ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della
legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni
correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e
bed and breakfast. Modifiche alla L. R. 61/2024), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20
marzo 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 15
del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Andrea
Pertici per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato - con
il ricorso notificato il 20 marzo 2025 e depositato in cancelleria in
pari data, iscritto al n. 15 reg. ricorsi del 2025 - l'art. 2 della
legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni
correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e
bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024). La disposizione
censurata stabilisce che, all'inizio del comma 2 dell'art. 144 della
legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del
turismo), sono inserite le seguenti parole: «Fino alla data del 31
dicembre 2025,». Per effetto di tale modifica, il testo vigente del
citato art. 144, comma 2, e' il seguente: «Fino alla data del 31
dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due
esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del
medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge
possono continuare ad esercitare tale attivita' nel rispetto di
quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016».
L'art. 2 ha, dunque, aggiunto un limite temporale di vigenza al
regime transitorio stabilito dall'art. 144, comma 2, della legge reg.
Toscana n. 61 del 2024. Il ricorrente rileva che, in tal modo, la
norma impugnata rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
l'adeguamento alla disciplina dettata dall'art. 41, comma 4, del t.u.
regionale del turismo, in base al quale «[l]'attivita' di
affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta
da uno stesso soggetto, o da societa' controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in
piu' strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo'
comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una
singola struttura».
La disposizione censurata sarebbe lesiva della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di
cui agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione. La scelta, «radicale e incomprensibile», di
limitare l'applicabilita' della previgente disciplina di cui alla
legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del
sistema turistico regionale), sino al 31 dicembre 2025 introdurrebbe
«limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprieta',
inibendo ai proprietari la possibilita' di disporre del proprio
immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici». Il
contenuto del diritto di proprieta' rientrerebbe «pacificamente»
nella materia dell'ordinamento civile, alla luce dell'art. 832 del
codice civile.
Inoltre, l'impugnato art. 2 determinerebbe «un'irragionevole
discriminazione» e difetterebbe di ragionevolezza, imponendo - a
decorrere dal 1° gennaio 2026 - l'applicazione delle limitazioni
fissate dall'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del
2024, norma a sua volta considerata irragionevole e contestata con il
ricorso iscritto al n. 14 reg. ric. del 2025, oggetto della sentenza
n. 186 del 2025 di questa Corte.
Il succedersi di «plurime e frammentarie modifiche legislative»
renderebbe la legislazione «di difficile intellegibilita' per i
cittadini e gli operatori giuridici, determinando il denunciato
deficit di ragionevolezza, anche alla luce delle ricadute concrete
sugli operatori economici del settore turistico».
Infine, la norma impugnata violerebbe anche la liberta' di
iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., in quanto, nel fissare
i limiti di applicabilita' alla previgente disciplina, precluderebbe
«alla ricettivita' svolta in forma imprenditoriale la possibilita' di
trovare l'assetto organizzativo e dimensionale ritenuto piu'
confacente alla produzione di ricchezza».
2.- La Regione Toscana si e' costituita in giudizio, con atto
depositato il 22 aprile 2025.
2.1.- La prima questione (asserita invasione della materia
«ordinamento civile») sarebbe inammissibile. La resistente osserva
che tale censura non riguarderebbe l'art. 2 della legge reg. Toscana
n. 7 del 2025, ma l'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61
del 2024, perche' sarebbe la disciplina da questo posta a comprimere
il contenuto del diritto di proprieta': l'art. 2 si limiterebbe «a
modificare la platea dei destinatari della novita' normativa, a
partire dal 1° gennaio 2026». La censura sarebbe inammissibile «in
quanto gia' formulata e in questa sede riproposta fuori termine».
Nel merito, la questione sarebbe non fondata. La disciplina delle
attivita' ricettive rientrerebbe nella materia del turismo, di
competenza legislativa residuale regionale. La legge reg. Toscana n.
61 del 2024 stabilirebbe soltanto alcune limitazioni a quelle
attivita', in funzione dell'utilita' sociale.
