ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 74, commi 1
e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso
dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, nel
procedimento penale a carico di V. A. con ordinanza del 29 gennaio
2025, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2025 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di V. A. nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025 il Giudice
relatore Massimo Luciani;
uditi l'avvocato Ladislao Massari per V. A. e l'avvocato dello
Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2025, iscritta al n. 60 del
registro ordinanze 2025, la Corte d'appello di Lecce, sezione unica
penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 74,
commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte
in cui prevede per il "capo-promotore" di un'associazione per
delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,
aggravata dalla disponibilita' di armi e dal numero di associati
superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione». Tale
ordinanza e' stata emessa nel giudizio sull'appello proposto da V. A.
avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale ordinario di Lecce, in sede di giudizio abbreviato, aveva
condannato l'imputato alla pena di venti anni di reclusione per i
reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e 73 del menzionato
d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1.- In punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo
premette che l'appellante e' stato condannato all'esito del giudizio
abbreviato a una pena finale di venti anni di reclusione, alla cui
determinazione il giudice di primo grado e' pervenuto partendo da una
pena base, per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n.
309 del 1990 aggravato ai sensi dei commi 3 e 4, pari ad anni
ventiquattro di reclusione, aumentata per la recidiva e per le
aggravanti contestate a trentasei anni. Pena contenuta, ai sensi
dell'art. 78 del codice penale, in anni trenta e infine ridotta, per
la scelta del rito, appunto a venti anni.
Le questioni sarebbero dunque rilevanti, in quanto,
«nell'eventualita' del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti
dalla difesa», la Corte d'appello «si troverebbe nella condizione di
confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all'imputato
dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza
possibilita' di operare un'eventuale graduazione della pena rispetto
al disvalore del fatto ed alla personalita' dell'imputato».
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene anzitutto che la norma di cui all'art. 74, comma 4, del
d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost.
Osserva, a tal proposito, che la disposizione censurata prevede
«una pena che puo' qualificarsi come "fissa", in quanto "non
inferiore a ventiquattro anni di reclusione" [enfasi nell'originale],
a fronte del limite massimo di tale pena detentiva stabilito,
nell'art. 23 c.p., sempre in ventiquattro anni». Tale trattamento
sanzionatorio, in quanto rigido e non modulabile secondo i criteri
stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sarebbe compatibile con i
principi costituzionali di proporzionalita' e necessaria
individualizzazione della pena.
In tal senso viene richiamata la giurisprudenza costituzionale in
tema di sindacato sulla misura della pena, che, afferma il
rimettente, nel riconoscere la discrezionalita' del legislatore nella
determinazione delle comminatorie edittali per i fatti previsti come
reati, afferma ch'essa incontra il proprio limite nella manifesta
irragionevolezza delle scelte legislative, limite che viene superato
allorche' le pene comminate appaiono manifestamente sproporzionate
rispetto alla gravita' del fatto previsto come reato. In tal caso si
realizzerebbe una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost.,
poiche' una pena non proporzionata alla gravita' del fatto e non
percepita come tale dal condannato si risolverebbe in un ostacolo
alla sua funzione rieducativa (vengono richiamate le sentenze di
questa Corte n. 197 del 2023, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68
del 2012, n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990).
Con riferimento alle pene fisse il rimettente richiama i principi
affermati dalla sentenza n. 50 del 1980 di questa Corte, a tenor dei
quali «[l]'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in
termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento -
contribuisce da un lato, a rendere quanto piu' possibile "personale"
la responsabilita' penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27,
primo comma; e nello stesso tempo e' strumento per una determinazione
della pena quanto piu' possibile "finalizzata", nella prospettiva
dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova in
tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei
presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri)
espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema
costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a
significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle
"personali" responsabilita' ed alle esigenze di risposta che ne
conseguano, svolgendo una funzione che e' essenzialmente di giustizia
e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della
potesta' punitiva statuale».
Nel medesimo senso vengono citate, nella giurisprudenza
costituzionale, la sentenza n. 222 del 2018, che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle pene accessorie in materia di
reati fallimentari previste nella misura fissa di dieci anni
dall'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa), e la sentenza n. 112 del 2019,
relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
nella parte in cui assoggetta alla confisca per equivalente non
soltanto il profitto dell'illecito, ma anche i mezzi impiegati per
commetterlo.
