ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 164,
secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale,
promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario
di Catania, nel procedimento penale a carico di S. G., con ordinanza
del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione e' stata fissata
per l'adunanza in camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del
registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178,
ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e
27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione
della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato
precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui
all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta
riabilitazione.
1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta ex art. 444 del codice di procedura
penale, presentata da imputato del delitto di cui all'art. 589-bis
cod. pen. (Omicidio stradale), richiesta - in relazione alla quale il
Pubblico ministero del medesimo Tribunale etneo ha espresso il suo
assenso - comportante l'applicazione della pena di anni uno, mesi due
e giorni sei di reclusione, subordinata al riconoscimento del
beneficio della sospensione condizionale. Evidenzia, pero', che
l'imputato, in passato, ha riportato condanne - in forza di sentenze
divenute definitive, rispettivamente, il 4 novembre 1968 e il 19
marzo 1977 - alla pena della reclusione, nella misura di anni due e
mesi cinque, congiunta a quella della multa (peraltro convertita) di
euro 30,99, nonche' a cinque giorni di arresto ed euro 5,16 di
ammenda (nuovamente, con conversione), nell'un caso per il delitto di
furto aggravato, nell'altro per contravvenzione relativa alla
violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli
e natanti. In relazione ad ambedue tali condanne - si legge sempre
nell'ordinanza di rimessione - risulta l'intervenuta riabilitazione,
da parte della Corte d'appello di Catania, in forza di sentenza del
17 marzo 1988.
1.2.- Cio' detto, il giudice a quo rileva che, ai fini
dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena,
risultando la stessa subordinata alla sospensione condizionale, osta
la previsione dell'art. 164, secondo comma, cod. pen., dal momento
che tale norma - al numero 1) - esclude dal beneficio suddetto «chi
ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
anche se e' intervenuta la riabilitazione».
Eccepita, pertanto, dal difensore dell'imputato l'illegittimita'
costituzionale della norma suddetta, per violazione degli artt. 3 e
27 Cost., il predetto GUP del Tribunale catanese ha, innanzitutto,
ritenuto rilevante la questione. Premesso, invero, che nella specie
non ricorrono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, ex
art. 129 cod. proc. pen., il giudice rimettente evidenzia che
l'accoglimento della questione - in base alle indicazioni ricavabili
dalla stessa giurisprudenza costituzionale - avrebbe «l'effetto di
rimuovere la preclusione oggi opposta» dalla norma censurata,
«consentendogli cosi' di valutare nel merito» la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale; per
tale ragione risulta non necessario «diffondersi sulla sussistenza
dei requisiti del beneficio», e cio' «posto che tale valutazione e'
logicamente successiva alla rimozione della preclusione stabilita
dalla disposizione censurata», visto che essa «allo stato vieta in
modo assoluto» la concessione del beneficio (e' citata, al riguardo,
la sentenza di questa Corte n. 174 del 2022). Del pari, non
escluderebbe la rilevanza della questione - sempre secondo il giudice
a quo - la circostanza che l'imputato, «per l'eta' raggiunta»
(trattandosi di ultraottantenne) «potrebbe non scontare la sanzione
eventualmente inflittagli». E cio', sia perche' l'applicazione di una
sanzione comporta - in assenza di sospensione - l'esecuzione della
stessa, sia (e soprattutto) perche' «la decisione circa le modalita'
di applicazione della sanzione e' temporalmente e logicamente
successiva a quella circa la sua comminazione».
1.3.- Oltre ad essere rilevante, la questione di legittimita'
costituzionale - evidenzia sempre il GUP etneo - risulterebbe pure
non manifestamente infondata, e cio' sulla base delle rationes e dei
presupposti degli istituti tanto della sospensione condizionale della
pena, quanto della stessa riabilitazione, cosi' come disciplinati
dagli artt. 164 e 178 cod. pen., in particolare nell'interpretazione
datane da questa Corte.
Con riferimento, infatti, alla riabilitazione, il giudice
rimettente rammenta che essa costituisce causa di estinzione della
pena e degli effetti penali della condanna, «salvo che la legge
disponga altrimenti» (e tale e', appunto, il caso contemplato
dall'art. 164, secondo comma, numero 1, cod. pen.), fermo, pero',
restando che essa si pone come «uno degli strumenti di attuazione
dell'art. 27 Cost. e della funzione rieducatrice della pena». La
riabilitazione, pertanto, costituirebbe «istituto costituzionalmente
necessario», configurandosi non piu' come «beneficio a favore del
condannato», bensi' come oggetto di «una vera e propria aspettativa
giuridicamente tutelata a fronte delle "prove effettive e costanti di
buona condotta", cioe' dell'accertamento che, dopo aver scontato la
sanzione, il reo si e' integrato nella comunita'». Ragion per cui -
si sostiene - la limitazione dell'efficacia estintiva della
riabilitazione, prevista dall'ultimo inciso dell'art. 178 cod. pen.,
«deve essere intesa in maniera rigorosa e restrittiva», dovendo
trovare giustificazione «in ragione di particolari esigenze
costituzionali», nella specie ritenute insussistenti.
