ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 103,  comma
10, lettera b), del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  (Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n.  77,  promosso  dal  Consiglio  di  Stato,  terza   sezione,   nel
procedimento  vertente  tra  M.  B.  e  Ministero  dell'interno,  con
ordinanza del  5  maggio  2025,  iscritta  al  n.  108  del  registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2025, la  cui  trattazione  e'
stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del  1°  dicembre
2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre  2025  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, terza sezione,  con  ordinanza  del  5
maggio 2025, iscritta al n.  108  del  registro  ordinanze  2025,  ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  103,
comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, in riferimento agli artt. 3, 11  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione,  questi  ultimi  in   relazione   all'art.   25   della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen  del  14  giugno
1985, firmata il 19 giugno 1990,  ratificata  e  resa  esecutiva  con
legge 30 settembre 1993, n. 388, e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30
del  regolamento  (UE)  2018/1861  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 28  novembre  2018,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen  (SIS)  nel  settore  delle
verifiche di frontiera, che modifica la convenzione  di  applicazione
dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006. 
    La disposizione censurata stabilisce che non  sono  ammessi  alle
procedure di emersione di rapporti di lavoro  previste  dal  medesimo
art.  103,  commi  1  e  2,  i  cittadini  stranieri  «che  risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni  internazionali  in
vigore per l'Italia, ai fini  della  non  ammissione  nel  territorio
dello Stato». Il giudice  rimettente  la  ritiene  costituzionalmente
illegittima «nella parte in cui prevede l'automatismo ostativo  della
segnalazione  Schengen  rispetto  alla  valutazione  dell'istanza  di
emersione, precludendo all'amministrazione la verifica in concreto di
pericolosita'  e  comunque   la   sussistenza   dei   requisiti   per
l'accoglimento o meno della stessa». 
    1.1.-  Il   giudice   a   quo   riferisce   di   dover   decidere
sull'impugnazione  di  una  sentenza  del  Tribunale   amministrativo
regionale per la  Campania,  sezione  staccata  di  Salerno,  sezione
seconda, che ha rigettato  il  ricorso  con  il  quale  un  cittadino
straniero aveva  contestato  la  legittimita'  di  un  decreto  della
Questura di Salerno; decreto che aveva respinto l'istanza di rilascio
del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'art. 103 del  d.l.
n. 34 del 2020, come  convertito.  La  sentenza  di  primo  grado  ha
ritenuto che la Questura di Salerno  avesse  legittimamente  posto  a
fondamento del provvedimento di diniego la «segnalazione nella  Banca
Dati Schengen ai sensi dell'art. 24 della Convenzione SIS  II»:  cio'
anche sulla base della  costante  giurisprudenza  amministrativa  che
ritiene  insindacabile   il   reale   rilievo   ostativo   di   detta
segnalazione. 
    Il ricorrente nel giudizio a quo ha impugnato la sentenza del TAR
Campania deducendo, in particolare, che  «la  segnalazione  e'  stata
effettuata per motivi di ingresso irregolare nello Stato segnalante»,
sicche' essa sola non puo' indicare che lo straniero «costituisce una
minaccia per l'ordine e la sicurezza  pubblica  o  per  la  sicurezza
nazionale»; la segnalazione, inoltre, sarebbe  stata  inserita  dalle
autorita' francesi successivamente alla presentazione dell'istanza di
emersione dal lavoro irregolare e alla conclusione del  contratto  di
soggiorno. 
    1.1.1.- Il Consiglio di Stato da' conto  di  aver  adottato  piu'
ordinanze con le quali ha richiesto alla  Questura  di  Salerno,  che
solo in parte le ha eseguite e comunque non  in  modo  soddisfacente,
chiarimenti in ordine alle ragioni per  cui  era  stata  inserita  la
segnalazione Schengen ostativa all'istanza del  cittadino  straniero,
che non erano evincibili dal provvedimento  amministrativo  impugnato
in primo grado. 
    L'Avvocatura generale dello Stato ha poi finalmente prodotto  una
nota del Ministero dell'interno, datata  29  dicembre  2023,  con  la
quale e'  stata  trasmessa  alla  Questura  di  Salerno  la  predetta
segnalazione, effettuata dalla Prefettura della Dordogna e che indica
quale ragione della  decisione  la  causale  «"administrative  return
ban"» (ovvero divieto amministrativo di rientro). Cio' confermerebbe,
osserva  il  giudice  rimettente,  la  fondatezza  della   tesi   del
ricorrente, ovvero che «la segnalazione -  in  assenza  di  ulteriori
indicazioni -  e'  stata  adottata  unicamente  in  quanto  l'odierno
appellante ha fatto ingresso irregolare in territorio francese, e non
anche in presenza di ulteriori e piu' gravi ragioni, non indicate nel
documento acquisito». 
