ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  282-bis,
comma 6,  ultimo  periodo,  del  codice  di  procedura  penale,  come
novellato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3),  della  legge
24 novembre  2023,  n.  168  (Disposizioni  per  il  contrasto  della
violenza sulle  donne  e  della  violenza  domestica),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, nel  procedimento
penale a carico di G. S., con ordinanza del 6 giugno  2024,  iscritta
al n. 177 del registro ordinanze 2024  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2024. 
    Visti l'atto di costituzione di G. S. e l'atto di intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2025  il  Giudice
relatore Massimo Luciani; 
    uditi l'avvocata Carla Corsetti per  G.  S.  e  l'avvocato  dello
Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 giugno  2025,  iscritta  al  n.  177  del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario  di  Napoli,  sezione
del  riesame,  chiamato  a  pronunciarsi  sull'appello  proposto  dal
pubblico ministero avverso l'ordinanza  emessa  dal  Giudice  per  le
indagini preliminari del Tribunale ordinario  di  Benevento,  con  la
quale era stata applicata nei confronti di G. S. la misura  cautelare
del divieto di avvicinamento alla persona offesa  senza  applicazione
dei dispositivi elettronici di cui all'art.  275-bis  del  codice  di
procedura penale, ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  3,  13,
primo comma e 27, secondo comma,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  282-bis,  comma  6,   ultimo
periodo, di tale codice,  come  modificato  dall'art.  12,  comma  1,
lettera  c),  numero  3),  della  legge  24  novembre  2023,  n.  168
(Disposizioni per il contrasto della violenza  sulle  donne  e  della
violenza domestica), nella parte  in  cui,  disciplinando  la  misura
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare,  stabilisce  che,
qualora  l'organo  delegato   per   l'esecuzione   accerti   la   non
fattibilita' tecnica delle modalita' di  controllo  elettronico,  «il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di  ulteriori  misure
cautelari anche piu'  gravi»,  senza  prevedere  la  possibilita'  di
valutare e  motivare  la  non  necessita'  di  ulteriori  misure  «in
relazione  alla  natura  e  al  grado  delle  esigenze  cautelari  da
soddisfare nel caso concreto». 
    Il giudice a quo espone che nei confronti di G. S. - indagato del
reato di maltrattamenti in famiglia  ai  danni  della  moglie  e  del
figlio - e' stata disposta con ordinanza l'applicazione della  misura
del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle
persone offese, mentre sono state rigettate la richiesta cautelare di
allontanamento dalla casa familiare, di  cui  all'art.  282-bis  cod.
proc. pen.,  e  quella  di  applicazione  dei  sistemi  di  controllo
elettronico, di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. E' avverso  tale
ordinanza  che  il  pubblico  ministero  ha  proposto  il  menzionato
appello. 
    1.1.- In  punto  di  rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
premette che entrambi i motivi dell'appello  del  pubblico  ministero
risultano fondati; quanto alla scelta della  misura,  trattandosi  di
una fattispecie di  maltrattamenti  intrafamiliari,  l'allontanamento
dalla casa familiare  deve  ritenersi  adeguato  a  salvaguardare  le
esigenze cautelari; quanto alla mancata applicazione dei  dispositivi
di controllo elettronico, l'art. 282-ter, comma 1, cod.  proc.  pen.,
in seguito alla modifica introdotta dalla  legge  n.  168  del  2023,
avrebbe introdotto un automatismo, poiche'  la  congiunzione  «anche»
(«anche disponendo  l'applicazione  delle  particolari  modalita'  di
controllo previste dall'articolo 275-bis») e' stata soppressa. 
    Tanto premesso, il giudice a  quo  ritiene  di  dover  applicare,
all'esito   del   giudizio   di   appello   cautelare,   la    misura
dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod.
proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del  divieto  di
avvicinamento alle persone offese e dall'applicazione dei sistemi  di
controllo elettronico di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 
    Nella fattispecie concreta al suo esame, sostiene il  rimettente,
non ricorrerebbe tuttavia un'esigenza cautelare  cosi'  pressante  da
pretendere anche l'applicazione della  sorveglianza  elettronica  (il
cosiddetto braccialetto elettronico), considerando  che  la  condotta
violenta dell'indagato e' stata circoscritta a un solo episodio,  che
questi sta rispettando la misura del divieto di avvicinamento  e  che
ha presentato ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie. 
