ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116  (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai  magistrati
onorari in servizio, a norma della legge  28  aprile  2016,  n.  57),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
prima,  nel  procedimento  vertente  tra  C.  B.  e  Ministero  della
giustizia e altri, con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 7
del registro ordinanze 2025 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visti l'atto di costituzione di C. B. e l'atto di intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2025  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    udita l'avvocata dello Stato Daniela Nardo per il Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9  gennaio  2025,  iscritta  al  n.  7  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all'art. 76  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017,  n.  116
(Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57). 
    L'art.  4,  nel  prevedere  i  requisiti  per   il   conferimento
dell'incarico  di  magistrato  onorario,  individua   i   titoli   di
preferenza (comma 3) e stabilisce che, in caso di  uguale  titolo  di
preferenza, abbia prevalenza, in primo luogo, «la maggiore anzianita'
professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci  anni  di
anzianita'» (comma 4, lettera a). Di seguito indica, come  successivo
criterio di preferenza, «la minore eta' anagrafica» (comma 4, lettera
b) che, a sua volta, sopravanza «il  piu'  elevato  voto  di  laurea»
(comma 4, lettera c). 
    Riferisce il giudice rimettente che, con il ricorso in decisione,
sono stati impugnati il bando di  concorso  (pubblicato  l'11  aprile
2023) e le relative  graduatorie,  provvisorie  e  definitive,  delle
procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio  ai  fini  della
nomina  a  giudice  onorario  di  pace,  ovvero  a  vice  procuratore
onorario, presso l'Ufficio del Giudice di pace  di  Roma,  presso  la
Procura della Repubblica di Roma e presso l'Ufficio  del  Giudice  di
pace di Ostia. Il ricorrente C. B., avvocato con piu' di  dieci  anni
di esercizio della professione,  ha  ottenuto  per  tutte  e  tre  le
procedure  l'egual  punteggio  di  3650,  «corrispondente  al  limite
massimo previsto dal bando di 10 anni di esercizio della  professione
forense». Egli, tuttavia, e' risultato «in posizione  non  utile  per
l'ammissione al tirocinio», in quanto, «a parita'  di  punteggio  con
altri  avvocati,  avevano   ottenuto   migliore   posizionamento   in
graduatoria i concorrenti piu' giovani». In base  a  quanto  previsto
dal bando, infatti, «l'eccedenza  oltre  i  10  anni  di  "anzianita'
professionale"» risultava non computabile tra i titoli di preferenza. 
    In punto di rilevanza, il TAR sottolinea che  le  previsioni  del
bando sono «riproduttive di quelle del  decreto  delegato».  La  loro
applicazione ha fatto si' «che il criterio della maggiore  anzianita'
professionale comportasse la prevalenza del candidato con  il  limite
dell'anzianita' decennale, di modo che, tra  candidati  che  potevano
vantare almeno 10 anni di anzianita', risultasse  in  posizione  piu'
favorevole il candidato di minore eta' e non quello con  la  maggiore
anzianita' di carriera». Qualora, invece, fosse  stato  applicato  il
criterio previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c),  della  legge  28
aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma  organica  della
magistratura onoraria e altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace),
quello, cioe', dell'assoluta  preferenza  per  il  candidato  con  la
maggiore anzianita', il ricorrente avrebbe ottenuto un posizionamento
piu' favorevole, «in ragione della maggiore anzianita'  dallo  stesso
vantata». Ne', a giudizio del rimettente, potrebbe  addivenirsi  alla
disapplicazione del criterio contestato per contrasto con il  divieto
di  discriminazioni  in  base  all'eta',  di  cui  all'art.  6  della
direttiva  2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27  novembre  2000,  che
stabilisce un quadro  generale  per  la  parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni  di  lavoro.  La  disposizione
censurata, infatti, atterrebbe «solo alla graduazione dei vari titoli
di preferenza e non all'eta', ma  all'esperienza  professionale»,  e,
quindi, non potrebbe  dirsi  in  contrasto  con  quella  comunitaria.
