ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  164,
secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso,  del  codice  penale,
promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario
di Catania, nel procedimento penale a carico di S. G., con  ordinanza
del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,  prima
serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione e'  stata  fissata
per l'adunanza in camera di consiglio del 26 gennaio 2026. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 28 gennaio  2026  il  Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta  al  n.  81  del
registro ordinanze 2025,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 164, secondo  comma,  numero  1),  e  178,
ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3,  25  e
27 della Costituzione, nella parte in cui precludono  la  concessione
della sospensione condizionale  della  pena  a  chi  abbia  riportato
precedente condanna a pena detentiva,  superiore  ai  limiti  di  cui
all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi  in  cui  sia  intervenuta
riabilitazione. 
    1.1.- Il  giudice  rimettente  riferisce  di  essere  chiamato  a
pronunciarsi sulla richiesta ex art.  444  del  codice  di  procedura
penale, presentata da imputato del delitto di  cui  all'art.  589-bis
cod. pen. (Omicidio stradale), richiesta - in relazione alla quale il
Pubblico ministero del medesimo Tribunale etneo ha  espresso  il  suo
assenso - comportante l'applicazione della pena di anni uno, mesi due
e  giorni  sei  di  reclusione,  subordinata  al  riconoscimento  del
beneficio  della  sospensione  condizionale.  Evidenzia,  pero',  che
l'imputato, in passato, ha riportato condanne - in forza di  sentenze
divenute definitive, rispettivamente, il 4  novembre  1968  e  il  19
marzo 1977 - alla pena della reclusione, nella misura di anni  due  e
mesi cinque, congiunta a quella della multa (peraltro convertita)  di
euro 30,99, nonche' a cinque  giorni  di  arresto  ed  euro  5,16  di
ammenda (nuovamente, con conversione), nell'un caso per il delitto di
furto  aggravato,  nell'altro  per  contravvenzione   relativa   alla
violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli
e natanti. In relazione ad ambedue tali condanne -  si  legge  sempre
nell'ordinanza di rimessione - risulta l'intervenuta  riabilitazione,
da parte della Corte d'appello di Catania, in forza di  sentenza  del
17 marzo 1988. 
    1.2.-  Cio'  detto,  il  giudice  a  quo  rileva  che,  ai   fini
dell'accoglimento  della  richiesta  di  applicazione   della   pena,
risultando la stessa subordinata alla sospensione condizionale,  osta
la previsione dell'art. 164, secondo comma, cod.  pen.,  dal  momento
che tale norma - al numero 1) - esclude dal beneficio  suddetto  «chi
ha riportato una precedente condanna a pena  detentiva  per  delitto,
anche se e' intervenuta la riabilitazione». 
    Eccepita, pertanto, dal difensore dell'imputato  l'illegittimita'
costituzionale della norma suddetta, per violazione degli artt.  3  e
27 Cost., il predetto GUP del Tribunale  catanese  ha,  innanzitutto,
ritenuto rilevante la questione. Premesso, invero, che  nella  specie
non ricorrono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato,  ex
art. 129  cod.  proc.  pen.,  il  giudice  rimettente  evidenzia  che
l'accoglimento della questione - in base alle indicazioni  ricavabili
dalla stessa giurisprudenza costituzionale -  avrebbe  «l'effetto  di
rimuovere  la  preclusione  oggi  opposta»  dalla  norma   censurata,
«consentendogli cosi' di valutare  nel  merito»  la  sussistenza  dei
presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale; per
tale ragione risulta non necessario  «diffondersi  sulla  sussistenza
dei requisiti del beneficio», e cio' «posto che tale  valutazione  e'
logicamente successiva alla  rimozione  della  preclusione  stabilita
dalla disposizione censurata», visto che essa «allo  stato  vieta  in
modo assoluto» la concessione del beneficio (e' citata, al  riguardo,
la sentenza  di  questa  Corte  n.  174  del  2022).  Del  pari,  non
escluderebbe la rilevanza della questione - sempre secondo il giudice
a quo  -  la  circostanza  che  l'imputato,  «per  l'eta'  raggiunta»
(trattandosi di ultraottantenne) «potrebbe non scontare  la  sanzione
eventualmente inflittagli». E cio', sia perche' l'applicazione di una
sanzione comporta - in assenza di sospensione  -  l'esecuzione  della
stessa, sia (e soprattutto) perche' «la decisione circa le  modalita'
di  applicazione  della  sanzione  e'  temporalmente  e   logicamente
successiva a quella circa la sua comminazione». 
    1.3.- Oltre ad essere rilevante,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale - evidenzia sempre il GUP etneo  -  risulterebbe  pure
non manifestamente infondata, e cio' sulla base delle rationes e  dei
presupposti degli istituti tanto della sospensione condizionale della
pena, quanto della stessa  riabilitazione,  cosi'  come  disciplinati
dagli artt. 164 e 178 cod. pen., in particolare  nell'interpretazione
datane da questa Corte. 
    Con  riferimento,  infatti,  alla  riabilitazione,   il   giudice
rimettente rammenta che essa costituisce causa  di  estinzione  della
pena e degli effetti penali  della  condanna,  «salvo  che  la  legge
disponga  altrimenti»  (e  tale  e',  appunto,  il  caso  contemplato
dall'art. 164, secondo comma, numero 1,  cod.  pen.),  fermo,  pero',
restando che essa si pone come «uno  degli  strumenti  di  attuazione
dell'art. 27 Cost. e della  funzione  rieducatrice  della  pena».  La
riabilitazione, pertanto, costituirebbe «istituto  costituzionalmente
necessario», configurandosi non piu' come  «beneficio  a  favore  del
condannato», bensi' come oggetto di «una vera e  propria  aspettativa
giuridicamente tutelata a fronte delle "prove effettive e costanti di
buona condotta", cioe' dell'accertamento che, dopo aver  scontato  la
sanzione, il reo si e' integrato nella comunita'». Ragion per  cui  -
si  sostiene  -  la  limitazione   dell'efficacia   estintiva   della
riabilitazione, prevista dall'ultimo inciso dell'art. 178 cod.  pen.,
«deve essere intesa  in  maniera  rigorosa  e  restrittiva»,  dovendo
trovare  giustificazione  «in   ragione   di   particolari   esigenze
costituzionali», nella specie ritenute insussistenti. 
