ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso dal
Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, nel procedimento
vertente tra V. A. e Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), con ordinanza del 3 aprile 2025, iscritta al n. 92 del
registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di INPS, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 novembre 2025 la Giudice
relatrice Emanuela Navarretta;
uditi l'avvocata Antonella Patteri per INPS, nonche' l'avvocato
dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 3 aprile 2025 e iscritta al n. 92 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione
civile, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
2.- Il rimettente riferisce che il giudizio a quo e' stato
instaurato con ricorso di V. A. per ottenere sia la rideterminazione
dell'importo dell'indebito previdenziale vantato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e «accertato dalla sentenza
del Tribunale di Ravenna n. 216/2024», sia la fissazione della misura
della trattenuta mensile sulla pensione, di cui all'art. 69 della
legge n. 153 del 1969.
3.- Secondo quanto riporta il giudice a quo, le parti hanno
raggiunto un accordo sull'entita' del debito restitutorio, ma non sul
quantum della trattenuta mensile.
Il ricorrente, percettore di una pensione netta di euro 3.430,17
mensili, ha invocato il rispetto della soglia di euro 1.000 prevista
dall'art. 545, settimo comma, del codice di procedura civile (come
sostituito dall'art. 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni,
nella legge 21 settembre 2022, n. 142).
L'INPS, per converso, ha sostenuto l'applicabilita' del solo art.
69 della legge n. 153 del 1969.
4.- Nell'introdurre le questioni di legittimita' costituzionale,
il Tribunale di Ravenna riproduce il testo della norma censurata,
secondo cui «[l]e pensioni, gli assegni e le indennita' [...] possono
essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del
loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a
carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da
omissioni contributive. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico
della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo» (art. 69 della legge
n. 153 del 1969).
Di seguito, il giudice a quo pone a confronto tale disciplina con
l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., introdotto nel 2015 (con
l'art. 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria», convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2015, n. 132) e da ultimo sostituito nel 2022
(con il d.l. n. 115 del 2022, come convertito), in base al quale
«[l]e somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei
limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche'
dalle speciali disposizioni di legge».
Il rimettente evidenzia come le due discipline operino «in misura
nettamente diversa»: quella censurata assicura solo che il pensionato
non riceva una pensione inferiore al trattamento minimo (pari
attualmente a euro 603,40), rendendo «tutta la pensione [...]
aggredibile nei limiti del quinto»; l'altra «garantisce una fascia di
impignorabilita' (€ 1.000,00 o il doppio dell'assegno sociale
[...])», che non puo' essere oggetto di alcuna trattenuta, mentre
«solo sulla somma che eccede tale limite opera il calcolo del quinto
pignorabile».
Tanto premesso, secondo il giudice a quo, quando l'INPS agisce
trattenendo il quinto dalla pensione del proprio debitore non e'
tenuta a rispettare la fascia di impignorabilita' di cui all'art.
545, settimo comma, cod. proc. civ., che, viceversa, rappresenterebbe
«un minimo vitale che si [sarebbe andato] delineando nel tempo a
garanzia del sostentamento del debitore-pensionato nell'ambito della
procedura espropriativa (della pensione) presso terzi (laddove INPS
e' il terzo debitor debitoris)».
Ad avviso del Tribunale di Ravenna, il legislatore non avrebbe
operato un coordinamento fra le modifiche apportate all'art. 545 cod.
proc. civ. e l'art. 69 della legge n. 153 del 1969, in tema di
recupero dell'indebito INPS, sicche' «la somma che [l'INPS] puo'
trattenere e quindi compensare (a soddisfacimento del proprio
credito) nel momento in cui paga un trattamento pensionistico e'
superiore, di molto, rispetto a quella che qualunque altro creditore
puo' ottenere, in sede esecutiva, sulla pensione del proprio
debitore».
