ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
prima, nel procedimento vertente tra C. B. e Ministero della
giustizia e altri, con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 7
del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di C. B. e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
udita l'avvocata dello Stato Daniela Nardo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 7 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
(Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57).
L'art. 4, nel prevedere i requisiti per il conferimento
dell'incarico di magistrato onorario, individua i titoli di
preferenza (comma 3) e stabilisce che, in caso di uguale titolo di
preferenza, abbia prevalenza, in primo luogo, «la maggiore anzianita'
professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di
anzianita'» (comma 4, lettera a). Di seguito indica, come successivo
criterio di preferenza, «la minore eta' anagrafica» (comma 4, lettera
b) che, a sua volta, sopravanza «il piu' elevato voto di laurea»
(comma 4, lettera c).
Riferisce il giudice rimettente che, con il ricorso in decisione,
sono stati impugnati il bando di concorso (pubblicato l'11 aprile
2023) e le relative graduatorie, provvisorie e definitive, delle
procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della
nomina a giudice onorario di pace, ovvero a vice procuratore
onorario, presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma, presso la
Procura della Repubblica di Roma e presso l'Ufficio del Giudice di
pace di Ostia. Il ricorrente C. B., avvocato con piu' di dieci anni
di esercizio della professione, ha ottenuto per tutte e tre le
procedure l'egual punteggio di 3650, «corrispondente al limite
massimo previsto dal bando di 10 anni di esercizio della professione
forense». Egli, tuttavia, e' risultato «in posizione non utile per
l'ammissione al tirocinio», in quanto, «a parita' di punteggio con
altri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in
graduatoria i concorrenti piu' giovani». In base a quanto previsto
dal bando, infatti, «l'eccedenza oltre i 10 anni di "anzianita'
professionale"» risultava non computabile tra i titoli di preferenza.
In punto di rilevanza, il TAR sottolinea che le previsioni del
bando sono «riproduttive di quelle del decreto delegato». La loro
applicazione ha fatto si' «che il criterio della maggiore anzianita'
professionale comportasse la prevalenza del candidato con il limite
dell'anzianita' decennale, di modo che, tra candidati che potevano
vantare almeno 10 anni di anzianita', risultasse in posizione piu'
favorevole il candidato di minore eta' e non quello con la maggiore
anzianita' di carriera». Qualora, invece, fosse stato applicato il
criterio previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c), della legge 28
aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace),
quello, cioe', dell'assoluta preferenza per il candidato con la
maggiore anzianita', il ricorrente avrebbe ottenuto un posizionamento
piu' favorevole, «in ragione della maggiore anzianita' dallo stesso
vantata». Ne', a giudizio del rimettente, potrebbe addivenirsi alla
disapplicazione del criterio contestato per contrasto con il divieto
di discriminazioni in base all'eta', di cui all'art. 6 della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La disposizione
censurata, infatti, atterrebbe «solo alla graduazione dei vari titoli
di preferenza e non all'eta', ma all'esperienza professionale», e,
quindi, non potrebbe dirsi in contrasto con quella comunitaria.
L'esito favorevole dell'impugnazione potrebbe dunque discendere,
mediante l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale, «solo
[da]l raffronto tra la disposizione del decreto delegato e il
criterio, di diverso tenore, posto dalla legge delega».
In punto di non manifesta infondatezza, il TAR Lazio richiama la
previsione dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge n. 57 del
2016 che, tra i principi e i criteri direttivi della delega al
Governo circa i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura
onoraria, ha posto il seguente: «prevedere che a parita' di titolo
preferenziale abbia precedenza chi ha la piu' elevata anzianita'
professionale e che, in caso di ulteriore parita', abbia la
precedenza chi ha minore eta' anagrafica». L'art. 4, comma 4, del
d.lgs. n. 116 del 2017 ha poi stabilito che, in caso di uguale titolo
di preferenza prevale, nell'ordine: «a) la maggiore anzianita'
professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di
anzianita'; b) la minore eta' anagrafica [...]». Pertanto, osserva il
rimettente, nel decreto delegato «e' stato introdotto un limite
massimo di rilevanza della maggiore anzianita' professionale, non
previsto dalla legge delega, idoneo ad invertire l'ordine di
preferenza dalla stessa stabilito». Infatti, mentre la legge-delega,
in caso di parita' tra i candidati aventi il titolo di avvocato,
conferiva prevalenza al candidato che vantasse il periodo piu' lungo
di esercizio della professione, il decreto delegato ha introdotto il
limite massimo dei dieci anni per la valutazione del criterio
dell'anzianita', «con la conseguenza che, in caso di candidati con
anzianita' superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello con
piu' anni di esercizio della professione, ma il piu' giovane».