L'esito  favorevole  dell'impugnazione  potrebbe  dunque  discendere,
mediante  l'accertamento  dell'illegittimita'  costituzionale,  «solo
[da]l raffronto  tra  la  disposizione  del  decreto  delegato  e  il
criterio, di diverso tenore, posto dalla legge delega». 
    In punto di non manifesta infondatezza, il TAR Lazio richiama  la
previsione dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge  n.  57  del
2016 che, tra i principi  e  i  criteri  direttivi  della  delega  al
Governo circa i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura
onoraria, ha posto il seguente: «prevedere che a  parita'  di  titolo
preferenziale abbia precedenza chi  ha  la  piu'  elevata  anzianita'
professionale  e  che,  in  caso  di  ulteriore  parita',  abbia   la
precedenza chi ha minore eta' anagrafica». L'art.  4,  comma  4,  del
d.lgs. n. 116 del 2017 ha poi stabilito che, in caso di uguale titolo
di  preferenza  prevale,  nell'ordine:  «a)  la  maggiore  anzianita'
professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci  anni  di
anzianita'; b) la minore eta' anagrafica [...]». Pertanto, osserva il
rimettente, nel decreto  delegato  «e'  stato  introdotto  un  limite
massimo di rilevanza della  maggiore  anzianita'  professionale,  non
previsto  dalla  legge  delega,  idoneo  ad  invertire  l'ordine   di
preferenza dalla stessa stabilito». Infatti, mentre la  legge-delega,
in caso di parita' tra i candidati  aventi  il  titolo  di  avvocato,
conferiva prevalenza al candidato che vantasse il periodo piu'  lungo
di esercizio della professione, il decreto delegato ha introdotto  il
limite massimo  dei  dieci  anni  per  la  valutazione  del  criterio
dell'anzianita', «con la conseguenza che, in caso  di  candidati  con
anzianita' superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello  con
piu' anni di esercizio della professione, ma il piu' giovane». 
    Ne' - aggiunge il rimettente - dalla relazione  illustrativa  del
decreto legislativo sarebbe dato  individuare  alcun  chiarimento  in
ordine  alla  diversa   disciplina   del   criterio   di   preferenza
dell'anzianita' professionale. 
    In definitiva, evidenzia il rimettente, «la delega sembra  essere
stata esercitata in termini diversi da quanto prescritto dalla  legge
57/2016, di modo che l'applicazione del criterio del decreto delegato
puo' portare ad esiti in contrasto diretto con quanto  stabilito  dal
legislatore delegante». 
    2.- Nel giudizio si e' costituito C. B., ricorrente nel  giudizio
a quo,  assumendo  la  difesa  di  se'  medesimo  e  concludendo  per
l'accoglimento della questione. 
    La parte, dopo aver riportato i  dati  di  fatto  salienti  della
controversia pendente dinnanzi al TAR Lazio, evidenzia la  differente
formulazione dell'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116  del
2017 rispetto a quella  dell'art.  2,  comma  3,  lettera  c),  della
legge-delega n. 57 del 2016, sottolineando di essere stato  «posposto
rispetto agli avvocati utilmente collocatisi in graduatoria  solo  in
quanto  piu'  giovani,  ma   tutti   con   una   minore   "anzianita'
professionale"». 
    A suo giudizio, la previsione del decreto delegato,  nella  parte
in cui  prevede  il  limite  massimo  di  dieci  anni  di  anzianita'
professionale computabile, violerebbe gli artt. 76 e  77  Cost.,  per
«contrasto con la finalita'  espressa  dal  legislatore  di  primazia
della valorizzazione della "anzianita'  professionale"  senza  limiti
(in  ragione  della  delicatezza  della   funzione   giudiziaria   da
ricoprirsi)». 
