ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13-bis,
commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48,
promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in
composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di H. P.,
con ordinanza del 3 giugno 2025, iscritta al n. 142 del registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice
relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 3 giugno 2025 (reg. ord. n. 142 del 2025),
il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in
composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile
2017, n. 48, in riferimento, complessivamente, agli artt. 2, 3, 13,
16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione
all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
La disposizione censurata, nel testo ratione temporis applicabile
nel giudizio a quo, disciplina la misura di prevenzione personale del
cosiddetto "DASPO antirissa" e punisce con la pena della reclusione
da sei mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro chi abbia
violato i divieti e le prescrizioni impostegli ai sensi del medesimo
art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.
Si tratta, in particolare, di provvedimenti recanti, per motivi
di sicurezza, il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali
di pubblico intrattenimento previsto per chi sia stato, a seconda dei
casi, denunciato, o posto in stato arresto o di fermo convalidato, o
condannato anche con sentenza non definitiva per taluni reati, tra
cui quelli commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali
luoghi, o nelle immediate vicinanze.
Il giudice rimettente riferisce di dover giudicare un imputato
del reato previsto dal comma 6 della norma censurata, per avere
trasgredito, il giorno 22 dicembre 2022, ad un provvedimento di tale
natura, notificatogli il 4 settembre precedente.
Il Questore di Firenze, nello specifico, ha vietato all'imputato,
ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, di accedere per
due anni ai locali «compresi in una certa area, analiticamente
descritta, del Comune di [C.]».
Il provvedimento e' stato adottato in ragione di due denunce, per
reati indicati dall'art. 13-bis, comma 1, censurato, asseritamente
commessi, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022, e in ragione di una
condanna «di primo grado» del 19 ottobre 2020, per analogo reato,
dunque anteriore all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art.
13-bis censurato, che data al 22 ottobre 2020.
Il giudice a quo reputa che il provvedimento del questore sia
conforme alla legge, e sia stato, in particolare, ben motivato con
riguardo a ogni presupposto al quale ne e' subordinata la validita'.
Tuttavia, egli dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
13-bis, commi 1 e 1-bis, quale base legale di tale provvedimento.
In punto di rilevanza, il Tribunale di Firenze specifica che,
nell'ipotesi in cui fosse dichiarata l'illegittimita' costituzionale
delle disposizioni censurate, il provvedimento del Questore, che su
di esse si fonda, sarebbe «post[o] nel nulla».
In conseguenza di cio', il rimettente dovrebbe assolvere
l'imputato per insussistenza del fatto, consistito nell'aver violato
il divieto recato da tale provvedimento.
Cio' premesso, il giudice a quo solleva tre distinte questioni di
legittimita' costituzionale, gradate come segue.
2.- In via principale, dubita della conformita' del censurato
art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, all'art. 13 Cost., nella parte in cui
attribuiscono al questore, anziche' all'autorita' giudiziaria, la
competenza a adottare il provvedimento di DASPO, quando esso
raggiunga persona gia' assoggettata ad altra misura di prevenzione.
Il rimettente e' consapevole che con la sentenza n. 203 del 2024
questa Corte ha escluso l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), che disciplina il foglio di via
obbligatorio, in riferimento all'art. 13 Cost., affermando che tale
misura di prevenzione afferisce al regime costituzionale della
liberta' di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost.
Ripercorsi i passaggi motivazionali della pronuncia, poi, il
Tribunale di Firenze osserva che le misure di prevenzione previste
dall'art. 13-bis non comportano coercizione fisica, ma implicano
un'incisione della liberta' di locomozione con un «effetto di
"degradazione giuridica"» della persona.
A parere del rimettente, essa consegue infatti a una «valutazione
discrezionale negativa delle qualita' morali e della socialita'
dell'individuo» che porta con se' uno «stigma morale» e una
«mortificazione della [sua] pari dignita' sociale», in quanto basata
sulla «possibilita' di commissione in futuro di ulteriori reati».
Inoltre, la misura sarebbe particolarmente afflittiva, perche',
vietando al prevenuto di accedere e anche solo di stazionare nelle
immediate vicinanze dei pubblici esercizi individuati dal Questore,
si rifletterebbe «in misura apprezzabile anche sulla possibilita' per
il destinatario di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi di
generi alimentari di pronto consumo», nonche' «sulla sua vita di
relazione».
Cio' premesso, il rimettente reputa applicabile l'art. 13 Cost.
laddove la persona che si intende sottoporre al cosiddetto "DASPO
antirissa" sia gia' sottoposta, con altro o altri provvedimenti, «a
piu' misure di prevenzione (dello stesso tipo o anche di tipo
diverso)», come accaduto con l'imputato del processo principale.
Il Tribunale di Firenze specifica che quest'ultimo, nel momento
in cui il Questore adotto' il provvedimento per la cui violazione si
procede penalmente, era gia' raggiunto da un avviso orale del 2018 e
da un foglio di via obbligatorio del 2020, con durata triennale. In
seguito, aggiunge il rimettente, e' sopraggiunto nel 2023 un
ulteriore foglio di via obbligatorio.
In questi casi, il giudice a quo dubita che «sia ancora possibile
parlare semplicemente di limitazione alla liberta' di circolazione»,
in quanto le misure di prevenzione «nel loro complesso determinano
una serie notevole di restrizioni ai diritti fondamentali della
persona [...] tanto da stravolgere la vita».
