il giudice a quo osserva che la norma  censurata
impedisce  la  sostituzione  del  cognome  dell'adottato  con  quello
dell'adottante - come, viceversa, auspicato dal  ricorrente  e  dalla
madre del minore adottando - ed esclude che i dubbi  di  legittimita'
costituzionale si possano superare in via interpretativa,  stante  la
formulazione letterale dell'art. 299 cod. civ.,  che  non  lascerebbe
spazio a una possibile «sostituzione del cognome originario». 
    A conferma della non percorribilita' di un itinerario ermeneutico
capace di sanare il vulnus richiama la sentenza n. 135  del  2023  di
questa  Corte,  che  ha  accolto   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate sull'art. 299, primo  comma,  cod.  civ.  al
fine di consentire l'aggiunta, anziche' l'anteposizione  del  cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta',  intervenendo
con pronuncia additiva in un'ipotesi  «meno  radicale  di  quella  in
esame in cui si chiede la sostituzione del cognome». 
    Inoltre, il rimettente osserva  come,  ai  fini  del  cambio  del
cognome, non «possa essere satisfattiva la possibilita' di  ricorrere
alla procedura amministrativa di cui  al  DPR  396/2000,  che  e'  un
rimedio  succedaneo   e   non   assimilabile   al   regime   primario
dell'adozione». 
    4.-  Passando  a  motivare  la  non  manifesta  infondatezza,  il
Tribunale per i minorenni di Bari  procede,  anzitutto,  a  esaminare
l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nel  suo  tutelare,
attraverso l'art. 2 Cost., il diritto all'identita' personale  e  con
esso il diritto al nome. 
    4.1.- In particolare, il rimettente si sofferma sulle sentenze n.
131 del 2022, n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001 e  n.
297  del  1996,  sottolineando  come  tali   pronunce   muovano   dal
presupposto che il cognome, insieme con il  prenome,  rappresenta  il
fulcro dell'identita' giuridica e sociale dell'individuo e lo collega
alla formazione sociale che lo accoglie. In quanto tale,  il  cognome
dovrebbe  «radicarsi  nell'identita'  familiare   e,   al   contempo,
riflettere la funzione che riveste, anche in una  proiezione  futura,
rispetto alla persona». 
    Ricostruite le fonti normative e giurisprudenziali in materia  di
diritto al nome e all'identita' personale, il rimettente aggiunge  la
considerazione secondo  cui  «l'evoluzione  normativa  e  il  diritto
vivente» darebbero sempre piu' «rilievo  alla  volonta'  di  soggetti
minori» (evoca in proposito gli artt. 145, 244, 250, 252,  264,  273,
284, 336-bis, 363, 774 e 1389 cod. civ.; l'art. 473-bis.5 del  codice
di procedura civile; gli artt. 4, 10 e 25  della  legge  n.  184  del
1983; nonche', genericamente, la legge  1°  dicembre  1970,  n.  898,
recante «Disciplina dei  casi  di  scioglimento  del  matrimonio»,  e
l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,  approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni  Unite  il  20  novembre  1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176). 
    Da  tale  complesso  di  richiami,  e  rifacendosi   anche   alla
giurisprudenza della Corte di cassazione, il rimettente inferisce che
«i criteri di individuazione del cognome del  minore  si  pongono  in
funzione esclusiva del suo interesse, che e' essenzialmente quello di
evitare un danno alla sua  identita'  personale,  intesa  anche  come
proiezione della sua personalita' sociale (cfr. Cass. civ. sez. I, n.
12670 del 2009)». 
    4.2.- Il giudice a quo  passa,  di  seguito,  a  esaminare  altre
vicende che, come nell'ipotesi  dell'adozione  in  casi  particolari,
prospettano la «possibilita' per il figlio di  acquisire  un  secondo
cognome». 
    A tal fine, si sofferma, anzitutto, sull'art. 262 cod. civ.  che,
nelle fattispecie del riconoscimento o  dell'accertamento  giudiziale
del vincolo di filiazione  successivi  all'attribuzione  del  cognome
materno o all'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale  dello
stato  civile,  rimette  al  figlio   maggiore   d'eta'   la   scelta
sull'aggiunta, sull'anteposizione o sulla sostituzione del precedente
cognome. Ove, invece,  il  figlio  sia  minore  d'eta',  il  medesimo
articolo affida al giudice la relativa decisione, previo ascolto  del
minore  che  abbia  compiuto  dodici  anni  o  che  sia   capace   di
discernimento, se di eta' inferiore. 
    L'altra disciplina che il rimettente esamina  e'  proprio  quella
dell'art.  299,  primo  comma,  cod.  civ.  nella  sua   applicazione
all'adozione del maggiore d'eta', rispetto  alla  quale  indugia  nel
sottolineare come la sentenza di questa Corte n. 135 del  2023  abbia
reso flessibile  la  disciplina,  consentendo,  in  alternativa  alla
anteposizione del  cognome  dell'adottante  a  quello  dell'adottato,
l'aggiunta del primo  al  secondo,  se  adottante  e  adottando,  nel
manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi  a  favore  di
tale effetto. 
    4.3.- Il giudice a quo dimostra di essere consapevole che  questa
Corte, con la sentenza n. 268 del 2002,  ha  rigettato  questioni  di
legittimita'  costituzionale  non   dissimili   da   quelle   oggetto
dell'odierno giudizio. 
    Nondimeno,  ritiene  che  l'evoluzione  del  quadro  normativo  e
giurisprudenziale  debba  condurre  ad  approdi  differenti  rispetto
all'esito cui era pervenuto il precedente del 2002.  A  giudizio  del
rimettente, «non consentire  [...]  di  accogliere  la  volonta'  del
minore capace di discernimento, dell'adottante o  del  rappresentante
legale, di ottenere, in deroga all'art.  299  primo  comma  c.c.,  di
posporre  o  di  sostituire  il  cognome  dell'adottante   a   quello
originario,  viol[erebbe]  il  diritto  all'identita'  personale  del
minore». In particolare, il giudice a quo ritiene  che  la  rigidita'
della norma censurata non consentirebbe di tenere  in  considerazione
la «varieta' delle situazioni concrete  in  cui  si  va  formando  la
personalita' del minore, rispetto alle  quali  va  adeguata  in  modo
conforme  l'attribuzione  del  cognome,   come   fondamentale   segno
distintivo della personalita', anche alla luce della diversita' delle
ipotesi in cui si declina l'adozione in casi particolari». 