    In ordine, invece, alla sospensione condizionale della  pena,  il
giudice rimettente sottolinea l'evoluzione che essa ha conosciuto per
effetto   degli   interventi,    dapprima,    della    giurisprudenza
costituzionale e poi del legislatore. 
    Difatti, se nel testo originario  dell'art.  164,  ultimo  comma,
cod. pen., la sospensione condizionale costituiva  un  beneficio  che
poteva essere concesso una sola volta, questa  Corte  -  rammenta  il
giudice  a  quo  -  riconobbe,  dapprima,  «la   possibilita'   della
concessione quando il secondo reato  si  legasse  con  vincolo  della
continuazione a quello gia' precedentemente punito con pena  sospesa»
(sentenza n. 86 del 1970), per poi ammettere «tale possibilita' anche
nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla
precedente», sempre a condizione che «la pena da infliggere, cumulata
con quella gia' sospesa,  non  sorpassasse  i  limiti  stabiliti  per
l'applicabilita' del beneficio» (sentenza n. 73 del 1971). 
    A seguito di tali  pronunce,  il  legislatore  modificava  -  con
l'art. 12 del decreto-legge 11  aprile  1974,  n.  99  (Provvedimenti
urgenti sulla giustizia penale), come sostituito dall'articolo  unico
della legge  di  conversione  7  giugno  1974,  n.  220  -  il  testo
dell'ultimo  comma  dell'art.  164  cod.  pen.,  ribadendo,  in   via
generale, che la sospensione condizionale della pena non puo'  essere
concessa piu' di  una  volta,  ma  nel  contempo  prevedendo  che  il
giudice, nell'infliggere  una  nuova  condanna,  possa  «disporre  la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata  con
quella irrogata con la precedente condanna  anche  per  delitto,  non
superi i limiti stabiliti dall'articolo 163» dello stesso codice. 
    All'intervento  del  legislatore  seguiva,  tuttavia,  una  nuova
declaratoria di illegittimita' costituzionale,  destinata  a  colpire
(l'allora) novellato testo dell'art. 164, ultimo  comma,  cod.  pen.,
nella parte in cui non consentiva la  concessione  della  sospensione
condizionale della pena a chi avesse gia'  riportato  una  precedente
condanna a pena detentiva per delitto non sospesa (permettendola solo
a chi avesse gia'  fruito,  in  occasione  di  tale  condanna,  della
sospensione), sempre che, beninteso, la pena da infliggere,  cumulata
con quella gia'  irrogata  con  la  condanna  precedente,  non  fosse
superiore ai limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (sentenza n. 95
del 1976). 
    In particolare, questa  Corte,  nel  porre  a  confronto  le  due
situazioni (ovvero, quella di chi,  precedentemente  condannato,  non
avesse fruito della sospensione della pena, e quella di  chi  avesse,
viceversa, goduto di tale beneficio), ritenne che a  giustificare  la
distinzione non potesse essere il fatto che «nel  secondo  caso  gia'
esiste una valutazione  prognostica  positiva  che  spetta  al  nuovo
giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel
primo caso esiste, al contrario, un giudizio  negativo  che  potrebbe
ritenersi  convalidato  e  confermato   dai   fatti   successivamente
intervenuti». Invero, la «commissione di un nuovo reato da  parte  di
chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare,
coi  fatti,  l'erroneita'  della  valutazione,  compiuta  dal   primo
giudice, di non recidivita' del reo e che quest'ultimo non merita  un
trattamento piu' favorevole»  di  quello  riservato  a  chi  di  tale
valutazione non si sia,  in  precedenza,  giovato.  Ma,  soprattutto,
questa Corte valuto' come «decisivo» - secondo quanto posto  in  luce
nell'ordinanza di rimessione - il fatto che «la personalita' umana e'
soggetta ad  evoluzione  e  cambiamenti»,  non  apparendo,  pertanto,
«ragionevole  condizionare  l'apprezzamento  sulla   proclivita'   al
delitto del  colpevole  da  formularsi  in  occasione  della  seconda
condanna,  alla  valutazione  effettuata  in   tempo   precedente   o
addirittura remoto da altro giudice», e cio' non potendo  «escludersi
che l'esecuzione di una precedente condanna possa  avere  determinato
l'evoluzione in senso positivo della personalita' del condannato». 
    Su  tali  basi,  pertanto,  il  giudice  rimettente   -   ovvero,
rimarcando la non conformita' a  Costituzione,  affermata  da  questa
Corte, dell'esclusione della sospensione  condizionale  per  il  solo
fatto  dell'esistenza  di  una  condanna   a   pena   detentiva   non
precedentemente sospesa  -  reputa  che  questa  stessa  «restrittiva
impostazione   del   codice   del   1930»,   gia'   censurata   dalla
giurisprudenza costituzionale, ispiri il divieto, previsto  dall'art.
164, secondo comma,  numero  1),  cod.  pen.,  di  concessione  della
sospensione condizionale della pena in caso  di  precedente  condanna
oggetto  di  riabilitazione.  E  cio'  «come  se  lo  stigma  sociale
perseguiti il reo per tutta la vita ed  a  prescindere  da  qualsiasi
altra considerazione», ignorando, invece, «svolgimenti in  fatto  che
diano prova dell'allontanamento definitivo della persona dal reato  e
dalla "cultura" che si esprime a mezzo della sua commissione». 
    Questa  visione  della  sospensione  condizionale,  si  sostiene,
sarebbe di dubbia compatibilita' con i parametri costituzionali sopra
richiamati. 
    Difatti, secondo questa Corte, sottolinea il giudice a quo, cosi'
come «l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore
del fatto illecito commesso, in modo  che  il  sistema  sanzionatorio
adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a  quella  di
tutela  delle  posizioni  individuali»  (secondo  quanto   richiesto,
d'altra parte,  dall'art.  49,  comma  3,  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea), parimenti, l'art. 27  Cost.  rende
il principio  della  finalita'  rieducativa  della  pena  «una  delle
qualita' essenziali e generali che caratterizzano  la  pena  nel  suo
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta
previsione  normativa,  fino  a  quando  in  concreto  si  estingue»,
richiedendo, in particolare, «un costante  principio  di  proporzione
tra qualita' e quantita' della sanzione,  da  una  parte,  e  offesa,
dall'altra» (sentenza n. 236 del 2016). 
