ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma
2, del codice di procedura penale, promosso dal  Tribunale  ordinario
di  Siena,  sezione  penale,   in   composizione   monocratica,   nel
procedimento penale a carico di A. C., con  ordinanza  del  25  marzo
2025, iscritta al n. 78 del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19,  prima   serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 25  marzo  2025,  iscritta  al  n.  78  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale  ordinario  di  Siena,  sezione
penale, in composizione monocratica,  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 (recte:  117,
primo  comma)  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  sia
all'art. 6,  paragrafo  1,  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, sia all'art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in
cui «non prevede che non  puo'  partecipare  al  successivo  giudizio
abbreviato, nei confronti di una persona imputata del  reato  di  cui
all'art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso,  nei  confronti  di
altra persona imputata del medesimo fatto, il  provvedimento  di  cui
all'articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen.». 
    Il giudice a quo espone  di  essere  chiamato  a  decidere  sulla
richiesta di giudizio abbreviato formulata da uno dei coimputati  per
il reato di rissa, di cui all'art. 588 del codice penale, avendo gia'
disposto nei confronti di altri  coimputati  del  medesimo  reato  la
prosecuzione del processo innanzi al  giudice  del  dibattimento,  ai
sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. 
    Il rimettente precisa che l'imputato e' stato tratto  a  giudizio
per rispondere, unitamente ad altre persone,  del  delitto  di  rissa
aggravata; all'udienza di comparizione predibattimentale il difensore
dell'imputato ha chiesto che il  giudizio  fosse  definito  ai  sensi
dell'art. 438  cod.  proc.  pen.,  subordinatamente  ad  integrazione
probatoria, costituita da una perizia volta ad accertare la capacita'
di intendere e di volere  del  medesimo  al  momento  del  fatto.  Il
giudice  a  quo  riferisce  di  avere  ammesso  il  rito  alternativo
prescelto e, previa separazione del processo, di avere  disposto  nei
confronti  degli  altri  imputati,  in  assenza   di   richieste   di
definizioni alternative da parte degli stessi,  la  prosecuzione  del
giudizio davanti a un giudice diverso, ai  sensi  dell'art.  554-ter,
comma 3, cod. proc. pen. 
    Il giudice a quo riferisce di avere  formulato  dichiarazione  di
astensione dalla trattazione del processo, anche ai  sensi  dell'art.
36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., in cui  ha  evidenziato  di
avere disposto, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.,
la prosecuzione del giudizio nei confronti di  persone  imputate  del
medesimo fatto storico contestato all'imputato, cosi'  compiendo  una
valutazione di merito sull'accusa formulata dal  pubblico  ministero.
Il rimettente ha inoltre precisato che, venendo in rilievo un reato a
concorso necessario, il giudizio circa il merito dell'accusa ascritta
all'imputato non potrebbe ritenersi oggetto di valutazione autonoma e
separata rispetto alla decisione gia' assunta ex art. 554-ter,  comma
3, cod. proc. pen., nei confronti  dei  coimputati,  con  conseguente
doverosita' dell'astensione; tuttavia, il Presidente di  sezione  non
ha accolto la dichiarazione di astensione e ha  disposto  l'immediata
restituzione  degli  atti  al  rimettente  per  la  prosecuzione  del
giudizio,  ritenendo  privo  di  natura  decisoria  il  provvedimento
precedentemente assunto nei confronti dei coimputati. 
    Il rimettente ha dedotto, quindi, di essere chiamato ad  assumere
una «decisione di merito», qual e' una sentenza assunta a definizione
di un  giudizio  celebrato  nelle  forme  del  rito  abbreviato,  nei
confronti di persona imputata di un reato a concorso necessario,  pur
avendo gia' emesso il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3,
cod. proc. pen., nei  confronti  delle  altre  persone  imputate  del
medesimo fatto-reato. 
