ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma
10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, promosso dal Consiglio di Stato, terza sezione, nel
procedimento vertente tra M. B. e Ministero dell'interno, con
ordinanza del 5 maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione e'
stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 1° dicembre
2025.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Il Consiglio di Stato, terza sezione, con ordinanza del 5
maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2025, ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 103,
comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, questi ultimi in relazione all'art. 25 della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985, firmata il 19 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388, e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30
del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e
l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle
verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.
La disposizione censurata stabilisce che non sono ammessi alle
procedure di emersione di rapporti di lavoro previste dal medesimo
art. 103, commi 1 e 2, i cittadini stranieri «che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato». Il giudice rimettente la ritiene costituzionalmente
illegittima «nella parte in cui prevede l'automatismo ostativo della
segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell'istanza di
emersione, precludendo all'amministrazione la verifica in concreto di
pericolosita' e comunque la sussistenza dei requisiti per
l'accoglimento o meno della stessa».
1.1.- Il giudice a quo riferisce di dover decidere
sull'impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione
seconda, che ha rigettato il ricorso con il quale un cittadino
straniero aveva contestato la legittimita' di un decreto della
Questura di Salerno; decreto che aveva respinto l'istanza di rilascio
del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l.
n. 34 del 2020, come convertito. La sentenza di primo grado ha
ritenuto che la Questura di Salerno avesse legittimamente posto a
fondamento del provvedimento di diniego la «segnalazione nella Banca
Dati Schengen ai sensi dell'art. 24 della Convenzione SIS II»: cio'
anche sulla base della costante giurisprudenza amministrativa che
ritiene insindacabile il reale rilievo ostativo di detta
segnalazione.
Il ricorrente nel giudizio a quo ha impugnato la sentenza del TAR
Campania deducendo, in particolare, che «la segnalazione e' stata
effettuata per motivi di ingresso irregolare nello Stato segnalante»,
sicche' essa sola non puo' indicare che lo straniero «costituisce una
minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza
nazionale»; la segnalazione, inoltre, sarebbe stata inserita dalle
autorita' francesi successivamente alla presentazione dell'istanza di
emersione dal lavoro irregolare e alla conclusione del contratto di
soggiorno.
1.1.1.- Il Consiglio di Stato da' conto di aver adottato piu'
ordinanze con le quali ha richiesto alla Questura di Salerno, che
solo in parte le ha eseguite e comunque non in modo soddisfacente,
chiarimenti in ordine alle ragioni per cui era stata inserita la
segnalazione Schengen ostativa all'istanza del cittadino straniero,
che non erano evincibili dal provvedimento amministrativo impugnato
in primo grado.
L'Avvocatura generale dello Stato ha poi finalmente prodotto una
nota del Ministero dell'interno, datata 29 dicembre 2023, con la
quale e' stata trasmessa alla Questura di Salerno la predetta
segnalazione, effettuata dalla Prefettura della Dordogna e che indica
quale ragione della decisione la causale «"administrative return
ban"» (ovvero divieto amministrativo di rientro). Cio' confermerebbe,
osserva il giudice rimettente, la fondatezza della tesi del
ricorrente, ovvero che «la segnalazione - in assenza di ulteriori
indicazioni - e' stata adottata unicamente in quanto l'odierno
appellante ha fatto ingresso irregolare in territorio francese, e non
anche in presenza di ulteriori e piu' gravi ragioni, non indicate nel
documento acquisito».
1.1.2.- Il Consiglio di Stato riferisce altresi' che l'impugnata
sentenza del TAR ha escluso di poter praticare un'interpretazione
conforme a Costituzione, in ragione della giurisprudenza
amministrativa che ritiene insindacabile il reale rilievo ostativo
della cosiddetta segnalazione Schengen.
Il giudice a quo condivide tale conclusione. Afferma, infatti,
che l'interpretazione adeguatrice seguita dal TAR Lombardia, sezione
quarta, sentenza 23 maggio 2024, n. 1584, pur avendo «indubbiamente
il pregio della razionalita'», sarebbe in evidente contrasto con il
dato letterale, come del resto avrebbe sottolineato la giurisprudenza
del Consiglio di Stato.
