ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,
terzo comma, numero 3), del codice penale, promosso dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza, nel
procedimento penale a carico di M. P. con ordinanza del 19 settembre
2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata per
l'adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del
registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero
3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto
di cui all'art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere
l'offesa di particolare tenuita'».
1.1.- Il rimettente e' chiamato, in sede di udienza preliminare,
a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di
M. P.
L'imputato e' chiamato a rispondere del reato di incendio
boschivo colposo, previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod.
pen., commesso, secondo la prospettazione della pubblica accusa, il 3
agosto 2023.
Il giudice a quo riferisce che il personale del Comando
provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, chiamato a intervenire
dallo stesso imputato, avrebbe accertato «la presenza di un incendio
di sterpaglie», estesosi sino ad attingere un deposito di legna e la
«copertura erbacea seccaginosa e i rovi del sottobosco» adiacente,
«coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e
cagionando lievi danni alle chiome degli alberi». L'imputato aveva
dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti di avere egli stesso
appiccato il fuoco a «residui vegetali suddivisi in diversi piccoli
ammassi». Il fuoco si sarebbe tuttavia propagato in modo non
previsto, in seguito al «cambio repentino della direzione del vento».
In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri
di Pietragalla, si sarebbe poi riscontrato, con il ricorso a un
applicativo informatico regionale denominato «RSDI» (Regional Spatial
Data Infrastructure), che le fiamme avrebbero interessato un'area
complessivamente di 500 metri quadri di terreni incolti costituenti
pertinenza dell'abitazione dell'imputato e di 3500 metri quadri di
bosco ceduo di specie quercina.
Una persona transitata nell'occasione nei pressi dell'abitazione
dell'imputato avrebbe, infine, dichiarato di avere visto l'imputato
impegnato nel tentativo di spegnere un «piccolo fuoco derivante da
ammassi di erba secca».
1.2.- Ritiene il giudice a quo che l'analisi degli atti di
indagine consentirebbe di formulare una ragionevole prognosi di
condanna, cio' che imporrebbe la pronuncia del decreto che dispone il
giudizio. Sarebbero integrati, infatti, tutti gli elementi oggettivi
e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod.
pen. In particolare, risulterebbe configurabile un incendio boschivo
alla luce della definizione offerta dall'art. 2 della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi),
secondo cui «[p]er incendio boschivo si intende un fuoco con
suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste
all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o
incolti e pascoli limitrofi a dette aree».
Tuttavia, le circostanze del caso indurrebbero a ritenere il
fatto ascritto all'imputato come di particolare tenuita' ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen.
Infatti, le fiamme avrebbero «interessato la sola copertura
erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area
boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle
chiome degli alberi»; dall'incendio non sarebbe derivato alcun
significativo pericolo per l'incolumita' pubblica; il grado di
colpevolezza dell'imputato sarebbe limitato, posto che gli
abbruciamenti realizzati dall'imputato hanno riguardato piccoli
ammassi di sterpaglie collocati all'interno della proprieta'
dell'imputato stesso, il quale non si e' avveduto del mutamento della
direzione del vento; meritevole di considerazione sarebbe altresi' la
sua condotta successiva al fatto, consistita nel tentativo di
arrestare l'incendio e nell'aver chiamato egli stesso i soccorsi.
Il rimettente, tuttavia, rileva come, nel caso di specie,
l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto sia preclusa: l'art. 131-bis, terzo comma, numero
3), cod. pen. impedisce, infatti, di considerare l'offesa di
particolare tenuita' rispetto al reato di incendio boschivo colposo.
Proprio della legittimita' costituzionale di tale espressa esclusione
dubita il giudice a quo.
1.3.- Le questioni sarebbero rilevanti.
Il rimettente rammenta, invero, che una questione analoga era
gia' stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e dichiarata
manifestamente inammissibile dall'ordinanza n. 113 del 2024 di questa
Corte. In quel caso, tuttavia, questa Corte aveva ritenuto
irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del
procedimento a quo era stato commesso prima dell'entrata in vigore
dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui il
legislatore ha modificato l'art. 131-bis cod. pen., disponendo
espressamente che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare
tenuita' quando si procede, tra l'altro, per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'art. 423-bis cod. pen. Il fatto oggetto
dell'odierno procedimento e' stato, invece, commesso successivamente
a tale modifica normativa.