In presenza di tali elementi, il rimettente, esclusa la via
dell'interpretazione costituzionalmente conforme in ragione del
chiaro dettato letterale della disposizione censurata, dubita della
legittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui
prevede che sia il questore, anziche' l'autorita' giudiziaria, ad
adottare il provvedimento di "DASPO antirissa", «pur quando il
soggetto sia gia' sottoposto ad altre misure di prevenzione»,
assumendo che in tal caso l'atto restrittivo incida sulla liberta'
personale protetta dall'art. 13 Cost.
Il Tribunale di Firenze precisa che non si creerebbe in tal modo
alcuna incertezza applicativa, perche' il dato costituito dalla
attualita' di altra e precedente misura di prevenzione sarebbe
«oggettivo e agevolmente accertabile».
3.- In via subordinata, il rimettente dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, nella parte
in cui si applica anche quando il destinatario sia stato condannato
(ovvero arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare
custodiale) per reati commessi prima dell'entrate in vigore della
norma stessa, in riferimento agli artt. 16 e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU.
Si osserva che il comma 1-bis censurato e' stato introdotto
dall'art. 11, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 21
ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale,
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173,
con efficacia dal 22 ottobre 2020.
Con tale novita' normativa, il legislatore ha stabilito che il
cosiddetto "DASPO antirissa" possa essere disposto in riferimento ai
pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento «presenti
nel territorio dell'intera Provincia», anziche' con riguardo ai
locali «specificamente individuati» di cui al comma 1 dell'art.
13-bis censurato.
Il giudice rimettente e' consapevole che, in base alla
consolidata giurisprudenza di legittimita', le misure di prevenzione,
al pari delle misure di sicurezza, sfuggono al divieto di
retroattivita' sancito per le pene dall'art. 25, secondo comma,
Cost., in quanto prive di carattere sanzionatorio-punitivo.
Il giudice a quo ritiene che il diritto vivente formatosi in tale
direzione non possa che estendersi all'art. 13-bis, comma 1-bis,
cosi' da renderlo oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale.
La previsione censurata, permettendo di essere applicata anche in
relazione a condotte anteriori alla sua entrata in vigore, sarebbe
priva di una «base legale» di «adeguata qualita'», posto che
impedirebbe alla persona di «prevedere la futura possibile
applicazione» della misura.
4.- In estremo subordine, il giudice a quo dubita, in riferimento
agli artt. 2, 3, secondo comma, e 16 Cost., della legittimita'
costituzionale delle stesse norme censurate, nella parte in cui non
prevedono che il questore, nell'adottare la misura, «invii una
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano
le condizioni»
Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che l'art. 10
del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, quanto al cosiddetto "DASPO
urbano", prevede tale segnalazione.
In assenza di quest'ultima, e dunque del coinvolgimento dei
servizi socio-sanitari, la misura di prevenzione indicata dal
censurato art. 13-bis sarebbe destinata a fallire e si tradurrebbe in
una «inutile limitazione della liberta' (quanto meno) di
circolazione», con conseguente violazione del principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), dell'art. 16 Cost. e degli artt. 2 e
3, secondo comma, Cost. poiche' non sarebbero rimossi ostacoli al
pieno sviluppo della persona.
5.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente
infondate.
L'Avvocatura osserva che la misura prevista dall'art. 13-bis,
commi 1 e 1-bis, censurati, ha carattere preventivo, e serve non gia'
a reprimere un reato, con finalita' punitiva, quanto a scongiurare la
commissione di altri analoghi fatti. Essa e' poi soggetta ad un
rigoroso controllo giurisdizionale davanti al giudice amministrativo,
che ne valuta la legittimita', la proporzionalita' e la
ragionevolezza.
Alla luce dei criteri individuati da questa Corte, da ultimo con
le sentenze n. 127 del 2022 e n. 203 del 2024, per distinguere l'area
applicativa degli artt. 13 e 16 Cost., a fronte di misure limitative
della liberta' di locomozione, la difesa statale rileva che il
cosiddetto "DASPO antirissa" non comporta ne' coercizione fisica, ne'
una degradazione giuridica tale da equivalere «dal punto di vista
"quantitativo"» a restrizioni attuate mediante l'uso della coazione
fisica.
Il «criterio della invasivita'», che distinguerebbe i divieti di
accedere a certi luoghi dai piu' gravosi obblighi di recarvisi o di
permanervi, permetterebbe di ascrivere la misura al campo della
liberta' di circolazione tutelato dall'art. 16 Cost., escludendo la
pertinenza dell'art. 13 Cost. evocato dal rimettente.
Del resto, prosegue l'Avvocatura, la limitazione recata dall'art.
13-bis censurato concernerebbe solo locali specificamente
individuati, «garantendo al soggetto la piena liberta' di muoversi e
di recarsi presso gli esercizi commerciali» non indicati.
La misura «si fonda sulla valutazione della pericolosita' sociale
dell'individuo», ne' la sua applicazione dipende dalla sussistenza di
altre misure di prevenzione.
Posto che la incidenza sulla liberta' personale delle misure
andrebbe valutata con riguardo non al loro numero, ma alla
«particolare gravosita' delle limitazioni personali imposte dal
legislatore relative alla specifica misura di prevenzione»,
l'Avvocatura conclude per il rigetto della questione sollevata in via
prioritaria, il cui accoglimento sarebbe «altamente disfunzional[e]
sul piano della tutela della sicurezza pubblica».
6.- Quanto alle questioni subordinate, la difesa statale rileva
che, per costante giurisprudenza di legittimita', le misure di
prevenzione sono assimilate alle misure di sicurezza con riguardo
all'applicabilita' del solo principio di legalita' espresso dall'art.
25, terzo comma, Cost., e non anche del divieto di retroattivita' di
cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Percio' sarebbe loro
applicabile l'art. 200 del codice penale, per il quale esse sono
regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Ne consegue, in difetto di alcun tratto punitivo, che la misura
di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, non incontra alcun
limite all'applicazione per fatti commessi prima della sua entrata in
vigore.
