ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  131-bis,
terzo comma, numero 3),  del  codice  penale,  promosso  dal  Giudice
dell'udienza preliminare del  Tribunale  ordinario  di  Potenza,  nel
procedimento penale a carico di M. P. con ordinanza del 19  settembre
2024, iscritta al n. 189 del registro  ordinanze  2024  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima   serie
speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione  e'  stata  fissata  per
l'adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2025  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n.  189  del
registro ordinanze 2024,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale ordinario di Potenza  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt.  3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,  questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,  terzo  comma,  numero
3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione  al  delitto
di cui all'art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere
l'offesa di particolare tenuita'». 
    1.1.- Il rimettente e' chiamato, in sede di udienza  preliminare,
a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di
M. P. 
    L'imputato  e'  chiamato  a  rispondere  del  reato  di  incendio
boschivo colposo, previsto dall'art.  423-bis,  secondo  comma,  cod.
pen., commesso, secondo la prospettazione della pubblica accusa, il 3
agosto 2023. 
    Il  giudice  a  quo  riferisce  che  il  personale  del   Comando
provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, chiamato  a  intervenire
dallo stesso imputato, avrebbe accertato «la presenza di un  incendio
di sterpaglie», estesosi sino ad attingere un deposito di legna e  la
«copertura erbacea seccaginosa e i rovi  del  sottobosco»  adiacente,
«coinvolgendo  un'area  boschiva   non   particolarmente   estesa   e
cagionando lievi danni alle chiome degli  alberi».  L'imputato  aveva
dichiarato ai vigili del  fuoco  intervenuti  di  avere  egli  stesso
appiccato il fuoco a «residui vegetali suddivisi in  diversi  piccoli
ammassi».  Il  fuoco  si  sarebbe  tuttavia  propagato  in  modo  non
previsto, in seguito al «cambio repentino della direzione del vento». 
    In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri
di Pietragalla, si sarebbe poi  riscontrato,  con  il  ricorso  a  un
applicativo informatico regionale denominato «RSDI» (Regional Spatial
Data Infrastructure), che le  fiamme  avrebbero  interessato  un'area
complessivamente di 500 metri quadri di terreni  incolti  costituenti
pertinenza dell'abitazione dell'imputato e di 3500  metri  quadri  di
bosco ceduo di specie quercina. 
    Una persona transitata nell'occasione nei pressi  dell'abitazione
dell'imputato avrebbe, infine, dichiarato di avere  visto  l'imputato
impegnato nel tentativo di spegnere un «piccolo  fuoco  derivante  da
ammassi di erba secca». 
    1.2.- Ritiene il giudice  a  quo  che  l'analisi  degli  atti  di
indagine consentirebbe  di  formulare  una  ragionevole  prognosi  di
condanna, cio' che imporrebbe la pronuncia del decreto che dispone il
giudizio. Sarebbero integrati, infatti, tutti gli elementi  oggettivi
e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, secondo  comma,  cod.
pen. In particolare, risulterebbe configurabile un incendio  boschivo
alla luce della  definizione  offerta  dall'art.  2  della  legge  21
novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi  boschivi),
secondo  cui  «[p]er  incendio  boschivo  si  intende  un  fuoco  con
suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate  o  arborate,
comprese eventuali  strutture  e  infrastrutture  antropizzate  poste
all'interno delle  predette  aree,  oppure  su  terreni  coltivati  o
incolti e pascoli limitrofi a dette aree». 
    Tuttavia, le circostanze del  caso  indurrebbero  a  ritenere  il
fatto ascritto all'imputato come di  particolare  tenuita'  ai  sensi
dell'art. 131-bis cod. pen. 