In tale quadro interpretativo il rimettente richiama i principi
affermati dalla giurisprudenza costituzionale giusta i quali «[i]n
linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono
[...] in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed
il dubbio d'illegittimita' costituzionale potra' essere, caso per
caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito
sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima
appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di
comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenza
n. 50 del 1980). Ribadisce, dunque, che «se la "regola" e'
rappresentata dalla "discrezionalita'", ogni fattispecie sanzionata
con pena fissa (qualunque ne sia la specie) e' per cio' solo
"indiziata" di illegittimita'; e tale indizio potra' essere smentito
soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di
reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale
dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda
"proporzionata" all'intera gamma dei comportamenti tipizzati»
(sentenza n. 222 del 2018).
Il rimettente aggiunge che la norma censurata sarebbe altresi' in
contrasto con l'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, a tenor del quale «[l]e pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Infatti, sostiene, la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio,
del 25 ottobre 2004, che prevede «norme minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di
traffico illecito di stupefacenti», ribadisce il doveroso rispetto
del principio di proporzione nella determinazione del trattamento
sanzionatorio, da ritenersi non compatibile con la previsione di pene
che siano fisse nel loro quantum.
Nel ricordare la giurisprudenza costituzionale formatasi anche a
proposito della proporzione delle sanzioni amministrative di
carattere "punitivo" (vengono richiamate le sentenze n. 185 del 2021
e n. 40 del 2023) e delle sanzioni disciplinari (viene richiamata la
sentenza n. 51 del 2024), l'ordinanza di rimessione ritiene che «la
pena rigida di ventiquattro anni di reclusione [...] non puo'
ritenersi "ragionevolmente proporzionata" rispetto all'intera gamma
dei comportamenti riconducibili al tipo di reato, che si presta a
ricomprendere fenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente
eterogenee e con ben diverso grado di pericolosita' per i beni
giuridici tutelati».
In primo luogo, non sarebbe possibile operare una
diversificazione della risposta punitiva nella fattispecie di
associazioni dedite al traffico di droghe "leggere"; inoltre, non
sarebbe possibile differenziare il trattamento sanzionatorio in base
ai requisiti, piu' o meno strutturati, dei sodalizi criminosi
finalizzati al narcotraffico.
Tanto premesso, il rimettente sostiene che «[l]'espunzione dal
testo dell'art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui al
comma 4° con riferimento alla posizione del "capo-promotore"
consentirebbe al giudice di commisurare la pena nella forbice tra un
minimo di venti anni (previsto dall'art. 74 comma 1°) ed un massimo
di ventiquattro di reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di
un'associazione armata e con un numero di associati superiore a
dieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze
indicate nell'art. 133 c.p., cosi' da commisurare la pena al caso
concreto ed alla personalita' dell'autore, avendo la possibilita' di
graduare la sanzione secondo i criteri di proporzionalita' e di
adeguatezza; in tal guisa la pena apparirebbe una risposta - oltre
che non sproporzionata - il piu' possibile "individualizzata", e
dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato,
"capo-promotore" del sodalizio, "in attuazione del mandato
costituzionale di "personalita'" della responsabilita' penale di cui
all'art. 27, primo comma, Cost." (cosi' sentenza n. 222 del 2018)».
Ne' tale conclusione potrebbe essere revocata in dubbio
dall'argomento che la cornice edittale prevista dalla disposizione
censurata sarebbe comunque "neutralizzabile" in caso di equivalenza o
prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, essendo stato
chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che «l'applicazione di
circostanze attenuanti e' soltanto eventuale, e non e' in grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di una pena manifestamente eccessiva nel minimo» (viene richiamata la
sentenza di questa Corte n. 22 del 2023 [recte: n. 63 del 2022].
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le sopradescritte questioni di legittimita'
costituzionale siano dichiarate inammissibili o manifestamente
infondate.
2.1.- Le questioni sarebbero inammissibili per plurimi profili.
Innanzitutto, viene eccepito un difetto di rilevanza, evincendosi
dalla scarna motivazione dell'ordinanza di rimessione che la
questione e' meramente ipotetica ed eventuale, limitandosi il giudice
a quo ad affermare che «nell'eventualita' del rigetto di tutti i
motivi di gravame proposti dalla difesa», la Corte d'appello «si
troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento
sanzionatorio comminato all'imputato dal GUP, dovendo fare
applicazione della disposizione censurata senza possibilita' di
operare un'eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del
fatto ed alla personalita' dell'imputato», sulla base di una
valutazione del tutto astratta.