Cio' determinerebbe una violazione sia dell'art. 3 Cost. - per
irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'art. 545,
settimo comma, cod. proc. civ. e per irragionevolezza intrinseca -
sia dell'art. 38, secondo comma, Cost.
5.- A parere del rimettente, le questioni sarebbero rilevanti,
dal momento che V. A. ha domandato con l'atto introduttivo la
determinazione dell'entita' della trattenuta ex art. 69 della legge
n. 153 del 1969, sostenendo altresi' che l'accoglimento delle
questioni comporterebbe «un grosso beneficio economico per il
pensionato debitore».
Il Tribunale di Ravenna esclude, inoltre, la possibilita' di
un'interpretazione conforme a Costituzione, richiamando la recente
pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale «la novella
dell'art. 545 c.p.c. [e'] applicabile quando la pensione viene
aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, ovvero
quando l'Inps agisca per crediti diversi dall'indebita percezione di
prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in
quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per l'Inps di cui
all'art. 69 della legge n. 153 del 1969» (Corte di cassazione,
sezione lavoro, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26580). Pertanto, «le
due norme [avrebbero] ambiti applicativi differenti e [resterebbero]
separate».
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il
tenore letterale della disposizione censurata.
6.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
deduce anzitutto la violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole
disparita' di trattamento (tra creditori).
Il rimettente si confronta, preliminarmente, con la sentenza n.
506 del 2002 di questa Corte, che aveva dichiarato «manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69
della legge 30 aprile 1969, n. 153». In particolare, il Tribunale di
Ravenna osserva che tale questione non sarebbe stata «in realta'
rilevante nell'ambito di quel giudizio a quo», che riguardava
l'espropriazione da parte di un soggetto privato, e non da parte
dell'INPS. Inoltre, sottolinea il mutato quadro normativo ed
economico-sociale rispetto al 2002, con particolare riferimento alla
crisi inflazionistica del periodo 2022-2024, che avrebbe motivato
l'intervento legislativo del 2022.
Da cio' inferisce che i crediti vantati dall'INPS ex art. 69
della legge n. 153 del 1969 debbano avere lo stesso trattamento
previsto per gli altri creditori dall'art. 545 cod. proc. civ.,
rilevando che, «[s]e in linea di massima puo' concordarsi sulla
modulabilita' della misura espropriativa in ragione del particolare
valore del credito per cui si procede, tale modulazione non
[potrebbe] pero' che rispondere [...] a collaudati criteri di
ragionevolezza e di non discriminazione».
A supporto di tale tesi, il giudice a quo segnala che persino
crediti particolarmente qualificati, come quelli alimentari e i
tributi, sono soggetti alla disciplina dell'art. 545 cod. proc. civ.
7.- All'irragionevole disparita' di trattamento collega di
seguito anche la ritenuta violazione del principio di ragionevolezza
intrinseca, sul presupposto che, «se la fascia di impignorabilita' ha
senso a tutela del minimo vitale, essa deve essere intangibile per
ogni creditore, anche per INPS ed anche quando il creditore agisce
non in sede esecutiva, ma operando direttamente una compensazione o
trattenuta».
8.- Infine, a quest'ultima censura si collega anche la dedotta
violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.
Il rimettente, partendo dall'assunto che «la fascia di
impignorabilita' [abbia] un senso a tutela del minimo vitale»,
ritiene che essa configuri «una rima obbligata per il legislatore che
disciplina la materia del soddisfo dei creditori sui trattamenti
pensionistici, venendo qui in rilievo esattamente i "mezzi adeguati
alle [...] esigenze di vita in caso di [...] vecchiaia" previsti
dalla Suprema Carta». Piu' in particolare, a parere del Tribunale di
Ravenna, l'aver stabilito un ammontare impignorabile per tutti i
creditori, «che agiscono in executivis sul trattamento pensionistico
del debitore, rappresent[erebbe] evidentemente una modalita' di
attuazione della previsione dell'art. 38, 2° comma Cost.». In
sostanza, il giudice a quo ritiene che «tra le modalita' con le quali
si assicurano i mezzi adeguati al soddisfacimento dei bisogni ai
pensionati, qui ex lavoratori, rientr[i] la necessita' di assicurare
dei limiti alla pignorabilita' dei trattamenti pensionistici». Di
conseguenza, pur riconoscendo che «in questo ambito [...] il
legislatore dispone di discrezionalita'», ne contesta «l'esercizio
irrazionale e discriminatorio».