Ne' - aggiunge il rimettente - dalla relazione illustrativa del
decreto legislativo sarebbe dato individuare alcun chiarimento in
ordine alla diversa disciplina del criterio di preferenza
dell'anzianita' professionale.
In definitiva, evidenzia il rimettente, «la delega sembra essere
stata esercitata in termini diversi da quanto prescritto dalla legge
57/2016, di modo che l'applicazione del criterio del decreto delegato
puo' portare ad esiti in contrasto diretto con quanto stabilito dal
legislatore delegante».
2.- Nel giudizio si e' costituito C. B., ricorrente nel giudizio
a quo, assumendo la difesa di se' medesimo e concludendo per
l'accoglimento della questione.
La parte, dopo aver riportato i dati di fatto salienti della
controversia pendente dinnanzi al TAR Lazio, evidenzia la differente
formulazione dell'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del
2017 rispetto a quella dell'art. 2, comma 3, lettera c), della
legge-delega n. 57 del 2016, sottolineando di essere stato «posposto
rispetto agli avvocati utilmente collocatisi in graduatoria solo in
quanto piu' giovani, ma tutti con una minore "anzianita'
professionale"».
A suo giudizio, la previsione del decreto delegato, nella parte
in cui prevede il limite massimo di dieci anni di anzianita'
professionale computabile, violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., per
«contrasto con la finalita' espressa dal legislatore di primazia
della valorizzazione della "anzianita' professionale" senza limiti
(in ragione della delicatezza della funzione giudiziaria da
ricoprirsi)».
Sarebbe, altresi', violato, sotto diversi profili, l'art. 3
Cost., e cio' anzitutto a causa della «ingiustificata discriminazione
per eta', in violazione del principio di ragionevolezza», risultando
penalizzati «coloro che siano piu' avanti con l'eta', eludendosi il
fine avuto di mira dal legislatore». L'«appiattimento delle
esperienze professionali», una volta superati i dieci anni di
anzianita', farebbe si' che situazioni uguali siano trattate in modo
diverso, «in spregio del principio di uguaglianza sostanziale e del
criterio di prevalenza fissato dalla "Legge delega"». Si
determinerebbe, inoltre, una «mancanza di uniformita' di applicazione
del criterio preferenziale», posto che, per i candidati che non
arrivano alla soglia dei dieci anni, prevarrebbe la maggiore
anzianita' professionale, mentre per quelli che superano detta
soglia, «neutralizzandosi il supero, prevale la "minore eta'
anagrafica" sulla maggiore "anzianita' professionale"».
Ancora, sarebbe violato l'art. 4 Cost., a causa della
«irragionevole limitazione di prerogative e aspirazioni
professionali» a danno di quei candidati che, come l'esponente,
risultano preceduti in graduatoria da avvocati con minore anzianita'
professionale.
Si richiama, infine, l'art. 6 della direttiva 2000/78/CE, in tema
di disparita' di trattamento per ragioni di eta', che esclude
l'esistenza di una discriminazione laddove sia rinvenibile una
giustificazione oggettiva e ragionevole derivante da una «finalita'
legittima», e si sottolinea che, nel caso de quo, «la finalita'
espressa dal legislatore [delegante] e' opposta a quella conseguita»
con la norma del decreto delegato.
3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' e la non fondatezza della
questione.
