ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1
e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a  norma
dell'art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),  recante
«Modificazioni dell'articolo 14 della  legge  elettorale  provinciale
2003», promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 19 maggio 2025, depositato in cancelleria il 21
maggio 2025, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2025 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23,  prima   serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2025  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Giovanni Guzzetta  per
la Provincia autonoma di Trento; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso
notificato il 19 maggio 2025 e depositato  il  successivo  21  maggio
(reg. ric. n. 21 del 2025), questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, del  testo  di  legge  della  Provincia  di
Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della
legge elettorale provinciale 2003», in riferimento al  medesimo  art.
47 dello statuto speciale, nonche' agli artt. 2, 3,  48  e  51  della
Costituzione. 
    1.1.- Il ricorrente deduce che l'impugnato testo di legge  ha  ad
oggetto la modifica in due  punti  dell'art.  14  della  legge  della
Provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione  diretta
del  Consiglio  provinciale  di  Trento  e   del   Presidente   della
Provincia). 
    In particolare, l'art. 1, comma 1,  del  citato  testo  di  legge
dispone che «[n]el comma 2 dell'articolo 14 della  legge  provinciale
2003 le parole: "nelle due precedenti consultazioni elettorali"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nelle  tre  precedenti   consultazioni
elettorali"»; l'art. 1, comma 2, a  sua  volta,  prevede  che  «[n]el
comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 2003 le parole: "per
almeno quarantotto mesi anche non continuativi" sono sostituite dalle
seguenti: "per almeno settantadue mesi non continuativi"». 
    Pertanto, l'art. 14 della legge prov. Trento n. 2 del 2003 (d'ora
in   avanti   anche:   legge   elettorale   provinciale),   rubricato
«Eleggibilita'  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  e  di
consigliere  provinciale»,   come   modificato   dalle   disposizioni
impugnate, cosi' recita:  «1.  Sono  eleggibili  a  Presidente  della
Provincia e a consigliere  provinciale  i  cittadini  iscritti  nelle
liste  elettorali  di   un   comune   della   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 223 del  1967,  che  abbiano  compiuto  o  compiano  il
diciottesimo anno  di  eta'  entro  il  giorno  dell'elezione  e  che
risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto  di  convocazione
dei comizi elettorali,  nel  territorio  della  regione.  2.  Non  e'
immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia
chi sia stato eletto alla carica nelle tre  precedenti  consultazioni
elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi
anche non  continuativi.  Questa  disposizione  si  applica  ai  soli
presidenti eletti a suffragio universale diretto». 
    1.2.- Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le
previsioni impugnate - stabilendo che non e' rieleggibile alla carica
di  Presidente  della  Provincia  chi  sia  stato  eletto  nelle  tre
precedenti consultazioni elettorali (anziche' due, come in passato) e
che cio' valga per chi abbia esercitato le funzioni presidenziali per
almeno settantadue mesi (in luogo dei precedenti quarantotto),  anche
non continuativi - si porrebbero in contrasto con l'art. 47,  secondo
comma, dello statuto speciale e con i limiti che esso pone alla fonte
legislativa provinciale, «collide[ndo]», altresi', con gli  artt.  2,
3, 48 e 51 Cost. 
    In particolare, il limite violato sarebbe  quello  dei  «principi
dell'ordinamento della Repubblica», tra cui  andrebbe  annoverato  il
divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un  organo
eletto a suffragio  universale  e  diretto,  come  stabilito  per  le
regioni ordinarie dall'art. 2, comma 1, lettera  f),  della  legge  2
luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di  attuazione  dell'articolo  122,
primo comma, della Costituzione). 
    L'osservanza di  tale  principio  si  imporrebbe  alle  autonomie
speciali in forza dei rispettivi statuti, come novellati dalla  legge
costituzionale  31  gennaio  2001,  n.  2  (Disposizioni  concernenti
l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano). 
    A seguito della citata novella -  prosegue  il  ricorrente  -  la
Provincia autonoma di Trento, al pari delle altre autonomie speciali,
ha  potesta'  legislativa  in   tema   di   forma   di   governo   e,
specificamente, in ordine ai casi di ineleggibilita'  del  Presidente
della Provincia (art. 47, secondo comma, dello statuto speciale, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera v, della legge  cost.  n.  2
del 2001). 
    La potesta' legislativa in questione sarebbe tuttavia  sottoposta
a «un regime del tutto peculiare di limiti»,  di  ordine  procedurale
(possibilita' di impugnazione governativa entro trenta  giorni  dalla
pubblicazione della legge ed eventuale  sottoposizione  a  referendum
regionale confermativo) e sostanziale (armonia con la Costituzione  e
con i principi generali  dell'ordinamento,  rispetto  degli  obblighi
internazionali  e  osservanza  delle  pertinenti  disposizioni  dello
statuto). 
    Quanto  alla  riconduzione  del   divieto   del   terzo   mandato
consecutivo dei presidenti di regione e di  provincia  autonoma  alla
natura di principio generale dell'ordinamento,  andrebbe  evidenziato
che, in presenza di un sistema di elezione a suffragio  universale  e
diretto  delle  cariche  monocratiche  di   governo,   esso   sarebbe
«positivamente formalizzato anche in altri testi normativi»  relativi
a ulteriori livelli di governo, come l'art. 51, comma 2, del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali),  in  relazione  ai  sindaci  dei
comuni con piu' di 15.000 abitanti. 
    Secondo il ricorrente, poi, sarebbe importante soffermarsi su due
aspetti del divieto in questione: a) il rilievo che «e' indubbiamente
e decisivamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla  par
condicio fra  i  candidati  e  alla  democraticita'  complessiva  del
sistema di governo, integrando un punto di equilibrio tra  i  diversi
valori costituzionali coinvolti»; b)  la  conseguente  impossibilita'
che trovi «applicazione differenziata sul piano territoriale, a nulla
rilevando a tale fine la differenza (per  altri  profili  sensibile)»
fra regioni ordinarie e autonomie speciali. 
    1.2.1.-  Quanto   al   primo   aspetto,   andrebbe   considerato,
innanzitutto, che il divieto del terzo  mandato  consecutivo  e'  «un
principio generale di organizzazione in ogni democrazia matura», come
dimostrerebbe la  circostanza  che  la  Commissione  europea  per  la
democrazia attraverso il diritto (Commissione di  Venezia),  nel  suo
report «Democracy, limitation  of  mandates  and  incompatibility  of
political functions» del 31 gennaio 2013, si  sarebbe  pronunciata  a
favore «di tetti ai mandati a vari livelli» e, in particolare, per le
cariche monocratiche elettive, «prospettandolo  come  standard  della
materia». 