Infine, il rimettente sostiene che, una volta fissati per la
generalita' dei creditori, compresi quelli pubblici e quelli
qualificati, «alcuni limiti oggettivi alla possibilita' di aggredire
la pensione del debitore (art. 545 c.p.c.), cio' che
rappresent[erebbe] una modalita' di attuazione dell'art. 38, 2° comma
Cost., risult[erebbe] irrazionale non avere sottoposto a tali limiti
anche il creditore INPS».
Pertanto, il Tribunale di Ravenna chiede a questa Corte di sanare
la ritenuta illegittimita' costituzionale del censurato art. 69,
sostituendo tale disciplina con la regola di cui all'art. 545,
settimo comma, cod. proc. civ.
9.- Con atto depositato il 16 giugno 2025, l'INPS si e'
costituito in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque non fondata.
9.1.- L'Istituto previdenziale ricostruisce gli eventi che hanno
portato al giudizio a quo, precisando che il ricorrente aveva
ottenuto dal 1° marzo 2018 la pensione anticipata in cumulo per
complessivi euro 9.254,25 lordi mensili, con quota a carico della
gestione artigiani indicata in euro 4.405,00, quando questa era in
realta' pari a euro 44.54. La pensione veniva successivamente
riliquidata, nel 2021, nell'importo di euro 4.925,13 lordi mensili,
essendo «risultato, inequivocabilmente, che la quota a carico della
gestione artigiani [...] era pari ad € 44,54. Solo per un errore
materiale l'importo della relativa quota era stato moltiplicato per
cento».
Dalla riliquidazione scaturiva un indebito di euro 178.777,66
(poi euro 176.841,10 per conguagli fiscali), che l'INPS procedeva a
recuperare «a mezzo di trattenuta sul rateo mensile nella misura
conforme al disposto dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969».
Il Tribunale di Ravenna, con la «sentenza [...] n. 216 del 2024»,
accertava l'indebito oggettivo e il dolo del percipiente, rilevando
come fosse «ben chiaro [...] che lo stesso stava ricevendo una
prestazione che non gli spettava, sussistendo pertanto lo stato di
dolo».
Nel giudizio a quo, il pensionato ha chiesto il calcolo della
trattenuta mensile ai sensi dell'art. 545, settimo comma, cod. proc.
civ., mentre l'INPS ha insistito per l'applicazione dell'art. 69
della legge n. 153 del 1969.
9.2.- L'Istituto previdenziale passa, dunque, a esaminare le
censure di illegittimita' costituzionale sollevate dal rimettente con
riguardo all'art. 69 della legge n. 153 del 1969 ed eccepisce la loro
inammissibilita', ritenendo inibito a questa Corte di tornare a
esaminare questioni analoghe ad altre gia' dichiarate non fondate. In
particolare, richiama la citata sentenza n. 506 del 2002, con la
quale e' stata reputata manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
9.3.- Nel merito, quanto al primo profilo di censura, l'INPS
sostiene che la norma e' «espressione del razionale bilanciamento di
valori garantiti dalla Costituzione, rimesso alla discrezionalita'
del legislatore». A riguardo, rileva che «la disposizione al vaglio
si inserisce nell'ambito della disciplina speciale che regola la
ripetibilita' e le modalita' di recupero degli indebiti previdenziali
e delle omissioni contributive» (richiama, in particolare, l'art. 52
della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»,
nonche' l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica»).
