ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma
2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge
annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  l'8
settembre 2025,  depositato  in  cancelleria  il  giorno  successivo,
iscritto al n. 37  del  registro  ricorsi  2025  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  41,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2026 il Giudice relatore
Marco D'Alberti; 
    udite l'avvocata dello Stato Maria Luisa Spina per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocata  Giulietta  Magliona  per  la
Regione Piemonte; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  l'8  settembre  2025,  depositato  in
cancelleria il successivo 9 settembre (reg. ric. n. 37 del 2025),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  impugnato  gli  artt.  34,
comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n.  9
(Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025). 
    La prima  disposizione  censurata,  rubricata  «Applicazione  del
deflusso ecologico», stabilisce che «[n]ei corsi d'acqua a  carattere
torrentizio, canali o porzioni di essi non  classificati  come  fiumi
dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di
essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici  stagionali,  tenuto
conto della regimazione non  costante  del  flusso  delle  acque,  il
deflusso ecologico e' calcolato in modo dinamico in base alla portata
presente nella sezione di derivazione e non puo' essere eccedente  il
30 per cento della portata effettiva medesima». 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe
di aumentare i prelievi sul singolo corso d'acqua e sarebbe  pertanto
lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in relazione  agli  artt.  76,
commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1,  e
alla Parte B dell'Allegato 4 alla Parte III del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nonche'  all'art.
12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli  impianti
elettrici). 
    La stessa disposizione si porrebbe in  contrasto,  altresi',  con
l'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  al  principio  di  non
deterioramento dei corsi d'acqua, di cui all'art. 4  della  direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque. 
    1.1.- E' impugnato, inoltre, l'art. 50 della  stessa  legge  reg.
Piemonte n. 9 del 2025. 
    Nel modificare l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 29
giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle  aree  naturali  e
della  biodiversita'),  la  disposizione  impugnata,  al   comma   1,
stabilisce quanto segue: «[i]l n.  26  dell'allegato  A  (Cartografie
delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue  e  delle
zone naturali di  salvaguardia)  della  legge  regionale  19/2009  e'
sostituito dal seguente: "26) Parco naturale del Monte Fenera - Scala
1:25.000" (allegato 1)». 
    Il comma 2 prevede, inoltre, che  «[i]l  n.  90  dell'allegato  A
della legge regionale 19/2009 e' sostituito dal seguente:  "90)  Aree
naturali protette e area contigua della  fascia  fluviale  del  Po  -
Torino ovest - Scala 1:25.000: - Area contigua della Fascia  fluviale
del Po piemontese" (allegato 2)». 
    Ad avviso del ricorrente, la  disposizione  regionale  impugnata,
nel  prevedere  una  nuova  perimetrazione  di  due   aree   protette
regionali, comporterebbe la riduzione della tutela del paesaggio e la
violazione del principio  di  co-pianificazione  paesaggistica.  Tale
disposizione si porrebbe in contrasto, quindi, con gli artt. 9 e 117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134,  comma
1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e  143,  comma
2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), agli artt. 3 e 18 delle norme di attuazione del
piano  paesaggistico  regionale,  approvato  con  deliberazione   del
Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836, nonche' all'art. 22
della legge  6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette). 
    2.- In  primo  luogo,  il  ricorrente  denuncia  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n.  9
del 2025. 
    La disposizione impugnata avrebbe introdotto una nuova  modalita'
di calcolo del deflusso ecologico - da intendersi come portata minima
dei corsi d'acqua - che ne comporterebbe la riduzione e consentirebbe
cosi' un aumento dei prelievi. 
    Questa valutazione non rientrerebbe nella  competenza  regionale,
poiche' la sede deputata alla regolazione del deflusso minimo  vitale
e  del  deflusso  ecologico  sarebbe  quella   pianificatoria,   come
stabilito dagli artt. 76, comma 4, e 121, comma 4, del d.lgs. n.  152
del 2006, quanto al piano di tutela delle acque, e dall'art. 95 dello
stesso decreto, quanto al piano di bilancio idrico  (sono  richiamate
le sentenze di questa Corte n. 153 del 2019 e n. 229 del 2017). 
    Le disposizioni in materia di tutela delle acque -  di  cui  agli
artt. 76, comma 4, 95, 121, comma 4, e 144  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, nonche' all'art. 12-bis del  r.d.  n.  1775  del  1933  -  sono
riconducibili alla materia  della  tutela  dell'ambiente,  attribuita
alla competenza legislativa esclusiva statale di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera  s),  Cost.,  in  cui  rientrerebbero  sia  la
garanzia del livello di deflusso ecologico, sia  le  misure  poste  a
presidio dell'equilibrio del bilancio idrico. 
    2.1.- Le competenze regionali in materia di  tutela  delle  acque
potrebbero  essere   legittimamente   esercitate   soltanto   qualora
perseguano standard migliorativi rispetto a quelli  risultanti  dalla
tutela fornita dalla legislazione statale. 
    Viceversa, la limitazione del deflusso ecologico stabilita  dalla
disposizione  impugnata  introdurrebbe  obiettivi  di  qualita'  meno
elevati rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale e  dai
provvedimenti settoriali di area vasta (e' richiamata la sentenza  di
questa Corte n. 28 del 2013). 
    2.2.- Inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto
con l'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.  4  della
direttiva 2000/60/CE, che prevede il principio di non  deterioramento
dei corpi idrici. 
    3.- In secondo luogo,  il  ricorrente  denuncia  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 50 della stessa legge reg. Piemonte n. 9 del
2025, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),
Cost., in relazione agli artt. 134, comma 1, lettera c),  135,  comma
1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma  2,  cod.  beni  culturali,
nonche' agli artt. 3  e  18  delle  norme  di  attuazione  del  Piano
paesaggistico regionale (PPR) e all'art. 22 della legge  n.  394  del
1991. 
    3.1.- L'art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025  modifica
l'Allegato A  della  legge  reg.  n.  19  del  2009,  sostituendo  le
cartografie relative, rispettivamente, all'area naturale protetta del
Parco del Monte Fenera e all'area contigua della fascia fluviale  del
Po. 
    Cio'  comporterebbe  una  riduzione  dei  perimetri  delle   aree
naturali indicate. Si tratterebbe di beni che, in quanto  soggetti  a
tutela ambientale speciale, dovrebbero ritenersi anche «di  interesse
paesaggistico», ai sensi degli artt. 134, comma 1, lettera c), e 142,
comma 1, lettera f), cod. beni culturali. 
    Pertanto,  in  considerazione  dell'adozione  del  PPR,  per   la
revisione dei piani di parchi e dei  perimetri  delle  aree  naturali
protette sarebbe necessario il  coinvolgimento  del  Ministero  della
cultura ai sensi degli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, cod.  beni
culturali. 
