ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel   giudizio   di   legittimita'    costituzionale    dell'art.
15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28
(Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali), promosso dal Tribunale  ordinario
di Livorno, in composizione monocratica,  nel  procedimento  vertente
tra A. B. e Ministero della giustizia, con ordinanza  del  22  aprile
2024, iscritta al n. 158 del registro  ordinanze  2025  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima   serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio  2026  il  Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 22 aprile 2024,  iscritta  al  n.  158  del
registro ordinanze  2025,  il  Tribunale  ordinario  di  Livorno,  in
composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 15-quinquies, comma 3,  del  decreto  legislativo  4  marzo
2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,
n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
controversie civili e commerciali), introdotto dall'art. 7, comma  1,
lettera  t),  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.   149
(Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata). 
    Tale disposizione, nel testo oggetto di censura, prevede che  nel
procedimento di mediazione finalizzata  alle  controversie  civili  e
commerciali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  possa
nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli  appositi  elenchi
degli avvocati istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo  ove
ha sede l'organismo di mediazione competente. 
    2.- Il giudizio principale e' stato introdotto,  con  ricorso  in
opposizione ai sensi dell'art. 99 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia. (Testo  A)»,  dall'avvocato  N.  G.  in  proprio  e  quale
difensore di A. B. 
    Quest'ultimo  aveva  chiesto  al  Consiglio   dell'Ordine   degli
avvocati di Livorno di essere ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
Stato, in relazione al procedimento di mediazione  civile  introdotto
dal figlio minore L. B., indicando  l'avvocato  N.  G.  come  proprio
difensore. 
    L'istanza era stata  inizialmente  accolta;  tuttavia,  decidendo
sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata da L. B. dopo
la conclusione  del  procedimento,  il  Consiglio  dell'Ordine  aveva
respinto la richiesta di  ammissione,  osservando  che  il  difensore
nominato apparteneva al foro di Pisa. 
    3.-  In  via  preliminare,  il  Tribunale   ha   qualificato   il
provvedimento opposto come  revoca  della  precedente  ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  15-novies  del
d.lgs. n. 28 del 2010, poiche' il Consiglio dell'Ordine ha dato  atto
dell'originaria insussistenza  di  un  presupposto,  costituito,  per
l'appunto, dall'iscrizione del difensore  nominato  nell'albo  tenuto
presso il consiglio dell'ordine territorialmente competente. 
    Posta tale premessa, e quanto alla rilevanza delle questioni,  il
rimettente osserva che la domanda dei ricorrenti si fonda  unicamente
sull'applicazione della disposizione censurata. 
    3.1.- In  punto,  poi,  alla  non  manifesta  infondatezza  delle
questioni, rileva anzitutto che tale disposizione e' stata introdotta
nell'ordinamento in seguito alla sentenza n. 10 del  2022  di  questa
Corte,  con  la  quale  sono  stati   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi gli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 83, comma  2,  t.u.
spese di  giustizia  nella  parte  in  cui  non  prevedevano  che  la
disciplina sul patrocinio a spese dello  Stato  si  applicasse  anche
all'attivita'  difensiva  svolta  nei  procedimenti   di   mediazione
obbligatoria, quando nel corso degli stessi  e'  stato  raggiunto  un
accordo, e che,  in  questi  casi,  alla  liquidazione  del  compenso
provveda l'autorita'  giudiziaria  che  sarebbe  stata  competente  a
conoscere della controversia. 
    Su tale base, il giudice a quo  osserva  che  la  disciplina  del
patrocinio a  spese  dello  Stato  nell'ambito  della  mediazione  in
materia civile e commerciale ricalca, nella sostanza, quella relativa
al processo civile, eccezion fatta che per il requisito di ammissione
previsto dalla norma censurata. 
    Nel processo civile, infatti, la parte ammessa al patrocinio puo'
avvalersi anche di un avvocato iscritto a  un  consiglio  dell'ordine
diverso da quello del luogo in cui siede il giudice  competente,  con
l'unico limite della non riconoscibilita', in tale caso, delle  spese
e indennita' di trasferta previste dai parametri forensi. 
    3.2.-  Da  questa  diversita'  di  disciplina  il  rimettente  fa
derivare un contrasto della norma censurata con  gli  artt.  3  e  24
Cost. 
    In relazione al  primo  parametro,  dopo  aver  premesso  che  il
legislatore gode di ampia discrezionalita' nella conformazione  degli
istituti processuali, fra i quali l'accesso  al  patrocinio  a  spese
dello Stato, con l'unico limite della non manifesta  irragionevolezza
o arbitrarieta' delle scelte compiute, osserva che la  diversita'  di
disciplina dell'accesso al patrocinio in caso di mediazione, rispetto
a quanto previsto in ambito giudiziale, non appare sorretta da alcuna
valida giustificazione. 