    Nel  medesimo  senso  si  sarebbe  espressa   la   giurisprudenza
costituzionale, anche recente. Cosi', con riferimento ai  comuni  con
popolazione non inferiore a  5.000  abitanti,  questa  Corte  avrebbe
affermato che il limite in questione  e'  funzionale  a  «inverare  e
garantire  [...]  fondamentali  diritti  e  principi  costituzionali:
l'effettiva par condicio tra i candidati, la  liberta'  di  voto  dei
singoli elettori  e  la  genuinita'  complessiva  della  competizione
elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica  e,
in definitiva, la stessa democraticita' degli enti locali»  (si  cita
la sentenza n. 60 del 2023). 
    Sarebbe poi acquisito alla giurisprudenza costituzionale  che  il
principio  dell'accesso  alle  cariche  elettive  in  condizioni   di
eguaglianza enunciato nell'art. 51 Cost. svolge il ruolo di  garanzia
generale di un diritto politico  fondamentale,  riconosciuto  a  ogni
cittadino con i caratteri dell'inviolabilita' (si citano le  sentenze
n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539  del  1990).  Tale  diritto,
«essendo  intangibile  nel  suo  contenuto  di  valore,  puo'  essere
unicamente disciplinato da  leggi  generali,  che  possono  limitarlo
soltanto  al  fine  di  realizzare  altri  interessi   costituzionali
altrettanto fondamentali  e  generali,  senza  porre  discriminazioni
sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o  il
luogo di appartenenza» (si cita la sentenza n. 235 del 1988). 
    Considerazioni analoghe  varrebbero  per  «il  piu'  comprensivo»
diritto di voto sancito dall'art. 48 Cost., «del  pari  coinvolto  in
quanto l'assetto dell'elettorato  attivo  e'  necessariamente  inciso
anche  da  vicende  che  pure  direttamente   limitano   l'elettorato
passivo». 
    Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri  richiama  la
recente sentenza di questa Corte n. 64 del  2025,  resa  sulla  legge
della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni
in materia di ineleggibilita' alla carica di Presidente della  Giunta
regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f)  della
legge 2 luglio 2004, n. 165». 
    Con  la  sentenza  da  ultimo  citata   sono   state   dichiarate
costituzionalmente illegittime le disposizioni regionali campane  che
avevano reso inapplicabile, per la successiva tornata elettorale,  il
principio fondamentale del  divieto  del  terzo  mandato  consecutivo
posto dal legislatore statale con l'art.  2,  comma  1,  lettera  f),
della legge n. 165 del 2004, cosi' violando l'art. 122, primo  comma,
Cost.,  che  attribuisce  alla  legge   regionale   il   compito   di
disciplinare,  tra  l'altro,  le  ipotesi  di   ineleggibilita'   del
presidente  della  giunta  regionale  nel   rispetto   dei   principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. 
    1.2.2.- In  relazione  al  secondo  aspetto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri deduce che, come piu'  volte  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale, il limite dei due mandati  consecutivi
risponde all'esigenza di garantire l'uniforme esercizio  dei  diritti
politici fondamentali di elettorato attivo e passivo,  sanciti  dagli
artt. 2, 48 e 51 Cost., «di tal che risulta preclusa anche  per  tale
ragione ogni differenziazione di trattamento su base territoriale». 
    In particolare, nella sentenza n. 60 del 2023 - con cui e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione  della
Regione autonoma Sardegna concernente il numero  massimo  di  mandati
consecutivi  dei  sindaci  «fissato  in  misura  superiore  a  quella
individuata dalla normativa statale» - pur  riconoscendosi  che  alle
regioni a statuto speciale spetta la competenza legislativa  primaria
in materia di ordinamento degli enti  locali,  si  sarebbe  ricordato
come siffatta competenza debba essere esercitata nel  rispetto  della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento. 
    Ancora piu' in particolare,  questa  Corte  avrebbe  sottolineato
l'importanza, per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive, di
una  disciplina  uniforme  sul  territorio  nazionale,  al  fine   di
garantire l'uguaglianza sostanziale  tra  i  cittadini  e  la  stessa
democraticita' degli enti locali. 
    Soltanto le leggi generali della Repubblica,  quindi,  potrebbero
limitare diritti politici  fondamentali,  individuando  il  punto  di
equilibrio  «indefettibile  e  inderogabile»  fra   il   diritto   di
elettorato e il principio democratico.  Una  disciplina  derogatoria,
tanto per le regioni ordinarie quanto per le autonomie speciali,  non
potrebbe alterare questo punto di equilibrio, a  pena  di  violazione
degli artt. 2, 3, 48 e 51 Cost. 
    In  quella  stessa  sede  si  sarebbe  poi  ricordato   che   uno
scostamento dalla disciplina statale e'  possibile  «in  presenza  di
"particolari situazioni ambientali" (sentenza  n.  283  del  2010)  o
"condizioni peculiari locali" (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276  del
1997), o  "condizioni  locali  del  tutto  peculiari  o  eccezionali"
(sentenza  n.  539  del  1990),  ossia  "in  presenza  di  situazioni
concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive"  per  la
regione ad autonomia speciale, "ovvero si presentino diverse, messe a
raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di  soggetti  nel
restante territorio nazionale" (sentenza n. 288 del 2007; in  termini
identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, "solo per particolari
categorie di soggetti che siano esclusive della Regione" (sentenza n.
189 del 1971)». 
    Nessuna di queste peculiarita'  locali  sarebbe  rinvenibile  nel
caso in esame: ne' «dimensioni demografiche singolarmente contenute»,
ne' «peculiarita'  geografiche»  della  sola  Provincia  autonoma  di
Trento,  ne'  «condizioni  lato  sensu  ambientali   che   richiedano
particolari  discipline  ai  fini  della  selezione   di   eccentrici
requisiti di elettorato (attivo e) passivo per l'accesso alla  carica
presidenziale in questione». 
    Se ne dovrebbe concludere che le disposizioni impugnate,  dettate
nell'esercizio  della  competenza  legislativa  «"statutaria"   della
Provincia autonoma» resistente, non rispettano il «prefato» principio
generale dell'ordinamento, in violazione dell'art. 47, secondo comma,
dello statuto speciale. 
    Esse violerebbero  anche  il  principio  di  uguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost., al quale, in tema di accesso alle cariche pubbliche
elettive, darebbe compiuta attuazione l'art. 51 Cost. 
    L'originaria previsione del limite dei  due  mandati  consecutivi
contenuta nella  legge  elettorale  provinciale  sarebbe  stata,  per
contro, «la sola legittima perche' in linea» con il limite stabilito:
a) per i sindaci e i presidenti di provincia dall'art. 51,  comma  2,
t.u. enti locali;  b)  per  il  Presidente  della  Regione  siciliana
dall'art. 9, quarto comma, della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello  Statuto  della
Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15  maggio
1946, n. 455); c) per i  presidenti  di  giunta  regionale  eletti  a
suffragio universale e diretto dall'art.  2,  comma  1,  lettera  f),
della legge n. 165 del 2004. 
