ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.
15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), promosso dal Tribunale ordinario
di Livorno, in composizione monocratica, nel procedimento vertente
tra A. B. e Ministero della giustizia, con ordinanza del 22 aprile
2024, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2025 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 22 aprile 2024, iscritta al n. 158 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Livorno, in
composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), introdotto dall'art. 7, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
(Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti
in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in
materia di esecuzione forzata).
Tale disposizione, nel testo oggetto di censura, prevede che nel
procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e
commerciali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa
nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi
degli avvocati istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo ove
ha sede l'organismo di mediazione competente.
2.- Il giudizio principale e' stato introdotto, con ricorso in
opposizione ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)», dall'avvocato N. G. in proprio e quale
difensore di A. B.
Quest'ultimo aveva chiesto al Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Livorno di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, in relazione al procedimento di mediazione civile introdotto
dal figlio minore L. B., indicando l'avvocato N. G. come proprio
difensore.
L'istanza era stata inizialmente accolta; tuttavia, decidendo
sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata da L. B. dopo
la conclusione del procedimento, il Consiglio dell'Ordine aveva
respinto la richiesta di ammissione, osservando che il difensore
nominato apparteneva al foro di Pisa.
3.- In via preliminare, il Tribunale ha qualificato il
provvedimento opposto come revoca della precedente ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 15-novies del
d.lgs. n. 28 del 2010, poiche' il Consiglio dell'Ordine ha dato atto
dell'originaria insussistenza di un presupposto, costituito, per
l'appunto, dall'iscrizione del difensore nominato nell'albo tenuto
presso il consiglio dell'ordine territorialmente competente.
Posta tale premessa, e quanto alla rilevanza delle questioni, il
rimettente osserva che la domanda dei ricorrenti si fonda unicamente
sull'applicazione della disposizione censurata.
3.1.- In punto, poi, alla non manifesta infondatezza delle
questioni, rileva anzitutto che tale disposizione e' stata introdotta
nell'ordinamento in seguito alla sentenza n. 10 del 2022 di questa
Corte, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente
illegittimi gli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 83, comma 2, t.u.
spese di giustizia nella parte in cui non prevedevano che la
disciplina sul patrocinio a spese dello Stato si applicasse anche
all'attivita' difensiva svolta nei procedimenti di mediazione
obbligatoria, quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un
accordo, e che, in questi casi, alla liquidazione del compenso
provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a
conoscere della controversia.
Su tale base, il giudice a quo osserva che la disciplina del
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della mediazione in
materia civile e commerciale ricalca, nella sostanza, quella relativa
al processo civile, eccezion fatta che per il requisito di ammissione
previsto dalla norma censurata.
Nel processo civile, infatti, la parte ammessa al patrocinio puo'
avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell'ordine
diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con
l'unico limite della non riconoscibilita', in tale caso, delle spese
e indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.
3.2.- Da questa diversita' di disciplina il rimettente fa
derivare un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24
Cost.
In relazione al primo parametro, dopo aver premesso che il
legislatore gode di ampia discrezionalita' nella conformazione degli
istituti processuali, fra i quali l'accesso al patrocinio a spese
dello Stato, con l'unico limite della non manifesta irragionevolezza
o arbitrarieta' delle scelte compiute, osserva che la diversita' di
disciplina dell'accesso al patrocinio in caso di mediazione, rispetto
a quanto previsto in ambito giudiziale, non appare sorretta da alcuna
valida giustificazione.
Tale diversita', inoltre, determinerebbe conseguenze paradossali
nell'ipotesi di fallimento della mediazione; riespandendosi, infatti,
la facolta' della parte di avvalersi del proprio difensore di
fiducia, anche esterno al foro del giudizio, si verificherebbe una
«dispersione di conoscenza» in danno di quest'ultimo, il quale si
troverebbe «all'oscuro di tutto cio' che ha fatto parte del
procedimento di mediazione».
3.3.- Inoltre, e in via derivata, limitando la possibilita' della
parte di scegliere il proprio difensore, la norma censurata darebbe
luogo a un'ingiustificata compressione del suo diritto alla difesa,
condizionato da un'imposizione «non [...] strettamente funzionale a
garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto».
4.- Il rimettente conclude osservando che, nell'ipotesi di
accoglimento delle questioni, il rischio di eventuali ricadute
finanziarie sarebbe evitato ove si estendesse anche al procedimento
di mediazione l'esclusione del riconoscimento delle spese e
indennita' di trasferta affrontate dal difensore estraneo al foro,
prevista dalla disciplina dell'accesso al patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile.
Considerato in diritto
5.- Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, con
l'ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010,
introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 149 del
2022, a mente del quale, nel procedimento di mediazione finalizzata
alle controversie civili e commerciali, la parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un avvocato scelto tra
gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i
consigli dell'ordine del luogo ove ha sede l'organismo di mediazione
competente.
Ad avviso del rimettente, la norma realizzerebbe un'irragionevole
disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dell'accesso al
patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - che non prevede
alcuna limitazione quanto alla scelta del difensore da parte del
soggetto non abbiente, fatta salva la non ripetibilita' delle spese e
dell'indennita' di trasferta laddove la scelta ricada su un difensore
estraneo al foro - e un'ingiustificata limitazione del diritto alla
difesa della parte ammessa al patrocinio in caso di mediazione
obbligatoria.
6.- In via preliminare, va rilevato che, successivamente
all'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata e' stata
modificata dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 3), del decreto
legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia
di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita),
rubricato «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».
Tale intervento normativo ha soppresso nel comma 3 dell'art.
15-quinquies le parole «, istituiti presso i consigli dell'ordine del
luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente
individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1», e ha aggiunto il
comma 3-bis, che cosi' dispone: «[q]uando l'avvocato nominato
dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte
d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le
spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi».
