ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  26,  comma
1, lettera a), della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20
(Nuovo  ordinamento  dell'Agenzia   Regionale   per   la   Protezione
dell'Ambiente Ligure  e  riorganizzazione  delle  attivita'  e  degli
organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo  in
campo ambientale), promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite in
sede giurisdizionale,  in  speciale  composizione,  nel  procedimento
vertente   tra   il   Procuratore   regionale   presso   la   sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti per  la  Liguria,  il
Procuratore generale della Corte dei conti e la Regione Liguria,  con
ordinanza del 1°  luglio  2025,  iscritta  al  n.  169  del  registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visti l'atto  di  costituzione  della  Regione  Liguria,  nonche'
l'atto di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  28  gennaio  2026  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi l'avvocato Riccardo Maoli  per  la  Regione  Liguria  e  il
Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti Andrea  Lupi  per
il Procuratore generale della Corte dei conti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezioni riunite in sede  giurisdizionale,
in speciale composizione,  nel  procedimento  di  impugnazione  della
decisione di parificazione del rendiconto della Regione  Liguria  per
l'esercizio finanziario 2023,  con  ordinanza  del  1°  luglio  2025,
iscritta al n. 169 reg. ord. del  2025,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a),  della
legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20  (Nuovo  ordinamento
dell'Agenzia Regionale  per  la  Protezione  dell'Ambiente  Ligure  e
riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione,
programmazione,  gestione  e  controllo  in  campo  ambientale),   in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 32,  81,  97,  primo  comma,
117, commi secondo, lettere e) e m), e terzo, nonche'  all'art.  119,
primo comma, della Costituzione. 
    La   disposizione   censurata   disciplina    il    finanziamento
dell'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente  ligure  (di
seguito: ARPAL) e stabilisce che «[a]l finanziamento delle  attivita'
dell'ARPAL di cui alla presente  legge  si  provvede  mediante  [...]
finanziamento ordinario annuale a  valere  sulle  risorse  del  fondo
regionale sanitario di parte corrente». 
    2.- Il giudice a quo premette di essere  investito  del  ricorso,
proposto dalla Procura regionale della  Corte  dei  conti  presso  la
sezione giurisdizionale della Regione Liguria, avverso  la  decisione
del 18 luglio 2024, n. 171, con cui la sezione di  controllo  per  la
stessa Regione ha parificato il rendiconto regionale per  l'esercizio
finanziario 2023. 
    La Corte rimettente riferisce, inoltre, di avere emesso  in  data
17 febbraio 2025 sentenza non definitiva con cui  si  e'  pronunciata
sulle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Liguria,  nonche'
sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dal  Procuratore
generale. Con separata ordinanza, il giudice a quo ha  poi  sollevato
le odierne questioni  di  legittimita'  costituzionale,  relative  al
motivo  di  ricorso  con  cui  il  pubblico  ministero  contabile  ha
contestato  l'inserimento  nel  perimetro  sanitario  di  una   spesa
ritenuta ad esso estranea. 
    2.1.- Quanto  alla  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale, la Corte dei conti ritiene che la decisione in ordine
all'impugnazione  proposta  dalla   Procura   regionale   non   possa
prescindere dall'applicazione della disposizione  censurata,  che  ha
consentito alla  Regione  Liguria  di  impiegare  risorse  del  fondo
sanitario  regionale  (FSR)  per  il  finanziamento  delle  attivita'
dell'ARPAL in mancanza della definizione  preventiva  del  fabbisogno
collegato  alle  «attivita'  LEA»  e  in  assenza  di  meccanismi  di
registrazione  di  contabilita'  analitica,  al  fine   di   rilevare
esclusivamente i costi relativi  alla  tutela  della  salute  stricto
sensu intesa. 
    Infatti, ove si procedesse alla parificazione del rendiconto,  in
applicazione della disposizione censurata, si finirebbe per  validare
risultanze  contabili  derivanti  dall'indebito  impiego  di  risorse
vincolate e  dall'allargamento  degli  spazi  di  spesa  della  parte
ordinaria del bilancio, che sarebbe "alleggerita" dall'assenza  degli
oneri relativi al finanziamento dell'ARPAL. 
    Viceversa,  qualora  la  disposizione  censurata  fosse   espunta
dall'ordinamento,  ne  discenderebbe  «l'illegittimita'  delle  spese
concernenti il finanziamento dell'Agenzia nell'anno 2023  (registrate
sul capitolo di spesa 5296 del bilancio regionale, recante  l'impegno
e il pagamento dell'importo di 20.000.000,00)». Di qui  la  rilevanza
delle questioni. 
    2.2.- Il rimettente passa poi a illustrare il quadro normativo di
riferimento, richiamando innanzi tutto le disposizioni  statali  che,
dopo l'esito del referendum abrogativo  del  18  aprile  1993,  hanno
riorganizzato il sistema dei controlli ambientali.  Sono  richiamati,
in  particolare,  il  decreto-legge   4   dicembre   1993,   n.   496
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e   istituzione   della   Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio
1994, n. 61, e la legge 28  giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). 
    Da tale quadro  normativo  emergerebbe  che  l'istituzione  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ha  comportato,  in
coerenza con i risultati del referendum,  il  passaggio  alle  stesse
delle sole competenze in  materia  ambientale  gia'  attribuite  alle
aziende sanitarie (ex unita' sanitarie locali), «ma non  anche  delle
funzioni relative alla prevenzione collettiva, rientranti nei livelli
essenziali di assistenza (LEA), che restano  comunque  affidate  alle
ASL, sebbene le stesse debbano essere svolte in modo integrato con le
agenzie competenti in materia ambientale». 