    Infatti, le  fiamme  avrebbero  «interessato  la  sola  copertura
erbacea seccagginosa e i rovi del  sottobosco,  coinvolgendo  un'area
boschiva non particolarmente estesa e  cagionando  lievi  danni  alle
chiome  degli  alberi»;  dall'incendio  non  sarebbe  derivato  alcun
significativo  pericolo  per  l'incolumita'  pubblica;  il  grado  di
colpevolezza  dell'imputato   sarebbe   limitato,   posto   che   gli
abbruciamenti  realizzati  dall'imputato  hanno  riguardato   piccoli
ammassi  di  sterpaglie  collocati   all'interno   della   proprieta'
dell'imputato stesso, il quale non si e' avveduto del mutamento della
direzione del vento; meritevole di considerazione sarebbe altresi' la
sua  condotta  successiva  al  fatto,  consistita  nel  tentativo  di
arrestare l'incendio e nell'aver chiamato egli stesso i soccorsi. 
    Il  rimettente,  tuttavia,  rileva  come,  nel  caso  di  specie,
l'applicazione  della  causa  di  non  punibilita'  per   particolare
tenuita' del fatto sia preclusa: l'art. 131-bis, terzo comma,  numero
3),  cod.  pen.  impedisce,  infatti,  di  considerare  l'offesa   di
particolare tenuita' rispetto al reato di incendio boschivo  colposo.
Proprio della legittimita' costituzionale di tale espressa esclusione
dubita il giudice a quo. 
    1.3.- Le questioni sarebbero rilevanti. 
    Il rimettente rammenta, invero, che  una  questione  analoga  era
gia' stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e  dichiarata
manifestamente inammissibile dall'ordinanza n. 113 del 2024 di questa
Corte.  In  quel  caso,  tuttavia,  questa   Corte   aveva   ritenuto
irrilevante la questione,  dal  momento  che  il  fatto  oggetto  del
procedimento a quo era stato commesso prima  dell'entrata  in  vigore
dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari),   con   cui   il
legislatore  ha  modificato  l'art.  131-bis  cod.  pen.,  disponendo
espressamente che l'offesa non puo' essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' quando si procede, tra l'altro, per i delitti,  consumati  o
tentati, previsti  dall'art.  423-bis  cod.  pen.  Il  fatto  oggetto
dell'odierno procedimento e' stato, invece, commesso  successivamente
a tale modifica normativa. 
    1.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni,  ad
avviso del giudice a quo sarebbe «doveroso  operare  un  giudizio  di
ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della  "presunzione  assoluta
di non tenuita' dell'offesa" del delitto di  cui  all'art.  423  bis,
comma 2 c. p., introdotta dall'art. 131 bis, comma 3, n. 3) c. p.». 
    Osserva  il  rimettente  che  la  valutazione  sulla  particolare
tenuita'  del  fatto,   come   chiarito   dalla   giurisprudenza   di
legittimita' (e' citata Corte di cassazione,  sezioni  unite  penali,
sentenza  25  febbraio-6  aprile  2016,  n.  13681),   «postula   una
valutazione complessiva di tutte le  peculiarita'  della  fattispecie
concreta, a  norma  dell'art.  133,  primo  comma  c.p.,  incluse  le
modalita' della condotta e il grado della colpevolezza,  e  non  solo
dell'aggressione al bene protetto». In questo quadro, la causa di non
punibilita' disciplinata all'art. 131-bis cod. pen. sarebbe volta  ad
attuare il «principio costituzionale di extrema ratio della  reazione
penale». 
    Secondo il giudice  a  quo,  la  «"presunzione  assoluta  di  non
tenuita'"»  potrebbe  apparire   razionalmente   giustificabile   per
l'ipotesi  dolosa  del  reato  di  incendio  boschivo,   disciplinata
all'art. 423-bis, primo  comma,  cod.  pen.,  la  quale  risulterebbe
riferibile «a gravi fenomeni criminali» che manifestano  «un  elevato
grado di allarme sociale» ed evidenziano  la  spiccata  pericolosita'
del reo. Un simile trattamento non si giustificherebbe,  invece,  per
fatti colposi non riconducibili a fenomeni criminali,  caratterizzati
da un danno «sostanzialmente insussistente» e da un grado della colpa
modesto,   «non   rinvenibile   nella   incuria   e   nel   dispregio
dell'ambiente». 