    Tale assetto normativo sarebbe pienamente coerente con la  logica
incrementale dei beni paesaggistici propria  del  d.lgs.  n.  42  del
2004,  che  non  prevederebbe  una  disciplina  per  la  revisione  o
eliminazione dei medesimi beni (e' richiamata la sentenza  di  questa
Corte n. 164 del 2021). 
    Ad avviso del ricorrente, l'obbligo di co-pianificazione  con  il
Ministero, gia' previsto dall'art. 143, comma 2, cod. beni culturali,
in particolare nell'ipotesi di una  de-perimetrazione,  discenderebbe
dalle previsioni del PPR e dagli artt. 3 e 18 delle relative norme di
attuazione. 
    In contrasto con il predetto obbligo, le  modifiche  dei  confini
dei  parchi  naturali   regionali,   apportate   dalla   disposizione
censurata,  introdurrebbero  una  riduzione  unilaterale  delle  aree
soggette a tutela paesaggistica. 
    Il  ricorrente  sottolinea  che,  sebbene  la  normativa  statale
distingua l'attivita' di classificazione e di istituzione dei  parchi
e  delle  riserve  naturali   di   interesse   regionale   e   locale
dall'attivita' di elaborazione dei piani paesaggistici regionali  (e'
richiamata la sentenza di questa Corte n. 276 del 2020), nel caso  in
esame il PPR richiama, quanto alla  perimetrazione,  le  disposizioni
della  legge  reg.  Piemonte  n.  19  del  2009,   modificata   dalla
disposizione impugnata. 
    Ad avviso della difesa statale,  l'art.  50,  commi  1  e  2,  si
porrebbe dunque in contrasto con gli artt. 134, comma 1, lettera  c),
135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143,  comma  2,  cod.  beni
culturali, cosi' violando gli artt. 9 e 117, secondo  comma,  lettera
s), Cost. 
    3.2.- In prossimita' dell'udienza pubblica, il 17  febbraio  2026
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria difensiva
in cui ha ribadito l'ammissibilita' e la fondatezza  delle  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso. 
    4.- Con atto depositato il 29 settembre 2025, la Regione Piemonte
si  e'  costituita  in  giudizio,  chiedendo  che  le  questioni   di
legittimita' costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei
ministri vengano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate. 
    4.1.- Con riferimento alle censure relative all'art. 34, comma 2,
della legge reg. Piemonte n. 9  del  2025,  la  difesa  regionale  ha
preliminarmente fornito un'ampia illustrazione del  quadro  normativo
di riferimento. 
    La Regione Piemonte richiama, in particolare: 1) il  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque
13 febbraio 2017, n. 30 (Linee guida per l'aggiornamento  dei  metodi
di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire  il
mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso  ecologico  a  sostegno
del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23
ottobre 2000) (d'ora in avanti:  le  Linee  guida);  2)  la  delibera
dell'Autorita' di bacino  distrettuale  del  fiume  Po  -  Conferenza
istituzionale permanente del 14 dicembre 2017, n. 4 (Direttiva per la
determinazione   dei    deflussi    ecologici    a    sostegno    del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi  ambientali  fissati  dal
Piano di Gestione del distretto idrografico e  successivi  riesami  e
aggiornamenti) -cosiddetta direttiva  deflussi  ecologici  (d'ora  in
avanti, anche: DDE); 3) il Piano di tutela delle acque, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 2  novembre  2021,
n. 179-18293; 4) il Regolamento del Presidente della Giunta regionale
del  Piemonte   27   dicembre   2021,   n.   14   (Disposizioni   per
l'implementazione del deflusso ecologico); 5) la Deliberazione  della
Giunta regionale del Piemonte 27  marzo  2023,  n.  14,  n.  36-6674,
recante «Attuazione del Piano regionale di Tutela delle  Acque  (PTA)
di cui alla D.C.R. n. 179-18293 del 2 novembre 2021  e  del  D.P.G.R.
del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Approvazione indirizzi generali per  la
sperimentazione del rilascio del deflusso  ecologico  e  la  gestione
dinamica degli scenari di  scarsita'  idrica»,  con  cui  sono  stati
definiti gli indirizzi generali per la sperimentazione  del  rilascio
del deflusso ecologico, nonche'  per  la  gestione  delle  situazioni
critiche in relazione a eventuali minori rilasci temporanei. 
    4.1.1.- Cio' premesso, la difesa regionale ritiene  inammissibile
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025. 
    A fronte di un quadro  normativo  complesso  e  stratificato,  il
ricorso  risulterebbe  del   tutto   generico,   poiche'   lascerebbe
indeterminati i termini del denunciato contrasto tra la  disposizione
regionale impugnata e la  disciplina  statale.  In  particolare,  non
sarebbero  indicate  le  ragioni  della  violazione  della  DDE,  che
definisce le regole ed i parametri che devono essere  utilizzati,  da
parte delle regioni, per la determinazione del deflusso ecologico. 
    In sostanza, il  ricorrente  non  avrebbe  indicato  quale  norma
statale interposta impedisca alla Regione di  variare  i  criteri  di
definizione del deflusso minimo  stabiliti  dal  piano  tutela  delle
acque e dal regolamento regionale n. 14 del  2021  (al  riguardo,  e'
richiamata la sentenza di questa Corte n. 113 del 2024). 
    4.1.2.- Inoltre,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 34, comma 2, della  legge  reg.  Piemonte  n.  9  del  2025
sarebbe inammissibile anche per mancanza di lesivita'. 
    La difesa regionale evidenzia che, in base all'art. 34, comma  1,
della medesima legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, l'applicazione  del
deflusso  ecologico  e'  differita  al  31  dicembre  2026.  Cio'  si
rifletterebbe  sull'entrata  in   vigore   della   nuova   disciplina
introdotta dalla disposizione impugnata. Inoltre, la Regione Piemonte
dovra' stabilire i criteri  in  base  ai  quali  applicare  le  nuove
modalita' di calcolo del deflusso ecologico. In quanto  ancora  priva
di  un'effettiva  applicazione,   la   disposizione   impugnata   non
produrrebbe allo stato alcun vincolo giuridico. 
    4.2.-  Quanto  alle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 50 della legge reg. Piemonte n.  9  del  2025,  la  Regione
Piemonte  le  ritiene  inammissibili,   per   difetto   di   adeguata
motivazione in ordine alle ragioni del contrasto  della  disposizione
impugnata  con  ciascuno  dei  plurimi  parametri  costituzionali   e
interposti richiamati. 