    2.3.- La legge  reg.  Liguria  n.  20  del  2006,  nell'istituire
l'ARPAL,  le  avrebbe  dunque  trasferito  le  funzioni  in   materia
ambientale prima esercitate dalle  strutture  facenti  capo  alle  ex
unita' sanitarie locali. Tuttavia, queste funzioni sarebbero solo  in
minima parte  riconducibili  a  quelle  sanitarie,  sicche'  il  loro
finanziamento dovrebbe mantenersi distinto da quello degli  enti  del
settore sanitario (e' richiamata la sentenza di questa Corte  n.  172
del 2018). 
    Il giudice a quo  evidenzia  che  la  disposizione  censurata  ha
consentito di finanziare con le risorse del fondo sanitario regionale
(FSR) le spese di funzionamento  dell'ARPAL,  cosi'  qualificando  la
spesa per il finanziamento dell'Agenzia alla  stregua  di  una  spesa
«sanitaria», inclusa nel perimetro di cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ma non ha  indicato
i criteri di determinazione delle prestazioni afferenti ai  LEA,  con
distinzione  dalle   altre   prestazioni   rientranti   nei   compiti
dell'Agenzia, non finanziabili con le risorse destinate ai LEA. 
    2.4.- L'indifferenza della norma regionale  censurata  «verso  un
meccanismo di correlazione immediata e diretta  tra  il  quantum  del
trasferimento e il fabbisogno per le attivita' rientranti  nei  LEA»,
insieme alla mancanza di un sistema di registrazione di  contabilita'
analitica - al fine di rilevare esclusivamente i costi  associati  ai
processi relativi alla tutela della salute  stricto  sensu  intesa  -
comporterebbero  il  «rischio  di  un  uso   promiscuo   di   risorse
ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza,
per finanziare anche attivita' che non  vi  rientrano».  Rischio  non
arginabile, secondo il giudice a quo, dalla circostanza che,  accanto
alle risorse del FSR, vi siano ulteriori fonti di finanziamento,  che
rimarrebbero «comunque marginali in termini quantitativi». 
    Nel sistema  di  finanziamento  delle  attivita'  dell'ARPAL,  la
centralita'  del  finanziamento  ordinario  annuale  a  valere  sulle
risorse del FSR troverebbe riscontro anche nell'esercizio finanziario
2023. Da un lato, il  bilancio  regionale  indica  la  quota  di  FSR
destinata ai trasferimenti ad enti  delle  amministrazioni  locali  e
riporta  il  pagamento  a  favore  di  ARPAL  dell'importo  di   euro
20.000.000. Dall'altro lato, il bilancio della stessa Agenzia  indica
la somma di euro 20.000.000 a valere sul FSR,  largamente  prevalente
sull'importo  complessivo  di  euro   23.326.335   di   finanziamenti
istituzionali. 
    Sarebbe dunque irragionevole  che  una  parte  preponderante  del
fabbisogno  finanziario  complessivo   dell'ARPAL   sia   soddisfatto
attraverso il sistematico impiego delle risorse  vincolate  derivanti
dal FSR, in assenza della previa  e  specifica  individuazione  delle
attivita' svolte dalla stessa Agenzia riconducibili ai LEA. 
    Stante  il  carattere  estremamente  variegato   delle   funzioni
attribuite ad ARPAL, solo in minima parte «riconducibili  a  funzioni
sanitarie stricto sensu», sarebbe ingiustificabile  un  finanziamento
cosi' ingente dell'Agenzia attraverso risorse riservate ai LEA.  Esso
determinerebbe l'alterazione della  «struttura  del  perimetro  delle
spese sanitarie di cui all'art. 20  del  d.lgs.  n.  118/2011,  cosi'
eludendo le finalita' di armonizzazione contabile in punto di  rigida
perimetrazione della spesa sanitaria». 
    Ad  avviso  delle  sezioni  riunite  della   Corte   dei   conti,
spetterebbe   alla   Regione   Liguria   «dimostrare   una   puntuale
correlazione tra risorse sanitarie assegnate all'ARPAL e  i  LEA,  al
fine  di  giustificarne  il  finanziamento  a  carico  del  perimetro
sanitario. Tale correlazione, tuttavia, non e' prevista  (e,  quindi,
non e' imposta) dalla norma regionale sulle  fonti  di  finanziamento
dell'attivita'   dell'ARPAL,    che    ammette    il    finanziamento
indiscriminato delle attivita' dell'ARPAL con risorse sanitarie». 
    Secondo il giudice a quo, non sarebbe il  carattere  integrale  o
prevalente del finanziamento ad assumere rilievo  dirimente  ai  fini
della  questione  di  legittimita'  costituzionale.  Ai  fini   della
violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sarebbe,  invece,
rilevante la circostanza che la normativa regionale  non  imponga  di
distinguere  tra  risorse  necessarie  a  garantire  le   prestazioni
afferenti ai LEA  e  le  altre  attivita',  numerose  ed  eterogenee,
affidate all'Agenzia, come tali non finanziabili a valere sul FSR. 
