ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma
1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), e, in  via  subordinata,
dell'art.  40  della  legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative  e  limitative  della  liberta'),  promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Firenze,  prima  sezione   penale,   in   composizione
monocratica, nel procedimento penale a carico di K. D., con ordinanza
del 26 maggio 2025, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2025  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  34,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2026  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 26 maggio 2025,  iscritta  al  n.  141  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale  ordinario  di  Firenze,  prima
sezione penale, in composizione monocratica, ha  sollevato  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e
39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'), in riferimento agli artt.  3,
15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. 
    In via subordinata, la medesima ordinanza ha censurato l'art.  40
ordin. penit. per violazione dell'art. 15 Cost. 
    1.1.- Il rimettente espone di dover giudicare dell'imputazione di
danneggiamento seguito da pericolo di  incendio,  a  norma  dell'art.
424, primo comma, del codice penale, ascritta a un detenuto a  titolo
definitivo che, mentre si  trovava  in  isolamento  disciplinare  per
esclusione dalle attivita' comuni,  avrebbe  appiccato  il  fuoco  al
materasso e al cuscino in dotazione della camera di detenzione. 
    Il giudice a  quo  riferisce  inoltre  che,  avendo  il  detenuto
compiuto successivamente un gesto  autolesivo  e  avendo  pertanto  i
sanitari  ritenuto  inidoneo  il  regime  di  isolamento,  era  stata
disposta la riassegnazione della persona al reparto ordinario. 
    1.2.-   Premesso   di   dover   riqualificare   il   fatto   come
danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio, a  norma  degli
artt. 635, secondo comma, numero 1), e 625, primo comma,  numero  7),
cod. pen., esclusa invero la concreta  sussistenza  del  pericolo  di
incendio, il Tribunale di Firenze assume che l'imputato abbia  tenuto
la condotta «per sottrarsi alla condizione d'isolamento che  riteneva
insopportabile». 
    Ne  desume  che  le  questioni,  aventi  a  oggetto  la  sanzione
disciplinare  dell'esclusione  dalle  attivita'  in   comune   e   il
pertinente  regime  di  isolamento,  siano  rilevanti  poiche',   ove
accolte, imporrebbero  di  configurare  a  favore  dell'imputato  una
scriminante di  «legittima  difesa,  quanto  meno  putativa»,  ovvero
l'esimente della particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis  cod.
pen. 
    1.3.- Nel merito della questione principale, il rimettente assume
che l'isolamento del detenuto, «realizzando una separazione  coattiva
del  medesimo  dalla  comunita'  di  cui  fa   parte»,   sia   misura
sproporzionata  ai  fini  disciplinari,  contraria   alla   finalita'
rieducativa della pena e dannosa  per  la  salute  psicofisica  della
persona, viepiu' trattandosi di isolamento continuo, sia  diurno  che
notturno. 
    Sarebbero inoltre  violate  la  riserva  di  giurisdizione  e  la
riserva di legge sancite dall'art. 15 Cost., atteso che  l'isolamento
sopprimerebbe la  liberta'  del  detenuto  di  comunicare,  senza  la
garanzia di un  provvedimento  motivato  dell'autorita'  giudiziaria,
essendo la misura disposta  dal  consiglio  di  disciplina,  e  senza
neppure una previsione legale tassativa, essendo rimessa  alla  fonte
regolamentare la definizione delle infrazioni  disciplinari  punibili
con tale misura e del relativo procedimento applicativo. 
    1.4.- La  questione  subordinata  concernente  l'art.  40  ordin.
penit. e' motivata ancora con riguardo alla violazione della  riserva
di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost.,  che  la  norma  censurata
trasgredirebbe nella parte in  cui  prevede  che  l'esclusione  dalle
attivita' in comune  sia  deliberata  dal  consiglio  di  disciplina,
organo amministrativo e non giudiziario. 