    4.2.1.- Le questioni sarebbero, comunque, non fondate  alla  luce
dei  principi  affermati  dalla  giurisprudenza  costituzionale,   in
particolare nella sentenza n. 115 del 2023, che ha affrontato il tema
della riperimetrazione dei parchi  regionali,  ritenendo  che  spetti
alle regioni la definizione  dei  confini  delle  aree  di  un  parco
naturale regionale. 
    La difesa regionale contesta l'assunto  del  ricorrente,  secondo
cui la competenza regionale, una volta esercitata (e riconosciuta  in
sede di PPR), potrebbe esplicarsi  solo  mediante  ampliamento  delle
aree protette e non in senso opposto, occorrendo,  in  tal  caso,  il
previo assenso degli organi ministeriali. Oltre a contrastare con  il
principio di revocabilita' dei vincoli di tutela paesaggistica,  tale
assunto potrebbe scoraggiare scelte regionali di potenziamento  della
tutela, inducendo il  legislatore  regionale  a  non  compierle,  nel
timore di non  poterle  piu'  revocare,  nemmeno  ove  una  rinnovata
ponderazione degli interessi lo esigesse. 
    4.2.2.- Ad avviso della Regione Piemonte, la  pretesa  soggezione
dell'attivita' di revisione dei  confini  delle  aree  protette  alla
necessita' della co-pianificazione, prevista dagli artt.  135,  comma
1, e 143, comma 2, cod. beni culturali, finirebbe per  sovvertire  il
riparto di competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., in quanto  sarebbe  suscettibile  di  trasformare  il  vincolo
paesaggistico da qualificazione giuridica "derivata" in ragione della
sussistenza del vincolo ambientale a  presupposto  giuridico  per  la
definizione delle competenze di cui all'art. 117 Cost. (e' richiamata
la sentenza di questa Corte n. 44 del 2001). 
    La difesa regionale ritiene, infatti, che  la  valutazione  della
necessita' di  una  tutela  ambientale  dell'area  spetti  solo  alle
regioni. Il vincolo paesaggistico interverrebbe solo  in  un  secondo
momento e in conseguenza della necessita'  della  tutela  ambientale.
Qualora vengano meno  le  ragioni  di  tutela  ambientale  che  hanno
condotto all'individuazione e  alla  perimetrazione  di  un'area,  lo
stesso vincolo non avrebbe piu' ragione di esistere ex  se.  Infatti,
rispetto alla tutela ambientale sottesa all'individuazione delle aree
protette, il  vincolo  paesaggistico  avrebbe  carattere  derivato  e
conseguenziale. 
    4.2.3.- La difesa regionale  deduce  che,  nell'impostazione  del
ricorrente, il richiamo ai parchi  e  alle  riserve  regionali  e  ai
relativi territori di protezione esterna,  contenuto  nell'art.  142,
comma   1,   lettera   f),   cod.   beni   culturali,   comporterebbe
"un'attrazione"  della  competenza  legislativa  regionale   per   la
definizione  dei  confini  delle  aree  protette   nella   competenza
esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. 
    Pertanto, anche sotto tale profilo, la questione di  legittimita'
costituzionale sarebbe non fondata. 
    4.2.4.- Inoltre, ad avviso della Regione Piemonte,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Piemonte
n. 9 del 2025, promossa in riferimento all'art. 134, comma 1, lettera
c),  del  codice  dei  beni  culturali,  sarebbe  non   fondata   per
l'inconferenza del parametro interposto rispetto al  contenuto  della
doglianza (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 69 del 2024
e n. 161 del 2021). 
    L'art. 134, comma 1, del d.lgs. n.  42  del  2004  individua,  in
effetti, tre categorie di beni paesaggistici vincolati,  distinte  in
base alla  tipologia  di  vincolo:  da  provvedimento  amministrativo
(lettera  a);  da  previsione  di  legge  (lettera  b);  e  da  piano
paesaggistico (lettera c). In sede  di  predisposizione  del  proprio
PPR, la Regione Piemonte non avrebbe fatto  ricorso  a  questa  terza
modalita' di apposizione del vincolo, limitandosi  alla  ricognizione
dei beni di cui alle altre due  categorie  dell'art.  134,  comma  1.
Pertanto, il richiamo alla lettera c) dell'art. 134, comma 1, sarebbe
del tutto irrilevante e superfluo. 
    4.2.5.- La Regione Piemonte deduce inoltre l'inammissibilita'  e,
comunque, la non fondatezza della questione promossa  in  riferimento
all'art. 3 delle norme di attuazione del PPR, dedicato al «Ruolo  del
Ppr e [ai] rapporti con i piani e i programmi territoriali». 
    L'inammissibilita'    della     questione     deriverebbe     sia
dall'inconferenza del parametro evocato, sia dalla genericita'  delle
censure. 
    Ai sensi del richiamato art. 3,  l'obbligo  di  co-pianificazione
riguarderebbe la (sola) verifica di  conformita'  al  PPR  dei  piani
d'area dei parchi di cui all'elenco contenuto nell'art. 3,  comma  7,
verifica che deve essere attuata congiuntamente tra il Ministero e la
Regione. 
    Peraltro, tale  previsione  non  inciderebbe  sulla  disposizione
impugnata, che non contiene  alcun  riferimento  all'attivita'  o  ai
contenuti dei piani dei parchi. Del resto, tali piani disciplinano le
aree protette regionali in quanto le stesse  possiedano  i  requisiti
per essere ricondotte nella categoria dei parchi e, conseguentemente,
delle aree vincolate paesaggisticamente. Nel caso in cui  il  vincolo
paesaggistico venga meno per il venir meno della qualifica di  parco,
non  sarebbe  prevista  alcuna  pianificazione   e,   pertanto,   non
rileverebbe il richiamo all'art. 3 delle norme di attuazione del PPR.
Inoltre, i piani d'area sarebbero volti  a  regolare  gli  usi  e  le
attivita'  consentiti  e  quelli  vietati,  senza  intervenire  sulla
definizione  dei  confini,  che  e'  stata  operata  dal  legislatore
regionale, ai sensi della legge reg. Piemonte n. 19 del 2009. 
    4.2.6.- Quanto all'art. 18 delle  norme  di  attuazione  del  PPR
(dedicato alle «Aree naturali protette e altre aree di  conservazione
della  biodiversita'»),  la  difesa  regionale   osserva   che   tale
disposizione esprimerebbe l'obbligo per i pianificatori  regionale  e
statale  di  attribuire  la  qualifica  di  bene  paesaggistico  (con
conseguente   necessita'   di   sottoporre   al    procedimento    di
autorizzazione paesaggistica i lavori incidenti su tali  beni),  alle
aree protette risultanti dalla disciplina regionale vigente,  secondo
un rinvio dinamico alla legge reg. Piemonte n. 19 del 2009 e ai  suoi
successivi aggiornamenti. 