    Sarebbe, altresi',  violato,  sotto  diversi  profili,  l'art.  3
Cost., e cio' anzitutto a causa della «ingiustificata discriminazione
per eta', in violazione del principio di ragionevolezza»,  risultando
penalizzati «coloro che siano piu' avanti con l'eta',  eludendosi  il
fine  avuto  di  mira  dal   legislatore».   L'«appiattimento   delle
esperienze  professionali»,  una  volta  superati  i  dieci  anni  di
anzianita', farebbe si' che situazioni uguali siano trattate in  modo
diverso, «in spregio del principio di uguaglianza sostanziale  e  del
criterio  di   prevalenza   fissato   dalla   "Legge   delega"».   Si
determinerebbe, inoltre, una «mancanza di uniformita' di applicazione
del criterio preferenziale», posto  che,  per  i  candidati  che  non
arrivano  alla  soglia  dei  dieci  anni,  prevarrebbe  la   maggiore
anzianita'  professionale,  mentre  per  quelli  che  superano  detta
soglia,  «neutralizzandosi  il  supero,  prevale  la   "minore   eta'
anagrafica" sulla maggiore "anzianita' professionale"». 
    Ancora,  sarebbe  violato  l'art.  4   Cost.,   a   causa   della
«irragionevole   limitazione    di    prerogative    e    aspirazioni
professionali» a danno  di  quei  candidati  che,  come  l'esponente,
risultano preceduti in graduatoria da avvocati con minore  anzianita'
professionale. 
    Si richiama, infine, l'art. 6 della direttiva 2000/78/CE, in tema
di disparita'  di  trattamento  per  ragioni  di  eta',  che  esclude
l'esistenza  di  una  discriminazione  laddove  sia  rinvenibile  una
giustificazione oggettiva e ragionevole derivante da  una  «finalita'
legittima», e si sottolinea che,  nel  caso  de  quo,  «la  finalita'
espressa dal legislatore [delegante] e' opposta a quella  conseguita»
con la norma del decreto delegato. 
    3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' e la non  fondatezza  della
questione. 
    Sotto il primo profilo, la difesa statale deduce  un  difetto  di
motivazione sulla rilevanza. L'ordinanza di  rimessione  non  avrebbe
chiarito  se   l'intervento   richiesto   a   questa   Corte   «possa
effettivamente garantire al ricorrente la nomina a  giudice  onorario
di pace», non essendo stata allegata, ne' «tantomeno  provat[a]»,  la
produzione  di  un  possibile  «effetto   utile,   sotto   forma   di
riconoscimento di un punteggio  tale,  a  titolo  di  anzianita',  da
sopravanzare i controinteressati ed ogni altro concorrente». Mancando
di considerare il periodo di anzianita'  professionale  maturato  dal
ricorrente,  ma  accennandosi  solo  all'avvenuta  postergazione   di
quest'ultimo rispetto ad altri aspiranti, l'ordinanza  di  rimessione
non avrebbe neppure «affermato che, in virtu' di tale anzianita',  lo
stesso, previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale  [...],
si sarebbe collocato in graduatoria in posizione utile». 
    Nel merito, a giudizio della difesa statale, sarebbe «erroneo» il
percorso argomentativo del giudice a  quo.  Il  legislatore  delegato
avrebbe,  infatti,  «recepito  in  maniera  pedissequa»  i   principi
indicati dalla legge-delega, dettando «una disciplina  dei  requisiti
di accesso pressoche' identica» a quella delineata dall'art. 2, comma
3, della legge n. 57  del  2016,  sulla  base  di  una  «metodica  di
attuazione del principio di delega» che  risulterebbe  «non  solo  in
linea con i principi esposti nel criterio elaborato  dal  legislatore
delegante,  ma  che,  anzi,  appare  opportuna  in  quanto  opera  un
bilanciamento tra l'esigenza di valorizzare  la  pregressa  attivita'
professionale da un lato e,  dall'altro,  di  consentire  anche  alle
altre circostanze menzionate, quale ad esempio  la  minore  eta',  di
assolvere alla  propria  funzione  di  selezione».  Se,  infatti,  il
pregresso esercizio delle funzioni indicate dall'art. 4, comma 3, del
d.lgs. n. 116 del 2017 «costituisce la dimostrazione di una  migliore
conoscenza della funzione che il magistrato onorario  si  appresta  a
compiere», l'intervenuta limitazione dei dieci anni,  prevista  dalla
normativa delegata, «muove dall'evidente  considerazione  secondo  la
quale quanto piu' ci si allontana, nel tempo,  dallo  svolgimento  di
tali esperienze, tanto  meno  puo'  ravvisarsi  nelle  medesime  quel
portato di maggiore competenza (e, dunque, di maggiore idoneita') che
il legislatore ricerca al fine di individuare l'aspirante piu' idoneo
e dunque da preferire rispetto agli altri». 
