ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  322-quater
del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione  sesta
penale, nel procedimento penale a carico di A. P., con ordinanza  del
7 novembre 2025, iscritta al n. 245 del  registro  ordinanze  2025  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  52,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del  4  maggio  2026  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 novembre  2025  (reg.  ord.  n.  245  del
2025), la Corte di cassazione, sezione  sesta  penale,  ha  sollevato
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  322-quater  del
codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27  della  Costituzione,
nonche' agli artt. 11 e 117 (recte: 117, primo comma,) Cost.,  questi
ultimi in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti  fondamentali
dell'Unione europea. 
    1.1.- La Sezione rimettente e' investita del ricorso proposto  da
A. P., militare della Guardia  di  finanza,  condannato  in  primo  e
secondo grado per  il  reato  di  corruzione  per  l'esercizio  della
funzione (art. 318 cod. pen.),  per  avere  ricevuto  5.000  euro  in
relazione all'attivita' di verifica fiscale svolta nei  confronti  di
una societa'. Sia in primo che in secondo grado, sono state  disposte
a carico dell'imputato la confisca del prezzo  del  reato,  ai  sensi
dell'art. 322-ter cod. pen., nella misura di 5.000 euro,  nonche'  la
riparazione pecuniaria prevista dal censurato  art.  322-quater  cod.
pen. in favore della Guardia di finanza, per l'importo  di  ulteriori
5.000 euro. 
    Il giudice  a  quo  premette  di  ritenere  infondati  -  poiche'
tendenti a riproporre questioni di  merito  -  i  motivi  di  ricorso
articolati dall'imputato  e  relativi  all'insufficienza  del  quadro
probatorio a  dimostrare  la  commissione  del  reato,  alla  carenza
dell'elemento  soggettivo   e   al   mancato   riconoscimento   della
circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.  L'ulteriore
motivo  di  ricorso,  relativo  all'applicazione  della   riparazione
pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., farebbe invece sorgere dubbi
di legittimita' costituzionale su tale disposizione. 
    1.2.- In proposito, la  Sezione  rimettente  osserva  che  l'art.
322-quater cod. pen.  -  nella  versione  originariamente  introdotta
dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti
contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e
di falso in bilancio) e applicabile ratione temporis ai fatti per cui
si procede - dispone che, con la sentenza di  condanna  per  i  reati
previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320  e
322-bis cod. pen., sia sempre ordinato il pagamento di una somma pari
all'ammontare  di  «quanto  indebitamente   ricevuto   dal   pubblico
ufficiale o dall'incaricato di un  pubblico  servizio»  a  titolo  di
riparazione   pecuniaria   in    favore    dell'amministrazione    di
appartenenza,   o    nel    caso    di    cui    all'art.    319-ter,
dell'amministrazione  della   giustizia.   Il   nuovo   testo   della
disposizione conseguente alla modifica operata dalla legge 9  gennaio
2019, n. 3 (Misure per il contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica
amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del  reato  e  in
materia di trasparenza dei  partiti  e  movimenti  politici)  ha  poi
esteso  l'applicazione  della  riparazione  pecuniaria   al   privato
corruttore e l'ha parametrata - con una  modifica  che  peraltro  non
altererebbe, secondo il giudice a quo, il quantum  della  riparazione
con riferimento alla posizione del pubblico agente corrotto - in «una
somma equivalente al prezzo o al profitto del reato». 
    1.3.- A parere della  rimettente,  l'art.  322-quater  cod.  pen.
avrebbe «una portata  sostanzialmente  sovrapponibile  all'ambito  di
operativita' della confisca, diretta o per equivalente, del prezzo  o
del profitto del reato», prevista dall'art. 322-ter  cod.  pen.,  dal
momento che le  due  misure  dovrebbero  essere  applicate,  ciascuna
obbligatoriamente, allo stesso novero di soggetti e  in  relazione  a
identiche fattispecie di reato. 
    La contemporanea applicazione delle due misure  comporterebbe  la
soggezione dell'interessato a «una duplicazione di obblighi che,  pur
avendo  una  differente  natura,  determinano  l'effetto  ultimo   di
sottrarre al reo un valore doppio  rispetto  a  quello  indebitamente
conseguito dal reato». 
    1.4.- Quanto,  in  particolare,  alla  natura  della  riparazione
pecuniaria, il giudice a quo osserva che l'art. 322-quater cod.  pen.
lascia espressamente «impregiudicato il diritto al  risarcimento  del
danno», cosi' ammettendo il cumulo della misura in oggetto  non  solo
con la confisca, ma anche con  l'obbligazione  risarcitoria:  il  che
indurrebbe  a  escludere  la  natura  meramente  risarcitoria   della
riparazione. 
    Del resto, quest'ultima si differenzierebbe  strutturalmente  dal
risarcimento del danno, prescindendo dalla domanda del danneggiato  e
addirittura dalla costituzione quale parte civile dello stesso.  Essa
e', infatti, disposta d'ufficio dal  giudice  ed  e'  parametrata  al
prezzo o profitto del reato, risultando cosi' «tendenzialmente avulsa
dalla determinazione del danno risarcibile». A ben vedere,  solo  nel
peculato vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra profitto e danno,
mentre nelle altre ipotesi di reato cui la riparazione e' applicabile
il profitto e il prezzo  prescinderebbero  «completamente  dal  danno
arrecato all'amministrazione  di  appartenenza  che,  a  ben  vedere,
potrebbe  anche  non  lamentare  alcun  pregiudizio  se  non   quello
all'immagine».  Cio'  si  verificherebbe  segnatamente  rispetto   al
delitto  di  corruzione   per   l'esercizio   della   funzione,   ove
difetterebbe qualsiasi atto contrario ai doveri d'ufficio, sicche' il
danno subito dall'amministrazione sarebbe  «necessariamente  limitato
se non del tutto assente  e,  in  ogni  caso,  non  proporzionalmente
collegato al prezzo ricevuto dal funzionario infedele». 
    Pur avendo una recente pronuncia della stessa Corte di cassazione
escluso l'applicabilita' della riparazione pecuniaria nell'ipotesi in
cui il danno sia stato integralmente risarcito prima  della  sentenza
di condanna (e' citata sezione sesta penale,  sentenza  21  maggio-25
luglio 2025, n. 27422), in linea di principio  la  parametrazione  al
prezzo o al profitto del reato  determinerebbe  «necessariamente  una
scissione tra la riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno». 
    «[N]el  tentativo  di  attribuire   una   coerente   collocazione
sistematica all'istituto», la giurisprudenza avrebbe  qualificato  la
riparazione  pecuniaria  ex  art.  322-quater  cod.  pen.  come  «una
sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna
per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena
irrogata  a  ciascun  soggetto  condannato»  (sono  citate  Corte  di
cassazione, sezione sesta penale, sentenze  n.  27422  del  2025;  25
gennaio-1° marzo 2023, n. 8959; 5 febbraio-27 maggio 2020, 16098). Si
e' cosi' affermato che la disposizione in esame delinea «una forma di
riparazione  coattiva,  di  tipo  non  risarcitorio,   non   affidata
all'iniziativa  volontaria  del  reo   e   neppure   subordinata   ad
un'espressa richiesta della  persona  offesa»  (e'  citata  Corte  di
cassazione, sezione sesta  penale,  sentenza  14-20  marzo  2019,  n.
12541), la cui quantificazione «non e' rimessa all'apprezzamento  del
giudice, ne' e' commisurata  ai  pregiudizi  complessivamente  subiti
dall'amministrazione di appartenenza, ma  forfettariamente  calibrata
sui proventi materiali indebitamente ricevuti». 
