ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 282-bis,
comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come
novellato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge
24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della
violenza sulle donne e della violenza domestica), promosso dal
Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, nel procedimento
penale a carico di G. S., con ordinanza del 6 giugno 2024, iscritta
al n. 177 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
2024.
Visti l'atto di costituzione di G. S. e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2025 il Giudice
relatore Massimo Luciani;
uditi l'avvocata Carla Corsetti per G. S. e l'avvocato dello
Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 6 giugno 2025, iscritta al n. 177 del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione
del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal
pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Benevento, con la
quale era stata applicata nei confronti di G. S. la misura cautelare
del divieto di avvicinamento alla persona offesa senza applicazione
dei dispositivi elettronici di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13,
primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo
periodo, di tale codice, come modificato dall'art. 12, comma 1,
lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168
(Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della
violenza domestica), nella parte in cui, disciplinando la misura
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che,
qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo elettronico, «il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi», senza prevedere la possibilita' di
valutare e motivare la non necessita' di ulteriori misure «in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto».
Il giudice a quo espone che nei confronti di G. S. - indagato del
reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del
figlio - e' stata disposta con ordinanza l'applicazione della misura
del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle
persone offese, mentre sono state rigettate la richiesta cautelare di
allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 282-bis cod.
proc. pen., e quella di applicazione dei sistemi di controllo
elettronico, di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. E' avverso tale
ordinanza che il pubblico ministero ha proposto il menzionato
appello.
1.1.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente
premette che entrambi i motivi dell'appello del pubblico ministero
risultano fondati; quanto alla scelta della misura, trattandosi di
una fattispecie di maltrattamenti intrafamiliari, l'allontanamento
dalla casa familiare deve ritenersi adeguato a salvaguardare le
esigenze cautelari; quanto alla mancata applicazione dei dispositivi
di controllo elettronico, l'art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.,
in seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 168 del 2023,
avrebbe introdotto un automatismo, poiche' la congiunzione «anche»
(«anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di
controllo previste dall'articolo 275-bis») e' stata soppressa.
Tanto premesso, il giudice a quo ritiene di dover applicare,
all'esito del giudizio di appello cautelare, la misura
dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod.
proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del divieto di
avvicinamento alle persone offese e dall'applicazione dei sistemi di
controllo elettronico di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.
Nella fattispecie concreta al suo esame, sostiene il rimettente,
non ricorrerebbe tuttavia un'esigenza cautelare cosi' pressante da
pretendere anche l'applicazione della sorveglianza elettronica (il
cosiddetto braccialetto elettronico), considerando che la condotta
violenta dell'indagato e' stata circoscritta a un solo episodio, che
questi sta rispettando la misura del divieto di avvicinamento e che
ha presentato ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie.
La questione sarebbe inoltre «attualmente» rilevante, sebbene il
rimettente «nulla sappia in ordine alla "non fattibilita' tecnica"
della sorveglianza elettronica», in quanto, non essendo possibile una
verifica preventiva, l'eventuale «non fattibilita' tecnica» del
dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase
dell'esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela
sarebbe sprovvisto della possibilita' di sollevare la questione.
D'altro canto, l'univoco tenore della norma renderebbe non
praticabile una sua interpretazione costituzionalmente orientata,
poiche', per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 168 del
2023, detta norma stabilisce testualmente e inderogabilmente
l'impiego del dispositivo di controllo elettronico, senza lasciare al
giudice alcun margine di discrezionalita'.
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene che la norma di cui all'art. 282-bis, comma 6, ultimo
periodo, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.
Il giudice a quo osserva che, nel caso in cui l'indagato neghi il
consenso all'adozione delle modalita' di controllo elettronico, la
disposizione censurata prevede una presunzione assoluta di
sopravvenuta inadeguatezza della misura originariamente disposta,
imponendo «l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu'
grave». Aggiunge, poi, che identica forma di aggravamento e' prevista
anche per la diversa ipotesi, non imputabile all'indagato,
dell'accertamento, da parte dell'organo delegato per l'esecuzione,
della «non fattibilita' tecnica» delle modalita' di controllo a
distanza.