    La previsione censurata, pertanto, «lungi dal porsi in  contrasto
con  il  principio  di  delega»,  ne  costituirebbe,  piuttosto,  una
«doverosa attuazione», essendo  «connessa  alla  ratio  medesima  del
titolo di preferenza», con cio' restituendosi al titolo preferenziale
indicato  dalla  legge-delega  (l'anzianita'   professionale)   «quel
portato   di   effettivita'   che,   altrimenti,   consentendosi   la
valorizzazione di esperienze assai risalenti nel tempo, sarebbe stato
necessariamente eliso dal trascorrere del tempo». 
    4.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza  pubblica,
C.  B.  ha  svolto  difese  in  replica  agli   argomenti   sostenuti
dall'Avvocatura dello Stato. 
    In punto di rilevanza, la parte fa notare  che  le  procedure  di
selezione  de  quibus  prevedono  una  «graduatoria  a   scorrimento,
valevole 2 anni» (art. 8, commi 12 e 13, del bando di  concorso).  Ne
deriverebbe  il  suo  interesse  ad  ottenere  l'accoglimento   della
questione, ravvisabile gia' per effetto della sua «ricollocazione  in
graduatoria, a prescindere dalla immediata ammissione al  tirocinio».
Ad ogni buon conto, come gia' «allegato e documentato» nel corso  del
giudizio principale, la parte sottolinea «che, computandosi  l'intera
"anzianita' professionale", lo scrivente risulterebbe primo  tra  gli
avvocati  in  tutte  le  3  graduatorie  impugnate».  La  «prova   di
resistenza»  e,  con  essa,  la  dimostrazione  del  requisito  della
rilevanza, sarebbe dunque «data dalla utilita' del ricollocamento  in
graduatoria, di per se, a prescindere  dall'immediata  ammissione  al
tirocinio pur spettante nella fattispecie de qua». 
    Quanto  al  merito  della  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale,  si  evidenzia  che  «la  facolta'  riconosciuta   al
legislatore delegato di individuare ulteriori  (subordinati)  criteri
di prevalenza non puo' espandersi in contrasto  con  quelli  espressi
dal legislatore delegante, salvo incorrere in eccesso di delega (come
accaduto nel caso de quo)». Circa l'opportunita'  -  segnalata  dalla
difesa statale -  di  non  valorizzare  le  esperienze  professionali
passate, qualora troppo distanti nel tempo, la parte privata  replica
osservando che  «il  legislatore  delegante  ha  espresso  differente
criterio preferenziale, valorizzando  la  "minore  eta'"  soltanto  a
parita'  di  "anzianita'   professionale",   quindi   solo   in   via
subordinata». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il TAR Lazio, sezione prima, solleva, in riferimento all'art.
76 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma
4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017. Il predetto art. 4,  comma
4, regola i criteri di prevalenza per il  conferimento  dell'incarico
di magistrato onorario. La disposizione stabilisce che,  in  caso  di
parita' tra i candidati quanto ai titoli di preferenza (indicati  dal
comma  3),  «prevale,  nell'ordine:   a)   la   maggiore   anzianita'
professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci  anni  di
anzianita'; b) la minore eta' anagrafica; c) il piu' elevato voto  di
laurea». 
    A giudizio del  rimettente,  la  previsione  del  limite  massimo
decennale, di cui alla lettera a), comporta che i candidati aventi il
medesimo titolo professionale (nella specie, quello di  almeno  dieci
anni di anzianita'  nell'esercizio  della  professione  di  avvocato)
vengano selezionati unicamente in base alla minore eta' anagrafica, a
nulla valendo la  maggiore  anzianita'  professionale,  superiore  ai
dieci anni, che essi possano vantare. Tale e' la fattispecie  oggetto
del  giudizio  a  quo,  nella  quale  il  ricorrente,  avvocato   con
anzianita' professionale superiore ai dieci anni, e comunque maggiore
di quella posseduta da altri candidati, si e' visto  sopravanzare  in
graduatoria da questi ultimi unicamente in ragione  della  loro  meno
elevata eta' anagrafica. 