In merito alla ulteriore questione subordinata, l'Avvocatura
generale dello Stato osserva che l'art. 10 del d.l. n. 14 del 2017,
come convertito, in tema di cosiddetto "DASPO urbano", non sarebbe in
alcun modo equiparabile all'art. 13-bis censurato, in tema di
cosiddetto "DASPO antirissa", quanto all'obbligo di segnalazione ai
servizi socio-sanitari, perche' il primo raggiunge persone che «danno
prova di vivere situazioni di precarieta' personale e sociale»,
mentre il secondo persone violente e pericolose, prive di tratti di
«fragilita' sociale».
Il legislatore avrebbe percio' non irragionevolmente stabilito
che nel primo caso si effettui la segnalazione, peraltro, non da
parte del questore, ma dell'«organo accertatore dell'ordine di
allontanamento», e non nel secondo caso.
Anche tali questioni sarebbero quindi manifestamente infondate.
Considerato in diritto
7.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 142 del
2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, come
convertito, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot.
n. 4 CEDU.
Il giudice rimettente giudica un imputato del reato previsto
dall'art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito,
per avere violato il divieto di accedere a pubblici esercizi,
impostogli, ai sensi dei commi 1 e 1-bis della medesima disposizione,
dal questore (cosiddetto "DASPO antirissa", espressione che e'
entrata nel lessico comune, sebbene DASPO sia l'acronimo di «divieto
di accedere alle manifestazioni sportive», mentre la misura di cui si
tratta non si riferisce a queste).
Il giudice a quo, dopo avere dato atto che nel caso di specie il
provvedimento di DASPO e' stato assunto in conformita' alla legge che
lo disciplina, dubita della legittimita' costituzionale di
quest'ultima per tre profili, che pone in via gradata al vaglio di
questa Corte.
7.1.- In via principale, sospetta che il "DASPO antirissa", ove
si aggiunga a una precedente misura di prevenzione ancora efficace
nei confronti della medesima persona, assuma tratti di tale gravita'
da ricadere nell'orbita dell'art. 13 Cost., e da essere
conseguentemente attratto alla competenza dell'autorita' giudiziaria,
anziche' a quella dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Le disposizioni censurate sarebbero percio' lesive del citato
parametro costituzionale nella parte in cui prevedono che i
provvedimenti di DASPO siano adottati dal questore, anziche' dal
tribunale, «pur quando il destinatario sia gia' sottoposto ad altra
misura di prevenzione».
7.2.- In via subordinata, e per l'ipotesi in cui questa Corte
ritenga invece inapplicabile l'art. 13 Cost., l'art. 13-bis, comma
1-bis, violerebbe, a parere del giudice a quo, gli artt. 16 e 117,
primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot. n. 4
CEDU, nella parte in cui permette che il provvedimento di DASPO si
possa basare sulla condanna (ovvero sull'arresto, sul fermo o
sull'applicazione delle misure degli arresti domiciliari o della
custodia cautelare in carcere) per reati commessi prima dell'entrata
in vigore della norma censurata, che prevede una forma piu' severa
della misura di prevenzione in questione.
In tale caso, infatti, il rimettente reputa che il provvedimento,
pur assegnato al campo applicativo dell'art. 16 Cost., sia privo di
una «base legale» di «adeguata qualita'» che permetta di prevederne
la «futura possibile applicazione».
7.3.- In estremo subordine, il rimettente dubita, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 16 Cost., della legittimita' costituzionale delle
stesse norme censurate, nella parte in cui non prevedono che il
questore, nell'applicare le misure, contestualmente «invii una
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano
le condizioni».
A parere del Tribunale di Firenze, in assenza di tale
accorgimento (disposto dall'art. 10, comma 1, del d.l. n. 14 del
2017, come convertito, con riguardo alla misura di prevenzione
prevista dal precedente art. 9), il provvedimento, "fallendo" nel
sostenere la persona nel suo processo di recupero, finirebbe per
rivelarsi «inutile perche' inidone[o] a conseguire lo scopo per cui
e' dispost[o]», con conseguente manifesta irragionevolezza della
norma che lo regola e sproporzionata incisione sui diritti
costituzionali protetti dagli artt. 2 e 16 Cost.
8.- Le questioni sono rilevanti, poiche' il rimettente ha non
implausibilmente osservato che il Tribunale, ove esse fossero
accolte, dovrebbe escludere la legittimita' del provvedimento di
DASPO per la cui violazione l'imputato e' stato tratto a giudizio e
concludere per l'assoluzione (sentenza n. 203 del 2024).
9.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13-bis,
comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, in riferimento
all'art. 13 Cost., non e' fondata, mentre e' fondata, nei termini che
seguono, quella che investe il comma 1-bis dello stesso art. 13-bis,
sempre in riferimento all'art. 13 Cost.
10.- Occorre, anzitutto, ricostruire l'evoluzione normativa che
ha interessato l'introduzione e l'ampliamento delle misure di
prevenzione oggetto delle odierne questioni di legittimita'
costituzionale.
L'art. 13-bis censurato e' stato introdotto nel corpo del d.l. n.