Sotto il primo profilo, la difesa statale deduce un difetto di
motivazione sulla rilevanza. L'ordinanza di rimessione non avrebbe
chiarito se l'intervento richiesto a questa Corte «possa
effettivamente garantire al ricorrente la nomina a giudice onorario
di pace», non essendo stata allegata, ne' «tantomeno provat[a]», la
produzione di un possibile «effetto utile, sotto forma di
riconoscimento di un punteggio tale, a titolo di anzianita', da
sopravanzare i controinteressati ed ogni altro concorrente». Mancando
di considerare il periodo di anzianita' professionale maturato dal
ricorrente, ma accennandosi solo all'avvenuta postergazione di
quest'ultimo rispetto ad altri aspiranti, l'ordinanza di rimessione
non avrebbe neppure «affermato che, in virtu' di tale anzianita', lo
stesso, previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale [...],
si sarebbe collocato in graduatoria in posizione utile».
Nel merito, a giudizio della difesa statale, sarebbe «erroneo» il
percorso argomentativo del giudice a quo. Il legislatore delegato
avrebbe, infatti, «recepito in maniera pedissequa» i principi
indicati dalla legge-delega, dettando «una disciplina dei requisiti
di accesso pressoche' identica» a quella delineata dall'art. 2, comma
3, della legge n. 57 del 2016, sulla base di una «metodica di
attuazione del principio di delega» che risulterebbe «non solo in
linea con i principi esposti nel criterio elaborato dal legislatore
delegante, ma che, anzi, appare opportuna in quanto opera un
bilanciamento tra l'esigenza di valorizzare la pregressa attivita'
professionale da un lato e, dall'altro, di consentire anche alle
altre circostanze menzionate, quale ad esempio la minore eta', di
assolvere alla propria funzione di selezione». Se, infatti, il
pregresso esercizio delle funzioni indicate dall'art. 4, comma 3, del
d.lgs. n. 116 del 2017 «costituisce la dimostrazione di una migliore
conoscenza della funzione che il magistrato onorario si appresta a
compiere», l'intervenuta limitazione dei dieci anni, prevista dalla
normativa delegata, «muove dall'evidente considerazione secondo la
quale quanto piu' ci si allontana, nel tempo, dallo svolgimento di
tali esperienze, tanto meno puo' ravvisarsi nelle medesime quel
portato di maggiore competenza (e, dunque, di maggiore idoneita') che
il legislatore ricerca al fine di individuare l'aspirante piu' idoneo
e dunque da preferire rispetto agli altri».
La previsione censurata, pertanto, «lungi dal porsi in contrasto
con il principio di delega», ne costituirebbe, piuttosto, una
«doverosa attuazione», essendo «connessa alla ratio medesima del
titolo di preferenza», con cio' restituendosi al titolo preferenziale
indicato dalla legge-delega (l'anzianita' professionale) «quel
portato di effettivita' che, altrimenti, consentendosi la
valorizzazione di esperienze assai risalenti nel tempo, sarebbe stato
necessariamente eliso dal trascorrere del tempo».
4.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,
C. B. ha svolto difese in replica agli argomenti sostenuti
dall'Avvocatura dello Stato.
In punto di rilevanza, la parte fa notare che le procedure di
selezione de quibus prevedono una «graduatoria a scorrimento,
valevole 2 anni» (art. 8, commi 12 e 13, del bando di concorso). Ne
deriverebbe il suo interesse ad ottenere l'accoglimento della
questione, ravvisabile gia' per effetto della sua «ricollocazione in
graduatoria, a prescindere dalla immediata ammissione al tirocinio».
Ad ogni buon conto, come gia' «allegato e documentato» nel corso del
giudizio principale, la parte sottolinea «che, computandosi l'intera
"anzianita' professionale", lo scrivente risulterebbe primo tra gli
avvocati in tutte le 3 graduatorie impugnate». La «prova di
resistenza» e, con essa, la dimostrazione del requisito della
rilevanza, sarebbe dunque «data dalla utilita' del ricollocamento in
graduatoria, di per se, a prescindere dall'immediata ammissione al
tirocinio pur spettante nella fattispecie de qua».