    Tanto rilevato, sarebbe altresi'  «peculiare»  che  fra  i  reati
«normativamente»  esclusi  dall'applicazione  della  causa   di   non
punibilita' di  cui  all'art.  131-bis  cod.  pen.,  l'unico  delitto
colposo  sia  l'art.  423-bis,  secondo   comma,   cod.   pen.,   che
costituirebbe oltre tutto reato di mero pericolo. 
    Peraltro,  «[a]nche  con  riferimento  ai  delitti   di   "comune
pericolo" l'unico delitto escluso dall'applicazione  della  causa  di
non punibilita' e' l'art. 423-bis comma 2 c.p. che e' sostanzialmente
trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti  i  reati  di
"comune  pericolo  colposi"  non   sono   esclusi   dall'applicazione
dell'art. 131-bis c.p.». 
    Nemmeno il reato di disastro ambientale colposo di  cui  all'art.
452-quinquies cod. pen., punito nel minimo con una  pena  leggermente
inferiore e nel massimo con una pena superiore rispetto  all'incendio
boschivo colposo, sarebbe peraltro incluso tra i delitti per i  quali
al giudice e' preclusa la possibilita' di riconoscere la  particolare
tenuita' dell'offesa; e cio'  malgrado  la  circostanza  che  le  due
fattispecie,  a  parere  del  giudice  a  quo,  siano   «parzialmente
accomunate» sotto il profilo dell'interesse  giuridico  protetto,  in
quanto  la  configurazione  dell'incendio  boschivo   come   autonomo
delitto,  distinto  dalla  figura  generale  dell'incendio   "comune"
previsto dall'art.  423  cod.  pen.,  esprimerebbe  la  volonta'  del
legislatore di tutelare non solo la pubblica incolumita', ma anche la
conservazione del patrimonio boschivo, inteso come  parte  integrante
del piu' ampio bene ambientale. La disparita' di  trattamento  tra  i
due reati sarebbe,  dunque,  irragionevole,  con  conseguente  vulnus
all'art. 3 Cost. 
    1.5.-  La  disciplina  censurata  determinerebbe,  altresi',   la
violazione del principio di proporzionalita' della  pena.  Ad  avviso
del rimettente, la disposizione  sottoposta  a  scrutinio,  imponendo
l'irrogazione di una sanzione  penale  anche  nei  casi  in  cui  «la
rimproverabilita' e' minima», e in  cui  persino  l'applicazione  del
minimo  edittale  si  configurerebbe  come  incongrua  rispetto  alla
modesta entita' del fatto, risulterebbe incompatibile con gli artt. 3
e 24 (recte: 27, terzo comma) Cost. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate  manifestamente
infondate. 
    Preliminarmente, l'interveniente rileva che, secondo la  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte,  le  cause  di   non   punibilita'
costituiscono altrettante deroghe a norme penali  generali,  «sicche'
la  loro  estensione  comporta   strutturalmente   un   giudizio   di
ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse  e  confliggenti,
il quale "appartiene primariamente al legislatore" (sent. n. 156  del
2020, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996)»; con la conseguenza  che  «le
scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della  causa
di  non  punibilita'  di  cui  all'art.  131-bis   cod.   pen.   sono
"sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta" (sent.  n.  156
del 2020, n. 207 del 2017 e n. 30 del 2021)». 
    La  disposizione  censurata  non  potrebbe,  tuttavia,  ritenersi
affetta da un tale vizio. 
    L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come l'art. 1, comma
1, lettera c), numero 3), del d.lgs. n. 150 del 2022, nel  modificare
l'art. 131-bis cod. pen.,  avrebbe  introdotto  ulteriori  esclusioni
oggettive di  applicabilita'  della  causa  di  non  punibilita'  per
bilanciare l'ampliamento generale del  suo  ambito  di  applicazione,
oggi esteso - in linea di principio - a tutti i reati per i quali  e'
prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a  due  anni.  Si
sarebbe  cosi'  volutamente  impedito  che   l'istituto   della   non
punibilita' per la  particolare  tenuita'  del  fatto  possa  trovare
applicazione per «figure di reato di particolare gravita'  o  allarme
sociale, come l'incendio boschivo», rispetto alle  quali  valutazioni
di  opportunita'  di  politica   criminale,   ancorate   a   evidenze
criminologiche  o  sistematiche,  «suggeriscono   l'opportunita'   di
ulteriori esclusioni in via di eccezione espressa». 