    La necessita' di poter approdare a una  valutazione  in  concreto
del miglior interesse del  minore  troverebbe,  inoltre,  rispondenza
nella giurisprudenza di questa Corte, in particolare  nella  sentenza
n. 183 del 2023, nonche' in ulteriori pronunce  (in  particolare,  le
sentenze n. 33 e n. 32 del 2021), delle quali riporta  ampi  stralci,
specie nelle parti in cui richiamano la  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo. 
    Il superiore interesse  del  minore  varrebbe  a  distinguere  la
fattispecie normativa qui considerata dalla situazione  dell'adozione
del maggiore d'eta', nella quale - ad avviso del rimettente - sarebbe
«piu' pregnante l'interesse pubblico alla certezza  dell'attribuzione
del cognome, da  bilanciarsi  con  il  bene  primario  dell'identita'
personale», il che giustificherebbe la decisione di questa  Corte  di
limitare la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.
299, primo comma, cod. civ.  alla  sola  inversione  dell'ordine  dei
cognomi, senza prevedere la possibilita' della sostituzione. 
    Viceversa,   con   riferimento   al   minore,   entrerebbe    nel
bilanciamento il suo preminente interesse, «sicche' massima  dovrebbe
essere la discrezionalita' consentita nell'individuazione del cognome
per lui piu' confacente, si' da estenderla  anche  alla  possibilita'
della sostituzione del cognome originario, ove cio' sia ritenuto  dal
giudice conforme all'interesse del minore da valutarsi in concreto». 
    5.-  Cosi'  argomentata  la  violazione  dell'art.  2  Cost.,  il
rimettente aggiunge di ravvisare un contrasto  anche  con  l'art.  3,
secondo comma, Cost.,  in  quanto  la  norma  impedirebbe  un  «pieno
sviluppo della personalita' del minore con l'uso di  un  cognome  che
identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva». 
    6.- Inoltre, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a
quo denuncia una irragionevole disparita' di trattamento  rispetto  a
due tertia comparationis. 
    6.1.- In primo luogo, secondo il  rimettente,  l'adottato  minore
d'eta'  sarebbe  trattato  in  modo  deteriore  rispetto  al   minore
riconosciuto  in  via  successiva  dal  padre   o   destinatario   di
riconoscimento o di accertamento  giudiziale  della  filiazione  dopo
l'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di  stato  civile:
in questi casi, infatti,  l'art.  262  cod.  civ.  offre  al  giudice
un'ampia gamma di possibilita', comprendenti  anche  la  sostituzione
del  cognome  originario  con  il  nuovo  cognome  o  l'aggiunta   di
quest'ultimo al primo, oltre alla sua anteposizione. 
    6.2.- In secondo luogo, ravvisa una irragionevole  disparita'  di
trattamento  anche  nel  raffronto  con   la   situazione   normativa
applicabile all'adozione del maggiore d'eta',  come  determinatasi  a
seguito della gia' citata sentenza di questa Corte n. 135  del  2023,
che ha attenuato la rigidita' dell'art. 299 cod. civ. 
    Il rimettente, infine, esclude che l'accoglimento della questione
possa determinare una surrettizia assimilazione dell'adozione in casi
particolari all'adozione cosiddetta  piena,  fermo  restando  che  la
sentenza di questa Corte n.  79  del  2022  avrebbe,  comunque,  gia'
attenuato i confini tra i due istituti. 
    7.- Il Tribunale rimettente ravvisa, di seguito,  una  violazione
anche dell'art. 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  8
CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU. 
    Il giudice a quo richiama,  anzitutto,  la  giurisprudenza  della
Corte EDU, la' dove ha ricondotto il diritto al nome all'alveo  della
tutela offerta dall'art. 8 CEDU (terza sezione, sentenza  26  ottobre
2021, Leon Madrid contro Spagna e seconda sezione, sentenza 7 gennaio
2014, Cusan e Fazzo contro Italia) e ha  sottolineato  l'esigenza  di
«compiere  una  delicata  opera  di  bilanciamento  tra   l'interesse
pubblicistico alla certezza delle regole in materia  di  attribuzione
dei cognomi e la salvaguardia del diritto  al  nome  come  principale
elemento  di  individualizzazione  di  una  persona  nella  societa'»
(seconda sezione, sentenza 7 febbraio 2023, Jacquinet e  Embarek  Ben
Mohamed contro Belgio). Di seguito, passa a sottolineare  il  rilievo
che sempre la  giurisprudenza  convenzionale  assegna  al  preminente
interesse  del  minore  (grande  camera,  sentenza  6  luglio   2010,
Neulinger e Shuruk  contro  Svizzera),  entro  la  cornice  normativa
dell'art. 8  CEDU  (seconda  sezione,  sentenza  25  settembre  2012,
Godelli contro Italia). 
    Il rimettente conclude che «la previsione normativa dell'art. 299
primo comma del codice civile, [nel] preclude[re] la possibilita'  di
ottenere  con  la  sentenza  di  adozione  in  casi  particolari   la
sostituzione del cognome del padre biologico, estraneo alla vita  del
minore  e  in  cui  lo  stesso  non  si  riconosce,  con  il  cognome
dell'adottante,  che  il  minore  identifica  come  figura   paterna,
configur[erebbe] una lesione della vita  privata  e  familiare  e  si
po[rrebbe] in contrasto con il "best interest" del minore». 
    8.- Con atto depositato il 30 aprile 2025, si  e'  costituita  in
giudizio l'avvocata  Francesca  Romana  Arciuli,  nella  qualita'  di
curatrice  speciale  dell'adottando,  insistendo  per  l'accoglimento
delle questioni sollevate. 
    8.1.- Relativamente alla violazione dell'art. 2 Cost.,  anche  la
difesa della parte ha ripercorso  l'evoluzione  della  giurisprudenza
costituzionale che ha indotto a riconoscere nel  cognome,  unitamente
al prenome, una componente essenziale dell'identita' personale. 