    2.- Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che  l'istituto
dell'incompatibilita'  attiene  a  situazioni  di   pregiudizio   per
l'imparzialita'  del  giudice  ed  esprime   valori   cardine   della
giurisdizione, quali la terzieta' e  l'imparzialita',  a  loro  volta
collegati alla garanzia del giusto processo. Tale istituto e' volto a
prevenire l'eccessiva soggettivita' del giudizio  e  a  salvaguardare
l'imparzialita', cosi' del  giudice,  come  della  scelta  da  questi
operata tra ipotesi decisorie alternative;  in  tale  prospettiva,  i
referenti    costituzionali    e     sovranazionali     dell'istituto
dell'incompatibilita' del giudice possono  individuarsi  negli  artt.
111, secondo comma, 24, secondo comma, e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione sia all'art. 14, paragrafo  1,  PIDCP,  sia
all'art.  6,  paragrafo  1,  CEDU,  cosi'  come  interpretato   dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    Il rimettente richiama la giurisprudenza  costituzionale  che  ha
affermato   che    l'istituto    dell'incompatibilita'    si    fonda
sull'individuazione  di  un  catalogo  di  situazioni   pregiudicanti
tipizzate ex ante e in astratto, comprensivo delle ipotesi  tassative
in cui l'imparzialita' del giudice risulta ex se compromessa, per  il
sol fatto che di tali fattispecie generali e astratte si  verifichino
i relativi presupposti (sono citate le sentenze di  questa  Corte  n.
179 del 2024 e n. 308 del 1997). 
    Nell'ordinanza vengono richiamate altresi' le sentenze di  questa
Corte n. 371 del  1996  e  n.  241  del  1999,  riguardanti  «ipotesi
particolari» in cui l'attivita' che il  giudice  ha  compiuto  in  un
precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio alla  sua
imparzialita', nel successivo procedimento a carico  di  altro  o  di
altri concorrenti,  valutabili  preventivamente  e  in  astratto.  In
particolare, il rimettente evidenzia che nella sentenza  n.  371  del
1996  questa  Corte  ha  chiarito  che  sussiste  una  situazione  di
incompatibilita' del giudice la' dove la  posizione  dei  concorrenti
nel  medesimo  reato,  gia'  oggetto   di   precedente   valutazione,
costituisce elemento essenziale per la  configurabilita'  stessa  del
reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le  ipotesi
di reato necessariamente plurisoggettivo. 
    3.- Il giudice a quo rileva  quindi  che,  in  ipotesi  di  reato
necessariamente plurisoggettivo, l'identificazione di un  concorrente
e la valutazione di «merito» sull'ipotesi  accusatoria  costituiscono
momenti imprescindibili per la configurabilita' stessa del reato,  al
punto che qualsiasi valutazione siffatta, riferita ad alcuni soggetti
originariamente coimputati, include necessariamente  una  valutazione
circa la partecipazione di  altri  concorrenti.  Di  conseguenza,  in
tutti i casi in cui la posizione di uno dei  concorrenti  costituisca
elemento  essenziale  per  la  configurabilita'  stessa   del   reato
contestato agli  altri,  «come  avviene  in  ogni  reato  a  concorso
necessario»,  l'imparzialita'  del  giudicante   non   potrebbe   che
ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in  via  generale  e
astratta, nei  casi  in  cui  il  giudice,  dopo  avere  operato  una
decisione di «merito» sul reato ascritto ad una persona imputata, sia
poi  chiamato  a  giudicare  altro  concorrente  del  medesimo  reato
necessariamente plurisoggettivo. 
    4.- Nella fattispecie, nel disporre la prosecuzione del  giudizio
ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ad
un reato a concorso necessario e soltanto per taluni  dei  coimputati
dello stesso, il convincimento del giudice  si  sarebbe  formato  non
solo sul «merito» dell'azione penale esercitata nei  confronti  degli
stessi,  ma  anche,  seppure  incidentalmente,  sulla  posizione  del
residuo partecipante, rimasto  terzo  ed  estraneo  al  procedimento,
essendo stata dunque gia'  valutata  la  posizione  di  quest'ultimo,
quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato. 