    In questa prospettiva, la sospensione condizionale della  pena  e
la non menzione  della  condanna  nel  casellario  giudiziale,  lungi
«dall'esprimere generiche istanze indulgenziali o di immotivata "fuga
dalla sanzione" nei confronti degli autori di reato», costituiscono -
prosegue il  rimettente,  ripercorrendo  sul  punto,  nuovamente,  la
giurisprudenza di questa Corte - «istituti chiave  nell'ottica  della
funzione oggi costituzionalmente assegnata alla  pena  dall'art.  27,
terzo  comma,  Cost.».  Quanto,  specificamente,   alla   sospensione
condizionale, essa «fu sin dalla sua origine pensata come  funzionale
ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravita' un
effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso  di
prima condanna, l'esperienza del carcere», e cio' perche', da  tempo,
«la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive brevi
- troppo brevi per provocare un  cammino  di  rieducazione,  ma  gia'
idonee a esporre il condannato all'influenza di subculture  criminali
e, comunque, a interrompere le sue  relazioni  affettive,  familiari,
sociali,  lavorative  con  la  comunita'  -  producessero  importanti
effetti criminogeni e desocializzanti» (sentenza n.  208  del  2024).
Secondo  la  sentenza  teste'  citata,  rammenta  sempre  il  giudice
rimettente, l'istituto della sospensione  condizionale  si  pone  «in
piena  armonia  con  il  principio  costituzionale  della   finalita'
rieducativa della pena  di  cui  all'art.  27,  terzo  comma,  Cost.:
finalita' che la sospensione  condizionale  persegue,  peraltro,  non
solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni  e
desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso  la
minaccia  di  revoca  del  beneficio,  che  stimola  l'astensione  da
ulteriori reati  da  parte  del  condannato  durante  il  periodo  di
sospensione,   nonche'   attraverso    gli    obblighi    riparatori,
ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono  o  debbono
essere imposti al  condannato  ai  sensi  dell'art.  165  cod.  pen.,
conferendo cosi' un contenuto risocializzativo  anche  "positivo"  al
beneficio» (cosi', nuovamente, la sentenza n. 208 del 2024). 
    La connotazione della sospensione condizionale della  pena  quale
beneficio octroyee, prosegue il rimettente, risulta, dunque, superata
dal principio di  proporzionalita'  della  pena  e  da  quello  della
rieducazione del condannato. 
    Orbene, l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. - poiche'
finisce, nei fatti, per dare prevalenza  alla  recidiva  rispetto  ad
ogni  altro  profilo  -  risulterebbe  di  dubbia  costituzionalita',
comportando  quell'evenienza,  gia'  censurata   da   questa   Corte,
costituita dalla «abnorme enfatizzazione delle componenti  soggettive
riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle  componenti
oggettive del reato» (sentenza n. 188 del 2023). 
    In conclusione, sostiene il giudice  a  quo,  «il  sistema  degli
artt. 178 e 164 cp risulta sbilanciato ed irrazionale  in  violazione
del canone di  ragionevolezza  dell'art.  3  Cost.»,  in  particolare
«perche' esclude quel potere discrezionale del giudice  che,  invece,
gli artt. 132 e 133 cp gli attribuiscono», e inoltre perche' non  gli
«permette di considerare le vicende successive alla consumazione  del
"primo" reato, il tempo trascorso tra l'uno e l'altro reato, il nesso
tra gli stessi, l'intervenuta rieducazione  del  reo  a  seguito  del
"primo" reato». 
    Ne'  in  senso  contrario,  si  legge  sempre  nell'ordinanza  di
rimessione, potrebbe invocarsi quanto affermato - peraltro, in  epoca
risalente nel tempo - dalla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
sollevata in riferimento all'art.  3  Cost.,  dell'art  164,  secondo
comma, numero 1), cod. pen., e cio' sul presupposto che  la  condotta
antisociale  di  chi  ha  ottenuto  la  riabilitazione  dimostra   la
persistenza  nel  reato  e  non  consente  un  giudizio   prognostico
favorevole sulla sua futura astensione dal commettere ulteriori reati
(Corte di cassazione,  terza  sezione  penale,  sentenza  25  ottobre
1974-18 marzo 1975, n. 3019). 
    Tale  esito,  infatti,   oltre   che   «in   contrasto   con   la
personalizzazione della pena», la  quale  respinge  -  sottolinea  il
giudice rimettente - «irragionevoli e  sproporzionati  automatismi  e
richiede che per ogni condannato si costruisca quasi  un  trattamento
individualizzato»,  risulta  «ripudiat[o]»  dalla  sentenza  con  cui
questa Corte «ha dato risalto alla valutazione individualizzante  del
giudice» (si tratta della gia' citata sentenza n. 95 del 1976). 
    1.4.- Su tali basi, pertanto, il GUP del Tribunale di Catania  ha
concluso nel senso che il combinato disposto degli artt. 164, secondo
comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen., nella parte in cui
impedisce «di concedere la sospensione condizionale a  chi  e'  stato
condannato a pena detentiva  per  delitto  oltre  i  limiti  indicati
dall'art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione», sarebbe in
contrasto: 
    «-  con  i  principi  di  proporzionalita'  della  pena   sanciti
dall'art. 27 Cost. e di  uguaglianza-ragionevolezza,  poiche'  impone
che la pena per la commissione di  un  reato  sia  comunque  irrogata
senza considerare l'intervenuta riabilitazione, cioe'  l'accertamento
operato  in  sede  giurisdizionale  dell'effettiva  rieducazione  del
condannato e del suo fattivo  inserimento  nel  contesto  sociale  e,
quindi, di tutti gli elementi idonei a mostrare una ridotta capacita'
a delinquere dell'imputato; 
    - sempre con i principi di uguaglianza  e  rieducazione,  poiche'
l'indiscriminata applicazione della sanzione per il  "secondo"  reato
comporta l'inflizione di una pena sproporzionata e  dunque  percepita
come ingiusta dal condannato; 
    - con il principio di ragionevolezza e di offensivita' del  reato
ex art. 25 Cost., poiche' - a fronte della necessita' di prevenire la
recidiva - non considera l'evolversi della  personalita'  del  reo  e
finisce per  comportare  "una  smisurata  amplificazione,  in  chiave
deterrente,  della  finalita'  general-preventiva  della  pena  [...]
avendo a che fare con la fase della punizione, [e]  dispiega  effetti
di prevenzione pressoche' nulli, implicando pero'  un  rilevantissimo
sacrificio  del  principio  di  uguaglianza  e   del   principio   di
proporzionalita' della pena"». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'   della   questione   e,
comunque, in subordine, per la non fondatezza della stessa. 