    Nello specifico, la difesa della parte afferma che il  minore  si
identificherebbe  pienamente  con  il  cognome  dell'adottante,   che
rappresenta l'unico nucleo familiare in  cui  vive  e  si  riconosce.
Secondo la curatrice speciale, l'imposizione del doppio cognome  (con
quello   dell'adottante   anteposto   a   quello   originario)    non
risponderebbe al superiore interesse del minore, ma  rischierebbe  di
pregiudicarne   lo   sviluppo   psicofisico    e    la    costruzione
dell'identita'. 
    8.2.- La norma censurata -  a  detta  della  parte  -  violerebbe
altresi' l'art. 3 Cost., introducendo una disparita'  di  trattamento
tra i minori adottati con l'adozione  piena  (che  assumono  solo  il
cognome dell'adottante) e  i  minori  adottati  con  quella  in  casi
particolari (che devono anteporre il cognome dell'adottante a  quello
originario). Questa disparita' non sarebbe giustificata,  soprattutto
quando il minore sia privo - come nel caso da cui origina  il  dubbio
di  legittimita'  costituzionale  -  di  alcun  legame  affettivo   o
relazionale con il genitore biologico. 
    8.3.-  Infine,  la  curatrice  speciale  ritiene  che  la   norma
censurata violi il diritto al rispetto della vita privata e familiare
sancito dall'art. 8 CEDU,  alla  cui  osservanza  il  legislatore  e'
chiamato dall'art. 117, primo comma, Cost. 
    La giurisprudenza della Corte EDU avrebbe incluso il  diritto  al
nome tra gli aspetti tutelati dall'art. 8 CEDU, sicche' l'imposizione
del cognome dell'adottante anteposto  a  quello  originario  potrebbe
generare discriminazioni all'interno del nucleo familiare, in  quanto
il minore potrebbe sentirsi diverso rispetto  agli  altri  componenti
della famiglia.  Cio'  potrebbe  avvenire  qualora  nascessero  figli
dall'unione tra la madre e  l'adottante,  il  che  evidenzierebbe  la
diversita' di cognome tra fratelli e sorelle. 
    Ad avviso della difesa della parte, rinunciare alla conservazione
del cognome del padre biologico non  confliggerebbe  con  alcuno  dei
limiti posti dall'art. 8 CEDU che ammette  l'ingerenza  di  autorita'
pubbliche, ove essa si traduca in una misura che,  «in  una  societa'
democratica, e' necessaria [...] alla protezione dei diritti e  delle
liberta' altrui» (la memoria di costituzione riporta, sul  punto,  un
ampio stralcio della sentenza n. 33 del 2025 di questa Corte). 
    9.- Con atto depositato il 13  maggio  2025,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che   ha   eccepito
l'inammissibilita' e la non fondatezza delle questioni sollevate. 
    9.1.- In rito, la difesa dello Stato ritiene  che  il  rimettente
abbia richiesto a questa Corte un intervento creativo  che  eccede  i
poteri  del  giudice  costituzionale.  Le  questioni  sollevate,  ove
accolte, si risolverebbero in un intervento manipolativo additivo che
sarebbe  ammesso  soltanto  in   presenza   di   un'unica   soluzione
costituzionalmente obbligata (sono citate la sentenza n. 87 del  2013
e le ordinanze n. 176 e n. 156 del  2013)  o  quando,  nell'esercizio
della sua  discrezionalita',  il  legislatore  abbia  travalicato  il
canone della ragionevolezza: nel caso di specie non ci si  troverebbe
in alcuna delle due condizioni. 
    9.2.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato  ritiene  che
tutte le questioni sollevate debbano essere dichiarate non fondate. 
    9.2.1.- La difesa  statale  sostiene  che  il  legislatore  abbia
operato una scelta  ponderata  e  non  arbitraria,  rispettosa  della
personalita' del minore, proprio nel mantenere il cognome  originario
e nel prevedere l'aggiunta di  quello  dell'adottante.  Tale  scelta,
lungi dal ledere l'identita' personale del minore di cui  all'art.  2
Cost., sarebbe funzionale a preservare i legami con  la  famiglia  di
origine, che nell'adozione in casi particolari non vengono recisi. 
    L'adozione  piena,  che  presuppone  lo   stato   di   abbandono,
comporterebbe la rottura  totale  di  ogni  legame  con  la  famiglia
biologica; al  contrario,  l'adozione  in  casi  particolari  mira  a
costruire nuovi legami senza cancellare quelli esistenti.  In  simile
contesto, il mantenimento del cognome originario rappresenterebbe  un
segno di continuita' e di rispetto per la storia personale del minore
(vengono evocate la sentenza di questa Corte n. 79 del 2022  e  Corte
di cassazione, sezione prima civile, ordinanze  13  luglio  2022,  n.
22179 e 5 aprile 2022, n. 10989). 
    L'Avvocatura dello Stato richiama, peraltro, la sentenza  n.  268
del 2002 di questa Corte (della quale si riportano ampi stralci), che
avrebbe gia' affrontato questioni analoghe, affermando che il cognome
e' parte essenziale della personalita' e che la scelta legislativa di
mantenerlo,  pur  aggiungendo  quello  dell'adottante,  e'   conforme
all'art. 2 Cost. 
    Eliminare il cognome  originario  significherebbe  cancellare  un
tratto fondamentale dell'identita' del  minore,  con  il  rischio  di
interrompere legami sociali e familiari significativi. 
    Ancora  sul  fronte  della  lesione   dell'identita'   personale,
l'Avvocatura generale  dello  Stato  rammenta  la  giurisprudenza  di
questa Corte con riguardo all'art. 299, primo comma,  cod.  civ.,  in
materia di adozione del maggiore d'eta'. 
    Sottolinea, in particolare, come tale norma, se  da  un  lato  e'
stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte  in  cui
non  consente  di  aggiungere,  anziche'  di  anteporre,  il  cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'eta', ove  entrambi,
nel manifestare il consenso all'adozione, si siano espressi a  favore
di tale effetto (sentenza n. 135 del 2023),  da  un  altro  lato,  ha
visto  viceversa  rigettare  analoghe   questioni   di   legittimita'
costituzionale, concernenti la medesima disposizione nella  parte  in
cui  non  consente  «di  sostituire,  anziche'  di  aggiungere  o  di
anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato  maggiore
di eta'» (sentenza n. 53 del 2025). 
