ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,
terzo comma, numero 3), del codice penale, promossi dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia, con
ordinanza del 15 aprile 2025 e dal Tribunale ordinario di Cassino,
sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 14
luglio 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 96 e 165 del registro
ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 22 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice
relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 15 aprile 2025 (reg. ord. n. 96 del 2025),
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Pavia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo
comma, numero 3), del codice penale, «nella parte in cui non consente
di considerare l'offesa "di particolare tenuita'" quando si procede
per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata».
2.- Il rimettente premette di dover decidere in ordine alla
richiesta di archiviazione, per particolare tenuita' del fatto,
formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale per il
reato di tentata estorsione contestato all'indagato, per aver
«minacciato [la] persona offesa di non restituirle il cellulare [...]
se non avesse pagato la somma di euro 200»; pagamento che non e'
stato realizzato per l'intervento delle forze dell'ordine.
Ad avviso del giudice a quo, il fatto per cui si procede sarebbe
di particolare tenuita', sia per le modalita' della condotta, essendo
stata perpetrata la minaccia solamente con messaggi e avendo
carattere meramente patrimoniale, sia per l'esiguita' dell'importo
richiesto. Tuttavia, la causa di non punibilita' in esame non puo'
trovare applicazione all'estorsione, ancorche' non aggravata, con la
conseguenza che l'istanza di archiviazione dovrebbe essere rigettata;
da qui la rilevanza della questione.
3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene che la norma censurata violi l'art. 3 Cost., sotto il profilo
della disparita' di trattamento rispetto al delitto, assunto a
tertium comparationis, di rapina non aggravata.
La causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto,
infatti, e' esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi
aggravate di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre per il
delitto di estorsione e' esclusa tanto nella forma semplice quanto in
quella aggravata.
In particolare, il trattamento sanzionatorio dei due reati e' lo
stesso (reclusione da cinque a dieci anni) salvo una «minima
differenza solo per la pena pecuniaria»; sono previste, in entrambe
le fattispecie criminose, le medesime circostanze aggravanti speciali
(elencate dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. e richiamate
dall'art. 629, secondo comma, cod. pen.); questa Corte ha inserito,
in ciascuna delle due ipotesi di reato, l'attenuante del fatto di
lieve entita' (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023) e per
entrambe non trova applicazione la causa di non punibilita' di cui
all'art. 649 cod. pen.
Per quanto attiene alla disciplina processuale, da un lato, e'
previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato per entrambi i
reati (art. 380, comma 2, lettera f, del codice di procedura penale),
dall'altro, le ipotesi aggravate sono accomunate quanto alla durata
massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, numero 2, cod.
proc. pen.) e quanto ai benefici penitenziari (art. 4-bis, comma
1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»).
In conclusione - osserva il rimettente - «[a] fronte della
sostanziale omogeneita' di trattamento dei due delitti in plurime
discipline», la disparita' sotto il profilo della causa di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto appare irragionevole,
anche in considerazione della circostanza che questa Corte ha
equiparato le due fattispecie sotto il profilo dell'attenuante del
fatto di lieve entita', con la conseguenza che, mentre entrambe
«possono essere "di lieve entita'"», solamente la tentata rapina, e
non anche la tentata estorsione, puo' essere non punibile per
particolare tenuita' del fatto.
4.- Con ordinanza del 14 luglio 2025 (reg. ord. n. 165 del 2025),
il Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione
monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi
primo e terzo, Cost., questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., «nella parte in
cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare
tenuita' per il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 629 co.
1 c.p. e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui
all'art. 628, co. 3, c.p., l'esclusione all'ipotesi aggravata di cui
all'art. 629, co. 2, c.p.».
5.- Il rimettente riferisce di procedere, in sede dibattimentale,
a carico di D. D.L., imputato del reato di tentata estorsione, per
aver minacciato, con due lettere, la persona offesa al fine di
ottenere compensi per un'attivita' di consulenza mai prestata;
minaccia consistita nella prospettazione di un'azione legale e di una
denuncia per fatti non veritieri.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che - conclusa
l'attivita' istruttoria - in sede di discussione la difesa
dell'imputato ha chiesto «l'applicazione della causa di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto», che «sarebbe
applicabile ai fatti in contestazione», stanti l'offesa
«particolarmente tenue rispetto ai beni giuridici tutelati» e le
«modalita' di aggressione portatric[i] di un altrettanto tenue
disvalore»: la pretesa patrimoniale era, infatti, indeterminata e la
minaccia era consistita nella prospettazione di esercitare un'azione
legale.