    Tale  «sanzione  civile  accessoria»,  volta  a  «realizzare   un
rafforzamento dell'armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon
andamento della pubblica amministrazione» e necessariamente  irrogata
in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 322-quater
cod.  pen.,  si  caratterizzerebbe  per  «una  indubbia  connotazione
punitiva»,  tanto  che  la  relativa  applicazione  in  assenza   dei
presupposti  di  legge  sarebbe   stata   ricondotta   dalla   stessa
giurisprudenza di legittimita' «nell'alveo della "pena illegale"» (e'
citata ancora la sentenza n. 12541  del  2019).  Si  tratterebbe,  in
definitiva,  di  una  «sanzione   patrimoniale,   che   si   aggiunge
inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato  per
uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente
e indipendentemente dalla pena detentiva». 
    Anche la dottrina sarebbe sostanzialmente unanime nell'attribuire
natura  sanzionatoria   alla   riparazione   pecuniaria,   escludendo
viceversa una sua funzione riparativa, dal momento che alla  relativa
previsione  normativa  sarebbero   estranei   «quegli   elementi   di
ripensamento  o  resipiscenza  comportanti  una   scelta   da   parte
dell'autore dell'illecito di realizzare condotte  volte  all'elisione
dell'offesa arrecata con  la  commissione  del  reato».  La  dottrina
avrebbe invece  sottolineato  la  «chiara  funzione  punitiva»  e  il
«carattere  prettamente  afflittivo»  della  riparazione  pecuniaria.
Inserendo  nel  tessuto  del  codice  penale  l'art.  322-quater,  il
legislatore avrebbe di fatto inteso «riproporre  surrettiziamente  la
sanzione pecuniaria per reati per i quali era stata  eliminata  dalla
riforma apportata con la l. 26 aprile 1990 n. 86». 
    Del resto, la relazione governativa alla legge  n.  69  del  2015
avrebbe giustificato l'introduzione dell'art.  322-quater  cod.  pen.
proprio  con   la   necessita'   di   recepire   le   raccomandazioni
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE), tra cui  quella  di  introdurre,  a  scopo  deterrente  della
corruzione nelle  transazioni  economiche  internazionali,  «sanzioni
pecuniarie» nei confronti delle persone fisiche. 
    La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen.
differirebbe poi da quella contemplata,  in  relazione  al  reato  di
diffamazione a mezzo stampa, dall'art.  12  della  legge  8  febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni  sulla  stampa),  che  pure  configurerebbe
secondo la giurisprudenza «una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria
privata prevista per  legge»  (e'  richiamata  Corte  di  cassazione,
sezione  terza  civile,  sentenza  12  dicembre  2017,   n.   29640).
Quest'ultima misura, infatti, presuppone una richiesta di parte e  si
inserirebbe in un sistema sanzionatorio piu'  mite,  nel  quale  essa
svolgerebbe una funzione di rafforzamento della modesta afflittivita'
della sanzione penale. 
    Al  contrario,  la  riparazione  ex  art.  322-quater  cod.  pen.
prescinderebbe dalla richiesta del  danneggiato  e  comporterebbe  il
pagamento  di  una  somma  «predeterminat[a]  nel   quantum   e   non
suscettibile di graduazione da parte del giudice»,  che  andrebbe  ad
aggiungersi  a  «un  corredo  di  sanzioni   penali   particolarmente
afflittive». 
    Per altro verso, la riparazione pecuniaria in esame concorrerebbe
anche con il risarcimento del  danno  erariale,  in  particolare  del
danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro  la
pubblica  amministrazione,  che  salvo   prova   contraria   andrebbe
determinato, ai sensi dell'art. 1, comma  1-sexies,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20  (Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti), in  misura  pari  al  doppio  della
somma o del  valore  patrimoniale  di  altra  utilita'  illecitamente
percepita dal dipendente. Riparazione  pecuniaria  e  danno  erariale
perseguirebbero entrambi finalita' «essenzialmente  sanzionatorie»  e
costituirebbero istituti autonomi rispetto al risarcimento del  danno
da reato. 
    In definitiva, la riparazione pecuniaria assumerebbe  la  valenza
di «un contrappasso simbolico per il male  che  il  delitto,  per  il
tramite dell'amministrazione pubblica di appartenenza  del  soggetto,
ha recato all'intera collettivita'», divenendo cosi' «sostanzialmente
una pena». 
    1.5.- A fronte  dell'inequivocabile  natura  sanzionatoria  della
riparazione pecuniaria ex  art.  322-quater  cod.  pen.,  dottrina  e
giurisprudenza riterrebbero la sua applicazione  cumulativa  rispetto
alla  confisca  contraria  al  «principio  di  ragionevolezza  e   di
proporzionalita' della pena, rilevabile anche ai sensi  dell'art.  49
della Carta europea dei diritti fondamentali». 
    Cosi', in giurisprudenza e' stata affermata l'illegittimita', per
«violazione  del  principio  del  ne  bis  in  idem   sanzionatorio»,
dell'applicazione congiunta  della  riparazione  pecuniaria  e  della
confisca per equivalente del  profitto  del  reato  di  cui  all'art.
322-ter cod. pen., trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto e
connotate  da  analoga  finalita'  afflittiva  (e'  citata  Corte  di
cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-10 giugno 2024, n.
23203).  Parimenti,  e'  stato  ritenuto  illegittimo,  in  sede   di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il cumulo tra  tale
tipologia di confisca e la restituzione integrale  del  profitto  del
reato, prevista dall'art. 444, comma 1-ter, del codice  di  procedura
penale (e' citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza
30 gennaio-17 aprile 2019, n. 16872). 
    Tuttavia,  tali  soluzioni  interpretative,  pur   ispirate   dal
condivisibile  obiettivo  di   evitare   «l'aggravio   sanzionatorio,
derivante dal cumulo della confisca con la  riparazione  pecuniaria»,
comporterebbero   una   «generalizzata   disapplicazione    dell'art.
322-quater» cod. pen., risolvendosi  in  una  interpretatio  abrogans
della disposizione censurata, in contrasto peraltro con il suo tenore
letterale e con quello dell'art. 322-ter  cod.  pen.,  che  impongono
ciascuno l'applicazione della misura  ivi  prevista.  Data,  infatti,
l'identita'  dei  presupposti  applicativi  degli  artt.  322-ter   e
322-quater cod. pen., non sarebbero ravvisabili  ipotesi  in  cui  la
riparazione   pecuniaria   potrebbe   trovare   applicazione    senza
sovrapporsi alla confisca. 
    Alla  luce,  allora,  della  giurisprudenza  costituzionale   che
individua   nel   tenore   letterale   della    norma    un    limite
all'interpretazione  costituzionalmente  orientata  (sono  citate  le
sentenze n. 26 del 2010, n. 219 del 2008 e n. 109 del 1989), vietando
operazioni  ermeneutiche   che   si   risolvano   nella   sostanziale
disapplicazione della norma tacciata di illegittimita' costituzionale
(e' richiamata la sentenza n. 110 del 2012), si renderebbe necessario
il promovimento dell'incidente di legittimita'  costituzionale,  onde
garantire «una tutela certa e uniforme nell'ambito dell'ordinamento»,
che appare tanto piu' essenziale «in una materia, come quella penale,
dominata dal principio di stretta legalita'» (sono citate le sentenze
n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017 e l'ordinanza n.  24
del 2017). 