    1.1.2.- Il Consiglio di Stato riferisce altresi' che  l'impugnata
sentenza del TAR ha escluso  di  poter  praticare  un'interpretazione
conforme   a   Costituzione,   in   ragione   della    giurisprudenza
amministrativa che ritiene insindacabile il  reale  rilievo  ostativo
della cosiddetta segnalazione Schengen. 
    Il giudice a quo condivide tale  conclusione.  Afferma,  infatti,
che l'interpretazione adeguatrice seguita dal TAR Lombardia,  sezione
quarta, sentenza 23 maggio 2024, n. 1584, pur  avendo  «indubbiamente
il pregio della razionalita'», sarebbe in evidente contrasto  con  il
dato letterale, come del resto avrebbe sottolineato la giurisprudenza
del Consiglio di Stato. 
    Ne'  potrebbe  richiamarsi,  in  favore  di  una  interpretazione
conforme a Costituzione, l'ordinanza n. 86 del 2006 di questa  Corte,
in quanto la disposizione allora censurata differirebbe da quella  di
cui all'odierno art. 103, comma 10, lettera b). 
    Il giudice rimettente aggiunge, altresi',  che  l'interpretazione
adeguatrice,  pur  razionale,  «comporta  pero'   -   attraverso   la
possibilita' di una sindacabilita'  "atipica"  della  segnalazione  -
anche il rischio di un difetto di uniformita' applicativa». 
    1.2.- Tutto cio' premesso, il  Consiglio  di  Stato  ritiene  che
l'art. 103, comma 10, lettera b), del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertito, sulla base del quale e' stato adottato  il  provvedimento
impugnato in primo grado, sia irragionevole  «in  ragione  della  sua
previsione di carattere generale e perentorio». 
    La disciplina di cui al richiamato art. 103,  infatti,  e'  volta
all'emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri  presenti
sul territorio nazionale e privi di un valido  titolo  di  soggiorno,
sicche' essa, lungi dal prevedere l'ingresso irregolare quale fattore
ostativo, ha quale finalita' precisamente «quella di regolarizzare  -
in presenza di un rapporto di lavoro avente  le  condizioni  minimali
stabilite dalla stessa, e in assenza di  pericoli  per  la  sicurezza
pubblica - tale condizione». Ne consegue che, mentre le altre ipotesi
ostative previste dall'art. 103, comma  10,  lettere  a),  c)  e  d),
costituiscono  «esercizio   di   una   ragionevole   discrezionalita'
legislativa orientata al  bilanciamento  fra  esigenze  ed  interessi
antagonisti, oltre che al  rispetto  degli  accordi  internazionali»,
quella di cui alla disposizione censurata  non  e'  ancorata  «ad  un
elemento di reale disvalore» e, ancor di piu', innesca  «un  evidente
corto  circuito  fra  presupposti   della   fattispecie   e   fattori
impeditivi», in quanto impedisce a un soggetto entrato irregolarmente
in un Paese aderente alla Convenzione  di  Schengen  di  ottenere  in
Italia la regolarizzazione della propria posizione, che e' invece  la
finalita' della normativa in questione. La segnalata irragionevolezza
sarebbe analoga  a  quelle  gia'  censurate  da  questa  Corte  nelle
sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del 2023. 
    1.2.1.- Il giudice a quo osserva che la disposizione censurata si
pone in contrasto con l'art. 3  Cost.  anche  sotto  il  profilo  del
principio d'eguaglianza. Essa, infatti,  comporta  che  «puo'  essere
ammesso all'emersione il cittadino straniero  entrato  irregolarmente
direttamente in Italia, ma non  anche  quello  che  vi  sia  arrivato
transitando da altro Paese di area Schengen (senza peraltro che  tale
transito abbia disvelato profili di controindicazione  diversi  dalla
formale assenza di un titolo):  il  che,  all'evidenza,  realizza  un
trattamento diseguale di situazioni sostanzialmente identiche». 