Tuttavia, nonostante ricorrano tutti i presupposti previsti
dall'art. 131-bis cod. pen., la previsione di cui al terzo comma,
numero 3), ne esclude l'applicazione all'estorsione anche non
aggravata, come nel caso di specie. La norma censurata costituisce,
quindi, l'unico elemento ostativo alla declaratoria di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto.
6.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale
rimettente ritiene, in primo luogo, che l'art. 131-bis, terzo comma,
numero 3), cod. pen. violi l'art. 3 Cost., sotto il profilo della
disparita' di trattamento rispetto al delitto, assunto a tertium
comparationis, di rapina.
La causa di non punibilita' e' esclusa per il delitto di
estorsione, sia «nella forma semplice» sia «nella forma aggravata»,
mentre per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate;
tuttavia, «le analogie strutturali e di disciplina tra le due
fattispecie [sarebbero] tali da rendere irragionevole tale disparita'
di trattamento».
Sotto i «profili dell'offesa e della struttura del fatto tipico»,
i due delitti si caratterizzano per offendere i medesimi beni
giuridici, il patrimonio e la liberta' di autodeterminazione, per
prevedere, come strumento di coartazione della volonta', la minaccia
o la violenza, per essere finalizzati al conseguimento di un ingiusto
profitto; nella rapina pero' l'offesa e' piu' intensa, perche' la
«volonta' e' annientata» e non «solo compromessa». Cio' «rende palese
l'irragionevolezza della scelta legislativa di escludere
l'applicabilita' della causa di non punibilita' di cui all'art. 131
bis c.p. per il delitto di estorsione semplice, in cui il bene della
liberta' di autodeterminazione e' solo compresso, e ammetterlo per il
delitto di rapina semplice, in cui la liberta' e' totalmente
annichilita».
Sotto il profilo della disciplina, il trattamento sanzionatorio
e' lo stesso (reclusione da cinque a dieci anni), salvo una «minima
differenza sanzionatoria relativa alla pena pecuniaria della multa»;
uguali sono anche le circostanze aggravanti speciali (elencate
dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. e richiamate dall'art. 629,
secondo comma, cod. pen.) e la «particolare disciplina in tema di
benefici penitenziari di cui art. 4 bis co. 1 ter., l. n. 354/1975».
Inoltre, in ciascuna delle due ipotesi di reato, questa Corte ha
inserito l'attenuante del fatto di lieve entita' (sentenze n. 86 del
2024 e n. 120 del 2023), in considerazione della «loro attitudine a
ricomprendere, nonostante il trattamento sanzionatorio
particolarmente severo, fatti connotati da un modesto disvalore
d'evento e d'azione».
In conclusione, osserva il rimettente, «l'analoga struttura e
disciplina delle fattispecie di rapina ed estorsione non aggravate»
determinerebbe l'irragionevole disparita' di trattamento della
«previsione legislativa che consente l'applicazione della causa di
non punibilita' per particolare tenuita' del fatto solo per le
ipotesi di rapina non aggravata di cui all'art. 628 co. 1 e 2 c.p., e
non anche per le ipotesi di estorsione non aggravata di cui all'art.
629 co.1 c.p.».
7.- Ad avviso del Tribunale di Cassino, le questioni sarebbero
non manifestamente infondate, anche in riferimento all'art. 27, commi
primo e terzo, Cost.
Infatti, «escludere a priori, pur sussistendone gli ulteriori
requisiti applicativi, la possibilita' per il giudice di qualificare
il fatto come di particolare tenuita' in relazione alle modalita'
della condotta o alla esiguita' del danno o del pericolo» si
tradurrebbe in una «preclusione [che a sua volta si risolverebbe in
un automatismo sanzionatorio] che non consente al giudice [...] di
individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato
dall'autore», violando il principio di personalita' della
responsabilita' penale.
Infine, «l'applicazione di una pena per un fatto dotato di
scarsissima offensivita' e di altrettanto tenue disvalore d'azione»,
tale da «non meritare una risposta sanzionatoria», si porrebbe in
contrasto con la finalita' rieducativa della pena.