In ordine, invece, alla sospensione condizionale della pena, il
giudice rimettente sottolinea l'evoluzione che essa ha conosciuto per
effetto degli interventi, dapprima, della giurisprudenza
costituzionale e poi del legislatore.
Difatti, se nel testo originario dell'art. 164, ultimo comma,
cod. pen., la sospensione condizionale costituiva un beneficio che
poteva essere concesso una sola volta, questa Corte - rammenta il
giudice a quo - riconobbe, dapprima, «la possibilita' della
concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della
continuazione a quello gia' precedentemente punito con pena sospesa»
(sentenza n. 86 del 1970), per poi ammettere «tale possibilita' anche
nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla
precedente», sempre a condizione che «la pena da infliggere, cumulata
con quella gia' sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per
l'applicabilita' del beneficio» (sentenza n. 73 del 1971).
A seguito di tali pronunce, il legislatore modificava - con
l'art. 12 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti
urgenti sulla giustizia penale), come sostituito dall'articolo unico
della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220 - il testo
dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., ribadendo, in via
generale, che la sospensione condizionale della pena non puo' essere
concessa piu' di una volta, ma nel contempo prevedendo che il
giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa «disporre la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con
quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non
superi i limiti stabiliti dall'articolo 163» dello stesso codice.
All'intervento del legislatore seguiva, tuttavia, una nuova
declaratoria di illegittimita' costituzionale, destinata a colpire
(l'allora) novellato testo dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.,
nella parte in cui non consentiva la concessione della sospensione
condizionale della pena a chi avesse gia' riportato una precedente
condanna a pena detentiva per delitto non sospesa (permettendola solo
a chi avesse gia' fruito, in occasione di tale condanna, della
sospensione), sempre che, beninteso, la pena da infliggere, cumulata
con quella gia' irrogata con la condanna precedente, non fosse
superiore ai limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (sentenza n. 95
del 1976).
In particolare, questa Corte, nel porre a confronto le due
situazioni (ovvero, quella di chi, precedentemente condannato, non
avesse fruito della sospensione della pena, e quella di chi avesse,
viceversa, goduto di tale beneficio), ritenne che a giustificare la
distinzione non potesse essere il fatto che «nel secondo caso gia'
esiste una valutazione prognostica positiva che spetta al nuovo
giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel
primo caso esiste, al contrario, un giudizio negativo che potrebbe
ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente
intervenuti». Invero, la «commissione di un nuovo reato da parte di
chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare,
coi fatti, l'erroneita' della valutazione, compiuta dal primo
giudice, di non recidivita' del reo e che quest'ultimo non merita un
trattamento piu' favorevole» di quello riservato a chi di tale
valutazione non si sia, in precedenza, giovato. Ma, soprattutto,
questa Corte valuto' come «decisivo» - secondo quanto posto in luce
nell'ordinanza di rimessione - il fatto che «la personalita' umana e'
soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non apparendo, pertanto,
«ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclivita' al
delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda
condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o
addirittura remoto da altro giudice», e cio' non potendo «escludersi
che l'esecuzione di una precedente condanna possa avere determinato
l'evoluzione in senso positivo della personalita' del condannato».
Su tali basi, pertanto, il giudice rimettente - ovvero,
rimarcando la non conformita' a Costituzione, affermata da questa
Corte, dell'esclusione della sospensione condizionale per il solo
fatto dell'esistenza di una condanna a pena detentiva non
precedentemente sospesa - reputa che questa stessa «restrittiva
impostazione del codice del 1930», gia' censurata dalla
giurisprudenza costituzionale, ispiri il divieto, previsto dall'art.
164, secondo comma, numero 1), cod. pen., di concessione della
sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna
oggetto di riabilitazione. E cio' «come se lo stigma sociale
perseguiti il reo per tutta la vita ed a prescindere da qualsiasi
altra considerazione», ignorando, invece, «svolgimenti in fatto che
diano prova dell'allontanamento definitivo della persona dal reato e
dalla "cultura" che si esprime a mezzo della sua commissione».
Questa visione della sospensione condizionale, si sostiene,
sarebbe di dubbia compatibilita' con i parametri costituzionali sopra
richiamati.
Difatti, secondo questa Corte, sottolinea il giudice a quo, cosi'
come «l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore
del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio
adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di
tutela delle posizioni individuali» (secondo quanto richiesto,
d'altra parte, dall'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea), parimenti, l'art. 27 Cost. rende
il principio della finalita' rieducativa della pena «una delle
qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta
previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»,
richiedendo, in particolare, «un costante principio di proporzione
tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa,
dall'altra» (sentenza n. 236 del 2016).