    2.1.- Quanto, infatti, all'eccepita inammissibilita',  si  assume
che la questione sarebbe stata portata all'attenzione di questa Corte
«in maniera del tutto deficitaria, in assenza peraltro di indicazioni
sistematiche  circa  l'esistenza  di  un  "diritto  vivente"   contra
Constitutionem». 
    Si sostiene, in particolare, che il giudice  a  quo  non  avrebbe
specificato «in che modo il combinato  disposto  dell'art.  164  c.p.
comma e n. 1 e comma 4 possa configurare la violazione del  principio
di  proporzionalita'  della  pena,  ponendosi  in  contrasto  con  il
principio della finalita'  rieducativa  della  pena».  Si  evidenzia,
infatti, che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod.  pen.  «letto
unitamente al comma 4 non  esclude  tout  court  la  possibilita'  di
concedere la sospensione condizionale della  pena  in  forza  di  una
presunzione assoluta di pericolosita' del reo, correlata ad un rigido
(pre)giudizio prognostico della futura commissione di reati da  parte
del  condannato  bensi'  esclude  la  concessione  della  sospensione
condizionale solo ove la pena  da  infliggere,  cumulata  con  quella
irrogata con la precedente  condanna  anche  per  delitto,  superi  i
limiti  stabiliti  dall'articolo  163  c.p.».  L'ordinanza,   dunque,
sarebbe «deficitaria non chiarendo in che  modo  il  superamento  del
limite  stabilito  dall'art.  163  c.p.,  il  solo  preclusivo   alla
concessione della sospensione condizionale, possa ritenersi contrario
ai parametri costituzional[i] individuati dal giudice a quo». 
    L'inammissibilita' della questione viene prospettata anche  sotto
un altro profilo. 
    Nell'ordinanza di rimessione - osserva l'interveniente Presidente
del Consiglio dei ministri - si riferisce  che  «l'imputato  e'  gia'
stato condannato alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione ed
a  quella  di  cinque  giorni  di   arresto   (convertita   in   pena
pecuniaria)». Tuttavia,  come  evidenziato  dalla  giurisprudenza  di
legittimita', l'istituto della  sospensione  condizionale  «e'  stato
sottoposto a dei limiti che, nel  corso  delle  successive  modifiche
apportate agli artt. 163, 164 e 168 c.p.,  per  ragioni  di  politica
criminale ed in base a valutazioni sociali e giudiziarie, sono  stati
sempre piu' ampliati, ma non fino a ricomprendervi la  situazione  di
chi, dopo essere stato condannato due  volte  a  pena  detentiva  per
delitti non uniti dal vincolo della  continuazione,  ne  commetta  un
terzo,  giacche'  in  tal  caso  la  reiterazione  dei  reati  lascia
presumere una proclivita' a delinquere  che  non  verrebbe  contenuta
dalla pendenza, sul capo del condannato, di una pena condizionalmente
sospesa». Infatti, «nel caso in cui ad una  precedente  condanna  con
pena sospesa facciano seguit[o] altri reati», la Corte di  cassazione
ha chiarito che «la sospensione condizionale della pena  puo'  essere
reiterata, qualora esista una condanna  intermedia,  solo  quando  la
stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto
(vale  a  dire,  reati  considerati,  dall'ordinamento,   di   minore
gravita'), giacche', altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta
il dettato dell'art. 164 c.p.» (Corte di cassazione,  quinta  sezione
penale, sentenza 27 giugno-6 ottobre 2014, n. 41645). 
    Con tale  circostanza  non  si  sarebbe  confrontato  il  giudice
rimettente. 
    2.2.- In ogni caso, la questione sollevata sarebbe non fondata. 
    La  giurisprudenza  costituzionale,  infatti,  ha  affermato  che
l'inibizione    della    sospensione     condizionale     presuppone,
necessariamente,  un  giudizio  prognostico  attuale,  di   esclusiva
competenza del giudice, sulla possibilita' che il  reo  «si  asterra'
dal commettere ulteriori reati», giudizio basato sulla considerazione
piena delle circostanze e della  personalita'  del  colpevole.  Fatta
tale premessa,  occorre  evidenziare  -  secondo  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri - che, entro il limite  individuato  dall'art.
163 cod. pen., «il giudice ha piena cognizione  delle  circostanze  e
della personalita' del  colpevole  ai  fini  dell'applicazione  della
sospensione condizionale», sicche'  «[s]olo  oltre  tale  limite,  il
legislatore  ha  individuato  delle  preclusioni  volte  a  demarcare
l'applicazione  dell'istituto».  Pertanto,  e'  la  conclusione,  una
«eccessiva  discrezionalita'  giurisdizionale  sull'opportunita'   di
applicare  la   sospensione   condizionale»   sarebbe   destinata   a
riverberarsi «sulla demarcazione fra punibilita' e  non  punibilita',
sull'applicazione di un trattamento piu' o meno favorevole». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di
Catania ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  degli
artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen.,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., censurandoli nella  parte
in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della
pena a chi abbia  riportato  precedente  condanna  a  pena  detentiva
superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen. anche  nell'ipotesi
in cui sia intervenuta riabilitazione. 
    3.1.-  Il  GUP,  chiamato  a  pronunciarsi  -  in   relazione   a
un'imputazione per il delitto  di  cui  all'art.  589-bis  cod.  pen.