Considerato in diritto
8.- Il GIP del Tribunale di Pavia e il Tribunale di Cassino,
sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe (reg. ord. n. 96 e n. 165 del 2025) hanno
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,
terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui non consente di
considerare l'offesa di particolare tenuita' allorche' si proceda per
il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata previsto
dall'art. 629, primo comma, cod. pen.
Entrambi i giudici a quibus sospettano che l'esclusione del
delitto di estorsione non aggravato, dal perimetro applicativo
dell'esimente della particolare tenuita' del fatto, violerebbe l'art.
3 Cost., per disparita' di trattamento rispetto al delitto, assunto a
tertium comparationis, di rapina.
La causa di non punibilita', infatti, e' esclusa per il delitto
di estorsione, sia «nella forma semplice» (art. 629, primo comma,
cod. pen.) sia «nella forma aggravata» (art. 629, secondo comma, cod.
pen.), mentre per il delitto di rapina lo e' solamente nelle ipotesi
aggravate (art. 628, terzo comma, cod. pen.); tuttavia, «le analogie
strutturali e di disciplina tra le due fattispecie [sarebbero] tali
da rendere irragionevole tale disparita' di trattamento».
9.- Il solo Tribunale di Cassino denuncia, altresi', la
violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto
«escludere a priori, pur sussistendone gli ulteriori requisiti
applicativi, la possibilita' per il giudice di qualificare il fatto
come di particolare tenuita' in relazione alle modalita' della
condotta o alla esiguita' del danno o del pericolo» si tradurrebbe -
in contrasto con il principio di personalita' della responsabilita'
penale - in una «preclusione [che a sua volta si risolverebbe in un
automatismo sanzionatorio] che non consente al giudice [...] di
individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato
dall'autore».
Infine, «l'applicazione di una pena per un fatto dotato di
scarsissima offensivita' e di altrettanto tenue disvalore d'azione»,
tale da «non meritare una risposta sanzionatoria», si porrebbe in
contrasto con la finalita' rieducativa della pena.
10.- I due giudizi concernono questioni in larga misura
sovrapponibili e, pertanto, meritano di essere riuniti ai fini della
decisione.
11.- Quanto all'ammissibilita' delle questioni, occorre osservare
quanto segue.
11.1.- Il GIP del Tribunale di Pavia e' investito della richiesta
di archiviazione per particolare tenuita' del fatto, formulata dal
pubblico ministero in un procedimento penale per il delitto di
tentata estorsione, per aver l'imputato «minacciato [la] persona
offesa di non restituirle il cellulare [...] se non avesse pagato la
somma di euro 200», pagamento che non e' stato realizzato per
l'intervento delle forze dell'ordine.
Il rimettente evidenzia che le modalita' della condotta e
l'esiguita' dell'importo richiesto indurrebbero a ritenere integrati
i presupposti della causa di non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, previsti dall'art. 131-bis cod. pen.
Ugualmente, il Tribunale di Cassino procede, in sede
dibattimentale, per il delitto di tentata estorsione, per aver
l'imputato minacciato, con due lettere, la persona offesa al fine di
ottenere compensi per un'attivita' di consulenza mai prestata;
minaccia consistita nella prospettazione di un'azione legale e di una
denuncia per fatti non veritieri.
Il rimettente riferisce che la causa di non punibilita' per
particolare tenuita' del fatto «sarebbe applicabile ai fatti in
contestazione», in ragione dell'offesa «particolarmente tenue
rispetto ai beni giuridici tutelati» e delle «modalita' di
aggressione portatric[i] di un altrettanto tenue disvalore».
Tuttavia, l'esimente in esame non potrebbe trovare applicazione
nei giudizi a quibus per effetto della norma censurata, la quale
stabilisce che «[l]'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede: [...] per i delitti,
consumati o tentati, previsti», tra gli altri, dall'art. 629 cod.
pen.
Da qui la rilevanza delle questioni, con riferimento al delitto
tentato di estorsione semplice o non aggravato, previsto cioe' dal
primo comma dell'art. 629 cod. pen.
11.2.- Entrambi i rimettenti, pero', censurano l'art. 131-bis,
terzo comma, numero 3), cod. pen. anche con riferimento al delitto
consumato di estorsione semplice, chiedendo che - parallelamente a
quanto accade per la rapina - l'esclusione dall'ambito applicativo
della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto sia limitata
all'estorsione aggravata.