Un'ulteriore causa di inammissibilita' starebbe nella
formulazione del petitum, in quanto esorbitante o aberrante rispetto
alle questioni sollevate: il rimettente omette di indicare la diversa
misura di pena da potersi applicare nel caso di specie, sollecitando
peraltro un'espunzione della circostanza aggravante, che «e' cosa ben
diversa dall'aumento di pena (che deriva [da] detta aggravante)».
2.2.- Le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate,
in quanto si risolverebbero nella sollecitazione di un intervento
creativo di questa Corte, che, lungi dal «ricondurre a coerenza le
scelte gia' delineate a tutela di un determinato bene giuridico»,
imporrebbe una elaborazione ex novo del trattamento sanzionatorio
relativo al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, da
ottenersi «con l'abrogazione di un'aggravante sulla cui legittimita'
costituzionale non pare esservi dubbio alcuno».
In ogni caso, le questioni sarebbero manifestamente infondate
anche perche' non sarebbero ravvisabili alcuna irragionevolezza o
sproporzione del trattamento sanzionatorio ne' una correlativa
violazione del principio della funzione rieducativa della pena: le
censure del rimettente parrebbero frutto di un esame astratto e
parziale della norma incriminatrice, privo di un concreto confronto
con la peculiarita' della fattispecie di un sodalizio articolato e
armato finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti.
3.- Si e' costituita in giudizio la parte V. A., appellante nel
giudizio a quo, concludendo per la fondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale.
Nel richiamare lo svolgimento del processo a quo e i principali
argomenti dell'ordinanza di rimessione, la parte illustra
diffusamente gli approdi dottrinali e i tracciati della
giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzione della pena
e sull'illegittimita' costituzionale delle pene fisse.
Con una successiva memoria, oltre ad arricchire i richiami
giurisprudenziali in ordine alla ritenuta fondatezza delle questioni,
la parte replica alle eccezioni di inammissibilita' proposte
dall'Avvocatura dello Stato, citando la sentenza di questa Corte n.
113 del 2025 a proposito della rilevanza della questione sull'entita'
della pena nel processo penale e contestando la natura esorbitante o
aberrante del petitum.
4.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'Unione camere penali italiane
(UCPI) ha depositato un'opinione scritta in qualita' di amicus
curiae, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.
L'opinione e' stata ammessa con decreto presidenziale del 1°
settembre 2025.
L'amicus curiae svolge considerazioni analoghe a quelle del
rimettente e della parte, evidenziando che la pena fissa e'
sospettata di illegittimita' costituzionale per il difetto di
graduabilita' rispetto alla concreta gravita' della fattispecie;
illegittimita' che non sarebbe superabile «nemmeno derubricando la
pena dell'art. 74 come "pena fissa non assoluta" per la possibilita'
per il giudice di ricorrere alle circostanze attenuanti (anche le
generiche) al fine di ridurre il carico sanzionatorio e garantire
cosi' una maggiore simmetria tra gravita' del fatto concreto e pena
irrogata». Sostiene, inoltre, la fondatezza della censura prospettata
con riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 60 reg.
ord. del 2025, la Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. n.
309 del 1990, nella parte in cui prevede per il "capo-promotore" di
un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, aggravata dalla disponibilita' di armi e dal numero di
associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di
reclusione».
1.1.- Quanto ai fatti di causa, il giudice a quo premette che:
l'appellante e' stato condannato all'esito del giudizio abbreviato a
una pena finale di venti anni di reclusione, alla cui determinazione
il giudice di primo grado e' pervenuto partendo da una pena base, per
il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
aggravato ai sensi dei commi 3 e 4, pari ad anni ventiquattro di
reclusione, aumentata per la recidiva e per le aggravanti contestate
a trentasei anni, contenuta, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., in anni
trenta, infine ridotta, per la scelta del rito, appunto a venti anni.
Le questioni sarebbero dunque rilevanti in quanto,
«nell'eventualita' del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti
dalla difesa», la Corte d'appello «si troverebbe nella condizione di
confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all'imputato
dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza
possibilita' di operare un'eventuale graduazione della pena rispetto
al disvalore del fatto ed alla personalita' dell'imputato».