In questa prospettiva, la sospensione condizionale della pena e
la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, lungi
«dall'esprimere generiche istanze indulgenziali o di immotivata "fuga
dalla sanzione" nei confronti degli autori di reato», costituiscono -
prosegue il rimettente, ripercorrendo sul punto, nuovamente, la
giurisprudenza di questa Corte - «istituti chiave nell'ottica della
funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27,
terzo comma, Cost.». Quanto, specificamente, alla sospensione
condizionale, essa «fu sin dalla sua origine pensata come funzionale
ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravita' un
effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di
prima condanna, l'esperienza del carcere», e cio' perche', da tempo,
«la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive brevi
- troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma gia'
idonee a esporre il condannato all'influenza di subculture criminali
e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari,
sociali, lavorative con la comunita' - producessero importanti
effetti criminogeni e desocializzanti» (sentenza n. 208 del 2024).
Secondo la sentenza teste' citata, rammenta sempre il giudice
rimettente, l'istituto della sospensione condizionale si pone «in
piena armonia con il principio costituzionale della finalita'
rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.:
finalita' che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non
solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni e
desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso la
minaccia di revoca del beneficio, che stimola l'astensione da
ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di
sospensione, nonche' attraverso gli obblighi riparatori,
ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono
essere imposti al condannato ai sensi dell'art. 165 cod. pen.,
conferendo cosi' un contenuto risocializzativo anche "positivo" al
beneficio» (cosi', nuovamente, la sentenza n. 208 del 2024).
La connotazione della sospensione condizionale della pena quale
beneficio octroyee, prosegue il rimettente, risulta, dunque, superata
dal principio di proporzionalita' della pena e da quello della
rieducazione del condannato.
Orbene, l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. - poiche'
finisce, nei fatti, per dare prevalenza alla recidiva rispetto ad
ogni altro profilo - risulterebbe di dubbia costituzionalita',
comportando quell'evenienza, gia' censurata da questa Corte,
costituita dalla «abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive
riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti
oggettive del reato» (sentenza n. 188 del 2023).
In conclusione, sostiene il giudice a quo, «il sistema degli
artt. 178 e 164 cp risulta sbilanciato ed irrazionale in violazione
del canone di ragionevolezza dell'art. 3 Cost.», in particolare
«perche' esclude quel potere discrezionale del giudice che, invece,
gli artt. 132 e 133 cp gli attribuiscono», e inoltre perche' non gli
«permette di considerare le vicende successive alla consumazione del
"primo" reato, il tempo trascorso tra l'uno e l'altro reato, il nesso
tra gli stessi, l'intervenuta rieducazione del reo a seguito del
"primo" reato».
Ne' in senso contrario, si legge sempre nell'ordinanza di
rimessione, potrebbe invocarsi quanto affermato - peraltro, in epoca
risalente nel tempo - dalla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art 164, secondo
comma, numero 1), cod. pen., e cio' sul presupposto che la condotta
antisociale di chi ha ottenuto la riabilitazione dimostra la
persistenza nel reato e non consente un giudizio prognostico
favorevole sulla sua futura astensione dal commettere ulteriori reati
(Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 25 ottobre
1974-18 marzo 1975, n. 3019).
Tale esito, infatti, oltre che «in contrasto con la
personalizzazione della pena», la quale respinge - sottolinea il
giudice rimettente - «irragionevoli e sproporzionati automatismi e
richiede che per ogni condannato si costruisca quasi un trattamento
individualizzato», risulta «ripudiat[o]» dalla sentenza con cui
questa Corte «ha dato risalto alla valutazione individualizzante del
giudice» (si tratta della gia' citata sentenza n. 95 del 1976).
1.4.- Su tali basi, pertanto, il GUP del Tribunale di Catania ha
concluso nel senso che il combinato disposto degli artt. 164, secondo
comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen., nella parte in cui
impedisce «di concedere la sospensione condizionale a chi e' stato
condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati
dall'art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione», sarebbe in
contrasto:
«- con i principi di proporzionalita' della pena sanciti
dall'art. 27 Cost. e di uguaglianza-ragionevolezza, poiche' impone
che la pena per la commissione di un reato sia comunque irrogata
senza considerare l'intervenuta riabilitazione, cioe' l'accertamento
operato in sede giurisdizionale dell'effettiva rieducazione del
condannato e del suo fattivo inserimento nel contesto sociale e,
quindi, di tutti gli elementi idonei a mostrare una ridotta capacita'
a delinquere dell'imputato;
- sempre con i principi di uguaglianza e rieducazione, poiche'
l'indiscriminata applicazione della sanzione per il "secondo" reato
comporta l'inflizione di una pena sproporzionata e dunque percepita
come ingiusta dal condannato;
- con il principio di ragionevolezza e di offensivita' del reato
ex art. 25 Cost., poiche' - a fronte della necessita' di prevenire la
recidiva - non considera l'evolversi della personalita' del reo e
finisce per comportare "una smisurata amplificazione, in chiave
deterrente, della finalita' general-preventiva della pena [...]
avendo a che fare con la fase della punizione, [e] dispiega effetti
di prevenzione pressoche' nulli, implicando pero' un rilevantissimo
sacrificio del principio di uguaglianza e del principio di
proporzionalita' della pena"».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' della questione e,
comunque, in subordine, per la non fondatezza della stessa.