Ne' potrebbe richiamarsi, in favore di una interpretazione
conforme a Costituzione, l'ordinanza n. 86 del 2006 di questa Corte,
in quanto la disposizione allora censurata differirebbe da quella di
cui all'odierno art. 103, comma 10, lettera b).
Il giudice rimettente aggiunge, altresi', che l'interpretazione
adeguatrice, pur razionale, «comporta pero' - attraverso la
possibilita' di una sindacabilita' "atipica" della segnalazione -
anche il rischio di un difetto di uniformita' applicativa».
1.2.- Tutto cio' premesso, il Consiglio di Stato ritiene che
l'art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come
convertito, sulla base del quale e' stato adottato il provvedimento
impugnato in primo grado, sia irragionevole «in ragione della sua
previsione di carattere generale e perentorio».
La disciplina di cui al richiamato art. 103, infatti, e' volta
all'emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri presenti
sul territorio nazionale e privi di un valido titolo di soggiorno,
sicche' essa, lungi dal prevedere l'ingresso irregolare quale fattore
ostativo, ha quale finalita' precisamente «quella di regolarizzare -
in presenza di un rapporto di lavoro avente le condizioni minimali
stabilite dalla stessa, e in assenza di pericoli per la sicurezza
pubblica - tale condizione». Ne consegue che, mentre le altre ipotesi
ostative previste dall'art. 103, comma 10, lettere a), c) e d),
costituiscono «esercizio di una ragionevole discrezionalita'
legislativa orientata al bilanciamento fra esigenze ed interessi
antagonisti, oltre che al rispetto degli accordi internazionali»,
quella di cui alla disposizione censurata non e' ancorata «ad un
elemento di reale disvalore» e, ancor di piu', innesca «un evidente
corto circuito fra presupposti della fattispecie e fattori
impeditivi», in quanto impedisce a un soggetto entrato irregolarmente
in un Paese aderente alla Convenzione di Schengen di ottenere in
Italia la regolarizzazione della propria posizione, che e' invece la
finalita' della normativa in questione. La segnalata irragionevolezza
sarebbe analoga a quelle gia' censurate da questa Corte nelle
sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del 2023.
1.2.1.- Il giudice a quo osserva che la disposizione censurata si
pone in contrasto con l'art. 3 Cost. anche sotto il profilo del
principio d'eguaglianza. Essa, infatti, comporta che «puo' essere
ammesso all'emersione il cittadino straniero entrato irregolarmente
direttamente in Italia, ma non anche quello che vi sia arrivato
transitando da altro Paese di area Schengen (senza peraltro che tale
transito abbia disvelato profili di controindicazione diversi dalla
formale assenza di un titolo): il che, all'evidenza, realizza un
trattamento diseguale di situazioni sostanzialmente identiche».
1.2.2.- Il Consiglio di Stato, a supporto delle argomentazioni
sin qui rappresentate, osserva, poi, che, ove si ritenesse che il
mero ingresso irregolare in area Schengen (avvenga essa in Italia o
in altro Stato) determini per gli Stati aderenti l'obbligo di non
regolarizzare il cittadino straniero, allora la disposizione
censurata sarebbe di per se' costituzionalmente illegittima per
contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perche',
consentendo la regolarizzazione di quanti entrati irregolarmente in
Italia, sarebbe in violazione dell'obbligo pattizio. Cosi', tuttavia,
non e', in quanto l'istituto della consultazione preliminare di cui
all'art. 25 Conv. Schengen consente «un meccanismo di verifica delle
ragioni effettive della segnalazione medesima»: gli obblighi pattizi,
pertanto, non implicano «l'assoluto divieto di sanatoria di ogni
ingresso irregolare, ne' l'insindacabilita' di ogni segnalazione»
sicche' la «formulazione assolutista» del censurato art. 103, comma
10, lettera b), il cui tenore testuale invece non ammette
interpretazioni nel senso della sindacabilita' della segnalazione,
non troverebbe «una ragione giustificativa».