    2.- Con atto depositato il 27 giugno 2025, si  e'  costituita  in
giudizio    la    Provincia    autonoma    di    Trento,    eccependo
l'inammissibilita' e la non fondatezza del ricorso avversario. 
    2.1.- Le questioni, in primo luogo, sarebbero inammissibili  «per
erronea  e   dunque   mancata   individuazione   del   parametro   di
incostituzionalita'». 
    Osserva la resistente che lo Stato lamenta  violazione  dell'art.
47, secondo comma, dello statuto speciale e degli artt. 2, 3, 48 e 51
Cost.  «in  conseguenza  della  violazione  delle  norme   interposte
costituite  dai  principi  dell'ordinamento   giuridico»,   i   quali
costituiscono un limite alla  potesta'  legislativa  provinciale  «in
tema di c.d. leggi statutarie». 
    Secondo il ricorrente, il  limite  dei  due  mandati  consecutivi
sarebbe indirettamente imposto alla Provincia autonoma di Trento:  a)
dall'art. 2, comma 1, lettera  f),  della  legge  n.  165  del  2004,
adottata in attuazione dell'art. 122, primo  comma,  Cost.,  relativo
alle regioni a statuto ordinario; b) dall'art. 51, comma 2, t.u. enti
locali, relativo ai sindaci dei comuni con piu' di 15.000 abitanti  e
ai presidenti di provincia. 
    Tali «parametri interposti», tuttavia, sarebbero «inconferenti». 
    Con riferimento alle disposizioni relative alle regioni ordinarie
e ai comuni,  per  l'evidente  ragione  che  quelle  in  questa  sede
impugnate riguardano un ente che non appartiene al medesimo «genus». 
    Quanto alle disposizioni relative ai  presidenti  delle  province
ordinarie  -   «in   disparte   ogni   considerazione   sull'assoluta
incomparabilita' tra lo status e la collocazione  nel  sistema  della
Provincia autonoma di Trento rispetto agli enti provinciali ordinari»
- varrebbe comunque la considerazione che per questi ultimi il limite
in esame deve intendersi implicitamente abrogato, poiche' la legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni),  ha  eliminato  la  loro
elezione diretta. 
    2.2.- Nel merito, la resistente osserva che il  tema  dei  limiti
alla «eleggibilita'/candidabilita'» degli  organi  monocratici  degli
esecutivi  degli  enti  territoriali  eletti  direttamente  e'  stato
oggetto di «numerosi»  interventi  di  questa  Corte  (si  citano  le
sentenze n. 64 del 2025 e n. 60 del 2023). 
    2.2.1.- Pur  in  assenza  di  precedenti  specifici  relativi  ai
presidenti delle regioni o  delle  province  ad  autonomia  speciale,
dalla giurisprudenza costituzionale si potrebbe ricavare  «una  serie
di punti fermi». 
    Il primo sarebbe che, alla luce degli artt. 3, 48 e 51 Cost., non
sarebbe  «costituzionalmente  ammissibile»  l'assenza  di   qualsiasi
limite  alla  immediata  rieleggibilita'  degli  organi  di   governo
monocratici eletti direttamente. 
    Il limite ai mandati consecutivi, infatti, si spiegherebbe con la
necessita'  di  contemperare  interessi   di   fondamentale   rilievo
costituzionale in qualche misura contrapposti: da un lato, «quello di
valorizzazione, in  forza  del  principio  democratico,  della  piena
liberta'  di  elettorato  passivo  e  attivo  (che   giustificherebbe
l'eleggibilita' per una pluralita' di  mandati  anche  consecutivi)»;
dall'altro, quelli di garantire un ricambio al vertice di tali organi
e tutelare l'eguaglianza nello svolgimento delle menzionate liberta',
«al fine di bilanciare il rischio, insito  nell'investitura  popolare
diretta,  di   spinte   plebiscitarie   e   di   una   concentrazione
personalistica del potere» (si cita nuovamente la sentenza n. 64  del
2025), e di evitare che la competizione elettorale  sia  condizionata
da captatio benevolentiae o metus publicae potestatis. 
    L'affermazione   della   «necessita'   costituzionale»   di   una
limitazione al numero dei mandati non si risolverebbe,  pero',  nella
conclusione che «gia'  nella  trama  costituzionale  [...]  si  possa
rintracciare l'esatto "punto di  equilibrio"  e,  fuor  di  metafora,
l'esatta indicazione del numero dei mandati che  soddisfa  l'esigenza
di contemperamento sopra ricordata». Dall'esame della  giurisprudenza
costituzionale, cioe', non parrebbe che  «uno  specifico  numero  dei
mandati costituisca un "contenuto vincolato" desumibile  direttamente
dalla Carta». 
    Da essa si ricaverebbe, piuttosto, che tale punto  di  equilibrio
vada  definito  «nell'ambito  dell'esercizio  della  discrezionalita'
legislativa del titolare della competenza a individuarlo». 
    2.2.2.- Con riferimento  alle  regioni  ordinarie  e  ai  comuni,
questa Corte  avrebbe  riconosciuto  la  competenza  del  legislatore
statale. 
    Quanto alle autonomie speciali,  invece,  andrebbero  considerate
alcune «dirimenti peculiarita' nella disciplina della materia»,  come
sarebbe stato «incidentalmente» riconosciuto nella piu' volte  citata
sentenza n. 64 del 2025, la' dove si e'  affermato  che  il  «disegno
delle  autonomie  speciali,  definito  da  statuti  dotati  di  rango
costituzionale, e' diverso da quello delle  regioni  ordinarie  e  il
nesso tra forma  di  governo  e  materia  elettorale  e'  molto  piu'
stringente, non essendovi per  le  prime  la  competenza  legislativa
concorrente dello Stato delineata  in  Costituzione  per  le  regioni
ordinarie». 
    Il «"blocco di  costituzionalita'"»  per  le  autonomie  speciali
sarebbe  costituito  dal  combinato   disposto   delle   disposizioni
costituzionali e di quelle, di pari rango, contenute nelle leggi  che
adottano gli statuti speciali. 
    Per esse, dunque, la fonte statutaria di rango costituzionale non
accoglierebbe in assoluto  «la  soluzione  di  "neutralita'"  di  cui
all'art. 51 Cost., quanto all'individuazione del punto di  equilibrio
relativo al numero dei mandati, ma, tutto al contrario»,  compirebbe,
«in positivo e in negativo», delle scelte precise. 
    In  particolare,  con  riferimento  alla  Regione  siciliana,  il
legislatore   costituzionale   avrebbe   operato   direttamente   «la
ponderazione che conduce a stabilire nel  numero  di  due  i  mandati
consecutivi  esercitabili»   dal   Presidente   di   Regione   eletto
direttamente, peraltro sottraendo  tale  scelta  a  eventuali  future
modifiche ad opera della legge statutaria. 