    1.6.-  La  Sezione  rimettente  riconosce  che   la   riparazione
pecuniaria  ex  art.  322-quater  cod.  pen.  potrebbe,  invero,  non
sovrapporsi alla confisca, ove l'imputato, prima della  definitivita'
della  sentenza   di   condanna,   abbia   provveduto   all'integrale
restituzione del prezzo o del profitto del  reato,  poiche'  in  tale
ipotesi la misura ablatoria non troverebbe applicazione (sono  citate
Corte di cassazione, sezione  sesta  penale,  sentenza  24  giugno-17
luglio 2020, n. 21353; sezione seconda penale, sentenze 18 ottobre-21
novembre 2022, n. 44189 e  26  maggio-9  settembre  2015,  n.  36444;
sezione terza penale, sentenza 15 aprile-20 maggio 2015, n. 20887). 
    Cio' non eliminerebbe, tuttavia, il  problema  della  concorrente
applicazione della  confisca  ex  art.  322-ter  cod.  pen.  e  della
riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., che si  porrebbe
«ogni qual volta gli autori  del  reato  non  abbiano  provveduto  ad
alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del
procedimento» e, dunque, non possa  escludersi  l'applicazione  della
confisca. 
    Anche a fronte dell'avvenuta restituzione del provento del  reato
e della conseguente  inapplicabilita'  della  confisca,  si  porrebbe
comunque un problema di  «duplicazione  dell'effetto  sanzionatorio»,
posto che dovrebbe trovare applicazione la riparazione pecuniaria  ex
art. 322-quater cod. pen. anche in riferimento a «un vantaggio di cui
l'autore del reato e' stato gia' privato». 
    1.7.- Il cumulo sanzionatorio cosi' realizzato  risulterebbe,  ad
avviso  della  Sezione  rimettente,  incompatibile  con  i  parametri
costituzionali evocati. 
    Al  riguardo,  il  giudice   a   quo   richiama   nuovamente   le
considerazioni svolte dalla Corte di  cassazione  nella  sentenza  n.
23203 del  2024,  secondo  cui  la  riparazione  pecuniaria  ex  art.
322-quater cod. pen. costituisce una  sanzione  civile  con  funzione
punitiva e deterrente. In quanto tale, essa non  potrebbe  coesistere
con la confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen., se
non  a  costo  di  realizzare  «una  sproporzionata,  e  percio'  non
consentita, duplicazione di sanzioni».  Precisa  il  rimettente  che,
successivamente alla sentenza n. 23203 del  2024,  le  sezioni  unite
della Corte  di  cassazione  hanno  affermato  che  la  confisca  per
equivalente puo' ritenersi di natura punitiva solo qualora  sottragga
al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio  economico  che
lo stesso ha tratto dall'illecito, e deve invece, in caso  contrario,
considerarsi misura di carattere ripristinatorio e afflittivo, ma non
punitivo (e' citata la sentenza 26 settembre 2024-8 aprile  2025,  n.
13783). 
    Ad avviso della Sezione rimettente, il «mutamento  di  paradigma»
conseguente alla citata sentenza n. 13783 del 2025 non eliderebbe «il
problema della duplicazione sanzionatoria che si determina  nei  casi
in cui  si  applichi,  oltre  alla  confisca,  anche  la  riparazione
pecuniaria», poiche' «[s]ia pur  in  virtu'  di  strumenti  giuridici
diversi  e  aventi  una  natura  non  del  tutto  sovrapponibile,  il
risultato ultimo che l'autore  del  reato  subisce  e'  il  raddoppio
dell'obbligazione restitutoria». 
    Pur non essendo controvertibile l'esigenza  di  privare  l'autore
del  reato  dei  proventi   illecitamente   conseguiti,   l'ulteriore
imposizione di una  sanzione  pecuniaria,  parametrata  sul  medesimo
valore, sarebbe lesiva  del  principio  di  proporzionalita',  «nella
misura in cui il reato gia' e' assistito da un corredo  sanzionatorio
adeguatamente afflittivo».  In  altre  parole,  la  previsione  della
riparazione  pecuniaria  da  un  lato  intaccherebbe  il   patrimonio
dell'interessato,  privandolo  di  un  valore  pari  a  quello   gia'
sottratto per effetto della confisca, dall'altro  lato  aggiungerebbe
«una sanzione punitiva ad un trattamento gia' considerato adeguato». 
    Tale «sostanziale raddoppio  della  privazione  patrimoniale  nei
confronti del responsabile  di  determinati  reati»  si  porrebbe  in
contrasto con il  principio  di  proporzionalita'  discendente  dagli
artt. 3 e 27 Cost., il quale esige che «la pena sia proporzionata  al
disvalore del  fatto  illecito  commesso,  in  modo  che  il  sistema
sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa  sociale
ed a quella di tutela delle  posizioni  individuali»,  cosi'  da  non
comprometterne la funzione rieducativa (e'  diffusamente  citata,  di
questa Corte, la sentenza n. 236 del 2016, e sono altresi' richiamate
le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025, n. 222 e n. 149 del 2018, n.  179
del 2017). 
    1.8.- Il principio costituzionale di proporzionalita' della pena,
pur in origine affermato in relazione alle  pene  detentive,  sarebbe
d'altra parte estensibile anche alla riparazione  pecuniaria  di  cui
all'art. 322-quater cod. pen. 
    Per  un  verso,  infatti,  la  riparazione  pecuniaria,   essendo
presupposto per la concessione della sospensione  condizionale  della
pena, ai sensi dell'art. 165, quarto comma,  cod.  pen.,  produrrebbe
effetti «direttamente sulla pena detentiva», senza, peraltro, offrire
alcuna garanzia di proporzione tra l'onere economico derivante  dalla
riparazione e le «effettive capacita' patrimoniali» dell'imputato. 
    Per un  altro  verso,  la  stessa  giurisprudenza  costituzionale
avrebbe esteso il principio di proporzionalita' della pena  anche  ad
altri tipi di  sanzioni,  tra  cui  quelle  amministrative,  in  base
all'art. 3 Cost. «in combinato disposto con le  norme  costituzionali
che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla  sanzione»  (e'
citata la sentenza n. 112 del 2019). 
    Anche   l'art.   49   CDFUE,   pur   facendo   riferimento   alla
proporzionalita'  delle  pene  rispetto  al  reato,   sarebbe   stato
interpretato nel senso di comprendere nel proprio ambito  applicativo
anche le sanzioni amministrative di natura punitiva  e  altre  figure
sanzionatorie quali i danni  punitivi  (e'  diffusamente  richiamata,
ancora, la sentenza n. 112 del 2019; sono altresi' citate, in materia
di proporzionalita' della confisca, le sentenze n. 113  e  n.  7  del
2025 di questa Corte). 
    1.9.- Nell'ipotesi ora all'esame, la violazione del principio  di
proporzionalita' si apprezzerebbe non gia' in relazione a un  tertium
comparationis, bensi'  «sotto  il  profilo  intrinseco»,  poiche'  il
trattamento  sanzionatorio  risultante  dall'applicazione   dell'art.
322-quater cod.  pen.  si  appaleserebbe  «manifestamente  eccessivo,
nella misura in cui contempla una duplicazione di misure "afflittive"
che, sia pur diversamente qualificate (in termini di  confisca  e  di
riparazione pecuniaria), vanno ad aggredire  due  volte  il  medesimo
aspetto patrimoniale conseguente alla commissione del reato». 
    Un ulteriore profilo di sproporzione risiederebbe  nella  «natura
sostanzialmente fissa e predeterminata» della riparazione pecuniaria,
che sarebbe commisurata al prezzo o  al  profitto  del  reato  e  non
sarebbe graduabile  da  parte  del  giudice,  nemmeno  tenendo  conto
dell'eventuale gia' avvenuto risarcimento del danno, in misura totale
o  parziale,  ovvero   dell'avvenuta   restituzione   del   vantaggio
illecitamente conseguito per effetto della commissione del reato. 