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene che la previsione normativa di cui all'art. 74, comma 4, del
d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost., nonche'
con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
Preliminarmente va rilevato che, come risulta da quanto prima
riportato, l'ordinanza di rimessione richiama anche il comma 1
dell'art. 74, ma tale richiamo e' meramente formale e deve ritenersi
incluso nella censura del comma 4, considerando che il comma 1
disciplina la fattispecie base del reato associativo e non e'
investito da alcuna specifica censura.
Il giudice a quo osserva che la disposizione censurata prevede
«una pena che puo' qualificarsi come "fissa", in quanto "non
inferiore a ventiquattro anni di reclusione", a fronte del limite
massimo di tale pena detentiva stabilito, nell'art. 23 c.p., sempre
in ventiquattro anni». Tale trattamento sanzionatorio, essendo rigido
e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.,
non sarebbe compatibile con i principi costituzionali di
proporzionalita' e necessaria individualizzazione della pena.
A conforto del dubbio di legittimita' costituzionale, il
rimettente richiama numerose pronunce di questa Corte in materia di
pene fisse.
2.- Le eccezioni di inammissibilita' per difetto di rilevanza
proposte dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri,
descritte in narrativa, non sono meritevoli di accoglimento.
2.1.- La prima eccezione di difetto di rilevanza e' basata sul
rilievo che le questioni sarebbero meramente ipotetiche ed eventuali,
limitandosi il giudice a quo ad affermare che «nell'eventualita' del
rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa», la Corte
d'appello «si troverebbe nella condizione di confermare anche il
trattamento sanzionatorio comminato all'imputato dal GUP, dovendo
fare applicazione della disposizione censurata senza possibilita' di
operare un'eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del
fatto ed alla personalita' dell'imputato», sulla base di una
valutazione del tutto astratta.
Sennonche', come recentemente chiarito da questa Corte, «il
processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori della
specifica ipotesi prevista, ora, dall'art. 545- bis cod. proc. pen.)
una scissione del giudizio in due distinti momenti: l'uno
potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo
an della responsabilita' dell'imputato per i reati ascrittigli,
l'altro dedicato alla determinazione della pena a carico
dell'imputato gia' riconosciuto colpevole. Cio' costringe il giudice
a formulare eventuali questioni di legittimita' costituzionale in una
fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza
dell'imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio
richiedere - ai fini dell'ammissibilita' delle questioni - una
puntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe,
anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l'obbligo di
svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo.
Conseguentemente - e a meno che dall'ordinanza di rimessione emerga
evidente l'assenza di responsabilita' penale dell'imputato per i
reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente
una tale valutazione esprimendo cosi', in sostanza, i propri dubbi in
proposito (come nel caso di cui all'ordinanza n. 56 del 2023) - le
questioni sull'entita' della pena per il reato contestato sollevate
nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una
sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate
premature» (sentenza n. 113 del 2025).
2.2.- L'ulteriore eccezione di inammissibilita' concerne la
formulazione del petitum, che sarebbe esorbitante o aberrante
rispetto alle questioni sollevate, in quanto il rimettente, sostiene
la difesa erariale, ometterebbe di indicare la diversa misura della
pena da applicare nel caso di specie, sollecitando peraltro
l'espunzione della circostanza aggravante, che «e' cosa ben diversa
dall'aumento di pena (che deriva [da] detta aggravante)». Nemmeno
essa merita accoglimento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l'ordinanza
di rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale non
necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresi'
un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della
motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle
censure» (sentenza n. 175 del 2018; in tal senso, altresi', sentenza
n. 176 del 2019).
Nel caso in esame, sebbene il rimettente solleciti la «espunzione
dal testo dell'art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui
al comma 4° con riferimento alla posizione del "capo-promotore"», in
tal senso sovrapponendo il piano della fattispecie aggravante al
diverso profilo del trattamento sanzionatorio, e' possibile ritenere
che dal tenore complessivo della motivazione emergano con sufficiente
chiarezza il contenuto e il verso delle censure. Il petitum
dell'ordinanza e' volto, infatti, a "consentire" al giudice «di
commisurare la pena nella forbice tra un minimo di venti anni
(previsto dall'art. 74 comma 1°) ed un massimo di ventiquattro di
reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di un'associazione armata e con
un numero di associati superiore a dieci, tenendo conto in
particolare della vasta gamma di circostanze indicate nell'art. 133
c.p., cosi' da commisurare la pena al caso concreto ed alla
personalita' dell'autore, avendo la possibilita' di graduare la
sanzione secondo i criteri di proporzionalita' e di adeguatezza».