    Siffatta opzione, tuttavia, si  porrebbe  in  termini  eccentrici
rispetto sia alle regioni ordinarie, per le quali «la  "ponderazione"
e' rimessa»  al  legislatore  ordinario,  sia  alle  altre  autonomie
speciali, per le quali si dovrebbe ritenere che sia rimessa alla loro
potesta' legislativa. 
    Per queste ultime la mancata riproposizione ad opera della  legge
cost. n. 2 del  2001  del  vincolo  da  essa  posto  per  la  Regione
siciliana non potrebbe che essere  interpretato  secondo  il  «canone
ermeneutico (a contrario) ubi voluit dixit ubi noluit  tacuit».  Essa
esprimerebbe, pertanto, la volonta' implicita, per le altre autonomie
speciali, di rimettere alla legge statutaria  (mediante,  dunque,  un
procedimento  aggravato,  suscettibile  anche   di   una   «eventuale
pronuncia referendaria approvativa») la «scelta di  opportunita'  sul
"punto di equilibrio" relativo al limite dei mandati». 
    Pur prevedendo gli statuti speciali emendati dalla legge cost. n.
2 del 2001 specifici limiti quali l'armonia con la Costituzione  e  i
«principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica»,   sarebbe
«arduo» ritenere che una specifica previsione relativa a una  singola
regione speciale (il limite dei due mandati consecutivi nella Regione
siciliana) possa costituire un principio generale dell'ordinamento. 
    D'altro canto, l'applicazione alle autonomie speciali dei  limiti
desumibili dalla legge n. 165 del 2004 avrebbe come  conseguenza  che
la loro competenza in tema di leggi statutarie finirebbe  per  essere
equiparata a quella delle regioni  ordinarie  di  cui  all'art.  122,
primo comma, Cost.,  «con  sostanziale  ulteriore  equiparazione  tra
"principi dell'ordinamento", predicati  come  limite  alla  prima,  e
"principi fondamentali", predicati come limite alla seconda». 
    Al contrario, sarebbe evidente - come affermato da  questa  Corte
con specifico riferimento alla Regione siciliana -  che  la  potesta'
legislativa primaria delle autonomie speciali  non  possa  incontrare
limiti eguali  a  quelli  che,  ai  sensi  dell'art.  122  Cost.,  si
impongono alle regioni a statuto ordinario (si cita  la  sentenza  n.
134 del 2018). 
    Sarebbe  vero  che  tale   affermazione,   nella   giurisprudenza
costituzionale,  risulta  accompagnata  dalla  precisazione  che,  al
contempo, le suddette autonomie non possono sottrarsi, se non laddove
ricorrano condizioni peculiari locali, all'applicazione dei  principi
enunciati  dalla  legge  n.  165  del  2004  che   siano   espressivi
dell'esigenza indefettibile di uniformita' imposta dagli artt. 3 e 51
Cost. (si citano le sentenze n. 60 del 2023, n. 134 del 2018 e n. 143
del 2010). 
    2.2.3.- Non si potrebbe dubitare, tuttavia, del  fatto  che  tali
condizioni peculiari locali ricorrano per la  Provincia  autonoma  di
Trento, la quale, insieme a quella di Bolzano, godrebbe di un  regime
costituzionale del tutto peculiare, «tale  da  farne  un  unicum  nel
contesto delle autonomie territoriali», in ragione della presenza  di
una pluralita' di minoranze linguistico-culturali. 
    La circostanza, poi,  che  la  specialita'  dell'autonomia  della
Regione  Trentino-Alto  Adige  /Südtirol  e  della  sua   conseguente
architettura  istituzionale  sia  fondata  su  un   doppio   livello,
regionale  e  provinciale,  determinerebbe  delle  conseguenze  sulla
disciplina dei  mandati  dei  Consigli  provinciali  e  dei  relativi
esecutivi. 
    Poiche', infatti, il Consiglio regionale, ai sensi  dell'art.  25
dello  statuto  speciale,  e'  composto  dai  membri   dei   Consigli
provinciali di Trento e di Bolzano, «[s]e un Consiglio provinciale e'
rinnovato anticipatamente rispetto all'altro,  esso  dura  in  carica
sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato» (art. 48,
primo comma, ultimo periodo, dello statuto speciale). 
    Tale  circostanza  sarebbe  sufficiente  a  rendere  «del   tutto
eccentrico lo  status  del  Presidente  della  provincia  in  ipotesi
anticipatamente rieletto, il quale ex statuto non  potra'  godere  di
una intera durata del proprio mandato». 
    Cio' farebbe venire  meno  «i  presupposti  di  comparabilita'  e
uguaglianza delle condizioni per l'applicazione della regola generale
sul numero dei  mandati  (ipoteticamente)  definita  dal  legislatore
nazionale». 
    3.- Con atto depositato il  23  giugno  2025,  l'Associazione  di
promozione  sociale  «Piu'  democrazia  in  Trentino»  ha  depositato
opinione scritta, in qualita' di amicus curiae, ai sensi dell'art.  6
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale,  argomentando  in  senso  adesivo  alle  censure  del
ricorrente. 
    L'opinione e' stata ammessa  con  decreto  presidenziale  del  23
settembre 2025. 
    4.- In data 15 ottobre 2025, la Provincia autonoma di  Trento  ha
depositato una memoria  difensiva,  con  cui  -  oltre  a  illustrare
ulteriormente gli argomenti gia' spiegati nell'atto di costituzione -
ha eccepito l'inammissibilita' della questione avente ad  oggetto  la
disposizione provinciale che subordina l'operativita' del divieto del
quarto mandato consecutivo  al  pregresso  esercizio  delle  funzioni
presidenziali per almeno settantadue mesi, anche non continuativi. 
    In ordine a tale disposizione, infatti, la  difesa  erariale  non
avrebbe  "speso"  «nemmeno  una  parola  a  suffragio  della  propria
contestazione», con conseguente impossibilita' per la  resistente  di
esercitare il contraddittorio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    l.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1  e  2,
del testo di  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  recante
«Modificazioni dell'articolo 14 della  legge  elettorale  provinciale
2003», approvato ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello  statuto
speciale. 
    Le disposizioni impugnate, modificando il comma  2  dell'art.  14
della legge prov. Trento n. 2 del 2003,  innalzano,  rispettivamente,
da due a tre i mandati consecutivi  che  possono  essere  svolti  dal
Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto  e
da quarantotto a settantadue  i  mesi,  anche  non  continuativi,  di
effettivo esercizio delle funzioni  presidenziali  necessari  perche'
operi l'introdotto divieto del quarto mandato. 