    1.2.2.- Il Consiglio di Stato, a  supporto  delle  argomentazioni
sin qui rappresentate, osserva, poi, che, ove  si  ritenesse  che  il
mero ingresso irregolare in area Schengen (avvenga essa in  Italia  o
in altro Stato) determini per gli Stati  aderenti  l'obbligo  di  non
regolarizzare  il  cittadino  straniero,   allora   la   disposizione
censurata sarebbe  di  per  se'  costituzionalmente  illegittima  per
contrasto con gli artt.  11  e  117,  primo  comma,  Cost.,  perche',
consentendo la regolarizzazione di quanti entrati  irregolarmente  in
Italia, sarebbe in violazione dell'obbligo pattizio. Cosi', tuttavia,
non e', in quanto l'istituto della consultazione preliminare  di  cui
all'art. 25 Conv. Schengen consente «un meccanismo di verifica  delle
ragioni effettive della segnalazione medesima»: gli obblighi pattizi,
pertanto, non implicano «l'assoluto  divieto  di  sanatoria  di  ogni
ingresso irregolare, ne'  l'insindacabilita'  di  ogni  segnalazione»
sicche' la «formulazione assolutista» del censurato art.  103,  comma
10,  lettera  b),  il  cui  tenore  testuale   invece   non   ammette
interpretazioni nel senso della  sindacabilita'  della  segnalazione,
non troverebbe «una ragione giustificativa». 
    Non a caso, «nella consapevolezza dell'importanza della normativa
di emersione - improntata a finalita'  non  soltanto  umanitarie,  ma
anche di tutela del sistema economico del Paese», il legislatore,  al
medesimo art. 103, comma 10, «ha [...] perimetrato con [...] rigore e
tassativita' le cause  che,  a  tutela  di  interessi  antagonisti  e
superindividuali, ostano all'accoglimento delle istanze»,  quale  e',
ad esempio, la «minaccia per l'ordine pubblico o la  sicurezza  dello
Stato» (lettera d); la disposizione censurata, invece, guarderebbe al
solo  dato  formale  -  la  segnalazione  -  senza  indicare   «quale
sottostante elemento di criticita' essa esprima». Il  giudice  a  quo
osserva, allora, che,  in  caso  di  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata, sono  proprio  le  altre
cause ostative a consentire la verifica dell'esistenza di  «possibili
fattori antagonisti» che abbiano «rilevanza sostanziale». 
    Il  giudice  rimettente  osserva  che   i   paventati   vizi   di
legittimita' costituzionale potrebbero essere superati, oltre che con
una decisione caducatoria, anche con  una  pronuncia  additiva,  «che
renda compatibile con il parametro della ragionevolezza e con  quello
della proporzionalita' la disciplina  della  portata  ostativa  delle
segnalazioni, limitandola ai soli casi  in  cui  essa  sia  tale  nel
relativo regime»: ad esempio, richiedendo all'amministrazione di fare
ricorso alle forme di coordinamento internazionale previste dal  gia'
citato art. 25 Conv. Schengen o  dall'art.  9  del  regolamento  (UE)
2018/1860 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  28  novembre
2018, relativo all'uso del sistema  d'informazione  Schengen  per  il
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 
    1.3.- Il Consiglio di Stato ritiene, infine, che la  disposizione
censurata si ponga altresi' in contrasto con  gli  artt.  11  e  117,
primo comma, Cost. 
    Nella sentenza della  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
grande sezione, 31 gennaio 2006, causa  C-503/03,  Commissione  delle
Comunita' europee,  e'  stato  infatti  affermato  che,  «benche'  il
principio di leale cooperazione  che  e'  alla  base  dell'acquis  di
Schengen  implichi  che  lo  Stato  che  consulta   il   sistema   di
informazione  Schengen  tenga  debitamente  in   considerazione   gli
elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione,  esso
implica altresi' che quest'ultimo debba  tenere  a  disposizione  del
primo le informazioni complementari che gli  consentano  di  valutare
concretamente l'importanza della minaccia che  la  persona  segnalata
puo' rappresentare». 
    La  necessaria  offensivita'  della  ragione  della   limitazione
troverebbe  ora  positivizzazione  nel  regolamento  n.  2018/1861/UE
(artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30), il quale pone «precisi oneri in  tal
senso sia a carico dello Stato che  adotta  la  segnalazione,  sia  a
carico degli Stati che debbano provvedere sulla persona segnalata». 
    La disposizione  censurata,  «onde  superare  la  genericita'  ed
assolutezza della  previsione»,  potrebbe  allora  considerarsi  «non
irragionevole», ove venisse dichiarata costituzionalmente illegittima
con una pronuncia additiva che consenta «un sindacato  diffuso  della
conformita' delle [segnalazioni] al paradigma normativo che le regola
da  parte  del  giudice  chiamato  a  vagliare  la  legittimita'  dei
provvedimenti dell'amministrazione nazionale adottati in ragione  del
rilievo impeditivo delle segnalazioni medesime». 
