ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma
1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), e, in via subordinata,
dell'art. 40 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), promosso dal Tribunale
ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, nel procedimento penale a carico di K. D., con ordinanza
del 26 maggio 2025, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 26 maggio 2025, iscritta al n. 141 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima
sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e
39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), in riferimento agli artt. 3,
15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione.
In via subordinata, la medesima ordinanza ha censurato l'art. 40
ordin. penit. per violazione dell'art. 15 Cost.
1.1.- Il rimettente espone di dover giudicare dell'imputazione di
danneggiamento seguito da pericolo di incendio, a norma dell'art.
424, primo comma, del codice penale, ascritta a un detenuto a titolo
definitivo che, mentre si trovava in isolamento disciplinare per
esclusione dalle attivita' comuni, avrebbe appiccato il fuoco al
materasso e al cuscino in dotazione della camera di detenzione.
Il giudice a quo riferisce inoltre che, avendo il detenuto
compiuto successivamente un gesto autolesivo e avendo pertanto i
sanitari ritenuto inidoneo il regime di isolamento, era stata
disposta la riassegnazione della persona al reparto ordinario.
1.2.- Premesso di dover riqualificare il fatto come
danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio, a norma degli
artt. 635, secondo comma, numero 1), e 625, primo comma, numero 7),
cod. pen., esclusa invero la concreta sussistenza del pericolo di
incendio, il Tribunale di Firenze assume che l'imputato abbia tenuto
la condotta «per sottrarsi alla condizione d'isolamento che riteneva
insopportabile».
Ne desume che le questioni, aventi a oggetto la sanzione
disciplinare dell'esclusione dalle attivita' in comune e il
pertinente regime di isolamento, siano rilevanti poiche', ove
accolte, imporrebbero di configurare a favore dell'imputato una
scriminante di «legittima difesa, quanto meno putativa», ovvero
l'esimente della particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis cod.
pen.
1.3.- Nel merito della questione principale, il rimettente assume
che l'isolamento del detenuto, «realizzando una separazione coattiva
del medesimo dalla comunita' di cui fa parte», sia misura
sproporzionata ai fini disciplinari, contraria alla finalita'
rieducativa della pena e dannosa per la salute psicofisica della
persona, viepiu' trattandosi di isolamento continuo, sia diurno che
notturno.
Sarebbero inoltre violate la riserva di giurisdizione e la
riserva di legge sancite dall'art. 15 Cost., atteso che l'isolamento
sopprimerebbe la liberta' del detenuto di comunicare, senza la
garanzia di un provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria,
essendo la misura disposta dal consiglio di disciplina, e senza
neppure una previsione legale tassativa, essendo rimessa alla fonte
regolamentare la definizione delle infrazioni disciplinari punibili
con tale misura e del relativo procedimento applicativo.
1.4.- La questione subordinata concernente l'art. 40 ordin.
penit. e' motivata ancora con riguardo alla violazione della riserva
di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost., che la norma censurata
trasgredirebbe nella parte in cui prevede che l'esclusione dalle
attivita' in comune sia deliberata dal consiglio di disciplina,
organo amministrativo e non giudiziario.
In osservanza della riserva di giurisdizione, la misura dovrebbe
viceversa essere applicata, su proposta del direttore dell'istituto,
dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati e degli
internati, ovvero, nei confronti degli imputati, dal giudice indicato
nell'art. 279 del codice di procedura penale.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' o la non
fondatezza delle questioni.
2.1.- Sul piano dell'ammissibilita', per la difesa statale, non
sarebbe dimostrato che il detenuto abbia agito in legittima reazione
all'esecuzione della misura disciplinare.
Egli comunque avrebbe potuto, «anziche' appiccare un incendio»,
chiedere «l'attenuazione della sanzione o la sua revoca attivando gli
strumenti a disposizione dei detenuti».
Oltre che sotto il profilo della legittima difesa, le questioni
sarebbero irrilevanti anche nella prospettiva dell'esimente della
particolare tenuita' del fatto: «la lesione al bene giuridico
protetto» - deduce l'Avvocatura - «rimane infatti della stessa
gravita' a prescindere dalla circostanza che la sanzione
disciplinare, quale causa della condotta delittuosa, sia o meno
dichiarata a posteriori incostituzionale».
2.2.- Le questioni sarebbero comunque non fondate.