(Omicidio stradale) - su un'istanza  di  patteggiamento  che  prevede
l'applicazione della pena di anni uno,  mesi  due  e  giorni  sei  di
reclusione,  subordinata  al  riconoscimento  del   beneficio   della
sospensione condizionale, evidenzia  l'impossibilita'  di  accogliere
l'istanza, visto che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod.  pen.
preclude il riconoscimento del beneficio  «a  chi  ha  riportato  una
precedente condanna  a  pena  detentiva  per  delitto,  anche  se  e'
intervenuta la riabilitazione». Tale e', appunto, il caso di  specie,
tenuto conto che l'imputato risulta gravato da un lontano  precedente
- la sentenza di condanna divenne definitiva il 4 novembre 1968 - per
delitto di furto aggravato, sanzionato con la pena  della  reclusione
di anni due e mesi cinque, congiunta a quella  della  multa  di  euro
30,99 (peraltro convertita), condanna oggetto di  riabilitazione,  da
parte della Corte d'appello di Catania, in forza di sentenza  del  17
marzo 1988, al pari di altra  condanna,  divenuta  definitiva  il  19
marzo 1977, a cinque giorni di arresto  e  a  euro  5,16  di  ammenda
(nuovamente, con  conversione),  per  contravvenzione  relativa  alla
violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli
e natanti. 
    3.2.- Tanto premesso, il giudice rimettente, dopo  aver  motivato
le ragioni della rilevanza della questione  -  evidenziando  come  il
suddetto  art.  164,  secondo  comma,  numero  1),  cod.  pen.   osti
all'accoglimento     dell'istanza     di     patteggiamento,     data
l'impossibilita'  di  accordare  il   beneficio   della   sospensione
condizionale della pena, in presenza di una precedente  condanna  per
delitto anche se oggetto di  riabilitazione  -  illustra  le  ragioni
della  non  manifesta  infondatezza.  In   particolare,   dopo   aver
ricostruito la ratio  dell'istituto  della  riabilitazione,  indicata
come «uno degli strumenti di attuazione dell'art. 27  Cost.  e  della
funzione rieducatrice  della  pena»,  il  giudice  a  quo  ripercorre
l'evoluzione conosciuta dalla sospensione  condizionale  della  pena,
grazie anche al contributo della giurisprudenza costituzionale. 
    Sottolinea, pertanto, che di tale ultimo istituto - concepito dal
legislatore, inizialmente, come beneficio che poteva essere  concesso
una  sola  volta  (e  rispetto  al  quale  aveva   effetto   ostativo
l'esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per  delitto,
"anche" oggetto di riabilitazione) -  e'  stata  ampliata  da  questa
Corte, progressivamente, la  portata.  Difatti,  la  possibilita'  di
fruire della sospensione, dapprima ammessa (sentenza n. 86 del  1970)
allorche'  il  secondo  reato  si  leghi,  con   il   vincolo   della
continuazione,  a  quello  gia'  punito  con  pena   sospesa   (cosi'
superandosi, quindi, il  divieto  della  doppia  concessione),  e  di
seguito estesa al caso di nuova  condanna  per  un  delitto  commesso
anteriormente alla precedente pronuncia (sentenza n. 73 del 1971), e'
stata, infine, riconosciuta - dopo che il legislatore, proprio  sulla
scorta di  tali  arresti,  era  intervenuto  a  modificare  il  testo
dell'art. 164 cod. pen. mediante l'art. 12 del d.l. n. 99  del  1974,
come convertito - pure in presenza di una precedente condanna a  pena
non sospesa (sentenza n. 95 del 1976). Esito, quest'ultimo,  motivato
da questa Corte sul rilievo che «la personalita' umana e' soggetta ad
evoluzione  e   cambiamenti»,   sicche'   «non   appare   ragionevole
condizionare  l'apprezzamento  sulla  proclivita'  al   delitto   del
colpevole da formularsi in occasione  della  seconda  condanna,  alla
valutazione effettuata in tempo precedente o  addirittura  remoto  da
altro  giudice»  (cosi'  la  citata  sentenza  n.  95  del  1976,  in
particolare al punto 5 del Considerato in diritto). 
    Le considerazioni che precedono sono alla base  del  ragionamento
svolto dal rimettente, il quale evidenzia come  la  preclusione  alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale, nascente da
una  condanna  a  pena  detentiva  per   delitto   pur   oggetto   di
riabilitazione, configuri  un  automatismo  non  compatibile  con  la
necessita', invece, di attualizzare la valutazione sulla  proclivita'
(o meno)  a  delinquere  dell'imputato.  Cio',  in  particolare,  sul
presupposto che tale preclusione  sia  irragionevole,  oltre  che  in
contrasto con la funzione rieducativa della pena, se e' vero  che  la
sospensione condizionale  della  stessa  costituisce  uno  di  quegli
«istituti chiave nell'ottica della funzione  oggi  costituzionalmente
assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma,  Cost.»  (sentenza  n.
208 del 2024). 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,    opponendosi    all'accoglimento     della     questione,
fondamentalmente  sulla  base  di  due  argomenti   (o   meglio,   di
altrettante eccezioni preliminari). 
    Per un verso, si  sostiene  che  l'ordinanza  di  rimessione  non
avrebbe spiegato in che modo «il  superamento  del  limite  stabilito
dall'art.  163  c.p.,  il  solo  preclusivo  alla  concessione  della
sospensione condizionale,  possa  ritenersi  contrario  ai  parametri
costituzionali individuati dal giudice a quo». Per  altro  verso,  si
evidenzia che «l'imputato e' gia' stato condannato alla pena  di  due
anni e cinque mesi di reclusione ed a  quella  di  cinque  giorni  di
arresto (convertita in pena pecuniaria)», donde  l'impossibilita'  di
fruire della sospensione. Cio' perche',  «nel  caso  in  cui  ad  una
precedente condanna con pena sospesa facciano seguito  altri  reati»,
secondo  la   giurisprudenza   di   legittimita',   «la   sospensione
condizionale della pena puo' essere  reiterata,  qualora  esista  una
condanna   intermedia,   solo   quando   la   stessa   riguardi   una
contravvenzione o la pena della multa per delitto (vale a dire, reati
considerati,  dall'ordinamento,  di   minore   gravita'),   giacche',
altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art.