    Per  effetto  delle  menzionate  modifiche,  dunque,   il   testo
dell'art. 14, comma  2,  della  legge  elettorale  provinciale  cosi'
recita:  «[n]on  e'  immediatamente  rieleggibile  alla   carica   di
Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre
precedenti consultazioni elettorali e abbia  esercitato  le  funzioni
per  almeno  settantadue  mesi   anche   non   continuativi.   Questa
disposizione  si  applica  ai  soli  presidenti  eletti  a  suffragio
universale diretto». 
    l.1.- Secondo l'Avvocatura generale dello Stato,  il  legislatore
provinciale, in primo luogo,  avrebbe  violato  lo  stesso  art.  47,
secondo comma,  dello  statuto  speciale,  eccedendo  il  limite  dei
«principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»,  cui  sarebbe
ascrivibile  il  divieto  del  terzo  mandato  consecutivo   per   il
presidente «di un organo eletto a suffragio universale e diretto». 
    Il principio in parola si  ritrarrebbe  da  diverse  disposizioni
presenti nell'ordinamento: l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge
n. 165 del 2004, dettato per i presidenti di giunta regionale; l'art.
9, quarto comma, dello statuto speciale della Regione  siciliana  per
il Presidente della Regione; l'art. 51, comma 2, t.u. enti locali per
i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000  abitanti
e per i presidenti  delle  province  ordinarie  (fintanto  che  erano
eletti a suffragio universale e diretto). 
    La natura di principio generale dell'ordinamento si  ricaverebbe,
poi, dalla ratio del  divieto  del  terzo  mandato  consecutivo,  che
esprimerebbe  «un  principio  generale  di  organizzazione  in   ogni
democrazia  matura»,  come  si   evincerebbe   dalla   giurisprudenza
costituzionale e, in particolare, dalle sentenze n. 64 del 2025 e  n.
60 del 2023. 
    1.2.- La  previsione  della  possibilita'  di  un  terzo  mandato
consecutivo,  recata  dalle   disposizioni   provinciali   impugnate,
violerebbe, al contempo, gli artt. 2,  3,  48  e  51  Cost.,  il  cui
rispetto si imporrebbe anche alla competenza legislativa primaria  in
materia elettorale delle autonomie speciali. 
    Come piu' volte affermato da questa Corte, infatti, il limite dei
due  mandati  consecutivi  risponderebbe  all'esigenza  di  garantire
l'uniforme esercizio dei diritti politici fondamentali di  elettorato
attivo e passivo, con la conseguenza che risulterebbe «preclusa anche
per  tale  ragione  ogni  differenziazione  di  trattamento  su  base
territoriale». 
    Nemmeno sussisterebbero  peculiari  condizioni  locali  idonee  a
giustificare, secondo la stessa  giurisprudenza  costituzionale,  una
differente disciplina in materia. 
    2.- E' preliminare l'esame delle  eccezioni  di  inammissibilita'
sollevate dalla Provincia resistente. 
    2.1.- Secondo quest'ultima, le questioni sarebbero inammissibili,
in primo luogo, per inconferenza delle norme «interpost[e]» da cui il
ricorrente ricava il principio generale dell'ordinamento del  divieto
del terzo mandato consecutivo. 
    In particolare, gli artt. 2, comma 1, lettera f), della legge  n.
165 del 2004  e  51,  comma  2,  t.u.  enti  locali  riguarderebbero,
rispettivamente, le regioni  ordinarie  e  i  comuni  e  le  province
ordinarie (queste ultime sino alla loro riforma operata  dalla  legge
n. 56 del 2014), ossia enti che non appartengono al medesimo  «genus»
della Provincia autonoma di Trento. 
    2.2.- L'eccezione - che, al di la' della  generica  formulazione,
nella   sua   trama   argomentativa   si   riferisce,   in   realta',
esclusivamente  alla  dedotta  violazione  del  limite  dei  principi
generali dell'ordinamento (e non, quindi,  delle  altre  disposizioni
costituzionali evocate) - non e' fondata. 
    Il ricorrente menziona le disposizioni ricordate dalla resistente
(unitamente all'art. 9, quarto comma, dello  statuto  speciale  della
Regione siciliana) non quali diretti parametri  interposti,  ma  come
testi  normativi   da   cui   emergerebbe   un   principio   generale
dell'ordinamento, che vincolerebbe la  Provincia  autonoma  ai  sensi
dell'art. 47, secondo comma, dello statuto speciale. 
    Se quelle disposizioni  siano  idonee  o  meno  a  fare  emergere
siffatto principio non attiene all'ammissibilita', ma al merito delle
questioni. 
    2.3.-  Nella  memoria  depositata  in   vista   dell'udienza   di
discussione   la   Provincia   autonoma   di   Trento   ha   eccepito
l'inammissibilita' della sola questione avente a  oggetto  l'art.  1,
comma 2, dell'impugnato testo della legge provinciale. 
    Secondo la resistente, la difesa  erariale  non  avrebbe  "speso"
«nemmeno una parola a suffragio  della  propria  contestazione»,  con
conseguente impossibilita' per la resistente medesima  di  esercitare
il contraddittorio. 
    2.4.- Anche questa eccezione non e' fondata. 
    E' vero che le  censure  del  ricorrente  sono  incentrate  sulla
presunta illegittimita' costituzionale dell'innalzamento  del  limite
ai mandati consecutivi stabilito dall'art. 1, comma 1. 
    Cio', tuttavia, non comporta l'inammissibilita'  della  questione
promossa in relazione all'art. 1, comma 2, perche'  l'intervento  del
legislatore provinciale e' unitario: con le due previsioni  impugnate
esso ha inciso sulla stessa disposizione (l'art. 14, comma  2,  della
legge elettorale provinciale). In particolare, con l'art. 1, comma 1,
ha portato da due  a  tre  il  limite  dei  mandati  consecutivi  del
Presidente  della  Provincia  e   con   l'art.   1,   comma   2,   ha
consequenzialmente e proporzionalmente  innalzato  da  quarantotto  a
settantadue  la  durata  minima  dell'effettivo   svolgimento   delle
funzioni presidenziali richiesta  perche'  operi  la  limitazione  ai
mandati. 
    In altri termini, poiche' la modifica recata con l'art. 1,  comma
2, e' una conseguenza logica e proporzionale dell'aumento del  numero
dei mandati consecutivi operata con l'art. 1,  comma  1,  le  censure
rivolte a quest'ultimo si estendono al primo. 
    3.- Nel merito, le questioni sono fondate. 
    La Provincia autonoma  di  Trento  ha  esercitato  la  competenza
legislativa primaria attribuitale dall'art. 47, secondo comma,  dello
statuto speciale, a tenore del quale «la legge provinciale, approvata
dal Consiglio  provinciale  con  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti,  determina  la  forma  di  governo  della  Provincia   e,
specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale,
del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra  gli
organi della  Provincia,  la  presentazione  e  l'approvazione  della
mozione motivata di  sfiducia  nei  confronti  del  Presidente  della
Provincia, i casi di ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  con  le
predette cariche,  nonche'  l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa
popolare  delle  leggi  provinciali  e  del  referendum   provinciale
abrogativo, propositivo e consultivo». 