    9.2.2.- Ancora, nel merito, la difesa erariale e' dell'avviso che
la disciplina censurata non determini una irragionevole disparita' di
trattamento, per lesione dell'art. 3 Cost.,  in  quanto  difetterebbe
l'omogeneita' tra le situazioni poste a  raffronto  (sono  citate  le
sentenze n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024 di questa Corte). 
    Secondo l'Avvocatura, «proprio  dal  confronto  tra  un  istituto
concepito intorno al minorenne e un altro plasmato  in  funzione  del
maggiorenne  emerge[rebbe]  l'evidente  disomogeneita'  tra  le   due
fattispecie». 
    Inoltre,   e   analogamente,   non   potrebbe   «dedursi   alcuna
sperequazione tra l'ipotesi oggetto del giudizio di rinvio, in cui il
ricorrente non ha alcun legame biologico con il minore, e quella, del
tutto disomogenea, del minore che sia riconosciuto in via  successiva
dal padre biologico, rispetto al quale il giudice puo' optare per  la
sostituzione o l'anteposizione del cognome paterno». 
    9.2.3.- Infine, la difesa dello Stato sostiene la non  fondatezza
anche  delle  questioni  che  evocano  la  violazione   dei   diritti
convenzionali, per il tramite dei vincoli di cui all'art. 117,  primo
comma, Cost. 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre  la  Corte
EDU sarebbe chiamata a decidere sul  singolo  caso,  con  una  tutela
parcellizzata dei diritti coinvolti, questa Corte  sarebbe  chiamata,
invece,  a  operare  una   valutazione   sistemica,   tenendo   conto
dell'equilibrio tra i diversi principi costituzionali implicati (sono
richiamate le sentenze n. 149 e n. 54 del 2022, n. 25 del 2019  e  n.
264 del 2012). 
    In simile quadro, l'Avvocatura  dello  Stato  evidenzia  come  il
principio del best interest of the child, pur essendo centrale  nella
giurisprudenza  sovranazionale,  non  imporrebbe   la   facolta'   di
sostituire  il   cognome   originario   dell'adottando   con   quello
dell'adottante. Al contrario, la normativa  italiana,  nel  prevedere
l'anteposizione del  cognome  dell'adottante,  tenderebbe  proprio  a
bilanciare il nuovo  legame  familiare  con  la  conservazione  della
storia personale del minore, evitando una  cancellazione  identitaria
che potrebbe risultare lesiva. 
    10.- In data 26 settembre 2025, la parte  ha  depositato  memoria
integrativa, replicando alle argomentazioni dell'Avvocatura  generale
dello Stato. 
    L'intervento richiesto a questa Corte non sarebbe  inammissibile,
perche' sarebbe volto ad armonizzare  la  normativa  con  i  principi
costituzionali e convenzionali, tutelando il superiore interesse  del
minore, anche in virtu' dello scenario  normativo  vigente  almeno  a
partire  dalla  riforma  della  filiazione  introdotta  nel   biennio
2012-2013. 
    La curatrice speciale ritiene, inoltre, che gli  argomenti  spesi
dalla difesa dello  Stato  per  sostenere  la  non  fondatezza  delle
questioni siano privi di pregio. Richiama,  invece,  i  tratti  della
giurisprudenza  costituzionale  piu'  recente  proprio  al  fine   di
evidenziare il progressivo avvicinamento  tra  le  diverse  tipologie
adottive, in nome della tutela del superiore interesse del  minore  e
della protezione della sua identita' personale  (in  particolare,  la
difesa della parte richiama le sentenze n. 53 del 2025, n. 183  e  n.
135 del 2023 e n. 79 del 2022). 
    Infine, la curatrice speciale menziona la  circostanza  di  fatto
che ha visto gli organi scolastici assumere la decisione di  chiamare
tutti i compagni di classe del minore utilizzando il solo prenome, in
attesa del giudizio di questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025),
il Tribunale per i minorenni di Bari  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in  relazione
all'art. 8 CEDU, questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
55 della legge n. 184 del 1983,  in  coordinamento  con  l'art.  299,
primo comma, cod. civ., nella parte  in  cui  non  consente,  con  la
sentenza di adozione in casi particolari, di  sostituire  il  cognome
dell'adottato minore d'eta' con quello dell'adottante, derogando alla
previsione che impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello
dell'adottato. 
    2.- Il giudice minorile ritiene che la norma censurata  si  ponga
in contrasto con l'art. 2 Cost., la' dove impedisce  la  sostituzione
del cognome dell'adottando minore d'eta' con  quello  dell'adottante,
cosi' inibendo «la valutazione in concreto del  preminente  interesse
del minore alla tutela dell'identita' personale». Auspica, dunque, la
possibilita' che venga consentito al giudice, ove cio'  risulti  piu'
confacente all'identita' personale del minore  e  al  suo  preminente
interesse, sostituire il cognome originario dell'adottando con quello
dell'adottante. 
    Per ragioni analoghe, il giudice a  quo  ravvisa  una  violazione
anche dell'art. 3, secondo comma,  Cost.,  poiche'  sostiene  che  la
disciplina censurata ostacoli  lo  sviluppo  della  personalita'  del
minore. 
    Di seguito, il rimettente lamenta la lesione dell'art.  3,  primo
comma, Cost., per irragionevole disparita' di trattamento, rispetto a
due tertia comparationis. 
    Per un verso, evoca l'art. 262, quarto comma, cod. civ. il quale,
nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio minore  d'eta'  per
effetto  del  riconoscimento  o  dell'accertamento  giudiziale  della
filiazione  successivi  all'attribuzione  del   cognome   materno   o
all'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile,
prevede la possibile anteposizione o aggiunta o  sostituzione  di  un
cognome all'altro e affida la decisione al giudice,  «previo  ascolto
del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento». 