164 c.p.» (viene richiamata,  in  particolare,  Cass.  n.  41645  del
2014). 
    5.-  Lo  scrutinio  della  presente  questione  di   legittimita'
costituzionale deve muovere dalla disamina delle eccezioni  sollevate
dalla difesa statale. 
    5.1.- La prima eccezione - che intercetta un problema  effettivo,
ovvero quello del superamento, nel caso oggetto del giudizio  a  quo,
del cumulo delle pene, ostativo alla concessione del beneficio  della
sospensione condizionale, risultante  dal  combinato  disposto  degli
artt. 163 (nella specie, terzo comma, data  l'eta'  dell'imputato)  e
164, quarto comma, cod. pen. - non e' fondata. 
    Il  giudice  rimettente,   diversamente   da   quanto   sostenuto
dall'Avvocatura dello Stato, ha ben  chiaro  l'effetto  preclusivo  -
rispetto alla fruizione del beneficio della sospensione  condizionale
da parte dell'imputato nel giudizio a  quo  -  derivante  dal  cumulo
della  pena,  di  cui  all'istanza  di  patteggiamento,  con   quella
applicata in virtu' della condanna  a  pena  detentiva  per  delitto,
oggetto di riabilitazione. Non a caso,  infatti,  la  sua  iniziativa
investe  (si  veda,  in  particolare,  pagina  14  dell'ordinanza  di
rimessione) l'art. 164, secondo comma, numero 1),  cod.  pen.  «nella
parte in cui impedisce di concedere la sospensione condizionale a chi
e' stato condannato a pena  detentiva  per  delitto  oltre  i  limiti
indicati dall'art. 163, e malgrado sia  intervenuta  riabilitazione».
Inoltre, neppure puo' dirsi - come, invece, eccepito  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri  -  che  il  rimettente  abbia  omesso  di
motivare in che modo il superamento di tale limite  «possa  ritenersi
contrario ai parametri costituzional[i]»  evocati.  All'incidente  di
costituzionalita' sollevato e' sottesa, infatti, l'idea - sulla quale
si ritornera' piu' diffusamente nello scrutinio di merito - che,  una
volta conseguita la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
delle  norme  censurate,  la  condanna  oggetto   di   riabilitazione
perderebbe rilievo ad «ogni effetto  penale»,  cosi'  consentendo  al
giudice,  in  assenza  di  preclusioni   automatiche,   di   valutare
discrezionalmente l'opportunita' della concessione della  sospensione
condizionale. 
    5.2.- La seconda  eccezione  sollevata  dall'Avvocatura  generale
dello Stato risulta prima facie destituita di fondamento. 
    Non e', infatti, conferente, rispetto al caso che qui occupa,  il
precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Esso,  per  vero,  ribadisce  il  consolidato
principio - gia' espresso dalla Corte di  cassazione,  sezioni  unite
penali, sentenza 28 gennaio-28 febbraio 1984, n. 1718 -  secondo  cui
«la  sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  reiterata,
qualora  esista  una  condanna  intermedia,  solo  quando  la  stessa
riguardi una contravvenzione o la  pena  della  multa  per  delitto»,
giacche' e' solo al di fuori di questi casi  che  «alla  reiterazione
del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p.». 
    In applicazione di tale principio, nessuna preclusione  deriva  -
nella vicenda processuale dalla quale ha tratto  origine  l'incidente
di costituzionalita' sottoposto all'esame di  questa  Corte  -  dalla
condanna intermedia subita dall'imputato nel  giudizio  a  quo:  cio'
perche' non viene in rilievo alcuna "reiterazione" della  sospensione
condizionale della pena (beneficio, finora, mai fruito dallo  stesso)
e, comunque, in  quanto  la  suddetta  condanna  intermedia,  se  mai
potesse rilevare, ha riguardato una contravvenzione, non un delitto. 
    6.- Cio' premesso, la questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata dal GUP catanese e' fondata, in riferimento agli artt. 3  e
27 Cost. (con  assorbimento,  invece,  della  censura  di  violazione
dell'art. 25 Cost.) e conduce  alla  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen.,  e
non  pure  dell'art.  178  dello  stesso  codice,  che  si  limita  a
disciplinare le conseguenze della riabilitazione. La norma da  ultimo
menzionata, dunque, non ha l'effetto di precludere,  in  presenza  di
una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del
beneficio della sospensione  condizionale  della  pena.  Non  vi  e',
pertanto, ragione per  dichiararne  l'illegittimita'  costituzionale,
donde la non fondatezza - in relazione a tutti i parametri evocati  -
della censura che la investe. 
    6.1.- Quanto,  invece,  alla  censura  che  investe  l'art.  164,
secondo comma, numero 1), cod. pen.  appare  utile  rammentare  quali
siano le condizioni (art.  179  cod.  pen.)  oltre  che  gli  effetti
dell'istituto della riabilitazione. 
    Quanto alle prime, esse risultano sia di  natura  "positiva"  che
"negativa". 
    Condizioni  positive  sono   il   decorso   di   un   termine   -
ordinariamente di tre anni, elevato, rispettivamente, a  otto  per  i
recidivi e a dieci per  delinquenti  abituali,  professionali  o  per
tendenza (art. 179, commi primo, secondo e terzo, cod.  pen.)  -  dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro
modo estinta (una disciplina ad hoc  e'  prevista,  sempre  in  punto
decorrenza,  nel  caso  in  cui   la   pena   comminata   sia   stata
condizionalmente sospesa), nonche' l'esistenza di prove  effettive  e
costanti di buona condotta da parte del condannato (art.  179,  comma
settimo, cod. pen.). 
    Condizioni negative - o meglio, ostative  -  sono  la  perdurante
sottoposizione a misura di sicurezza (a  eccezione  della  espulsione
dello straniero dallo Stato  ovvero  della  confisca)  e  il  mancato
adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo  che
l'interessato  dimostri   di   trovarsi   nella   impossibilita'   di
provvedervi (art. 179, comma sesto, numeri 1 e 2, cod. pen.). 