L'Istituto precisa, inoltre, che «le risorse recuperate sulle
pensioni vanno ad alimentare il sistema previdenziale al quale sono
state sottratte e vengono destinate, senza possibilita' di deroga, al
pagamento delle prestazioni, compresa la pensione sulla quale insiste
la trattenuta. Si tratta quindi di ripristinare il normale canale di
finanziamento del sistema previdenziale dando concreta attuazione al
principio solidaristico sul quale quel sistema si fonda».
L'INPS deduce, dunque, la non omogeneita' fra i crediti per il
recupero di indebite prestazioni previdenziali o di omissioni
contributive e gli altri crediti.
Quanto alla lamentata irragionevolezza intrinseca, l'INPS
richiama nuovamente la sentenza di questa Corte n. 506 del 2002 e
sostiene che «la qualita' del credito costituisce l'elemento che
guida il legislatore nella scelta discrezionale della modalita' per
attuare il presidio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.»,
sicche' «ben puo' [...] nella sua discrezionalita' selezionare,
attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla
Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai
quali la pensione - anche nella parte in cui e' volta ad assicurare
al pensionato il minimum vitale - e' (pro quota dell'intero)
pignorabile».
Infine, conclude nel senso che «il diverso limite individuato
dall'art. 545, settimo comma, del cod. proc. civ., non rappresenta
una rima obbligata per il legislatore» e che «l'individuazione,
nell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, dell'importo del
trattamento minimo pensione come limite da salvaguardare non
confligge affatto con il presidio dell'art. 38, secondo comma, Cost.,
anzi si palesa del tutto congrua rispetto sia alla natura del credito
fatto valere dall'Inps [...] sia per la destinazione delle somme
recuperate proprio al pagamento delle prestazioni». Quando l'INPS
procede al recupero delle prestazioni illegittimamente percepite,
ripristina il circuito finanziario del sistema previdenziale, sicche'
la norma censurata darebbe «attuazione al disposto dell'art. 38,
secondo comma, Cost.».
10.- Con atto depositato il 17 giugno 2025, e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di
dichiarare le questioni non fondate.
La difesa statale contesta la tesi del rimettente secondo la
quale il precedente di questa Corte (sentenza n. 506 del 2002)
sarebbe superato dalle mutate condizioni economico-sociali.
A detta dell'Avvocatura generale, «l'art. 69 della legge n.
153/69 non determin[erebbe] il "trattamento minimo vitale" indicando
una somma fissa e prestabilita, immutabile nel tempo, ma lo
[rapporterebbe] all'importo corrispondente al trattamento minimo
INPS, che varia annualmente».
L'atto di intervento richiama, quindi, la costante giurisprudenza
costituzionale, secondo cui, da un lato, «[n]on rientra nel potere di
questa Corte, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare
in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad
assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" del pensionato» e,
da un altro lato, «nessuna di tali valutazioni consente a questa
Corte di adottarla ai fini dell'individuazione della parte
assolutamente impignorabile della pensione».
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 92 del
2025), il Tribunale di Ravenna, sezione civile, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969.
2.- La norma censurata dispone, al primo comma, che «[l]e
pensioni, le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' gli assegni, di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei
limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni
percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto
stesso, ovvero da omissioni contributive». La disposizione precisa,
al secondo comma, che «[p]er le pensioni ordinarie liquidate a carico
della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo».
2.1.- Il giudice a quo pone tale disciplina a confronto con
l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art.
21-bis del d.l. n. 115 del 2022, come convertito. Quest'ultimo
stabilisce che «[l]e somme da chiunque dovute a titolo di pensione,
di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno
sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale
ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e
dal quinto comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge».
Ad avviso del rimettente, il legislatore non avrebbe coordinato
le modifiche apportate all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.,
con la disciplina di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, in
materia di recupero degli indebiti previdenziali e delle omesse
contribuzioni.