14 del 2017 (il cui Capo II reca «Disposizioni a tutela della
sicurezza delle citta' e del decoro urbano») dall'art. 21, comma
1-ter, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito,
con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il comma 1
di tale articolo prevede, in particolare, una misura di prevenzione
personale con la quale il questore ha il potere di precludere
l'accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento,
specificamente indicati, a individui condannati per reati commessi in
occasione di gravi disordini avvenuti in tali luoghi o per alcune
tipologie ulteriori di reato (inizialmente coincidenti con delitti
non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' con i delitti
previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza»), qualora dalla condotta possa
derivare un pericolo per la sicurezza. Il divieto aveva,
nell'impianto originario, una durata compresa tra sei mesi e due
anni, ed era presidiato in caso di trasgressione dalla sanzione
penale della reclusione da sei mesi a un anno e della multa da 5.000
a 20.000 euro.
Con l'art. 11, comma 1, lettera b), numeri 1) e 5), del d.l. n.
130 del 2020, come convertito, il "DASPO antirissa" subisce un severo
irrigidimento. Il provvedimento diviene, infatti, adottabile anche
nei confronti di chi sia stato denunciato, e non necessariamente
condannato; il catalogo dei reati-spia, che permettono l'impiego
della misura, si allarga a ogni delitto aggravato ai sensi dell'art.
604-ter cod. pen. e ingloba i casi in cui il delitto sia stato
commesso non soltanto nel pubblico esercizio, ma anche nelle
immediate vicinanze; i locali interdetti possono essere
specificamente individuati anche con riferimento alle persone con le
quali l'interessato si associa; la misura si estende automaticamente
allo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali ai quali e'
vietato l'accesso; la pena per l'inosservanza del divieto e'
aumentata, venendo fissata nella reclusione da sei mesi a due anni e
nella multa da 8.000 a 20.000 euro.
Soprattutto, viene aggiunto un comma 1-bis all'art. 13-bis del
d.l. n. 14 del 2017, che configura il cosiddetto "DASPO antirissa
aggravato" (o provinciale). Esso consente di inibire l'accesso a chi
sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, oppure posto
in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria
per i reati di cui al comma 1, ai locali presenti nel territorio
dell'intera provincia. Cosi', l'oggetto del divieto cessa di essere
specificamente individuato e viene potenzialmente a coincidere con
l'intero spettro dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico
intrattenimento dislocati nell'ambito provinciale.
Infine, l'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123
(Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei
minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella
legge 13 novembre 2023, n. 159, allarga ulteriormente il novero dei
reati-spia, includendovi quello di cui all'art. 4 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e quelli
previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen.; estende il gruppo dei
destinatari della misura indicata dal comma 1-bis censurato a chi sia
stato sottoposto a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e
285 del codice di procedura penale; incrementa significativamente la
durata della misura, ora compresa fra uno e tre anni; aumenta
ulteriormente la pena in caso di violazione del provvedimento, che va
ora da uno a tre anni di reclusione e da 10.000 a 24.000 euro di
multa.
11.- Con la questione posta in via principale, questa Corte e'
chiamata nuovamente a decidere a quali condizioni una misura, pur non
avendo carattere coercitivo e incidendo sulla facolta' di movimento
nello spazio della persona, debba essere considerata restrittiva
della liberta' personale, anziche' della sola liberta' di
circolazione e della liberta' dall'imposizione di prestazioni
personali, e sia conseguentemente soggetta anche alla riserva di
giurisdizione di cui all'art. 13 Cost. e non alla sola riserva di
legge recata dall'art. 16 Cost. o dall'art. 23 Cost.
Il problema si pone perche', come rilevato in piu' occasioni,
«[e'] evidente che la facolta' di autodeterminarsi quanto alla
mobilita' della propria persona nello spazio, in linea di principio,
costituisce una componente essenziale sia della liberta' personale,
sia della liberta' di circolazione» (sentenza n. 127 del 2022).
Ai fini della distinzione, questa Corte, sin da epoca risalente,
ha avuto cura di assicurare ai consociati la piu' ampia tutela
offerta dallo statuto costituzionale della liberta' personale, nei
casi in cui il contatto con la pubblica autorita', ingenerato dalla
misura limitativa, fosse, nella configurazione astratta
predeterminata dalla legge, cosi' invasivo da comportare una non
accettabile coercizione fisica, imponendo in tal caso l'intervento
immediato e d'ufficio dell'autorita' giudiziaria, in sede di
applicazione della misura, o, nei casi consentiti, di sua convalida.
Cosi', si e' ben presto chiarito che, «[n]ella giurisprudenza
costituzionale, il nucleo irriducibile dell'habeas corpus, tutelato
dall'art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti
espressamente menzionati dallo stesso articolo (detenzione,
ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non
possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza
di atto motivato dell'autorita' giudiziaria, o convalidato da
quest'ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia
invece provveduto l'autorita' di pubblica sicurezza» (sentenza n. 127
del 2022; in applicazione di tale criterio, sentenze n. 203 del 2024,
n. 22 del 2022, n. 275 del 2017, n. 222 del 2004, n. 105 del 2001, n.
238, n. 194, n. 193 e n. 143 del 1996, n. 23 del 1975, n. 45 del 1960
e n. 2 del 1956).
Questa Corte, tuttavia, ha ricondotto nell'ambito di applicazione
dell'art. 13 Cost. non solo gli atti di coercizione fisica, ma anche
gli atti non coercitivi che producono «un assoggettamento totale
della persona all'altrui potere», con effetti sostanzialmente
analoghi alla coercizione fisica (sentenza n. 30 del 1962).
In questa prospettiva la giurisprudenza costituzionale ha, sin da
epoca risalente, considerato limitative della liberta' personale
anche le misure che, pur non caratterizzate da forme di coercizione,
introducono «una sorta di degradazione giuridica» (sentenza n. 11 del
1956), determinata dall'isolamento del soggetto inciso dalla misura
rispetto a tutti gli altri consociati. Attraverso, cioe',
un'interpretazione sistematica dell'art. 13 Cost. alla luce dell'art.