    Per un altro verso, il giudice a quo segnala  una  disparita'  di
trattamento rispetto alla  disciplina  applicabile  all'adozione  del
maggiore d'eta', per la quale, in virtu' della sentenza  n.  135  del
2023, sarebbe disponibile un ventaglio di  scelte  piu'  ampio  della
mera   anteposizione   del   cognome    dell'adottante    a    quello
dell'adottando, essendo  ammessa  l'aggiunta  del  primo  cognome  al
secondo, se vi e' il consenso di entrambi. 
    Infine, secondo il Tribunale per i minorenni  di  Bari  la  norma
censurata violerebbe l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in  relazione
all'art. 8 CEDU, in quanto la sua rigida disciplina comporterebbe una
indebita  ingerenza  nella  vita  privata  e  familiare,  specie   in
riferimento alla tutela del  miglior  interesse  del  minore  e  alla
protezione della sua identita' personale. 
    3.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio, ha eccepito  l'inammissibilita'  delle  questioni,  poiche'
l'intervento additivo  richiesto  a  questa  Corte  sarebbe  volto  a
ottenere una pronuncia manipolativa in assenza di un'unica  soluzione
costituzionalmente obbligata. 
    4.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il rimettente indica il contenuto nonche' il verso delle  censure
e,  traendo  ispirazione  da  elementi  gia'  presenti  nel  sistema,
specifica che la rimozione del vulnus sarebbe  possibile  consentendo
al giudice di valutare in concreto, nell'ambito del  procedimento  di
adozione, se la sostituzione del cognome  dell'adottando  con  quello
dell'adottante  risponda  al   preminente   interesse   del   minore,
rispettandone l'identita'. 
    L'ordinanza  e'  dunque  coerente  con  quanto  affermato   dalla
giurisprudenza  costituzionale  che  delimita  i  propri   interventi
manipolativi  reputando  che   sia   necessario,   ma   al   contempo
sufficiente, rinvenire nel «sistema nel suo complesso [...]  "precisi
punti di riferimento" e soluzioni "gia' esistenti" (sentenza  n.  236
del 2016) [...] immuni  da  vizi  di  illegittimita',  ancorche'  non
"costituzionalmente obbligat[i]"» (sentenza n. 222  del  2018  e,  di
recente, sentenza n. 146 del 2025). 
    Questo vale tanto piu' ove si consideri  che  lo  stesso  «"[...]
petitum dell'ordinanza di rimessione ha la funzione  di  chiarire  il
contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente",  ma
non vincola questa Corte, che, "ove  ritenga  fondate  le  questioni,
rimane libera di individuare la pronuncia piu' idonea  alla  reductio
ad legitimitatem della disposizione censurata"» (sentenze n. 146 e n.
53 del 2025, nonche' n. 46 del 2024). 
    5.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art.  2
Cost. e' fondata. 
    6.-  L'art.  55  della  legge  n.  184  del  1983,  nel  regolare
l'attribuzione  del  cognome  per  effetto  dell'adozione   in   casi
particolari, opera un rinvio all'art. 299, primo  comma,  cod.  civ.,
dettato in materia di adozione del maggiore d'eta', in base al  quale
«[l]'adottato assume il  cognome  dell'adottante  e  lo  antepone  al
proprio». 
    Il rimettente ravvisa in tale disciplina  un  vulnus  all'art.  2
Cost., nella parte in cui  impedisce  al  giudice  di  sostituire  il
cognome  dell'adottando  con  quello  dell'adottante,  qualora   cio'
corrisponda all'effettiva identita' del  minore  e  risponda  al  suo
preminente interesse. 
    7.- In via preliminare, occorre  evidenziare  che  la  disciplina
censurata  interseca  sia  il  complesso  tema   dei   rapporti   fra
l'attribuzione del cognome e il diritto all'identita'  personale  sia
la relazione tra l'adozione in casi particolari e le  regole  dettate
per l'adozione del maggiore d'eta', cui l'art. 55 della legge n.  184
del 1983 opera un rimando. 
    7.1.- Quanto al primo profilo, giova sottolineare che il cognome,
da un lato, tende a rispecchiare l'identita' familiare e a riflettere
gli eventi che vi incidono; da un altro lato,  unendosi  al  prenome,
finisce esso stesso per assorbire nel tempo l'identita' personale. 
    Il cognome, attribuito  alla  nascita  con  l'acquisizione  dello
status filiationis, collega «l'individuo alla formazione sociale  che
lo accoglie» (sentenza n. 131 del 2022) e puo' mutare in conseguenza,
anzitutto, di un successivo riconoscimento o accertamento  giudiziale
della  filiazione,  nel  qual  caso  si  apre   un'ampia   gamma   di
possibilita'  che  spazia  dall'anteposizione,   all'aggiunta,   alla
sostituzione nel nuovo cognome al precedente (art. 262, commi secondo
e quarto, cod. civ.). Viceversa, in presenza dell'adoptio plena,  che
presuppone l'accertato stato di  abbandono  del  minore,  il  cognome
dell'adottato viene sempre  sostituito  con  quello  degli  adottanti
(art. 27, primo comma, della legge  n.  184  del  1983).  Infine,  al
verificarsi sia dell'adozione in  casi  particolari  (art.  55  della
legge n. 184 del 1983, in raccordo con l'art. 299, primo comma,  cod.
civ.) sia dell'adozione del maggiore d'eta' (art. 299,  primo  comma,
cod. civ.), opera l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello
dell'adottando (salvo quanto risulta dalla sentenza di  questa  Corte
n. 135 del 2023). 
    A cio' si aggiunga che,  una  volta  consolidatasi  la  «funzione
identificativa e identitaria» della persona intorno al nome, composto
dal prenome e dal cognome (sentenze  n.  53  del  2025  e,  in  senso
analogo, n. 131 del  2022),  quest'ultimo  -  anche  quando  non  sia
correlato allo status filiationis  poiche'  attribuito  alla  nascita
dall'ufficiale di stato civile -  diviene  potenzialmente  resistente
(sentenze n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994,  e  art.
262, comma terzo, cod. civ.) o piu' resistente (sentenza n.  135  del
2023) agli eventi che nel corso  della  vita  incidono  sullo  status
filiationis o che, comunque, tendono a modificare il cognome stesso. 