    Si tratterebbe di una disposizione necessaria, in  considerazione
del carattere "ricognitivo" e non "costitutivo" dei  vincoli  operata
dal PPR, nonche' della necessita'  di  adeguare  gli  stessi  vincoli
all'effettiva consistenza dei beni considerati. 
    4.2.7.- Parimenti inammissibile o, comunque, non fondata  sarebbe
la questione di legittimita' costituzionale relativa alla  violazione
dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991. 
    Questo parametro interposto costituirebbe proprio il  riferimento
normativo statale - declinato poi a  livello  regionale  dalla  legge
reg. Piemonte n. 19 del 2009 - utilizzato dal  legislatore  regionale
per operare la parziale revisione dei confini delle aree protette, di
cui all'impugnato art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025. 
    Dopo avere sottolineato  l'esiguita'  delle  modifiche  apportate
dalla disposizione impugnata alle aree naturali indicate,  la  difesa
regionale osserva che nel corso degli anni sarebbero gia' intervenute
variazioni,  anche  in  riduzione,  alle  perimetrazioni  delle  aree
protette regionali, realizzate senza il previo concerto del Ministero
della cultura. 
    5.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  l'Associazione  italiana   dei
produttori idroelettrici -  Assoidroelettrica,  a  titolo  di  amicus
curiae,  ha  depositato  un'opinione  scritta,  ammessa  con  decreto
presidenziale del 2 febbraio 2026, con la quale ha chiesto il rigetto
delle questioni di legittimita' costituzionale che  hanno  a  oggetto
l'art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025. 
    5.1.-  L'amicus  curiae  osserva,  anzitutto,  che  l'obbligo  di
rispettare un deflusso ecologico stabilito in misura fissa e  statica
sarebbe sproporzionato rispetto ai piccoli torrenti e ai  fiumi  piu'
esposti  a  fenomeni  di  oscillazione  della  portata,  in   ragione
dell'alternarsi  delle  magre  e  delle  piene.  Tali  corsi  d'acqua
sarebbero caratterizzati da una flora  e  una  fauna  particolarmente
resilienti, in grado di resistere  anche  in  condizioni  di  estrema
scarsita' della risorsa idrica. A fronte di tali  caratteristiche  di
intrinseca instabilita'  della  portata,  il  sacrificio  imposto  ai
produttori idroelettrici - derivante dalla necessita'  di  rispettare
un regime di deflusso ecologico fisso e statico - sarebbe incongruo e
sproporzionato. 
    5.2.-   Cio'   premesso,   Assoidroelettrica   ritiene   che   la
disposizione censurata costituisca una soluzione  virtuosa  sotto  il
profilo  ambientale.  L'introduzione  di  un  criterio  flessibile  e
dinamico consentirebbe, infatti, di  adeguare  il  reale  valore  del
deflusso  necessario  alla  realizzazione   degli   obiettivi   posti
dall'art.  4   della   direttiva   2000/60/CE,   senza   pregiudicare
l'interesse pubblico al perseguimento della  transizione  energetica,
consacrato nell'art. 16-septies della direttiva  (UE)  2023/2413  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica
la direttiva (UE) 2018/2001,  il  regolamento  (UE)  2018/1999  e  la
direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione  dell'energia
da fonti rinnovabili e che abroga  la  direttiva  (UE)  2015/652  del
Consiglio; nonche' nell'art. 3 del decreto  legislativo  25  novembre
2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi  amministrativi  per  la
produzione  di  energia   da   fonti   rinnovabili,   in   attuazione
dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5  agosto
2022, n. 118». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    6.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l'art. 34, comma
2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025. 
    Tale disposizione stabilisce che «[n]ei corsi d'acqua a carattere
torrentizio, canali o porzioni di essi non  classificati  come  fiumi
dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di
essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici  stagionali,  tenuto
conto della regimazione non  costante  del  flusso  delle  acque,  il
deflusso ecologico e' calcolato in modo dinamico in base alla portata
presente nella sezione di derivazione e non puo' essere eccedente  il
30 per cento della portata effettiva medesima». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  l'introduzione  di   queste   nuove
modalita' di calcolo del deflusso ecologico consentirebbe un  aumento
dei prelievi sul singolo corso d'acqua e,  pertanto,  sarebbe  lesiva
della competenza legislativa esclusiva statale in materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost., in relazione agli artt. 76, commi 1, 2, 3, 4 e  7;
95, commi 4 e 6;  121,  comma  4;  144,  comma  1,  e  alla  parte  B
dell'Allegato 4 alla Parte III del d.lgs. n. 152  del  2006,  nonche'
all'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933. 
    La stessa disposizione si  porrebbe  altresi'  in  contrasto  con
l'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  al  principio  di  non
deterioramento dei corsi d'acqua, di cui all'art. 4  della  direttiva
2000/60/CE. 
    7.-  In  via  preliminare,  la  Regione  Piemonte   ha   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni poiche'  il  ricorso  risulterebbe
generico, lasciando indeterminati i  termini  del  contrasto  tra  la
disciplina statale e la disposizione regionale impugnata. 
    7.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il ricorso  risulta  sorretto  da  argomentazioni  sufficienti  e
idonee a far comprendere il senso delle censure.  Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri si duole del fatto che,  con  la  disposizione
impugnata, il legislatore piemontese abbia ridotto la portata  idrica
idonea a garantire il deflusso ecologico  e,  di  conseguenza,  abbia
consentito un aumento dei prelievi sul singolo corso  d'acqua,  cosi'
violando  sia  la  competenza  legislativa  statale  esclusiva  sulla
materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art.
117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  sia  il  principio  di  non
deterioramento dei corsi d'acqua, di cui all'art. 4  della  direttiva
2000/60/CE.  Puo'  pertanto  ritenersi  che   il   ricorrente   abbia
individuato le ragioni del prospettato contrasto  e  abbia  raggiunto
«la  soglia  minima  di  chiarezza  e  di  completezza  necessaria  a
consentire l'esame nel merito della questione promossa» (tra le  piu'
recenti, sentenze n. 65  e  n.  32  del  2025;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 133, n. 95 e n. 94 del 2024). 
    Del resto, la motivazione del ricorso non ha impedito alla difesa
regionale di elaborare  una  compiuta  ed  esauriente  argomentazione
difensiva nel merito con riferimento a tutti i  parametri  e  aspetti
richiamati dal ricorrente (in questo senso, tra le molte, sentenze  4
del 2026, n. 80 del 2025 e n. 53 del 2020). 
    8.- Sempre in via preliminare, la Regione Piemonte ha eccepito il
difetto di motivazione delle questioni di legittimita' costituzionale
in esame  per  la  mancata  indicazione  delle  ragioni  per  cui  la
disposizione   censurata   contrasterebbe   con   quanto    stabilito
dall'Autorita' di bacino nella direttiva deflussi ecologici del 2017.