I controlli sanitari prescritti dalla legge prima
dell'applicazione e durante lo svolgimento dell'isolamento
disciplinare, la durata massima dello stesso nel limite di quindici
giorni, la possibilita' per il detenuto che vi e' sottoposto di
effettuare gli ordinari colloqui visivi e, in ogni caso, di ricorrere
al magistrato di sorveglianza, escluderebbero i denunciati vulnera.
In particolare, non sarebbe violata la riserva di giurisdizione
ex art. 15 Cost., atteso che, pur nel regime di isolamento, al
detenuto sono garantiti i colloqui con i familiari, il personale
sociosanitario e il difensore, in tale regime essendo preclusi solo i
contatti con gli altri detenuti, al massimo per quindici giorni; la
tutela giurisdizionale sarebbe assicurata dalle norme sul reclamo al
magistrato di sorveglianza, il cui sindacato, agli effetti degli
artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), ordin. penit., attinge, per
l'esclusione dalle attivita' in comune, anche il merito della
sanzione.
Considerato in diritto
3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di
Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, censura
gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5),
ordin. penit., per violazione degli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e
32 Cost., nonche', in via subordinata, l'art. 40 ordin. penit., per
violazione dell'art. 15 Cost.
Le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio
sull'imputazione di danneggiamento seguito da pericolo di incendio,
ascritta a un detenuto che, trovandosi in isolamento disciplinare per
esclusione dalle attivita' comuni, avrebbe dato fuoco al materasso e
al cuscino presenti nella camera di detenzione.
Ad avviso del rimettente, poiche' il detenuto avrebbe tenuto la
condotta in reazione alla misura dell'isolamento, che sentiva come
insopportabile, le sollevate questioni, aventi a oggetto le norme che
tale misura disciplinano, sarebbero rilevanti, sotto due distinti e
sequenziali profili: ove accolte, esse porterebbero a configurare in
favore dell'imputato la scriminante della legittima difesa (quanto
meno putativa) ovvero l'esimente della particolare tenuita' del fatto
ex art. 131-bis cod. pen.
4.- Giova premettere una sintetica illustrazione del quadro
normativo.
4.1.- L'esclusione dalle attivita' in comune e' la piu' severa
tra le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento penitenziario,
in base all'elencazione di cui al primo comma dell'art. 39 della
legge n. 354 del 1975, il quale tuttavia, proprio in ragione di cio',
ne circoscrive, al numero 5), la durata massima («non piu' di
quindici giorni»).
Il secondo comma dello stesso art. 39 dispone che tale sanzione
«non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata
dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla», e
aggiunge che il detenuto, escluso dalle attivita' comuni, «e'
sottoposto a costante controllo sanitario», nel che e' evidente la
finalita' di consentire l'immediata cessazione della misura qualora
essa, smentendo la valutazione iniziale, si riveli dannosa per
l'equilibrio psicofisico della persona.
In ogni caso, l'incidenza personale della sanzione in parola, cui
si associa il regime di isolamento continuo (art. 33, comma 1,
lettera b, ordin. penit.), e' temperata dalla possibilita' di
effettuare i colloqui familiari, possibilita' che non viene mai meno
(comma 4 dello stesso art. 33).
A livello secondario, l'art. 73, comma 7, del d.P.R. 30 giugno
2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'),
precisa che la situazione del detenuto isolato dai compagni «deve
essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli
giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia
di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con
vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo
di polizia penitenziaria».
4.2.- Sul piano del controllo giurisdizionale, a norma dell'art.
69, comma 6, lettera a), ordin. penit., modificato dall'art. 3, comma
1, lettera i), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146
(Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria),
convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10,
il sindacato del magistrato di sorveglianza, riguardo all'esclusione
del detenuto dalle attivita' in comune, non riguarda, come di regola,
i soli profili di legittimita' del provvedimento disciplinare, ma
«anche il merito».
La verifica giurisdizionale puo' dunque investire anche
l'adeguatezza della misura, quanto alla compatibilita' con il
programma di trattamento in atto (art. 36, secondo comma, ordin.
penit.), e all'osservanza del canone di proporzionalita' della
sanzione (art. 38, terzo comma, ordin. penit.).
5.- Le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza,
come puntualmente eccepito dalla difesa statale.
5.1.- Il Tribunale di Firenze censura le norme dell'ordinamento
penitenziario sull'isolamento disciplinare, che tuttavia non e'
chiamato ad applicare, vertendo il giudizio principale su
un'imputazione di danneggiamento.