3.- Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che la censura
proposta con riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE deve essere
dichiarata inammissibile, in quanto, oltre a non essere stata
introdotta invocando (nemmeno nel solo dispositivo) il parametro
interponente dell'art. 117, primo comma, Cost., risulta
apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma
illustrazione delle ragioni di violazione del parametro evocato. Come
invece affermato, fra le molte, dalla sentenza n. 135 del 2023,
«[p]er giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi
"inammissibile la questione di legittimita' costituzionale posta
senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice
rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata
integrerebbe una violazione del parametro evocato" (sentenza n. 252
del 2021 e, da ultimo, sentenze n. 2 del 2023, n. 263, n. 256, n. 253
e n. 128 del 2022)».
4.- Va invece rilevato d'ufficio un diverso e assorbente profilo
di inammissibilita' delle questioni, consistente nell'erroneita' del
presupposto interpretativo, determinata anche da un'incompleta
ricostruzione del quadro normativo.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'incompleta
ricostruzione del quadro normativo di riferimento, cui consegua un
difetto dell'itinerario motivazionale dell'ordinanza di rimessione
determina l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale, potendo essa incidere sia sulla rilevanza che sulla
non manifesta infondatezza delle medesime, precludendone quindi lo
scrutinio nel merito (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2022, n. 201,
n. 61 e n. 15 del 2021, n. 264, n. 213 del 2020 e n. 27 del 2015;
ordinanze n. 229 del 2020, n. 162 del 2019 e n. 244 del 2017). Al
riguardo, e' stato piu' volte ribadito che «l'incompleta
ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di
riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se
compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a
fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia
sulla non manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 61 del 2021,
n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 108
del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017)» (sentenza n. 194
del 2021).
L'ordinanza introduttiva del presente giudizio appare
caratterizzata proprio da questo difetto di ricostruzione del quadro
normativo. Il verso delle censure e' infatti orientato dal
presupposto dell'asserita natura di «pena fissa» della reclusione
«non inferiore a ventiquattro anni», che - considerati i principi
enunciati dalla giurisprudenza costituzionale - ne determinerebbe
l'illegittimita'. Tale presupposto e' pero' fallace.
4.1.- Va preliminarmente osservato che per il reato associativo
commesso da chi riveste un ruolo apicale, di cui all'art. 74, comma
1, del d.P.R. n. 309 del 1990, è prevista la pena della «reclusione
non inferiore a venti anni». E' qui stabilito, dunque, soltanto il
minimo edittale, sicche', ai sensi della norma generale di cui
all'art. 23 cod. pen., la pena della reclusione puo' essere in tal
caso determinata tra un minimo di venti anni e un massimo di
ventiquattro anni. La pena prevista per la fattispecie-base,
pertanto, non è fissa.
Analogamente, il comma 4 dello stesso art. 74, oggetto specifico
delle censure del rimettente, contempla, per il soggetto che abbia un
ruolo apicale nella commissione del reato associativo pluriaggravato
dal numero di associati (comma 3) e dalla disponibilita' di armi
(comma 4), una pena che «non puo' essere inferiore a ventiquattro
anni» di reclusione.
Questa previsione, che disciplina il trattamento sanzionatorio di
una fattispecie aggravante, va a sua volta letta alla luce della
norma generale dell'art. 64, primo comma, cod. pen. relativa
all'ipotesi del riconoscimento di una sola circostanza aggravante, a
tenor della quale, «[q]uando ricorre una circostanza aggravante, e
l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a
un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso».
Cosi' disponendo, l'art. 64 cod. pen. fa si' che, qualora
l'aumento di pena per una circostanza aggravante non sia determinato
espressamente dalla legge (come invece accade nella fattispecie qui
scrutinata, quanto all'aumento del minimo), possa essere disposto un
aumento fino a un terzo.
Occorre altresi' sottolineare che il generale criterio moderatore
previsto dall'art. 66 cod. pen., nel caso di concorso di piu'
circostanze aggravanti, stabilisce che l'aumento non puo' superare il
triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato-base, e
comunque la pena di anni trenta se si tratta di reclusione.
Tale inquadramento generale appare utile a evidenziare la duplice
forma di incidenza delle circostanze sulla pena: per aumento o
diminuzione predeterminati a livello edittale dal legislatore (in
misura fissa o con l'indicazione di un limite minimo e/o di un limite
massimo); per aumento o diminuzione frazionari (che il giudice deve
operare sulla pena-base nel rispetto dei limiti massimi fissati dal
codice).