Inoltre, il ricorso non indicherebbe quale  norma  statale  impedisca
alla Regione di variare i criteri di definizione del deflusso  minimo
vitale fissati nel Piano  regionale  di  tutela  delle  acque  e  nel
Regolamento regionale n. 14 del 2021. 
    8.1.- Anche questa eccezione non e' fondata. 
    Come si e'  visto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
denuncia  la  violazione  della  competenza  legislativa  statale  in
materia di  tutela  dell'ambiente  e  lamenta  il  contrasto  tra  la
disciplina legislativa  regionale  e  quella  posta  dal  legislatore
statale nell'esercizio di tale  competenza,  puntualmente  richiamata
dal  medesimo  ricorrente.  Viceversa,  la  carenza  di   motivazione
eccepita  dalla  Regione  Piemonte   attiene   al   contrasto   della
disposizione regionale impugnata con una disciplina non avente  rango
legislativo, inidonea  a  integrare  il  parametro  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale. 
    9.- La Regione Piemonte  ha  infine  eccepito  l'inammissibilita'
delle  questioni  per  difetto  di   lesivita'   della   disposizione
censurata. 
    La difesa regionale sottolinea, in primo luogo,  che  l'art.  34,
comma 1, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, non  impugnato,  ha
differito l'applicazione del deflusso ecologico al 31  dicembre  2026
su tutto il territorio regionale, fatte salve le  sperimentazioni  in
corso. Questo rinvio andrebbe riferito anche  alla  nuova  disciplina
del deflusso ecologico introdotta dal censurato comma 2 dello  stesso
art. 34. 
    In secondo luogo, la difesa regionale ha osservato che, per  dare
concreta attuazione alla disposizione impugnata, la Regione  Piemonte
dovra' indicare le nuove modalita' di calcolo del deflusso ecologico,
nonche' i criteri in base ai quali applicare la nuova disciplina.  In
quanto  priva,  allo  stato,   di   un'effettiva   applicazione,   la
disposizione impugnata  attualmente  non  produrrebbe  alcun  vincolo
giuridico. 
    9.1.- Anche questa eccezione non e' fondata. 
    Va   innanzitutto   rilevato   che,   a   prescindere   da   ogni
considerazione sulla  riferita  mancata  applicazione  dell'impugnato
art. 34, comma 2, esso e' entrato in vigore il 25 luglio  2025  e  da
allora non e' stato ne' abrogato, ne' in alcun modo  modificato.  Per
costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio promosso in  via
principale presuppone la mera pubblicazione di  una  legge  regionale
che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere
dagli effetti che essa abbia prodotto (tra le molte, sentenze n.  122
del 2025, n. 195 del 2017, n. 262  del  2016  e  n.  118  del  2015).
Infatti,  l'interesse  a  proporre  e  a  coltivare  il  ricorso   va
individuato «nella  tutela  delle  competenze  legislative  per  come
ripartite  nella  Costituzione:  il  corretto   inquadramento   delle
competenze legislative rappresenta, in questo senso,  l'utilita'  che
ci si attende dalla pronuncia richiesta» (tra le molte,  sentenze  n.
122 del 2025 e n. 101 del 2021; nello stesso senso,  sentenze  n.  56
del 2020, n. 178 del 2018 e n. 195 del 2017). 
    Pertanto, la mancata  applicazione  concreta  della  disposizione
regionale impugnata risulta irrilevante ai  fini  dell'ammissibilita'
delle questioni in esame. 
    10.-  Nel  merito,  e'  fondata  la  questione  di   legittimita'
costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    10.1.- Occorre preliminarmente rilevare che la normativa  statale
in  materia  di  tutela  delle  acque  ha  avuto  una   significativa
evoluzione nel tempo. 
    Mentre il testo unico del 1933 s'incentrava  su  una  regolazione
delle risorse idriche finalizzata  prevalentemente  a  soddisfare  le
esigenze della produzione di energia elettrica, il d.lgs. n. 152  del
2006 ha attribuito rilievo primario alla tutela delle  acque  per  il
profilo ambientale. Tale decreto ha recepito la direttiva 2000/60/CE,
che, all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), ha stabilito  il  principio
di non deterioramento delle acque, in  armonia  con  l'art.  191  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'art. 37  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  che  esigono  un
livello elevato di tutela dell'ambiente. 
    10.2.- Le  norme  piu'  rilevanti  per  il  caso  in  esame  sono
contenute negli artt. 95, 96, comma 3, 144 e 145 del  d.lgs.  n.  152
del 2006. 
    In  particolare,  l'art.   95   impone   misure   per   garantire
l'equilibrio del bilancio idrico e stabilisce che le  concessioni  di
derivazione di acque devono prevedere rilasci volti  a  garantire  il
deflusso minimo vitale nei corpi idrici, come ribadito dal successivo
art. 96. 
    Il deflusso e' definito secondo i criteri adottati  dal  Ministro
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  con  apposito  decreto,
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Con il citato d.m.  n.
13 del 2017, il Ministro dell'ambiente ha adottato le Linee guida per
l'aggiornamento dei metodi  di  determinazione  del  deflusso  minimo
vitale, concetto sostanzialmente coincidente con quello del  deflusso
ecologico, come chiarito dalle stesse Linee guida. 
    Queste  ultime  prevedono,  tra  l'altro,  l'istituzione,  presso
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), del Catalogo nazionale dei metodi di  calcolo  del  deflusso
ecologico, alla definizione del  quale  provvede  un  Tavolo  tecnico
nazionale presieduto dal Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica. A questo  organismo  partecipano  l'ISPRA,  il  Consiglio
nazionale  delle  ricerche  -  Istituto  di   ricerca   sulle   acque
(CNR-IRSA), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA),  l'Istituto  superiore  di
sanita' (ISS), nonche' le  Autorita'  di  bacino  distrettuali  e  le
Regioni (art. 2, comma 2, del d.m.  n.  30  del  2017).  Ne  risulta,
dunque, il ruolo preminente del Ministro di settore e di istituti  ad
alta specializzazione tecnico-scientifica  nella  determinazione  del
deflusso ecologico e la stessa denominazione  conferma  la  rilevanza
ambientale di tale regime dei corpi idrici. 
    L'art. 144 cod. ambiente, al comma 3, attua il principio  di  non
deterioramento  di  cui  all'art.  4  della   direttiva   2000/60/CE,
stabilendo che «la disciplina degli usi delle  acque  e'  finalizzata
alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi  e  di
favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il  patrimonio
idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura,
la fauna e la flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli
equilibri idrologici». 