2.1.- Quanto, infatti, all'eccepita inammissibilita', si assume
che la questione sarebbe stata portata all'attenzione di questa Corte
«in maniera del tutto deficitaria, in assenza peraltro di indicazioni
sistematiche circa l'esistenza di un "diritto vivente" contra
Constitutionem».
Si sostiene, in particolare, che il giudice a quo non avrebbe
specificato «in che modo il combinato disposto dell'art. 164 c.p.
comma e n. 1 e comma 4 possa configurare la violazione del principio
di proporzionalita' della pena, ponendosi in contrasto con il
principio della finalita' rieducativa della pena». Si evidenzia,
infatti, che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. «letto
unitamente al comma 4 non esclude tout court la possibilita' di
concedere la sospensione condizionale della pena in forza di una
presunzione assoluta di pericolosita' del reo, correlata ad un rigido
(pre)giudizio prognostico della futura commissione di reati da parte
del condannato bensi' esclude la concessione della sospensione
condizionale solo ove la pena da infliggere, cumulata con quella
irrogata con la precedente condanna anche per delitto, superi i
limiti stabiliti dall'articolo 163 c.p.». L'ordinanza, dunque,
sarebbe «deficitaria non chiarendo in che modo il superamento del
limite stabilito dall'art. 163 c.p., il solo preclusivo alla
concessione della sospensione condizionale, possa ritenersi contrario
ai parametri costituzional[i] individuati dal giudice a quo».
L'inammissibilita' della questione viene prospettata anche sotto
un altro profilo.
Nell'ordinanza di rimessione - osserva l'interveniente Presidente
del Consiglio dei ministri - si riferisce che «l'imputato e' gia'
stato condannato alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione ed
a quella di cinque giorni di arresto (convertita in pena
pecuniaria)». Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza di
legittimita', l'istituto della sospensione condizionale «e' stato
sottoposto a dei limiti che, nel corso delle successive modifiche
apportate agli artt. 163, 164 e 168 c.p., per ragioni di politica
criminale ed in base a valutazioni sociali e giudiziarie, sono stati
sempre piu' ampliati, ma non fino a ricomprendervi la situazione di
chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per
delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un
terzo, giacche' in tal caso la reiterazione dei reati lascia
presumere una proclivita' a delinquere che non verrebbe contenuta
dalla pendenza, sul capo del condannato, di una pena condizionalmente
sospesa». Infatti, «nel caso in cui ad una precedente condanna con
pena sospesa facciano seguit[o] altri reati», la Corte di cassazione
ha chiarito che «la sospensione condizionale della pena puo' essere
reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la
stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto
(vale a dire, reati considerati, dall'ordinamento, di minore
gravita'), giacche', altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta
il dettato dell'art. 164 c.p.» (Corte di cassazione, quinta sezione
penale, sentenza 27 giugno-6 ottobre 2014, n. 41645).
Con tale circostanza non si sarebbe confrontato il giudice
rimettente.
2.2.- In ogni caso, la questione sollevata sarebbe non fondata.
La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha affermato che
l'inibizione della sospensione condizionale presuppone,
necessariamente, un giudizio prognostico attuale, di esclusiva
competenza del giudice, sulla possibilita' che il reo «si asterra'
dal commettere ulteriori reati», giudizio basato sulla considerazione
piena delle circostanze e della personalita' del colpevole. Fatta
tale premessa, occorre evidenziare - secondo il Presidente del
Consiglio dei ministri - che, entro il limite individuato dall'art.
163 cod. pen., «il giudice ha piena cognizione delle circostanze e
della personalita' del colpevole ai fini dell'applicazione della
sospensione condizionale», sicche' «[s]olo oltre tale limite, il
legislatore ha individuato delle preclusioni volte a demarcare
l'applicazione dell'istituto». Pertanto, e' la conclusione, una
«eccessiva discrezionalita' giurisdizionale sull'opportunita' di
applicare la sospensione condizionale» sarebbe destinata a
riverberarsi «sulla demarcazione fra punibilita' e non punibilita',
sull'applicazione di un trattamento piu' o meno favorevole».
Considerato in diritto
3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di
Catania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen.,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., censurandoli nella parte
in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della
pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva
superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen. anche nell'ipotesi
in cui sia intervenuta riabilitazione.
3.1.- Il GUP, chiamato a pronunciarsi - in relazione a
un'imputazione per il delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen.
