ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Toscana  17  gennaio  2025,  n.  7  (Disposizioni
correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere  e
bed and breakfast.  Modifiche  alla  L.  R.  61/2024),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il  20
marzo 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 15
del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nell'udienza pubblica  del  18  novembre  2025  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  l'avvocato  Andrea
Pertici per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  -  con
il ricorso notificato il 20 marzo 2025 e depositato in cancelleria in
pari data, iscritto al n. 15 reg. ricorsi del 2025 - l'art.  2  della
legge della Regione Toscana  17  gennaio  2025,  n.  7  (Disposizioni
correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere  e
bed and breakfast. Modifiche  alla  L.R.  61/2024).  La  disposizione
censurata stabilisce che, all'inizio del comma 2 dell'art. 144  della
legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico  del
turismo), sono inserite le seguenti parole: «Fino alla  data  del  31
dicembre 2025,». Per effetto di tale modifica, il testo  vigente  del
citato art. 144, comma 2, e' il seguente:  «Fino  alla  data  del  31
dicembre 2025, coloro che gestiscono  in  forma  imprenditoriale  due
esercizi di affittacamere  e/o  bed  and  breakfast  nell'ambito  del
medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge
possono continuare ad  esercitare  tale  attivita'  nel  rispetto  di
quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016». 
    L'art. 2 ha, dunque, aggiunto un limite temporale di  vigenza  al
regime transitorio stabilito dall'art. 144, comma 2, della legge reg.
Toscana n. 61 del 2024. Il ricorrente rileva che,  in  tal  modo,  la
norma impugnata rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio  2026,
l'adeguamento alla disciplina dettata dall'art. 41, comma 4, del t.u.
regionale  del  turismo,  in  base   al   quale   «[l]'attivita'   di
affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca  svolta
da uno stesso soggetto, o da  societa'  controllate  o  collegate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in
piu' strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio  non  puo'
comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una
singola struttura». 
    La  disposizione  censurata  sarebbe  lesiva   della   competenza
legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento  civile,  di
cui agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma,  lettera  l),
della Costituzione.  La  scelta,  «radicale  e  incomprensibile»,  di
limitare l'applicabilita' della previgente  disciplina  di  cui  alla
legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico  del
sistema turistico regionale), sino al 31 dicembre 2025  introdurrebbe
«limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprieta',
inibendo ai proprietari  la  possibilita'  di  disporre  del  proprio
immobile, concedendone il godimento a terzi per fini  turistici».  Il
contenuto del  diritto  di  proprieta'  rientrerebbe  «pacificamente»
nella materia dell'ordinamento civile, alla luce  dell'art.  832  del
codice civile. 
    Inoltre,  l'impugnato  art.  2  determinerebbe  «un'irragionevole
discriminazione» e difetterebbe  di  ragionevolezza,  imponendo  -  a
decorrere dal 1° gennaio  2026  -  l'applicazione  delle  limitazioni
fissate dall'art. 41, comma 4, della legge reg.  Toscana  n.  61  del
2024, norma a sua volta considerata irragionevole e contestata con il
ricorso iscritto al n. 14 reg. ric. del 2025, oggetto della  sentenza
n. 186 del 2025 di questa Corte. 
    Il succedersi di «plurime e frammentarie  modifiche  legislative»
renderebbe la  legislazione  «di  difficile  intellegibilita'  per  i
cittadini e  gli  operatori  giuridici,  determinando  il  denunciato
deficit di ragionevolezza, anche alla luce  delle  ricadute  concrete
sugli operatori economici del settore turistico». 
    Infine, la  norma  impugnata  violerebbe  anche  la  liberta'  di
iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., in quanto, nel fissare
i limiti di applicabilita' alla previgente disciplina,  precluderebbe
«alla ricettivita' svolta in forma imprenditoriale la possibilita' di
trovare  l'assetto  organizzativo  e   dimensionale   ritenuto   piu'
confacente alla produzione di ricchezza». 
    2.- La Regione Toscana si e' costituita  in  giudizio,  con  atto
depositato il 22 aprile 2025. 