    L'interveniente  osserva  altresi'  che  il  reato  di   disastro
ambientale colposo non sarebbe in alcun caso idoneo ad essere assunto
a tertium comparationis. Le due fattispecie  sarebbero  incomparabili
per struttura e per  beni  giuridici  tutelati.  L'incendio  boschivo
rientrerebbe, infatti, tra i delitti contro la pubblica  incolumita',
configurandosi come un delitto di comune pericolo  commesso  mediante
violenza, nel quale il  bene  protetto  sarebbe  rappresentato  dalla
vita, dall'integrita' fisica e dalla salute delle persone, mentre  la
tutela del patrimonio boschivo rileverebbe «solo in via  strumentale,
ossia solo se dalla sua compromissione possa derivare un  pregiudizio
ai beni prima indicati». 
    In proposito, la giurisprudenza di legittimita' avrebbe  chiarito
che,  nel  reato  di  incendio  boschivo,  l'oggetto  materiale  puo'
includere anche terreni coperti da boscaglia,  sterpaglia  o  macchia
mediterranea,  in  quanto  il  legislatore   ha   inteso   proteggere
componenti naturali fondamentali per la vita umana (sono citate Corte
di cassazione, prima sezione penale, sentenze 6  ottobre-10  novembre
2020, n. 31345 e 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25935). 
    Viceversa, il reato di disastro ambientale colposo  apparterrebbe
alla categoria dei delitti  contro  l'ambiente,  inseriti  nel  nuovo
Titolo VI-bis del Libro secondo del codice  penale,  e  avrebbe  come
finalita' principale la tutela dell'«ambiente biologico». 
    Parimenti  infondata  sarebbe  la   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata in riferimento  all'art.  27,  terzo  comma,
Cost. Ad avviso dell'Avvocatura,  la  censura  si  basa  sull'erroneo
presupposto che la causa di non punibilita' regolata all'art. 131-bis
cod. pen. si applichi laddove non vi sia  alcuna  offensivita'  della
condotta. Al contrario, sarebbe stato ormai chiarito, tanto da questa
Corte  (e'  citata  la  sentenza  n.  207  del  2017)  quanto   dalla
giurisprudenza di legittimita' (Cass., sez. un. pen.,  n.  13681  del
2016), che l'istituto «richiede l'esistenza di  un'offensivita',  sia
pur minima, nel fatto da giudicare». 
    Peraltro,   il   principio   di   proporzionalita'   della   pena
risulterebbe salvaguardato  dalla  possibilita'  per  il  giudice  di
tenere conto delle caratteristiche specifiche  del  fatto,  tanto  in
sede di determinazione della pena in base  all'art.  133  cod.  pen.,
quanto in relazione all'eventuale  riconoscimento  delle  circostanze
attenuanti generiche. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Con l'ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di  Potenza
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo  comma,  Cost.,
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  131-bis,  terzo
comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che  l'offesa
non puo' essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si  procede
per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art.  423-bis,
secondo comma, cod. pen. 
    Tale esclusione sarebbe  irragionevole  in  considerazione  della
natura  meramente  colposa  della  condotta,  oltre  che  foriera  di
disparita' di trattamento  rispetto  ai  delitti  colposi  di  comune
pericolo di cui al Capo III, Titolo  VI,  del  Libro  II  del  codice
penale e al delitto di disastro ambientale colposo, nessuno dei quali
escluso dalla sfera di applicabilita' dell'art. 131-bis c.p. 
    La disciplina censurata condurrebbe, inoltre,  a  una  violazione
del principio di proporzionalita' della pena, imponendo l'irrogazione
di una sanzione penale  anche  nei  casi  di  minima  offensivita'  e
rimproverabilita' della condotta. 