(Omicidio stradale) - su un'istanza di patteggiamento che prevede
l'applicazione della pena di anni uno, mesi due e giorni sei di
reclusione, subordinata al riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale, evidenzia l'impossibilita' di accogliere
l'istanza, visto che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen.
preclude il riconoscimento del beneficio «a chi ha riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e'
intervenuta la riabilitazione». Tale e', appunto, il caso di specie,
tenuto conto che l'imputato risulta gravato da un lontano precedente
- la sentenza di condanna divenne definitiva il 4 novembre 1968 - per
delitto di furto aggravato, sanzionato con la pena della reclusione
di anni due e mesi cinque, congiunta a quella della multa di euro
30,99 (peraltro convertita), condanna oggetto di riabilitazione, da
parte della Corte d'appello di Catania, in forza di sentenza del 17
marzo 1988, al pari di altra condanna, divenuta definitiva il 19
marzo 1977, a cinque giorni di arresto e a euro 5,16 di ammenda
(nuovamente, con conversione), per contravvenzione relativa alla
violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli
e natanti.
3.2.- Tanto premesso, il giudice rimettente, dopo aver motivato
le ragioni della rilevanza della questione - evidenziando come il
suddetto art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. osti
all'accoglimento dell'istanza di patteggiamento, data
l'impossibilita' di accordare il beneficio della sospensione
condizionale della pena, in presenza di una precedente condanna per
delitto anche se oggetto di riabilitazione - illustra le ragioni
della non manifesta infondatezza. In particolare, dopo aver
ricostruito la ratio dell'istituto della riabilitazione, indicata
come «uno degli strumenti di attuazione dell'art. 27 Cost. e della
funzione rieducatrice della pena», il giudice a quo ripercorre
l'evoluzione conosciuta dalla sospensione condizionale della pena,
grazie anche al contributo della giurisprudenza costituzionale.
Sottolinea, pertanto, che di tale ultimo istituto - concepito dal
legislatore, inizialmente, come beneficio che poteva essere concesso
una sola volta (e rispetto al quale aveva effetto ostativo
l'esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
"anche" oggetto di riabilitazione) - e' stata ampliata da questa
Corte, progressivamente, la portata. Difatti, la possibilita' di
fruire della sospensione, dapprima ammessa (sentenza n. 86 del 1970)
allorche' il secondo reato si leghi, con il vincolo della
continuazione, a quello gia' punito con pena sospesa (cosi'
superandosi, quindi, il divieto della doppia concessione), e di
seguito estesa al caso di nuova condanna per un delitto commesso
anteriormente alla precedente pronuncia (sentenza n. 73 del 1971), e'
stata, infine, riconosciuta - dopo che il legislatore, proprio sulla
scorta di tali arresti, era intervenuto a modificare il testo
dell'art. 164 cod. pen. mediante l'art. 12 del d.l. n. 99 del 1974,
come convertito - pure in presenza di una precedente condanna a pena
non sospesa (sentenza n. 95 del 1976). Esito, quest'ultimo, motivato
da questa Corte sul rilievo che «la personalita' umana e' soggetta ad
evoluzione e cambiamenti», sicche' «non appare ragionevole
condizionare l'apprezzamento sulla proclivita' al delitto del
colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla
valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da
altro giudice» (cosi' la citata sentenza n. 95 del 1976, in
particolare al punto 5 del Considerato in diritto).
Le considerazioni che precedono sono alla base del ragionamento
svolto dal rimettente, il quale evidenzia come la preclusione alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale, nascente da
una condanna a pena detentiva per delitto pur oggetto di
riabilitazione, configuri un automatismo non compatibile con la
necessita', invece, di attualizzare la valutazione sulla proclivita'
(o meno) a delinquere dell'imputato. Cio', in particolare, sul
presupposto che tale preclusione sia irragionevole, oltre che in
contrasto con la funzione rieducativa della pena, se e' vero che la
sospensione condizionale della stessa costituisce uno di quegli
«istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente
assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n.
208 del 2024).
4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, opponendosi all'accoglimento della questione,
fondamentalmente sulla base di due argomenti (o meglio, di
altrettante eccezioni preliminari).
Per un verso, si sostiene che l'ordinanza di rimessione non
avrebbe spiegato in che modo «il superamento del limite stabilito
dall'art. 163 c.p., il solo preclusivo alla concessione della
sospensione condizionale, possa ritenersi contrario ai parametri
costituzionali individuati dal giudice a quo». Per altro verso, si
evidenzia che «l'imputato e' gia' stato condannato alla pena di due
anni e cinque mesi di reclusione ed a quella di cinque giorni di
arresto (convertita in pena pecuniaria)», donde l'impossibilita' di
fruire della sospensione. Cio' perche', «nel caso in cui ad una
precedente condanna con pena sospesa facciano seguito altri reati»,
secondo la giurisprudenza di legittimita', «la sospensione
condizionale della pena puo' essere reiterata, qualora esista una
condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una
contravvenzione o la pena della multa per delitto (vale a dire, reati
considerati, dall'ordinamento, di minore gravita'), giacche',
altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art.
164 c.p.» (viene richiamata, in particolare, Cass. n. 41645 del
2014).
5.- Lo scrutinio della presente questione di legittimita'
costituzionale deve muovere dalla disamina delle eccezioni sollevate
dalla difesa statale.