    2.5.- Sulla base di tali considerazioni, le sezioni riunite della
Corte dei conti ritengono violato, innanzi tutto, l'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Al riguardo, e' richiamata la sentenza di questa Corte n.  1  del
2024, con cui e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della disposizione di una legge della Regione siciliana, alla stregua
della quale le spese per il funzionamento dell'ARPA potevano  trovare
copertura, in maniera indistinta, nel FSR. E' stata infatti ravvisata
la violazione della competenza legislativa esclusiva dello  Stato  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma  interposta
rappresentata dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011,  che  richiede
alle  regioni  di  garantire,  nell'ambito  del  bilancio,  un'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del  proprio  servizio  sanitario  regionale,  stabilendo  cosi'   le
condizioni indefettibili nella  individuazione  e  allocazione  delle
risorse inerenti ai LEA, al fine  di  evitare  opacita'  contabili  e
indebite  distrazioni  dei  fondi  destinati  alla   garanzia   delle
prestazioni sanitarie. 
    Secondo il rimettente, anche l'art.  26,  comma  1,  lettera  a),
della legge reg. Liguria  n.  20  del  2006  violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all'art. 20 del d.lgs.
n. 118 del 2011. Infatti, la disposizione censurata non introdurrebbe
alcuna correlazione tra il trasferimento all'ARPAL di risorse del FSR
e l'erogazione di servizi afferenti ai LEA. Sarebbe pertanto alterata
la struttura del perimetro sanitario stabilito dal richiamato art. 20
e risulterebbero vanificati gli obiettivi di armonizzazione contabile
perseguiti dalla disposizione statale. 
    Il giudice a quo ritiene non persuasive le  argomentazioni  della
difesa regionale, secondo cui il finanziamento  dell'ARPAL  a  valere
sul  FSR  sarebbe  in  concreto   sempre   finalizzato   a   esigenze
riconducibili ai LEA. Infatti,  il  coinvolgimento  dell'ARPAL  nelle
funzioni di «Prevenzione  Collettiva  e  Sanita'  Pubblica»,  di  cui
all'Allegato  1  al  d.P.C.m.  12   gennaio   2017   (Definizione   e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali   di   assistenza,   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502), non comprenderebbe tutte le funzioni svolte dall'Agenzia e  non
legittimerebbe il complessivo  finanziamento  delle  stesse  funzioni
attraverso risorse vincolate ai LEA. 
    2.6.-  Il  giudice  a  quo  prospetta  anche  la  violazione,  in
relazione alla medesima  norma  interposta,  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost., che  riserva  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,  «tra  i  quali
diritti rientra anche [quello] alla salute, presidiato  dall'art.  32
Cost. [...]  da  assicurarsi  su  tutto  il  territorio  nazionale  a
garanzia dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3 Cost.)». 
    La destinazione a generico favore del funzionamento dell'ARPAL di
risorse  vincolate   del   perimetro   sanitario   potrebbe   infatti
pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA, minando  la  tutela  del
diritto alla salute e distraendo risorse destinate alla sua garanzia,
con conseguente lesione anche degli artt.  3,  secondo  comma,  e  32
Cost. 
    2.7.- Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 81, 97, primo  comma,
e 119, primo  comma,  Cost.,  posti  a  garanzia  dell'equilibrio  di
bilancio e della sostenibilita' della spesa, a causa dell'ampliamento
della  capacita'  di  spesa  ordinaria,  che  deriverebbe   dall'aver
destinato risorse riservate ai LEA a finalita' estranee al  perimetro
sanitario,  che  la  Regione  avrebbe  dovuto  perseguire  attraverso
risorse ordinarie di bilancio. 
    2.8.- Non sarebbe possibile, infine,  fornire  un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione  censurata,  dato  il
suo chiaro tenore letterale. 
    In  essa  mancherebbe  qualsiasi  previsione  che   consenta   di
correlare la misura del trasferimento di risorse  destinate  ex  lege
alle prestazioni LEA all'effettivo svolgimento di  tali  prestazioni,
anche  attraverso  una  rendicontazione   delle   spese   finalizzate
all'erogazione di servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione
analitica dei fatti di gestione. 
    3.- Con atto depositato il 2 ottobre 2025  si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Liguria,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili o non fondate. 
    3.1.- Dopo avere illustrato il quadro normativo  di  riferimento,
la difesa regionale deduce  l'inammissibilita'  delle  questioni  per
difetto del requisito della rilevanza, poiche'  sarebbe  mancata  una
puntuale e circostanziata dimostrazione delle risorse  effettivamente
distratte dal perimetro sanitario e dall'attuazione dei LEA. 
    Il giudice a quo si sarebbe limitato a  prospettare  un  generico
rischio  di  un  uso  promiscuo  di  risorse  destinate  ai  LEA  per
finanziare anche attivita' che non vi rientrano. Tuttavia, ad  avviso
della Regione Liguria, rimarrebbe indimostrata la sussistenza  di  un
vulnus concreto ed effettivo derivante dal trasferimento ad ARPAL  di
risorse per l'espletamento di  attivita'  non  inerenti  ai  LEA  (e'
richiamata la sentenza di questa Corte n. 246 del 2012, nonche' Corte
dei conti, sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale,  sentenza  1°
agosto 2025, n. 12). 