3 Cost., questa Corte ha rilevato che «prescrizioni restrittive
degradanti per la persona, per quanto previste dalla legge e
necessarie a perseguire il "fine costituzionalmente tracciato" che le
giustifica (sentenza n. 219 del 2008), non possono sfuggire alla
riserva di giurisdizione, perche' esse, separando l'individuo o un
gruppo circoscritto di individui dal resto della collettivita', e
riservando loro un trattamento deteriore, portano con se' un elevato
tasso di potenziale arbitrarieta', al quale lo Stato di diritto
oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla
obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e
imparzialita'» (sentenza n. 127 del 2022).
L'uguaglianza e la pari dignita' sociale si ritrovano infatti
potenzialmente compresse laddove la misura non abbia carattere
coercitivo, e possa quindi apparire prima facie restrittiva soltanto
della liberta' da prestazioni personali o della liberta' di
circolazione, ma venga adottata nei confronti di uno specifico
individuo e sulla base di una valutazione personale di tratti della
sua personalita' che siano idonei a differenziarlo dal resto
indistinto della collettivita'.
Tale approccio, d'altronde, trova un fondamento testuale nella
riserva rinforzata dell'art. 16 Cost., il quale, diversamente
dall'art. 13 Cost., impone che la limitazione della liberta' di
circolazione sia stabilita dalla legge «in via generale». Ed e', per
esempio, su questo presupposto che questa Corte ha ritenuto che la
misura della cosiddetta quarantena, sperimentata nel periodo della
emergenza epidemiologica da COVID-19, non rientrasse nell'ambito di
applicazione dell'art. 13 Cost., anche in ragione del fatto che la
misura riguardava «una vasta ed indeterminata platea di persone»
(sentenza n. 127 del 2022).
Con la sentenza n. 203 del 2024, questa Corte ha avuto modo non
solo di ricostruire l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ma
anche di offrire un'ulteriore precisazione, in continuita' con la
propria giurisprudenza pluridecennale.
In quell'occasione era, infatti, in discussione la previsione che
non contempla l'assoggettamento alla riserva di giurisdizione per la
misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio (art.
2 del d.lgs. n. 159 del 2011). E a fronte di un provvedimento di
carattere individuale, derivante da un apprezzamento singolare della
personalita' dell'individuo, questa Corte, nel dichiarare non fondata
la questione, ha affermato che «la degradazione giuridica determinata
dalla misura non e' di per se' sufficiente [...] a far scattare le
garanzie dell'art. 13 Cost. E', altresi', necessario a tal fine che
il trattamento deteriore dell'individuo rispetto al resto della
collettivita' incida sulla sua liberta' di movimento in maniera
significativa dal punto di vista "quantitativo", in relazione alla
particolare gravosita' delle limitazioni imposte attraverso la
misura» (sentenza n. 203 del 2024 e, nello stesso senso, sentenza n.
68 del 1964).
Del resto, persino innanzi a misure che comportano una qualche
forma di coercizione fisica e che quindi sembrerebbero attingere a
una componente determinante della liberta' personale, le garanzie
dell'art. 13 Cost. restano inoperanti qualora gli interventi coattivi
abbiano un «carattere meramente momentaneo e non [siano] invasivi
della sfera corporea e dell'intimita' della persona» (sentenza n. 203
del 2024, e, nello stesso senso, sentenze n. 13 del 1972 e n. 30 del
1962). A fortiori, non appare possibile prescindere dalla sussistenza
di un apprezzabile livello quantitativo di sacrificio per il
destinatario della misura di prevenzione qualora la limitazione della
liberta' personale venga ricostruita alla stregua del criterio della
cosiddetta degradazione giuridica. Quest'ultimo, dunque, puo'
produrre un ampliamento dell'ambito di applicazione delle garanzie
costituzionali previste per la liberta' personale, in ragione
dell'operare del principio di uguaglianza e della pari dignita'
sociale, ma solo in presenza di un sacrificio quantitativamente
apprezzabile.
Cosi', in linea con i propri precedenti, questa Corte ha ribadito
che, allo stato, il foglio di via obbligatorio non determina il
superamento della soglia minima di sacrificio per qualificare la
misura come atto limitativo della liberta' personale, pur avvertendo
che «questa giurisprudenza ben potra' essere riconsiderata
nell'ipotesi in cui il legislatore dovesse, in futuro, dilatare
eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini
sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto,
sia di durata della stessa interdizione, rendendo cosi' non piu'
sostenibile l'assunto, sul quale tale giurisprudenza implicitamente
si fonda, della generale minore incidenza del divieto di recarsi in
un luogo determinato rispetto all'obbligo di recarsi periodicamente
presso un ufficio di polizia, o di rimanere nella propria abitazione
durante le ore notturne» (sentenza n. 203 del 2024).
11.1.- Quanto precede pone in evidenza che il giudizio di questa
Corte sull'ascrivibilita' di una certa misura restrittiva all'ambito
di applicazione della liberta' personale ha carattere dinamico, nel
senso che, di volta in volta, si tratta di valutare se eventuali
evoluzioni legislative, nel segno di un irrigidimento di presupposti,
contenuti ed effetti della misura stessa, debbano indurre a ritenere
varcata la soglia minima, superata la quale si impone l'osservanza
della riserva di giurisdizione.
Non vi e' dubbio che il legislatore goda di discrezionalita' nel
configurare le misure di prevenzione, il cui fondamento e' «nel
principio secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti
sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme
repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure
preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire:
sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni
ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della
Costituzione» (sentenza n. 23 del 1964 e, nello stesso senso,
sentenza n. 27 del 1959). Le prescrizioni sopra indicate mirano
appunto a garantire il detto fine di tutela preventiva, anche allo
scopo di consentire l'esercizio di adeguati controlli da parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza (sentenza n. 282 del 2010).
A fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza
pubblica il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita',
ha previsto una pluralita' di risposte: tra le quali, accanto a
essenziali misure non limitative della liberta' personale - come il
potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, la lotta alle
dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura
urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e
nelle aree depresse, nonche' adeguate politiche sociali - si
annoverano anche le misure di prevenzione. Rispetto a esse questa
Corte non ritiene precluso, nel rispetto del principio di
proporzionalita', l'avanzamento della soglia di tutela. Quest'ultima
eventualita', tuttavia, qualora comporti un superamento di una certa
soglia di afflittivita', impone il rafforzamento delle garanzie
applicative grazie all'intervento ineliminabile dell'autorita'
giudiziaria, che si rende necessario ogni qual volta la misura si
presti potenzialmente a determinare restrizioni quantitativamente
apprezzabili al lecito agire dell'individuo che ne e' colpito.
11.2.- Ammessa, dunque, in via generale e di principio la
compatibilita' con la Costituzione delle misure di prevenzione, il
giudizio di questa Corte non puo' che avere a oggetto la specifica
previsione legislativa, essendo ovvio che il raggiungimento di
un'adeguata soglia quantitativa di restrizione ben puo' riguardare
una certa misura e non invece un'altra, pur appartenente alla
medesima tipologia giuridica (cioe', nel caso di specie, alla
categoria delle misure di prevenzione). Cosi', la circostanza,
ricordata dall'Avvocatura generale dello Stato, che il foglio di via
obbligatorio continui a operare al di fuori dell'alveo della liberta'
personale (secondo quanto chiarito nella sentenza n. 203 del 2024)
nulla implica, quanto a questo profilo, con riguardo alla differente
misura di prevenzione personale del censurato "DASPO antirissa",
rispetto al quale e' quindi necessario valutare autonomamente il
grado di pervasivita'.
E' appena il caso di aggiungere che, in sede di controllo di
legittimita' costituzionale, la verifica sull'impatto quantitativo
della misura dovra' vertere non sul grado di afflittivita' che essa
produce nel singolo caso concreto di applicazione, ma in relazione
alla massima potenzialita' di espansione che la legge le assegna, a
fronte della quale si puo' imporre l'osservanza della riserva di
giurisdizione.
12.- Rispetto ai criteri che questa Corte applica nel determinare
il dato quantitativo e la soglia di afflittivita' ai fini
dell'applicazione delle garanzie previste a tutela della liberta'
personale, un ruolo primario assume - come accennato - la distinzione
tra «divieto di recarsi in un certo luogo» e «obbligo di recarsi, o
di rimanere, in un luogo determinato» (sentenza n. 203 del 2024).
Il primo viene di regola considerato «meno gravoso» del secondo e
rappresenta una linea discretiva «relativamente sicura nel
distinguere tra i diversi livelli di intensita' delle misure che
comunque incidono sulla liberta' della persona di muoversi nello
spazio» (ancora sentenza n. 203 del 2024). La stessa giurisprudenza
costituzionale non ha escluso, tuttavia, come gia' ricordato in
precedenza, che i divieti potrebbero essere cosi' dilatati da non
rendere piu' sostenibile l'assunto della tendenziale minore incidenza
sulle facolta' della persona del divieto di recarsi in un determinato
luogo rispetto al corrispondente obbligo.
Per stabilire quando siffatta eventualita' si verifichi questa
Corte non puo' che prendere in considerazione diversi fattori. In
linea di principio, rientrano tra essi: la durata della misura (in
relazione tanto al minimo, quanto al massimo astrattamente
applicabile); i presupposti applicativi (sia quanto ai fatti o
reati-spia, sia quanto all'attualita' dei fatti presupposti e del
livello di accertamento richiesto); gli effetti collegati
all'eventuale trasgressione (rispetto ai quali si deve tener conto
del complessivo trattamento sanzionatorio connesso al quadro edittale
della sanzione); l'ambito territoriale di riferimento (essendo
ovviamente differente se l'ambito e' quello comunale, provinciale o
regionale); la rilevanza dell'accesso ai luoghi per lo svolgimento di
attivita' strumentali al sostentamento o essenziali per la vita di
relazione (incidendo diversamente, ad esempio, l'interdizione ad
assistere a una manifestazione sportiva rispetto al divieto di
accedere a una pluralita' di esercizi pubblici); il collegamento con
le abitudini di vita dell'interessato (ravvisandosi un maggiore grado
di incidenza restrittiva nelle misure che possono operare anche nel
luogo di residenza del prevenuto); la determinatezza dei luoghi
interdetti o limitati (essendo significativo se il prevenuto sia
messo in grado di conoscere esattamente i luoghi che gli sono
interdetti o che sono comunque interessati dalla misura).
13.- Sulla base di queste premesse, il giudice a quo ritiene che
il provvedimento del "DASPO antirissa" integri il criterio
quantitativo di sacrificio necessario a configurare una limitazione
della liberta' personale quando vada a cumularsi con un'altra misura
di prevenzione personale, ancora efficace a carico del medesimo
individuo. A parere del rimettente, l'unico modo per sanare il vulnus
sarebbe allora quello di imporre il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria per l'adozione del "DASPO antirissa" ogni qual volta il
destinatario abbia gia' in corso di esecuzione un'altra misura di
prevenzione.