    Per contro -  osserva  il  rimettente  -  la  legge-delega  aveva
stabilito la prevalenza, senza alcun limite temporale,  del  criterio
della maggiore anzianita' professionale. L'art. 2, comma  3,  lettera
c), della legge n. 57  del  2016  aveva,  infatti,  previsto,  tra  i
principi e i criteri direttivi ai quali avrebbe dovuto  attenersi  il
legislatore delegato, il seguente: «prevedere che a parita' di titolo
preferenziale abbia precedenza chi  ha  la  piu'  elevata  anzianita'
professionale  e  che,  in  caso  di  ulteriore  parita',  abbia   la
precedenza chi ha minore eta' anagrafica». 
    2.-   L'Avvocatura   generale    dello    Stato    ha    eccepito
l'inammissibilita' della questione per difetto di  motivazione  sulla
rilevanza. L'ordinanza di rimessione avrebbe  indicato,  quale  unico
vantaggio per il ricorrente all'esito di un eventuale accoglimento da
parte di questa Corte, quello di ottenere un «posizionamento per  lui
piu' favorevole»,  senza  alcun  riferimento  all'utile  ingresso  in
graduatoria,  corrispondente  all'effettivo  conseguimento  del  bene
della vita consistente nell'ammissione al corso di tirocinio. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Contrariamente  a  quanto  osservato  dalla  difesa  statale,  il
provvedimento di rimessione da' conto, in modo adeguato, delle  reali
possibilita' dell'interessato di  ottenere  una  utile  posizione  in
graduatoria, in caso di sentenza favorevole  di  questa  Corte.  Gia'
nella sua epigrafe, invero, l'ordinanza precisa che  l'interesse  del
ricorrente  e'  quello  di  essere  «ricolloca[to]  nelle   impugnate
graduatorie tenendo conto  della  intera  "anzianita'  professionale"
maturata». Nelle premesse in fatto, viene puntualizzato che, come  da
sua prospettazione, «il ricorrente risultava in posizione  non  utile
per l'ammissione al tirocinio [...] poiche', a parita'  di  punteggio
con altri  avvocati,  avevano  ottenuto  migliore  posizionamento  in
graduatoria i concorrenti piu' giovani, risultando l'eccedenza  oltre
i 10 anni di "anzianita' professionale" non computabile». Infine,  si
aggiunge che il ricorrente «e' risultato posposto rispetto  ad  altri
concorrenti, avvocati, che avevano minore  anzianita'  professionale,
ma minore eta' anagrafica, in ragione  dell'applicazione  del  limite
massimo  di  10  anni  per  l'utilizzo  del  criterio  di  preferenza
dell'anzianita' professionale». 
    Ne consegue che il rimettente mostra di aver gia'  apprezzato  la
portata decisiva del limite temporale  stabilito  dalla  disposizione
censurata. Le riferite affermazioni consentono di desumere,  in  modo
non implausibile, che senza la contestata  limitazione  la  posizione
"non utile" in graduatoria,  attualmente  ricoperta  dal  ricorrente,
sarebbe divenuta "utile", in  ragione  del  superamento  degli  altri
candidati aventi minore anzianita'. 
    La giurisprudenza costituzionale e' ormai costante  nel  ritenere
che  il  giudizio  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione   di
legittimita' costituzionale «e' riservato al rimettente e, rispetto a
esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno,  limitato
ad accertare  che  la  motivazione  non  sia  implausibile,  non  sia
palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160  e  n.
139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022  e  n.  32  del  2021),  senza
spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che  hanno  portato
il giudice a quo a determinate conclusioni,  potendo  sindacare  tale
valutazione solo se essa, a prima vista, appaia  assolutamente  priva
di fondamento» (cosi', tra le tante, sentenza n. 129 del 2025,  punto
2 del Considerato in diritto). 
    3.- Ancora in via preliminare, occorre precisare l'odierno  thema
decidendum come derivante dalle censure formulate dal TAR rimettente. 