1.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, ad
avviso del giudice a quo sarebbe «doveroso operare un giudizio di
ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della "presunzione assoluta
di non tenuita' dell'offesa" del delitto di cui all'art. 423 bis,
comma 2 c. p., introdotta dall'art. 131 bis, comma 3, n. 3) c. p.».
Osserva il rimettente che la valutazione sulla particolare
tenuita' del fatto, come chiarito dalla giurisprudenza di
legittimita' (e' citata Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), «postula una
valutazione complessiva di tutte le peculiarita' della fattispecie
concreta, a norma dell'art. 133, primo comma c.p., incluse le
modalita' della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo
dell'aggressione al bene protetto». In questo quadro, la causa di non
punibilita' disciplinata all'art. 131-bis cod. pen. sarebbe volta ad
attuare il «principio costituzionale di extrema ratio della reazione
penale».
Secondo il giudice a quo, la «"presunzione assoluta di non
tenuita'"» potrebbe apparire razionalmente giustificabile per
l'ipotesi dolosa del reato di incendio boschivo, disciplinata
all'art. 423-bis, primo comma, cod. pen., la quale risulterebbe
riferibile «a gravi fenomeni criminali» che manifestano «un elevato
grado di allarme sociale» ed evidenziano la spiccata pericolosita'
del reo. Un simile trattamento non si giustificherebbe, invece, per
fatti colposi non riconducibili a fenomeni criminali, caratterizzati
da un danno «sostanzialmente insussistente» e da un grado della colpa
modesto, «non rinvenibile nella incuria e nel dispregio
dell'ambiente».
Tanto rilevato, sarebbe altresi' «peculiare» che fra i reati
«normativamente» esclusi dall'applicazione della causa di non
punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'unico delitto
colposo sia l'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., che
costituirebbe oltre tutto reato di mero pericolo.
Peraltro, «[a]nche con riferimento ai delitti di "comune
pericolo" l'unico delitto escluso dall'applicazione della causa di
non punibilita' e' l'art. 423-bis comma 2 c.p. che e' sostanzialmente
trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di
"comune pericolo colposi" non sono esclusi dall'applicazione
dell'art. 131-bis c.p.».
Nemmeno il reato di disastro ambientale colposo di cui all'art.
452-quinquies cod. pen., punito nel minimo con una pena leggermente
inferiore e nel massimo con una pena superiore rispetto all'incendio
boschivo colposo, sarebbe peraltro incluso tra i delitti per i quali
al giudice e' preclusa la possibilita' di riconoscere la particolare
tenuita' dell'offesa; e cio' malgrado la circostanza che le due
fattispecie, a parere del giudice a quo, siano «parzialmente
accomunate» sotto il profilo dell'interesse giuridico protetto, in
quanto la configurazione dell'incendio boschivo come autonomo
delitto, distinto dalla figura generale dell'incendio "comune"
previsto dall'art. 423 cod. pen., esprimerebbe la volonta' del
legislatore di tutelare non solo la pubblica incolumita', ma anche la
conservazione del patrimonio boschivo, inteso come parte integrante
del piu' ampio bene ambientale. La disparita' di trattamento tra i
due reati sarebbe, dunque, irragionevole, con conseguente vulnus
all'art. 3 Cost.
1.5.- La disciplina censurata determinerebbe, altresi', la
violazione del principio di proporzionalita' della pena. Ad avviso
del rimettente, la disposizione sottoposta a scrutinio, imponendo
l'irrogazione di una sanzione penale anche nei casi in cui «la
rimproverabilita' e' minima», e in cui persino l'applicazione del
minimo edittale si configurerebbe come incongrua rispetto alla
modesta entita' del fatto, risulterebbe incompatibile con gli artt. 3
e 24 (recte: 27, terzo comma) Cost.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente
infondate.
Preliminarmente, l'interveniente rileva che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, le cause di non punibilita'
costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, «sicche'
la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di
ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti,
il quale "appartiene primariamente al legislatore" (sent. n. 156 del
2020, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996)»; con la conseguenza che «le
scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa
di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono
"sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta" (sent. n. 156
del 2020, n. 207 del 2017 e n. 30 del 2021)».