Non a caso, «nella consapevolezza dell'importanza della normativa
di emersione - improntata a finalita' non soltanto umanitarie, ma
anche di tutela del sistema economico del Paese», il legislatore, al
medesimo art. 103, comma 10, «ha [...] perimetrato con [...] rigore e
tassativita' le cause che, a tutela di interessi antagonisti e
superindividuali, ostano all'accoglimento delle istanze», quale e',
ad esempio, la «minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato» (lettera d); la disposizione censurata, invece, guarderebbe al
solo dato formale - la segnalazione - senza indicare «quale
sottostante elemento di criticita' essa esprima». Il giudice a quo
osserva, allora, che, in caso di declaratoria di illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata, sono proprio le altre
cause ostative a consentire la verifica dell'esistenza di «possibili
fattori antagonisti» che abbiano «rilevanza sostanziale».
Il giudice rimettente osserva che i paventati vizi di
legittimita' costituzionale potrebbero essere superati, oltre che con
una decisione caducatoria, anche con una pronuncia additiva, «che
renda compatibile con il parametro della ragionevolezza e con quello
della proporzionalita' la disciplina della portata ostativa delle
segnalazioni, limitandola ai soli casi in cui essa sia tale nel
relativo regime»: ad esempio, richiedendo all'amministrazione di fare
ricorso alle forme di coordinamento internazionale previste dal gia'
citato art. 25 Conv. Schengen o dall'art. 9 del regolamento (UE)
2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre
2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
1.3.- Il Consiglio di Stato ritiene, infine, che la disposizione
censurata si ponga altresi' in contrasto con gli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost.
Nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,
grande sezione, 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione delle
Comunita' europee, e' stato infatti affermato che, «benche' il
principio di leale cooperazione che e' alla base dell'acquis di
Schengen implichi che lo Stato che consulta il sistema di
informazione Schengen tenga debitamente in considerazione gli
elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione, esso
implica altresi' che quest'ultimo debba tenere a disposizione del
primo le informazioni complementari che gli consentano di valutare
concretamente l'importanza della minaccia che la persona segnalata
puo' rappresentare».
La necessaria offensivita' della ragione della limitazione
troverebbe ora positivizzazione nel regolamento n. 2018/1861/UE
(artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30), il quale pone «precisi oneri in tal
senso sia a carico dello Stato che adotta la segnalazione, sia a
carico degli Stati che debbano provvedere sulla persona segnalata».
La disposizione censurata, «onde superare la genericita' ed
assolutezza della previsione», potrebbe allora considerarsi «non
irragionevole», ove venisse dichiarata costituzionalmente illegittima
con una pronuncia additiva che consenta «un sindacato diffuso della
conformita' delle [segnalazioni] al paradigma normativo che le regola
da parte del giudice chiamato a vagliare la legittimita' dei
provvedimenti dell'amministrazione nazionale adottati in ragione del
rilievo impeditivo delle segnalazioni medesime».
1.4.- In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato afferma che,
poiche' il cittadino straniero appellante non risulta essere stato
segnalato «per condotte ascrivibili a profili di pericolosita'
sociale, ma unicamente per l'ingresso illegale in territorio
francese», l'accoglimento delle questioni di legittimita'
costituzionale determinerebbe la fondatezza del ricorso, che
altrimenti dovrebbe essere respinto.
Considerato in diritto
2.- Il Consiglio di Stato, terza sezione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe (reg. ord. n. 108 del 2025), ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 10,
lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «nella parte in
cui prevede l'automatismo ostativo della segnalazione Schengen
rispetto alla valutazione dell'istanza di emersione, precludendo
all'amministrazione la verifica in concreto di pericolosita' e
comunque la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento o meno della
stessa».