    Nell'atto  di  costituzione,  la  parte  ha  evocato  a  sostegno
dell'accoglimento  delle  questioni  sollevate  -  oltre   al   vizio
dell'eccesso di delega, e quindi alla violazione dell'art. 76  Cost.,
peraltro arricchito  dal  richiamo  all'art.  77  Cost.  -  anche  le
previsioni costituzionali in tema  di  non  discriminazione  (art.  3
Cost.) e di  tutela  dei  lavoratori  e  delle  loro  «prerogative  e
aspirazioni professionali» (con richiamo all'art. 4  Cost.).  In  tal
modo, sono state sollevate censure  che  non  trovano  corrispondenza
nella motivazione dell'ordinanza, che  ha  prospettato  la  questione
unicamente sul parametro dell'art. 76 Cost. 
    Secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,  «l'oggetto
del giudizio di legittimita' costituzionale  in  via  incidentale  e'
limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza  di
rimessione, con esclusione della possibilita' di  ampliare  il  thema
decidendum proposto dal rimettente, fino a  ricomprendervi  questioni
formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto  di  fare
proprie» (cosi', tra le tante, sentenza n. 239 del 2021, punto 5.5.1.
del Considerato in diritto). L'odierna questione deve  dunque  essere
esaminata in base al parametro  costituzionale  individuato  dal  TAR
Lazio, che si riferisce unicamente al profilo dell'eccesso di  delega
legislativa. 
    4.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    In materia  di  delegazione  legislativa,  la  giurisprudenza  di
questa  Corte  ha  ripetutamente   ritenuto   che   il   margine   di
discrezionalita' da riconoscersi al Governo, nell'opera di attuazione
dei principi e dei  criteri  direttivi  individuati  dal  legislatore
delegante,  e'  tale  da  consentirgli  di  introdurre   «norme   che
rappresentino un  coerente  sviluppo  e»,  se  del  caso,  «anche  un
completamento delle scelte espresse dal legislatore  delegante»  (tra
le tante, sentenza n. 150 del 2022). Rimane, tuttavia, fermo  che  la
discrezionalita' dell'organo  esecutivo  deve  essere  «apprezzata  e
ritenuta in relazione al grado di specificita'  dei  criteri  fissati
dalla legge di delega e in coerenza con la  ratio  sottesa  a  questi
ultimi» (cosi', ex plurimis, sentenza n. 98 del 2024, punto 5.1.  del
Considerato in diritto). 
    Rilievo decisivo assume,  nel  caso  di  specie,  la  tecnica  di
redazione dei principi  e  dei  criteri  direttivi  utilizzata  dalla
legge-delega che, per quanto riguarda la disciplina dei  requisiti  e
delle modalita' di accesso alla magistratura onoraria, ha  scelto  di
indirizzare l'opera attuativa del  legislatore  delegato  secondo  un
alto grado di specificita'. L'art. 2, comma 3, della legge n. 57  del
2016 individua, infatti, con  pronunciato  dettaglio,  sia  i  titoli
preferenziali per la nomina a magistrato onorario (lettera b), sia  i
criteri di precedenza, a  parita'  di  titoli,  per  l'ammissione  al
tirocinio (lettera c).  Particolarmente  puntuale  appare  il  tenore
letterale di quest'ultima previsione, tale da  non  consentire  altra
soluzione, al  legislatore  delegato,  se  non  quella  della  esatta
trasposizione: «prevedere che a parita' di titolo preferenziale abbia
precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che,  in
caso di ulteriore parita', abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta'
anagrafica». 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte,  all'organo  esecutivo
puo' riconoscersi un potere di «"riempimento" normativo, che  e'  pur
sempre esercizio delegato di una  funzione  "legislativa"»  tutte  le
volte in cui vengano in rilievo «settori dell'ordinamento che, per la
complessita' dei rapporti e la tecnicita'  e  interconnessione  delle
regole, mal si  prestano  ad  esame  ed  approvazione  diretta  delle
Camere» (sentenza n. 96 del  2024,  punto  6.1.  del  Considerato  in
diritto). Quando, invece, l'oggetto fissato dalla legge-delega assuma
contorni oltremodo definiti e «assai  puntual[i]»,  lo  scrutinio  di
legittimita' costituzionale concernente la conformita' ai principi  e
criteri direttivi, nonche' il  connesso  rispetto  dei  limiti  della
legge-delega, «e' molto stretto» (sentenza n. 22 del  2024,  punto  7
del Considerato in diritto). 