    Dovrebbe infatti escludersi, secondo quanto affermato  da  questa
Corte, la natura meramente procedimentale della delibazione  adottata
dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale  ai  sensi
dell'art.  554-ter,  comma  3,  cod.  proc.  pen.,  detta   decisione
implicando  piuttosto  valutazioni  che  involgono  propriamente   il
«merito» dell'accusa formulata nei confronti di una persona  imputata
(viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 179 del 2024). 
    Pertanto, secondo la prospettazione del  rimettente,  l'emissione
del provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proс.  pen.,
nei confronti di alcuni  dei  concorrenti  in  un  reato  a  concorso
necessario, qual e'  il  delitto  di  cui  all'art.  588  cod.  pen.,
possiede una «forza pregiudicante» tale da perturbare i  fondamentali
valori della terzieta' e imparzialita' del  giudice  poi  chiamato  a
partecipare al rito del giudizio abbreviato incardinato nei confronti
di altro concorrente nel medesimo reato. In detta ipotesi,  l'effetto
pregiudicante  per  l'imparzialita'  del   giudice   penale   sarebbe
individuabile   preventivamente   e    in    astratto,    comportando
l'incompatibilita' dello stesso a pronunciarsi sulla  responsabilita'
degli altri concorrenti necessari nel reato; inoltre, in ragione  del
carattere eccezionale e tassativo dei  casi  previsti  dall'art.  34,
comma 2, cod.  proc.  pen.,  non  sarebbe  concretamente  praticabile
un'estensione  analogica  delle   fattispecie   indicate,   tale   da
ricomprendervi l'ipotesi di cui al presente procedimento. 
    5.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio, chiedendo che le questioni di  legittimita'  costituzionale
siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate. 
    Per il primo profilo, l'interveniente ha eccepito che il  giudice
a quo, pur avendo indicato anche l'art.  24,  secondo  comma,  Cost.,
come parametro costituzionale violato dalla norma censurata,  non  ha
poi specificamente argomentato in ordine al  dubbio  di  legittimita'
costituzionale rispetto a tale disposizione. 
    Inoltre,  sempre  sotto  il  profilo  dell'ammissibilita'   delle
questioni,  il  rimettente  non  avrebbe  specificato  il  numero  di
coimputati coinvolti nel reato  a  concorso  necessario  oggetto  del
giudizio, la cui considerazione sarebbe imprescindibile per  valutare
l'eventuale incompatibilita'  del  giudice:  infatti,  «solo  ove  la
posizione di uno dei concorrenti costituisse elemento essenziale  per
la configurabilita' del  reato  contestato  agli  altri  concorrenti,
potrebbe assumere rilievo ai fini della sussistenza di una  eventuale
incompatibilita' del  giudice  la  valutazione  gia'  compiuta  della
posizione anche di uno solo degli imputati», poiche' soltanto ove non
si  potesse  «prescindere   da   quest'ultima   posizione   ai   fini
dell'accertamento della responsabilita' degli  altri  potrebbe  dirsi
sussistente una "incompatibilita' del giudicante"» (viene  richiamata
la sentenza di questa Corte n. 371 del 1996). 
    Per far ritenere sussistente una situazione  di  incompatibilita'
non sarebbe sufficiente la mera  constatazione,  in  astratto,  della
natura  di  reato  a  concorso  necessario  della   fattispecie,   ma
occorrerebbe che il giudizio gia' reso condizioni la possibilita'  di
pervenire a diversa decisione per il singolo  imputato  sottoposto  a
giudizio, ipotesi da escludersi ove alla rissa contestata avessero in
concreto partecipato piu' di tre persone. 
    6.- Nel merito, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
concluso per la non  fondatezza  delle  questioni,  per  le  medesime
ragioni addotte a sostegno dell'eccezione  di  inammissibilita',  non
risultando in alcun modo dagli atti del giudizio che la  rissa  fosse
stata posta in essere solo da tre individui. 