E' nei confronti di questa seconda presunzione che sono rivolte
le censure: l'uso dell'indicativo «impone», infatti, deporrebbe per
la configurabilita' di un obbligo per il giudice di adottare misure
cumulative («ulteriori misure cautelari») o sostitutive («anche piu'
gravi»). Per l'ipotesi di «non fattibilita' tecnica», dunque, il
legislatore avrebbe presunto che l'ordine di allontanamento di cui
all'art. 282-bis cod. proc. pen., anche se rafforzato dal divieto di
avvicinamento, sarebbe sempre inidoneo a salvaguardare le esigenze
cautelari, dovendo essere applicata altresi' la sorveglianza
elettronica.
Cio' posto, il rimettente, richiamata la giurisprudenza
costituzionale che avrebbe sovente dichiarato costituzionalmente
illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza in materia
cautelare personale, sia pur con particolare riferimento ai casi di
custodia in carcere (vengono richiamate le sentenze n. 48 del 2015,
n. 265 e n. 139 del 2010), ritiene che, per l'ipotesi di «non
fattibilita' tecnica» della sorveglianza elettronica, la presunzione
assoluta di adeguatezza di un regime cautelare piu' severo della sola
misura dell'allontanamento dalla casa familiare sia arbitraria e
irrazionale, difettando «un dato di esperienza generalizzante» idoneo
a fondare una presunzione di pericolosita'.
La norma censurata, sottraendo al giudice «il potere di adeguare
la misura al caso concreto», integrerebbe una violazione del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per
l'«appiattimento» su un'identica risposta cautelare a situazioni
oggettivamente e soggettivamente diverse, nonche' degli artt. 13,
primo comma e 27, secondo comma, Cost., per il carattere assoluto, e
non relativo, della presunzione di adeguatezza.
Detta norma sarebbe dunque costituzionalmente illegittima nella
parte in cui non prevede la possibilita' di non applicare le
ulteriori misure, pur ove ritenute non necessarie a salvaguardare le
concrete esigenze cautelari.
A corroborare l'argomento, del resto, viene richiamata la
sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28
aprile-19 maggio 2016, n. 20769, che, sia pure con riferimento alla
misura degli arresti domiciliari, ha escluso ogni automatismo
nell'ipotesi di indisponibilita' - ipotesi cui andrebbe equiparata la
«non fattibilita' tecnica» - dello strumento di controllo, affermando
che all'accertata indisponibilita' del congegno elettronico non puo'
conseguire alcuna automatica applicazione ne' della custodia
cautelare in carcere ne' degli arresti domiciliari tradizionali.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale
sopradescritte siano dichiarate non fondate.
Ad avviso dell'interveniente, spetterebbe al giudice, «nella sua
ampia discrezionalita' nella scelta e nella graduazione per il caso
concreto, valutare puntualmente l'intensita' delle esigenze cautelari
facendo applicazione delle comuni regole di valutazione
dell'adeguatezza e della proporzionalita' della misura per il caso
concreto».
2.1.- Con successiva memoria, depositata il 14 ottobre 2025, la
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha richiamato la
sentenza n. 173 del 2024 di questa Corte, che, pur riguardando l'art.
282-ter cod. proc. pen., concerne una norma di contenuto analogo a
quello della norma censurata nel presente giudizio, chiedendo
dichiararsi le questioni manifestamente infondate.
3.- Si e' costituito in giudizio G. S., indagato nel giudizio a
quo, concludendo per la fondatezza delle sopradescritte questioni di
legittimita' costituzionale.
Nel richiamare lo svolgimento del procedimento a quo e i
principali argomenti dell'ordinanza di rimessione, la parte illustra
i tracciati della giurisprudenza costituzionale sull'illegittimita'
costituzionale delle presunzioni assolute di pericolosita' in materia
cautelare personale, sottolineando la diversa previsione contenuta
nell'art. 275-bis cod. proc. pen. con riferimento alla misura degli
arresti domiciliari, che non contempla effetti di aggravamento
automatico per il caso di «non fattibilita' tecnica».