Quanto al merito della sollevata questione di legittimita'
costituzionale, si evidenzia che «la facolta' riconosciuta al
legislatore delegato di individuare ulteriori (subordinati) criteri
di prevalenza non puo' espandersi in contrasto con quelli espressi
dal legislatore delegante, salvo incorrere in eccesso di delega (come
accaduto nel caso de quo)». Circa l'opportunita' - segnalata dalla
difesa statale - di non valorizzare le esperienze professionali
passate, qualora troppo distanti nel tempo, la parte privata replica
osservando che «il legislatore delegante ha espresso differente
criterio preferenziale, valorizzando la "minore eta'" soltanto a
parita' di "anzianita' professionale", quindi solo in via
subordinata».
Considerato in diritto
1.- Il TAR Lazio, sezione prima, solleva, in riferimento all'art.
76 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma
4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017. Il predetto art. 4, comma
4, regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell'incarico
di magistrato onorario. La disposizione stabilisce che, in caso di
parita' tra i candidati quanto ai titoli di preferenza (indicati dal
comma 3), «prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita'
professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di
anzianita'; b) la minore eta' anagrafica; c) il piu' elevato voto di
laurea».
A giudizio del rimettente, la previsione del limite massimo
decennale, di cui alla lettera a), comporta che i candidati aventi il
medesimo titolo professionale (nella specie, quello di almeno dieci
anni di anzianita' nell'esercizio della professione di avvocato)
vengano selezionati unicamente in base alla minore eta' anagrafica, a
nulla valendo la maggiore anzianita' professionale, superiore ai
dieci anni, che essi possano vantare. Tale e' la fattispecie oggetto
del giudizio a quo, nella quale il ricorrente, avvocato con
anzianita' professionale superiore ai dieci anni, e comunque maggiore
di quella posseduta da altri candidati, si e' visto sopravanzare in
graduatoria da questi ultimi unicamente in ragione della loro meno
elevata eta' anagrafica.
Per contro - osserva il rimettente - la legge-delega aveva
stabilito la prevalenza, senza alcun limite temporale, del criterio
della maggiore anzianita' professionale. L'art. 2, comma 3, lettera
c), della legge n. 57 del 2016 aveva, infatti, previsto, tra i
principi e i criteri direttivi ai quali avrebbe dovuto attenersi il
legislatore delegato, il seguente: «prevedere che a parita' di titolo
preferenziale abbia precedenza chi ha la piu' elevata anzianita'
professionale e che, in caso di ulteriore parita', abbia la
precedenza chi ha minore eta' anagrafica».
2.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla
rilevanza. L'ordinanza di rimessione avrebbe indicato, quale unico
vantaggio per il ricorrente all'esito di un eventuale accoglimento da
parte di questa Corte, quello di ottenere un «posizionamento per lui
piu' favorevole», senza alcun riferimento all'utile ingresso in
graduatoria, corrispondente all'effettivo conseguimento del bene
della vita consistente nell'ammissione al corso di tirocinio.
L'eccezione non e' fondata.
Contrariamente a quanto osservato dalla difesa statale, il
provvedimento di rimessione da' conto, in modo adeguato, delle reali
possibilita' dell'interessato di ottenere una utile posizione in
graduatoria, in caso di sentenza favorevole di questa Corte. Gia'
nella sua epigrafe, invero, l'ordinanza precisa che l'interesse del
ricorrente e' quello di essere «ricolloca[to] nelle impugnate
graduatorie tenendo conto della intera "anzianita' professionale"
maturata». Nelle premesse in fatto, viene puntualizzato che, come da
sua prospettazione, «il ricorrente risultava in posizione non utile
per l'ammissione al tirocinio [...] poiche', a parita' di punteggio
con altri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in
graduatoria i concorrenti piu' giovani, risultando l'eccedenza oltre
i 10 anni di "anzianita' professionale" non computabile». Infine, si
aggiunge che il ricorrente «e' risultato posposto rispetto ad altri
concorrenti, avvocati, che avevano minore anzianita' professionale,
ma minore eta' anagrafica, in ragione dell'applicazione del limite
massimo di 10 anni per l'utilizzo del criterio di preferenza
dell'anzianita' professionale».