La disposizione censurata non potrebbe, tuttavia, ritenersi
affetta da un tale vizio.
L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come l'art. 1, comma
1, lettera c), numero 3), del d.lgs. n. 150 del 2022, nel modificare
l'art. 131-bis cod. pen., avrebbe introdotto ulteriori esclusioni
oggettive di applicabilita' della causa di non punibilita' per
bilanciare l'ampliamento generale del suo ambito di applicazione,
oggi esteso - in linea di principio - a tutti i reati per i quali e'
prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Si
sarebbe cosi' volutamente impedito che l'istituto della non
punibilita' per la particolare tenuita' del fatto possa trovare
applicazione per «figure di reato di particolare gravita' o allarme
sociale, come l'incendio boschivo», rispetto alle quali valutazioni
di opportunita' di politica criminale, ancorate a evidenze
criminologiche o sistematiche, «suggeriscono l'opportunita' di
ulteriori esclusioni in via di eccezione espressa».
L'interveniente osserva altresi' che il reato di disastro
ambientale colposo non sarebbe in alcun caso idoneo ad essere assunto
a tertium comparationis. Le due fattispecie sarebbero incomparabili
per struttura e per beni giuridici tutelati. L'incendio boschivo
rientrerebbe, infatti, tra i delitti contro la pubblica incolumita',
configurandosi come un delitto di comune pericolo commesso mediante
violenza, nel quale il bene protetto sarebbe rappresentato dalla
vita, dall'integrita' fisica e dalla salute delle persone, mentre la
tutela del patrimonio boschivo rileverebbe «solo in via strumentale,
ossia solo se dalla sua compromissione possa derivare un pregiudizio
ai beni prima indicati».
In proposito, la giurisprudenza di legittimita' avrebbe chiarito
che, nel reato di incendio boschivo, l'oggetto materiale puo'
includere anche terreni coperti da boscaglia, sterpaglia o macchia
mediterranea, in quanto il legislatore ha inteso proteggere
componenti naturali fondamentali per la vita umana (sono citate Corte
di cassazione, prima sezione penale, sentenze 6 ottobre-10 novembre
2020, n. 31345 e 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25935).
Viceversa, il reato di disastro ambientale colposo apparterrebbe
alla categoria dei delitti contro l'ambiente, inseriti nel nuovo
Titolo VI-bis del Libro secondo del codice penale, e avrebbe come
finalita' principale la tutela dell'«ambiente biologico».
Parimenti infondata sarebbe la questione di legittimita'
costituzionale sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma,
Cost. Ad avviso dell'Avvocatura, la censura si basa sull'erroneo
presupposto che la causa di non punibilita' regolata all'art. 131-bis
cod. pen. si applichi laddove non vi sia alcuna offensivita' della
condotta. Al contrario, sarebbe stato ormai chiarito, tanto da questa
Corte (e' citata la sentenza n. 207 del 2017) quanto dalla
giurisprudenza di legittimita' (Cass., sez. un. pen., n. 13681 del
2016), che l'istituto «richiede l'esistenza di un'offensivita', sia
pur minima, nel fatto da giudicare».
Peraltro, il principio di proporzionalita' della pena
risulterebbe salvaguardato dalla possibilita' per il giudice di
tenere conto delle caratteristiche specifiche del fatto, tanto in
sede di determinazione della pena in base all'art. 133 cod. pen.,
quanto in relazione all'eventuale riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3.- Con l'ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Potenza
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo
comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa
non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede
per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis,
secondo comma, cod. pen.
Tale esclusione sarebbe irragionevole in considerazione della
natura meramente colposa della condotta, oltre che foriera di
disparita' di trattamento rispetto ai delitti colposi di comune
pericolo di cui al Capo III, Titolo VI, del Libro II del codice
penale e al delitto di disastro ambientale colposo, nessuno dei quali
escluso dalla sfera di applicabilita' dell'art. 131-bis c.p.
La disciplina censurata condurrebbe, inoltre, a una violazione
del principio di proporzionalita' della pena, imponendo l'irrogazione
di una sanzione penale anche nei casi di minima offensivita' e
rimproverabilita' della condotta.