    In difetto di tale condizione,  non  potrebbe  ravvisarsi  alcuna
situazione di pregiudizio del giudice  che  si  e'  gia'  pronunciato
sulla posizione di alcuni coimputati del medesimo reato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    7.- Il  Tribunale  di  Siena,  sezione  penale,  in  composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  78
del 2025) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo  comma,
111, secondo comma,  e  117,  primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione sia  all'art.  6,  paragrafo  1,  CEDU,  sia  all'art.  14,
paragrafo  1,  PIDCP,  questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod.  proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non
prevede che non puo' partecipare al successivo  giudizio  abbreviato,
nei confronti di una persona imputata del reato di cui  all'art.  588
cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di  altra  persona
imputata  del  medesimo  fatto,  il  provvedimento  di  cui  all'art.
554-ter, comma 3, cod. proc. pen. 
    7.1.- Il rimettente, premesso di  aver  disposto,  quale  giudice
dell'udienza predibattimentale, la separazione dei procedimenti e  la
prosecuzione del giudizio - innanzi a diverso giudice - nei confronti
di alcuni imputati di una rissa, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3,
cod.  proc.  pen.,  ha  evidenziato  di  aver  poi  ammesso  il  rito
abbreviato   richiesto   da   uno   dei   coimputati,    condizionato
all'acquisizione di una perizia.  Chiamato  a  definire  il  giudizio
abbreviato, ha formulato richiesta di astensione, ritenendo  di  aver
gia' valutato nel merito, nel disporre la prosecuzione  del  giudizio
nei  confronti  dei  coimputati,  anche  la  posizione  dell'imputato
ammesso al giudizio abbreviato, in  considerazione  della  natura  di
reato a concorso necessario della fattispecie contestata. 
    7.2.- Essendo stata  respinta,  dal  Presidente  di  sezione,  la
citata istanza di astensione, il rimettente ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.  proc.  pen.,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a giudicare in rito
abbreviato uno dei coimputati di una rissa, in capo al  giudice  che,
all'esito  dell'udienza  predibattimentale,   abbia   precedentemente
disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti  dei  concorrenti
nel medesimo reato. 
    Il giudice a quo  ha  osservato  che  il  provvedimento  previsto
dall'art.  554-ter,  comma  3,  cod.  proc.   pen.   presuppone   una
valutazione non meramente formale, ma di  merito,  sulla  consistenza
dell'ipotesi accusatoria e,  come  tale,  e'  idoneo  a  pregiudicare
l'imparzialita' e  la  terzieta'  del  giudicante  al  momento  della
successiva decisione del giudizio abbreviato  richiesto  da  uno  dei
coimputati, con conseguente violazione dei parametri indicati. 
    8.- Preliminarmente  devono  essere  esaminate  le  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    8.1.-  Non  e'  fondata,   in   primo   luogo,   l'eccezione   di
inammissibilita' per omessa indicazione delle ragioni per le quali si
ritiene violato l'art. 24, secondo comma, Cost. 
    Dal complessivo contenuto dell'ordinanza di rimessione si evince,
infatti, che tale parametro costituzionale, pur se  solo  formalmente
indicato nella  motivazione  del  provvedimento,  e'  stato  comunque
evocato poiche' potenzialmente leso dal pregiudizio ai  valori  della
imparzialita' e della terzieta' del giudice, alla  cui  tutela,  come
ripetutamente affermato da questa Corte, e' preordinata la disciplina
dell'incompatibilita' oggetto di censura (sentenze n. 212 e  190  del
2025, n. 209 e n. 74 del 2024). 
    8.2.- Non fondata e' anche l'eccezione  di  inammissibilita'  per
mancata indicazione del «numero di coimputati coinvolti nel delitto a
cd. concorso necessario» oggetto del giudizio a quo. 