    Si tratta della cosiddetta  legge  statutaria  -  introdotta  per
tutte le autonomie speciali  (ad  eccezione  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol)) dalla legge cost. n. 2 del 2001 - che,
ai sensi dello stesso art. 47, secondo comma, dello statuto speciale,
incontra i limiti della «armonia con la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica»,  del  «rispetto  degli
obblighi internazionali» e «dell'osservanza» delle  norme  statutarie
previste nel medesimo Capo (del Titolo II). 
    Con  le  disposizioni  impugnate  il   legislatore   provinciale,
ponendosi in contrasto con il divieto del terzo mandato  consecutivo,
ha ecceduto siffatti limiti. 
    Per le ragioni che si illustreranno meglio appresso, deve infatti
ritenersi  che  il  divieto  in  questione  non  sia  imposto   dalla
Costituzione (infra, punto 8) e tuttavia valga anche per le autonomie
speciali, sia perche' - allo stato attuale della legislazione -  deve
considerarsi un principio generale dell'ordinamento (infra, punto 6),
sia in ragione del necessario rispetto del principio  di  eguaglianza
nell'accesso alle cariche elettive (infra, punto 7). 
    4.- A proposito del medesimo divieto posto dall'art. 51, comma 2,
t.u. enti locali per i comuni piu' popolosi,  questa  Corte,  con  la
sentenza n. 60 del 2023, ha osservato  come  esso  -  sin  dalla  sua
introduzione ad opera dell'art. 2 della legge 25 marzo  1993,  n.  81
(Elezione diretta del sindaco, del presidente  della  provincia,  del
consiglio comunale e del consiglio provinciale) - sia  stato  pensato
dal legislatore  quale  «temperamento  "di  sistema"»  rispetto  alla
contestuale introduzione dell'elezione  diretta  dei  sindaci  e  dei
presidenti di provincia. 
    Non solo,  ma  siffatta  limitazione  al  diritto  di  elettorato
passivo - «in stretta connessione con l'elezione diretta  dell'organo
di vertice dell'ente locale, a cui fa  da  ponderato  contraltare»  -
riflette anche «una scelta normativa idonea a  inverare  e  garantire
ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva
par condicio tra  i  candidati,  la  liberta'  di  voto  dei  singoli
elettori e la genuinita' complessiva della  competizione  elettorale,
il  fisiologico  ricambio  della  rappresentanza   politica   e,   in
definitiva,  la  stessa  democraticita'  degli  enti   locali.   Tali
ulteriori interessi  costituzionali  sono  destinati  ad  operare  in
armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost.,  in  base  ad
uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione  deve  essere
lasciata nelle mani  del  legislatore  statale»  (cosi',  ancora,  la
sentenza n. 60 del 2023; nello stesso  senso,  sentenza  n.  196  del
2024). 
    5.- Con la  recente  sentenza  n.  64  del  2025  -  a  proposito
dell'art. 2, comma 1,  lettera  f),  della  legge  n.  165  del  2004
adottata per le regioni ordinarie in attuazione dell'art. 122,  primo
comma, Cost. - si e' chiarito che  quanto  affermato  per  i  sindaci
vale, «a fortiori, per i Presidenti  di  Giunta  regionale  eletti  a
suffragio universale e diretto, dato che costoro [...]  assommano  in
se' ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa  forma  di
governo e' anche stata definita "iperpresidenziale"». 
    La forma di governo  introdotta  dalla  legge  costituzionale  22
novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta  del
Presidente della Giunta  regionale  e  l'autonomia  statutaria  delle
Regioni), infatti, si caratterizza: «a) per il potere del  Presidente
di nominare o revocare i componenti della Giunta  (art.  122,  quinto
comma,  Cost.),  scegliendoli  anche  al  di  fuori   del   Consiglio
regionale; b) per il principio aut simul stabunt  aut  simul  cadent,
ossia per un meccanismo che lega il destino del Consiglio regionale a
quello del Presidente della Giunta e viceversa, e che si articola, da
un lato, nella regola secondo cui la perdita della  carica  da  parte
del  secondo  (per  dimissioni  volontarie,  rimozione,   impedimento
permanente o morte) comporta lo scioglimento del primo e  il  ritorno
alle urne (art. 126, terzo comma, Cost.) e, dall'altro, nella  regola
per cui il Consiglio, per rimuovere il  Presidente  della  Giunta  (e
quest'ultima), puo'  solo  approvare,  a  maggioranza  assoluta,  una
mozione di sfiducia, ovvero passare  per  le  dimissioni  contestuali
della maggioranza dei propri eletti (art. 126, commi secondo e terzo,
Cost.), con la conseguenza necessaria, anche in  questi  casi,  dello
scioglimento del medesimo Consiglio  e  del  ritorno  alle  urne;  c)
correlativamente, per l'assenza di un rapporto di fiducia diretto tra
i due organi, sostituito da un rapporto di "non sfiducia"»  (sentenza
n. 64 del 2025 citata). 
    Nella medesima sentenza si e' aggiunto che anche per i presidenti
di giunta regionale il legislatore  ha  considerato  il  divieto  del
terzo mandato consecutivo, da un lato,  un  temperamento  di  sistema
rispetto all'elezione diretta del  vertice  monocratico,  cui  fa  da
«"ponderato  contraltare"»;  e,  dall'altro,  «un  bilanciamento  tra
contrapposti principi», ossia un «delicato punto di  equilibrio»  tra
il diritto di elettorato passivo e il diritto di  elettorato  attivo,
nonche'   gli   interessi   riconducibili   alla   genuinita'   della
competizione  elettorale  e  alla   generale   democraticita'   delle
istituzioni. 
    Tale scelta legislativa, proprio per la sua ratio e per la natura
dei diritti e degli interessi coinvolti, una volta compiuta, non puo'
che  imporsi,  quale  principio  fondamentale,   in   condizioni   di
«uniformita' normativa, su tutto il  territorio  nazionale»  (ancora,
sentenza n. 64 del 2025). 
    6.- La connessione del divieto  in  questione  con  i  menzionati
diritti e principi costituzionali caratterizzanti la stessa forma  di
Stato spiega perche' esso va  ascritto  anche  ai  principi  generali
dell'ordinamento, che si impongono, quali limiti alla  loro  potesta'
legislativa primaria, a quelle autonomie speciali, come la  Provincia
autonoma di  Trento,  la  cui  forma  di  governo  (in  seguito  alle
modifiche statutarie apportate dalla legge costituzionale  n.  2  del
2001) si caratterizza, al pari di quella delle regioni ordinarie, per
l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente  e  per  i
suoi conseguenti ampi poteri. 