La disposizione censurata, infatti, preclude l'ammissione alle
procedure di emersione di rapporti di lavoro, previste dal medesimo
art. 103, commi 1 e 2, ai cittadini stranieri «che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato». In tal modo, essa violerebbe l'art. 3 Cost., tanto
sotto il profilo della ragionevolezza quanto sotto quello
dell'eguaglianza, nonche' gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,
perche' in contrasto con l'art. 25 Conv. Schengen e con gli artt. 21,
24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento n. 2018/1861/UE.
3.- Preliminarmente, va rilevato che la circostanza che il
giudice a quo lamenti il contrasto della disposizione censurata anche
con il regolamento n. 2018/1861/UE non inficia l'ammissibilita' delle
questioni.
La lamentata violazione dei principi di ragionevolezza ed
eguaglianza, infatti, rende indubbia la sussistenza del loro "tono
costituzionale", che questa Corte oramai costantemente richiede per
poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano in contrasto
tanto con la Costituzione, quanto con il diritto dell'Unione europea
che potrebbe consentirne la non applicazione da parte dei giudici
comuni (sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31 e n. 7 del 2025,
n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025).
Del resto, come e' stato gia' sottolineato, l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale non soltanto «offre un
surplus di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea»
(sentenza n. 15 del 2024), perche' rimuove dall'ordinamento italiano
le norme che con quel diritto si assumono in contrasto, ma inoltre,
«proprio perche' trascende il caso concreto da cui ha tratto origine,
salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di
sicuro rilievo costituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del
Considerato in diritto), di cui i singoli giudici e questa Corte sono
egualmente garanti» (sentenza n. 181 del 2024).
4.- Le censure che prospettano la violazione dell'art. 3 Cost.,
sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell'eguaglianza, sono
fondate.
4.1.- La ratio ispiratrice dell'intero art. 103 del d.l. n. 34
del 2020, come convertito, e' quella di consentire, nell'ambito di
procedure volte all'emersione di rapporti di lavoro irregolari in
specifici settori di attivita', la regolarizzazione anche della
posizione del cittadino straniero che e' si' gia' presente sul
territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno.
In questo contesto, coglie nel segno il Consiglio di Stato nel
rilevare, innanzitutto, l'irragionevolezza dell'art. 103, comma 10,
lettera b). Tale disposizione - nella parte in cui non ammette alle
procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo
art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema
d'informazione Schengen (SIS) per non avere osservato le
regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno -
frustra, infatti, l'obiettivo della disciplina introdotta dal
legislatore, che, come detto, e' precisamente quello di regolarizzare
la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno. In altri termini,
la norma censurata preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS
per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di
ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono
consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale
senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: e' dunque
palese la contraddittorieta' tra la ratio della complessiva
disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b).
La medesima norma, come del pari rileva il giudice rimettente, si
pone altresi' in contrasto con il principio d'eguaglianza, in quanto
determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente
identiche. Se, infatti, essa preclude l'accesso alle procedure di
regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio
nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o
soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell'area Schengen e per
tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente invece l'accesso
alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo
presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al
soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.
5.- Non consente di arrivare a conclusioni diverse la normativa
sovranazionale che disciplina la cosiddetta segnalazione Schengen, la
quale, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza
amministrativa, vincolerebbe sempre e comunque gli Stati non
segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di
soggiorno. Tale interpretazione della normativa di riferimento non
puo', infatti, essere condivisa.
5.1.- L'Accordo di Schengen del 1985 - cui l'Italia ha aderito in
occasione della Convenzione che nel 1990 ha applicato tale Accordo,
successivamente ratificata con la legge n. 388 del 1993 - ha quale
obiettivo l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
in relazione alla circolazione di cittadini degli Stati membri delle
(allora) Comunita' europee.
Tra le misure previste dalla Convenzione per la realizzazione di
tale scopo, vi e' il Sistema d'informazione Schengen, che, attraverso
le informazioni per il suo tramite trasmesse, mira a «preservare
l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza
dello Stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle
Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone
stabilite nella presente Convenzione» (art. 93).