    La questione sarebbe inoltre «attualmente» rilevante, sebbene  il
rimettente «nulla sappia in ordine alla  "non  fattibilita'  tecnica"
della sorveglianza elettronica», in quanto, non essendo possibile una
verifica  preventiva,  l'eventuale  «non  fattibilita'  tecnica»  del
dispositivo    emergerebbe    soltanto    nella    successiva    fase
dell'esecuzione della misura, allorquando il  giudice  della  cautela
sarebbe sprovvisto della possibilita' di sollevare la questione. 
    D'altro  canto,  l'univoco  tenore  della  norma  renderebbe  non
praticabile una  sua  interpretazione  costituzionalmente  orientata,
poiche', per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 168 del
2023,  detta  norma  stabilisce   testualmente   e   inderogabilmente
l'impiego del dispositivo di controllo elettronico, senza lasciare al
giudice alcun margine di discrezionalita'. 
    1.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che la  norma  di  cui  all'art.  282-bis,  comma  6,  ultimo
periodo, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. 
    Il giudice a quo osserva che, nel caso in cui l'indagato neghi il
consenso all'adozione delle modalita' di  controllo  elettronico,  la
disposizione  censurata   prevede   una   presunzione   assoluta   di
sopravvenuta inadeguatezza  della  misura  originariamente  disposta,
imponendo  «l'applicazione,  anche  congiunta,  di  una  misura  piu'
grave». Aggiunge, poi, che identica forma di aggravamento e' prevista
anche  per  la  diversa   ipotesi,   non   imputabile   all'indagato,
dell'accertamento, da parte dell'organo  delegato  per  l'esecuzione,
della «non fattibilita'  tecnica»  delle  modalita'  di  controllo  a
distanza. 
    E' nei confronti di questa seconda presunzione che  sono  rivolte
le censure: l'uso dell'indicativo «impone», infatti,  deporrebbe  per
la configurabilita' di un obbligo per il giudice di  adottare  misure
cumulative («ulteriori misure cautelari») o sostitutive («anche  piu'
gravi»). Per l'ipotesi di  «non  fattibilita'  tecnica»,  dunque,  il
legislatore avrebbe presunto che l'ordine di  allontanamento  di  cui
all'art. 282-bis cod. proc. pen., anche se rafforzato dal divieto  di
avvicinamento, sarebbe sempre inidoneo a  salvaguardare  le  esigenze
cautelari,  dovendo  essere  applicata   altresi'   la   sorveglianza
elettronica. 
    Cio'  posto,  il   rimettente,   richiamata   la   giurisprudenza
costituzionale  che  avrebbe  sovente  dichiarato  costituzionalmente
illegittime  le  presunzioni  assolute  di  adeguatezza  in   materia
cautelare personale, sia pur con particolare riferimento ai  casi  di
custodia in carcere (vengono richiamate le sentenze n. 48  del  2015,
n. 265 e n. 139  del  2010),  ritiene  che,  per  l'ipotesi  di  «non
fattibilita' tecnica» della sorveglianza elettronica, la  presunzione
assoluta di adeguatezza di un regime cautelare piu' severo della sola
misura dell'allontanamento dalla  casa  familiare  sia  arbitraria  e
irrazionale, difettando «un dato di esperienza generalizzante» idoneo
a fondare una presunzione di pericolosita'. 
    La norma censurata, sottraendo al giudice «il potere di  adeguare
la  misura  al  caso  concreto»,  integrerebbe  una  violazione   del
principio   di   uguaglianza   di   cui   all'art.   3   Cost.,   per
l'«appiattimento» su  un'identica  risposta  cautelare  a  situazioni
oggettivamente e soggettivamente diverse,  nonche'  degli  artt.  13,
primo comma e 27, secondo comma, Cost., per il carattere assoluto,  e
non relativo, della presunzione di adeguatezza. 
    Detta norma sarebbe dunque costituzionalmente  illegittima  nella
parte in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di  non  applicare  le
ulteriori misure, pur ove ritenute non necessarie a salvaguardare  le
concrete esigenze cautelari. 