5.1.- La prima eccezione - che intercetta un problema effettivo,
ovvero quello del superamento, nel caso oggetto del giudizio a quo,
del cumulo delle pene, ostativo alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale, risultante dal combinato disposto degli
artt. 163 (nella specie, terzo comma, data l'eta' dell'imputato) e
164, quarto comma, cod. pen. - non e' fondata.
Il giudice rimettente, diversamente da quanto sostenuto
dall'Avvocatura dello Stato, ha ben chiaro l'effetto preclusivo -
rispetto alla fruizione del beneficio della sospensione condizionale
da parte dell'imputato nel giudizio a quo - derivante dal cumulo
della pena, di cui all'istanza di patteggiamento, con quella
applicata in virtu' della condanna a pena detentiva per delitto,
oggetto di riabilitazione. Non a caso, infatti, la sua iniziativa
investe (si veda, in particolare, pagina 14 dell'ordinanza di
rimessione) l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. «nella
parte in cui impedisce di concedere la sospensione condizionale a chi
e' stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti
indicati dall'art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione».
Inoltre, neppure puo' dirsi - come, invece, eccepito dal Presidente
del Consiglio dei ministri - che il rimettente abbia omesso di
motivare in che modo il superamento di tale limite «possa ritenersi
contrario ai parametri costituzional[i]» evocati. All'incidente di
costituzionalita' sollevato e' sottesa, infatti, l'idea - sulla quale
si ritornera' piu' diffusamente nello scrutinio di merito - che, una
volta conseguita la declaratoria di illegittimita' costituzionale
delle norme censurate, la condanna oggetto di riabilitazione
perderebbe rilievo ad «ogni effetto penale», cosi' consentendo al
giudice, in assenza di preclusioni automatiche, di valutare
discrezionalmente l'opportunita' della concessione della sospensione
condizionale.
5.2.- La seconda eccezione sollevata dall'Avvocatura generale
dello Stato risulta prima facie destituita di fondamento.
Non e', infatti, conferente, rispetto al caso che qui occupa, il
precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri. Esso, per vero, ribadisce il consolidato
principio - gia' espresso dalla Corte di cassazione, sezioni unite
penali, sentenza 28 gennaio-28 febbraio 1984, n. 1718 - secondo cui
«la sospensione condizionale della pena puo' essere reiterata,
qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa
riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto»,
giacche' e' solo al di fuori di questi casi che «alla reiterazione
del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p.».
In applicazione di tale principio, nessuna preclusione deriva -
nella vicenda processuale dalla quale ha tratto origine l'incidente
di costituzionalita' sottoposto all'esame di questa Corte - dalla
condanna intermedia subita dall'imputato nel giudizio a quo: cio'
perche' non viene in rilievo alcuna "reiterazione" della sospensione
condizionale della pena (beneficio, finora, mai fruito dallo stesso)
e, comunque, in quanto la suddetta condanna intermedia, se mai
potesse rilevare, ha riguardato una contravvenzione, non un delitto.
6.- Cio' premesso, la questione di legittimita' costituzionale
sollevata dal GUP catanese e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e
27 Cost. (con assorbimento, invece, della censura di violazione
dell'art. 25 Cost.) e conduce alla declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., e
non pure dell'art. 178 dello stesso codice, che si limita a
disciplinare le conseguenze della riabilitazione. La norma da ultimo
menzionata, dunque, non ha l'effetto di precludere, in presenza di
una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena. Non vi e',
pertanto, ragione per dichiararne l'illegittimita' costituzionale,
donde la non fondatezza - in relazione a tutti i parametri evocati -
della censura che la investe.
6.1.- Quanto, invece, alla censura che investe l'art. 164,
secondo comma, numero 1), cod. pen. appare utile rammentare quali
siano le condizioni (art. 179 cod. pen.) oltre che gli effetti
dell'istituto della riabilitazione.
Quanto alle prime, esse risultano sia di natura "positiva" che
"negativa".
Condizioni positive sono il decorso di un termine -
ordinariamente di tre anni, elevato, rispettivamente, a otto per i
recidivi e a dieci per delinquenti abituali, professionali o per
tendenza (art. 179, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.) - dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro
modo estinta (una disciplina ad hoc e' prevista, sempre in punto
decorrenza, nel caso in cui la pena comminata sia stata
condizionalmente sospesa), nonche' l'esistenza di prove effettive e
costanti di buona condotta da parte del condannato (art. 179, comma
settimo, cod. pen.).
Condizioni negative - o meglio, ostative - sono la perdurante
sottoposizione a misura di sicurezza (a eccezione della espulsione
dello straniero dallo Stato ovvero della confisca) e il mancato
adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
l'interessato dimostri di trovarsi nella impossibilita' di
provvedervi (art. 179, comma sesto, numeri 1 e 2, cod. pen.).