    Pur non concretando una  sanzione  fissa  in  senso  proprio,  la
riparazione pecuniaria ex  art.  322-quater  cod.  pen.  si  porrebbe
pertanto in conflitto con il principio di  proporzionalita',  poiche'
la «predeterminazione del criterio commisurativo», ancorato al prezzo
o al profitto del  reato,  impedirebbe  al  giudice  di  adeguare  la
sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del reo (e' citata  la
sentenza n. 28 del 2022 di questa Corte). 
    1.10.- La Sezione rimettente sottolinea non essere sua intenzione
richiedere una  ingerenza  nella  discrezionalita'  del  legislatore,
quanto piuttosto sollecitare  il  sindacato  di  questa  Corte  sulla
«razionalita' e proporzionalita'  di  un  intervento  normativo  che,
mediante la  surrettizia  introduzione  di  una  sanzione  di  natura
"civilistica" dall'innegabile portata punitiva,  va  a  duplicare  il
contenuto dello strumento recuperatorio della confisca,  al  contempo
aggravando    significativamente    il    complessivo     trattamento
sanzionatorio previsto per i  principali  reati  contro  la  pubblica
amministrazione». 
    La   ratio   di   tale   intervento    sarebbe    intrinsecamente
contraddittoria, avendo il legislatore da  un  lato  riconosciuto  la
sufficiente afflittivita' del  trattamento  sanzionatorio  dei  reati
contro la pubblica amministrazione, tale da non rendere necessaria la
reintroduzione della pena pecuniaria, dall'altro lato  previsto  «uno
strumento    punitivo    sostanzialmente     analogo,     formalmente
riconducendolo agli strumenti riparativi del delitto». 
    La  discrezionalita'  del  legislatore   sarebbe   dunque   stata
esercitata   attraverso   scelte   «palesamente   ingiustificate»   e
implicanti  «risultati  distonici  rispetto   al   sistema   e   alla
proporzionalita'   della   risposta    sanzionatoria».    Cio'    che
giustificherebbe il sindacato di questa Corte su  tali  scelte  (sono
richiamate le sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014  e  n.
394 del 2006). 
    1.11.- D'altra parte, nell'ordinamento penale sarebbe ravvisabile
«una univoca linea  direttrice,  volta  [...]  a  perseguire  con  la
confisca la necessita' di sottrarre all'autore del reato  i  proventi
da esso conseguit[i] ma, al  contempo,  ad  evitare  che  vi  possano
essere forme di duplicazione dell'ablazione patrimoniale», tramite il
riconoscimento  dell'alternativita'   della   confisca   rispetto   a
«condotte riparatorie e/o restitutorie» dell'imputato. 
    Espressivo di tale tendenza  sarebbe  l'art.  19,  comma  1,  del
decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231   (Disciplina   della
responsabilita'  amministrativa  delle  persone   giuridiche,   delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300),  che
impone, nei  confronti  dell'ente,  la  confisca  del  prezzo  o  del
profitto del reato «salvo che per la parte che puo' essere restituita
al  danneggiato».  In  questo  caso,  ancorche'   la   confisca   sia
espressamente  qualificata  come  sanzione,   sarebbe   previsto   un
meccanismo di alternativita' rispetto alle condotte  riparatorie,  al
fine di evitare «profili di duplicazione» (sono richiamate  Corte  di
cassazione, sezione seconda  penale,  sentenze  16  giugno-10  luglio
2015, n. 29512 e 16 novembre-5 dicembre 2011, n. 45054). 
    Anche l'art. 600-septies  cod.  pen.  prevede,  in  relazione  ai
delitti contro la personalita' individuale, la confisca  obbligatoria
dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il  prezzo  del
reato, «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni  e  al
risarcimento dei danni». 
    Ancora, l'art. 452-undecies cod.  pen.,  in  materia  di  delitti
contro l'ambiente, dispone, al quarto comma,  la  non  applicabilita'
della confisca  ivi  prevista  ove  l'imputato  «abbia  efficacemente
provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle  attivita'
di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e, dunque,  abbia
posto in essere condotte riparatorie dell'offesa arrecata. 
    Infine, l'art. 423-quater cod. pen., nel disciplinare la confisca
del prodotto o del profitto del reato di incendio  boschivo,  esclude
l'applicazione di tale misura in caso di ripristino dello  stato  dei
luoghi. 
    Al  di  la'  poi  di  tali  ipotesi  espressamente  normate,  una
consolidata  giurisprudenza  di  legittimita'  sarebbe  giunta   alla
conclusione dell'alternativita' tra confisca e riparazione. 
    Ad esempio, in relazione alle ipotesi  di  truffa  per  le  quali
l'art. 640-quater cod. pen. contempla la confisca  del  profitto  del
reato, tale misura sarebbe stata considerata inapplicabile  a  fronte
della restituzione integrale di quanto indebitamente percepito  (sono
citate Cass, n. 44189 del 2022 e n. 36444  del  2015;  sezione  terza
penale, sentenza 15 ottobre-4 novembre 2013, n. 44446). 
    Anche   in   riferimento   ai   delitti   contro   la    pubblica
amministrazione,  la  giurisprudenza  avrebbe  ritenuto  preclusa  la
confisca del profitto del reato ove le condotte riparatorie poste  in
essere volontariamente dal reo abbiano eliso il  vantaggio  economico
conseguito (Cass., n. 21353 del 2020) e affermato  la  necessita'  di
rimodulazione del  quantum  confiscabile,  in  funzione  dell'importo
delle somme restituite (Corte di cassazione,  sezione  sesta  penale,
sentenza 17 maggio-3 agosto 2023, n. 34290). 
    Analogamente, in materia di  reati  tributari,  secondo  concorde
giurisprudenza di  legittimita',  la  confisca  per  equivalente  non
potrebbe attingere somme superiori all'effettivo profitto conseguito,
quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le  somme
recuperate dal fisco (Corte  di  cassazione,  sezione  terza  penale,
sentenze 19 gennaio-1° febbraio 2016, n. 4097 e n. 20887 del 2015). 
    1.12.- In definitiva, svariate previsioni normative e il  diritto
vivente convergerebbero nell'escludere la legittimita' costituzionale
di «qualsivoglia duplicazione» tra confisca  e  «condotte  rientranti
nell'ampio genere  della  riparazione  degli  effetti  derivanti  dal
reato», in forza del principio per cui «l'autore del reato  non  puo'
trarre  vantaggio  dall'illecito,  ma  non  puo'  neppure  subire  un
depauperamento indebito per effetto della duplicazione  del  prelievo
eseguito sul suo patrimonio». 
    L'alternativita' tra confisca e riparazione delle conseguenze del
reato (declinata in termini di restituzione, risarcimento del danno o
ripristino) garantirebbe la finalita' special-preventiva della  pena,
attuando il principio per cui «il delitto non paga»,  e  al  contempo
evitando «duplicazioni tra misure che, pur avendo  funzione  diversa,
si fondano tutte sull'ablazione del provento del reato e sulla tutela
del soggetto danneggiato». 
    Tale regime di alternativita' dovrebbe governare anche i rapporti
tra confisca ex art. 322-ter cod. pen. e  riparazione  pecuniaria  ex
art. 322-quater cod. pen., atteso che quest'ultima si tradurrebbe  in
una  «duplicazione  dell'ablazione  patrimoniale   che   viene   gia'
garantita» dalla prima. 
    La   riparazione   pecuniaria   si   rivelerebbe    una    misura
sproporzionata anche perche' parametrata al  criterio  del  prezzo  o
profitto del reato, e dunque insuscettibile  di  una  graduazione  da
parte  del  giudice,  in  funzione  di   «riequilibrio   dell'effetto
punitivo». E invero, il condannato per i reati  contemplati  all'art.