    2.1.-  La  prima  questione  (asserita  invasione  della  materia
«ordinamento civile») sarebbe inammissibile.  La  resistente  osserva
che tale censura non riguarderebbe l'art. 2 della legge reg.  Toscana
n. 7 del 2025, ma l'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n.  61
del 2024, perche' sarebbe la disciplina da questo posta a  comprimere
il contenuto del diritto di proprieta': l'art. 2  si  limiterebbe  «a
modificare la platea  dei  destinatari  della  novita'  normativa,  a
partire dal 1° gennaio 2026». La censura  sarebbe  inammissibile  «in
quanto gia' formulata e in questa sede riproposta fuori termine». 
    Nel merito, la questione sarebbe non fondata. La disciplina delle
attivita'  ricettive  rientrerebbe  nella  materia  del  turismo,  di
competenza legislativa residuale regionale. La legge reg. Toscana  n.
61  del  2024  stabilirebbe  soltanto  alcune  limitazioni  a  quelle
attivita', in funzione dell'utilita' sociale. 
    Il diritto  di  proprieta'  non  sarebbe  compresso  dalla  legge
regionale impugnata, non essendo inibita la possibilita' di  disporre
dell'immobile.   L'art.   2   limiterebbe    l'attivita'    ricettiva
imprenditoriale,  non  la  proprieta',  che  potrebbe  essere  ancora
utilizzata per la ricettivita' turistica. 
    2.2.- Anche la  questione  relativa  all'art.  41  Cost.  sarebbe
inammissibile, «in quanto gia' formulata e in questa sede  riproposta
fuori termine». La resistente rileva  che  la  censura  in  questione
ricalca quella avanzata in relazione  all'art.  41,  comma  4,  della
legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Anche in tal caso,  il  vizio  non
risiederebbe nell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025,  che
si limiterebbe «a modificare la platea dei destinatari» della novita'
normativa, a partire dal 1° gennaio 2026. 
    Nel  merito,  anche  tale  questione  non  sarebbe  fondata.   La
disciplina delle strutture ricettive  extra-alberghiere  rientrerebbe
nella  materia  del  turismo,  e   la   Regione   avrebbe   apportato
«limitazioni del tutto ragionevoli» all'iniziativa economia  privata.
Una norma volta a disciplinare  l'attivita'  di  ricezione  turistica
potrebbe   «rispondere   alla   tutela   dell'utilità   sociale    e
dell'ambiente, richiamati dall'art. 41, comma 2, della Costituzione».
Infatti, secondo la Regione tale attivita' avrebbe un  impatto  sulla
convivenza sociale  all'interno  della  città  e  anche  un  impatto
ambientale. 
    La    limitazione    temporale    della    portata    derogatoria
dell'originario art. 144, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del
2024 sarebbe frutto di un diverso bilanciamento «tra le  ragioni  che
potevano  spingere  ad  un'applicazione  generalizzata  della   norma
limitatrice e quelle che potevano, invece, giustificare  un'eccezione
per  chi   gia'   avesse   avviato   l'attivita'»:   questo   diverso
bilanciamento rafforzerebbe la limitazione prevista. 
    2.3.- Secondo la resistente, l'unica censura autonoma, rispetto a
quelle rivolte alla legge reg. Toscana n. 61 del 2024, sarebbe quella
relativa all'art. 3 Cost. 
    La Regione rileva che, durante il  procedimento  di  approvazione
della legge reg. Toscana n. 61 del 2024,  inizialmente  il  Consiglio
regionale aveva optato per una deroga, che  escludeva  l'applicazione
del limite posto dall'art. 41, comma 4, a chi fosse gia' titolare  di
due affittacamere o bed and  breakfast  al  momento  dell'entrata  in
vigore della stessa legge regionale.  Successivamente,  riferisce  la
resistente, sarebbe stato  approvato  un  emendamento  all'art.  144,
comma 2, che limitava il regime derogatorio fino al 31 dicembre 2025,
trasformandolo cosi' in regime transitorio.  Tale  emendamento,  «per
mero  errore  materiale»,  non  sarebbe  stato  recepito  nel   testo
pubblicato della legge reg. Toscana n. 61  del  2024.  Con  l'art.  2
della legge reg. Toscana n. 7  del  2025,  il  legislatore  regionale
avrebbe provveduto alla correzione di tale errore. 