Tale soluzione, tuttavia, non persuade, poiche' la quantita' del
sacrificio della singola misura di prevenzione varia notevolmente in
ragione della diversa tipologia. La pluralita' di provvedimenti, in
presenza di misure blande - quale, ad esempio, l'avviso orale -
potrebbe, dunque, non essere significativa e presuntivamente idonea a
ritenere integrato il dato quantitativo. Senza considerare che la
soluzione presenterebbe profili di manifesta irragionevolezza,
poiche' in presenza di due misure di prevenzione il "DASPO antirissa"
dovrebbe essere, nella prospettazione del rimettente, adottato dal
giudice anziche' dal questore solo qualora fosse adottato per secondo
(rispetto a una precedente misura di prevenzione), mentre rimarrebbe
privo della invocata garanzia qualora fosse adottato per primo (e
venisse seguito da un'altra misura di prevenzione), pur essendo del
tutto evidente che le due situazioni si presentano come totalmente
omogenee.
Muovendosi, tuttavia, nel solco della questione prospettata dal
rimettente, che resta segnata dall'individuazione della norma
oggetto, del parametro costituzionale e della argomentazione posta
alla base del dubbio di legittimita' costituzionale, questa Corte,
nel ricercare la soluzione piu' idonea a rimuovere un eventuale vizio
(sentenze n. 135, n. 78 e n. 7 del 2025), e' tenuta a porsi il
quesito se il tratto di rilevanza quantitativa rivestito dal
cosiddetto "DASPO antirissa" si manifesti anche prima, e senza
necessita' che esso si sovrapponga a una precedente misura di
prevenzione personale, affinche' trovino applicazione le garanzie
dell'art. 13 Cost.
14.- Alla luce di quanto precedentemente osservato in relazione
all'evoluzione legislativa del "DASPO antirissa", e' innegabile che,
con volonta' costante confermata nel corso di distinte legislature,
il legislatore abbia ritenuto di affidare a tale misura una funzione
sempre piu' significativa e incisiva a fini di prevenzione di fatti
lesivi della sicurezza pubblica.
Cio' e' accaduto, anzitutto, dilatandone i presupposti
applicativi, il cui apprezzamento, una volta sganciato dalla
necessita' di una previa condanna penale, riposa ora su un'ampia
discrezionalita' nella valutazione del rilievo da attribuire a fatti
oggetto di mera denuncia. Il grado di afflittivita' della misura e'
poi cresciuto costantemente, con riguardo sia all'ambito spaziale
potenzialmente inibito alla persona, sia alla durata della
interdizione, sia agli effetti collegati alla trasgressione, che ora
sono tali da consentire, in linea astratta, l'inflizione di una pena
della reclusione fino a tre anni, e, quindi, tra l'altro, sottratta
al fondamentale beneficio della sospensione condizionale.
Con riguardo alla misura prevista dal censurato art. 13-bis,
dunque, si profila proprio quel tipo di scelta legislativa che,
muovendosi nella direzione di «dilatare eccessivamente i divieti
inerenti alle misure in esame», richiede uno scrupoloso scrutinio
volto ad accertare se i divieti di recarsi in un luogo, prefigurati
dalle norme indubbiate, conservino l'usuale carattere di minore
incidenza sulle facolta' del soggetto rispetto all'obbligo di
rimanere in un luogo (sentenza n. 203 del 2024).
15.- Questa Corte reputa che, a fronte degli elementi
evidenziati, il provvedimento impositivo del "DASPO antirissa"
disciplinato dal censurato art. 13-bis, comma 1, non incida in senso
limitativo sulla liberta' personale.
Per tale profilo, va infatti considerato che il divieto di
accesso ivi previsto concerne plurimi pubblici esercizi e locali di
pubblico trattenimento «specificamente individuati» in ragione dei
luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano
frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa.
Condizione di legittimita' del provvedimento, in altri termini,
e' che esso inibisca l'ingresso a quei soli locali che l'autorita' di
pubblica sicurezza e' stata in grado di collegare alla commissione
delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate
al prevenuto.
Da cio' consegue che in tal modo il sacrificio imposto non appare
quantitativamente eccessivo e quindi non assurge a una restrizione
della liberta' personale, in quanto il destinatario del provvedimento
resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi
pubblici e locali della medesima natura, ove potra' non solo
approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali
nuovi legami sociali.
16.- Viceversa, questa Corte ritiene che il provvedimento di cui
al censurato art. 13-bis, comma 1-bis, pur risolvendosi in un divieto
di accedere a taluni luoghi, anziche' nell'obbligo di rimanervi,
costituisca una restrizione della liberta' personale ai sensi
dell'art. 13 Cost.
E' decisivo considerare, a tale proposito, che la misura, solo in
questa forma aggravata, ha un campo applicativo estremamente vasto,
perche' si estende potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e
locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale. E' ben
vero che il principio di proporzionalita' impone all'autorita' di
pubblica sicurezza di dosare le restrizioni al minimo necessario, e
che e' da ritenere che questo accada nella generalita' dei casi, ma,
come si e' gia' chiarito, cio' e' privo di rilievo ai fini della
qualificazione dell'istituto alla luce dell'art. 13 Cost. Ad avere
importanza a tal fine non sono le peculiari vicende applicative di
ciascuna ipotesi concreta, ma i tratti che la misura oggetto del
controllo di legittimita' costituzionale assume sul piano normativo,
tanto piu' che la riserva di giurisdizione ha il fine precipuo di
sottrarre le persone ad arbitri resi possibili dalla formulazione
delle norme limitative della liberta'.