322-quater cod. pen. non solo subirebbe  «la  duplice  ablazione  del
medesimo valore patrimoniale», ma neppure potrebbe  avvalersi  «delle
garanzie e  delle  tutele  giurisdizionali  ordinariamente  collegate
all'irrogazione della sanzione pecuniaria». 
    La riparazione pecuniaria  configurerebbe,  in  conclusione,  «un
istituto  avulso  dal  sistema»,  risolvendosi   in   «una   sanzione
totalmente sottratta agli ordinari criteri» di  commisurazione  della
pena previsti dall'art. 133 cod. pen. 
    1.13.- L'unico rimedio idoneo a eliminare i  vulnera  denunciati,
realizzando  un  «riequilibrio  del  sistema»,  consisterebbe   nella
integrale declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
322-quater cod. pen. 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  245  del
2025), la Corte di cassazione, sezione  sesta  penale,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  322-quater  cod.
pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonche' agli artt. 11  e
117, primo comma, Cost.,  questi  ultimi  in  relazione  all'art.  49
CDFUE. 
    Nella versione applicabile nel giudizio a quo, l'art.  322-quater
- introdotto dalla legge n.  69  del  2015  -  testualmente  prevede:
«[c]on la sentenza di condanna per i reati  previsti  dagli  articoli
314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320  e  322-bis,  e'  sempre
ordinato il pagamento di  una  somma  pari  all'ammontare  di  quanto
indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un
pubblico servizio  a  titolo  di  riparazione  pecuniaria  in  favore
dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato  di  un
pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso  di  cui  all'articolo
319-ter, in favore  dell'amministrazione  della  giustizia,  restando
impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». 
    La  legge  n.  3  del  2019  ha   modificato   la   disposizione,
estendendone l'ambito  applicativo  anche  al  privato  autore  della
corruzione (art. 321  cod.  pen.)  e  ridefinendone  l'oggetto,  oggi
consistente in una «somma equivalente al prezzo  o  al  profitto  del
reato» (anziche', come nella versione originaria,  «all'ammontare  di
quanto   indebitamente   ricevuto   dal    pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato   di   un    pubblico    servizio»),    da    versare
«all'amministrazione lesa» dalla condotta del pubblico agente. 
    Ad avviso del giudice a quo, la riparazione pecuniaria  stabilita
dall'art. 322-quater cod. pen. - tanto nella versione applicabile nel
giudizio  a  quo  quanto  in  quella  ora  vigente   -,   cumulandosi
indefettibilmente con la confisca e il risarcimento del danno  dovuto
all'amministrazione di appartenenza del pubblico  agente  ed  essendo
insuscettibile di graduazione da parte del giudice in funzione  delle
condizioni economiche del reo e delle eventuali condotte  riparatorie
da questi  poste  in  essere,  costituirebbe  una  sanzione  punitiva
sproporzionata;  e  si  porrebbe,  pertanto,  in  contrasto  con   il
principio  di  proporzionalita'  della  pena,  desumibile  a  livello
interno dagli artt. 3 e 27 Cost., nonche' - a livello  sovranazionale
- dall'art. 49 CDFUE, rilevante nell'ordinamento  italiano  in  forza
degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. 
    4.- Le questioni - in quanto riferite alla disposizione censurata
nel testo introdotto con la legge n. 69 del 2015, applicabile secondo
il giudice a quo nel giudizio principale - sono ammissibili. 
    Lo e', in particolare, la questione sollevata in riferimento agli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 49 CDFUE,  e
segnatamente al paragrafo 3 di tale ultima disposizione, che sancisce
il divieto di pene sproporzionate rispetto al reato. 
    Da un lato, infatti, il giudice a quo  motiva  estesamente  sulla
natura  punitiva  della   riparazione   pecuniaria   prevista   dalla
disposizione censurata, e pertanto sulla  sua  riconducibilita'  alla
sfera di tutela di cui all'art. 49 CDFUE: cio' che  corrisponde  allo
stato della  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea in materia, che non esita a ricondurre  a  tale  disposizione
l'intera materia delle  sanzioni  punitive,  indipendentemente  dalla
loro  qualificazione  come  "pene"  in  senso  formale  nei   singoli
ordinamenti nazionali (per  tutte,  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, causa  C-205/20,  NE,
concernente una sanzione applicata dall'autorita' amministrativa). Se
la misura ora all'esame effettivamente possieda tale natura  punitiva
e' poi questione che attiene al merito  delle  questioni,  e  che  in
quella sede dovra' essere affrontata (infra, 5.1.). 
    Dall'altro lato, per quanto  la  Sezione  rimettente  non  motivi
espressamente sul punto, non v'e' alcun  dubbio  che  la  riparazione
pecuniaria  prevista  dall'art.  322-quater  cod.  pen.  si  collochi
all'interno  dell'ambito  di  applicazione  del  diritto  dell'Unione
europea ai sensi dell'art. 51  CDFUE,  e  pertanto  sia  soggetta  al
rispetto dei diritti e principi stabiliti dalla Carta, oltre  che  di
quelli sanciti dalla Costituzione e  dalla  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo. Infatti, un ampio novero di strumenti  di  diritto
unionale detta obblighi a carico degli Stati  membri  in  materia  di
contrasto ai reati contro  la  pubblica  amministrazione,  anche  con
riferimento alle sanzioni applicabili agli stessi (tra gli altri:  la
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono
coinvolti funzionari delle Comunita' europee  o  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea,  fatta  a  Bruxelles  il  26  maggio  1997;  il
Protocollo del 27 settembre 1996 alla Convenzione sulla tutela  degli
interessi finanziari delle comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995 - la cosiddetta "Convenzione PIF" -; la decisione  quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa  alla  lotta
contro la corruzione nel settore privato;  la  decisione  2008/801/CE
del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa  alla  conclusione,  a
nome della Comunita' europea, della convenzione delle  Nazioni  Unite
contro la corruzione; la  direttiva  (UE)  2017/1371  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
contro  la  frode  che  lede  gli  interessi  finanziari  dell'Unione
mediante il diritto penale - la cosiddetta "direttiva PIF" -; e, ora,
la direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione). 
    Nello stabilire norme incriminatrici che colpiscono tali reati, e
poi nell'applicare concretamente tali norme,  ciascuno  Stato  membro
"attua" al tempo stesso il diritto dell'Unione, risultando  per  cio'
stesso vincolato al rispetto della Carta, ai sensi dello stesso  art.
51, paragrafo 1, CDFUE. 
    Infine, e'  appena  il  caso  di  ribadire  in  questa  sede  che
l'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, CDFUE - affermato  dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE,  sentenza  NE)  -  non
osta alla proposizione di un incidente di legittimita' costituzionale
e a un intervento di questa Corte  con  gli  strumenti  di  cui  essa
dispone (tra cui la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della disposizione nazionale in contrasto con la Carta), in  base  ai
principi da ultimo ricapitolati da questa stessa Corte nella sentenza
n. 71 del 2026 (punto 7), da intendersi qui integralmente richiamati. 
    5.- Nel merito, la questione e' fondata in riferimento agli artt.
3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in  relazione  all'art.
49, paragrafo 3, CDFUE, restando assorbita la  censura  formulata  in
riferimento all'art. 27 Cost., per  i  motivi  qui  riassunti  e  nel
prosieguo piu' distesamente argomentati. 
    La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen.
costituisce una misura sui generis non riconducibile in senso proprio
ne' alla categoria delle pene, ne' a quella delle  misure  di  natura
lato  sensu   "ripristinatoria"   (con   funzione   di   riequilibrio
patrimoniale tra autore e danneggiato, o comunque  di  ablazione  del
profitto  illegittimamente  acquisito  da  quest'ultimo  mediante  la
commissione  del  reato).  Come   sottolineato   dalla   dottrina   e
dall'unanime  giurisprudenza,  essa  e'   chiamata   a   svolgere   -
nell'intenzione  del  legislatore  -  una   funzione   di   ulteriore
deterrenza e di  piu'  energica  sanzione  delle  condotte  criminose
indicate dalla disposizione. Cio' induce questa Corte a  considerarla
- ai  fini  almeno  dell'individuazione  dello  statuto  di  garanzie
costituzionali e unionali cui essa e'  soggetta  -  quale  misura  di
carattere "punitivo" (infra, 5.1.). 