    4.- Preliminarmente  va  dichiarata  inammissibile  la  questione
sollevata in riferimento al principio di proporzionalita' della  pena
di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente,  infatti,
si trova a decidere sul rinvio a giudizio  dell'imputato,  e  non  e'
allo   stato   chiamato   ad   alcuna   valutazione   relativa   alla
determinazione della pena, che spettera' unicamente  al  giudice  del
dibattimento,   ove   ritenga   sussistenti   gli    estremi    della
responsabilita'  penale  dell'imputato.   La   questione   deve,   di
conseguenza, ritenersi del tutto ipotetica ed eventuale. 
    5.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art.  3
Cost. e' fondata. 
    5.1.- Il delitto di incendio boschivo colposo e' stato oggetto di
esame nel merito da parte di questa Corte in due distinte occasioni. 
    5.1.1.- Con la sentenza  n.  3  del  2023,  e'  stato  dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l'altro  dell'art.
3 Cost., l'art. 656, comma 9, lettera a),  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere  disposta
la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei  condannati  per  il
delitto di incendio boschivo colposo. 
    Questa Corte  ha  sottolineato,  in  quell'occasione,  l'assoluta
anomalia di  tale  preclusione  legislativa,  trattandosi  dell'unico
delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non  opera  la
sospensione dell'esecuzione di pene non superiori a quattro  anni  di
reclusione (punto 3.4.1. del Considerato in diritto); e ha  osservato
come, «[f]erma l'indubbia gravita'  del  reato  dal  punto  di  vista
oggettivo», sia «davvero arduo affermare che -  dal  punto  di  vista
soggettivo - l'autore di una condotta meramente colposa manifesti una
speciale  pericolosita',  tale  da   giustificare   la   scelta   del
legislatore di assicurarne un "passaggio in carcere", in attesa della
valutazione da parte del tribunale di  sorveglianza  dei  presupposti
per l'ammissione a una misura  alternativa  alla  detenzione»  (punto
3.4.2. del Considerato in diritto). 
    Al contempo, si e' evidenziata la disparita' di  trattamento  tra
questo delitto e altri delitti colposi di pari o superiore  gravita',
quali l'omicidio colposo aggravato, l'omicidio  stradale  e  tutti  i
disastri  colposi,  tra  cui  l'incendio  colposo.   In   particolare
quest'ultimo delitto, ha osservato questa Corte, e'  «strutturalmente
affine» all'incendio boschivo, ma e' «posto a tutela dell'incolumita'
pubblica», «e cioe' della vita e dell'incolumita' di  una  pluralita'
indeterminata di persone, dunque di un  bene  ancor  piu'  importante
rispetto al patrimonio boschivo» (punto  3.4.3.  del  Considerato  in
diritto). 
    5.1.2.- Con la recentissima sentenza n. 191 del 2025, invece,  e'
stata  ritenuta   non   fondata   una   questione   di   legittimita'
costituzionale, formulata ancora in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella  parte  in  cui  non
consente la sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova  in
relazione al delitto di incendio boschivo colposo. 
    In  questa  pronuncia,  si   e'   anzitutto   rimarcata   l'ampia
discrezionalita'  del  legislatore  nella  definizione   dei   limiti
oggettivi entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del
diritto penale "non carcerario", sempre che la scelta  normativa  non
risulti   manifestamente   irragionevole,    creando    insostenibili
disparita'  di  trattamento   o   producendo,   comunque,   risultati
manifestamente sproporzionati (sul punto, da ultimo, sentenze n.  157
del 2025, punto 4 del Considerato in diritto,  e  n.  139  del  2025,
punto   8.1.   del   Considerato   in   diritto).   Tale    manifesta
irragionevolezza non puo' essere desunta dalla  mera  natura  colposa
del reato. Infatti, «se e' vero che l'istituto in esame ha  finalita'
risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di  cui  il
legislatore puo' tener conto nel fissarne  l'ambito  applicativo,  va
rilevato, da  un  lato,  che  la  messa  alla  prova  persegue  anche
finalita' sanzionatoria e deflattiva; dall'altro, che - come ha  piu'
volte affermato questa  Corte  -  il  legislatore,  nella  sua  ampia
discrezionalita', puo' ben valutare, oltre  all'elemento  soggettivo,
altri  fattori,  come  il  bene  giuridico  tutelato,   la   condotta
incriminata  o  il  trattamento   sanzionatorio.   Senza,   peraltro,
considerare che proprio il  rilievo  qui  assegnato  dal  legislatore
all'elemento soggettivo della colpa  attesta  l'importanza  del  bene
giuridico tutelato» (punto 3.3. del Considerato in diritto). 