    Quanto,  invece,  agli   effetti   della   riabilitazione,   essi
consistono nella estinzione delle pene  accessorie  temporanee  e  di
«ogni altro effetto penale della condanna», risultando,  pero',  "non
irreversibili", dal momento che e' contemplata la revoca  di  diritto
della riabilitazione «se la persona riabilitata commette entro  sette
anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena  della
reclusione per un tempo non inferiore a due anni,  od  un'altra  pena
piu' grave» (art. 180 cod. pen.). 
    6.2.- Cio' detto in ordine alla disciplina  della  riabilitazione
(e, dunque, in  merito  al  contesto  normativo  in  cui  andrebbe  a
collocarsi l'intervento caducatorio richiesto a questa  Corte),  deve
evidenziarsi - come correttamente osservato dal giudice rimettente  -
che la sospensione condizionale della pena ha conosciuto, nel  tempo,
una profonda evoluzione. 
    Essa,  «sin  dalla  sua  origine  pensata  come   funzionale   ad
assicurare nel condannato per reati di non  particolare  gravita'  un
effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso  di
prima condanna, l'esperienza del carcere» (e cio' sul presupposto che
«le pene detentive brevi - troppo brevi per provocare un  cammino  di
rieducazione, ma gia' idonee a esporre il condannato all'influenza di
subculture criminali e, comunque, a  interrompere  le  sue  relazioni
affettive,  familiari,  sociali,  lavorative  con  la   comunita'   -
producessero importanti effetti criminogeni e  desocializzanti»),  ha
conservato, ancora oggi, tale sua «ratio essenziale» (sentenza n. 208
del 2024). Tanto e' avvenuto  «in  piena  armonia  con  il  principio
costituzionale della finalita' rieducativa della pena di cui all'art.
27, terzo comma, Cost.: finalita'  che  la  sospensione  condizionale
persegue,  peraltro,  non  solo  in  forma  negativa  -  evitando   i
menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva
breve -, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che
stimola l'astensione da  ulteriori  reati  da  parte  del  condannato
durante il periodo di sospensione, nonche'  attraverso  gli  obblighi
riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono
o debbono essere imposti al condannato (cosi',  nuovamente,  sentenza
n. 208 del  2024,  in  particolare  punto  3.1.  del  Considerato  in
diritto). 
    Nondimeno, se le finalita' della sospensione  sono  rimaste,  nel
tempo, immutate, diversi ne sono divenuti i presupposti rispetto alle
scelte iniziali del codice penale del 1930. 
    In particolare, la sospensione era concepita, in origine, come un
beneficio del quale fruire una sola volta,  sul  presupposto  che  la
"ricaduta" nel reato - allorche' avesse interessato un delitto punito
con  pena  detentiva  -  fosse   preclusiva   della   sua   rinnovata
applicazione, denotando una  proclivita'  a  delinquere  del  reo.  A
questa stessa logica si ispira(va), dunque, la previsione - art. 164,
secondo comma, numero 1),  cod.  pen.  -  in  forza  della  quale  la
sospensione condizionale  non  puo'  essere  accordata  a  chi  abbia
«riportato una precedente condanna  a  pena  detentiva  per  delitto,
anche  se  e'  intervenuta  la  riabilitazione»,   cosi'   come   «al
delinquente o contravventore abituale o professionale». Il solo fatto
della "recidiva" - pure da  parte  di  un  soggetto  "riabilitato"  -
precludeva, in questa prospettiva, la fruizione del  beneficio;  cio'
in forza, sostanzialmente, di una  "presunzione"  (assoluta)  di  non
meritevolezza. 
    Sennonche', questa Corte - come rammenta il giudice a  quo  -  ha
non solo dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  il  divieto  di
doppia  concessione  della  sospensione   condizionale   (escludendo,
invece, l'illegittimita' costituzionale della scelta  legislativa  di
limitare a due  volte  la  fruizione  del  beneficio,  ritenendo  non
irragionevole «consentire  la  sospensione  condizionale  della  pena
anche in caso di recidiva, ma di recidiva  primaria  e  non  gia'  di
recidiva plurima»;  sentenza  n.  133  del  1980,  in  senso  analogo
sentenza n. 361 del 1991), ma ha pure ammesso che essa  possa  essere
accordata, per la prima volta, in presenza di una precedente condanna
a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976, piu' volte  citata),  e,
dunque,  di  una  situazione  nella  quale  il  precedente  «giudizio
negativo» sulla futura astensione dal delinquere «potrebbe  ritenersi
convalidato e  confermato  dai  fatti  successivamente  intervenuti».
Infatti,  la  valutazione   sull'applicabilita'   della   sospensione
condizionale,  lungi  dall'essere  affidata  ad   automatismi,   deve
compiersi sul presupposto che «la personalita' umana e'  soggetta  ad
evoluzione  e  cambiamenti»,  non  essendo,  pertanto,   «ragionevole
condizionare  l'apprezzamento  sulla  proclivita'  al   delitto   del
colpevole» a  una  «valutazione  effettuata  in  tempo  precedente  o
addirittura remoto da altro giudice» (cosi', nuovamente, sentenza  n.
95 del 1976), dovendo, invece, lasciarsi  all'autorita'  giudiziaria,
chiamata a pronunciarsi sulla responsabilita' per il nuovo reato,  la
liberta' di compiere quella «prognosi di ravvedimento» - che e'  alla
base della connessione del beneficio - «secondo le regole di giudizio
di cui all'art. 133 del codice penale» (sentenza n. 361 del  1991)  e
nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno
di  quegli  «istituti  chiave   nell'ottica   della   funzione   oggi
costituzionalmente assegnata alla pena  dall'art.  27,  terzo  comma,
Cost.» (sentenza n. 208 del 2024). 
    In forza di tali considerazioni, pertanto, e' irragionevole che -
pel sol fatto dell'esistenza di una precedente condanna,  oggetto  di
riabilitazione  -  sia  preclusa  al   giudice   quella   valutazione
prognostica sull'assenza di proclivita'  a  delinquere  che  gli  e',
invece,  consentita  in  presenza  di  una   condanna   anteriormente
comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di
non recidivita' rivelatasi fallace. Non si comprende, infatti,  quale
sia il maggior "stigma" che connota - rispetto a quanto  si  verifica
nell'ipotesi  da  ultimo  delineata  -  la  condotta   del   soggetto
riabilitato, giacche' il medesimo  ha  disatteso  le  aspettative  in
ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi  abbia
gia'  fruito  della  sospensione,   potendone,   pero',   beneficiare
nuovamente. 