Ne consegue che il rimettente mostra di aver gia' apprezzato la
portata decisiva del limite temporale stabilito dalla disposizione
censurata. Le riferite affermazioni consentono di desumere, in modo
non implausibile, che senza la contestata limitazione la posizione
"non utile" in graduatoria, attualmente ricoperta dal ricorrente,
sarebbe divenuta "utile", in ragione del superamento degli altri
candidati aventi minore anzianita'.
La giurisprudenza costituzionale e' ormai costante nel ritenere
che il giudizio in ordine alla rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale «e' riservato al rimettente e, rispetto a
esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno, limitato
ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia
palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160 e n.
139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza
spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato
il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo sindacare tale
valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva
di fondamento» (cosi', tra le tante, sentenza n. 129 del 2025, punto
2 del Considerato in diritto).
3.- Ancora in via preliminare, occorre precisare l'odierno thema
decidendum come derivante dalle censure formulate dal TAR rimettente.
Nell'atto di costituzione, la parte ha evocato a sostegno
dell'accoglimento delle questioni sollevate - oltre al vizio
dell'eccesso di delega, e quindi alla violazione dell'art. 76 Cost.,
peraltro arricchito dal richiamo all'art. 77 Cost. - anche le
previsioni costituzionali in tema di non discriminazione (art. 3
Cost.) e di tutela dei lavoratori e delle loro «prerogative e
aspirazioni professionali» (con richiamo all'art. 4 Cost.). In tal
modo, sono state sollevate censure che non trovano corrispondenza
nella motivazione dell'ordinanza, che ha prospettato la questione
unicamente sul parametro dell'art. 76 Cost.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l'oggetto
del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e'
limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di
rimessione, con esclusione della possibilita' di ampliare il thema
decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni
formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare
proprie» (cosi', tra le tante, sentenza n. 239 del 2021, punto 5.5.1.
del Considerato in diritto). L'odierna questione deve dunque essere
esaminata in base al parametro costituzionale individuato dal TAR
Lazio, che si riferisce unicamente al profilo dell'eccesso di delega
legislativa.
4.- Nel merito, la questione e' fondata.
In materia di delegazione legislativa, la giurisprudenza di
questa Corte ha ripetutamente ritenuto che il margine di
discrezionalita' da riconoscersi al Governo, nell'opera di attuazione
dei principi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore
delegante, e' tale da consentirgli di introdurre «norme che
rappresentino un coerente sviluppo e», se del caso, «anche un
completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante» (tra
le tante, sentenza n. 150 del 2022). Rimane, tuttavia, fermo che la
discrezionalita' dell'organo esecutivo deve essere «apprezzata e
ritenuta in relazione al grado di specificita' dei criteri fissati
dalla legge di delega e in coerenza con la ratio sottesa a questi
ultimi» (cosi', ex plurimis, sentenza n. 98 del 2024, punto 5.1. del
Considerato in diritto).
Rilievo decisivo assume, nel caso di specie, la tecnica di
redazione dei principi e dei criteri direttivi utilizzata dalla
legge-delega che, per quanto riguarda la disciplina dei requisiti e
delle modalita' di accesso alla magistratura onoraria, ha scelto di
indirizzare l'opera attuativa del legislatore delegato secondo un
alto grado di specificita'. L'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del
2016 individua, infatti, con pronunciato dettaglio, sia i titoli
preferenziali per la nomina a magistrato onorario (lettera b), sia i
criteri di precedenza, a parita' di titoli, per l'ammissione al
tirocinio (lettera c). Particolarmente puntuale appare il tenore
letterale di quest'ultima previsione, tale da non consentire altra
soluzione, al legislatore delegato, se non quella della esatta
trasposizione: «prevedere che a parita' di titolo preferenziale abbia
precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che, in
caso di ulteriore parita', abbia la precedenza chi ha minore eta'
anagrafica».