    7.2.- A fronte di tale complesso intreccio di  esigenze,  occorre
segnalare che la rigida previsione dell'art. 299, primo  comma,  cod.
civ. ha gia' suscitato in passato censure che hanno riguardato  tanto
la sua applicazione all'adozione del maggiore d'eta'  quanto  il  suo
riferirsi all'adozione in casi particolari. 
    7.2.1.- Con  la  sentenza  n.  135  del  2023,  questa  Corte  ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.  299,  primo  comma,
cod. civ., nella parte in cui  non  consente  al  giudice  -  con  la
sentenza  che  fa  luogo  all'adozione  del  maggiore  d'eta'  -  «di
aggiungere, anziche' di anteporre, il cognome dell'adottante a quello
dell'adottato  maggiore  d'eta',  se  entrambi  nel  manifestare   il
consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». 
    La rigidita' della norma censurata e' stata ritenuta  inidonea  a
riflettere la varieta' di  funzioni  cui  oramai  assolve  l'istituto
dell'adozione del maggiore d'eta' (sentenza n. 5 del 2024).  Inoltre,
la deroga e' apparsa necessaria  a  bilanciare  le  esigenze  proprie
dell'adozione del maggiore d'eta', cui e' connaturale la trasmissione
del cognome dell'adottante, con l'eventuale  forte  radicamento  -  a
livello lavorativo, sociale e familiare  -  dell'identita'  personale
dell'adottando nel suo stesso cognome. 
    7.2.2.-  Oltre   a   valutare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 299 cod. civ. in relazione alla citata deroga, questa Corte
e' stata chiamata, in ulteriori giudizi, a pronunciarsi  anche  sulla
mancata  previsione  della  possibilita'  di  sostituire  il  cognome
dell'adottando con quello dell'adottante. 
    Con la sentenza n. 268 del 2002 - concernente l'adozione in  casi
particolari e, dunque, il rinvio effettuato dall'art. 55 della  legge
n. 184 del 1983 all'art. 299 cod. civ. - questa Corte ha  escluso  la
lesione  dell'identita'   personale   dell'adottando,   sul   duplice
presupposto che  i  legami  giuridici  del  minore  con  la  famiglia
d'origine non vengono legalmente recisi e  che  di  fatto  il  minore
potrebbe  aver  «instaurato  e   manten[uto]   legami   significativi
(sentenza n. 27 del 1991, cit.)» con «l'altro genitore biologico  e/o
con i di lui  parenti».  Nondimeno,  in  quella  medesima  pronuncia,
questa Corte ha riconosciuto che il peculiare istituto  dell'adozione
in  casi  particolari  abbraccia  molteplici  e  diverse   situazioni
suscettibili  di  veder  applicate  «soluzioni  differenziate  per  i
diversi casi». 
    Piu' di recente, la sentenza n. 53 del 2025 ha parimenti  escluso
la fondatezza  di  analoga  questione,  ma  si  e'  pronunciata  solo
sull'applicazione dell'art. 299 cod. civ. all'adozione  del  maggiore
d'eta', focalizzando gli argomenti proprio sulle specificita' di tale
istituto.  Anzitutto,  e'  apparsa  non   irragionevole   la   scelta
legislativa di preservare un cognome «che per (almeno) diciotto  anni
ha rappresentato il segno distintivo della [...] identita' personale»
dell'adottando. Inoltre, e' emersa l'esigenza di prevenire il rischio
che   quest'ultimo   possa   subire   «condizionamenti    da    parte
dell'adottante»,  rinunciando  al  proprio  cognome  in  ragione  dei
«benefici  che  l'adozione  civile  apporta  all'adottato  sul  piano
successorio». Infine, e' stato evidenziato come l'eventuale interesse
del maggiore d'eta' a cancellare «il cognome che attesta  la  propria
origine naturale» - interesse che potrebbe sussistere «nonostante  la
funzione identitaria da esso lungamente svolta» - «e' tale  da  dover
coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome  ha  portato,
[sicche'] puo' trovare tutela in  altre  previsioni  dell'ordinamento
[quale] l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000». 
    8.- Tanto premesso, questa Corte ritiene,  da  un  lato,  che  le
ragioni della non fondatezza, che compongono  l'argomentazione  della
sentenza n. 53 del 2025, non si  possano  estendere  all'adozione  in
casi  particolari  -  la  cui  disciplina  viene  in   considerazione
nell'odierna questione -  e,  da  un  altro  lato,  che  l'evoluzione
dell'ordinamento   giuridico    giustifichi,    nel    solco    della
giurisprudenza  costituzionale,  una   rimeditazione   del   giudizio
espresso con la sentenza n. 268  del  2002  (si  vedano,  da  ultimo,
quanto ai presupposti  che  rendono  possibile  un  ripensamento,  le
sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024). 
    In particolare, se coloro che sono tenuti a esprimere i  consensi
e gli assensi all'adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n.
184  del  1983,  sono  favorevoli  alla  sostituzione   del   cognome
dell'adottando con quello dell'adottante e se il giudice accerta  che
cio' risponde al preminente interesse del minore, in quanto  riflette
la sua effettiva identita', la norma che impedisce tale  sostituzione
e' lesiva dell'art. 2 Cost. 
    Tre sono  le  ragioni  che  depongono  per  la  fondatezza  della
questione. 
    La prima si  rinviene  nella  notevole  varieta'  di  fattispecie
ascritte all'adozione in casi particolari e nell'esigenza primaria di
privilegiare l'interesse del minore, anche alla luce del rilievo  che
ha  acquisito  nella  giurisprudenza  costituzionale,   nelle   fonti
internazionali e nella stessa legislazione (legge 10  dicembre  2012,
n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei  figli
naturali» e decreto legislativo 28 dicembre  2013,  n.  154,  recante
«Revisione delle disposizioni vigenti in  materia  di  filiazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»). 
    La seconda si lega proprio alla minore eta'  dell'adottando,  che
rende piu' flebile il rilievo identitario del cognome originariamente
attribuitogli. 