Con una successiva memoria, depositata il 14 ottobre 2025,
replicando alle argomentazioni della difesa statale, la medesima
parte sostiene che la disposizione censurata non avrebbe contenuto
analogo a quello dell'art. 282-ter cod. proc. pen., oggetto della
sentenza n. 173 del 2024 di questa Corte.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 177 reg.
ord. del 2024, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo
comma, Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato
dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge n. 168 del
2023, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare
dell'allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora
l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita'
tecnica delle modalita' di controllo elettronico, «il giudice impone
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche
piu' gravi», senza prevedere la possibilita' di valutare e motivare
la non necessita' di ulteriori misure «in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
1.1.- Quanto ai fatti di causa, il Tribunale di Napoli espone
che: a) con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Benevento nei
confronti di G. S. - indagato del reato di maltrattamenti in famiglia
ai danni della moglie e del figlio - e' stata applicata la misura del
divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle
persone offese; b) sono state invece rigettate la richiesta cautelare
di allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 282-bis cod.
proc. pen., e quella concernente l'applicazione dei sistemi di
controllo elettronico di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.; c) il
pubblico ministero ha proposto appello avverso tale ordinanza,
lamentando la mancata applicazione, in aggiunta alla misura cautelare
del divieto di avvicinamento alla persona offesa, dell'allontanamento
dalla casa familiare e dei dispositivi elettronici di cui all'art.
275-bis cod. proc. pen.
Le questioni sarebbero dunque rilevanti, in quanto, dovendosi
ritenere entrambi i motivi del pubblico ministero fondati, all'esito
del giudizio di appello cautelare il rimettente dovrebbe applicare la
misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art.
282-bis cod. proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del
(gia' disposto) divieto di avvicinamento alle persone offese, e
dall'applicazione dei sistemi di controllo elettronico di cui
all'art. 275-bis cod. proc. pen., sebbene nella fattispecie concreta
non ricorra un'esigenza cautelare cosi' pressante da imporre anche
l'applicazione della sorveglianza elettronica (il cosiddetto
braccialetto elettronico).
La questione sarebbe inoltre, nello specifico, «attualmente»
rilevante, sebbene il rimettente «nulla sappia in ordine alla "non
fattibilita' tecnica" della sorveglianza elettronica», in quanto, non
essendo possibile una verifica preventiva, l'eventuale «non
fattibilita' tecnica» del dispositivo emergerebbe soltanto nella
successiva fase dell'esecuzione della misura, allorquando il giudice
della cautela sarebbe sprovvisto della possibilita' di sollevare la
questione.
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene che la norma di cui all'art. 282-bis, comma 6, cod. proc.
pen. contrasti con gli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma,
Cost., nella parte in cui, sulla base di una presunzione di maggior
pericolosita', prevede un aggravamento cautelare anche per l'ipotesi,
non imputabile all'indagato, dell'accertamento, da parte dell'organo
delegato per l'esecuzione, della «non fattibilita' tecnica» delle
modalita' di controllo a distanza.
A conforto del dubbio di legittimita' costituzionale il
rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha sovente
dichiarato costituzionalmente illegittime le presunzioni assolute di
adeguatezza in materia cautelare personale, sia pur con particolare
riferimento ai casi di custodia in carcere.
2.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri non ha
sollevato eccezioni in rito.
3.- Va tuttavia rilevato d'ufficio un profilo di inammissibilita'
delle questioni sollevate per difetto di rilevanza, emergendo dalla
stessa motivazione dell'ordinanza di rimessione la loro natura
meramente ipotetica ed eventuale.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e
ipotetiche (ex plurimis, sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 210
del 2020 e n. 259 del 2016), le questioni vertenti su norme delle
quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. Tanto, ai
sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale).
Cio' posto, le questioni sollevate concernono esclusivamente
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche
piu' gravi, nell'ipotesi di non praticabilita' tecnica del controllo
elettronico.
Tuttavia, prescindendo dal rilievo, attinente al merito, che le
questioni sono pressoche' sovrapponibili a quella gia' decisa dalla
sentenza n. 173 del 2024 in riferimento alla medesima previsione
dettata dal comma 1 dell'art. 282-ter cod. proc. pen., nel caso in
esame la questione e' stata prospettata dal Tribunale, in sede di
appello cautelare, sul presupposto che, in accoglimento della
richiesta del pubblico ministero appellante, dovesse essere applicata
la misura dell'allontanamento dalla casa familiare - anziche'
soltanto quella, gia' disposta dal giudice per le indagini
preliminari, del divieto di avvicinamento -, con la prescrizione del
cosiddetto braccialetto elettronico.