La prospettazione del rimettente, diretta a far rientrare
nell'oggetto del suo giudizio la legittimita' della sanzione
disciplinare, in realta' mero antefatto dell'ipotesi di reato, e'
giuridicamente implausibile.
Il giudice a quo ipotizza che, ove le questioni da lui sollevate
fossero accolte, e fossero quindi dichiarate costituzionalmente
illegittime le norme sull'isolamento disciplinare, la condotta
oggetto di imputazione, ovvero il danneggiamento delle suppellettili
della cella, risulterebbe scriminata per legittima difesa, quantomeno
putativa.
Tale prospettazione non supera il vaglio di non implausibilita'
della motivazione sulla rilevanza della questione, che questa Corte
e' tenuta a svolgere, secondo la propria costante giurisprudenza (ex
multis, da ultimo, sentenze n. 21 e n. 10 del 2026).
Infatti, tra i presupposti della scriminante di legittima difesa
vi e' l'inevitabilita' del pericolo (Corte di cassazione, quarta
sezione penale, sentenza 4 luglio-29 settembre 2006, n. 32282; prima
sezione penale, sentenza 25 ottobre-15 dicembre 2005, n. 45425).
Nella specie, il detenuto poteva evitare il pericolo, che alla
sua salute eventualmente fosse derivato dall'isolamento, ricorrendo
al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o, qualora il
rimedio al malessere fosse stato urgente, chiedendo il pronto
intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria.
Non vi era alcuna necessita' di dare fuoco agli oggetti in cella.
La legittima difesa non e' ipotizzabile neanche in forma
putativa.
L'errore alla base della legittima difesa putativa non puo'
valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo, ne'
desumersi dal solo stato d'animo dell'agente, dovendo invece
considerarsi la situazione obiettiva, in quanto la scriminante puo'
configurarsi solo se l'erronea opinione della necessita' di
difendersi risulti giustificata da concreti dati di fatto (Corte di
cassazione, prima sezione penale, sentenze 5-25 luglio 2024, n. 30608
e 24 novembre 2009-27 gennaio 2010, n. 3464).
Nella specie, nessuna evidenza oggettiva giustificava la
persuasione di non poter chiedere l'aiuto del medico per essere
sollevato dall'isolamento, e di dover invece bruciare, a tal fine, le
dotazioni di cella.
5.2.- In alternativa all'ipotesi della legittima difesa, il
giudice a quo assume che la declaratoria di illegittimita'
costituzionale delle norme sull'isolamento disciplinare renderebbe di
particolare tenuita' il fatto oggetto dell'imputazione di
danneggiamento, che risulterebbe cosi' non punibile, agli effetti
dell'art. 131-bis cod. pen.
Nemmeno questa prospettazione, pero', supera il vaglio di non
implausibilita' della motivazione sulla rilevanza.
L'ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi
rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa
legittimita' costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda,
restando pero' certamente antigiuridica una reazione spontanea contro
una percepita ingiustizia, come quella attribuita all'imputato;
sicche', anche ove questa Corte riconoscesse l'illegittimita'
costituzionale della disciplina sull'isolamento disciplinare, cio'
non varrebbe, di per se', a rendere di particolare tenuita' il danno
cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore,
della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen.
D'altronde, ai sensi del primo comma di tale disposizione, le
modalita' della condotta e l'esiguita' del danno o del pericolo
devono essere valutate, ai fini dell'esimente, in base ai parametri
di cui al primo comma dell'art. 133 dello stesso codice, quindi il
disvalore del fatto deve essere misurato sulla scorta di una
considerazione unitaria degli indicatori afferenti alla condotta, al
danno e alla colpevolezza (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), pur se non occorre che
il giudice esamini tutti i menzionati criteri, essendo sufficiente
che specifichi a quale intende riferirsi in modo decisivo (Corte di
cassazione, sesta sezione penale, sentenza 8 novembre-10 dicembre
2018, n. 55107).
Nessuno degli standard legali di tenuita' del fatto riguarda,
dunque, i motivi giuridici della condotta. E cio' e' ovvio, poiche'
altrimenti sarebbe di particolare tenuita' ogni contestazione
normativa, che deve seguire, invece, le forme previste
dall'ordinamento.
6.- In conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate
inammissibili.