    Dunque, il legislatore  regionale  si  sarebbe  convinto  che  la
limitazione posta dal nuovo  art.  41,  comma  4,  della  legge  reg.
Toscana n. 61 del 2024, pur avendo «un certo impatto», potesse essere
«adeguatamente assorbita dagli operatori economici  del  settore  nel
corso di (poco meno di) un anno e/o che  comunque  la  necessità  di
salvaguardare  i  suddetti   operatori   economici   dovesse   essere
bilanciata con le altre esigenze che hanno  condotto  il  legislatore
regionale  a  frenare  una  eccessiva  espansione  dell'attivita'  di
affittacamere  e/o  bed  and  breakfast».   Tale   bilanciamento   si
realizzerebbe adeguatamente attraverso una deroga limitata fino al 31
dicembre   2025,   e   questa    valutazione    rientrerebbe    nella
discrezionalita' politica del legislatore regionale, non  sindacabile
dalla   Corte   costituzionale   se   non   in   caso   di   evidente
irragionevolezza. 
    La  norma  in  esame  non  sarebbe   irragionevole.   L'obiettivo
dell'art. 41, comma 4, sarebbe «quello di disciplinare l'attivita' di
ricezione turistica rendendola piu' sostenibile»,  evitando  «che  un
singolo  operatore  potesse,  con  l'escamotage  di   piu'   esercizi
all'interno dello stesso edificio, superare il numero di camere e  la
capacità ricettiva di una singola struttura». Fissata  tale  regola,
il  legislatore  regionale  avrebbe   ritenuto   che   il   legittimo
affidamento  degli  operatori  economici  che  gia'   gestivano   due
affittacamere o  bed  and  breakfast  «potesse  essere  adeguatamente
tutelato rinviando, per gli stessi,  l'applicazione  della  norma  in
questione  al  1°  gennaio  2026,  cio'   realizzando   un   migliore
bilanciamento tra i diversi interessi in  gioco,  rispetto  a  quanto
avrebbe fatto una deroga sine die». 
    Quanto all'irragionevolezza  derivante  dalle  plurime  modifiche
dello stesso testo, con conseguente sua  difficile  intellegibilita',
la resistente osserva che, in ragione della sua particolare vocazione
turistica, ha inteso disciplinare nuovamente la materia gia'  oggetto
della legge reg. Toscana n. 86 del 2016 con  un  nuovo  testo  unico,
quale quello di cui alla legge reg. Toscana n. 61 del 2024,  «proprio
per conferire a questa importante materia una disciplina  sistematica
e  coerente».  L'impugnata  legge  reg.  Toscana  n.   7   del   2025
contemplerebbe   solo   due   «interventi    mirati,    limitatissimi
quantitativamente e qualitativamente».  In  particolare,  l'impugnato
art.  2,  limitandosi  a  circoscrivere  nel  tempo  una   disciplina
derogatoria, sarebbe una norma «estremamente puntuale, che non incide
in alcun modo sulla chiarezza e coerenza del testo». 
    3.- La Regione Toscana ha depositato una memoria  integrativa  il
28 ottobre 2025, ribadendo gli argomenti a sostegno del  rigetto  del
ricorso. 
    Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato  una
memoria integrativa il 28 ottobre 2025,  ribadendo  gli  argomenti  a
sostegno del ricorso e replicando alle eccezioni di  inammissibilita'
sollevate dalla Regione. 
    4.- Nel giudizio sono state  depositate  due  opinioni  di  amici
curiae, che non sono state ammesse dal Presidente di questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, impugna l'art. 2 della legge reg. Toscana n.  7
del 2025, che inserisce le parole «Fino alla  data  del  31  dicembre
2025,» all'inizio del comma 2 dell'art. 144 della legge reg.  Toscana
n. 61 del 2024. Per effetto di tale modifica, il  testo  vigente  del
citato art. 144, comma 2, e' il seguente:  «Fino  alla  data  del  31
dicembre 2025, coloro che gestiscono  in  forma  imprenditoriale  due
esercizi di affittacamere  e/o  bed  and  breakfast  nell'ambito  del
medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge
possono continuare ad  esercitare  tale  attivita'  nel  rispetto  di
quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016». 