    5.2.- La  questione  oggi  sottoposta  a  questa  Corte  presenta
caratteri distinti rispetto a entrambi i precedenti. 
    5.2.1.- La ratio decidendi essenziale della  sentenza  n.  3  del
2023 risiedeva nell'assoluta anomalia di una disposizione  che  -  ai
fini della disciplina della  sospensione  dell'ordine  di  esecuzione
della pena - faceva derivare dalla commissione di un delitto  colposo
una presunzione di pericolosita'  sociale  tale  da  giustificare  la
carcerazione, in attesa della valutazione da parte del  tribunale  di
sorveglianza  dei  presupposti  per   l'ammissione   a   una   misura
alternativa alla detenzione. 
    Rispetto invece alle esclusioni oggettive dall'ambito applicativo
della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, che vengono
oggi in considerazione, la natura colposa del delitto  non  puo'  qui
essere considerata argomento dirimente:  sia  perche'  altri  delitti
colposi sono anch'essi esclusi in tutti quei casi in cui «la condotta
ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze  non  volute,
la morte o le lesioni  gravissime  di  una  persona»  (si  pensi,  ad
esempio, a tutti i delitti di omicidio colposo e  alla  figura  della
morte o lesioni gravissime in conseguenza di  altro  delitto  di  cui
all'art. 586 cod. pen., riconducibili a tale clausola);  sia  perche'
la decisione del legislatore di non  consentire  la  definizione  del
processo e del procedimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.  per
un determinato reato non dipende qui dalla presumibile  pericolosita'
soggettiva del suo autore, ma  dalla  valutazione  politico-criminale
sulla  opportunita'  di  non   lasciare   comunque   impuniti   fatti
riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi
con particolari modalita' o moventi. 
    5.2.2.- Quanto poi alla sentenza n. 191 del 2025, essa ha avuto a
oggetto un istituto - la sospensione del procedimento con messa  alla
prova  -  che  e',  invero,  accomunato  alla  non  punibilita'   per
particolare tenuita' del  fatto  da  una  logica  in  senso  lato  di
"diversion" rispetto all'esito tradizionalmente  rappresentato  dalla
pena detentiva come unica risposta al reato; ma resta  caratterizzato
da marcati tratti differenziali. La sospensione del procedimento  con
messa alla prova, da un lato,  consente  alla  persona  sottoposta  a
indagini o all'imputato  di  evitare  ogni  affermazione  formale  di
responsabilita' per la commissione del fatto, che e' invece implicita
nella pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; e,  dall'altro,
prevede lo svolgimento di un  percorso  dai  contenuti  spiccatamente
riparativi e risocializzanti, al cui esito  positivo  e'  subordinata
l'estinzione del reato:  percorso  del  tutto  assente  nel  caso  di
pronuncia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. 
    L'eterogeneita' strutturale  tra  i  due  istituti  si  riflette,
d'altra parte, nel diverso catalogo  dei  reati  ammessi  ed  esclusi
dall'applicazione dell'uno e dell'altro. Diverso e', in  particolare,
il criterio generale che individua l'area dei  reati  ammessi:  reati
per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel minimo  a
due anni o la pena pecuniaria, nel caso dell'art. 131-bis cod.  pen.;
reati puniti con la  pena  detentiva  non  superiore  nel  massimo  a
quattro anni o la pena pecuniaria, nel caso  dell'art.  168-bis  cod.
pen. Diversa e', altresi' la tecnica di individuazione delle  deroghe
a tale criterio generale: un  elenco  di  ipotesi  escluse  nell'art.