    In osservanza della riserva di giurisdizione, la misura  dovrebbe
viceversa essere applicata, su proposta del direttore  dell'istituto,
dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati  e  degli
internati, ovvero, nei confronti degli imputati, dal giudice indicato
nell'art. 279 del codice di procedura penale. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  chiesto  dichiararsi  l'inammissibilita'  o  la  non
fondatezza delle questioni. 
    2.1.- Sul piano dell'ammissibilita', per la difesa  statale,  non
sarebbe dimostrato che il detenuto abbia agito in legittima  reazione
all'esecuzione della misura disciplinare. 
    Egli comunque avrebbe potuto, «anziche' appiccare  un  incendio»,
chiedere «l'attenuazione della sanzione o la sua revoca attivando gli
strumenti a disposizione dei detenuti». 
    Oltre che sotto il profilo della legittima difesa,  le  questioni
sarebbero irrilevanti anche  nella  prospettiva  dell'esimente  della
particolare  tenuita'  del  fatto:  «la  lesione  al  bene  giuridico
protetto» -  deduce  l'Avvocatura  -  «rimane  infatti  della  stessa
gravita'  a   prescindere   dalla   circostanza   che   la   sanzione
disciplinare, quale causa  della  condotta  delittuosa,  sia  o  meno
dichiarata a posteriori incostituzionale». 
    2.2.- Le questioni sarebbero comunque non fondate. 
    I   controlli   sanitari    prescritti    dalla    legge    prima
dell'applicazione   e   durante   lo   svolgimento    dell'isolamento
disciplinare, la durata massima dello stesso nel limite  di  quindici
giorni, la possibilita' per il  detenuto  che  vi  e'  sottoposto  di
effettuare gli ordinari colloqui visivi e, in ogni caso, di ricorrere
al magistrato di sorveglianza, escluderebbero i denunciati vulnera. 
    In particolare, non sarebbe violata la riserva  di  giurisdizione
ex art. 15 Cost., atteso  che,  pur  nel  regime  di  isolamento,  al
detenuto sono garantiti i colloqui  con  i  familiari,  il  personale
sociosanitario e il difensore, in tale regime essendo preclusi solo i
contatti con gli altri detenuti, al massimo per quindici  giorni;  la
tutela giurisdizionale sarebbe assicurata dalle norme sul reclamo  al
magistrato di sorveglianza, il  cui  sindacato,  agli  effetti  degli
artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), ordin. penit.,  attinge,  per
l'esclusione  dalle  attivita'  in  comune,  anche  il  merito  della
sanzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.-  Con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  il  Tribunale  di
Firenze, prima sezione penale, in composizione  monocratica,  censura
gli artt. 33, comma 1, lettera b), e  39,  primo  comma,  numero  5),
ordin. penit., per violazione degli artt. 3, 15, 27, terzo  comma,  e
32 Cost., nonche', in via subordinata, l'art. 40 ordin.  penit.,  per
violazione dell'art. 15 Cost. 
    Le questioni sono  state  sollevate  nel  corso  di  un  giudizio
sull'imputazione di danneggiamento seguito da pericolo  di  incendio,
ascritta a un detenuto che, trovandosi in isolamento disciplinare per
esclusione dalle attivita' comuni, avrebbe dato fuoco al materasso  e
al cuscino presenti nella camera di detenzione. 
    Ad avviso del rimettente, poiche' il detenuto avrebbe  tenuto  la
condotta in reazione alla misura dell'isolamento,  che  sentiva  come
insopportabile, le sollevate questioni, aventi a oggetto le norme che
tale misura disciplinano, sarebbero rilevanti, sotto due  distinti  e
sequenziali profili: ove accolte, esse porterebbero a configurare  in
favore dell'imputato la scriminante della  legittima  difesa  (quanto
meno putativa) ovvero l'esimente della particolare tenuita' del fatto
ex art. 131-bis cod. pen. 
    4.- Giova  premettere  una  sintetica  illustrazione  del  quadro
normativo. 