    Il  ricorrente  rileva  che,  in  tal  modo,   l'art.   2   rende
obbligatorio, a decorrere dal 1°  gennaio  2026,  l'adeguamento  alla
disciplina dettata dall'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n.
61 del 2024, in base al quale «[l]'attivita' di affittacamere,  o  di
bed and breakfast, o  di  residenza  d'epoca  svolta  da  uno  stesso
soggetto,  o  da  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in  piu'
strutture  ricettive  nell'ambito  del  medesimo  edificio  non  puo'
comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una
singola struttura». 
    Secondo il ricorrente, l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del
2025 violerebbe: a) gli artt.  42,  secondo  comma,  e  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., in relazione all'art.  832  cod.  civ.,  in
quanto  la  scelta  di  limitare  l'applicabilita'  della  previgente
disciplina  sino  al  31  dicembre  2025  introdurrebbe  «limitazioni
irragionevoli e  sproporzionate  al  diritto  di  proprieta'»,  e  il
contenuto  del  diritto  di  proprieta'  rientrerebbe  nella  materia
dell'ordinamento civile; b) l'art. 3 Cost., in quanto  determinerebbe
«un'irragionevole discriminazione» e difetterebbe di  ragionevolezza,
imponendo - a decorrere dal 1° gennaio 2026  -  l'applicazione  delle
limitazioni fissate dall'art. 41, comma 4, della legge  reg.  Toscana
n. 61  del  2024,  norma  a  sua  volta  irragionevole;  inoltre,  il
succedersi  di  «plurime  e   frammentarie   modifiche   legislative»
renderebbe la legislazione «di difficile intellegibilita'»; c) l'art.
41 Cost., poiche',  nel  fissare  i  limiti  di  applicabilita'  alla
previgente disciplina, precluderebbe  «alla  ricettivita'  svolta  in
forma  imprenditoriale   la   possibilita'   di   trovare   l'assetto
organizzativo e dimensionale ritenuto piu' confacente alla produzione
di ricchezza». 
    2.- E' opportuno, in primo luogo, chiarire il contesto  normativo
di riferimento. 
    In base alla previgente legge reg. Toscana n. 86  del  2016,  gli
affittacamere e i bed and breakfast erano soggetti ai seguenti limiti
dimensionali: «non  piu'  di  sei  camere  per  i  clienti,  con  una
capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella
stessa unità immobiliare» (artt. 55, comma 1, e 56, comma  1).  Essi
potevano essere gestiti in forma non imprenditoriale  «esclusivamente
nella casa dove la persona fisica ha la  residenza  e  il  domicilio»
(artt. 55, comma 4, e 56,  comma  4),  o  in  forma  imprenditoriale,
gestendo al massimo due esercizi «nell'ambito del medesimo  edificio»
(artt. 55, comma 3, e 56, comma 3). 
    La legge reg. Toscana n. 61 del  2024  ha  mantenuto  gli  stessi
limiti dimensionali (art. 42 per gli affittacamere e art.  43  per  i
bed  and  breakfast),  ma   ha   imposto   la   gestione   in   forma
imprenditoriale (artt. 42 e 43), con conseguente  destinazione  d'uso
turistico-ricettiva (art. 41, comma 3). L'art. 144, comma 1, ha pero'
fatte salve - senza limiti temporali -  le  precedenti  gestioni  non
imprenditoriali (nella stessa casa di residenza del titolare). 
    Quanto al profilo dimensionale, il gia' citato art. 41, comma  4,
della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 prevede che «[l]'attivita' di
affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca  svolta
da uno stesso soggetto [...] in piu' strutture ricettive  nell'ambito
del medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di  camere
e la capacità ricettiva di una singola struttura». Tale disposizione
e' stata impugnata dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ma
questa Corte ha respinto le censure con sentenza n. 186 del 2025. 
    Il regime piu' restrittivo introdotto dall'art. 41, comma  4,  e'
stato accompagnato da una norma transitoria, contenuta nell'art. 144,
comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del  2024.  In  relazione  ad
essa si e' svolta  una  peculiare  vicenda.  Nella  seduta  della  II
Commissione del Consiglio regionale della  Toscana  del  16  dicembre
2024  e'  stato  approvato  l'emendamento  n.  17229/5,  comprendente
quattro sub-emendamenti, uno dei quali  corrispondente  all'impugnato
art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025.  Tuttavia,  nel  testo
esitato per l'Aula e poi pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione, l'inciso volto a limitare il periodo di  "salvaguardia"  dei
precedenti gestori non compare. Di qui, l'approvazione - subito  dopo
la pubblicazione della legge reg. Toscana n.  61  del  2024  -  della
legge reg. Toscana n. 7 del 2025, al fine di correggere tale errore. 