    In tale contesto, occorre ricordare, altresi', che  il  sindacato
rimesso  a  questa  Corte  deve  muovere  dal  dato  letterale  delle
disposizioni  della   legge-delega,   per   poi   svilupparsi   nella
prospettiva di «una indagine sistematica e teleologica per verificare
se l'attivita' del legislatore delegato, nell'esercizio  del  margine
di discrezionalita' che gli compete nell'attuazione  della  legge  di
delega, si sia inserito  in  modo  coerente  nel  complessivo  quadro
normativo, rispettando la ratio della norma  delegante  (sentenze  n.
250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n.  119  del  2013)  e
mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate  dalla
stessa (sentenza n. 278 del 2016)». Il percorso  di  indagine,  cosi'
descritto, deve considerare il «rapporto inversamente  proporzionale»
che    sussiste     tra     l'elemento     letterale     e     quello
funzionale-teleologico: «meno preciso e univoco  e'  il  primo,  piu'
rilevante risulta il secondo» (ancora, sentenza n. 22 del 2024, punto
8 del Considerato in diritto). 
    Nel  caso  all'odierno  esame,   l'intenzione   del   legislatore
delegante  emerge,  con  netta  evidenza,  come  gia'  rilevato,  dal
dettaglio con cui sono esposti i principi e i  criteri  direttivi  di
cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016.
Si intendeva preferire, a parita' di titoli di merito,  il  candidato
in possesso della piu' estesa esperienza professionale  e,  solo  «in
caso di ulteriore parita'», il candidato piu' giovane di eta'. Non vi
sono margini per  possibili  letture  alternative,  nemmeno  a  voler
seguire un (sussidiario) approccio funzionale-teleologico  il  quale,
peraltro,  proprio  in  considerazione  dell'intenzione  palese   del
delegante, non sembra tale da poter condurre a risultati diversi. 
    In tale prospettiva, non hanno  pregio  gli  argomenti  difensivi
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui  la  limitazione  decennale,
introdotta dall'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs.  n.  116  del
2017, sarebbe il frutto di un bilanciamento tra le esigenze, entrambe
considerate dal legislatore delegante, di  valorizzare  la  pregressa
attivita' professionale dei candidati e  di  favorire,  al  contempo,
l'accesso alla magistratura onoraria per i candidati piu' giovani  di
eta'.  Non  vi  e'  dubbio  che,  nell'ambito  della  riforma   della
magistratura onoraria, i due obiettivi  siano  stati  perseguiti  dal
Parlamento, rinvenendo base normativa nel dettato  della  lettera  c)
dell'art. 2, comma 3, della  legge-delega  n.  57  del  2016;  ma  e'
altrettanto evidente che quest'ultima  disposizione  li  ha  previsti
secondo un ordine di preferenza  ben  preciso,  che  vede  sempre  la
prevalenza della  maggiore  esperienza  professionale  rispetto  alla
minore eta' anagrafica. 
    La previsione del decreto legislativo, oggetto di odierno  esame,
e'  tale,  invece,  da   capovolgere   l'ordine   individuato   dalla
legge-delega. Come plasticamente emerge dalla fattispecie controversa
nel giudizio principale, il rapporto tra i due criteri di  preferenza
e' invero delineato, dal comma 4 dell'art. 4 del d.lgs.  n.  116  del
2017, in modo tale che la  «minore  eta'  anagrafica»  dei  candidati
(lettera b), pur astrattamente sottordinata rispetto  alla  «maggiore
anzianita' professionale o di servizio»  (di  cui  alla  lettera  a),
risulta in concreto prevalere  allorquando  quest'ultima  superi  «il
limite massimo di dieci anni di anzianita'», introdotto dalla lettera
a). 
    Ne consegue l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4,
lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole  «,
con il limite massimo di dieci anni di anzianita'».