E' tuttavia lo stesso giudice a quo a rilevare che la questione
sarebbe inoltre «"attualmente" rilevante», sebbene il rimettente
«nulla sappia in ordine alla "non fattibilita' tecnica" della
sorveglianza elettronica», in quanto, non essendo possibile una
verifica preventiva, l'eventuale «non fattibilita' tecnica» del
dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase
dell'esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela
sarebbe sprovvisto della possibilita' di sollevare la questione.
Orbene, tale essendo la prospettazione dell'ordinanza, va
osservato che in sede di accoglimento dell'appello cautelare il
rimettente non ha il potere di disporre l'applicazione, anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari, essendogli precluso
l'accertamento preventivo della fattibilita' tecnica delle modalita'
di controllo elettronico.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita', sia pur con
riferimento all'ipotesi di indisponibilita' del braccialetto
elettronico (evidentemente estensibile - in prospettiva teleologica -
all'ipotesi della "non fattibilita' tecnica"), ha delineato una
doppia fase accertativo-valutativa, articolata, appunto, in un
preventivo accertamento della disponibilita' del dispositivo e, in
caso di esito negativo del medesimo, nella successiva valutazione
della misura piu' adeguata (Cass., sez. un. pen., n. 20769 del 2016;
nello stesso senso, di recente, Corte di cassazione, seconda sezione
penale, sentenza 23-31 marzo 2023, n. 13735).
Pertanto, l'accertamento della non fattibilita' tecnica deve
ritenersi momento successivo alla fase attualmente in corso, nella
quale il tribunale cosiddetto "della liberta'", stando allo stesso
apparato argomentativo dell'ordinanza di rimessione, dovrebbe
limitarsi a disporre la misura cautelare conformente all'appello del
pubblico ministero. Solo successivamente, qualora si accertasse la
non fattibilita' tecnica, la competenza a valutare l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari competerebbe, ai sensi
della norma generale di cui all'art. 279 cod. proc. pen., al «giudice
che procede», il quale, prima dell'esercizio dell'azione penale, e'
individuato nel giudice per le indagini preliminari.
A orientare nel senso della scissione, logica e cronologica, tra
il momento dell'accertamento della "fattibilita' tecnica" e quello
della valutazione della misura piu' adeguata - quest'ultima, come si
e' detto, di competenza non del tribunale in sede cautelare, ma
eventualmente del giudice che procede, dunque del giudice per le
indagini preliminari - depone ora anche il tenore del comma 2
dell'art. 97-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale) (introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 29
novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di
giustizia», convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio
2025, n. 4), ai sensi del quale «[l]a polizia giudiziaria trasmette,
senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore
all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del
comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella
operativa, delle modalita' di controllo, per le valutazioni di
competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori
misure cautelari, anche piu' gravi».
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, dunque, pur
accogliendo l'appello cautelare, il rimettente non dovrebbe fare
applicazione del frammento di norma oggetto di censura, tanto meno
nella scansione procedimentale in cui ha sollevato le questioni qui
in esame, fondate su un'argomentazione congetturale e ipotetica in
merito alla non fattibilita' tecnica della sorveglianza elettronica,
in assenza di un previo accertamento.
Anche qualora dovesse ritenersi preferibile la (meno convincente)
tesi che individua il «giudice che procede» in quello che ha adottato
la misura cautelare (sia pur in sede di appello e in parziale riforma
del provvedimento genetico), quindi, nella specie, nel tribunale del
riesame, tale giudice dovrebbe nondimeno differire la valutazione
dell'applicazione congiunta delle misure alla fase successiva
all'accertamento della non fattibilita' tecnica.
Quale che sia la prospettazione interpretativa dalla quale si
prendono le mosse, dunque, difetta l'attualita' delle questioni e -
con essa - la loro rilevanza.
Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto
di rilevanza.