    3.2.-  Quanto  al  merito,  la  Regione  Liguria  deduce  la  non
fondatezza della questione di legittimita'  costituzionale  sollevata
in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Innanzitutto,  la  difesa  regionale  ritiene   inconferente   il
richiamo alla citata sentenza n. 1 del 2024, come sarebbe  dimostrato
dal mancato esercizio da parte di questa Corte del  potere,  previsto
dall'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione e sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),  di
dichiarare  in  via  consequenziale  l'illegittimita'  costituzionale
delle disposizioni della legge regionale ligure che  formano  oggetto
delle questioni sollevate nel giudizio in esame. 
    Inoltre, la  situazione  dell'ARPAL  sarebbe  diversa  da  quella
valutata nella sentenza n. 1 del 2024: infatti, la normativa ligure -
a differenza di quella siciliana esaminata nella richiamata  sentenza
- prevede per l'attivita'  dell'ARPAL  un  sistema  di  finanziamento
diversificato - coerente con la disciplina posta dal d.l. n. 496  del
1993 e dalla legge n. 132 del 2016 - nonche' una preventiva attivita'
di programmazione circa le prestazioni da erogare. 
    3.3.- Ad avviso della difesa regionale, la manifesta infondatezza
delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  deriverebbe  anche
dalla non corretta interpretazione della disciplina. In  particolare,
il giudice a quo non terrebbe conto del  principio,  affermato  dalla
legge n. 132 del 2016, dell'invarianza  della  spesa  delle  funzioni
demandate  all'ARPA,  mediante  l'attribuzione  alle  agenzie   delle
funzioni,  del  personale,  dei  beni  mobili   e   immobili,   delle
attrezzature e della dotazione finanziaria inerenti  alle  competenze
in materia ambientale in precedenza  svolte  dal  Servizio  sanitario
regionale. 
    Da tale principio discenderebbe la necessita' che  tali  funzioni
siano finanziate con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR
per   l'esercizio   delle   medesime   funzioni.   Diversamente,   si
addiverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere  che  lo  Stato
non abbia dato copertura  finanziaria  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni tecniche ambientali (d'ora in avanti: LEPTA). 
    La difesa regionale sottolinea  che  le  agenzie  regionali  sono
chiamate a svolgere,  sulla  base  di  standard  minimi  stabiliti  a
livello statale (indicati dai  LEPTA),  le  funzioni  sanitarie  piu'
strettamente correlate alla  tutela  ambientale,  indispensabili  per
garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. Pertanto,
le funzioni attribuite alle stesse  agenzie  costituiscono  attivita'
necessarie a garantire l'erogazione dei  LEA.  Le  risorse  regionali
destinate alle ARPA  verrebbero  dunque  utilizzate  per  scopi  gia'
individuati dal  legislatore  statale,  ossia  per  la  tutela  della
salute. 
    Dalla necessaria integrazione tra le prestazioni rese dal sistema
di protezione ambientale (definite dai  LEPTA)  e  gli  obiettivi  di
prevenzione  collettiva  previsti  dai  LEA  discenderebbe   che   le
attivita' dell'ARPAL, pur essendo connotate da  una  specializzazione
ambientale,  hanno  una  stretta  e  diretta  correlazione   con   la
prevenzione sanitaria e una ricaduta  sulla  qualita'  della  salute.
Cio'  giustificherebbe   l'assegnazione   all'ARPAL   delle   risorse
finanziarie in questione.  A  questo  riguardo,  sono  richiamate  la
sentenza  della  Corte   dei   conti,   sezioni   riunite   in   sede
giurisdizionale, 1° agosto 2025, n. 12, e l'ordinanza della Corte  di
cassazione, quinta sezione civile, 30 aprile 2019, n. 11409. 
    3.4.- D'altra parte, la prospettazione  del  giudice  a  quo  non
terrebbe in considerazione le disposizioni della  stessa  legge  reg.
Liguria n. 20 del 2006 che prevedono  i  controlli  circa  l'utilizzo
delle risorse destinate a finanziare le attivita'  dell'ARPAL  (artt.
14,  23-ter  e  27).  Da  tali  disposizioni  discenderebbe  che   la
disciplina regionale - pur essendo anteriore all'art. 20  del  d.lgs.
n. 118 del 2011 e non potendo quindi recare un'apposita  ed  espressa
previsione in ordine alla distinzione tra le risorse afferenti ai LEA
e quelle relative alle altre attivita' demandate all'ARPAL -  sarebbe
comunque idonea ad assicurare la  corretta  allocazione  delle  somme
destinate al perimetro sanitario. 
    3.5.- La difesa regionale deduce la non  fondatezza  anche  delle
ulteriori censure formulate dal rimettente, in  riferimento  all'art.
117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  per   violazione   della
competenza esclusiva dello Stato  nella  determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 
    Ad avviso della Regione Liguria, tale prospettazione si baserebbe
sull'erroneo  presupposto  secondo  cui  la  disposizione   censurata
avrebbe dato luogo a  una  surrettizia  sottrazione  di  risorse  dal
perimetro sanitario e avrebbe inciso sulle modalita'  e  sull'entita'
del finanziamento dei LEA. 
    3.6.- D'altra parte,  non  sussisterebbe  neppure  la  violazione
degli artt. 32 e 3, secondo comma, Cost. 