    A  corroborare  l'argomento,  del  resto,  viene  richiamata   la
sentenza  della  Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  penali,   28
aprile-19 maggio 2016, n. 20769, che, sia pure con  riferimento  alla
misura  degli  arresti  domiciliari,  ha  escluso  ogni   automatismo
nell'ipotesi di indisponibilita' - ipotesi cui andrebbe equiparata la
«non fattibilita' tecnica» - dello strumento di controllo, affermando
che all'accertata indisponibilita' del congegno elettronico non  puo'
conseguire  alcuna  automatica  applicazione   ne'   della   custodia
cautelare in carcere ne' degli arresti domiciliari tradizionali. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sopradescritte siano dichiarate non fondate. 
    Ad avviso dell'interveniente, spetterebbe al giudice, «nella  sua
ampia discrezionalita' nella scelta e nella graduazione per  il  caso
concreto, valutare puntualmente l'intensita' delle esigenze cautelari
facendo   applicazione   delle   comuni   regole    di    valutazione
dell'adeguatezza e della proporzionalita' della misura  per  il  caso
concreto». 
    2.1.- Con successiva memoria, depositata il 14 ottobre  2025,  la
difesa del Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  richiamato  la
sentenza n. 173 del 2024 di questa Corte, che, pur riguardando l'art.
282-ter cod. proc. pen., concerne una norma di  contenuto  analogo  a
quello  della  norma  censurata  nel  presente  giudizio,   chiedendo
dichiararsi le questioni manifestamente infondate. 
    3.- Si e' costituito in giudizio G. S., indagato nel  giudizio  a
quo, concludendo per la fondatezza delle sopradescritte questioni  di
legittimita' costituzionale. 
    Nel  richiamare  lo  svolgimento  del  procedimento  a  quo  e  i
principali argomenti dell'ordinanza di rimessione, la parte  illustra
i tracciati della giurisprudenza  costituzionale  sull'illegittimita'
costituzionale delle presunzioni assolute di pericolosita' in materia
cautelare personale, sottolineando la  diversa  previsione  contenuta
nell'art. 275-bis cod. proc. pen. con riferimento alla  misura  degli
arresti  domiciliari,  che  non  contempla  effetti  di  aggravamento
automatico per il caso di «non fattibilita' tecnica». 
    Con una  successiva  memoria,  depositata  il  14  ottobre  2025,
replicando alle argomentazioni  della  difesa  statale,  la  medesima
parte sostiene che la disposizione censurata  non  avrebbe  contenuto
analogo a quello dell'art. 282-ter cod.  proc.  pen.,  oggetto  della
sentenza n. 173 del 2024 di questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 177 reg.
ord. del 2024, il  Tribunale  di  Napoli,  sezione  del  riesame,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo
comma, Cost.,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc.  pen.,  come  modificato
dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge n. 168  del
2023,  nella  parte  in  cui,  disciplinando  la   misura   cautelare
dell'allontanamento dalla casa  familiare,  stabilisce  che,  qualora
l'organo  delegato  per  l'esecuzione  accerti  la  non  fattibilita'
tecnica delle modalita' di controllo elettronico, «il giudice  impone
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari  anche
piu' gravi», senza prevedere la possibilita' di valutare  e  motivare
la non necessita' di ulteriori misure «in relazione alla natura e  al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». 
    1.1.- Quanto ai fatti di causa, il  Tribunale  di  Napoli  espone
che: a) con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di  Benevento  nei
confronti di G. S. - indagato del reato di maltrattamenti in famiglia
ai danni della moglie e del figlio - e' stata applicata la misura del
divieto di avvicinamento ai  luoghi  abitualmente  frequentati  dalle
persone offese; b) sono state invece rigettate la richiesta cautelare
di allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 282-bis  cod.
proc. pen.,  e  quella  concernente  l'applicazione  dei  sistemi  di
controllo elettronico di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.; c)  il
pubblico  ministero  ha  proposto  appello  avverso  tale  ordinanza,
lamentando la mancata applicazione, in aggiunta alla misura cautelare
del divieto di avvicinamento alla persona offesa, dell'allontanamento
dalla casa familiare e dei dispositivi elettronici  di  cui  all'art.
275-bis cod. proc. pen. 
    Le questioni sarebbero dunque  rilevanti,  in  quanto,  dovendosi
ritenere entrambi i motivi del pubblico ministero fondati,  all'esito
del giudizio di appello cautelare il rimettente dovrebbe applicare la
misura dell'allontanamento  dalla  casa  familiare  di  cui  all'art.