    Tale diversita', inoltre, determinerebbe conseguenze  paradossali
nell'ipotesi di fallimento della mediazione; riespandendosi, infatti,
la facolta'  della  parte  di  avvalersi  del  proprio  difensore  di
fiducia, anche esterno al foro del giudizio,  si  verificherebbe  una
«dispersione di conoscenza» in danno di  quest'ultimo,  il  quale  si
troverebbe  «all'oscuro  di  tutto  cio'  che  ha  fatto  parte   del
procedimento di mediazione». 
    3.3.- Inoltre, e in via derivata, limitando la possibilita' della
parte di scegliere il proprio difensore, la norma  censurata  darebbe
luogo a un'ingiustificata compressione del suo diritto  alla  difesa,
condizionato da un'imposizione «non [...] strettamente  funzionale  a
garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto». 
    4.-  Il  rimettente  conclude  osservando  che,  nell'ipotesi  di
accoglimento  delle  questioni,  il  rischio  di  eventuali  ricadute
finanziarie sarebbe evitato ove si estendesse anche  al  procedimento
di  mediazione  l'esclusione  del  riconoscimento   delle   spese   e
indennita' di trasferta affrontate dal difensore  estraneo  al  foro,
prevista dalla disciplina dell'accesso al patrocinio  a  spese  dello
Stato nel processo civile. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    5.- Il Tribunale di Livorno,  in  composizione  monocratica,  con
l'ordinanza  indicata  in  epigrafe   ha   sollevato   questioni   di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24  Cost.,
dell'art.  15-quinquies,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  28  del   2010,
introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera t), del d.lgs.  n.  149  del
2022, a mente del quale, nel procedimento di  mediazione  finalizzata
alle  controversie  civili  e  commerciali,  la  parte   ammessa   al
patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un avvocato  scelto  tra
gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i
consigli dell'ordine del luogo ove ha sede l'organismo di  mediazione
competente. 
    Ad avviso del rimettente, la norma realizzerebbe un'irragionevole
disparita' di trattamento rispetto alla  disciplina  dell'accesso  al
patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - che non  prevede
alcuna limitazione quanto alla scelta  del  difensore  da  parte  del
soggetto non abbiente, fatta salva la non ripetibilita' delle spese e
dell'indennita' di trasferta laddove la scelta ricada su un difensore
estraneo al foro - e un'ingiustificata limitazione del  diritto  alla
difesa della parte  ammessa  al  patrocinio  in  caso  di  mediazione
obbligatoria. 
    6.-  In  via  preliminare,  va  rilevato   che,   successivamente
all'ordinanza di  rimessione,  la  disposizione  censurata  e'  stata
modificata dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 3),  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2024,  n.  216  (Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia
di  mediazione  civile  e  commerciale  e  negoziazione   assistita),
rubricato «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28». 
    Tale intervento normativo ha  soppresso  nel  comma  3  dell'art.
15-quinquies le parole «, istituiti presso i consigli dell'ordine del
luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente
individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1», e ha aggiunto il
comma  3-bis,  che  cosi'  dispone:  «[q]uando  l'avvocato   nominato
dall'interessato e' iscritto in un elenco di un  distretto  di  corte
d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di  mediazione
competente ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  non  sono  dovute  le
spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi». 
    Questa modifica ha integrato il contenuto della  norma  censurata
secondo  il  verso  del  dubbio  di  legittimita'   prospettato   dal
rimettente,  poiche'  ha  esteso  al   procedimento   di   mediazione
obbligatoria la possibilita', per l'interessato, di  farsi  assistere
da un difensore non iscritto all'elenco istituito nel  luogo  ove  ha
sede  l'organismo  di  mediazione,  con  l'unico  limite  della   non
riconoscibilita' delle spese e dell'indennita' di trasferta. 
    6.1.- In conformita' alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  in
presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino  le
norme oggetto  del  dubbio  di  legittimita'  costituzionale,  o  che
incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al  giudice
rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non  manifesta
infondatezza  delle  questioni,  quando  lo  ius  superveniens  possa
«condizionare l'applicabilita' delle norme censurate nel procedimento
a quo» (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2020 e  n.  230  del  2019),
ovvero muti in modo sostanziale «i termini della questione cosi' come
e' stata posta dal giudice a quo» (sentenze n. 79 del 2019 e  n.  125
del 2018; in tal senso anche sentenza n. 236 del 2018)  o,  comunque,
intacchi «il meccanismo contestato» dal rimettente  (sentenze  n.  51
del 2019 e n. 194 del 2018). 
    6.2.- La disciplina sopravvenuta non  contiene  una  disposizione
transitoria, volta a regolarne l'applicabilita' ai processi in corso,
dal che dovrebbe inferirsi che essa spiega effetto solo  dal  momento
della sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum. 
    Nondimeno, vi e' motivo di ritenere che lo ius superveniens possa
condizionare  l'applicazione  della  norma  censurata  nel   giudizio
principale, avuto  riguardo  al  fatto  che  la  modifica  normativa,
incidendo sul procedimento volto  ad  accertare  la  sussistenza  dei
requisiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato,  pone  una
questione di diritto intertemporale che incide sulla disciplina di un
procedimento giurisdizionale. 