Quanto, invece, agli effetti della riabilitazione, essi
consistono nella estinzione delle pene accessorie temporanee e di
«ogni altro effetto penale della condanna», risultando, pero', "non
irreversibili", dal momento che e' contemplata la revoca di diritto
della riabilitazione «se la persona riabilitata commette entro sette
anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della
reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena
piu' grave» (art. 180 cod. pen.).
6.2.- Cio' detto in ordine alla disciplina della riabilitazione
(e, dunque, in merito al contesto normativo in cui andrebbe a
collocarsi l'intervento caducatorio richiesto a questa Corte), deve
evidenziarsi - come correttamente osservato dal giudice rimettente -
che la sospensione condizionale della pena ha conosciuto, nel tempo,
una profonda evoluzione.
Essa, «sin dalla sua origine pensata come funzionale ad
assicurare nel condannato per reati di non particolare gravita' un
effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di
prima condanna, l'esperienza del carcere» (e cio' sul presupposto che
«le pene detentive brevi - troppo brevi per provocare un cammino di
rieducazione, ma gia' idonee a esporre il condannato all'influenza di
subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni
affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunita' -
producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti»), ha
conservato, ancora oggi, tale sua «ratio essenziale» (sentenza n. 208
del 2024). Tanto e' avvenuto «in piena armonia con il principio
costituzionale della finalita' rieducativa della pena di cui all'art.
27, terzo comma, Cost.: finalita' che la sospensione condizionale
persegue, peraltro, non solo in forma negativa - evitando i
menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva
breve -, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che
stimola l'astensione da ulteriori reati da parte del condannato
durante il periodo di sospensione, nonche' attraverso gli obblighi
riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono
o debbono essere imposti al condannato (cosi', nuovamente, sentenza
n. 208 del 2024, in particolare punto 3.1. del Considerato in
diritto).
Nondimeno, se le finalita' della sospensione sono rimaste, nel
tempo, immutate, diversi ne sono divenuti i presupposti rispetto alle
scelte iniziali del codice penale del 1930.
In particolare, la sospensione era concepita, in origine, come un
beneficio del quale fruire una sola volta, sul presupposto che la
"ricaduta" nel reato - allorche' avesse interessato un delitto punito
con pena detentiva - fosse preclusiva della sua rinnovata
applicazione, denotando una proclivita' a delinquere del reo. A
questa stessa logica si ispira(va), dunque, la previsione - art. 164,
secondo comma, numero 1), cod. pen. - in forza della quale la
sospensione condizionale non puo' essere accordata a chi abbia
«riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
anche se e' intervenuta la riabilitazione», cosi' come «al
delinquente o contravventore abituale o professionale». Il solo fatto
della "recidiva" - pure da parte di un soggetto "riabilitato" -
precludeva, in questa prospettiva, la fruizione del beneficio; cio'
in forza, sostanzialmente, di una "presunzione" (assoluta) di non
meritevolezza.
Sennonche', questa Corte - come rammenta il giudice a quo - ha
non solo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di
doppia concessione della sospensione condizionale (escludendo,
invece, l'illegittimita' costituzionale della scelta legislativa di
limitare a due volte la fruizione del beneficio, ritenendo non
irragionevole «consentire la sospensione condizionale della pena
anche in caso di recidiva, ma di recidiva primaria e non gia' di
recidiva plurima»; sentenza n. 133 del 1980, in senso analogo
sentenza n. 361 del 1991), ma ha pure ammesso che essa possa essere
accordata, per la prima volta, in presenza di una precedente condanna
a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976, piu' volte citata), e,
dunque, di una situazione nella quale il precedente «giudizio
negativo» sulla futura astensione dal delinquere «potrebbe ritenersi
convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti».
Infatti, la valutazione sull'applicabilita' della sospensione
condizionale, lungi dall'essere affidata ad automatismi, deve
compiersi sul presupposto che «la personalita' umana e' soggetta ad
evoluzione e cambiamenti», non essendo, pertanto, «ragionevole
condizionare l'apprezzamento sulla proclivita' al delitto del
colpevole» a una «valutazione effettuata in tempo precedente o
addirittura remoto da altro giudice» (cosi', nuovamente, sentenza n.
95 del 1976), dovendo, invece, lasciarsi all'autorita' giudiziaria,
chiamata a pronunciarsi sulla responsabilita' per il nuovo reato, la
liberta' di compiere quella «prognosi di ravvedimento» - che e' alla
base della connessione del beneficio - «secondo le regole di giudizio
di cui all'art. 133 del codice penale» (sentenza n. 361 del 1991) e
nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno
di quegli «istituti chiave nell'ottica della funzione oggi
costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma,
Cost.» (sentenza n. 208 del 2024).
In forza di tali considerazioni, pertanto, e' irragionevole che -
pel sol fatto dell'esistenza di una precedente condanna, oggetto di
riabilitazione - sia preclusa al giudice quella valutazione
prognostica sull'assenza di proclivita' a delinquere che gli e',
invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente
comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di
non recidivita' rivelatasi fallace. Non si comprende, infatti, quale
sia il maggior "stigma" che connota - rispetto a quanto si verifica
nell'ipotesi da ultimo delineata - la condotta del soggetto
riabilitato, giacche' il medesimo ha disatteso le aspettative in
ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi abbia
gia' fruito della sospensione, potendone, pero', beneficiare
nuovamente.