2.2.- Tale discrasia normativa comporterebbe, secondo il giudice
a quo, anzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole
disparita' di trattamento tra il creditore INPS, cui e' riferibile la
norma censurata, e gli altri creditori, per i quali trova
applicazione la disciplina codicistica.
Inoltre, sul presupposto che la soglia di impignorabilita'
indicata dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. serva a
tutelare il minimo vitale, il rimettente ravvisa una irragionevolezza
intrinseca nell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, che non rispetta
detto limite.
Da ultimo, nel ritenere che l'art. 545, settimo comma, cod. proc.
civ. abbia dato attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost.,
indicando per tutti i creditori i limiti oggettivi alla possibilita'
di aggredire la pensione del debitore, il Tribunale di Ravenna
identifica nel distacco della norma censurata dalla previsione
codicistica una lesione dello stesso art. 38, secondo comma, Cost.
3.- Si e' costituito in giudizio l'INPS, che ha eccepito
l'inammissibilita' delle censure, ritenendo inibito a questa Corte
tornare a esaminare questioni analoghe ad altre, concernenti la
medesima norma, gia' dichiarate non fondate. A tal riguardo, richiama
la sentenza n. 506 del 2002, con la quale e' stata reputata
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost.
3.1.- L'eccezione va disattesa.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una
precedente pronuncia di rigetto non preclude un successivo esame
delle questioni (ex multis, sentenze n. 167 del 2025, n. 19 del 2024,
n. 186 e n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze
n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016).
Peraltro, nel caso di specie, il rimettente, da un lato, lamenta
la lesione anche dell'art. 38, secondo comma, Cost., e non solo
dell'art. 3 Cost., e, da un altro lato, muove le proprie censure a
partire dalle modifiche apportate all'art. 545, settimo comma, cod.
proc. civ. dall'art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, come
convertito.
4.- Passando al merito, le questioni non sono fondate.
5.- In via preliminare occorre brevemente richiamare il quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento.
5.1.- L'art. 69 della legge n. 153 del 1969 prevede che l'INPS
possa pignorare, nei limiti di un quinto del loro ammontare, le
pensioni, le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' gli assegni, di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della
Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro
la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in
favore dei lavoratori anziani licenziati), al fine di recuperare i
crediti derivanti o da indebite prestazioni percepite a carico di
forme previdenziali gestite dal medesimo Istituto o da omesse
contribuzioni.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione
generale obbligatoria, la citata disposizione prevede che debba
essere comunque preservato l'importo corrispondente al trattamento
minimo pensionistico.
Si tratta di una disciplina che, pur facendo riferimento al
pignoramento, al sequestro e alla cessione dei crediti pensionistici,
introduce un limite che vale anche per le forme di compensazione di
cui si avvale l'INPS, procedendo al recupero mediante trattenute
(Cass., n. 26580 del 2024; Corte di cassazione, sezione lavoro,
sentenza 9 agosto 2003, n. 12040).
5.2.- L'art. 69 della legge n. 153 del 1969 era stato introdotto
- a tutela dei richiamati crediti INPS - in un momento storico nel
quale la regola generale era quella della impignorabilita' delle
pensioni.
Ebbene, sia quest'ultima disciplina sia quella del citato art. 69
sono state censurate, nel 2002, dinanzi a questa Corte.
In particolare, la sentenza n. 506 del 2002 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, nella parte in cui escludeva
la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare delle
pensioni, assegni e indennita' erogati dall'INPS, senza prevedere -
con le eccezioni stabilite dalla legge per crediti qualificati -
l'impignorabilita' della sola parte di pensione, assegno o indennita'
necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze
di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua
parte. La medesima declaratoria di illegittimita' costituzionale e'
stata estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), anche agli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni).
In quella medesima pronuncia, la Corte ha, viceversa, dichiarato
manifestamente infondate le censure mosse all'art. 69 della legge n.