282-bis cod. proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del
(gia' disposto) divieto  di  avvicinamento  alle  persone  offese,  e
dall'applicazione  dei  sistemi  di  controllo  elettronico  di   cui
all'art. 275-bis cod. proc. pen., sebbene nella fattispecie  concreta
non ricorra un'esigenza cautelare cosi' pressante  da  imporre  anche
l'applicazione  della   sorveglianza   elettronica   (il   cosiddetto
braccialetto elettronico). 
    La questione  sarebbe  inoltre,  nello  specifico,  «attualmente»
rilevante, sebbene il rimettente «nulla sappia in  ordine  alla  "non
fattibilita' tecnica" della sorveglianza elettronica», in quanto, non
essendo  possibile  una   verifica   preventiva,   l'eventuale   «non
fattibilita' tecnica»  del  dispositivo  emergerebbe  soltanto  nella
successiva fase dell'esecuzione della misura, allorquando il  giudice
della cautela sarebbe sprovvisto della possibilita' di  sollevare  la
questione. 
    1.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che la norma di cui all'art. 282-bis,  comma  6,  cod.  proc.
pen. contrasti con gli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo  comma,
Cost., nella parte in cui, sulla base di una presunzione  di  maggior
pericolosita', prevede un aggravamento cautelare anche per l'ipotesi,
non imputabile all'indagato, dell'accertamento, da parte  dell'organo
delegato per l'esecuzione, della  «non  fattibilita'  tecnica»  delle
modalita' di controllo a distanza. 
    A  conforto  del  dubbio  di   legittimita'   costituzionale   il
rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che  ha  sovente
dichiarato costituzionalmente illegittime le presunzioni assolute  di
adeguatezza in materia cautelare personale, sia pur  con  particolare
riferimento ai casi di custodia in carcere. 
    2.- La difesa del Presidente del Consiglio dei  ministri  non  ha
sollevato eccezioni in rito. 
    3.- Va tuttavia rilevato d'ufficio un profilo di inammissibilita'
delle questioni sollevate per difetto di rilevanza,  emergendo  dalla
stessa  motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione  la  loro  natura
meramente ipotetica ed eventuale. 
    La  giurisprudenza  di  questa   Corte   ritiene   manifestamente
inammissibili  per  difetto  di  rilevanza,  in  quanto  premature  e
ipotetiche (ex plurimis, sentenza n. 217 del 2019; ordinanze  n.  210
del 2020 e n. 259 del 2016), le questioni  vertenti  su  norme  delle
quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione.  Tanto,  ai
sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale). 
    Cio' posto,  le  questioni  sollevate  concernono  esclusivamente
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari  anche
piu' gravi, nell'ipotesi di non praticabilita' tecnica del  controllo
elettronico. 
    Tuttavia, prescindendo dal rilievo, attinente al merito,  che  le
questioni sono pressoche' sovrapponibili a quella gia'  decisa  dalla
sentenza n. 173 del 2024  in  riferimento  alla  medesima  previsione
dettata dal comma 1 dell'art. 282-ter cod. proc. pen.,  nel  caso  in
esame la questione e' stata prospettata dal  Tribunale,  in  sede  di
appello  cautelare,  sul  presupposto  che,  in  accoglimento   della
richiesta del pubblico ministero appellante, dovesse essere applicata
la  misura  dell'allontanamento  dalla  casa  familiare  -   anziche'
soltanto  quella,  gia'  disposta  dal  giudice   per   le   indagini
preliminari, del divieto di avvicinamento -, con la prescrizione  del
cosiddetto braccialetto elettronico. 
    E' tuttavia lo stesso giudice a quo a rilevare che  la  questione
sarebbe inoltre  «"attualmente"  rilevante»,  sebbene  il  rimettente
«nulla  sappia  in  ordine  alla  "non  fattibilita'  tecnica"  della
sorveglianza elettronica»,  in  quanto,  non  essendo  possibile  una
verifica  preventiva,  l'eventuale  «non  fattibilita'  tecnica»  del
dispositivo    emergerebbe    soltanto    nella    successiva    fase
dell'esecuzione della misura, allorquando il  giudice  della  cautela
sarebbe sprovvisto della possibilita' di sollevare la questione. 