    Il preambolo della legge reg. Toscana n.  7  del  2025  riferisce
puntualmente la vicenda appena esposta. 
    Per effetto della norma ora  in  esame,  le  precedenti  gestioni
imprenditoriali eccedenti i  limiti  dimensionali  sono  state  fatte
salve solo fino al 31 dicembre 2025. Dunque, dal 1° gennaio 2026  chi
gestisce  in  Toscana,  nell'ambito  dello   stesso   edificio,   due
affittacamere o due  bed  and  breakfast  puo'  mantenerli  solo  se,
complessivamente, rispettano  il  limite  dimensionale  fissato  (sei
camere/12 posti letto), altrimenti deve ridurre l'attivita' (salva la
possibilita' di mutare tipo di esercizio o di destinare una delle due
unita' immobiliari a locazione turistica, oltre a quella di  spostare
una delle due attivita' in  un  altro  edificio  o  di  affittare  il
secondo immobile per scopi non turistici). 
    3.-  Cio'  premesso,  si  puo'  passare  ad  esaminare  la  prima
questione promossa dal ricorrente, con  la  quale  e'  stata  dedotta
l'invasione  della  competenza  esclusiva   statale   nella   materia
dell'ordinamento civile, come sopra esposto (punto 1). 
    Secondo la Regione,  tale  questione  sarebbe  inammissibile,  in
quanto riguarderebbe, in realta', l'art. 41,  comma  4,  della  legge
reg. Toscana n. 61 del 2024, perche' sarebbe la disciplina da  questa
norma posta a comprimere il contenuto del diritto di  proprieta'.  La
censura sarebbe, dunque, «in questa sede riproposta fuori termine». 
    Tale eccezione non  e'  fondata.  La  norma  impugnata  amplia  i
destinatari dell'art. 41, comma  4,  sottoponendo  ad  esso  anche  i
precedenti gestori, a decorrere dal 1°  gennaio  2026.  Dunque,  essa
estende  l'ambito  della  disposizione  considerata  limitativa   del
diritto  di  proprieta'.  A   parte   cio',   secondo   la   costante
giurisprudenza di questa Corte, una legge e'  impugnabile  «anche  se
riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore»  (sentenza
n. 22 del 2025). 
    3.1.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    L'art. 2 della legge reg. Toscana n.  7  del  2025,  sottoponendo
all'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 anche i
precedenti gestori, a decorrere dal 1°  gennaio  2026,  condivide  la
stessa natura dell'art. 41, comma  4.  Tale  norma  mira  ad  evitare
aggiramenti dei limiti dimensionali previsti, per affittacamere e bed
and breakfast, dagli artt. 42 e 43 della stessa legge reg. Toscana n.
61 del 2024, al fine di preservare la loro dimensione  "familiare"  e
garantire un'offerta diversificata di strutture ricettive. 
    Nella sentenza n. 186 del 2025, avente a oggetto, fra gli  altri,
l'indicato art. 41, comma 4, si e' rilevato che esso «si salda con  i
successivi artt. 42 [e] 43», in relazione ai quali  questa  Corte  ha
rilevato che «la classificazione  e  la  disciplina  delle  strutture
ricettive rientrano nella competenza legislativa regionale in materia
di turismo» (nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2012). 
    Dunque, l'art. 41, comma 4, e l'art. 2 della legge  reg.  Toscana
n. 7 del 2025 sono riconducibili alla disciplina amministrativa delle
strutture ricettive, in particolare a quella che fissa requisiti  per
le strutture ricettive  "classificate",  che  rientrano  nel  sistema
regionale del turismo (ancora sentenza n. 186 del 2025). 