    4.1.- L'esclusione dalle attivita' in comune e'  la  piu'  severa
tra le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento penitenziario,
in base all'elencazione di cui al  primo  comma  dell'art.  39  della
legge n. 354 del 1975, il quale tuttavia, proprio in ragione di cio',
ne circoscrive, al  numero  5),  la  durata  massima  («non  piu'  di
quindici giorni»). 
    Il secondo comma dello stesso art. 39 dispone che  tale  sanzione
«non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata
dal sanitario,  attestante  che  il  soggetto  puo'  sopportarla»,  e
aggiunge  che  il  detenuto,  escluso  dalle  attivita'  comuni,  «e'
sottoposto a costante controllo sanitario», nel che  e'  evidente  la
finalita' di consentire l'immediata cessazione della  misura  qualora
essa, smentendo  la  valutazione  iniziale,  si  riveli  dannosa  per
l'equilibrio psicofisico della persona. 
    In ogni caso, l'incidenza personale della sanzione in parola, cui
si associa il regime  di  isolamento  continuo  (art.  33,  comma  1,
lettera  b,  ordin.  penit.),  e'  temperata  dalla  possibilita'  di
effettuare i colloqui familiari, possibilita' che non viene mai  meno
(comma 4 dello stesso art. 33). 
    A livello secondario, l'art. 73, comma 7, del  d.P.R.  30  giugno
2000,   n.   230   (Regolamento   recante   norme    sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della  liberta'),
precisa che la situazione del detenuto  isolato  dai  compagni  «deve
essere oggetto di  particolare  attenzione,  con  adeguati  controlli
giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un  medico,  sia
di un componente del gruppo di  osservazione  e  trattamento,  e  con
vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale  del  Corpo
di polizia penitenziaria». 
    4.2.- Sul piano del controllo giurisdizionale, a norma  dell'art.
69, comma 6, lettera a), ordin. penit., modificato dall'art. 3, comma
1, lettera i), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146
(Misure urgenti in  tema  di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
detenuti e di riduzione controllata  della  popolazione  carceraria),
convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
il sindacato del magistrato di sorveglianza, riguardo  all'esclusione
del detenuto dalle attivita' in comune, non riguarda, come di regola,
i soli profili di legittimita'  del  provvedimento  disciplinare,  ma
«anche il merito». 
    La  verifica  giurisdizionale   puo'   dunque   investire   anche
l'adeguatezza  della  misura,  quanto  alla  compatibilita'  con   il
programma di trattamento in atto  (art.  36,  secondo  comma,  ordin.
penit.),  e  all'osservanza  del  canone  di  proporzionalita'  della
sanzione (art. 38, terzo comma, ordin. penit.). 
    5.- Le questioni sono inammissibili  per  difetto  di  rilevanza,
come puntualmente eccepito dalla difesa statale. 
    5.1.- Il Tribunale di Firenze censura le  norme  dell'ordinamento
penitenziario  sull'isolamento  disciplinare,  che  tuttavia  non  e'
chiamato  ad  applicare,   vertendo   il   giudizio   principale   su
un'imputazione di danneggiamento. 
    La  prospettazione  del  rimettente,  diretta  a  far   rientrare
nell'oggetto  del  suo  giudizio  la  legittimita'   della   sanzione
disciplinare, in realta' mero antefatto  dell'ipotesi  di  reato,  e'
giuridicamente implausibile. 
    Il giudice a quo ipotizza che, ove le questioni da lui  sollevate
fossero  accolte,  e  fossero  quindi  dichiarate  costituzionalmente
illegittime  le  norme  sull'isolamento  disciplinare,  la   condotta
oggetto di imputazione, ovvero il danneggiamento delle  suppellettili
della cella, risulterebbe scriminata per legittima difesa, quantomeno
putativa. 
    Tale prospettazione non supera il vaglio di  non  implausibilita'
della motivazione sulla rilevanza della questione, che  questa  Corte
e' tenuta a svolgere, secondo la propria costante giurisprudenza  (ex
multis, da ultimo, sentenze n. 21 e n. 10 del 2026). 