Osserva, in proposito, questa Corte che «[i]l delitto tentato
costituisce [...] figura autonoma di reato, qualificato da una
propria oggettivita' giuridica e da una propria struttura, delineate
dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla
disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili,
con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perche'
arrestatisi al di qua della consumazione» (ex multis, Corte di
cassazione, quarta sezione penale, sentenza 22 ottobre-6 novembre
2025, n. 36063).
Cio' premesso, poiche' nei giudizi a quibus, come evidenziato, si
procede per tentata estorsione, le questioni sollevate in riferimento
al delitto consumato sono inammissibili per difetto di rilevanza.
12.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. e' fondata.
12.1.- In ordine all'evoluzione della norma oggetto di censura,
questa Corte, di recente, ha ricordato che, «[p]er il testo
originario dell'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante
"Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge
28 aprile 2014, n. 67", la punibilita' poteva essere esclusa, a
ragione della particolare tenuita' del fatto, nei reati con pena
detentiva massima non superiore a cinque anni. Non erano previste le
cosiddette eccezioni nominative, cioe' in base al titolo di reato, ma
era stabilito che l'offesa non potesse essere ritenuta di particolare
tenuita' quando l'autore avesse agito per motivi abietti o futili, o
con crudelta', anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie
o profittato della minorata difesa della vittima, anche in
riferimento all'eta' della stessa, o quando la condotta avesse
cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non
volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (sentenza n.
172 del 2025).
Tuttavia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari) ha «mutato il paradigma nella definizione
dello spazio operativo dell'esimente, poiche' ne ha traslato il
limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di
reclusione) al minimo (non superiore a due anni). Ne e' derivata
l'inclusione nell'area applicativa della causa di non punibilita' di
molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni,
che anteriormente erano dalla stessa esclusi a ragione del massimo
edittale, superiore a cinque anni. Questa estensione e' stata
bilanciata dall'introduzione di nuove eccezioni nominative,
dettagliate nel novellato terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.»
(ancora, sentenza n. 172 del 2025).
12.2.- Sulla legittimita' costituzionale di tali eccezioni questa
Corte si e' pronunciata in due recenti occasioni.
La sentenza n. 172 del 2025 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte
in cui - nell'escludere che l'offesa non possa essere ritenuta di
particolare tenuita' - «si rifer[iva] agli artt. 336 e 337 dello
stesso codice».
Questa Corte, infatti - procedendo a una «comparazione tra le
fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen., da un lato, e quella ex
art. 338 cod. pen., dall'altro» - ha ritenuto «manifestamente
irragionevole che la causa di non punibilita' della particolare
tenuita' del fatto [fosse] ammessa per il reato piu' grave, in danno
dell'agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato
meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale».
La sentenza n. 5 del 2026 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del medesimo art. 131-bis, terzo comma, numero 3),
cod. pen., questa volta «nella parte in cui prevede[va] che l'offesa
non [potesse] essere ritenuta di particolare tenuita' quando si
procede[va] per il delitto» di incendio boschivo colposo (art.
423-bis, secondo comma, cod. pen.).
Questa Corte ha ravvisato la manifesta irragionevolezza
dell'esclusione del delitto in esame dall'ambito applicativo
dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto «la non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto, preclusa per
l'incendio boschivo, e' invece applicabile a tutti i reati colposi di
danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), cosi' come [...] a
quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.),
compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque»; il che costituiva
«una evidente disparita' di trattamento», tenuto conto che si tratta
di «delitti aventi oggettivita' giuridica quanto meno analoga».
La pronuncia, pero', ha ravvisato l'incongruenza piu' evidente
nel rapporto con il delitto di disastro ambientale colposo,
ricompreso nel novero di quelli cui e' applicabile l'art. 131-bis
cod. pen. «La pena minima prevista dall'art. 452-quinquies, primo
comma, cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e
dunque un anno e otto mesi di reclusione)», osserva invero questa
Corte, «e' oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto
di incendio boschivo colposo (pari [oggi] a due anni di reclusione).
Tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro
ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi
connotati da un grado di offensivita' rispetto all'ambiente assai
piu' elevato rispetto a quello che caratterizza l'incendio boschivo
[...]. Il terzo evento, per di piu', e' descritto in termini tali da
comprendere, oltre a danni estesi dell'ambiente, una ulteriore
dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumita', e
dunque - anche in questo caso - per la vita e l'integrita' fisica di
un numero indeterminato di persone. A fronte di tutto cio',
l'esclusione dell'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis,
secondo comma, cod. pen. dall'ambito applicativo della non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto costituisce», conclude
questa Corte, «una inspiegabile anomalia, tanto piu' che i fatti
riconducibili alla figura legale dell'incendio boschivo possono
essere connotati, in concreto, da gravita' oggettiva assai
eterogenea».