    L'art. 322-quater cod. pen. -  che  prevede  una  conseguenza  di
significativa afflittivita' per il condannato, per  effetto  del  suo
combinarsi con numerose altre misure che incidono in senso limitativo
sul  suo  patrimonio  -  viola  il  principio   di   proporzionalita'
applicabile alla generalita' delle sanzioni di natura "punitiva", dal
momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne
l'ammontare in relazione alla concreta offensivita'  della  condotta,
al grado di responsabilita' del suo  autore  e  alla  sua  situazione
economica e patrimoniale (infra, 5.2.). 
    5.1.- I dubbi di legittimita'  costituzionale  prospettati  dalla
sezione rimettente della Corte di cassazione muovono dal  presupposto
della natura sostanzialmente "punitiva" della misura in questione. 
    Il suo inquadramento sistematico,  e  la  stessa  identificazione
della sua  precisa  natura  sono,  per  la  verita',  tutt'altro  che
agevoli. 
    5.1.1.- Certamente non si tratta di una pena pecuniaria in  senso
proprio: non tanto perche'  la  riparazione  pecuniaria  non  rientra
nell'elenco di cui all'art. 18, secondo comma,  cod.  pen.  (restando
ferma, ovviamente, la possibilita' per il legislatore  di  introdurre
nuove tipologie  di  pene  pecuniarie  attraverso  altrettante  leges
speciales), quanto perche' non vi e'  alcun  indice  normativo  della
volonta' del legislatore  del  2015,  ne'  di  quello  del  2019,  di
sottoporre  questa  misura  alla  disciplina  ordinaria  delle   pene
pecuniarie, con riferimento segnatamente alla  possibilita'  di  loro
conversione in caso di mancato pagamento (artt. 102 e 103 della legge
24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale») o di
una loro sospensione condizionale. Ne' la riparazione  concorre  alla
determinazione del limite  massimo  di  pena  sospendibile  ai  sensi
dell'art. 163 cod. pen. 
    5.1.2.- Cio', tuttavia, non risolve il quesito su quale sia -  in
positivo - la natura della misura: tema sul quale gli  stessi  lavori
preparatori restano affatto silenti. 
    Dallo  scioglimento  di  tale  quesito  dipende,  d'altra  parte,
l'individuazione  dello  statuto  costituzionale,   convenzionale   e
unionale della misura in  parola,  e  dunque  dei  requisiti  che  ne
condizionano la stessa legittimita' costituzionale  (direttamente,  o
per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). 
    In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte  a
partire dalla sentenza n.  196  del  2010,  il  riconoscimento  della
natura "punitiva" di una misura, pur non formalmente qualificata come
"pena" e pur non soggetta alle regole dettate dal codice  penale  per
le pene, comporta l'assoggettamento della misura  stessa  a  tutte  o
almeno ad alcune delle garanzie che la Costituzione,  la  CEDU  e  la
CDFUE dettano in materia di diritto e di processo penale  (cosi',  ad
esempio, in materia di irretroattivita' in peius della  confisca  del
veicolo, la stessa sentenza n. 196 del 2010, punto 5 e  seguenti  del
Considerato in diritto; di  irretroattivita'  in  peius  di  sanzioni
amministrative "punitive", sentenza n.  68  del  2017,  punto  6  del
Considerato in diritto;  di  retroattivita'  in  mitius  di  sanzioni
amministrative "punitive", sentenze n. 73 del 2026, punto 14 e n.  63
del 2019, punto 6.3. del Considerato in diritto; di deroga  alla  res
iudicata nel caso di dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale
di una sanzione amministrativa accessoria avente carattere  punitivo,
sentenza n. 68 del 2021, punto  6  del  Considerato  in  diritto;  di
applicabilita' della garanzia del "diritto al silenzio", sentenza  n.
84 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonche' ordinanza
n.  117  del  2019,  punto  7.1.  del  Considerato  in  diritto;   di
applicazione  della  garanzia  convenzionale  del  ne  bis  in  idem,
sentenze n. 149 del 2022, punto 5.2.2. del Considerato in  diritto  e
n. 145 del 2020, punto 6 del Considerato in diritto). 
    Cio' al fine, evidenziato dalla stessa sentenza n. 196  del  2010
(punto 3.1.3. del Considerato in diritto), di impedire che  «risposte
di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri  delle  pene  in
senso stretto», si sottraggano all'insieme di quelle garanzie  grazie
all'adozione, da parte del legislatore, di una diversa "etichetta"  o
qualificazione formale. 
    Tali garanzie, invece, non operano laddove  debba  escludersi  la
natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale restera' cosi'
soggetta (soltanto) alle  garanzie  costituzionali,  convenzionali  e
unionali applicabili ai diritti incisi dalla misura medesima  (cosi',
in materia di confisca "allargata", sentenza n. 166 del  2025,  punto
6.2. del Considerato in diritto; di confisca dell'arma, sentenza n. 5
del 2023, punto 5 del Considerato in diritto; in materia  di  diritto
al silenzio, sentenze n. 78 del 2026, punto 7  e  n.  148  del  2022,
punto 4.2.4. del Considerato in diritto). 
    5.1.3.- Ora, la  natura  "punitiva"  della  misura  all'esame  e'
sostenuta  dall'ordinanza   di   rimessione   onde   affermarne,   in
particolare, la soggezione al principio costituzionale e unionale  di
proporzionalita' delle pene e delle misure a carattere punitivo. 
    In effetti, la qualificazione in  parola  e'  essenziale  perche'
possa essere evocato (tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.)
l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, a tenore del quale «[l]e pene inflitte
non devono essere sproporzionate rispetto al reato»: disposizione che
la giurisprudenza della  Corte  di  giustizia  ha  riferito  anche  a
sanzioni amministrative, e dunque non  costituenti  "pene"  in  senso
stretto, ma avente  carattere  sostanzialmente  punitivo  (in  questo
senso, ad esempio, CGUE, sentenza  NE,  nonche'  -  in  precedenza  -
sentenza 4 ottobre 2018, causa C-384/17, Link Logistik N&N). 
    Quanto  invece  al  requisito  di  proporzionalita',  nella   sua
dimensione   di   garanzia   rispetto   all'esercizio   del    potere
discrezionale del legislatore, potrebbe invero ritenersi che l'esatto
inquadramento dogmatico e sistematico  della  misura  sia  di  minore
rilievo pratico, a fronte del  principio,  piu'  volte  affermato  di
recente  da  questa  Corte,  in  forza  del  quale   il   vaglio   di
proporzionalita' si impone rispetto a ogni misura  che  comporti  una
restrizione dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n. 203 del
2024, punto 4.7. del Considerato in diritto; n. 46  del  2024,  punto
3.1. del Considerato in diritto; n. 24 del  2019,  punto  9.7.3.  del
Considerato in diritto). Diritti tra i quali rientra, certamente,  il
diritto  di  proprieta',  immediatamente  inciso  dalla   riparazione
pecuniaria in parola. 