131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.; e all'opposto l'estensione
dell'istituto a tutti i reati elencati all'art. 550,  comma  2,  cod.
proc. pen. - e cioe' a quei reati puniti con pena detentiva superiore
nel massimo a quattro anni per  i  quali  e'  nondimeno  prevista  la
citazione diretta a giudizio - nel caso dell'art. 168-bis cod. pen. 
    Merita ancora sottolineare che la  sospensione  del  procedimento
con messa alla prova non e' applicabile ai delitti colposi  di  danno
di comune pericolo, per i quali l'art. 449  cod.  pen.  prevede  pene
detentive superiori nel massimo a quattro anni;  ne'  al  delitto  di
disastro  ambientale  colposo,  per  il  quale  ai  sensi   dell'art.
452-quinquies  cod.  pen.  sono  parimenti  previste   pene   massime
superiori a quattro anni (piu' precisamente, dieci anni ai sensi  del
primo comma e sei anni quattro mesi ai sensi del secondo). Per  tutti
questi delitti, non operando alcuna delle esclusioni di cui  all'art.
131-bis, secondo e terzo comma, cod.  pen.,  e'  invece  possibile  -
salvo che nel caso dell'incendio boschivo colposo - una pronuncia  di
non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, dal momento che i
minimi edittali previsti sono inferiori a due anni. 
    5.3.- La valutazione che questa Corte e' ora chiamata  a  operare
deve dunque svolgersi tenendo conto della logica  specifica  e  delle
peculiari coordinate normative della non punibilita' per  particolare
tenuita' del fatto: logica e coordinate diverse tanto da quelle della
sospensione dell'ordine di esecuzione  della  sentenza  di  condanna,
oggetto della  sentenza  n.  3  del  2023,  quanto  da  quelle  della
sospensione del procedimento con  messa  alla  prova,  oggetto  della
sentenza n. 191 del 2025. 
    Ora, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce  l'ampia
discrezionalita'  del  legislatore  nell'individuazione   dell'ambito
oggettivo della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod.
pen., salvo il limite della  manifesta  irragionevolezza  (ex  aliis,
sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n.
207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto). 
    Contrariamente  all'avviso   del   rimettente,   tale   manifesta
irragionevolezza  non   puo'   ritenersi   sussistente   sulla   base
dell'argomento secondo cui l'incendio boschivo colposo  costituirebbe
l'unico   reato   colposo   escluso   dall'ambito   di   operativita'
dell'esimente. In realta', come si e' poc'anzi  osservato,  ai  sensi
dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. l'offesa non puo'  essere
considerata di particolare tenuita' «quando la condotta ha  cagionato
o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o  le
lesioni gravissime di una persona»: il che e' per l'appunto cio'  che
accade nei delitti di omicidio e lesioni gravissime  colpose,  comuni
(artt. 589 e 590 cod. pen.) ovvero stradali o nautiche (artt. 589-bis
e 590-bis cod. pen.), oltre che nell'ipotesi di morte o lesione  come
conseguenza di altro delitto (art. 586 cod. pen.). 
    D'altra parte, e' fuor di dubbio che il legislatore abbia  inteso
apprestare un  trattamento  punitivo  di  particolare  rigore  contro
l'incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto  in  quella
colposa,  per  la  quale,  a  seguito  della  modifica  operata   dal
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia
di processo penale, di processo civile,  di  contrasto  agli  incendi
boschivi,  di  recupero  dalle  tossicodipendenze,  di  salute  e  di
cultura, nonche' in materia di personale della magistratura  e  della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
9 ottobre 2023, n. 137, e' prevista ora la pena da due a cinque  anni
di  reclusione.  Cio',   peraltro,   in   coerenza   con   il   rango
particolarmente elevato del bene  tutelato,  anche  alla  luce  della
recente riforma dell'art.  9  Cost.,  che  impegna  la  Repubblica  a
tutelare  «l'ambiente,  la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi,  anche
nell'interesse delle future  generazioni»:  beni,  tutti,  offesi  in
forma piu' o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio
boschivo. Il che ben potrebbe spiegare  l'esclusione  del  reato  dal
novero di  quelli  per  i  quali  e'  applicabile  la  causa  di  non
punibilita' in parola. 