12.3.- Ad avviso di entrambi i rimettenti, l'art. 131-bis, terzo
comma, numero 3), cod. pen. - nella parte in cui non consente di
considerare l'offesa di particolare tenuita' quando si procede per il
delitto, tentato, di estorsione non aggravata - violerebbe, in primo
luogo, l'art. 3 Cost., determinando un'irragionevole disparita' di
trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a tertium
comparationis.
La causa di non punibilita' in esame, infatti, e' esclusa per il
delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all'art.
628, terzo comma, cod. pen., mentre e' esclusa per il delitto di
estorsione anche non aggravato, nonostante le analogie strutturali e
di disciplina tra le due fattispecie.
La costante giurisprudenza costituzionale «riconosce l'ampia
discrezionalita' del legislatore nell'individuazione dell'ambito
oggettivo della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod.
pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis,
sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n.
207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 5 del
2026).
12.4.- La comparazione tra il delitto di estorsione (art. 629
cod. pen.), da un lato, e quello di rapina (art. 628 cod. pen.),
dall'altro, evidenzia tale manifesta irragionevolezza.
I delitti in esame, infatti, rientrano nella categoria dei
«delitti contro il patrimonio» previsti nel Titolo XIII del Libro II
del codice penale e, in particolare, tra quelli commessi «mediante
violenza alle cose o alle persone» (Capo I). Essi hanno, quale
elemento costitutivo comune, l'uso della violenza o minaccia,
strumentale all'aggressione patrimoniale, tanto che integrano,
entrambi, reati plurioffensivi, perche', accanto all'offesa al
patrimonio, implicano la lesione della liberta' di autodeterminazione
della persona ed eventualmente della sua stessa integrita' fisica.
Come gia' evidenziato da questa Corte, il criterio distintivo tra
le due ipotesi di reato va individuato nel tipo di coazione che
l'agente esercita sulla vittima. Nell'estorsione ricorre, cioe', una
«coazione relativa (vis compulsiva)», mentre nella rapina una
«coazione assoluta (vis absoluta)» (sentenza n. 86 del 2024).
Cio' implica «[i]n linea teorica [...] una maggiore gravita'
della rapina», che «si distingue [appunto] dall'estorsione poiche'
nell'una la persona offesa subisce una violenza o minaccia "diretta e
ineludibile", mentre nell'altra non vi e' questo "totale annullamento
della capacita' del soggetto passivo di determinarsi diversamente
dalla volonta' dell'agente" (ex plurimis, Corte di cassazione,
sezione seconda penale, sentenze 15 febbraio-17 maggio 2023, n.
21078, e 15 settembre-28 ottobre 2021, n. 38830)» (sempre, sentenza
n. 86 del 2024).
Tuttavia, «e' lo stesso legislatore che, parificando i minimi
edittali, dimostra di considerare i due titoli di reato omogenei
quanto all'offensivita' astratta, sull'implicito presupposto che la
liberta' morale debba essere protetta non meno che la liberta'
fisica» (ancora, sentenza n. 86 del 2024).
Peraltro, nonostante alcuni elementi differenziali tra le due
ipotesi di reato - come l'oggetto materiale della condotta, il tipo
di violenza che puo' essere impiegato dall'agente, la necessaria
verificazione o meno dell'evento di ingiusto profitto con altrui
danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del
dolo come generico o specifico - questa Corte, considerando la
coincidenza dell'interesse alla loro repressione, ha gia' proceduto a
una «considerazione unitaria dei delitti di rapina e di estorsione»,
che l'hanno indotta a ritenere «costituzionalmente necessaria»
l'addizione, quale «"valvola di sicurezza"», dell'attenuante della
lieve entita' del fatto (sentenza n. 86 del 2024, che ha esteso alla
rapina la suddetta attenuante gia' prevista dalla sentenza n. 120 del
2023 per l'estorsione). Considerazione unitaria dei delitti di rapina
e di estorsione che emerge - come correttamente evidenziato dai
rimettenti - anche dalla disciplina delle due ipotesi di reato, tanto
sul piano del trattamento sanzionatorio e della latitudine della
condotta, quanto sul piano processuale e dei benefici penitenziari.