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, all'organo esecutivo
puo' riconoscersi un potere di «"riempimento" normativo, che e' pur
sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa"» tutte le
volte in cui vengano in rilievo «settori dell'ordinamento che, per la
complessita' dei rapporti e la tecnicita' e interconnessione delle
regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle
Camere» (sentenza n. 96 del 2024, punto 6.1. del Considerato in
diritto). Quando, invece, l'oggetto fissato dalla legge-delega assuma
contorni oltremodo definiti e «assai puntual[i]», lo scrutinio di
legittimita' costituzionale concernente la conformita' ai principi e
criteri direttivi, nonche' il connesso rispetto dei limiti della
legge-delega, «e' molto stretto» (sentenza n. 22 del 2024, punto 7
del Considerato in diritto).
In tale contesto, occorre ricordare, altresi', che il sindacato
rimesso a questa Corte deve muovere dal dato letterale delle
disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella
prospettiva di «una indagine sistematica e teleologica per verificare
se l'attivita' del legislatore delegato, nell'esercizio del margine
di discrezionalita' che gli compete nell'attuazione della legge di
delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro
normativo, rispettando la ratio della norma delegante (sentenze n.
250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e
mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla
stessa (sentenza n. 278 del 2016)». Il percorso di indagine, cosi'
descritto, deve considerare il «rapporto inversamente proporzionale»
che sussiste tra l'elemento letterale e quello
funzionale-teleologico: «meno preciso e univoco e' il primo, piu'
rilevante risulta il secondo» (ancora, sentenza n. 22 del 2024, punto
8 del Considerato in diritto).
Nel caso all'odierno esame, l'intenzione del legislatore
delegante emerge, con netta evidenza, come gia' rilevato, dal
dettaglio con cui sono esposti i principi e i criteri direttivi di
cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016.
Si intendeva preferire, a parita' di titoli di merito, il candidato
in possesso della piu' estesa esperienza professionale e, solo «in
caso di ulteriore parita'», il candidato piu' giovane di eta'. Non vi
sono margini per possibili letture alternative, nemmeno a voler
seguire un (sussidiario) approccio funzionale-teleologico il quale,
peraltro, proprio in considerazione dell'intenzione palese del
delegante, non sembra tale da poter condurre a risultati diversi.
In tale prospettiva, non hanno pregio gli argomenti difensivi
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la limitazione decennale,
introdotta dall'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del
2017, sarebbe il frutto di un bilanciamento tra le esigenze, entrambe
considerate dal legislatore delegante, di valorizzare la pregressa
attivita' professionale dei candidati e di favorire, al contempo,
l'accesso alla magistratura onoraria per i candidati piu' giovani di
eta'. Non vi e' dubbio che, nell'ambito della riforma della
magistratura onoraria, i due obiettivi siano stati perseguiti dal
Parlamento, rinvenendo base normativa nel dettato della lettera c)
dell'art. 2, comma 3, della legge-delega n. 57 del 2016; ma e'
altrettanto evidente che quest'ultima disposizione li ha previsti
secondo un ordine di preferenza ben preciso, che vede sempre la
prevalenza della maggiore esperienza professionale rispetto alla
minore eta' anagrafica.
La previsione del decreto legislativo, oggetto di odierno esame,
e' tale, invece, da capovolgere l'ordine individuato dalla
legge-delega. Come plasticamente emerge dalla fattispecie controversa
nel giudizio principale, il rapporto tra i due criteri di preferenza
e' invero delineato, dal comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 116 del
2017, in modo tale che la «minore eta' anagrafica» dei candidati
(lettera b), pur astrattamente sottordinata rispetto alla «maggiore
anzianita' professionale o di servizio» (di cui alla lettera a),
risulta in concreto prevalere allorquando quest'ultima superi «il
limite massimo di dieci anni di anzianita'», introdotto dalla lettera
a).
Ne consegue l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4,
lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «,
con il limite massimo di dieci anni di anzianita'».