    Orbene,  tale  essendo  la  prospettazione   dell'ordinanza,   va
osservato che in  sede  di  accoglimento  dell'appello  cautelare  il
rimettente  non  ha  il  potere  di  disporre  l'applicazione,  anche
congiunta,  di  ulteriori  misure  cautelari,   essendogli   precluso
l'accertamento preventivo della fattibilita' tecnica delle  modalita'
di controllo elettronico. 
    Al riguardo, la  giurisprudenza  di  legittimita',  sia  pur  con
riferimento  all'ipotesi   di   indisponibilita'   del   braccialetto
elettronico (evidentemente estensibile - in prospettiva teleologica -
all'ipotesi della  "non  fattibilita'  tecnica"),  ha  delineato  una
doppia  fase  accertativo-valutativa,  articolata,  appunto,  in   un
preventivo accertamento della disponibilita' del  dispositivo  e,  in
caso di esito negativo del  medesimo,  nella  successiva  valutazione
della misura piu' adeguata (Cass., sez. un. pen., n. 20769 del  2016;
nello stesso senso, di recente, Corte di cassazione, seconda  sezione
penale, sentenza 23-31 marzo 2023, n. 13735). 
    Pertanto, l'accertamento  della  non  fattibilita'  tecnica  deve
ritenersi momento successivo alla fase attualmente  in  corso,  nella
quale il tribunale cosiddetto "della liberta'",  stando  allo  stesso
apparato  argomentativo  dell'ordinanza   di   rimessione,   dovrebbe
limitarsi a disporre la misura cautelare conformente all'appello  del
pubblico ministero. Solo successivamente, qualora  si  accertasse  la
non fattibilita' tecnica, la competenza  a  valutare  l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari competerebbe, ai sensi
della norma generale di cui all'art. 279 cod. proc. pen., al «giudice
che procede», il quale, prima dell'esercizio dell'azione  penale,  e'
individuato nel giudice per le indagini preliminari. 
    A orientare nel senso della scissione, logica e cronologica,  tra
il momento dell'accertamento della "fattibilita'  tecnica"  e  quello
della valutazione della misura piu' adeguata - quest'ultima, come  si
e' detto, di competenza non  del  tribunale  in  sede  cautelare,  ma
eventualmente del giudice che procede,  dunque  del  giudice  per  le
indagini preliminari -  depone  ora  anche  il  tenore  del  comma  2
dell'art. 97-ter del decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
procedura  penale)  (introdotto  dall'art.  7  del  decreto-legge  29
novembre  2024,  n.  178,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
giustizia», convertito, con modificazioni,  nella  legge  23  gennaio
2025, n. 4), ai sensi del quale «[l]a polizia giudiziaria  trasmette,
senza  ritardo  e   comunque   nelle   successive   quarantotto   ore
all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi  del
comma  1,  accerti  la  fattibilita'  tecnica,  ivi  inclusa   quella
operativa, delle  modalita'  di  controllo,  per  le  valutazioni  di
competenza, compresa l'applicazione, anche  congiunta,  di  ulteriori
misure cautelari, anche piu' gravi». 
    Alla stregua delle  argomentazioni  che  precedono,  dunque,  pur
accogliendo l'appello cautelare,  il  rimettente  non  dovrebbe  fare
applicazione del frammento di norma oggetto di  censura,  tanto  meno
nella scansione procedimentale in cui ha sollevato le  questioni  qui
in esame, fondate su un'argomentazione congetturale  e  ipotetica  in
merito alla non fattibilita' tecnica della sorveglianza  elettronica,
in assenza di un previo accertamento. 
    Anche qualora dovesse ritenersi preferibile la (meno convincente)
tesi che individua il «giudice che procede» in quello che ha adottato
la misura cautelare (sia pur in sede di appello e in parziale riforma
del provvedimento genetico), quindi, nella specie, nel tribunale  del
riesame, tale giudice dovrebbe  nondimeno  differire  la  valutazione
dell'applicazione  congiunta  delle  misure  alla   fase   successiva
all'accertamento della non fattibilita' tecnica. 
    Quale che sia la prospettazione  interpretativa  dalla  quale  si
prendono le mosse, dunque, difetta l'attualita' delle questioni  e  -
con essa - la loro rilevanza. 
    Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per  difetto
di rilevanza.