    Infatti, anche il dedotto pregiudizio per l'effettiva  erogazione
dei LEA - e, quindi, per la  tutela  del  diritto  fondamentale  alla
salute - si baserebbe sull'erroneo presupposto dell'estraneita' delle
funzioni svolte da ARPAL rispetto al settore sanitario. Al contrario,
la difesa regionale ribadisce che le attivita' demandate all'Agenzia,
pur essendo connotate da una specializzazione  in  campo  ambientale,
hanno una  diretta  correlazione  con  il  settore  sanitario  e  una
ricaduta  sulla  qualita'  della  salute,  nell'ambito  della   quale
rientrano non solo le attivita' diagnostiche e terapeutiche, ma anche
quelle inerenti alla prevenzione delle patologie. 
    3.7.-  Infine,  la  difesa  regionale  ritiene  insussistente  la
denunciata violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e  119,  primo
comma, Cost. 
    La legge reg. Liguria  n.  20  del  2006  non  comporterebbe  una
diminuzione delle risorse destinate ai LEA. Al riguardo e' richiamata
l'invarianza della spesa relativa alle funzioni demandate  all'ARPAL,
cui sono attribuite le stesse competenze e  risorse  gia'  attribuite
alle unita'  sanitarie  locali  per  lo  svolgimento  delle  medesime
attivita', nonche' la stretta connessione tra LEA e LEPTA. 
    4.- Con  atto  depositato  il  6  ottobre  2025,  ha  chiesto  di
intervenire in giudizio  il  Procuratore  generale  della  Corte  dei
conti, in qualita' di parte necessaria del giudizio a quo,  deducendo
la non fondatezza  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate dal rimettente. 
    4.1.- A sostegno dell'ammissibilita' della propria partecipazione
al giudizio, e' invocato il diritto degli organi dello Stato e  delle
regioni a intervenire nei procedimenti innanzi a questa  Corte  (art.
20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, recante  «Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte   costituzionale»),
secondo la disciplina contenuta nell'art. 4,  comma  3,  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  Non  si
potrebbe dubitare «che, ancorche' oggetto di  distinta  menzione,  il
pubblico ministero, parte del giudizio a quo,  costituisca,  a  tutti
gli effetti, "una delle parti"». 
    Tale  interpretazione  sarebbe  altresi'  conforme  ai   principi
generali dell'ordinamento e, in particolare, al principio di  parita'
delle  armi,  consacrato  nell'art.  111,  secondo  comma,  Cost.  Il
Procuratore generale ritiene infatti che - in difetto di  un'espressa
esclusione del pubblico ministero - ogni  riferimento  alle  "parti",
nelle  norme   che   disciplinano   il   giudizio   di   legittimita'
costituzionale, debba intendersi comprensivo  dell'organo  requirente
che sia parte del giudizio a quo (sono richiamate le sentenze n.  184
e n. 90 del 2022 di questa Corte). 
    La   tutela   dell'integrita'    del    contradditorio    sarebbe
riconosciuta, in particolare, nei giudizi in unico grado innanzi alle
sezioni riunite in  sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione
della Corte dei conti. In tali giudizi, in base all'art.  127,  comma
2, del  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174  (Codice  di
giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124), il Procuratore  generale  e'  parte  necessaria
interveniente e, pertanto, e' titolare di un  interesse  qualificato,
inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. 
    D'altra parte, l'esclusione dell'organo  requirente  risulterebbe
priva di giustificazione anche alla luce dell'introduzione  dell'art.
6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza
scopo di lucro e ai soggetti istituzionali,  portatori  di  interessi
collettivi  o  diffusi  attinenti  alla  questione  di   legittimita'
costituzionale, di presentare le proprie relative opinioni.  Infatti,
ove si ritenesse inammissibile l'intervento del Procuratore generale,
a  esso  sarebbe  riservato  un  trattamento  addirittura   deteriore
rispetto a quello riconosciuto agli amici curiae, essendogli preclusa
la possibilita' di rappresentare la  propria  opinione  nel  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    4.2.- Quanto al merito, il Procuratore generale  ritiene  che  le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate  dalla  Corte  dei
conti siano manifestamente infondate. 
    In primo luogo, il Procuratore generale sottolinea che la'  dove,
come nel caso in esame, il finanziamento dell'Agenzia  a  carico  del
FSR non sia integrale, ma soltanto parziale, mancherebbe in  concreto
la prova del superamento del perimetro sanitario. 
    Si fa rilevare che nel caso della Regione Liguria,  a  differenza
di quello dell'ARPA siciliana valutato nella citata sentenza n. 1 del
2024, le funzioni dell'ARPAL non sono finanziate  esclusivamente  dal
FSR,  ma  anche  da  ulteriori  fonti,  espressamente  indicate   dal
richiamato  art.  26  della  legge  reg.  Liguria  n.  20  del  2006:
trasferimenti  dal  bilancio  regionale  per  la   realizzazione   di
programmi regionali in materia ambientale (lettera b);  finanziamenti
delle province e dei comuni per attivita'  ulteriori  non  ricomprese
nei programmi regionali (lettera c); proventi dei privati a fronte di
prestazioni dell'ARPAL  (lettera  d);  entrate  poste  a  carico  dei
titolari  di  impianti  o  attivita'  soggette  ad  autorizzazioni  e
procedure di bonifica o di valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)
(lettera e). 
    Il giudice a  quo  non  avrebbe  considerato  che  -  anche  dopo
l'introduzione dei LEPTA - la fonte principale di finanziamento delle
ARPA sarebbe rimasta ancorata alle  risorse  del  Servizio  sanitario
nazionale. D'altra parte, LEA  e  LEPTA  non  riguarderebbero  ambiti
completamente distinti, ma presenterebbero ampie interferenze, tenuto
conto degli effetti delle attivita'  di  competenza  dell'ARPA  sulla
salute dei cittadini. 