    Infatti, tra i presupposti della scriminante di legittima  difesa
vi e' l'inevitabilita' del  pericolo  (Corte  di  cassazione,  quarta
sezione penale, sentenza 4 luglio-29 settembre 2006, n. 32282;  prima
sezione penale, sentenza 25 ottobre-15 dicembre 2005, n. 45425). 
    Nella specie, il detenuto poteva evitare il  pericolo,  che  alla
sua salute eventualmente fosse derivato  dall'isolamento,  ricorrendo
al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o,  qualora  il
rimedio  al  malessere  fosse  stato  urgente,  chiedendo  il  pronto
intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria. 
    Non vi era alcuna necessita' di dare fuoco agli oggetti in cella. 
    La  legittima  difesa  non  e'  ipotizzabile  neanche  in   forma
putativa. 
    L'errore alla base  della  legittima  difesa  putativa  non  puo'
valutarsi al lume  di  un  criterio  esclusivamente  soggettivo,  ne'
desumersi  dal  solo  stato  d'animo  dell'agente,   dovendo   invece
considerarsi la situazione obiettiva, in quanto la  scriminante  puo'
configurarsi  solo  se  l'erronea  opinione   della   necessita'   di
difendersi risulti giustificata da concreti dati di fatto  (Corte  di
cassazione, prima sezione penale, sentenze 5-25 luglio 2024, n. 30608
e 24 novembre 2009-27 gennaio 2010, n. 3464). 
    Nella  specie,  nessuna  evidenza   oggettiva   giustificava   la
persuasione di non poter  chiedere  l'aiuto  del  medico  per  essere
sollevato dall'isolamento, e di dover invece bruciare, a tal fine, le
dotazioni di cella. 
    5.2.- In  alternativa  all'ipotesi  della  legittima  difesa,  il
giudice  a  quo  assume  che  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale delle norme sull'isolamento disciplinare renderebbe di
particolare   tenuita'   il   fatto   oggetto   dell'imputazione   di
danneggiamento, che risulterebbe cosi'  non  punibile,  agli  effetti
dell'art. 131-bis cod. pen. 
    Nemmeno questa prospettazione, pero', supera  il  vaglio  di  non
implausibilita' della motivazione sulla rilevanza. 
    L'ordinamento  penitenziario  attribuisce  al  detenuto   precisi
rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la  stessa
legittimita' costituzionale delle norme sulle quali  essa  si  fonda,
restando pero' certamente antigiuridica una reazione spontanea contro
una  percepita  ingiustizia,  come  quella  attribuita  all'imputato;
sicche',  anche  ove  questa  Corte   riconoscesse   l'illegittimita'
costituzionale della disciplina  sull'isolamento  disciplinare,  cio'
non varrebbe, di per se', a rendere di particolare tenuita' il  danno
cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore,
della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen. 
    D'altronde, ai sensi del primo comma  di  tale  disposizione,  le
modalita' della condotta e  l'esiguita'  del  danno  o  del  pericolo
devono essere valutate, ai fini dell'esimente, in base  ai  parametri
di cui al primo comma dell'art. 133 dello stesso  codice,  quindi  il
disvalore  del  fatto  deve  essere  misurato  sulla  scorta  di  una
considerazione unitaria degli indicatori afferenti alla condotta,  al
danno e alla colpevolezza (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), pur se non occorre che
il giudice esamini tutti i menzionati  criteri,  essendo  sufficiente
che specifichi a quale intende riferirsi in modo decisivo  (Corte  di
cassazione, sesta sezione penale,  sentenza  8  novembre-10  dicembre
2018, n. 55107). 
    Nessuno degli standard legali di  tenuita'  del  fatto  riguarda,
dunque, i motivi giuridici della condotta. E cio' e'  ovvio,  poiche'
altrimenti  sarebbe  di  particolare  tenuita'   ogni   contestazione
normativa,   che   deve   seguire,   invece,   le   forme    previste
dall'ordinamento. 
    6.- In conclusione, tutte le questioni devono  essere  dichiarate
inammissibili.