    Vero e' tuttavia che - come il rimettente giustamente  sottolinea
- la non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, preclusa per
l'incendio boschivo, e' invece applicabile a tutti i reati colposi di
danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), cosi' come -  conviene
aggiungere - a quelli colposi contro la  salute  pubblica  (art.  452
cod. pen.), compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque:  delitti,
questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene  particolarmente  severe
se  commessi  nella  forma  dolosa  (rispettivamente,   ergastolo   e
reclusione fino a ventiquattro anni, ove non si verifichi la morte di
alcuno). Cio' costituisce una evidente disparita' di trattamento  tra
delitti aventi oggettivita' giuridica quanto meno analoga. 
    L'incongruenza forse piu'  evidente,  su  cui  pone  specialmente
l'accento il rimettente, e' pero' quella che concerne il  delitto  di
disastro ambientale colposo, il quale e'  ricompreso  esso  pure  nel
novero di quelli cui e' applicabile l'art. 131-bis cod. pen. 
    La pena minima prevista  dall'art.  452-quinquies,  primo  comma,
cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e  dunque  un
anno e otto mesi di reclusione), invero, e' oggi lievemente inferiore
a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo  (pari,
come appena  rilevato,  a  due  anni  di  reclusione).  Tuttavia,  la
descrizione  legislativa  del  delitto  di  disastro  ambientale   si
impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado
di offensivita' rispetto all'ambiente assai piu' elevato  rispetto  a
quello  che  caratterizza  l'incendio  boschivo:  «1)   l'alterazione
irreversibile dell'equilibrio  di  un  ecosistema;  2)  l'alterazione
dell'equilibrio  di  un  ecosistema  la  cui   eliminazione   risulti
particolarmente  onerosa  e  conseguibile  solo   con   provvedimenti
eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in  ragione  della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei  suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte  a
pericolo» (art. 452-quater cod. pen.). 
    Il terzo evento, per di piu', e' descritto  in  termini  tali  da
comprendere,  oltre  a  danni  estesi  dell'ambiente,  una  ulteriore
dimensione di lesione o  pericolo  per  la  pubblica  incolumita',  e
dunque - anche in questo caso - per la vita e l'integrita' fisica  di
un numero indeterminato di persone. 
    A fronte  di  tutto  cio',  l'esclusione  dell'incendio  boschivo
colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall'ambito
applicativo della non punibilita' per particolare tenuita' del  fatto
costituisce  una  inspiegabile  anomalia,  tanto  piu'  che  i  fatti
riconducibili  alla  figura  legale  dell'incendio  boschivo  possono
essere  connotati,  in  concreto,   da   gravita'   oggettiva   assai
eterogenea. Essi comprendono, infatti, tanto la distruzione su  vasta
scala di intere foreste,  con  danno  gravissimo  all'ambiente,  agli
ecosistemi   e   allo   stesso   paesaggio;   quanto,   stando   alla
giurisprudenza di legittimita', eventi assai meno catastrofici (quali
incendi di  mera  «sterpaglia»:  Cass.,  n.  31345  del  2020  e  ivi
precedenti conformi), come del resto quello che si sarebbe verificato
nel caso oggetto del giudizio  a  quo,  descritto  dall'ordinanza  di
rimessione come un fuoco che avrebbe interessato «la  sola  copertura
erbacea seccagginosa e i rovi del  sottobosco,  coinvolgendo  un'area
boschiva non particolarmente estesa e  cagionando  lievi  danni  alle
chiome degli alberi». 
    Risulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non
punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia ammessa  per  il
reato piu'  grave  e  viceversa  esclusa  per  il  reato  meno  grave
(analogamente, sentenza n. 172 del 2025, punto 3.2.2. del Considerato
in diritto). 
    5.4.-   Da   cio'   deriva    la    manifesta    irragionevolezza
dell'esclusione del delitto di incendio boschivo colposo  dall'ambito
applicativo dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.