    Parallelamente, l'art. 145 dello stesso d.lgs. n.  152  del  2006
dispone che spetta  all'Autorita'  di  bacino  definire  il  bilancio
idrico e pianificare  l'economia  idrica  e  che  le  concessioni  di
derivazione devono garantire il livello di  deflusso  necessario  per
non danneggiare gli ecosistemi.  L'Autorita'  di  bacino  ha  al  suo
interno,  come  organo  di  indirizzo,  la  conferenza  istituzionale
permanente, alla quale partecipano i  Presidenti  delle  regioni  che
insistono sul distretto  idrografico,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Capo dipartimento della Protezione civile, il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
Ministro della cultura. L'Autorita' redige il  piano  di  bacino,  in
conformita' al quale le regioni predispongono i piani di tutela delle
acque, che poi trasmettono al Ministro dell'ambiente e alle Autorita'
di bacino per le verifiche di competenza. 
    Ne  emerge  il  rilievo   primario   degli   organi   statali   e
dell'attivita'  di  pianificazione  nella  definizione  del  bilancio
idrico. 
    10.3.- La costante giurisprudenza di questa Corte  ha  ricondotto
le  disposizioni   sulla   protezione   delle   acque   -   contenute
principalmente nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla  desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche» e, in particolare, nella sua Sezione II  intitolata  «Tutela
delle  acque  dall'inquinamento»  -  alla   materia   della   «tutela
dell'ambiente», spettante alla potesta' legislativa  esclusiva  dello
Stato,  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.
(sentenza n. 117 del 2020). 
    Le  disposizioni  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  evocate   dal
ricorrente  quali  parametri   interposti,   rispondono   infatti   a
«finalita' di prevenzione e riduzione dell'inquinamento,  risanamento
dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello  stato  delle  acque,
perseguimento di usi sostenibili e durevoli  delle  risorse  idriche,
mantenimento della capacita' naturale di  autodepurazione  dei  corpi
idrici e della capacita' di sostenere comunita'  animali  e  vegetali
ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni  e
della  siccita',  protezione  e  miglioramento  dello   stato   degli
ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle  zone  umide
direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto  il  profilo
del fabbisogno idrico» (sentenze n. 229 del 2017 e n. 254  del  2009;
in senso analogo, sentenza n. 246 del 2009). 
    Sono  scopi  che  attengono  direttamente   alla   tutela   delle
condizioni intrinseche dei corpi idrici  e  che  mirano  a  garantire
determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque  (sentenze
n. 117 del 2020, n. 153, n. 65 e n. 44 del 2019, n. 68 del 2018 e  n.
229 del 2017). 
    10.4.- Con  specifico  riferimento  alla  disciplina  del  minimo
deflusso vitale, questa Corte ha affermato  che  «[l]a  garanzia  del
minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta  ad  evitare
l'esaurimento   della   fonte,   deve   ritenersi    concernere    la
"conservazione" del bene acqua e non il mero utilizzo  della  stessa,
con la conseguenza  che  la  relativa  disciplina  deve  considerarsi
attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai  sensi  dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  relativa   alla   tutela
dell'ambiente» (sentenza n. 28 del 2013).  Ancorche'  riferita  a  un
caso di concorso di competenze regionali e statali sulla  materia  di
acque minerali e termali, i principi affermati  da  questa  pronuncia
appaiono estensibili alla disciplina delle risorse idriche. 
    10.5.-  Alla  luce  del  quadro  normativo  e   giurisprudenziale
evidenziato, l'art. 34, comma 2, della legge della  Regione  Piemonte
n. 9 del 2025 si rivela in contrasto con  la  disciplina  statale  in
materia di tutela delle acque sopra richiamata. 
    Senza rispettare le competenze amministrative, le condizioni e le
procedure  previste  da  tale  disciplina  statale,  la  disposizione
regionale impugnata prevede una modifica drastica e  unilaterale  dei
criteri di applicazione del deflusso ecologico. Essa  stabilisce  che
tale regime idrologico «non puo' essere eccedente  il  30  per  cento
della portata effettiva». Vengono dunque consentite persino ulteriori
riduzioni, che si riflettono nel corrispondente aumento dei  prelievi
che possono essere consentiti. 
    Si tratta di un intervento normativo  che,  oltre  a  non  essere
preceduto da un'adeguata istruttoria, ne' sorretto da alcun parametro
tecnico-scientifico, paradossalmente consente di aumentare i prelievi
proprio in quelle situazioni  che  -  per  essere  caratterizzate  da
«ricorrenti deficit idrici stagionali»  -  comportano  una  riduzione
della portata d'acqua. 
    La scelta  del  legislatore  regionale  di  stabilire  un  limite
all'applicazione del  deflusso  ecologico  si  discosta  dai  criteri
stabiliti dalla legge statale ai fini della conservazione  del  buono
stato di salute dei corsi d'acqua e risulta in  grado  di  mettere  a
repentaglio il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale che
il deflusso ecologico e' volto a garantire. 
    10.6.- Va inoltre  considerato  che,  alla  luce  della  costante
giurisprudenza  costituzionale,  l'ambiente   delinea   una   materia
"trasversale",  in  ordine  alla  quale  si  manifestano   competenze
diverse, che ben possono  essere  regionali,  spettando  invece  allo
Stato  le  determinazioni  di  tutela  ambientale  che  rispondono  a
esigenze meritevoli di  disciplina  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale (sentenze n. 158 del 2021 e n. 407 del 2002). 
    Al legislatore regionale, nell'esercizio delle sue competenze, e'
consentito incrementare i livelli di tutela fissati  dal  legislatore
statale.   Le   regioni,   dunque,   possono   adottare   norme   che
interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano  lo  standard
di protezione previsto dalla legislazione  nazionale,  che  funge  da
limite minimo di salvaguardia dell'ambiente, legittimando  interventi
normativi regionali solo nel  senso  dell'innalzamento  della  tutela
(tra le molte, sentenze n. 144 del 2022, n. 291 e n. 7 del  2019,  n.
174 e n. 74 del 2017). In questo  senso,  l'art.  76,  comma  7,  del
d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che  «[l]e  regioni  possono  definire
obiettivi di qualita' ambientale piu'  elevati,  nonche'  individuare
ulteriori destinazioni dei  corpi  idrici  e  relativi  obiettivi  di
qualita'». 
    Nel   caso   in   esame,   invece,   la   riduzione   unilaterale
dell'applicazione  del   deflusso   ecologico   modifica   in   senso
peggiorativo lo standard ambientale posto dalla  disciplina  statale,
poiche'  incide  sull'equilibrio  del  bilancio  idrico,  consentendo
l'aumento dei prelievi sui corsi d'acqua. 
    10.7.- In definitiva,  l'art.  34,  comma  2,  della  legge  reg.