4.2.- Il comma 4 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, qui
censurato, si limita a stabilire l'aumento minimo della pena (pari a
quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a un terzo
della pena edittale ai sensi dell'art. 64 cod. pen.), la cui misura
ovviamente dipende dalla pena-base determinata in concreto dal
giudice nell'ambito del compasso edittale (tra 20 e 24 anni di
reclusione) risultante dal comma 1 dello stesso art. 74 e dalla norma
generale di cui all'art. 23 cod. pen. Di conseguenza, una forbice
extra-edittale e' comunque presente e, qualora la pena-base sia
determinata nel massimo edittale di ventiquattro anni, l'aumento
frazionario puo' giungere sino a trenta anni di reclusione (per
effetto del criterio moderatore previsto dal codice).
4.3.- Tanto premesso, il rimettente invoca l'asserita natura di
«pena fissa» della reclusione «non inferiore a ventiquattro anni» per
sollecitare una declaratoria di illegittimita' costituzionale che
deriverebbe dai principi affermati in materia da questa Corte.
Tuttavia, anche in dottrina si e' escluso che i casi di pena
indicata soltanto nel minimo potessero inquadrarsi nella nozione di
pena fissa.
La fattispecie della "pena fissa", invero, e' integrata
unicamente dai trattamenti sanzionatori del tutto anelastici, in cui
la sovrapposizione fra l'astratta comminatoria edittale e la concreta
irrogazione della pena e' completa: in un simile caso il giudice non
puo' procedere ad alcun adattamento. Diversa, invece, e' la
fattispecie del trattamento sanzionatorio solo parzialmente
anelastico, che si ha quando la pena non e' compiutamente graduabile
dal giudice sulla base degli ordinari criteri di commisurazione.
Cosi' delimitato il campo, l'ipotesi della pena detentiva
autenticamente fissa si rivela, almeno nel corpus codicistico, del
tutto marginale. I casi paradigmatici sono quello dell'ergastolo (che
lo e' logicamente, ma - come risulta dalla sentenza di questa Corte
n. 94 del 2023 - costituisce una pena illegittima solo quando e'
"indefettibile") e quelli della pena della «reclusione di anni
trenta» prevista per le ipotesi di delitti aggravati dall'evento del
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, secondo comma,
cod. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e
repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, nella
legge 18 maggio 1978, n. 191), a scopo di terrorismo o di eversione
(art. 289-bis, secondo comma, cod. pen., come introdotto dall'art. 2
del d.l. n. 59 del 1978, come convertito) e a scopo di coazione (art.
289-ter, secondo comma, cod. pen., inserito dall'art. 2, comma 1,
lettera a, del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante
«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di
codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85,
lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», ma gia' previsto
dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718, recante «Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura
degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979»), da
cui derivi la morte quale conseguenza non voluta.
4.4.- Cio' posto, va precisato che, a partire dalla sentenza n.
50 del 1980, questa Corte ha affermato l'esistenza di un sospetto di
illegittimita' costituzionale delle pene fisse, entro un sindacato di
costituzionalita' calibrato non piu' soltanto sull'art. 27, primo e
terzo comma, Cost., ma altresi' sull'art. 3 Cost.
Si e' cosi' manifestata una propensione per la graduabilita' del
trattamento sanzionatorio quale strumento di adattamento della pena
al concreto fatto-reato: «[i]n questi termini, sussiste di regola
l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che
renda possibile tale adeguamento individualizzato, "proporzionale",
delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza,
appropriati ambiti e criteri per la discrezionalita' del giudice
costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, previsioni
sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il "volto
costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio d'illegittimita'
costituzionale potra' essere, caso per caso, superato a condizione
che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della
sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente
"proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti
riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenza n. 50 del
1980).