153 del 1969, dal momento che, «con tale norma, il legislatore non
altro ha fatto che prevedere limiti e modalita' attraverso le quali
un creditore qualificato (l'INPS, per indebite prestazioni ovvero
omissioni contributive) puo' assoggettare a pignoramento un quinto
dell'intero ammontare della pensione».
5.3.- Di seguito, nel solco della richiamata sentenza n. 506 del
2002, il legislatore e' intervenuto sull'art. 545 cod. proc. civ.,
introducendo con l'art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del
2015, come convertito, un settimo comma, che e' stato poi
ulteriormente sostituito con quanto disposto dall'art. 21-bis del
d.l. n. 115 del 2022, come convertito.
Attualmente, la previsione codicistica stabilisce, in
particolare, una soglia di impignorabilita' costituita dal doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
euro 1.000, ammettendo solo sulla parte eccedente tale ammontare il
pignoramento nei limiti indicati dai commi terzo, quarto e quinto del
medesimo articolo o dalle disposizioni speciali di legge. Piu'
precisamente: i crediti alimentari possono essere pignorati «nella
misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da
lui delegato» (terzo comma); i tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, e ogni altro credito sono pignorabili «nella
misura di un quinto» (quarto comma) e, nell'ipotesi di «simultaneo
concorso delle cause indicate precedentemente», il pignoramento «non
puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette»
(quinto comma).
Infine, il sesto comma del richiamato articolo dispone che
«[r]estano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in
speciali disposizioni di legge».
5.4.- La previsione generale, di cui all'art. 545, settimo comma,
cod. proc. civ., e quella speciale, di cui all'art. 69 della legge n.
153 del 1969, si avvalgono - com'e' evidente - di meccanismi
differenti.
La norma generale garantisce una soglia di impignorabilita' (pari
al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a euro
1.000), calcolando poi la quota pignorabile sulla sola parte
eccedente rispetto a essa.
L'art. 69 della legge n. 153 del 1969, viceversa, consente il
pignoramento di un quinto dell'intero ammontare della pensione, fermo
restando che non puo' essere corrisposta una pensione inferiore al
trattamento minimo (attualmente pari a euro 603,40).
6.- A partire dalla constatazione delle differenze che
intercorrono tra le discipline richiamate, le tre censure sollevate
dal rimettente - per irragionevole disparita' di trattamento tra
creditori, per irragionevolezza intrinseca e per lesione dell'art.
38, secondo comma, Cost. - si radicano su argomenti fra di loro
interconnessi.
In particolare, il giudice a quo fonda la propria motivazione
sull'idea che: i) i crediti INPS non possano avere un trattamento
privilegiato rispetto agli altri crediti; ii) la fascia di
impignorabilita' prevista dall'art. 545, settimo comma, cod. proc.
civ. rappresenti un incomprimibile minimo vitale, correlato all'art.
38, secondo comma, Cost.; iii) il meccanismo delineato dall'art. 545,
settimo comma, cod. proc. civ. identifichi una soluzione
costituzionalmente obbligata, in quanto riflesso dell'art. 38,
secondo comma, Cost.
7.- Nessuno dei presupposti argomentativi sopra evocati e'
condivisibile.
8.- Anzitutto, non convince la tesi che ravvisa una irragionevole
disparita' di trattamento fra creditori nella diversita' di
disciplina dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 rispetto all'art.
545, settimo comma, cod. proc. civ.
Si tratta, invece, del semplice rapporto fra una norma generale,
l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e una norma speciale,
quella censurata, i cui tratti peculiari confutano l'idea di una
necessaria omologazione alla disciplina codicistica.
In particolare, l'art. 69 della legge n. 153 del 1969 rinviene la
propria giustificazione nella specificita' dei crediti oggetto della
normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale.
8.1.- La prestazione oggetto dei crediti tutelati dalla norma
censurata si identifica, infatti, nel recupero delle omissioni
contributive e nella ripetizione degli indebiti previdenziali, che
servono a ripristinare risorse di cui e' stato privato il sistema
pensionistico e che sono necessarie al suo sostentamento.