Il diritto di proprieta' non sarebbe compresso dalla legge
regionale impugnata, non essendo inibita la possibilita' di disporre
dell'immobile. L'art. 2 limiterebbe l'attivita' ricettiva
imprenditoriale, non la proprieta', che potrebbe essere ancora
utilizzata per la ricettivita' turistica.
2.2.- Anche la questione relativa all'art. 41 Cost. sarebbe
inammissibile, «in quanto gia' formulata e in questa sede riproposta
fuori termine». La resistente rileva che la censura in questione
ricalca quella avanzata in relazione all'art. 41, comma 4, della
legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Anche in tal caso, il vizio non
risiederebbe nell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che
si limiterebbe «a modificare la platea dei destinatari» della novita'
normativa, a partire dal 1° gennaio 2026.
Nel merito, anche tale questione non sarebbe fondata. La
disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere rientrerebbe
nella materia del turismo, e la Regione avrebbe apportato
«limitazioni del tutto ragionevoli» all'iniziativa economia privata.
Una norma volta a disciplinare l'attivita' di ricezione turistica
potrebbe «rispondere alla tutela dell'utilità sociale e
dell'ambiente, richiamati dall'art. 41, comma 2, della Costituzione».
Infatti, secondo la Regione tale attivita' avrebbe un impatto sulla
convivenza sociale all'interno della città e anche un impatto
ambientale.
La limitazione temporale della portata derogatoria
dell'originario art. 144, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del
2024 sarebbe frutto di un diverso bilanciamento «tra le ragioni che
potevano spingere ad un'applicazione generalizzata della norma
limitatrice e quelle che potevano, invece, giustificare un'eccezione
per chi gia' avesse avviato l'attivita'»: questo diverso
bilanciamento rafforzerebbe la limitazione prevista.
2.3.- Secondo la resistente, l'unica censura autonoma, rispetto a
quelle rivolte alla legge reg. Toscana n. 61 del 2024, sarebbe quella
relativa all'art. 3 Cost.
La Regione rileva che, durante il procedimento di approvazione
della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, inizialmente il Consiglio
regionale aveva optato per una deroga, che escludeva l'applicazione
del limite posto dall'art. 41, comma 4, a chi fosse gia' titolare di
due affittacamere o bed and breakfast al momento dell'entrata in
vigore della stessa legge regionale. Successivamente, riferisce la
resistente, sarebbe stato approvato un emendamento all'art. 144,
comma 2, che limitava il regime derogatorio fino al 31 dicembre 2025,
trasformandolo cosi' in regime transitorio. Tale emendamento, «per
mero errore materiale», non sarebbe stato recepito nel testo
pubblicato della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Con l'art. 2
della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, il legislatore regionale
avrebbe provveduto alla correzione di tale errore.
Dunque, il legislatore regionale si sarebbe convinto che la
limitazione posta dal nuovo art. 41, comma 4, della legge reg.
Toscana n. 61 del 2024, pur avendo «un certo impatto», potesse essere
«adeguatamente assorbita dagli operatori economici del settore nel
corso di (poco meno di) un anno e/o che comunque la necessità di
salvaguardare i suddetti operatori economici dovesse essere
bilanciata con le altre esigenze che hanno condotto il legislatore
regionale a frenare una eccessiva espansione dell'attivita' di
affittacamere e/o bed and breakfast». Tale bilanciamento si
realizzerebbe adeguatamente attraverso una deroga limitata fino al 31
dicembre 2025, e questa valutazione rientrerebbe nella
discrezionalita' politica del legislatore regionale, non sindacabile
dalla Corte costituzionale se non in caso di evidente
irragionevolezza.
La norma in esame non sarebbe irragionevole. L'obiettivo
dell'art. 41, comma 4, sarebbe «quello di disciplinare l'attivita' di
ricezione turistica rendendola piu' sostenibile», evitando «che un
singolo operatore potesse, con l'escamotage di piu' esercizi
all'interno dello stesso edificio, superare il numero di camere e la
capacità ricettiva di una singola struttura». Fissata tale regola,
il legislatore regionale avrebbe ritenuto che il legittimo
affidamento degli operatori economici che gia' gestivano due
affittacamere o bed and breakfast «potesse essere adeguatamente
tutelato rinviando, per gli stessi, l'applicazione della norma in
questione al 1° gennaio 2026, cio' realizzando un migliore
bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, rispetto a quanto
avrebbe fatto una deroga sine die».