Questa modifica ha integrato il contenuto della norma censurata
secondo il verso del dubbio di legittimita' prospettato dal
rimettente, poiche' ha esteso al procedimento di mediazione
obbligatoria la possibilita', per l'interessato, di farsi assistere
da un difensore non iscritto all'elenco istituito nel luogo ove ha
sede l'organismo di mediazione, con l'unico limite della non
riconoscibilita' delle spese e dell'indennita' di trasferta.
6.1.- In conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, in
presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le
norme oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale, o che
incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice
rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta
infondatezza delle questioni, quando lo ius superveniens possa
«condizionare l'applicabilita' delle norme censurate nel procedimento
a quo» (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2020 e n. 230 del 2019),
ovvero muti in modo sostanziale «i termini della questione cosi' come
e' stata posta dal giudice a quo» (sentenze n. 79 del 2019 e n. 125
del 2018; in tal senso anche sentenza n. 236 del 2018) o, comunque,
intacchi «il meccanismo contestato» dal rimettente (sentenze n. 51
del 2019 e n. 194 del 2018).
6.2.- La disciplina sopravvenuta non contiene una disposizione
transitoria, volta a regolarne l'applicabilita' ai processi in corso,
dal che dovrebbe inferirsi che essa spiega effetto solo dal momento
della sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.
Nondimeno, vi e' motivo di ritenere che lo ius superveniens possa
condizionare l'applicazione della norma censurata nel giudizio
principale, avuto riguardo al fatto che la modifica normativa,
incidendo sul procedimento volto ad accertare la sussistenza dei
requisiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, pone una
questione di diritto intertemporale che incide sulla disciplina di un
procedimento giurisdizionale.
Infatti, come questa Corte ha piu' volte affermato, nel
procedimento relativo all'ammissione al patrocinio dei non abbienti
«il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente ad oggetto
l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di
fondamento costituzionale» (sentenza n. 80 del 2020); e «i
provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime
proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei
limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli
altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione» previsti a
tale scopo (ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999).
6.3.- Il regime degli effetti temporali della modifica appare,
dunque, meglio inquadrabile alla luce del principio tempus regit
processum, in base al quale la disciplina applicabile al giudizio e'
quella vigente nel momento in cui viene accertato il diritto che vi
e' stato azionato, dimodoche' la relativa decisione, in base a un
criterio di attualita', tenga conto di tutti i mutamenti normativi
intervenuti nel corso del processo.
Pertanto, non si pone un problema di retroattivita' o
irretroattivita' della norma sopravvenuta, occorrendo piuttosto
verificare, dall'angolo visuale degli interessi cui si riferisce la
disciplina modificata, se tale norma li abbia incisi o, invece,
lasciati intatti.
6.4.- Poste tali coordinate, e venendo al caso di specie, lo
stesso rimettente ha qualificato il provvedimento impugnato nel
giudizio a quo come revoca della precedente ammissione al patrocinio
a spese dello Stato della parte coinvolta nella mediazione
obbligatoria.
Tale provvedimento, in forza di quanto previsto dell'art.
15-novies del d.lgs. n. 28 del 2010, interviene qualora,
successivamente all'ammissione, emerga il difetto - originario o
sopravvenuto - di uno dei requisiti contemplati; detta circostanza,
«da chiunque accertata, [...] e' comunicata al consiglio dell'ordine
che ha deliberato l'ammissione» (comma 1), il quale, «effettuate le
verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne da'
comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di
mediazione» (comma 3).
Contro il provvedimento di revoca, a norma del comma 4 del
medesimo art. 15-novies, «l'interessato puo' proporre ricorso, entro
venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale
del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha
adottato».
6.5.- Con riguardo agli effetti della revoca, deve farsi
applicazione della regola generale stabilita dall'art. 136, comma 3,
t.u. spese di giustizia, che distingue a seconda del caso in cui la
revoca intervenga per effetto delle modificazioni reddituali della
parte ammessa al patrocinio o per altra ragione; nel primo caso,
infatti, «[l]a revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle
modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva».
Ne discende la considerazione che le condizioni per l'accesso al
patrocinio a spese dello Stato diverse dai requisiti reddituali
devono sussistere per l'intera durata del procedimento, vale a dire
dal momento dell'ammissione della parte interessata fino a quello
della liquidazione del compenso.
Pertanto, laddove, come avvenuto nella fattispecie oggetto del
giudizio presupposto, tale revoca sia stata impugnata, il
provvedimento del giudice che decide sull'impugnazione ha natura
costitutiva, poiche' e' volto ad accertare se, con riferimento
all'intero segmento temporale interessato dal procedimento,
sussistano o meno le condizioni volute dal legislatore perche' la
parte che lo richiede possa accedere al patrocinio dei non abbienti.
Cio' conduce a ritenere che la revoca disposta nel corso del
procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventi
definitiva soltanto quando si consolida, per effetto di una decisione
inoppugnabile o perche' e' scaduto il termine per impugnarla.
In altri termini, poiche' nel caso di specie il legislatore ha
abrogato la previsione di un requisito stabilito per l'accesso della
parte al patrocinio a spese dello Stato - vale a dire la nomina di un
avvocato interno al foro della mediazione - e tale abrogazione e'
intervenuta mentre e' ancora in corso, nel giudizio a quo, il
procedimento volto ad accertare la legittimita' della revoca disposta
per l'originaria mancanza di tale requisito, lo ius superveniens
potrebbe spiegare efficacia sanante nell'ottica della domanda di
accesso al patrocinio.
7.- Si impone, dunque, la restituzione degli atti al giudice a
quo, al quale compete una rinnovata valutazione circa la rilevanza e
- se del caso - la non manifesta infondatezza delle questioni
sollevate alla luce del mutato quadro normativo.