4.- Preliminarmente va dichiarata inammissibile la questione
sollevata in riferimento al principio di proporzionalita' della pena
di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente, infatti,
si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell'imputato, e non e'
allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla
determinazione della pena, che spettera' unicamente al giudice del
dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della
responsabilita' penale dell'imputato. La questione deve, di
conseguenza, ritenersi del tutto ipotetica ed eventuale.
5.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. e' fondata.
5.1.- Il delitto di incendio boschivo colposo e' stato oggetto di
esame nel merito da parte di questa Corte in due distinte occasioni.
5.1.1.- Con la sentenza n. 3 del 2023, e' stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l'altro dell'art.
3 Cost., l'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta
la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il
delitto di incendio boschivo colposo.
Questa Corte ha sottolineato, in quell'occasione, l'assoluta
anomalia di tale preclusione legislativa, trattandosi dell'unico
delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non opera la
sospensione dell'esecuzione di pene non superiori a quattro anni di
reclusione (punto 3.4.1. del Considerato in diritto); e ha osservato
come, «[f]erma l'indubbia gravita' del reato dal punto di vista
oggettivo», sia «davvero arduo affermare che - dal punto di vista
soggettivo - l'autore di una condotta meramente colposa manifesti una
speciale pericolosita', tale da giustificare la scelta del
legislatore di assicurarne un "passaggio in carcere", in attesa della
valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti
per l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione» (punto
3.4.2. del Considerato in diritto).
Al contempo, si e' evidenziata la disparita' di trattamento tra
questo delitto e altri delitti colposi di pari o superiore gravita',
quali l'omicidio colposo aggravato, l'omicidio stradale e tutti i
disastri colposi, tra cui l'incendio colposo. In particolare
quest'ultimo delitto, ha osservato questa Corte, e' «strutturalmente
affine» all'incendio boschivo, ma e' «posto a tutela dell'incolumita'
pubblica», «e cioe' della vita e dell'incolumita' di una pluralita'
indeterminata di persone, dunque di un bene ancor piu' importante
rispetto al patrimonio boschivo» (punto 3.4.3. del Considerato in
diritto).
5.1.2.- Con la recentissima sentenza n. 191 del 2025, invece, e'
stata ritenuta non fondata una questione di legittimita'
costituzionale, formulata ancora in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non
consente la sospensione del procedimento con messa alla prova in
relazione al delitto di incendio boschivo colposo.
In questa pronuncia, si e' anzitutto rimarcata l'ampia
discrezionalita' del legislatore nella definizione dei limiti
oggettivi entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del
diritto penale "non carcerario", sempre che la scelta normativa non
risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili
disparita' di trattamento o producendo, comunque, risultati
manifestamente sproporzionati (sul punto, da ultimo, sentenze n. 157
del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 139 del 2025,
punto 8.1. del Considerato in diritto). Tale manifesta
irragionevolezza non puo' essere desunta dalla mera natura colposa
del reato. Infatti, «se e' vero che l'istituto in esame ha finalita'
risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il
legislatore puo' tener conto nel fissarne l'ambito applicativo, va
rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche
finalita' sanzionatoria e deflattiva; dall'altro, che - come ha piu'
volte affermato questa Corte - il legislatore, nella sua ampia
discrezionalita', puo' ben valutare, oltre all'elemento soggettivo,
altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta
incriminata o il trattamento sanzionatorio. Senza, peraltro,
considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore
all'elemento soggettivo della colpa attesta l'importanza del bene
giuridico tutelato» (punto 3.3. del Considerato in diritto).
5.2.- La questione oggi sottoposta a questa Corte presenta
caratteri distinti rispetto a entrambi i precedenti.
5.2.1.- La ratio decidendi essenziale della sentenza n. 3 del
2023 risiedeva nell'assoluta anomalia di una disposizione che - ai
fini della disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione
della pena - faceva derivare dalla commissione di un delitto colposo
una presunzione di pericolosita' sociale tale da giustificare la
carcerazione, in attesa della valutazione da parte del tribunale di
sorveglianza dei presupposti per l'ammissione a una misura
alternativa alla detenzione.