Quanto all'irragionevolezza derivante dalle plurime modifiche
dello stesso testo, con conseguente sua difficile intellegibilita',
la resistente osserva che, in ragione della sua particolare vocazione
turistica, ha inteso disciplinare nuovamente la materia gia' oggetto
della legge reg. Toscana n. 86 del 2016 con un nuovo testo unico,
quale quello di cui alla legge reg. Toscana n. 61 del 2024, «proprio
per conferire a questa importante materia una disciplina sistematica
e coerente». L'impugnata legge reg. Toscana n. 7 del 2025
contemplerebbe solo due «interventi mirati, limitatissimi
quantitativamente e qualitativamente». In particolare, l'impugnato
art. 2, limitandosi a circoscrivere nel tempo una disciplina
derogatoria, sarebbe una norma «estremamente puntuale, che non incide
in alcun modo sulla chiarezza e coerenza del testo».
3.- La Regione Toscana ha depositato una memoria integrativa il
28 ottobre 2025, ribadendo gli argomenti a sostegno del rigetto del
ricorso.
Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una
memoria integrativa il 28 ottobre 2025, ribadendo gli argomenti a
sostegno del ricorso e replicando alle eccezioni di inammissibilita'
sollevate dalla Regione.
4.- Nel giudizio sono state depositate due opinioni di amici
curiae, che non sono state ammesse dal Presidente di questa Corte.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso
indicato in epigrafe, impugna l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7
del 2025, che inserisce le parole «Fino alla data del 31 dicembre
2025,» all'inizio del comma 2 dell'art. 144 della legge reg. Toscana
n. 61 del 2024. Per effetto di tale modifica, il testo vigente del
citato art. 144, comma 2, e' il seguente: «Fino alla data del 31
dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due
esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del
medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge
possono continuare ad esercitare tale attivita' nel rispetto di
quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016».
Il ricorrente rileva che, in tal modo, l'art. 2 rende
obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'adeguamento alla
disciplina dettata dall'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n.
61 del 2024, in base al quale «[l]'attivita' di affittacamere, o di
bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso
soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu'
strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo'
comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una
singola struttura».
Secondo il ricorrente, l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del
2025 violerebbe: a) gli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo
comma, lettera l), Cost., in relazione all'art. 832 cod. civ., in
quanto la scelta di limitare l'applicabilita' della previgente
disciplina sino al 31 dicembre 2025 introdurrebbe «limitazioni
irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprieta'», e il
contenuto del diritto di proprieta' rientrerebbe nella materia
dell'ordinamento civile; b) l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe
«un'irragionevole discriminazione» e difetterebbe di ragionevolezza,
imponendo - a decorrere dal 1° gennaio 2026 - l'applicazione delle
limitazioni fissate dall'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana
n. 61 del 2024, norma a sua volta irragionevole; inoltre, il
succedersi di «plurime e frammentarie modifiche legislative»
renderebbe la legislazione «di difficile intellegibilita'»; c) l'art.
41 Cost., poiche', nel fissare i limiti di applicabilita' alla
previgente disciplina, precluderebbe «alla ricettivita' svolta in
forma imprenditoriale la possibilita' di trovare l'assetto
organizzativo e dimensionale ritenuto piu' confacente alla produzione
di ricchezza».
2.- E' opportuno, in primo luogo, chiarire il contesto normativo
di riferimento.
In base alla previgente legge reg. Toscana n. 86 del 2016, gli
affittacamere e i bed and breakfast erano soggetti ai seguenti limiti
dimensionali: «non piu' di sei camere per i clienti, con una
capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella
stessa unità immobiliare» (artt. 55, comma 1, e 56, comma 1). Essi
potevano essere gestiti in forma non imprenditoriale «esclusivamente
nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio»
(artt. 55, comma 4, e 56, comma 4), o in forma imprenditoriale,
gestendo al massimo due esercizi «nell'ambito del medesimo edificio»
(artt. 55, comma 3, e 56, comma 3).