    La  terza,  infine,  si  identifica  nell'esigenza   di   rendere
possibile l'eventuale sostituzione  del  cognome  dell'adottando  con
quello dell'adottante, nel contesto del procedimento  giurisdizionale
di adozione in casi particolari  dei  minori,  in  quanto  itinerario
preferibile (infra, punto 8.3.) rispetto alla soluzione residuale del
procedimento amministrativo, di  cui  all'art.  89  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento  per
la  revisione  e  la  semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma  12,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127), come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante  modifica  delle
disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina
del nome e  del  cognome  prevista  dal  titolo  X  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 
    8.1.- L'istituto dell'adozione in casi particolari abbraccia  una
complessa varieta' di fattispecie - previste dall'art. 44,  comma  1,
della legge n. 184 del 1983 - con  riguardo  alle  quali  si  possono
prospettare situazioni molto differenti, quanto al  rapporto  tra  il
cognome dell'adottante e quello dell'adottando. 
    8.1.1.- In particolare, se a quest'ultimo e' stato attribuito  il
cognome del  genitore  biologico,  che  mantiene  la  responsabilita'
genitoriale, e il minore viene adottato o dal  coniuge  del  genitore
biologico (art. 44, comma 1, lettera b, della legge n. 184 del  1983)
o dal genitore intenzionale (art. 44, comma 1, lettera d, della legge
n. 184 del 1983), non sembra  emergere  un  possibile  interesse  del
minore  alla  sostituzione  del  proprio  cognome.  Parimenti,   tale
esigenza non sembra  ordinariamente  configurarsi  quando  il  minore
orfano e' adottato nell'ambito  della  sua  stessa  famiglia  (da  un
parente entro il sesto grado o da chi ha tenuto  con  il  bambino  un
rapporto stabile e duraturo, ex art. 44, comma 1,  lettera  a,  della
legge n. 184 del 1983), salvo che, ad esempio, ricorra il caso - gia'
contemplato dal legislatore al di fuori dell'istituto dell'adozione -
del minore che porta il cognome del genitore che  ha  ucciso  l'altro
genitore. Al riguardo, posto che in tale ipotesi il minore ha diritto
alla sostituzione del cognome attraverso la procedura  amministrativa
(art. 13 della legge 11 gennaio 2018, n.  4,  recante  «Modifiche  al
codice civile, al codice penale, al  codice  di  procedura  penale  e
altre disposizioni in favore degli orfani  per  crimini  domestici»),
non vi e' ragione per impedire che il medesimo effetto consegua  gia'
all'eventuale procedura adottiva. 
    8.1.2.- Diverse  sono,  invero,  le  situazioni  nelle  quali  si
trovano: l'adottando cui e' stato attribuito il cognome del  genitore
che e' decaduto dalla responsabilita' genitoriale o che e' favorevole
all'adozione e alla sostituzione del proprio cognome (art. 44,  comma
1, lettera b, in coordinamento con l'art. 46 della legge n.  184  del
1983); oppure il minore orfano e affetto da «durature  compromissioni
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali» (art. 3, comma 1,  della
legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante   «Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», cui l'art. 44, comma 1, lettera c, della legge n.  184
del 1983 fa rinvio), che viene adottato, in quanto nessun  componente
della famiglia d'origine, di cui porta  il  cognome,  e'  disposto  a
prendersene cura; o ancora il minore che viene adottato in  quanto  -
benche'  abbandonato  -  si  constati   l'impossibilita'   di   fatto
dell'affidamento preadottivo (art. 44,  comma  1,  lettera  d,  della
legge n. 184 del 1983). 
    In tali ipotesi, non basta  constatare  che  l'adozione  in  casi
particolari non recide il legame giuridico con la famiglia  d'origine
per ritenere che sia rispettata l'identita' del minore applicando  la
regola generale dell'art. 299 cod. civ. 
    Infatti, ove il giudice sia  sollecitato  alla  sostituzione  del
cognome da parte di chi esprime i consensi e gli assensi di cui  agli
artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, deve poter  verificare  se
il  cognome  originario  del  minore  rispecchi  in  effetti  la  sua
identita' o se realizzi,  invece,  il  suo  preminente  interesse  la
sostituzione di  tale  cognome  con  quello  dell'adottante  o  degli
adottanti; in tal caso, deve poter disporre la sostituzione. 
    Vari sono gli indici  dai  quali  il  giudice  potrebbe  inferire
l'esigenza di una tale sostituzione. 
    Possono rilevare, anzitutto, il totale disinteresse  e  l'assenza
di rapporti tra il minore  e  la  famiglia  d'origine,  a  fronte  di
rapporti  gia'  instaurati  da  tempo  con  il   genitore   adottante
nell'ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che
sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero
essere valutate anche ulteriori circostanze  aggiuntive,  quale,  per
ipotesi, la sussistenza (o anche la possibilita' che possano nascere)
fratelli o sorelle che gia' hanno (o potrebbero assumere) il  cognome
dell'adottante o degli adottanti. 
    8.2.- Chiaramente, non si deve trascurare che fra le variabili di
cui deve tenere conto il giudice per accertare l'interesse del minore
vi e' anche quella dell'eta' dell'adottando, poiche' essa incide  sul
possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome. 
    Quanto piu' il bambino e' in tenera eta', tanto piu' il  processo
di formazione della sua identita'  personale  intorno  all'originario
cognome risulta tenue e, dunque, puo'  far  ritenere  preminente,  in
circostanze come quelle sopra evidenziate, l'esigenza  di  attribuire
esclusivo rilievo alla nuova  identita'  che  sorge  con  il  vincolo
adottivo. 
    Viceversa, anche in assenza di legami effettivi con  la  famiglia
d'origine, potrebbe risultare prevalente,  nel  caso  dei  cosiddetti
grands  mineurs,  il  processo   di   consolidamento   dell'identita'
personale  intorno  all'originario  cognome  dell'adottando,  si'  da
indurre il giudice a escludere  che  risponda  al  suo  interesse  la
sostituzione del cognome. 