D'altra parte, corrobora la conclusione nel senso
dell'accoglimento della questione la constatazione che due dei
principali progetti governativi di riforma del codice penale, varati
tra la fine del secolo trascorso e l'inizio dell'attuale, pur
muovendo da visioni opposte della sospensione condizionale della
pena, giacche' l'una diretta a estendere la portata dell'istituto,
l'altra invece a ridurla, concordassero sulla necessita'
dell'abrogazione dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen.,
ritenuto non piu' in linea con la disciplina dell'istituto,
conseguita agli interventi di questa Corte, prima ancora che del
legislatore.
6.3.- Non osta, invece, alla declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., la
circostanza - della quale, in parte, si e' gia' detto al punto 5.2. -
che l'accoglimento della questione avrebbe come ulteriore conseguenza
di escludere che, in caso di precedente condanna oggetto di
riabilitazione, la pena detentiva per delitto illo tempore comminata
possa rilevare anche (solo) ai fini dell'osservanza dei limiti di
pena di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., cosi'
consentendo la fruizione del beneficio pur quando, cumulata la pena
detentiva oggetto di sospensione con quella in precedenza irrogata,
siano superati, appunto, tali limiti.
Questa Corte, invero, ha affermato che la sospensione
condizionale e' istituto la cui disciplina resta rimessa
«all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed
astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per
caso» (sentenza n. 85 del 1997), avendo pure precisato che la
discrezionalita' legislativa - che, in via generale, contraddistingue
tutti gli interventi operati nella modulazione degli «istituti del
diritto penale punitivo "non carcerario"» (sentenza n. 191 del 2025,
punto 3.2. del Considerato in diritto) - si e' tradotta, in
particolare, nell'aver fissato quale «preliminare condizione» per
l'operativita' dell'istituto «che la pena inflitta non ecceda un
certo limite» (ordinanza n. 475 del 2002), ritenendo tale scelta
espressione di quell'«ampia discrezionalita'» di cui il legislatore
«gode nella conformazione dell'istituto stesso» (ordinanza n. 296 del
2005), discrezionalita' nel cui esercizio «spicca» proprio la
previsione di detto «limite massimo di pena detentiva concretamente
inflitta (ordinariamente, pari a due anni)» (sentenza n. 208 del
2024).
Tali rilievi, tuttavia, non precludono l'accoglimento della
questione sollevata.
Invero, la circostanza che la richiesta declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero
1), cod. pen., avrebbe come effetto di consentire la fruizione della
sospensione condizionale anche quando, come nel caso oggetto del
giudizio a quo, risultino superati - in ragione del cumulo delle pene
detentive irrogate, rispettivamente, con la precedente pronuncia,
oggetto di riabilitazione, e con quella successiva - i limiti di cui
al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.,
deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle
caratteristiche proprie dell'istituto della riabilitazione.
Difatti, l'intervenuta riabilitazione comporta l'estinzione di
«ogni» effetto penale della condanna, tra i quali vi sara' - una
volta rimossa, in ragione della decisione di questa Corte,
l'automatica preclusione alla concessione della sospensione
condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto di
riabilitazione - anche quello che la pena detentiva per delitto gia'
comminata non potra' assumere rilievo neppure ai fini del cumulo
previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.
6.4. - Non ignora questa Corte che la descritta
"neutralizzazione" degli effetti della condanna oggetto di
riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur
sempre verificarsi - alle condizioni indicate dall'art. 180 cod. pen.
- la revoca di diritto della riabilitazione gia' intervenuta (la
quale, peraltro, richiede una pronuncia che la dichiari, affinche'
possano prodursi i suoi effetti ex tunc: Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenza 17 giugno-30 dicembre 2016, n. 55359).
Evenienza, a ben guardare, suscettibile persino di concretizzarsi
allorche' il delitto - non colposo, nonche' commesso nel lasso
temporale di sette anni, al quale da' rilievo la norma teste'
richiamata - sia proprio quello in relazione al quale si discuta
della possibilita' della sospensione della pena. Ricorrendo,
tuttavia, una situazione siffatta, resterebbe ferma, per il giudice
chiamato a pronunciarsi sulla responsabilita' per tale ulteriore
reato, la possibilita' di procedere alla revoca della riabilitazione,
giusta il disposto dell'art. 683, comma 1, secondo periodo, del
codice di procedura penale, a mente del quale e' il tribunale di
sorveglianza a decidere sulla revoca della riabilitazione, sempre che
non sia gia' stata «disposta con la sentenza di condanna per altro
reato». Risulta, dunque, evidente che in presenza di tale situazione,
rivivendo - in ragione della disposta revoca - gli effetti della
precedente condanna, tornerebbe a operare anche la preclusione alla
concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di cui
al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.