La legge reg. Toscana n. 61 del 2024 ha mantenuto gli stessi
limiti dimensionali (art. 42 per gli affittacamere e art. 43 per i
bed and breakfast), ma ha imposto la gestione in forma
imprenditoriale (artt. 42 e 43), con conseguente destinazione d'uso
turistico-ricettiva (art. 41, comma 3). L'art. 144, comma 1, ha pero'
fatte salve - senza limiti temporali - le precedenti gestioni non
imprenditoriali (nella stessa casa di residenza del titolare).
Quanto al profilo dimensionale, il gia' citato art. 41, comma 4,
della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 prevede che «[l]'attivita' di
affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta
da uno stesso soggetto [...] in piu' strutture ricettive nell'ambito
del medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di camere
e la capacità ricettiva di una singola struttura». Tale disposizione
e' stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma
questa Corte ha respinto le censure con sentenza n. 186 del 2025.
Il regime piu' restrittivo introdotto dall'art. 41, comma 4, e'
stato accompagnato da una norma transitoria, contenuta nell'art. 144,
comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024. In relazione ad
essa si e' svolta una peculiare vicenda. Nella seduta della II
Commissione del Consiglio regionale della Toscana del 16 dicembre
2024 e' stato approvato l'emendamento n. 17229/5, comprendente
quattro sub-emendamenti, uno dei quali corrispondente all'impugnato
art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025. Tuttavia, nel testo
esitato per l'Aula e poi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, l'inciso volto a limitare il periodo di "salvaguardia" dei
precedenti gestori non compare. Di qui, l'approvazione - subito dopo
la pubblicazione della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 - della
legge reg. Toscana n. 7 del 2025, al fine di correggere tale errore.
Il preambolo della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 riferisce
puntualmente la vicenda appena esposta.
Per effetto della norma ora in esame, le precedenti gestioni
imprenditoriali eccedenti i limiti dimensionali sono state fatte
salve solo fino al 31 dicembre 2025. Dunque, dal 1° gennaio 2026 chi
gestisce in Toscana, nell'ambito dello stesso edificio, due
affittacamere o due bed and breakfast puo' mantenerli solo se,
complessivamente, rispettano il limite dimensionale fissato (sei
camere/12 posti letto), altrimenti deve ridurre l'attivita' (salva la
possibilita' di mutare tipo di esercizio o di destinare una delle due
unita' immobiliari a locazione turistica, oltre a quella di spostare
una delle due attivita' in un altro edificio o di affittare il
secondo immobile per scopi non turistici).
3.- Cio' premesso, si puo' passare ad esaminare la prima
questione promossa dal ricorrente, con la quale e' stata dedotta
l'invasione della competenza esclusiva statale nella materia
dell'ordinamento civile, come sopra esposto (punto 1).
Secondo la Regione, tale questione sarebbe inammissibile, in
quanto riguarderebbe, in realta', l'art. 41, comma 4, della legge
reg. Toscana n. 61 del 2024, perche' sarebbe la disciplina da questa
norma posta a comprimere il contenuto del diritto di proprieta'. La
censura sarebbe, dunque, «in questa sede riproposta fuori termine».
Tale eccezione non e' fondata. La norma impugnata amplia i
destinatari dell'art. 41, comma 4, sottoponendo ad esso anche i
precedenti gestori, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Dunque, essa
estende l'ambito della disposizione considerata limitativa del
diritto di proprieta'. A parte cio', secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, una legge e' impugnabile «anche se
riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore» (sentenza
n. 22 del 2025).
3.1.- Nel merito, la questione non e' fondata.
L'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, sottoponendo
all'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024 anche i
precedenti gestori, a decorrere dal 1° gennaio 2026, condivide la
stessa natura dell'art. 41, comma 4. Tale norma mira ad evitare
aggiramenti dei limiti dimensionali previsti, per affittacamere e bed
and breakfast, dagli artt. 42 e 43 della stessa legge reg. Toscana n.
61 del 2024, al fine di preservare la loro dimensione "familiare" e
garantire un'offerta diversificata di strutture ricettive.