    Cio' sarebbe dimostrato anche dal fatto che  -  a  seguito  della
sentenza di questa Corte n. 1 del 2024 - l'art. 90, comma  10,  della
legge della Regione siciliana  3  maggio  2001,  n.  6  (Disposizioni
programmatiche e finanziarie  per  l'anno  2001),  si  limiterebbe  a
prevedere che una parte delle  risorse  necessarie  al  finanziamento
dell'Agenzia siano reperite  al  di  fuori  del  perimetro  sanitario
(cosi'  come  stabilito  dalla  disposizione  della  Regione  Liguria
oggetto di censura) e, per la parte dei LEPTA coincidenti con i  LEA,
a evidenziare il fisiologico collegamento tra tutela della  salute  e
tutela dell'ambiente. 
    Il Procuratore generale osserva che, sebbene  nella  disposizione
censurata non sia specificato il meccanismo di  correlazione  tra  il
finanziamento a valere sul FSR  e  il  fabbisogno  per  le  attivita'
rientranti nei LEA, cio' sarebbe comunque ricavabile dalle  ulteriori
disposizioni della stessa legge reg. Liguria n. 20 del 2006,  in  cui
sono indicati i controlli in campo ambientale svolti dall'ARPAL (art.
26-bis),  i  programmi  regionali  e  provinciali  di   controlli   e
monitoraggi ambientali (artt. 27 e 28), nonche' l'istituzione  di  un
sistema informativo regionale ambientale (artt. 29 e 30).  Da  queste
disposizioni  risulterebbe  che  la  maggior  parte   dei   controlli
dell'ARPAL sono volti alla tutela della salute dei cittadini. 
    Viene inoltre richiamata  la  sentenza  della  Corte  dei  conti,
sezioni riunite in sede giurisdizionale, 1° agosto 2025, n.  12,  con
cui  -  relativamente  ad  analoga  fattispecie  (l'impugnazione  del
rendiconto della Regione Molise per l'esercizio finanziario  2022)  -
e' stato accolto, in parte qua, il ricorso della Regione, in mancanza
di prova della violazione del perimetro sanitario. 
    Infine, il Procuratore generale ritiene  che  il  caso  esaminato
dalla sentenza di questa  Corte  n.  172  del  2018,  richiamata  dal
giudice a quo, sarebbe del tutto differente da quello in  esame.  Con
tale  pronuncia,  e'  stata  infatti  dichiarata   costituzionalmente
illegittima una disposizione regionale siciliana che  -  qualificando
l'ARPA come  ente  del  settore  sanitario  -  era  «suscettibile  di
generare  oneri  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale   non
quantificati e non coperti». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    5.- La Corte dei conti, sezioni riunite in sede  giurisdizionale,
in speciale composizione,  nel  procedimento  di  impugnazione  della
decisione di parificazione del rendiconto della Regione  Liguria  per
l'esercizio finanziario 2023, adottata dalla sezione di controllo per
la stessa Regione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n.
169 del 2025), ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, comma 1, lettera a), della legge reg. Liguria n. 20 del
2006, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 32, 81,  97,  primo
comma, 117, commi secondo, lettere e) e m), e terzo, nonche' all'art.
119, primo comma, Cost. 
    La disposizione  censurata  stabilisce  che  «[a]l  finanziamento
delle attivita' dell'ARPAL di cui alla  presente  legge  si  provvede
mediante [...] finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse
del fondo regionale sanitario di parte corrente». 
    6.- In primo luogo, il  giudice  a  quo  denuncia  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  che  prevede  la
competenza esclusiva dello Stato nella  materia  «armonizzazione  dei
bilanci pubblici», per il contrasto con la norma  interposta  di  cui
all'art. 20 del d.lgs. n.  118  del  2011,  in  quanto  l'assenza  di
correlazione immediata e diretta fra il  trasferimento  all'ARPAL  di
risorse  del  FSR  e  l'erogazione  di  servizi  afferenti   ai   LEA
comporterebbe l'alterazione della struttura del  perimetro  sanitario
prescritto dal richiamato art. 20 e vanificherebbe gli  obiettivi  di
armonizzazione contabile che tale disposizione statale persegue. 
    Inoltre, sarebbero violati gli artt. 3, secondo comma, 32 e  117,
secondo comma, lettera m), Cost., quest'ultimo  ancora  in  relazione
all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto la destinazione  di
risorse del perimetro sanitario a generico favore  del  funzionamento
dell'ARPAL   sarebbe   suscettibile   di   pregiudicare   l'effettiva
erogazione dei LEA, minando la tutela del diritto alla salute. 
    La disposizione censurata violerebbe  anche  gli  artt.  81,  97,
primo comma,  e  119,  primo  comma,  Cost.,  per  contrasto  con  il
principio dell'equilibrio di bilancio e  della  sostenibilita'  della
spesa, in ragione dell'ampliamento della capacita' di spesa ordinaria
derivante dalla destinazione di risorse riservate ai LEA a  finalita'
estranee al perimetro  sanitario,  che  la  Regione  Liguria  avrebbe
dovuto soddisfare attraverso le risorse ordinarie di bilancio. 