    1.4.- In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato  afferma  che,
poiche' il cittadino straniero appellante non  risulta  essere  stato
segnalato  «per  condotte  ascrivibili  a  profili  di  pericolosita'
sociale,  ma  unicamente  per  l'ingresso  illegale   in   territorio
francese»,   l'accoglimento   delle   questioni    di    legittimita'
costituzionale  determinerebbe  la  fondatezza   del   ricorso,   che
altrimenti dovrebbe essere respinto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    2.-  Il  Consiglio  di  Stato,  terza  sezione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  108  del  2025),  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  103,  comma  10,
lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «nella parte in
cui  prevede  l'automatismo  ostativo  della  segnalazione   Schengen
rispetto alla  valutazione  dell'istanza  di  emersione,  precludendo
all'amministrazione  la  verifica  in  concreto  di  pericolosita'  e
comunque la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento o meno della
stessa». 
    La disposizione censurata, infatti,  preclude  l'ammissione  alle
procedure di emersione di rapporti di lavoro, previste  dal  medesimo
art. 103,  commi  1  e  2,  ai  cittadini  stranieri  «che  risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni  internazionali  in
vigore per l'Italia, ai fini  della  non  ammissione  nel  territorio
dello Stato». In tal modo, essa  violerebbe  l'art.  3  Cost.,  tanto
sotto  il  profilo   della   ragionevolezza   quanto   sotto   quello
dell'eguaglianza, nonche' gli artt. 11 e  117,  primo  comma,  Cost.,
perche' in contrasto con l'art. 25 Conv. Schengen e con gli artt. 21,
24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento n. 2018/1861/UE. 
    3.- Preliminarmente,  va  rilevato  che  la  circostanza  che  il
giudice a quo lamenti il contrasto della disposizione censurata anche
con il regolamento n. 2018/1861/UE non inficia l'ammissibilita' delle
questioni. 
    La  lamentata  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza   ed
eguaglianza, infatti, rende indubbia la sussistenza  del  loro  "tono
costituzionale", che questa Corte oramai costantemente  richiede  per
poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano  in  contrasto
tanto con la Costituzione, quanto con il diritto dell'Unione  europea
che potrebbe consentirne la non applicazione  da  parte  dei  giudici
comuni (sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31 e n. 7 del 2025,
n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025). 
    Del  resto,  come  e'  stato   gia'   sottolineato,   l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale non soltanto «offre  un
surplus di garanzia  al  primato  del  diritto  dell'Unione  europea»
(sentenza n. 15 del 2024), perche' rimuove dall'ordinamento  italiano
le norme che con quel diritto si assumono in contrasto,  ma  inoltre,
«proprio perche' trascende il caso concreto da cui ha tratto origine,
salvaguarda in modo efficace  la  certezza  del  diritto,  valore  di
sicuro rilievo costituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8  del
Considerato in diritto), di cui i singoli giudici e questa Corte sono
egualmente garanti» (sentenza n. 181 del 2024). 
    4.- Le censure che prospettano la violazione dell'art.  3  Cost.,
sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell'eguaglianza,  sono
fondate. 
    4.1.- La ratio ispiratrice dell'intero art. 103 del  d.l.  n.  34
del 2020, come convertito, e' quella di  consentire,  nell'ambito  di
procedure volte all'emersione di rapporti  di  lavoro  irregolari  in
specifici settori  di  attivita',  la  regolarizzazione  anche  della
posizione del cittadino  straniero  che  e'  si'  gia'  presente  sul
territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno. 
    In questo contesto, coglie nel segno il Consiglio  di  Stato  nel
rilevare, innanzitutto, l'irragionevolezza dell'art. 103,  comma  10,
lettera b). Tale disposizione - nella parte in cui non  ammette  alle
procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del  medesimo
art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati  nel  Sistema
d'informazione  Schengen   (SIS)   per   non   avere   osservato   le
regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e  di  soggiorno  -
frustra,  infatti,  l'obiettivo  della  disciplina   introdotta   dal
legislatore, che, come detto, e' precisamente quello di regolarizzare
la  posizione  dei  cittadini  stranieri  presenti   sul   territorio
nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno. In altri  termini,
la norma censurata preclude a cittadini stranieri segnalati  nel  SIS
per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in  materia  di
ingresso e di soggiorno di  partecipare  a  procedure  che  intendono
consentire, a cittadini stranieri presenti sul  territorio  nazionale
senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: e' dunque
palese  la  contraddittorieta'  tra  la   ratio   della   complessiva
disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b). 