Nella sentenza n. 186 del 2025, avente a oggetto, fra gli altri,
l'indicato art. 41, comma 4, si e' rilevato che esso «si salda con i
successivi artt. 42 [e] 43», in relazione ai quali questa Corte ha
rilevato che «la classificazione e la disciplina delle strutture
ricettive rientrano nella competenza legislativa regionale in materia
di turismo» (nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2012).
Dunque, l'art. 41, comma 4, e l'art. 2 della legge reg. Toscana
n. 7 del 2025 sono riconducibili alla disciplina amministrativa delle
strutture ricettive, in particolare a quella che fissa requisiti per
le strutture ricettive "classificate", che rientrano nel sistema
regionale del turismo (ancora sentenza n. 186 del 2025).
Quanto all'argomento dedotto dal ricorrente (secondo cui la norma
impugnata rientrerebbe nell'ordinamento civile perche' limiterebbe il
contenuto del diritto di proprieta'), nella sentenza n. 186 del 2025
questa Corte ha deciso una questione analoga, relativa ad altre norme
(artt. 42-45 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024) che
condizionano l'esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere,
imponendo la gestione «in forma imprenditoriale». Tale questione e'
stata dichiarata non fondata con la seguente motivazione: «il fatto
che una norma implichi una compressione del diritto di proprieta' non
la attrae di per se' nell'orbita del diritto civile. E' ben noto che
la limitazione dell'autonomia negoziale deriva in molti casi dalla
regolazione amministrativa delle attivita' economiche, stabilita
nell'interesse pubblico [...]. In generale, questa Corte ha
riconosciuto che "il legislatore regionale ben puo' conformare anche
le facolta' spettanti ai privati" (sentenza n. 175 del 2019),
compreso il contenuto del diritto di proprieta' (sentenza n. 190 del
2001). Del resto, la limitazione dei diritti dei proprietari
rappresenta un riflesso intrinseco alla disciplina urbanistica».
Sulla base di queste considerazioni, si puo' concludere che
l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 e' una norma
attinente a profili amministrativi, che amplia l'ambito di
applicazione di uno standard da rispettare per gestire quelle
determinate strutture ricettive classificate.
4.- Il ricorrente invoca poi l'art. 3 Cost., sotto diversi
profili.
4.1.- Il primo consiste in «un'irragionevole discriminazione»,
che sarebbe causata dalla norma impugnata. Tale censura e', pero',
totalmente priva di motivazione e di essa va, dunque, dichiarata
l'inammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 186, n. 161 e n. 136 del
2025).
4.2.- Il secondo profilo attiene ad un supposto difetto di
ragionevolezza, che viene motivato facendo riferimento all'asserita
irragionevolezza dell'art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n.
61 del 2024. Anche in tal caso, non viene offerto alcun argomento,
sicche' la questione va dichiarata inammissibile. La citata sentenza
n. 186 del 2025 di questa Corte ha dichiarato inammissibile analoga
censura, rivolta contro lo stesso art. 41, comma 4.
4.3.- Infine, il ricorso contesta la «difficile intellegibilita'»
della legislazione, a causa delle «plurime e frammentarie modifiche
legislative».
Tale questione non e' fondata. Il legislatore regionale ha
operato una riforma organica della materia del turismo, con la legge
reg. Toscana n. 61 del 2024, e poi ha modificato l'art. 144, comma 2,
una sola volta, con un intervento molto puntuale, reso necessario
dall'errore materiale compiuto nel procedimento di approvazione della
stessa legge reg. Toscana n. 61 del 2024 (sopra, punto 2). La
disciplina risultante e' agevolmente comprensibile.
4.4.- Nella propria memoria difensiva, la Regione Toscana
affronta un ulteriore profilo attinente all'art. 3 Cost., non dedotto
nel ricorso. Essa argomenta sulla possibile lesione del legittimo
affidamento dei precedenti gestori, affermando che la norma impugnata
realizza un adeguato bilanciamento tra quell'affidamento e
l'interesse a evitare un'eccessiva espansione di affittacamere e bed
and breakfast. Occorre dunque chiarire se il thema decidendum del
presente giudizio comprenda o meno la questione della lesione del
legittimo affidamento dei precedenti gestori.