    Tuttavia, la riconduzione di questa misura al  novero  di  quelle
prevalentemente caratterizzate da finalita'  generalpreventive  e  da
una natura, in  senso  lato,  punitiva  consente  di  calibrare  piu'
precisamente  il  vaglio   di   legittimita'   costituzionale   della
disciplina censurata attorno al  generale  requisito  di  proporzione
della risposta  sanzionatoria  rispetto  alla  gravita'  oggettiva  e
soggettiva del fatto illecito commesso. Requisito, quest'ultimo,  che
questa Corte deduce dagli artt. 3 e 27, primo e  terzo  comma,  Cost.
per cio' che concerne le pene stricto sensu; e dal solo art. 3  Cost.
- eventualmente in combinato disposto con le norme costituzionali che
tutelano i singoli diritti incisi  dalla  sanzione  -  per  cio'  che
concerne le misure che condividono con le pene una funzione in  senso
lato "punitiva" (sentenze n. 95 del 2022, punto 4.1. del  Considerato
in diritto; n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in  diritto;  n.
112 del 2019, punti 8.2.2. e 8.2.3. del Considerato in diritto). 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti,  le  sanzioni
comunque dotate di carattere "punitivo"  «condividono  [...]  con  le
pene il carattere  reattivo  rispetto  a  un  illecito,  per  la  cui
commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza
in termini di restrizione  di  un  diritto  (diverso  dalla  liberta'
personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria  e'  riservata
alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua  "causa  giuridica"
proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo  stesso
modo che per le pene - pur a fronte dell'ampia  discrezionalita'  che
al legislatore compete nell'individuazione  degli  illeciti  e  nella
scelta del relativo trattamento punitivo  -  anche  per  le  sanzioni
amministrative  si  prospetta,  dunque,  l'esigenza  che  non   venga
manifestamente meno un rapporto di congruita' tra la  sanzione  e  la
gravita'  dell'illecito  sanzionato;   evenienza   nella   quale   la
compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata»
(ancora, sentenza n.  185  del  2021,  punto  4  del  Considerato  in
diritto, corsivo aggiunto. Sulla  necessaria  proporzionalita'  delle
sanzioni amministrative di natura "punitiva" rispetto  alla  gravita'
dell'illecito, sentenze n. 116 del 2025, punto 4 del  Considerato  in
diritto, n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in  diritto,  n.
103 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto, n. 101 del 2025,
punto 10 del Considerato in diritto; n. 52  del  2024,  punto  3  del
Considerato in diritto; n. 40 del 2023, punto 5.2. del Considerato in
diritto; n. 266 del 2022, punto 5.1. del Considerato in  diritto;  n.
246 del 2022, punto 9.1. del Considerato in diritto; sentenza n.  212
del 2019, punto 6.2.1. del Considerato in diritto.  Parimenti,  sulla
necessita' di proporzionalita'  delle  sanzioni  tributarie  rispetto
alla gravita' della violazione, sentenze n. 93 del 2025, punti 2.1. e
7 del Considerato  in  diritto  e  n.  46  del  2023,  punto  13  del
Considerato in diritto). 
    Di  qui  il  rilievo  di  tale  qualificazione  anche   ai   fini
dell'applicazione della garanzia  della  proporzionalita'  nella  sua
dimensione  propriamente  "domestica",  ancorata  dal  rimettente  al
parametro dell'art. 3 Cost. 
    5.1.4.-  Prima  di  esaminare  direttamente  gli  argomenti   che
depongono contro e a favore della  qualificazione  della  riparazione
pecuniaria in esame come sanzione "punitiva", conviene sottolineare -
onde evitare  un  frequente  fraintendimento  -  che  riconoscere  il
carattere  "afflittivo"  di  una  misura  non  equivale   ancora   ad
ascriverle una  funzione  "punitiva".  Una  misura  ben  puo'  essere
"afflittiva" - e cioe'  risultare  anche  gravemente  limitativa  dei
diritti  fondamentali  del  suo  destinatario  -  senza  avere  alcun
carattere "punitivo": un'espropriazione  per  pubblica  utilita',  il
ricovero di un malato psichiatrico in una residenza per  l'esecuzione
delle misure di sicurezza (REMS), e a maggior ragione un'ordinanza di
custodia  cautelare  a  carico  di  un  imputato  sono  tutte  misure
certamente "afflittive", alle quali pero'  e'  affatto  estranea  una
finalita' punitiva. 
    In particolare, questa Corte ha escluso  la  natura  punitiva  di
misure limitative  del  diritto  di  proprieta'  allorche'  esse  non
trovino la loro causa in una condotta illecita del loro destinatario,
la  quale  opera  tutt'al  piu'  come   "occasione"   dell'intervento
pubblico; ma svolgano essenzialmente  una  funzione  "preventiva"  di
neutralizzazione o controllo di un pericolo proveniente da ipotetiche
condotte future dello stesso destinatario (ad esempio, sentenza n.  5
del 2023, punto 5 del Considerato  in  diritto).  D'altra  parte,  e'
stata esclusa la natura punitiva di misure  comunque  afflittive  dei
diritti individuali di  quest'ultimo  allorche'  esse,  pur  trovando
effettivamente la loro causa  in  precedenti  condotte  illecite  del
medesimo  ed  essendo  pertanto  qualificabili  in  senso  lato  come
"sanzioni" di un comportamento illecito, abbiano  essenzialmente  una
funzione  "ripristinatoria"  dello  status  quo  ante,  ossia   della
situazione  giuridica  precedente  alla   commissione   dell'illecito
(sentenze n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto e n.
24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto.  Nello  stesso
senso, Corte europea dei  diritti  dell'uomo,  sentenza  19  dicembre
2024,  Episcopo  e  Bassani  contro  Italia,  paragrafo  74,  nonche'
sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo e altri contro  Italia,  paragrafi
99-140, e ivi ulteriori riferimenti). 
    In tale verifica, la circostanza che la misura sia applicata  dal
giudice penale  ovvero  da  un'autorita'  differente  non  assume  un
rilievo decisivo: la  natura  punitiva  della  sanzione  puo'  essere
predicata (ed e' stata in concreto riconosciuta da questa  Corte)  in
relazione a sanzioni applicate da giudici civili (sentenza n. 145 del
2020) o da autorita' amministrative (cosi' nelle citate  sentenze  n.
73 del 2026, n. 149 del 2022, n. 84 del 2021, n. 68 del 2021,  n.  63
del 2019, n. 68 del 2017, n. 196 del 2010, nonche' ordinanza  n.  117
del 2019); e per converso e' stata  esclusa  in  relazione  a  misure
applicate dal giudice penale  con  la  stessa  sentenza  di  condanna
(cosi' nelle citate sentenze n. 166 del 2025 e n. 5 del 2023). 
    Entro queste coordinate di massima si deve, dunque,  svolgere  la
verifica sulla natura della riparazione pecuniaria  di  cui  all'art.
322-quater cod. pen. 
    5.1.5.-  In  favore  della   qualificazione   della   riparazione
pecuniaria  ora  all'esame  come  misura  di  natura   essenzialmente
"ripristinatoria" dello status quo ante, piu' specificamente volta ad
assicurare un riequilibrio patrimoniale tra autore e  persona  offesa
dal reato, militano due argomenti principali. 
    Da un lato, il nomen  iuris  utilizzato  dal  legislatore,  e  in
particolare l'uso dell'espressione «riparazione», evoca  vari  luoghi
della legislazione  penale  che  disciplinano  l'ipotesi  in  cui  il
colpevole abbia «riparato interamente il danno» nei  confronti  della
persona, mediante i classici strumenti  -  qualificati  espressamente
come «sanzioni civili» nel Titolo VII del Libro I del codice penale -
delle restituzioni e del risarcimento (ad esempio, artt.  62,  numero
6, 162-ter e 341-bis, quarto comma, cod. pen.). 
    Dall'altro, i proventi della misura sono  devoluti  alle  singole
amministrazioni pubbliche danneggiate  dalla  condotta  del  pubblico
agente, anziche' ai fondi statali che sono gli  ordinari  destinatari
dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische. 