    Quanto all'argomento dedotto dal ricorrente (secondo cui la norma
impugnata rientrerebbe nell'ordinamento civile perche' limiterebbe il
contenuto del diritto di proprieta'), nella sentenza n. 186 del  2025
questa Corte ha deciso una questione analoga, relativa ad altre norme
(artt.  42-45  della  legge  reg.  Toscana  n.  61  del   2024)   che
condizionano l'esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere,
imponendo la gestione «in forma imprenditoriale». Tale  questione  e'
stata dichiarata non fondata con la seguente motivazione:  «il  fatto
che una norma implichi una compressione del diritto di proprieta' non
la attrae di per se' nell'orbita del diritto civile. E' ben noto  che
la limitazione dell'autonomia negoziale deriva in  molti  casi  dalla
regolazione  amministrativa  delle  attivita'  economiche,  stabilita
nell'interesse  pubblico  [...].  In  generale,   questa   Corte   ha
riconosciuto che "il legislatore regionale ben puo' conformare  anche
le facolta'  spettanti  ai  privati"  (sentenza  n.  175  del  2019),
compreso il contenuto del diritto di proprieta' (sentenza n. 190  del
2001).  Del  resto,  la  limitazione  dei  diritti  dei   proprietari
rappresenta un riflesso intrinseco alla disciplina urbanistica». 
    Sulla base di  queste  considerazioni,  si  puo'  concludere  che
l'art. 2 della legge  reg.  Toscana  n.  7  del  2025  e'  una  norma
attinente  a  profili  amministrativi,   che   amplia   l'ambito   di
applicazione  di  uno  standard  da  rispettare  per  gestire  quelle
determinate strutture ricettive classificate. 
    4.- Il ricorrente  invoca  poi  l'art.  3  Cost.,  sotto  diversi
profili. 
    4.1.- Il primo consiste  in  «un'irragionevole  discriminazione»,
che sarebbe causata dalla norma impugnata. Tale  censura  e',  pero',
totalmente priva di motivazione e  di  essa  va,  dunque,  dichiarata
l'inammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 186, n. 161 e n. 136 del
2025). 
    4.2.- Il secondo  profilo  attiene  ad  un  supposto  difetto  di
ragionevolezza, che viene motivato facendo  riferimento  all'asserita
irragionevolezza dell'art. 41, comma 4, della legge reg.  Toscana  n.
61 del 2024. Anche in tal caso, non viene  offerto  alcun  argomento,
sicche' la questione va dichiarata inammissibile. La citata  sentenza
n. 186 del 2025 di questa Corte ha dichiarato  inammissibile  analoga
censura, rivolta contro lo stesso art. 41, comma 4. 
    4.3.- Infine, il ricorso contesta la «difficile intellegibilita'»
della legislazione, a causa delle «plurime e  frammentarie  modifiche
legislative». 
    Tale questione  non  e'  fondata.  Il  legislatore  regionale  ha
operato una riforma organica della materia del turismo, con la  legge
reg. Toscana n. 61 del 2024, e poi ha modificato l'art. 144, comma 2,
una sola volta, con un intervento  molto  puntuale,  reso  necessario
dall'errore materiale compiuto nel procedimento di approvazione della
stessa legge reg. Toscana  n.  61  del  2024  (sopra,  punto  2).  La
disciplina risultante e' agevolmente comprensibile. 
    4.4.-  Nella  propria  memoria  difensiva,  la  Regione   Toscana
affronta un ulteriore profilo attinente all'art. 3 Cost., non dedotto
nel ricorso. Essa argomenta sulla  possibile  lesione  del  legittimo
affidamento dei precedenti gestori, affermando che la norma impugnata
realizza  un   adeguato   bilanciamento   tra   quell'affidamento   e
l'interesse a evitare un'eccessiva espansione di affittacamere e  bed
and breakfast. Occorre dunque chiarire se  il  thema  decidendum  del
presente giudizio comprenda o meno la  questione  della  lesione  del
legittimo affidamento dei precedenti gestori. 
    Come detto, tale censura e' del tutto assente  nel  ricorso  (che
lamenta la  violazione  dell'art.  3  Cost.  sotto  i  profili  sopra
indicati) e anche nella delibera di impugnazione  del  Consiglio  dei
ministri, che si limita a menzionare l'art. 3 Cost., senza aggiungere
alcunche'. 