Pur ribadendo la segnalata «tendenziale contrarieta' delle pene
fisse al "volto costituzionale" dell'illecito penale», questa Corte
ha nondimeno chiarito come essa «debba intendersi riferita alle pene
fisse nel loro complesso [...] non ai trattamenti sanzionatori che
coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera
tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalita' del
giudice» (ordinanza n. 91 del 2008, concernente l'aumento frazionario
fisso di pena previsto dall'art. 99, primo, terzo e quarto comma,
cod. pen. nel caso di recidiva reiterata), escludendo altresi' dal
perimetro delle pene fisse l'ipotesi delle pene pecuniarie
«proporzionali», la cui eventuale illegittimita' «non deriverebbe,
pero', dalla lamentata, ma insussistente, loro fissita' strutturale;
ne' si ricollegherebbe alla mancata previsione di un valore massimo;
essa, semmai, potrebbe derivare dalla irragionevolezza o dalla
sproporzione dei fattori da considerare nel computo della pena: del
valore-base o dell'elemento moltiplicatore prescelti dal legislatore
in relazione alla fattispecie di reato alla quale si devono
applicare» (sentenza n. 142 del 2017). Analogamente, e' stata esclusa
l'illegittimita' costituzionale dell'aumento di pena in misura fissa
previsto dall'art. 590-ter cod. pen. («la pena e' aumentata da un
terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni»)
per l'ipotesi dell'aggravante della fuga del conducente in caso di
lesioni personali stradali e nautiche. La relativa questione di
legittimita' costituzionale, infatti, e' stata ritenuta non fondata
anche in quanto il trattamento sanzionatorio doveva considerarsi
proporzionato, tenuto conto del disvalore delle condotte oggetto di
previsione e della possibilita' di applicare le circostanze
attenuanti, che rendeva "non assoluta" la fissita' della pena
(sentenza n. 195 del 2023).
Al contrario, in coerenza con i principi gia' affermati dalla
citata sentenza n. 50 del 1980, questa Corte, ravvisando l'ipotesi di
una vera e propria pena fissa, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale delle pene accessorie fallimentari previste dall'art.
216, ultimo comma, della legge fallimentare, che stabiliva una pena
indefettibile di dieci anni. Al riguardo, con la sentenza n. 222 del
2018 si e' innanzitutto ribadito che «se la "regola" e' rappresentata
dalla "discrezionalita'", ogni fattispecie sanzionata con pena fissa
(qualunque ne sia la specie) e' per cio' solo "indiziata" di
illegittimita'; e tale indizio potra' essere smentito soltanto in
seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che
viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la
peculiare struttura della fattispecie la renda "proporzionata"
all'intera gamma dei comportamenti tipizzati». Cio' posto, questa
Corte ha affermato che «una durata fissa di dieci anni delle pene
accessorie in questione non puo' ritenersi "ragionevolmente
'proporzionata' rispetto all'intera gamma di comportamenti
riconducibili allo specifico tipo di reato", in base al poc'anzi
menzionato test enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980. [...] Una
simile rigidita' applicativa non puo' che generare la possibilita' di
risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso - e
dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - rispetto ai fatti di
bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare dunque distonica rispetto
al menzionato principio dell'individualizzazione del trattamento
sanzionatorio».
5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono e' dunque
opportuno precisare che, mentre la "pena fissa" e' oggetto di una
presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimita' costituzionale,
una pena come quella qui in considerazione, caratterizzata non dalla
fissita', ma da un profilo di pur evidente irrigidimento, e' soggetta
all'ordinario sindacato di costituzionalita' sulla dosimetria della
pena.
La norma censurata, come gia' rilevato, non contempla una "pena
fissa", ma una pena identificata solo nel minimo, nel senso che
determina un aumento fisso del solo minimo edittale nel caso di
concorso di circostanze aggravanti (in tal senso si e' pronunciata
altresi' la Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 18
febbraio-21 marzo 2025, n. 11494, dichiarando manifestamente
infondata una questione di legittimita' costituzionale della medesima
norma oggetto di scrutinio in questa sede). Essa, infatti, come detto
(v. supra, punto 4.2.) si limita a stabilire l'aumento minimo della
pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a
un terzo della pena edittale), in tal modo salvaguardando una forbice
extra-edittale che lascia comunque aperto un non trascurabile
compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticita' nella
commisurazione giudiziale della pena, nei termini sopra indicati.
Va inoltre considerato che, venendo in rilievo il trattamento
sanzionatorio previsto per una fattispecie circostanziale, la pena di
ventiquattro anni di reclusione è costruita dal legislatore come
risultato del possibile aumento dovuto al riconoscimento di due
aggravanti: effetto che, in concreto, ben potrebbe essere eliso dal
concorso di una o piu' circostanze attenuanti.
Ne consegue che i principi invocati dal rimettente mediante il
richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle "pene fisse" non
appaiono pertinenti alla disciplina censurata. Le questioni vanno
pertanto dichiarate inammissibili per erroneita' del presupposto
interpretativo.