    Secondo l'orientamento costante di questa Corte, le questioni  di
legittimita' costituzionale sono ammissibili  quando  l'ordinanza  di
rimessione  e'  argomentata  in  modo  da  consentire  il   controllo
"esterno" della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile
del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il  giudice
rimettente afferma di dover applicare la disposizione  censurata  nel
giudizio principale (fra le tante, sentenze n. 23 e n. 21  del  2026,
n. 213 del 2025, n. 179 del 2024 e n. 94 del 2023). 
    Il rimettente ha sostenuto  che,  essendosi  espresso  nel  senso
della prosecuzione del giudizio nei confronti di alcuni coimputati in
una  rissa,  che  integra  una  fattispecie  di  reato   a   concorso
necessario,  per  cio'  solo   sarebbe   divenuto   incompatibile   a
pronunciarsi, successivamente, sul coimputato che aveva richiesto  di
essere giudicato con il rito abbreviato. 
    Da  cio'   la   rilevanza   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale cosi' come prospettate, mentre  la  correttezza  delle
premesse ermeneutiche da cui  muove  il  rimettente  e'  profilo  che
attiene al merito (sentenze n. 38 e n. 36 del 2025, n. 119  e  n.  73
del 2023). 
    9.- Nel merito le questioni non sono fondate. 
    Secondo la costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  le  norme
sull'incompatibilita' del giudice, derivante  da  atti  compiuti  nel
procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzieta' e  della
imparzialita' della giurisdizione,  presidiati  dagli  artt.  3,  24,
secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate  a
evitare che la decisione  sul  merito  della  causa  possa  essere  o
apparire condizionata dalla forza della  prevenzione  -  ossia  dalla
naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa  o  mantenere
un atteggiamento gia' assunto -  scaturente  da  valutazioni  cui  il
giudice sia stato precedentemente chiamato in  ordine  alla  medesima
res iudicanda (fra le tante, sentenze n. 182 del 2025, n. 209, n. 179
e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022 e n. 183 del 2013). 
    L'esigenza di prevedere un'ipotesi di incompatibilita', in  forza
dei principi menzionati, sussiste allorche' il medesimo giudice abbia
gia'  svolto,  in  relazione  al  medesimo  giudizio,   un'«attivita'
pregiudicante», e sia  nuovamente  chiamato  a  svolgere  un  compito
decisorio  in  una  «sede  pregiudicata»  dalla  propria   precedente
attivita'. 
    Perche'  possa  affermarsi  la  sussistenza  di  un  pregiudizio,
secondo la giurisprudenza  costituzionale,  il  giudice  deve  essere
stato chiamato a effettuare una  valutazione  di  atti  anteriormente
compiuti, ai fini  dell'assunzione  di  una  decisione  (non  essendo
sufficiente  l'aver  avuto  conoscenza  degli  atti   stessi);   tale
valutazione deve attenere al merito dell'ipotesi accusatoria  (e  non
gia'  al  mero  svolgimento  del  processo);  infine,  le  precedenti
valutazioni devono collocarsi in una diversa  fase  del  procedimento
(tra le piu' recenti, sentenze n. 212, n. 190 e n. 182 del  2025,  n.
209 e n. 179 del 2024). 
    Questa Corte ha chiarito in piu'  occasioni  che  il  rigore  del
regime delle incompatibilita' non  puo'  tuttavia  determinare  oneri
organizzativi eccessivi per la  giurisdizione,  sicche'  le  relative
norme vanno applicate solo quando sussista  una  reale  ed  effettiva
esigenza di prevenzione della deviazione  dell'amministrazione  della
giustizia dal tracciato della terzieta' e  dell'imparzialita'.  Deve,
infatti, considerarsi che  «in  qualunque  processo  decisionale,  in
quanto attivita' intellettuale dinamica, e non statica,  il  titolare
dell'organo competente matura in itinere  il  proprio  convincimento,
che puo' dunque ben dirsi "a formazione  progressiva"»  (sentenza  n.