Piemonte n. 9 del 2025 risulta in contrasto  con  profili  essenziali
della legislazione statale ed europea,  quali  il  principio  di  non
deterioramento della qualita' delle acque, la necessaria  conformita'
dei piani regionali al piano di bacino, l'indispensabile  contributo,
per la determinazione del giusto deflusso ecologico, di enti ad  alta
specializzazione tecnico-scientifica. 
    Il mancato rispetto delle norme  ordinarie  statali  comporta  la
violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  che
affida alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la  disciplina
della tutela dell'ambiente. Ne  risulta  violato  anche  l'art.  117,
primo comma, in relazione al principio di  non  deterioramento  della
qualita' delle acque previsto dalla direttiva 2000/60/CE. 
    10.8.-  Per  effetto  della   dichiarazione   di   illegittimita'
dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9  del  2025,  il
precedente  comma  1,  che  differisce  l'applicazione  del  deflusso
ecologico sino al 31 dicembre 2026, risulta integralmente svuotato di
concreto contenuto precettivo. 
    11.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre promosso
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  50  della  legge
reg. Piemonte n. 9 del 2025, in  riferimento  agli  artt.  9  e  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Nel modificare  la  legge  reg.  Piemonte  n.  19  del  2009,  la
disposizione   impugnata   sostituisce   la   cartografia   contenuta
nell'allegato A di tale legge, nella parte riferita, rispettivamente,
al Parco naturale del Monte Fenera e all'area contigua  della  fascia
fluviale del Po piemontese. 
    Ad avviso del ricorrente,  la  nuova  perimetrazione  dei  parchi
naturali  regionali,   introdotta   dalla   disposizione   impugnata,
escluderebbe alcune zone dalle aree protette. Cio'  comporterebbe  la
riduzione della tutela del paesaggio e la violazione del principio di
co-pianificazione paesaggistica. E' denunciata pertanto la violazione
degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in  relazione
agli artt. 134, comma 1, lettera c), 135,  comma  1,  142,  comma  1,
lettera f), e 143, comma 2, cod. beni culturali; degli artt. 3  e  18
delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale,  nonche'
dell'art. 22 della legge n. legge n. 394 del 1991. 
    12.-  In  via  preliminare,  la  difesa  regionale  ha   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni  di  legittimita'  costituzionale,
per difetto di adeguata motivazione  in  ordine  al  contrasto  della
disposizione regionale impugnata con ciascuno dei parametri citati. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Come e' noto, l'esigenza di un'adeguata motivazione a  fondamento
dell'impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in
via principale, nei quali il ricorrente ha l'onere  non  soltanto  di
individuare le disposizioni impugnate e  i  parametri  costituzionali
dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare  le  ragioni
del  dedotto  contrasto  con  argomentazioni   chiare,   complete   e
sufficientemente articolate (tra le piu' recenti, sentenze n. 198, n.
126 e n. 106 del 2025, n. 169 del 2024, n. 125 del 2023, n.  265,  n.
259 e n. 135 del 2022, n. 170 del 2021 e n. 279 del 2020). 
    Nel caso in esame, l'eccezione non  e'  fondata  in  ragione  del
carattere  generale  della  doglianza  fatta  valere   nel   presente
giudizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti,  ritiene
che, una volta istituito un parco naturale  regionale  e  definiti  i
relativi confini, il legislatore regionale  non  possa  piu'  operare
alcun intervento riduttivo senza il necessario  coinvolgimento  degli
organi statali, perche'  altrimenti  sarebbe  compromessa  la  tutela
paesaggistica su quelle aree. 
    Ne discende che, nel caso di specie, l'onere  motivazionale  puo'
ritenersi assolto - sia pure sinteticamente - dal ricorrente, che  ha
correttamente individuato i parametri costituzionali di cui assume la
violazione (artt. 9 e 117, secondo comma,  lettera  s,  Cost.)  e  ha
puntualmente richiamato il complesso delle  disposizioni  statali  in
materia di tutela delle aree naturali protette. 
    13.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    13.1.- Occorre  sottolineare  che  i  principi  fondamentali  per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette sono dettati
dalla legge n. 394 del 1991, introdotta «al fine di  garantire  e  di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturale del paese» (art. 1, comma 1). 
    La legge quadro nazionale classifica le aree naturali protette in
parchi e riserve naturali e,  in  relazione  alla  dimensione  locale
degli interessi naturalistici, attribuisce alle Regioni la competenza
per l'istituzione e la classificazione dei  parchi  e  delle  riserve
naturali di interesse regionale e locale (art. 2, comma 8, e art. 22,
comma 3). 
    Quanto alla successiva modifica del perimetro dell'area  protetta
regionale, questa Corte ha riconosciuto che  la  stessa  puo'  essere
operata sia in sede di adozione o modifica del piano del  parco,  sia
con legge regionale, purche' nel rispetto del  procedimento  regolato
dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991,  compresa  l'interlocuzione
con le autonomie locali (sentenze n. 235, n. 221 e n. 115  del  2022,
n. 276 e n. 134 del 2020). 
    In attuazione di tale disciplina  statale,  l'art.  10-bis  della
legge reg. Piemonte n. 19 del 2009, introdotto dall'art. 6, comma  1,
della legge della Regione Piemonte 3  agosto  2011,  n.  16,  recante
«Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n.  19  (Testo  unico
sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della  biodiversita')»,   ha
stabilito che «[l]a parziale modificazione  dei  confini  delle  aree
protette  delimitati  nell'allegato  A   o   nelle   relative   leggi
istitutive,   necessaria   al   fine   di    garantire    l'effettivo
raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  alla  presente  legge,  e'
apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa
con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante  della
competente commissione consiliare». 
    13.2.- Quanto al caso che viene in rilievo nel presente giudizio,
occorre preliminarmente rilevare che, con la richiamata deliberazione
del Consiglio regionale n.  233-35836  del  2017,  il  PPR  e'  stato
approvato sulla base dell'accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra
il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  la  Regione
Piemonte. 
    L'art. 135, comma 1, terzo periodo,  cod.  beni  culturali,  pone
infatti  l'obbligo  di  elaborare  i  piani  paesaggistici  regionali
«congiuntamente  tra  Ministero  e  regioni,  limitatamente  ai  beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e  d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143». 
    Al riguardo, questa Corte ha affermato che la disciplina  statale
volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio richiede  una  strategia
istituzionale  ad  ampio  raggio,  che  si  esplica  in  un'attivita'
pianificatoria  estesa  sull'intero  territorio  nazionale   affidata
congiuntamente allo Stato e alle Regioni (sentenze n. 6 del 2023,  n.