    7.-   In   via   preliminare,   va   rilevata    l'ammissibilita'
dell'intervento nel presente giudizio del Procuratore generale  della
Corte dei conti nella sua qualita' di parte necessaria del giudizio a
quo. 
    Questa Corte, riconoscendo la peculiarita'  della  posizione  del
pubblico ministero contabile nel giudizio in unico grado innanzi alle
Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha
recentemente ritenuto che allo stesso e' consentito di partecipare al
relativo giudizio in via incidentale (sentenza n. 39 del 2026). 
    Invero, la giurisprudenza costituzionale aveva  gia'  evidenziato
la specificita' della posizione  del  pubblico  ministero  contabile,
«soprattutto allorche' egli sia il titolare del potere d'impulso  del
processo» (sentenze n. 375 e n. 1 del 1996, richiamate dalla sentenza
n. 39 del 2026), escludendo tuttavia proprio «[i]n  ragione  di  tale
specificita', [...] che la costituzione, nei giudizi  incidentali  di
legittimita' costituzionale, del pubblico  ministero  dei  giudizi  a
quibus possa reputarsi prevista o disciplinata dalle norme generali e
dalle   norme   integrative   di   procedura   dinanzi   alla   Corte
costituzionale   e,   al   tempo   stesso,   di    poter    ricorrere
all'applicazione, in via analogica, della disciplina dettata  per  le
parti» (sentenza n. 375 del 1996). Va peraltro rilevato che i giudizi
principali  in  relazione  ai  quali  questo  orientamento  e'  stato
espresso erano originati da azioni di responsabilita'  amministrativa
esercitate dal pubblico ministero contabile. 
    Ai giudizi in unico grado innanzi alle Sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale, in  speciale  composizione,  invece,  il  codice  di
giustizia contabile dedica «una disciplina peculiare [...],  distinta
da quella dettata per i giudizi di responsabilita'» (sentenza  n.  39
del 2026). In particolare, l'art. 127, comma 2, cod. giust. contabile
menziona   il   Procuratore   generale   «quale   parte    necessaria
interveniente nel giudizio», nel quale  egli,  come  riconosciuto  da
questa Corte, e'  «titolare  dell'interesse  pubblico  alla  corretta
gestione dei conti» (ancora sentenza n. 39 del 2026). Cio' giustifica
la  sua  partecipazione  al  giudizio  incidentale  di   legittimita'
costituzionale. 
    8.- Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione, sollevata
dalla difesa  regionale,  di  inammissibilita'  delle  questioni  per
difetto di rilevanza,  correlata  alla  mancata  dimostrazione  della
effettiva  distrazione  di  risorse   dal   perimetro   sanitario   e
dall'attuazione dei LEA. 
    La difesa regionale sottolinea che lo stesso  rimettente  non  ha
negato che l'ARPAL possa svolgere anche attivita' afferenti  ai  LEA,
ma ha incentrato tutte  le  censure  sul  mero  «rischio  di  un  uso
promiscuo di  risorse  ontologicamente  funzionali  alle  prestazioni
essenziali di assistenza, per finanziare anche attivita' che  non  vi
rientrano». 
    L'eccezione non e' fondata. 
    La giurisprudenza costituzionale e' ormai costante  nel  ritenere
che  il  giudizio  in  ordine  alla  rilevanza  delle  questioni   di
legittimita' costituzionale «e' riservato al rimettente e, rispetto a
esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno,  limitato
ad accertare  che  la  motivazione  non  sia  implausibile,  non  sia
palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160  e  n.
139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022  e  n.  32  del  2021),  senza
spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che  hanno  portato
il giudice a quo a determinate conclusioni,  potendo  sindacare  tale
valutazione solo se essa, a prima vista, appaia  assolutamente  priva
di fondamento» (cosi', tra le tante, sentenza n. 213 del 2025 punto 2
del Considerato in diritto). 
    Anche nel caso in esame, come in quello oggetto della sentenza n.
174 del 2025, «il riferimento al "rischio  di  un  uso  promiscuo  di
risorse ontologicamente funzionali  alle  prestazioni  essenziali  di
assistenza" non rivela un difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza,
come  eccepito  dalla   Regione,   bensi'   evidenzia   gli   effetti
"patologici" consentiti dalla disposizione censurata». 
    9.- Nel merito, e' fondata la questione sollevata in  riferimento
alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia  di  armonizzazione
dei  bilanci  pubblici,  in  relazione  alla  norma  interposta   sul
perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    9.1.- Proprio con  riferimento  al  meccanismo  di  finanziamento
delle agenzie regionali ambientali, questa Corte ha rilevato  che  la
norma interposta di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n.  118  del
2011 richiede alle regioni di garantire,  nell'ambito  del  bilancio,
«un'esatta perimetrazione delle entrate e delle  uscite  relative  al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al  fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti  di  programmazione  finanziaria  sanitaria.   Si   e'   infatti
riconosciuto che tale «norma interposta e' specificamente funzionale,
coerentemente con la sua rubrica (Trasparenza dei  conti  sanitari  e
finalizzazione delle risorse al  finanziamento  dei  singoli  servizi
sanitari  regionali),  a  evitare  opacita'  contabili   e   indebite
distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA» (sentenza n. 1
del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto;  in  senso  analogo,
sentenze n. 169, n. 68 del 2024 e n. 132 del 2021). 