    In sostanza, si tratta di  accogliere  la  prospettiva  del  best
interest of the child, inteso quale sintesi verbale dell'esigenza  di
operare i  bilanciamenti  di  interessi,  nell'ambito  di  discipline
giusfamiliari concernenti  il  minore,  tenendo  conto  che  la  loro
finalita' primaria si rinviene proprio nella  protezione  del  minore
stesso  (art.  2  Cost.  in  raccordo  con  la  stessa   legislazione
ordinaria, sopra evocata, e con molteplici fonti internazionali: art.
8 CEDU;  Convenzione  europea  sull'adozione  di  minori,  firmata  a
Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva  con  legge
22 maggio 1974, n. 357; Convenzione ONU sui  diritti  del  fanciullo;
Convenzione sulla protezione  dei  minori  e  sulla  cooperazione  in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio  1993,
ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476). 
    Abbracciando il punto di vista del minore emerge  allora,  da  un
lato, come l'eventuale sostituzione del  suo  cognome  non  recida  i
legami con i componenti della famiglia d'origine, sicche' a essi  non
e' certo inibito - anche ove fossero stati assenti  in  precedenza  -
avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato,  tale  mancata
recisione dei legami  originari  non  puo'  impedire  al  giudice  di
verificare, guardando  al  passato  e  alle  prospettive  future  del
bambino, quale  sia  il  suo  preminente  interesse,  sostituendo  il
cognome dell'adottando con quello dell'adottante (o degli adottanti),
se quest'ultimo rispecchia l'effettiva identita' del minore. 
    Del resto, questa stessa Corte ha riconosciuto che, una volta che
si faccia luogo all'adozione in casi particolari, la personalita' del
minore si svolgera' nell'ambito del nuovo nucleo  familiare,  che  si
tratti di una famiglia ricomposta o di una  nuova  famiglia,  tant'e'
che ha attribuito rilevanza giuridica anche ai legami  parentali  che
sorgono dal vincolo di adozione in casi particolari (sentenza  n.  79
del 2022). 
    8.3.- Da ultimo, la terza ragione che rende necessario permettere
nell'ambito  dell'adozione   in   casi   particolari   la   possibile
sostituzione del cognome  dell'adottando  con  quella  dell'adottante
deriva dalle maggiori tutele che  offre  tale  procedura  rispetto  a
quella amministrativa, di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000,
come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012. 
    Quest'ultima disposizione prevede,  al  comma  1,  che  «chiunque
vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro  nome  ovvero
vuole cambiare il cognome, anche  perche'  ridicolo  o  vergognoso  o
perche'  rivela  l'origine  naturale  [...]  deve  farne  domanda  al
prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si  trova
l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.  Nella  domanda
l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta». Tale
procedura, che la modifica introdotta con il d.P.R. n. 54 del 2012 ha
reso    piu'    agevolmente    esperibile,    grazie     all'aggiunta
dell'espressione «anche perche'», puo' essere invero  attivata,  come
di recente precisato dalla Corte di cassazione (sezione prima civile,
ordinanza  30  marzo  2025,  n.  8369),  su  richiesta  dei  genitori
esercenti la responsabilita' genitoriale nell'interesse del figlio e,
dunque, anche su richiesta dei genitori di cui uno o entrambi abbiano
adottato, ex art. 44, comma 1,  della  legge  n.  184  del  1983,  il
minore. 
    Ebbene,  mentre  nel  caso  della  persona  maggiore  d'eta'   la
richiamata  procedura  amministrativa  puo'  essere   sufficiente   a
garantire l'interesse al cambio del cognome dell'adottato con  quello
dell'adottante,  in  quanto  viene  in  rilievo  un   interesse   del
maggiorenne, che e' coinvolto in via «esclusiva [in quanto]  persona,
che  quel  cognome  ha  portato»  (sentenza  n.  53  del  2025),  non
altrettanto puo' dirsi nel caso dell'adottato minore d'eta'. 
    In tale ipotesi, il ricorso alla  procedura  amministrativa  deve
ritenersi  un  rimedio  residuale  rispetto  alla   possibilita'   di
sostituire  il  cognome  dell'adottato  con   quello   dell'adottante
nell'ambito della procedura di adozione, che consente di  vagliare  i
vari interessi implicati nella pienezza del contraddittorio e dinanzi
a un'autorita' giudiziaria specializzata nel garantire il  preminente
interesse del minore. 
    9.- In definitiva, questa Corte reputa lesiva dell'identita'  del
minore una regola, come quella censurata, che stabilisce  il  vincolo
assoluto  all'anteposizione  del  cognome  dell'adottante  a   quello
dell'adottando, impedendo al giudice di disporre la sostituzione  del
cognome di quest'ultimo  con  quello  dell'adottante,  a  fronte  dei
consensi e assensi, di cui gli artt. 45 e 46 della legge n.  184  del
1983, favorevoli a tale effetto e dell'accertamento che esso risponda
all'interesse del minore. 
    Sono assorbite le ulteriori questioni  sollevate  in  riferimento
agli artt. 3, commi primo e  secondo,  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. 
    10.- La citata facolta' derogatoria si aggiunge, dunque, a quella
gia' resa esercitabile dalla sentenza n. 135 del 2023, che ha  inciso
sul  testo  dell'art.  299  cod.   civ.,   consentendo,   in   deroga
all'anteposizione, l'aggiunta del  cognome  dell'adottante  a  quello
dell'adottando, se nel manifestare il consenso all'adozione  entrambi
si  sono  espressi   a   favore   di   tale   effetto.   Chiaramente,
nell'adattamento di tale norma  al  contesto  dell'adozione  in  casi
particolari,  occorre  che  i  consensi  e  gli  assensi   favorevoli
all'effetto siano quelli degli artt. 45 e 46 della legge n.  184  del
1983 e che, all'esito di un accertamento  giudiziale  particolarmente
attento,   l'aggiunta   del   cognome   dell'adottante    a    quello
dell'adottando, in luogo dell'anteposizione,  risponda  all'interesse
del minore. 
    11.- Per le ragioni esposte,  e'  costituzionalmente  illegittimo
l'art. 55 della legge n. 184 del 1983,  in  relazione  all'art.  299,
primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all'adottando
di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'eta',  il  solo
cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt.
45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto  e
se esso risponde all'interesse del minore.