Ora, il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi della
provincia (di fatto, nella maggior parte dei casi, quella ove si
risiede o si dimora abitualmente) rischia di creare una "cortina" di
isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti relazionali
assai prossimi, ove lo "stigma sociale" connesso al divieto diviene
particolarmente accentuato e afflittivo. Mentre il foglio di via
obbligatorio (sul cui regime costituzionale insiste l'Avvocatura
generale dello Stato) allontana il prevenuto da ambiti comunali ove
egli non risiede e non dimora abitualmente, permettendogli di
esplicare ogni attivita' consentita nei luoghi ove di regola e'
radicata la propria vita, il cosiddetto "DASPO antirissa aggravato"
limita le attivita' di integrazione sociale della persona in un vasto
numero di spazi a cio' deputati, in ragione dell'estensione del
divieto all'intero ambito provinciale.
Inoltre, la legge lascia indeterminati i luoghi preclusi al
prevenuto, essendo la misura estesa a tutti gli esercizi pubblici
della provincia, nonche' agli spazi ad essi circostanti: e' evidente
che tale indeterminatezza, qualora il provvedimento del questore non
contenga idonee specificazioni, potrebbe rendere al prevenuto
difficile l'esatta identificazione dei luoghi interdetti.
Ne' si tratta di una restrizione di breve durata, e quindi
inidonea a incidere significativamente sulla vita sociale del
prevenuto, considerato che il divieto puo' ora rimanere efficace fino
a tre anni e ha un'estensione minima di un anno (mentre il foglio di
via obbligatorio puo' essere astrattamente contenuto in sei mesi,
vale a dire a un periodo non cosi' lungo da implicare necessariamente
conseguenze profonde sulla vita di relazione).
Infine, a un divieto di larghissima applicazione (trattandosi di
misura adottabile in presenza di qualunque delitto non colposo contro
la persona o il patrimonio) corrisponde ormai, in caso di
inosservanza, una risposta sanzionatoria capace di condizionare
pesantemente la vita del soggetto, considerata anche la gia' rilevata
possibilita' che la pena inflitta, stante il massimo edittale di tre
anni di reclusione, resti sottratta alla sospensione condizionale
(mentre la trasgressione al foglio di via obbligatorio puo'
comportare una pena della reclusione non superiore a diciotto mesi:
art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).
L'insieme di tali fattori convergenti, inquadrati alla luce del
processo legislativo di rafforzamento della misura, comporta che il
cosiddetto "DASPO antirissa aggravato" (o provinciale), anche in
ragione della sua estensione all'intero territorio provinciale, abbia
ormai valicato la soglia minima di afflittivita', superata la quale
anche un mero divieto di recarsi in luoghi determinati deve essere
sottoposto alle garanzie offerte dall'art. 13 Cost. a tutela della
liberta' personale.
17.- Il legislatore, fin dall'introduzione dell'art. 13-bis
censurato, ha assoggettato a convalida da parte dell'autorita'
giudiziaria il provvedimento applicativo del cosiddetto "DASPO
antirissa" soltanto nei casi in cui il questore avesse prescritto
anche l'obbligo di comparire periodicamente presso un ufficio o
comando di polizia, nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte
maturata su analoga prescrizione (sentenze n. 193 e n. 143 del 1996).
Cio' e' avvenuto per effetto del comma 5 dello stesso art.
13-bis, attraverso il rinvio alla disciplina, in quanto compatibile,
recata dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive), secondo i quali il provvedimento dell'autorita' di
pubblica sicurezza e' immediatamente trasmesso al procuratore della
Repubblica, che, entro 48 ore, decide se chiederne la convalida al
giudice per le indagini preliminari. A quest'ultimo competono altre
48 ore per provvedere, a pena di cessazione dell'efficacia della
misura.
Inoltre, il giudizio di convalida, nel quale il giudice valuta
autonomamente la sussistenza dei requisiti di applicazione, e, in
particolare, la proporzionalita' della misura, puo' concludersi anche
con una modifica delle prescrizioni adottate e sfocia in un'ordinanza
ricorribile per cassazione.
L'illegittimita' costituzionale nella quale il legislatore e'
incorso introducendo nell'art. 13-bis il comma 1-bis consiste allora
nell'aver accentuato i tratti afflittivi della misura, senza
adeguarla alla disciplina costituzionale della liberta' personale e,
in particolare, alla riserva di giurisdizione contenuta nell'art. 13
Cost.
Per tale ragione, l'art. 13-bis, comma 1-bis, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non
prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Tali disposizioni
rappresentano, infatti, una grandezza gia' esistente
nell'ordinamento, in quanto, come accennato, si riferiscono al DASPO
sportivo con obbligo di firma. Misura che presenta tratti di analogia
con il "DASPO antirissa" e per la quale il legislatore,
configurandola correttamente come limitativa della liberta'
personale, ha previsto la convalida da parte dell'autorita'
giudiziaria. Si tratta, dunque, di una soluzione costituzionalmente
adeguata che il legislatore ha peraltro gia' adottato nell'art.
13-bis censurato, in relazione alla misura dello stesso "DASPO
antirissa" ma con obbligo di firma.
18.- Le questioni poste in via subordinata dal rimettente sono
assorbite. Non solo, infatti, sono poste espressamente «in subordine»
e «in ulteriore subordine», ma siffatta qualificazione risulta
coerente con l'argomentazione sviluppata dal giudice a quo. Per
motivare la non manifesta infondatezza delle questioni subordinate,
il giudice rimettente utilizza come parametro l'art. 16 Cost.,
sull'esplicito presupposto che questa Corte abbia preventivamente
dichiarato non fondata la questione principale e abbia negato la
riconducibilita' del censurato art. 13-bis, comma 1-bis, all'ambito
di applicazione dell'art. 13 Cost.