    In definitiva, il richiamato art. 20 non solo  stabilisce  regole
finalizzate ad assicurare la perimetrazione  delle  entrate  e  delle
uscite relative al finanziamento del  Servizio  sanitario  regionale,
anche  nell'ottica  di  coordinamento  degli  obiettivi  di   finanza
pubblica,  ma  fissa   altresi'   «condizioni   indefettibili   nella
individuazione  e  allocazione  delle  risorse  inerenti  ai  livelli
essenziali delle prestazioni (sentenza n. 197 del 2019)» (sentenza n.
4 del 2026). 
    9.2.-  Nello  stesso  art.  20,  comma  1,  infatti,  si  prevede
l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio  che  consenta
di garantire «separata evidenza» delle grandezze  ivi  tipizzate,  la
prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera  a),  indica
il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle
richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera  a)
della sezione B) «[s]pesa»,  la  «spesa  sanitaria  corrente  per  il
finanziamento dei LEA [...]». 
    Per il perimetro sanitario cosi' portato  a  evidenza,  sono  poi
fissate specifiche regole contabili che, come precisa  il  successivo
comma 2, sono volte a «garantire effettivita'  al  finanziamento  dei
livelli di assistenza sanitaria» (sentenze n. 174, n. 150 del 2025  e
n. 1 del 2024). 
    9.3.- Nel caso in esame, le disposizioni censurate prevedono  una
assegnazione indiscriminata di risorse all'ARPAL,  senza  distinguere
tra quelle sanitarie -  e,  al  loro  interno,  quelle  necessarie  a
garantire le prestazioni afferenti ai LEA  -  e  quelle  destinate  a
prestazioni dell'Agenzia di  natura  non  sanitaria,  come  tali  non
finanziabili attraverso il FSR. 
    Al riguardo va ribadito quanto gia'  affermato  da  questa  Corte
nella sentenza n. 1 del 2024. In quella occasione e'  stato  ritenuto
che la disposizione regionale censurata, riguardante il meccanismo di
funzionamento della locale agenzia per la  protezione  dell'ambiente,
«nel prevedere che tutte le spese per il  funzionamento  dell'Agenzia
potessero  trovare  copertura,  in  maniera  indistinta,  nel   Fondo
sanitario regionale, si pone in contrasto con la norma interposta  di
cui al  menzionato  art.  20,  poiche',  nel  testo  vigente  ratione
temporis, assegnava risorse all'ARPA in maniera indiscriminata, senza
distinguere  tra  quelle  necessarie  a  garantire   le   prestazioni
afferenti ai LEA e quelle destinate  a  prestazioni  dell'Agenzia  di
natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il  Fondo
sanitario regionale» (cosi' la sentenza n.  1  del  2024,  richiamata
dalle successive sentenze n. 174 e n. 150 del 2025). 
    9.4.- A questo riguardo non rileva la  circostanza,  sottolineata
dalla difesa regionale, che il censurato art.  26  della  legge  reg.
Liguria n. 20 del  2006  -  a  differenza  della  disposizione  della
Regione siciliana esaminata nella sentenza richiamata -  prevede  per
l'attivita' dell'ARPAL un sistema di finanziamento diversificato, che
comprende anche ulteriori fonti, espressamente indicate nelle lettere
da b) a d) dell'art. 26 della legge reg. Liguria n. 20 del 2006. 
    Infatti,  anche  a  prescindere  dal  carattere  marginale  delle
ulteriori  fonti  di  finanziamento   previste   dalla   disposizione
censurata, il contrasto con la  disciplina  posta  dall'art.  20  del
d.lgs. n. 118 del 2011 discende dall'assegnazione "indiscriminata" di
risorse del FSR all'ARPAL,  che  non  consente  di  distinguere,  con
«separata evidenza», tra quelle necessarie a garantire le prestazioni
afferenti ai LEA e quelle  destinate  ad  attivita'  dell'Agenzia  di
natura non sanitaria. 
    Va inoltre sottolineato che, rispetto alla disposizione regionale
esaminata nella sentenza  n.  1  del  2024,  nel  caso  in  esame  il
contrasto con l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 risulta accentuato
dalla mancata predeterminazione della quota di finanziamento  annuale
di risorse del FSR trasferibili all'ARPAL. 
    9.5.- Questa  Corte  ha  inoltre  precisato  che  «l'assegnazione
all'ARPA di funzioni non riferibili  esclusivamente  alla  protezione
dell'ambiente  e  riguardanti  anche  l'ambito  sanitario  non   puo'
giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale  sul
"perimetro sanitario", che  impone  di  individuare  puntualmente  le
risorse destinate a garantire i LEA, a pena di  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici» (sentenze n. 174 del 2025 e n. 1 del 2024). 
    In definitiva, il richiamato art. 20 non solo  stabilisce  regole
finalizzate ad assicurare la perimetrazione  delle  entrate  e  delle
uscite relative al finanziamento del  Servizio  sanitario  regionale,
anche  nell'ottica  di  coordinamento  degli  obiettivi  di   finanza
pubblica,  ma   pone   altresi'   «condizioni   indefettibili   nella
individuazione  e  allocazione  delle  risorse  inerenti  ai  livelli
essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del  2019)»  (sentenza
n. 4 del 2026). 
    Sussiste dunque la violazione della  competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  di  cui
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  avuto  riguardo
all'art. 20 del d.lgs. n. 38 del 2011. 
    10.- Sono assorbite le ulteriori questioni.