Rispetto invece alle esclusioni oggettive dall'ambito applicativo
della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, che vengono
oggi in considerazione, la natura colposa del delitto non puo' qui
essere considerata argomento dirimente: sia perche' altri delitti
colposi sono anch'essi esclusi in tutti quei casi in cui «la condotta
ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute,
la morte o le lesioni gravissime di una persona» (si pensi, ad
esempio, a tutti i delitti di omicidio colposo e alla figura della
morte o lesioni gravissime in conseguenza di altro delitto di cui
all'art. 586 cod. pen., riconducibili a tale clausola); sia perche'
la decisione del legislatore di non consentire la definizione del
processo e del procedimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per
un determinato reato non dipende qui dalla presumibile pericolosita'
soggettiva del suo autore, ma dalla valutazione politico-criminale
sulla opportunita' di non lasciare comunque impuniti fatti
riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi
con particolari modalita' o moventi.
5.2.2.- Quanto poi alla sentenza n. 191 del 2025, essa ha avuto a
oggetto un istituto - la sospensione del procedimento con messa alla
prova - che e', invero, accomunato alla non punibilita' per
particolare tenuita' del fatto da una logica in senso lato di
"diversion" rispetto all'esito tradizionalmente rappresentato dalla
pena detentiva come unica risposta al reato; ma resta caratterizzato
da marcati tratti differenziali. La sospensione del procedimento con
messa alla prova, da un lato, consente alla persona sottoposta a
indagini o all'imputato di evitare ogni affermazione formale di
responsabilita' per la commissione del fatto, che e' invece implicita
nella pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; e, dall'altro,
prevede lo svolgimento di un percorso dai contenuti spiccatamente
riparativi e risocializzanti, al cui esito positivo e' subordinata
l'estinzione del reato: percorso del tutto assente nel caso di
pronuncia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto.
L'eterogeneita' strutturale tra i due istituti si riflette,
d'altra parte, nel diverso catalogo dei reati ammessi ed esclusi
dall'applicazione dell'uno e dell'altro. Diverso e', in particolare,
il criterio generale che individua l'area dei reati ammessi: reati
per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a
due anni o la pena pecuniaria, nel caso dell'art. 131-bis cod. pen.;
reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni o la pena pecuniaria, nel caso dell'art. 168-bis cod.
pen. Diversa e', altresi' la tecnica di individuazione delle deroghe
a tale criterio generale: un elenco di ipotesi escluse nell'art.
131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.; e all'opposto l'estensione
dell'istituto a tutti i reati elencati all'art. 550, comma 2, cod.
proc. pen. - e cioe' a quei reati puniti con pena detentiva superiore
nel massimo a quattro anni per i quali e' nondimeno prevista la
citazione diretta a giudizio - nel caso dell'art. 168-bis cod. pen.
Merita ancora sottolineare che la sospensione del procedimento
con messa alla prova non e' applicabile ai delitti colposi di danno
di comune pericolo, per i quali l'art. 449 cod. pen. prevede pene
detentive superiori nel massimo a quattro anni; ne' al delitto di
disastro ambientale colposo, per il quale ai sensi dell'art.
452-quinquies cod. pen. sono parimenti previste pene massime
superiori a quattro anni (piu' precisamente, dieci anni ai sensi del
primo comma e sei anni quattro mesi ai sensi del secondo). Per tutti
questi delitti, non operando alcuna delle esclusioni di cui all'art.
131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., e' invece possibile -
salvo che nel caso dell'incendio boschivo colposo - una pronuncia di
non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, dal momento che i
minimi edittali previsti sono inferiori a due anni.
5.3.- La valutazione che questa Corte e' ora chiamata a operare
deve dunque svolgersi tenendo conto della logica specifica e delle
peculiari coordinate normative della non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto: logica e coordinate diverse tanto da quelle della
sospensione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna,
oggetto della sentenza n. 3 del 2023, quanto da quelle della
sospensione del procedimento con messa alla prova, oggetto della
sentenza n. 191 del 2025.
Ora, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce l'ampia
discrezionalita' del legislatore nell'individuazione dell'ambito
oggettivo della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod.
pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis,
sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n.
207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto).