    Anche nel loro caso, infatti, la regolamentazione del  limite  ai
mandati consecutivi, in primo  luogo,  «incide  sulle  condizioni  di
accesso alla carica  apicale,  con  rilevanti  ricadute  sull'assetto
complessivo» dell'ente regionale (o  provinciale),  e  «individua  un
punto di equilibrio tra plurime esigenze di  rilievo  costituzionale»
(sentenza n. 60 del 2023). 
    Anche  nel  loro  caso,  in  secondo  luogo,  ricorre  l'esigenza
democratica  di  «bilanciare  il  rischio,  insito   nell'investitura
popolare diretta, di spinte plebiscitarie  e  di  una  concentrazione
personalistica del potere» (sentenza n. 64 del 2025):  tale  esigenza
riguarda, segnatamente, gli organi  monocratici  titolari  di  potere
politico  che  hanno  un   ruolo   significativo   nella   dialettica
democratica. 
    Come messo in luce dalla Commissione di Venezia nel citato report
«Democracy, limitation of mandates and incompatibility  of  political
functions», infatti, la democrazia moderna puo' funzionare solo  «con
o attraverso limitazioni» che siano predeterminate come «legittime  e
ragionevoli»  e  la  limitazione  ai  mandati  politici  e'  uno  dei
«principi chiave» che «limitano» la democrazia, ma che  «allo  stesso
tempo la rendono possibile». 
    7.- Il divieto in questione si impone  alle  ricordate  autonomie
speciali anche a tutela del principio costituzionale  di  eguaglianza
nell'accesso alle cariche elettive, che parimenti  assurge  a  limite
della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale. 
    Il rispetto di tale limite non  comporta  il  disconoscimento  di
quella  potesta'  legislativa,  «"[...]  ma  significa  tutelare   il
fondamentale  diritto  di  elettorato  passivo,  trattandosi  'di  un
diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto  di  valore,  puo'
essere  unicamente  disciplinato  da  leggi  generali,  che   possono
limitarlo  soltanto   al   fine   di   realizzare   altri   interessi
costituzionali  altrettanto  fondamentali  e  generali,  senza  porre
discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque  sia
la Regione o il luogo di appartenenza' (cfr. ex plurimis sentenza  n.
235 del 1988)" (sentenza n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288
del 2007, n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971)»  (sentenza  n.  60  del
2023). 
    Come questa Corte ha gia'  affermato,  del  resto,  le  autonomie
speciali,  nel   disciplinare   le   cause   di   ineleggibilita'   e
incompatibilita', per quanto rimesse alla loro competenza legislativa
primaria, sono comunque tenute al  rispetto  dei  principi  enunciati
dalla legge n. 165  del  2004  che  siano  «espressivi  dell'esigenza
indefettibile di uniformita'  imposta  dagli  artt.  3  e  51  Cost.»
(sentenza n. 143 del 2010; nello stesso senso, sentenze  n.  148  del
2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011). 
    Tra questi principi, per le ragioni gia' esposte ai punti 5, 6  e
7 - ossia per la sua ratio di temperamento di  sistema  dell'elezione
diretta e di punto di equilibrio tra contrapposti diritti e  principi
fondamentali - deve annoverarsi quello del divieto del terzo  mandato
consecutivo recato dal citato art. 2, comma 1, lettera f). 
    8.- Non conduce a conclusioni diverse  il  rilievo  svolto  dalla
Provincia  autonoma  di  Trento,  secondo   cui   la   giurisprudenza
costituzionale non ha mai affermato  che  il  divieto  in  parola  e'
costituzionalmente imposto e ha precisato, anzi, che esso riflette un
punto di equilibrio la cui  concreta  determinazione  e'  rimessa  al
legislatore statale. 
    Invero, la Costituzione non impone il divieto del terzo mandato e
spetta al legislatore statale  individuare,  a  monte,  il  punto  di
equilibrio tra i ricordati e contrapposti principi costituzionali che
sottende il limite temporale all'esercizio delle cariche monocratiche
apicali elette a suffragio universale e diretto. 
    Cio' che conta, tuttavia, nell'odierna prospettiva, e'  che,  una
volta fissato, quel punto di equilibrio si  impone,  a  valle,  anche
alle autonomie speciali sia come principio generale  dell'ordinamento
che  per  il  necessario  rispetto  del  principio   di   eguaglianza
nell'accesso alle cariche elettive. 
    9.- Parimenti  inconferente  appare  l'ulteriore  rilievo  svolto
dalla resistente, secondo  cui  questa  Corte  ha  affermato  che  il
«disegno delle autonomie speciali,  definito  da  statuti  dotati  di
rango costituzionale, e' diverso da quello delle regioni ordinarie  e
il nesso tra forma di governo e  materia  elettorale  e'  molto  piu'
stringente, non essendovi per  le  prime  la  competenza  legislativa
concorrente dello Stato delineata  in  Costituzione  per  le  regioni
ordinarie» (sentenza n. 64 del 2025). 
    Si tratta, infatti, di una affermazione  volta  a  escludere,  in
generale, la piena sovrapponibilita' del quadro delle  competenze  in
punto di materia elettorale e forma di governo tra regioni  ordinarie
e autonomie speciali, ma che nulla dice sui limiti alla  legislazione
primaria delle seconde. 
    10.- Non e' condivisibile, poi,  l'argomento  a  contrario  della
Provincia autonoma di Trento per cui  il  legislatore  costituzionale
del 2001, prevedendo  espressamente  il  divieto  del  terzo  mandato
consecutivo solo nello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana,
avrebbe rimesso alle altre autonomie speciali - e in particolare alle
loro leggi statutarie - la concreta determinazione della  limitazione
ai mandati. 
    La presenza del divieto nello statuto della Regione siciliana  ha
una sua piu' semplice giustificazione storica e istituzionale. 
    Per tale Regione, infatti, come emerge dai  lavori  parlamentari,
il legislatore costituzionale ha  inteso  recepire  integralmente  la
cosiddetta    "legge-voto",    approvata     quasi     all'unanimita'
dall'Assemblea regionale siciliana e recante tutte le  modifiche  poi
apportate al suo statuto, ivi compresa quella sul divieto  del  terzo
mandato. 
    11.- Nemmeno condivisibili sono  gli  ulteriori  argomenti  della
resistente incentrati sulla presenza di peculiari  situazioni  locali
che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148
del 2025, n. 60 del 2023, n. 283 e n. 143 del 2010, n. 288 del  2007,
n. 276 del 1997, n. 539 del 1990, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969),
giustificherebbero  una  deroga  all'esigenza   di   uniformita'   di
trattamento nella regolazione dell'accesso alla carica di  Presidente
della Provincia. 
    Tali peculiarita' sarebbero date da: a) la presenza  in  entrambe
le   Province   autonome   «di   una    pluralita'    di    minoranze
linguistico-culturali»; b) la regola fissata dallo  statuto  speciale
all'art. 48, primo comma, per cui, in caso di scadenza anticipata  di
uno  dei  due  Consigli  provinciali  (che   formano   il   Consiglio
regionale), il Presidente  della  Provincia  rieletto  non  dura  per
l'intero mandato, ma solo per il tempo rimanente all'altro Consiglio. 