La specificita' di tali crediti consiste, dunque, nel loro
correlarsi all'interesse generale alla tutela dell'equilibrio e della
sostenibilita' del sistema previdenzial-solidaristico, la cui tenuta
consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del
soggetto obbligato.
Come affermato dalla sentenza n. 235 del 2020, la sostenibilita'
del sistema pensionistico e' anch'essa «espressione dell'art. 38
Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta
sostenibilita' (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate
a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all'interno
dello stesso sistema».
8.2.- Non deve poi trascurarsi che il legislatore garantisce una
particolare tutela al pensionato obbligato, stabilendo rigorose
condizioni per rendere ammissibile il recupero degli indebiti.
Il pensionato, infatti, e' tenuto a restituire quanto
indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e deve
corrispondere gli interessi unicamente nell'ipotesi di dolo
commissivo. E' quanto stabiliscono, rispettivamente, l'art. 52, comma
2, della legge n. 88 del 1989, come interpretato dall'art. 13 della
legge n. 412 del 1991, e l'art. 69, ultimo comma, della legge n. 153
del 1969.
La medesima disciplina viene peraltro applicata, in
giurisprudenza, anche a talune ipotesi di omesse contribuzioni (Corte
di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2023, n. 10337).
Ne deriva che il regime dei crediti oggetto della norma censurata
e' intriso anche di una funzione deterrente, nell'ambito di una
disciplina caratterizzata in generale dall'esigenza di non perdere
risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico.
8.3.- In definitiva, l'interesse generale all'equilibrio e alla
sostenibilita' del sistema pensionistico, unitamente alla funzione
deterrente che plasma le modalita' di recupero dei crediti INPS da
indebiti previdenziali e da omissioni contributive, disegna una
peculiarita' della disciplina censurata che giustifica un
bilanciamento di interessi diverso da quello che il legislatore
riserva in generale agli altri crediti.
Tale specificita' dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 spiega
la sua divergenza rispetto alla norma codicistica e confuta la tesi
di una irragionevole disparita' di trattamento.
Non sussiste, di riflesso, alcun trattamento privilegiato a
favore dell'INPS, che, non a caso, puo' avvalersi della disciplina
speciale solo per il recupero dei crediti da indebiti previdenziali o
da omissioni contributive, ma non per il recupero di altri crediti
vantati nei confronti del pensionato. Per questi ultimi si riespande,
infatti, la disciplina generale di cui all'art. 545, settimo comma,
cod. proc. civ.
9.- Passando ora a esaminare la censura concernente
l'irragionevolezza intrinseca, si deve confutare anche il secondo
argomento sul quale si fonda la motivazione del giudice a quo. Non
appare, infatti, convincente la tesi secondo cui la soglia di
impignorabilita', prevista dall'art. 545, settimo comma, cod. proc.
civ., servirebbe a garantire ai titolari di pensione un minimo
vitale, correlato all'art. 38, secondo comma, Cost., che risulterebbe
irragionevole non rispettare.
9.1.- Anzitutto, giova evidenziare che l'art. 38, secondo comma,
Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto che richiama il
paradigma dei «mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita» e non
quello dei «mezzi necessari per vivere», previsto invece dal primo
comma del medesimo articolo.
In particolare, i «mezzi necessari per vivere» danno forma al
dovere di solidarieta', che si impone nel contesto della pubblica
assistenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per
inabilita' allo svolgimento di un'attivita' remunerativa, a
prescindere dall'attivita' in precedenza svolta o dai servizi resi
allo Stato (sentenze n. 94 del 2025, n. 169 del 2023 e n. 137 del
2021).