240 e n. 130 del 2020, n. 86 del 2019 e n. 66 del  2018).  In  questa
prospettiva, l'art. 135,  nel  prevedere  l'obbligo  di  elaborazione
congiunta del piano paesaggistico,  pone  un  principio  inderogabile
della legislazione statale, che, a sua volta, e'  un  riflesso  della
necessaria impronta unitaria  della  pianificazione  paesaggistica  e
mira  a  garantire,  attraverso  la   partecipazione   degli   organi
ministeriali ai procedimenti  in  materia,  l'effettiva  ed  uniforme
tutela dell'ambiente (ancora sentenze n. 6 del  2023  e  n.  240  del
2020). 
    13.3.- Con riferimento alla pianificazione paesaggistica,  l'art.
143,  comma  1,  lettera  c),  cod.  beni  culturali  stabilisce  che
«[l]'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: [...]  c)
ricognizione delle aree di cui al comma  1  dell'articolo  142,  loro
delimitazione   e   rappresentazione    in    scala    idonea    alla
identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso  intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione». 
    Pertanto, nell'elaborazione del piano paesaggistico, le  aree  di
cui all'art. 142, comma 1, ossia quelle protette ope legis, tra cui i
parchi naturali e le riserve regionali, contemplati dalla lettera  f)
dello stesso comma 1 dell'art. 142, sono oggetto  di  «ricognizione»,
nel senso  che  esse  costituiscono  un  dato  di  fatto  da  cui  la
pianificazione paesaggistica non puo' prescindere  (sentenza  n.  115
del 2023). 
    Il piano paesaggistico ha, infatti, la funzione di  strumento  di
ricognizione del territorio oggetto di pianificazione,  non  solo  ai
fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni  paesaggistici,  ma
anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e  dell'uso  consapevole
del suolo,  in  modo  da  consentire  l'individuazione  delle  misure
necessarie per il corretto inserimento, nel  contesto  paesaggistico,
degli interventi di trasformazione del territorio  (sentenza  n.  172
del 2018). 
    Nella logica di un sistema integrato di tutela, l'art. 140, comma
2, cod. beni culturali prescrive la necessaria trasfusione nel  piano
paesaggistico della disciplina contenuta nei singoli provvedimenti di
vincolo. Solo per questa ipotesi, «e in ragione di tale  integrazione
fra momenti diversi di una medesima vicenda di  tutela,  per  cui  il
piano che sopraggiunge non puo'  che  prendere  atto  dei  previgenti
provvedimenti  di  vincolo,  si  giustifica  l'irrevocabilita'  della
disciplina contenuta in questi ultimi» (sentenze n. 115 del 2023 e n.
135 del 2022). 
    13.4.-  In   presenza   del   PPR,   frutto   dell'attivita'   di
pianificazione congiuntamente realizzata dallo Stato e dalla Regione,
l'intervento  del  legislatore   piemontese,   volto   a   modificare
unilateralmente  la  disciplina  di  due  aree  naturali   regionali,
mediante riduzione di alcune aree protette, si pone in contrasto  con
le richiamate prescrizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio,   che,   attraverso   la   partecipazione   degli   organi
ministeriali  ai  procedimenti  in  materia,   mirano   a   garantire
l'effettiva e uniforme tutela dell'ambiente, affidata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato. 
    Invero, per effetto della revisione in senso riduttivo delle  due
aree regionali protette, una parte dei  territori,  prima  ricompresi
nell'ambito delle previsioni  del  piano,  e'  stata  unilateralmente
sottratta alla tutela  paesaggistica,  imposta  sulle  medesime  aree
dall'art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali. 
    La rimodulazione in senso restrittivo del vincolo avrebbe  dovuto
essere valutata all'interno della co-pianificazione paesaggistica, di
cui agli artt. 135 e 143, comma 2, cod. beni culturali. 
    Questa Corte  ha  affermato  che  la  regione  «opera  sul  piano
procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la
competenza regionale puo' essere spesa al solo fine di arricchire  il
catalogo dei beni paesaggistici, in virtu' della  conoscenza  che  ne
abbia l'autorita' piu' vicina al territorio ove essi sorgono,  e  non
gia' di alleggerirlo in  forza  di  considerazioni  confliggenti  con
quelle assunte dallo Stato» (sentenza n. 164 del 2021).  Infatti,  «i
livelli di tutela ambientale posti dal legislatore statale potrebbero
essere ampliati e non derogati in senso peggiorativo dal  legislatore
regionale, [...] sicche' l'abbassamento del  livello  di  tutela  del
paesaggio violerebbe anche l'art. 9 Cost.» (sentenza n. 90 del  2023;
nello stesso senso, le sentenze n. 115 del 2023 e n. 135  del  2022).
La Regione, dunque, non  poteva  unilateralmente  derogare  in  senso
peggiorativo agli standard di tutela  ambientale  stabiliti  nel  PPR
co-deciso. 
    13.5.- In senso contrario non  vale  il  richiamo  operato  dalla
difesa regionale a quanto affermato nella sentenza n. 115  del  2023,
che  ha  affrontato  il  tema  della  riperimetrazione   dei   parchi
regionali, ritenendo che  spetti  alle  regioni  la  definizione  dei
confini delle aree di un parco naturale regionale. 
    Infatti, il caso  esaminato  da  tale  pronuncia  riguardava  una
disposizione della Regione Liguria che - a differenza  dalla  Regione
Piemonte - era sprovvista di PPR. Nel caso in esame, invece,  i  beni
paesaggistici e il relativo regime di protezione sono gia'  confluiti
nel PPR - frutto della elaborazione congiunta della  Regione  con  lo
Stato - con cui sono state effettuate la ricognizione di tali beni  e
l'elaborazione delle relative prescrizioni d'uso. 
    13.6.- Parimenti inconferente e'  il  richiamo  al  principio  di
revocabilita' dei vincoli regionali  di  tutela  ambientale  relativi
alla perimetrazione delle aree protette, sull'assunto che il  vincolo
paesaggistico  di  cui   al   PPR   abbia   «carattere   derivato   e
conseguenziale». 
    E' stato da  tempo  riconosciuto,  infatti,  che  la  tutela  sia
ambientale, sia  paesaggistica,  gravando  su  un  bene  complesso  e
unitario, assume  un  valore  primario  e  rientra  nella  competenza
esclusiva dello Stato. Essa «precede e comunque costituisce un limite
alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla  competenza
concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio  e  di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (sentenza n. 164  del
2021). 
    13.7.-  Deve  essere,   pertanto,   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del  2025,
in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,
quest'ultimo in relazione agli artt. 135,  comma  1,  142,  comma  1,
lettera f), e 143, comma 2, cod.  beni  culturali,  con  assorbimento
delle ulteriori questioni promosse con il ricorso.