    La medesima norma, come del pari rileva il giudice rimettente, si
pone altresi' in contrasto con il principio d'eguaglianza, in  quanto
determina  un  trattamento  diverso  per  situazioni  sostanzialmente
identiche. Se, infatti, essa preclude  l'accesso  alle  procedure  di
regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul  territorio
nazionale senza avere titolo legale al  soggiorno,  erano  entrati  o
soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell'area Schengen e  per
tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente invece l'accesso
alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo
presenti sul  territorio  nazionale  senza  avere  titolo  legale  al
soggiorno, siano entrati direttamente in Italia. 
    5.- Non consente di arrivare a conclusioni diverse  la  normativa
sovranazionale che disciplina la cosiddetta segnalazione Schengen, la
quale, secondo il  maggioritario  orientamento  della  giurisprudenza
amministrativa,  vincolerebbe  sempre  e  comunque  gli   Stati   non
segnalanti, impedendo loro di rilasciare o  prorogare  un  titolo  di
soggiorno. Tale interpretazione della normativa  di  riferimento  non
puo', infatti, essere condivisa. 
    5.1.- L'Accordo di Schengen del 1985 - cui l'Italia ha aderito in
occasione della Convenzione che nel 1990 ha applicato  tale  Accordo,
successivamente ratificata con la legge n. 388 del 1993  -  ha  quale
obiettivo l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
in relazione alla circolazione di cittadini degli Stati membri  delle
(allora) Comunita' europee. 
    Tra le misure previste dalla Convenzione per la realizzazione  di
tale scopo, vi e' il Sistema d'informazione Schengen, che, attraverso
le informazioni per il suo  tramite  trasmesse,  mira  a  «preservare
l'ordine pubblico e la  sicurezza  pubblica,  compresa  la  sicurezza
dello Stato e di  assicurare  l'applicazione,  nel  territorio  delle
Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle  persone
stabilite nella presente Convenzione» (art. 93). 
    Il successivo art. 96 disciplina nello specifico i  casi  in  cui
uno straniero puo' essere segnalato  ai  fini  della  non  ammissione
nell'area Schengen,  stabilendo  che  tale  decisione  puo'  fondarsi
«sulla circostanza che la presenza di uno  straniero  nel  territorio
nazionale costituisce  una  minaccia  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica o per la sicurezza nazionale» (paragrafo 2) o - ed e' quanto
piu' rileva in questa sede - «sul fatto che  lo  straniero  e'  stato
oggetto di una  misura  di  allontanamento,  di  respingimento  o  di
espulsione non revocata ne' sospesa che comporti o  sia  accompagnata
da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata  sulla
non  osservanza  delle  regolamentazioni  nazionali  in  materia   di
ingresso e di soggiorno degli stranieri» (paragrafo 3). 
    La segnalazione Schengen, proprio in ragione della  funzione  per
la quale e' stata istituita, e',  secondo  la  medesima  Convenzione,
ostativa all'ingresso nel territorio degli  Stati  di  area  Schengen
(art. 5, paragrafo 1, lettera d) e «[i]n linea  di  principio»  (art.
15) ostativa al rilascio dei visti. 
    5.2.- Era gia' la medesima Convenzione a prevedere, tuttavia,  un
meccanismo funzionale a verificare  che  la  segnalazione  fosse,  in
concreto, in linea con gli scopi per cui  l'art.  93  l'ha  prevista,
escludendo pertanto la sua vincolativita'. 
    L'art. 25, paragrafo 1, della Convenzione,  infatti,  consentiva,
previa consultazione tra gli  Stati  firmatari,  di  accordare,  «per
motivi seri, in particolare umanitari o in  conseguenza  di  obblighi
internazionali», un titolo di soggiorno a uno straniero segnalato  ai
fini della non ammissione; contestualmente, al  successivo  paragrafo
2, prevedeva che, in caso di rilascio del  titolo  di  soggiorno,  lo
Stato che aveva effettuato la segnalazione procedesse al suo  ritiro,
salva la possibilita' di iscrivere il cittadino straniero nel proprio
elenco delle persone segnalate. 