    Infatti,  come  questa  Corte  ha  piu'  volte   affermato,   nel
procedimento relativo all'ammissione al patrocinio dei  non  abbienti
«il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente  ad  oggetto
l'accertamento della sussistenza di un diritto,  peraltro  dotato  di
fondamento  costituzionale»  (sentenza  n.  80  del   2020);   e   «i
provvedimenti nei quali si esprime  tale  funzione  hanno  il  regime
proprio degli atti  di  giurisdizione,  revocabili  dal  giudice  nei
limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli
altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione» previsti a
tale scopo (ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999). 
    6.3.- Il regime degli effetti temporali  della  modifica  appare,
dunque, meglio inquadrabile alla  luce  del  principio  tempus  regit
processum, in base al quale la disciplina applicabile al giudizio  e'
quella vigente nel momento in cui viene accertato il diritto  che  vi
e' stato azionato, dimodoche' la relativa decisione,  in  base  a  un
criterio di attualita', tenga conto di tutti  i  mutamenti  normativi
intervenuti nel corso del processo. 
    Pertanto,  non  si  pone  un   problema   di   retroattivita'   o
irretroattivita'  della  norma  sopravvenuta,  occorrendo   piuttosto
verificare, dall'angolo visuale degli interessi cui si  riferisce  la
disciplina modificata, se tale  norma  li  abbia  incisi  o,  invece,
lasciati intatti. 
    6.4.- Poste tali coordinate, e venendo  al  caso  di  specie,  lo
stesso rimettente  ha  qualificato  il  provvedimento  impugnato  nel
giudizio a quo come revoca della precedente ammissione al  patrocinio
a  spese  dello  Stato  della  parte   coinvolta   nella   mediazione
obbligatoria. 
    Tale  provvedimento,  in  forza  di  quanto  previsto   dell'art.
15-novies  del  d.lgs.  n.   28   del   2010,   interviene   qualora,
successivamente all'ammissione, emerga  il  difetto  -  originario  o
sopravvenuto - di uno dei requisiti contemplati;  detta  circostanza,
«da chiunque accertata, [...] e' comunicata al consiglio  dell'ordine
che ha deliberato l'ammissione» (comma 1), il quale,  «effettuate  le
verifiche  ritenute  necessarie,  revoca  l'ammissione   e   ne   da'
comunicazione  all'interessato,  all'avvocato  e   all'organismo   di
mediazione» (comma 3). 
    Contro il provvedimento di  revoca,  a  norma  del  comma  4  del
medesimo art. 15-novies, «l'interessato puo' proporre ricorso,  entro
venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del  tribunale
del luogo  in  cui  ha  sede  il  consiglio  dell'ordine  che  lo  ha
adottato». 
    6.5.-  Con  riguardo  agli  effetti  della  revoca,  deve   farsi
applicazione della regola generale stabilita dall'art. 136, comma  3,
t.u. spese di giustizia, che distingue a seconda del caso in  cui  la
revoca intervenga per effetto delle  modificazioni  reddituali  della
parte ammessa al patrocinio o per  altra  ragione;  nel  primo  caso,
infatti, «[l]a revoca ha effetto dal momento dell'accertamento  delle
modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del  magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva». 
    Ne discende la considerazione che le condizioni per l'accesso  al
patrocinio a spese  dello  Stato  diverse  dai  requisiti  reddituali
devono sussistere per l'intera durata del procedimento, vale  a  dire
dal momento dell'ammissione della parte  interessata  fino  a  quello
della liquidazione del compenso. 
    Pertanto, laddove, come avvenuto nella  fattispecie  oggetto  del
giudizio  presupposto,  tale   revoca   sia   stata   impugnata,   il
provvedimento del giudice  che  decide  sull'impugnazione  ha  natura
costitutiva, poiche'  e'  volto  ad  accertare  se,  con  riferimento
all'intero   segmento   temporale   interessato   dal   procedimento,
sussistano o meno le condizioni volute  dal  legislatore  perche'  la
parte che lo richiede possa accedere al patrocinio dei non abbienti. 
    Cio' conduce a ritenere che la  revoca  disposta  nel  corso  del
procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  diventi
definitiva soltanto quando si consolida, per effetto di una decisione
inoppugnabile o perche' e' scaduto il termine per impugnarla. 
    In altri termini, poiche' nel caso di specie  il  legislatore  ha
abrogato la previsione di un requisito stabilito per l'accesso  della
parte al patrocinio a spese dello Stato - vale a dire la nomina di un
avvocato interno al foro della mediazione -  e  tale  abrogazione  e'
intervenuta mentre e'  ancora  in  corso,  nel  giudizio  a  quo,  il
procedimento volto ad accertare la legittimita' della revoca disposta
per l'originaria mancanza di  tale  requisito,  lo  ius  superveniens
potrebbe spiegare efficacia  sanante  nell'ottica  della  domanda  di
accesso al patrocinio. 
    7.- Si impone, dunque, la restituzione degli atti  al  giudice  a
quo, al quale compete una rinnovata valutazione circa la rilevanza  e
- se del  caso  -  la  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate alla luce del mutato quadro normativo.