182 del 2025). 
    E' per  questo  che  l'incompatibilita'  non  trova  applicazione
quando le precedenti  valutazioni  astrattamente  «pregiudicanti»  si
collochino nella medesima fase del procedimento (sentenze n. 179 e n.
93 del 2024, n. 172 e n. 91 del 2023, n. 64 del 2022). 
    All'interno di ciascuna delle fasi in cui si articola il giudizio
- intese  come  sequenze  ordinate  di  atti  che  possono  implicare
apprezzamenti incidentali, anche di  merito  -  deve  infatti  essere
preservata  l'esigenza  di  continuita'   dello   stesso,   venendosi
altrimenti   a   determinare    un'eccessiva    frammentazione    del
procedimento, che implicherebbe la necessita'  di  disporre,  per  la
medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono  gli
atti da compiere (sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019 e n. 18  del
2017). 
    9.1.- Nel caso  oggetto  del  giudizio  a  quo,  l'attivita'  che
secondo  il  rimettente  avrebbe  dato  origine  alla  situazione  di
incompatibilita' e' costituita dal provvedimento con  cui,  all'esito
dell'udienza predibattimentale, e' stata disposta la prosecuzione del
giudizio innanzi al - diverso - giudice del  dibattimento,  ai  sensi
dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. 
    L'udienza   predibattimentale,   quale   udienza    camerale    a
partecipazione necessaria del  pubblico  ministero  e  del  difensore
dell'imputato (art. 554-bis, comma  1,  cod.  proc.  pen),  e'  stata
introdotta nel procedimento  innanzi  al  tribunale  in  composizione
monocratica dall'art. 32 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione  dei
procedimenti giudiziari),  quale  snodo  obbligato  tra  le  indagini
preliminari e il dibattimento, al  fine  di  consentire  anche  nelle
ipotesi di citazione diretta  a  giudizio  un  vaglio  preventivo  in
ordine alla necessita' della prosecuzione del processo. 
    In tale fase ha luogo il controllo del giudice sull'imputazione e
possono essere presentate le richieste  delle  parti  di  definizione
alternativa  del  giudizio:  l'istanza  di  giudizio  abbreviato,  la
richiesta di applicazione di una pena  concordata,  la  richiesta  di
sospensione del processo  con  messa  alla  prova  e  la  domanda  di
oblazione sono, infatti, proposte, a pena  di  decadenza,  prima  che
l'udienza si concluda, alternativamente, con il decreto di fissazione
dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen.  o
con la sentenza di non luogo a procedere a norma  dell'art.  554-ter,
comma 1, cod. proc. pen. 
    Secondo la disposizione da ultimo citata, il giudizio  si  chiude
con sentenza di non luogo a  procedere  se,  sulla  base  degli  atti
trasmessi, sussiste una causa che estingue il reato o  per  la  quale
l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  doveva  essere
proseguita, nonche' se risulta che il fatto  non  e'  previsto  dalla
legge come reato ovvero che il fatto non sussiste  o  che  l'imputato
non lo ha commesso o  che  il  fatto  non  costituisce  reato  o  che
l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa. 
    Inoltre,  «[i]l  giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo   a
procedere anche quando gli  elementi  acquisiti  non  consentono  una
ragionevole previsione di condanna»,  in  applicazione  del  medesimo
criterio previsto dall'art. 425,  comma  3,  cod.  proc.  pen.,  come
modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del d.lgs. n.  150  del
2022, per il giudice dell'udienza preliminare. 
    Se, invece, il giudice  dell'udienza  predibattimentale  ritiene,
all'esito del vaglio preliminare sull'ipotesi  accusatoria,  che  gli
elementi  acquisiti  consentano  «una   ragionevole   previsione   di
condanna» e non sussistano  i  presupposti  per  il  proscioglimento,
fissa  per  la  prosecuzione  del  giudizio  la   data   dell'udienza
dibattimentale  davanti  a  un  «giudice  diverso»   e   dispone   la
restituzione del fascicolo  del  pubblico  ministero  (art.  554-ter,
comma 3, cod. proc. pen.). 