    In questo quadro, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva
affermato, pertanto, che, «benche' il principio di leale cooperazione
che e' alla base dell'acquis di Schengen implichi che  lo  Stato  che
consulta il SIS tenga  debitamente  in  considerazione  gli  elementi
forniti dallo Stato che ha effettuato  la  segnalazione»,  gli  Stati
contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un  rifiuto  al
rilascio del titolo di soggiorno,  se  la  presenza  dello  straniero
segnalato costituisca una minaccia effettiva,  attuale  e  abbastanza
grave  per  un  interesse  fondamentale  della  collettivita'  (CGUE,
sentenza Commissione delle Comunita' europee, causa C-503/03). 
    5.3.- La recente evoluzione della  disciplina  sovranazionale  va
ancor piu' nella direzione di imporre  una  valutazione  in  concreto
circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio
o della proroga di un titolo di soggiorno. 
    Il regolamento n. 2018/1861/UE, che ha significativamente  inciso
sulla disciplina del SIS,  ha  infatti  previsto,  innanzitutto,  che
«Prima di inserire una segnalazione e al  momento  di  prolungare  il
periodo di validita' di una segnalazione, lo Stato membro verifica se
l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano  la
segnalazione nel SIS» (art. 21, paragrafo 1). 
    Dopo avere affermato che un cittadino straniero,  «alla  luce  di
una valutazione individuale comprendente anche una valutazione  delle
circostanze personali [...] e delle conseguenze di un respingimento e
di un rifiuto di soggiorno» (art. 24, paragrafo 1, lettera  a),  puo'
essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la  sicurezza
pubblica anche quando «ha eluso o tentato  di  eludere  la  normativa
dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno  nel
territorio degli Stati membri» (art. 24, paragrafo 2, lettera c),  il
regolamento   ridisciplina   profondamente   il   meccanismo    della
consultazione preventiva, contestualmente sopprimendo  il  richiamato
art. 25 Conv. Schengen (art. 64). 
    L'art. 27, che e' quello che maggiormente  viene  in  rilievo  in
questa sede, prevede infatti che: 
    «Qualora uno Stato membro esamini la possibilita' di rilasciare o
di prorogare un permesso di soggiorno o un  visto  per  soggiorno  di
lunga  durata  ad  un  cittadino  di  paese  terzo  oggetto  di   una
segnalazione ai fini del respingimento e  del  rifiuto  di  soggiorno
inserita da un altro Stato membro, gli Stati  membri  interessati  si
consultano, tramite lo  scambio  di  informazioni  supplementari,  in
conformita' delle disposizioni seguenti: 
    a)  lo  Stato  membro  di  rilascio  consulta  lo  Stato   membro
segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o
il visto per soggiorno di lunga durata; 
    b)  lo  Stato  membro  segnalante  risponde  alla  richiesta   di
consultazione entro dieci giorni di calendario; 
    c) l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera  b)
implica che lo Stato membro segnalante non si oppone  al  rilascio  o
alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per  soggiorno  di
lunga durata; 
    d) al momento di  adottare  la  decisione  pertinente,  lo  Stato
membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base  della  decisione
dello  Stato  membro  segnalante  e  prende  in  considerazione,   in
conformita' della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per
l'ordine pubblico  o  la  sicurezza  pubblica  che  la  presenza  del
cittadino di paese terzo in questione puo' porre nel territorio degli
Stati membri; 
    e) lo Stato membro di rilascio comunica  la  sua  decisione  allo
Stato membro segnalante; e 
    f) se lo Stato membro di  rilascio  comunica  allo  Stato  membro
segnalante la sua intenzione o  la  sua  decisione  di  rilasciare  o
prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di  lunga
durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione  ai  fini
del respingimento e del rifiuto di soggiorno. 
    La decisione finale di rilasciare a un cittadino di  paese  terzo
il permesso di soggiorno o il visto per  soggiorno  di  lunga  durata
spetta allo Stato membro di rilascio». 
    Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude
agli Stati non segnalanti di rilasciare  o  prorogare  un  titolo  di
soggiorno,  ma,  tutt'al  contrario,  impone  loro  una   valutazione
individuale della posizione del cittadino straniero, al quale  potra'
essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno,  nonostante  la
segnalazione, ogni qualvolta non lo  si  ritenga,  in  concreto,  una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. 
    6.- Alla luce di tutte  le  considerazioni  svolte,  deve  essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con  l'art.
3 Cost., dell'art. 103, comma 10, lettera b),  del  d.l.  n.  34  del
2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle  procedure
di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art.  103,
i  cittadini  stranieri   che   risultino   segnalati   nel   Sistema
d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere  osservato  le
regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. 
    Restano assorbite le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.