Cosi', in particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, la
pena detentiva - pari, in entrambe le fattispecie, alla reclusione da
cinque a dieci anni - «ha registrato nel corso del tempo un
progressivo inasprimento, che ha interessato principalmente il minimo
edittale» (sentenza n. 86 del 2024, nello stesso senso sentenza n.
120 del 2023), definito da questa Corte «di notevole asprezza» e
«introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della
persona e del patrimonio» (sempre sentenza n. 86 del 2024).
E' inoltre previsto un identico sistema di circostanze aggravanti
speciali, che sono elencate dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. e
semplicemente richiamate dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen.: a
entrambe le ipotesi di reato non si applica la causa di non
punibilita' prevista dall'art. 649 cod. pen. per fatti commessi in
danno di congiunti.
Peraltro, come gia' posto in evidenza, in entrambe le fattispecie
delittuose e' stata introdotta da questa Corte la circostanza
attenuante del fatto di lieve entita'. Se e' vero che detta
circostanza e' cosa diversa dalla causa di non punibilita' dell'art.
131-bis cod. pen. (cosi', sentenza n. 207 del 2017), questa Corte -
nelle ricordate pronunce n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 - ha
equiparato i due titoli di reato dell'estorsione e della rapina,
«avuto riguardo [sia] al comune elevato minimo edittale di pena
detentiva [sia] alla pari latitudine dello schema legale» (sentenza
n. 86 del 2024).
Con riferimento a quest'ultima, la Corte ha osservato come la
descrizione tipica operata sia dall'art. 628 sia dall'art. 629 cod.
pen. evidenzi «una varieta' di condotte materiali» particolarmente
ampia, poiche' «la violenza o minaccia puo' essere di modesta portata
e l'utilita' perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo»
(sentenza n. 86 del 2024).
Sul piano processuale, poi, l'art. 380, comma 2, lettera f), cod.
proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato sia
per la rapina sia per l'estorsione, anche nella forma non aggravata;
mentre l'art. 407, comma 2, numero 2), cod. proc. pen., fissa in due
anni la durata massima delle indagini preliminari per rapina ed
estorsione, ma solamente nell'ipotesi in cui ricorrano una o piu'
circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 628,
terzo comma, e dall'art. 629, secondo comma, cod. pen.
Con riferimento ai benefici penitenziari, poi, la rapina e
l'estorsione, nelle sole forme aggravate di cui agli artt. 628, terzo
comma, e 629, secondo comma, cod. pen., appartengono alla cosiddetta
seconda fascia di reati (art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.), per
i quali e' ammessa la concessione di detti benefici, purche' non vi
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva.
Peraltro, dai lavori preparatori del d.lgs. n. 150 del 2022
emerge che l'esclusione del delitto di rapina aggravato dal perimetro
applicativo dell'esimente di tenuita' e' giustificata, oltre che
dalla particolare gravita' e dall'idoneita' a destare allarme
sociale, dal parallelismo con la disciplina dettata, in tema di
benefici penitenziari, dal menzionato art. 4-bis ordin. penit. Anche
da questo punto di vista, il diverso trattamento riservato alle due
figure delittuose della rapina e dell'estorsione e' allora privo di
giustificazione.
12.5.- Nonostante alcune diversita' sul piano della tipizzazione
delle fattispecie delittuose messe a confronto, dunque, e'
riscontrabile una loro omogeneita', attestata dall'identita' dei beni
giuridici tutelati, costituzionalmente rilevanti, dall'essere la
condotta tipica caratterizzata dall'uso della violenza o minaccia,
dalla strutturazione come reati di danno, dall'identita' della pena
detentiva edittale, che denota, come gia' evidenziato da questa
Corte, una considerazione omogenea dei due titoli di reato «quanto
all'offensivita' astratta» (ancora, sentenza n. 86 del 2024) e
all'idoneita' che i fatti concreti si discostino da essa (sentenza n.
171 del 2025).
Questa omogeneita' rende manifestamente irragionevole la diversa
disciplina prevista, con riferimento all'esimente di cui all'art.
131-bis cod. pen., per il tentativo del delitto di estorsione
rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che
la causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia
esclusa per l'estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la
rapina, solamente per le ipotesi aggravate.
13.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen.,
nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto tentato
previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.
L'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art.
3 Cost. comporta l'assorbimento della censura relativa all'art. 27,
commi primo e terzo, Cost.