Viceversa, il paradigma dei «mezzi adeguati alle [...] esigenze
di vita» richiama bisogni piu' ampi rispetto a quelli strettamente
necessari alla sopravvivenza. Tale previsione, sebbene anch'essa
ispirata a criteri di solidarieta' sociale, riguarda i lavoratori e
richiede che, in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla
loro attivita' lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a
garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante,
sentenze n. 85 del 2015 e n. 316 del 2010). Queste ultime sono
determinate «secondo valutazioni generali ed oggettive», finalizzate
ad assicurare non solo «i bisogni elementari e vitali», ma anche le
necessita' «relative al tenore di vita conseguito dallo stesso
lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta
in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attivita'
lavorativa svolta» (sentenza n. 173 del 1986).
9.2.- Ebbene, l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. -
adottando una soglia pari al doppio dell'assegno sociale e comunque
non inferiore a euro 1.000 - non ha inteso garantire il minimo
vitale.
Di conseguenza, l'art. 69 della legge n. 153 del 1969, la' dove
omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non intacca affatto un
limite inviolabile e, dunque, non palesa alcuna irragionevolezza
intrinseca.
Al contempo, l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., nel dare
attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost., non ha concretizzato
una volta per tutte e per qualsivoglia fattispecie il paradigma
costituzionale dei mezzi adeguati al vivere, sicche' il fatto che
l'art. 69 della legge n. 153 del 1969 non ricalchi tale disciplina
non determina ex se l'irragionevolezza della scelta, ne' il suo
essere lesiva dell'art. 38, secondo comma, Cost. (infra, punto 10.1.
del Considerato in diritto).
9.3.- Il legislatore gode, infatti, di un'ampia discrezionalita'
nell'individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle
esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso
bilanciamento di interessi, che risente, ovviamente, del tipo di
interessi implicati. Tale discrezionalita' incontra il solo limite
della manifesta irragionevolezza e sproporzione.
Ebbene, nell'adottare con l'art. 69 della legge n. 153 del 1969
il limite intangibile del trattamento minimo pensionistico, il
legislatore ha operato un bilanciamento di interessi - fra le ragioni
del pensionato e le pretese creditorie dell'INPS, correlate alle
istanze di equilibrio e di sostenibilita' del sistema pensionistico -
che non contrasta in maniera manifesta con il principio di
ragionevolezza e di proporzionalita'.
Infatti, il trattamento minimo pensionistico, oltre a non essere
estraneo alle istanze sottese all'art. 38, secondo comma, Cost., non
e' un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in
funzione dell'evoluzione del costo della vita, garantendo
l'adeguamento automatico.
10.- Da ultimo, le argomentazioni sopra esposte consentono di
confutare anche il terzo assunto, sul quale si fonda la motivazione
del rimettente e che da' corpo alla censura concernente la ritenuta
violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.
In particolare, non persuade la tesi secondo cui la norma
censurata, introducendo una deroga all'art. 545, settimo comma, cod.
proc. civ., automaticamente violerebbe il richiamato principio
costituzionale.
10.1.- In primo luogo, la soglia di impignorabilita' identificata
dalla richiamata disciplina codicistica non costituisce una soluzione
costituzionalmente obbligata, imposta dall'art. 38, secondo comma,
Cost.
Di conseguenza, la mancata inclusione dei crediti da indebiti
previdenziali e da omissioni contributive nell'alveo di tale
disciplina generale non equivale affatto a una violazione della
citata previsione costituzionale.
10.2.- In secondo luogo, il peculiare bilanciamento di interessi
effettuato dal legislatore con l'art. 69 della legge n. 153 del 1969,
lungi dal violare l'art. 38, secondo comma, Cost., si collega,
viceversa, al rilievo attribuito all'interesse generale
all'equilibrio e alla stabilita' del sistema pensionistico, che
rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio
costituzionale.
11.- In conclusione, questa Corte ritiene che la regola speciale
di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969 non evidenzia una
irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quella generale di
cui all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., non risulta di per
se' manifestamente irragionevole, ne' e' lesiva dell'art. 38, secondo
comma, Cost.