Come detto, tale censura e' del tutto assente nel ricorso (che
lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. sotto i profili sopra
indicati) e anche nella delibera di impugnazione del Consiglio dei
ministri, che si limita a menzionare l'art. 3 Cost., senza aggiungere
alcunche'.
E' noto che, nei giudizi di legittimita' costituzionale, il thema
decidendum risulta dalle norme legislative oggetto della questione e
dai parametri invocati (anche implicitamente: sentenza n. 167 del
2025), mentre gli argomenti, pur dovendo essere svolti in misura
sufficiente nell'atto di promovimento, non definiscono il thema
decidendum. Cio' risulta chiaramente dal secondo comma dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), che distingue i «termini»
della questione (coincidenti con gli elementi indicati dal primo
comma dell'art. 23) dai «motivi della istanza» ed e' specificamente
richiamato dall'art. 34 della stessa legge, con riferimento ai
ricorsi in via principale. Dunque, da un lato gli argomenti possono
essere liberamente integrati dalle parti, fino all'udienza di
discussione, dall'altro lato questa Corte non puo' dichiarare non
fondata una questione semplicemente confutando gli argomenti dedotti
dal rimettente o dal ricorrente, ma deve accertare che la norma
censurata o impugnata non violi il parametro invocato.
In certi casi, pero', la definizione della questione richiede un
elemento ulteriore, rispetto alle norme legislative censurate e a
quelle costituzionali invocate: il profilo. Cio' accade in
particolare (ma non solo) per le questioni promosse ex art. 3 Cost.,
in quanto l'invocazione del principio di eguaglianza richiede
l'indicazione di un tertium comparationis e l'invocazione del
principio di ragionevolezza richiede l'indicazione di uno o piu'
profili di irragionevolezza (ad esempio, sentenze n. 114 e n. 112 del
2024). Il principio di ragionevolezza, infatti, e' multiforme e ha
manifestazioni assai variegate. Se non e' indicato il profilo, non e'
identificato realmente il vizio: il primo, dunque, puo' considerarsi
"causa efficiente" del secondo.
Pertanto, di fronte a un ricorso che invoca il principio di
ragionevolezza sotto determinati profili, come nel caso di specie,
questa Corte deve decidere esclusivamente su essi, in applicazione
del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
fissato dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche al fine di non
vanificare le esigenze del contraddittorio, particolarmente
stringenti in un giudizio di parti come quello in via principale
(sentenza n. 112 del 2022). Il fatto che, nel caso in esame, la
Regione resistente abbia argomentato sulla possibile lesione
dell'affidamento non vale a mutare le conclusioni appena esposte: la
difesa della parte resistente puo' essere valorizzata di fronte a una
censura dedotta ma assistita, in ipotesi, da una motivazione
difettosa (ad esempio, sentenza n. 161 del 2012), non nel caso in cui
la censura sia totalmente assente.
5.- Infine, occorre esaminare l'ultima questione, con la quale il
ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 41 Cost.
In relazione a tale censura, la Regione ha sollevato la stessa
eccezione di inammissibilita' sopra gia' esaminata (punto 3): essa e'
da respingere, per le ragioni ivi esposte.
5.1.- Nel merito, la questione non e' fondata.
Essa ricalca esattamente quella promossa, nel giudizio deciso con
la sentenza n. 186 del 2025, in relazione all'art. 41, comma 4, della
legge reg. Toscana n. 61 del 2024. Questa Corte ha dichiarato non
fondata tale questione, osservando che quella norma «si salda con i
successivi artt. 42, 43 e 45, perseguendo l'utilita' sociale posta
alla base della limitata configurazione dimensionale degli
affittacamere, dei bed and breakfast e delle residenze d'epoca. La
limitazione delle scelte imprenditoriali e' dunque giustificata alla
luce dell'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata
mira ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di garantire
un'offerta diversificata di strutture ricettive».
Allo stesso esito si deve pervenire per la questione ora in
esame, dal momento che l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del
2025 non fa che assoggettare i precedenti gestori, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, al limite fissato dall'art. 41, comma 4, della legge
reg. Toscana n. 61 del 2024.