    D'altra   parte,   corrobora    la    conclusione    nel    senso
dell'accoglimento  della  questione  la  constatazione  che  due  dei
principali progetti governativi di riforma del codice penale,  varati
tra la  fine  del  secolo  trascorso  e  l'inizio  dell'attuale,  pur
muovendo da visioni  opposte  della  sospensione  condizionale  della
pena, giacche' l'una diretta a estendere  la  portata  dell'istituto,
l'altra   invece   a   ridurla,   concordassero   sulla    necessita'
dell'abrogazione dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod.  pen.,
ritenuto  non  piu'  in  linea  con  la   disciplina   dell'istituto,
conseguita agli interventi di questa  Corte,  prima  ancora  che  del
legislatore. 
    6.3.- Non  osta,  invece,  alla  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., la
circostanza - della quale, in parte, si e' gia' detto al punto 5.2. -
che l'accoglimento della questione avrebbe come ulteriore conseguenza
di  escludere  che,  in  caso  di  precedente  condanna  oggetto   di
riabilitazione, la pena detentiva per delitto illo tempore  comminata
possa rilevare anche (solo) ai fini  dell'osservanza  dei  limiti  di
pena di cui agli artt. 163 e 164,  quarto  comma,  cod.  pen.,  cosi'
consentendo la fruizione del beneficio pur quando, cumulata  la  pena
detentiva oggetto di sospensione con quella in  precedenza  irrogata,
siano superati, appunto, tali limiti. 
    Questa  Corte,  invero,   ha   affermato   che   la   sospensione
condizionale  e'   istituto   la   cui   disciplina   resta   rimessa
«all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via  generale  ed
astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per
caso» (sentenza n.  85  del  1997),  avendo  pure  precisato  che  la
discrezionalita' legislativa - che, in via generale, contraddistingue
tutti gli interventi operati nella modulazione  degli  «istituti  del
diritto penale punitivo "non carcerario"» (sentenza n. 191 del  2025,
punto  3.2.  del  Considerato  in  diritto)  -  si  e'  tradotta,  in
particolare, nell'aver fissato  quale  «preliminare  condizione»  per
l'operativita' dell'istituto «che la  pena  inflitta  non  ecceda  un
certo limite» (ordinanza n. 475  del  2002),  ritenendo  tale  scelta
espressione di quell'«ampia discrezionalita'» di cui  il  legislatore
«gode nella conformazione dell'istituto stesso» (ordinanza n. 296 del
2005),  discrezionalita'  nel  cui  esercizio  «spicca»  proprio   la
previsione di detto «limite massimo di pena  detentiva  concretamente
inflitta (ordinariamente, pari a due  anni)»  (sentenza  n.  208  del
2024). 
    Tali  rilievi,  tuttavia,  non  precludono  l'accoglimento  della
questione sollevata. 
    Invero,  la  circostanza  che  la   richiesta   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 164,  secondo  comma,  numero
1), cod. pen., avrebbe come effetto di consentire la fruizione  della
sospensione condizionale anche quando,  come  nel  caso  oggetto  del
giudizio a quo, risultino superati - in ragione del cumulo delle pene
detentive irrogate, rispettivamente,  con  la  precedente  pronuncia,
oggetto di riabilitazione, e con quella successiva - i limiti di  cui
al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.,
deve considerarsi una conseguenza  intrinsecamente  connaturata  alle
caratteristiche proprie dell'istituto della riabilitazione. 
    Difatti, l'intervenuta riabilitazione  comporta  l'estinzione  di
«ogni» effetto penale della condanna, tra i  quali  vi  sara'  -  una
volta  rimossa,  in  ragione  della  decisione   di   questa   Corte,
l'automatica   preclusione   alla   concessione   della   sospensione
condizionale,  derivante  dalla  precedente   condanna   oggetto   di
riabilitazione - anche quello che la pena detentiva per delitto  gia'
comminata non potra' assumere rilievo  neppure  ai  fini  del  cumulo
previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. 
    6.4.   -   Non   ignora   questa   Corte   che    la    descritta
"neutralizzazione"  degli   effetti   della   condanna   oggetto   di
riabilitazione potrebbe  rivelarsi  non  irreversibile,  potendo  pur
sempre verificarsi - alle condizioni indicate dall'art. 180 cod. pen.
- la revoca di diritto  della  riabilitazione  gia'  intervenuta  (la
quale, peraltro, richiede una pronuncia che  la  dichiari,  affinche'
possano prodursi i suoi effetti ex tunc: Corte di cassazione, sezione
prima  penale,  sentenza  17  giugno-30  dicembre  2016,  n.  55359).
Evenienza, a ben guardare,  suscettibile  persino  di  concretizzarsi
allorche' il delitto  -  non  colposo,  nonche'  commesso  nel  lasso
temporale di sette  anni,  al  quale  da'  rilievo  la  norma  teste'
richiamata - sia proprio quello in  relazione  al  quale  si  discuta
della  possibilita'  della  sospensione   della   pena.   Ricorrendo,
tuttavia, una situazione siffatta, resterebbe ferma, per  il  giudice
chiamato a pronunciarsi  sulla  responsabilita'  per  tale  ulteriore
reato, la possibilita' di procedere alla revoca della riabilitazione,
giusta il disposto dell'art.  683,  comma  1,  secondo  periodo,  del
codice di procedura penale, a mente del  quale  e'  il  tribunale  di
sorveglianza a decidere sulla revoca della riabilitazione, sempre che
non sia gia' stata «disposta con la sentenza di  condanna  per  altro
reato». Risulta, dunque, evidente che in presenza di tale situazione,
rivivendo - in ragione della disposta  revoca  -  gli  effetti  della
precedente condanna, tornerebbe a operare anche la  preclusione  alla
concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di  cui
al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.