    9.2.- Questa Corte si e' gia' pronunciata, con la sentenza n. 179
del 2024, sulla valenza pregiudicante del provvedimento con il quale,
all'esito   dell'udienza   predibattimentale,   viene   disposta   la
prosecuzione del giudizio, affermando che «[l]'attivita'  decisionale
che il giudice e' chiamato a svolgere nell'udienza predibattimentale,
compendiata nelle valutazioni oggetto dei provvedimenti di  cui  agli
artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., [...] connota  tale  udienza
quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria,  in  quanto
il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito
dell'accusa». Al riguardo,  e'  stato  rilevato  che  la  valutazione
compiuta  in  tale  sede,  sulla  base  degli  atti  delle   indagini
preliminari,  si  estende   dalla   verifica   della   corrispondenza
dell'imputazione agli atti di indagine,  anche  in  riferimento  alle
circostanze aggravanti, all'accertamento della sussistenza  di  cause
di improcedibilita' dell'azione  penale,  di  non  punibilita'  e  di
proscioglimento nel merito, all'adozione di una decisione, sulla base
degli atti, in ordine alla sussistenza della  ragionevole  previsione
di condanna, che crea un evidente rischio  di  condizionamento  della
successiva fase decisoria. 
    9.3.-  Appurata  la  natura  potenzialmente  condizionante  della
decisione assunta ai sensi dell'art. 554-ter,  comma  3,  cod.  proc.
pen., deve rilevarsi che, nel  caso  in  esame,  il  giudice  a  quo,
contestualmente alla prosecuzione  del  giudizio  nei  confronti  dei
coimputati, ha disposto la  separazione  dei  processi,  al  fine  di
provvedere nelle forme del rito abbreviato (nella specie condizionato
all'espletamento della perizia) nei confronti dell'imputato. 
    Cio' comporta che, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo una
situazione   di   pregiudizio   per   l'imparzialita'    verificatasi
nell'ambito dello stesso procedimento, poiche', come gia' rilevato da
questa Corte in casi analoghi,  il  giudice  si  trova  di  fronte  a
«diversi procedimenti, destinati, dopo la  separazione,  alcuni  alla
successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione  nelle
forme del giudizio abbreviato» (ordinanza n. 86 del 2013). 
    In tali ipotesi alla comunanza dell'imputazione fa riscontro  una
pluralita' di  condotte  distintamente  ascrivibili  a  ciascuno  dei
concorrenti,  tali  da  formare  oggetto  di  autonome   valutazioni,
scindibili l'una dall'altra, sotto il  profilo  tanto  materiale  che
psicologico (ex multis, sentenze n. 439 del 1993 e n. 186 del 1992). 
    Nel medesimo  senso  si  e'  pronunciata  in  piu'  occasioni  la
giurisprudenza di legittimita', affermando che non costituisce  causa
di incompatibilita' ex  art.  34  cod.  proc.  pen.  per  il  giudice
dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di  rinvio  a
giudizio di un concorrente nel reato l'aver  emesso  il  decreto  che
dispone il  giudizio  nei  confronti  di  un  altro  concorrente  nel
medesimo reato, separatamente giudicato (Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 3 dicembre 2020-13 gennaio 2021, n. 1215). 
    9.4.- E' vero che,  con  riferimento  alle  ipotesi  di  reato  a
concorso necessario, in cui per il perfezionamento della  fattispecie
criminosa e' richiesta la  partecipazione  di  un  numero  minimo  di
persone, questa Corte ha affermato che, nel caso in cui la  posizione
di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la  stessa
configurabilita' del reato  contestato  agli  altri  concorrenti,  la
valutazione  di  tale  posizione,  dalla  quale  non  si  sia  potuto
prescindere ai fini  dell'accertamento  della  responsabilita'  degli
imputati, puo' costituire motivo di incompatibilita'  nel  successivo
processo a carico del  medesimo  concorrente  (sentenza  n.  371  del
1996). 