Contrariamente all'avviso del rimettente, tale manifesta
irragionevolezza non puo' ritenersi sussistente sulla base
dell'argomento secondo cui l'incendio boschivo colposo costituirebbe
l'unico reato colposo escluso dall'ambito di operativita'
dell'esimente. In realta', come si e' poc'anzi osservato, ai sensi
dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. l'offesa non puo' essere
considerata di particolare tenuita' «quando la condotta ha cagionato
o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le
lesioni gravissime di una persona»: il che e' per l'appunto cio' che
accade nei delitti di omicidio e lesioni gravissime colpose, comuni
(artt. 589 e 590 cod. pen.) ovvero stradali o nautiche (artt. 589-bis
e 590-bis cod. pen.), oltre che nell'ipotesi di morte o lesione come
conseguenza di altro delitto (art. 586 cod. pen.).
D'altra parte, e' fuor di dubbio che il legislatore abbia inteso
apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro
l'incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto in quella
colposa, per la quale, a seguito della modifica operata dal
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia
di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi
boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di
cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
9 ottobre 2023, n. 137, e' prevista ora la pena da due a cinque anni
di reclusione. Cio', peraltro, in coerenza con il rango
particolarmente elevato del bene tutelato, anche alla luce della
recente riforma dell'art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a
tutelare «l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche
nell'interesse delle future generazioni»: beni, tutti, offesi in
forma piu' o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio
boschivo. Il che ben potrebbe spiegare l'esclusione del reato dal
novero di quelli per i quali e' applicabile la causa di non
punibilita' in parola.
Vero e' tuttavia che - come il rimettente giustamente sottolinea
- la non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, preclusa per
l'incendio boschivo, e' invece applicabile a tutti i reati colposi di
danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), cosi' come - conviene
aggiungere - a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452
cod. pen.), compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque: delitti,
questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene particolarmente severe
se commessi nella forma dolosa (rispettivamente, ergastolo e
reclusione fino a ventiquattro anni, ove non si verifichi la morte di
alcuno). Cio' costituisce una evidente disparita' di trattamento tra
delitti aventi oggettivita' giuridica quanto meno analoga.
L'incongruenza forse piu' evidente, su cui pone specialmente
l'accento il rimettente, e' pero' quella che concerne il delitto di
disastro ambientale colposo, il quale e' ricompreso esso pure nel
novero di quelli cui e' applicabile l'art. 131-bis cod. pen.
La pena minima prevista dall'art. 452-quinquies, primo comma,
cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e dunque un
anno e otto mesi di reclusione), invero, e' oggi lievemente inferiore
a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari,
come appena rilevato, a due anni di reclusione). Tuttavia, la
descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si
impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado
di offensivita' rispetto all'ambiente assai piu' elevato rispetto a
quello che caratterizza l'incendio boschivo: «1) l'alterazione
irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione
dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti
eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo» (art. 452-quater cod. pen.).
Il terzo evento, per di piu', e' descritto in termini tali da
comprendere, oltre a danni estesi dell'ambiente, una ulteriore
dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumita', e
dunque - anche in questo caso - per la vita e l'integrita' fisica di
un numero indeterminato di persone.
A fronte di tutto cio', l'esclusione dell'incendio boschivo
colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall'ambito
applicativo della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto
costituisce una inspiegabile anomalia, tanto piu' che i fatti
riconducibili alla figura legale dell'incendio boschivo possono
essere connotati, in concreto, da gravita' oggettiva assai
eterogenea. Essi comprendono, infatti, tanto la distruzione su vasta
scala di intere foreste, con danno gravissimo all'ambiente, agli
ecosistemi e allo stesso paesaggio; quanto, stando alla
giurisprudenza di legittimita', eventi assai meno catastrofici (quali
incendi di mera «sterpaglia»: Cass., n. 31345 del 2020 e ivi
precedenti conformi), come del resto quello che si sarebbe verificato
nel caso oggetto del giudizio a quo, descritto dall'ordinanza di
rimessione come un fuoco che avrebbe interessato «la sola copertura
erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area
boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle
chiome degli alberi».
Risulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non
punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia ammessa per il
reato piu' grave e viceversa esclusa per il reato meno grave
(analogamente, sentenza n. 172 del 2025, punto 3.2.2. del Considerato
in diritto).
5.4.- Da cio' deriva la manifesta irragionevolezza
dell'esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall'ambito
applicativo dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.