Il successivo art. 96 disciplina nello specifico i casi in cui
uno straniero puo' essere segnalato ai fini della non ammissione
nell'area Schengen, stabilendo che tale decisione puo' fondarsi
«sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio
nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza
pubblica o per la sicurezza nazionale» (paragrafo 2) o - ed e' quanto
piu' rileva in questa sede - «sul fatto che lo straniero e' stato
oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di
espulsione non revocata ne' sospesa che comporti o sia accompagnata
da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla
non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di
ingresso e di soggiorno degli stranieri» (paragrafo 3).
La segnalazione Schengen, proprio in ragione della funzione per
la quale e' stata istituita, e', secondo la medesima Convenzione,
ostativa all'ingresso nel territorio degli Stati di area Schengen
(art. 5, paragrafo 1, lettera d) e «[i]n linea di principio» (art.
15) ostativa al rilascio dei visti.
5.2.- Era gia' la medesima Convenzione a prevedere, tuttavia, un
meccanismo funzionale a verificare che la segnalazione fosse, in
concreto, in linea con gli scopi per cui l'art. 93 l'ha prevista,
escludendo pertanto la sua vincolativita'.
L'art. 25, paragrafo 1, della Convenzione, infatti, consentiva,
previa consultazione tra gli Stati firmatari, di accordare, «per
motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi
internazionali», un titolo di soggiorno a uno straniero segnalato ai
fini della non ammissione; contestualmente, al successivo paragrafo
2, prevedeva che, in caso di rilascio del titolo di soggiorno, lo
Stato che aveva effettuato la segnalazione procedesse al suo ritiro,
salva la possibilita' di iscrivere il cittadino straniero nel proprio
elenco delle persone segnalate.
In questo quadro, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva
affermato, pertanto, che, «benche' il principio di leale cooperazione
che e' alla base dell'acquis di Schengen implichi che lo Stato che
consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi
forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», gli Stati
contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un rifiuto al
rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero
segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza
grave per un interesse fondamentale della collettivita' (CGUE,
sentenza Commissione delle Comunita' europee, causa C-503/03).
5.3.- La recente evoluzione della disciplina sovranazionale va
ancor piu' nella direzione di imporre una valutazione in concreto
circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio
o della proroga di un titolo di soggiorno.
Il regolamento n. 2018/1861/UE, che ha significativamente inciso
sulla disciplina del SIS, ha infatti previsto, innanzitutto, che
«Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il
periodo di validita' di una segnalazione, lo Stato membro verifica se
l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano la
segnalazione nel SIS» (art. 21, paragrafo 1).
Dopo avere affermato che un cittadino straniero, «alla luce di
una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle
circostanze personali [...] e delle conseguenze di un respingimento e
di un rifiuto di soggiorno» (art. 24, paragrafo 1, lettera a), puo'
essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza
pubblica anche quando «ha eluso o tentato di eludere la normativa
dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel
territorio degli Stati membri» (art. 24, paragrafo 2, lettera c), il
regolamento ridisciplina profondamente il meccanismo della
consultazione preventiva, contestualmente sopprimendo il richiamato
art. 25 Conv. Schengen (art. 64).
L'art. 27, che e' quello che maggiormente viene in rilievo in
questa sede, prevede infatti che:
«Qualora uno Stato membro esamini la possibilita' di rilasciare o
di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di
lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una
segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno
inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si
consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in
conformita' delle disposizioni seguenti:
a) lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro
segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o
il visto per soggiorno di lunga durata;
b) lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di
consultazione entro dieci giorni di calendario;
c) l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b)
implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o
alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di
lunga durata;
d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato
membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione
dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in
conformita' della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del
cittadino di paese terzo in questione puo' porre nel territorio degli
Stati membri;
e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo
Stato membro segnalante; e
f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro
segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o
prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga
durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini
del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo
il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata
spetta allo Stato membro di rilascio».
Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude
agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di
soggiorno, ma, tutt'al contrario, impone loro una valutazione
individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potra'
essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la
segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
6.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art.
3 Cost., dell'art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del
2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure
di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103,
i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema
d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le
regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Restano assorbite le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.