    Per l'affermazione di una situazione di incompatibilita', dunque,
non e' sufficiente la mera constatazione, in astratto,  della  natura
di reato  a  concorso  necessario  del  fatto  per  cui  si  procede,
occorrendo,  invece,  che  il  giudizio  gia'  reso  condizioni,   in
concreto, la possibilita'  di  pervenire  successivamente  a  diversa
decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio. 
    Una simile situazione e' ravvisabile, per definizione,  nel  caso
in cui, senza il concorso della persona nei cui confronti si  procede
separatamente,  il  reato  non  possa  dirsi  perfezionato,   perche'
verrebbe meno il numero minimo  dei  partecipanti  necessario  a  tal
fine; non ricorre, invece, nel caso  in  cui  il  reato  possa  dirsi
integrato anche  senza  la  partecipazione  del  soggetto  ancora  da
giudicare, poiche' in tal caso la valutazione della sua condotta  non
sarebbe imprescindibile per l'accertamento  della  sussistenza  della
fattispecie criminosa. 
    In tal caso l'incompatibilita' potrebbe ravvisarsi non  a  fronte
dell'astratta  natura  di   reato   a   concorso   necessario   della
fattispecie, ma solo qualora la  posizione  dell'imputato  sia  stata
effettivamente gia' valutata dal giudice nel decidere sui correi. 
    9.5.- Tuttavia, nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo  si
e' limitato a riferire di procedere nei confronti  dell'imputato  per
il  reato  di  cui  all'art.  588  cod.  pen.  (rissa),  a   concorso
necessario, avendo gia' disposto la  prosecuzione  del  giudizio  nei
confronti delle "residue" persone imputate del medesimo reato. 
    L'illegittimita'   costituzionale   della   mancata    previsione
dell'incompatibilita'  e'  stata,  quindi,   sostenuta   sulla   base
dell'astratta configurazione della fattispecie, rilevandosi  che  «in
tutti i casi in cui la posizione di uno dei  concorrenti  costituisca
elemento  essenziale  per  la  configurabilita'  stessa   del   reato
contestato agli altri concorrenti,  come  avviene  in  ogni  reato  a
concorso necessario, l'imparzialita'  del  giudicante  non  puo'  che
ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in  via  generale  e
astratta». 
    Tale  presupposto  interpretativo  non   trova   conforto   nella
giurisprudenza costituzionale che, anche in queste ipotesi, ricollega
l'incompatibilita' del giudicante  non  all'astratta  fattispecie  di
reato, ma a una gia' compiuta valutazione in concreto della posizione
dell'imputato (sentenza n. 371 del 1996; ordinanze n. 86 del  2013  e
n. 105 del 1999). 
    D'altra parte, nel caso di specie, la posizione dell'imputato  da
giudicare   separatamente   non   era   imprescindibile    al    fine
dell'integrazione della fattispecie criminosa di rissa, che  sussiste
quando vi abbiano partecipato almeno tre persone. Infatti, dagli atti
del giudizio a quo risulta che le persone  per  cui  era  stata  gia'
disposta la prosecuzione del giudizio erano cinque e che il  giudizio
abbreviato e' stato richiesto da uno dei sei coimputati. 
    Pertanto, il reato potrebbe dirsi comunque integrato anche  senza
la  partecipazione  del  soggetto  ancora  da   giudicare,   con   la
conseguenza che la valutazione della  sua  condotta  non  costituisce
elemento essenziale per la stessa configurabilita' della  fattispecie
criminosa contestata agli altri concorrenti, non potendosi,  percio',
ravvisare la causa di incompatibilita' individuata in simili  ipotesi
dalla giurisprudenza costituzionale. 
    Le questioni devono, quindi, essere dichiarate non fondate.