    11.1.- Quanto al primo  dei  due  argomenti,  la  resistente  non
spiega perche' la presenza di minoranze linguistiche giustificherebbe
un numero di mandati piu' elevato e, quindi, un  vertice  monocratico
eletto  direttamente  ancora  piu'  forte  rispetto  al   resto   del
territorio nazionale. 
    Va osservato, al contrario, che, per le autonomie ove la presenza
delle minoranze in questione e' piu' radicata (Provincia autonoma  di
Bolzano  e  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee   dʼAoste),   il
legislatore costituzionale ha optato - fino a diversa scelta da parte
della  legge  statutaria  -  per  il  mantenimento   della   elezione
consiliare del Presidente: cio' sulla base del presupposto  implicito
che  quelle  minoranze  trovino  una  piu'  adeguata   rappresentanza
politica e una maggiore tutela (non in un organo monocratico eletto a
suffragio universale  e  diretto  ma)  nel  Consiglio  provinciale  e
regionale, ossia in un organo collegiale. 
    11.2.- Quanto al secondo argomento, la possibilita' che  uno  dei
mandati duri meno dell'ordinario quinquennio costituisce  pur  sempre
un'evenienza  "patologica"  dovuta  alla  scadenza   anticipata   del
precedente e, in quanto tale, non puo' giustificare - come accade con
le previsioni impugnate - un innalzamento del tetto ai mandati  anche
per l'ipotesi del loro regolare compimento. 
    Essa, per contro, puo' giustificare,  ad  opera  del  legislatore
provinciale, una regolazione  dei  cosiddetti  spazi  "interstiziali"
(sentenza n. 64 del 2025). 
    Non a caso, alcune legislazioni regionali  prevedono  una  durata
temporale minima perche' un mandato possa essere  computato  ai  fini
dell'operativita' del limite. La stessa Provincia autonoma di Trento,
del resto, ha regolato tale aspetto, stabilendo che  il  divieto  del
terzo mandato opera solo a condizione che il Presidente uscente abbia
gia' svolto nei due mandati pregressi almeno quarantotto mesi,  anche
non consecutivi (innalzati, con la modifica in esame,  a  settantadue
in relazione ai pregressi tre mandati). 
    12.- Pur trattandosi di profilo non dedotto dalla resistente,  e'
il  caso  di  precisare  che  nemmeno  possono  ravvisarsi  peculiari
condizioni locali atte a giustificare  un  regime  derogatorio  nelle
circostanze che, per la Provincia autonoma di  Trento,  il  principio
del simul stabunt  simul  cadent  e'  parzialmente  attenuato  ed  e'
prevista una mozione di sfiducia individuale nei confronti di  uno  o
piu' assessori. 
    12.1.- Quanto al principio del "simul simul", in primo luogo,  lo
statuto speciale per entrambe le Province non regola,  a  regime,  le
due ipotesi "fisiche" dell'impedimento permanente e della  morte  del
Presidente, che  sono  invece  disciplinate  dalla  legge  elettorale
provinciale in modo parzialmente diverso rispetto a  quanto  previsto
per le regioni ordinarie in Costituzione e  per  le  altre  autonomie
speciali nei relativi statuti (ove comportano  sempre  le  dimissioni
della giunta e lo scioglimento del consiglio). 
    In particolare, la legge prov. Trento  n.  2  del  2003  dispone,
all'art. 5, comma 4, che l'impedimento  permanente  e  la  morte  che
intervengano dopo tre anni dall'inizio della legislatura non  portano
alla sua  automatica  conclusione:  in  questo  caso,  «il  Consiglio
provinciale rimane  in  carica  per  l'ordinaria  amministrazione  ed
elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo  Presidente
della Provincia, scegliendolo tra i propri componenti». 
    12.2.-  Parzialmente  eccentrico  e'  anche   il   regime   delle
dimissioni del Presidente: all'art. 5, comma 3, della medesima  legge
provinciale e' previsto, infatti, che, qualora egli le presenti negli
ultimi dodici mesi  della  legislatura,  la  Giunta  e  il  Consiglio
provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione  fino
alla scadenza del quinquennio  e  le  funzioni  di  Presidente  della
Provincia sono svolte dal vicepresidente, ovvero dall'assessore  piu'
anziano di eta' in caso di assenza, impedimento  o  cessazione  dalla
carica del vicepresidente. 
    12.3.- Tutte le ricordate previsioni si spiegano con la  volonta'
del legislatore provinciale di limitare i  casi  di  elezione  di  un
Consiglio e di un Presidente destinati a  durare  in  carica  per  un
tempo ridotto, ossia  fino  al  termine  del  mandato  del  Consiglio
dell'altra Provincia autonoma, ai sensi di quanto previsto dal citato
art. 48, primo comma, dello statuto speciale. 
    12.4.-  Tali  ipotesi,  per  quanto  qui  rileva,   pur   facendo
registrare una parziale deroga al principio del "simul simul",  sono,
tuttavia, marginali e non in grado di mutare l'assetto di  fondo  dei
rapporti  tra  poteri  proprio  della   forma   di   governo   basata
sull'elezione  diretta  del  Presidente:  a)  quanto  all'impedimento
permanente  e  alla   morte,   perche'   si   tratta   di   evenienze
statisticamente infrequenti e politicamente non significative,  oltre
che disciplinate in modo diverso solo nell'ultimo biennio; b)  quanto
alle dimissioni, perche' - anche a prescindere dalla compatibilita' o
meno di siffatta previsione con lo statuto  speciale  -  disciplinate
diversamente solo nell'ultimo tratto del mandato (l'ultimo dei cinque
anni). 
    12.5.- Anche la previsione della mozione di sfiducia  individuale
nei confronti di uno o piu' assessori, pur  costituendo  un  parziale
limite al potere del Presidente di (nomina e) revoca  dei  componenti
della Giunta, non e' idonea a stravolgere  l'impianto  di  fondo  del
sistema della sua elezione diretta. 
    Tale sistema, infatti, resta pur sempre caratterizzato  non  solo
da ampi residui poteri del  Presidente  medesimo  nei  confronti  del
Consiglio regionale  e  della  Giunta,  ma  anche  dal  suo  plus  di
legittimazione derivante  dall'investitura  popolare  diretta  e  dal
connesso rischio di spinte  plebiscitarie  e  di  una  concentrazione
personalistica del potere. 
    13.- Alla luce delle considerazioni che precedono, va  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,  del  testo
di legge della Provincia  autonoma  di  Trento,  approvato  ai  sensi
dell'art.  47  dello  statuto  speciale  e   recante   «Modificazioni
dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».