    E' noto che, nei giudizi di legittimita' costituzionale, il thema
decidendum risulta dalle norme legislative oggetto della questione  e
dai parametri invocati (anche implicitamente:  sentenza  n.  167  del
2025), mentre gli argomenti, pur  dovendo  essere  svolti  in  misura
sufficiente nell'atto  di  promovimento,  non  definiscono  il  thema
decidendum. Cio' risulta chiaramente dal secondo comma  dell'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), che distingue i  «termini»
della questione (coincidenti con  gli  elementi  indicati  dal  primo
comma dell'art. 23) dai «motivi della istanza» ed  e'  specificamente
richiamato dall'art.  34  della  stessa  legge,  con  riferimento  ai
ricorsi in via principale. Dunque, da un lato gli  argomenti  possono
essere  liberamente  integrati  dalle  parti,  fino  all'udienza   di
discussione, dall'altro lato questa Corte  non  puo'  dichiarare  non
fondata una questione semplicemente confutando gli argomenti  dedotti
dal rimettente o dal ricorrente,  ma  deve  accertare  che  la  norma
censurata o impugnata non violi il parametro invocato. 
    In certi casi, pero', la definizione della questione richiede  un
elemento ulteriore, rispetto alle norme  legislative  censurate  e  a
quelle  costituzionali  invocate:  il   profilo.   Cio'   accade   in
particolare (ma non solo) per le questioni promosse ex art. 3  Cost.,
in  quanto  l'invocazione  del  principio  di  eguaglianza   richiede
l'indicazione  di  un  tertium  comparationis  e  l'invocazione   del
principio di ragionevolezza richiede  l'indicazione  di  uno  o  piu'
profili di irragionevolezza (ad esempio, sentenze n. 114 e n. 112 del
2024). Il principio di ragionevolezza, infatti, e'  multiforme  e  ha
manifestazioni assai variegate. Se non e' indicato il profilo, non e'
identificato realmente il vizio: il primo, dunque, puo'  considerarsi
"causa efficiente" del secondo. 
    Pertanto, di fronte a un  ricorso  che  invoca  il  principio  di
ragionevolezza sotto determinati profili, come nel  caso  di  specie,
questa Corte deve decidere esclusivamente su  essi,  in  applicazione
del principio di corrispondenza tra  il  chiesto  e  il  pronunciato,
fissato dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche al fine di non
vanificare   le   esigenze   del   contraddittorio,   particolarmente
stringenti in un giudizio di parti  come  quello  in  via  principale
(sentenza n. 112 del 2022). Il fatto  che,  nel  caso  in  esame,  la
Regione  resistente  abbia  argomentato   sulla   possibile   lesione
dell'affidamento non vale a mutare le conclusioni appena esposte:  la
difesa della parte resistente puo' essere valorizzata di fronte a una
censura  dedotta  ma  assistita,  in  ipotesi,  da  una   motivazione
difettosa (ad esempio, sentenza n. 161 del 2012), non nel caso in cui
la censura sia totalmente assente. 
    5.- Infine, occorre esaminare l'ultima questione, con la quale il
ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 41 Cost. 
    In relazione a tale censura, la Regione ha  sollevato  la  stessa
eccezione di inammissibilita' sopra gia' esaminata (punto 3): essa e'
da respingere, per le ragioni ivi esposte. 
    5.1.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    Essa ricalca esattamente quella promossa, nel giudizio deciso con
la sentenza n. 186 del 2025, in relazione all'art. 41, comma 4, della
legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Questa  Corte  ha  dichiarato  non
fondata tale questione, osservando che quella norma «si salda  con  i
successivi artt. 42, 43 e 45, perseguendo  l'utilita'  sociale  posta
alla  base   della   limitata   configurazione   dimensionale   degli
affittacamere, dei bed and breakfast e delle  residenze  d'epoca.  La
limitazione delle scelte imprenditoriali e' dunque giustificata  alla
luce dell'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata
mira ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di  garantire
un'offerta diversificata di strutture ricettive». 
    Allo stesso esito si deve  pervenire  per  la  questione  ora  in
esame, dal momento che l'art. 2 della legge reg.  Toscana  n.  7  del
2025 non fa che assoggettare i precedenti gestori, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, al limite fissato dall'art. 41, comma  4,  della  legge
reg. Toscana n. 61 del 2024.