    Altri elementi sono, tuttavia, distonici rispetto  a  una  simile
qualificazione. 
    Anzitutto, la misura e' disposta  d'ufficio  dal  (solo)  giudice
penale con  la  sentenza  di  condanna,  anziche'  su  richiesta  del
danneggiato.  Questa  circostanza  segna  una   cesura   tra   l'art.
322-quater cod. pen.  e  un  suo  antecedente  storico  segnalato  da
autorevole dottrina, l'art. 38 del codice  Zanardelli  del  1889,  il
quale prevedeva che «[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento  dei
danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona
o della famiglia, ancorche' non abbia cagionato danno, puo' assegnare
alla persona offesa, che ne faccia domanda, una somma  determinata  a
titolo di riparazione» (corsivo aggiunto).  E  segna,  altresi',  una
netta distinzione tra l'istituto ora  all'esame  e  l'art.  12  della
legge n. 47 del 1948, il quale pure prevede, oggi, che «[n]el caso di
diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa  puo'
chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185  del
Codice penale, una  somma  a  titolo  di  riparazione.  La  somma  e'
determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione
dello stampato» (corsivo aggiunto). 
    In secondo luogo, a differenza di quanto  accadeva  in  relazione
all'art. 38 del codice Zanardelli e di quanto tutt'oggi accade per la
riparazione  conseguente  a  diffamazione,  l'importo   della   somma
attribuita alla persona offesa e' fissato direttamente  dalla  legge,
con riferimento «all'ammontare di quanto indebitamente  ricevuto  dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico  servizio»  nella
versione originaria della disposizione, e a «una somma equivalente al
prezzo o al profitto del reato» nella versione attuale: somme,  l'una
e l'altra, che non hanno alcuna  necessaria  corrispondenza,  nemmeno
approssimativa,  con  l'entita'  dell'offesa  recata  alla   pubblica
amministrazione, se non forse  nel  caso  del  peculato  (in  cui  il
profitto ricavato dal reo comporta effettivamente  un  corrispondente
depauperamento dell'amministrazione). 
    Infine, e soprattutto, la riparazione pecuniaria di cui  all'art.
322-quater  cod.  pen.  -  cosi'  come  l'omonima  sanzione  prevista
dall'art. 38 del codice Zanardelli e, oggi, dall'art. 12 della  legge
sulla  stampa  -  e'  dovuta,  per  espressa  indicazione  normativa,
«restando impregiudicato  il  diritto  al  risarcimento  del  danno».
Inciso quest'ultimo che,  nonostante  la  contraria  lettura  di  una
pronuncia della  Corte  di  cassazione  pur  mossa  dall'apprezzabile
intento di attenuare il rigore della previsione (Cass., n. 27422  del
2025), non  puo'  interpretarsi  se  non  nel  senso  della  volonta'
legislativa di imporre il cumulo della misura  con  l'intero  (e  non
soltanto con l'"ulteriore") risarcimento del danno. 
    Piu' in particolare, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater
cod. pen. e' concepita dal legislatore come destinata a cumularsi con
il risarcimento dei danni, patrimoniali e non  patrimoniali,  che  ai
sensi dell'art. 185, secondo comma, cod. pen. e' oggetto  dell'azione
civile eventualmente esercitata nel processo  penale  dalla  pubblica
amministrazione danneggiata. 
    Inoltre, per cio' che concerne la posizione del  pubblico  agente
che sia anche  dipendente  pubblico  -  e  a  prescindere  qui  dalla
questione relativa ai  rapporti  tra  azione  civile  risarcitoria  e
azione contabile (su cui, da ultimo, si  veda  Corte  di  cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 2025, n. 27404 e ordinanza  26  giugno
2024, n. 17634) -, la riparazione pecuniaria si cumula  altresi'  con
il danno erariale cosi' come accertato dalla giurisdizione contabile,
comprensivo tanto del  danno  patrimoniale  (tra  cui  il  cosiddetto
"danno da tangente") quanto  del  danno  all'immagine  (a  sua  volta
presuntivamente pari al doppio della somma di  denaro  o  del  valore
patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente   percepita   dal
dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies, della legge  n.  20
del 1994). 
    La  giurisprudenza  contabile  afferma,  in   effetti,   che   la
riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen.  e'  istituto  di
natura diversa e non sovrapponibile al danno all'immagine «non  tanto
e non soltanto perche' la  norma  penale  lascia  "impregiudicato  il
diritto al risarcimento del danno" - declinabile nella  giurisdizione
ordinaria indipendentemente dalla  costituzione  di  parte  civile  -
quanto piuttosto in  considerazione  dell'assunto  che  nel  giudizio
contabile il fine perseguito e'  il  ripristino  del  danno  sofferto
dalla  Pubblica  amministrazione  nei  limiti  imputabili  all'autore
dell'illecito», mentre la riparazione pecuniaria sarebbe connotata da
un «carattere afflittivo-punitivo che  sanziona  e  che  non  mira  a
compensare o a riparare il danno arrecato alla  amministrazione  lesa
(danno che,  con  oggettiva  evidenza,  puo'  essere  di  gran  lunga
superiore al  c.d.  prezzo  del  reato)»;  di  talche'  le  due  voci
sarebbero   caratterizzate   da   «assoluta   autonomia»    e    «non
sovrapponibilita'»  (Corte   dei   conti,   sezione   giurisdizionale
d'appello per la Regione  siciliana,  sentenza  25  agosto  2021,  n.
139/A/2021;  nel  senso   della   non   scomputabilita'   dal   danno
all'immagine delle somme gia' corrisposte sub specie  di  riparazione
pecuniaria, si vedano anche Corte dei conti, sezione  giurisdizionale
per la Regione Toscana, sentenza 2  ottobre  2025,  n.  113;  sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 16 marzo 2026,  n.
44). 
    I medesimi principi sono applicati dalla giurisdizione  contabile
anche in tema di danno erariale patrimoniale, dal  quale  si  ritiene
non scomputabile la somma gia' versata dal condannato in sede  penale
all'amministrazione danneggiata a titolo  di  riparazione  pecuniaria
(Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale  centrale  d'appello,
sentenza 4 dicembre 2025, n. 177; sezione  giurisdizionale  d'appello
per la Regione siciliana,  sentenza  18  marzo  2025,  n.  22/A/2025;
sezione giurisdizionale per la  Regione  Puglia,  sentenza  7  agosto
2023,  n.  248;  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Liguria,
sentenza 3 febbraio 2023, n. 15). 
    Ne'  potrebbe   ragionevolmente   ascriversi   alla   riparazione
pecuniaria in esame, destinata a essere  obbligatoriamente  applicata
dal giudice con la sentenza di condanna, una  finalita'  restitutoria
(anziche' risarcitoria), dal momento che - fatto salvo  il  caso  del
peculato, in cui un'obbligazione  restitutoria,  ai  sensi  dell'art.
185, primo comma, cod. pen., appare agevolmente  configurabile  -  la
generalita' dei delitti contro la  pubblica  amministrazione  non  e'
suscettibile di generare una simile obbligazione. 
    In definitiva, quella assegnata  all'amministrazione  danneggiata
sulla base dell'art. 322-quater cod. pen. e' una somma caratterizzata
da   un'evidente   finalita'    ultracompensativa,    che    assicura
all'amministrazione   danneggiata   una   prestazione    patrimoniale
eccedente quelle che possono essere disposte in suo favore  a  titolo
di danni o di restituzioni nello stesso procedimento  penale,  in  un
eventuale  separato  giudizio  civile  o,  ancora,  nel  giudizio  di
responsabilita' contabile. 
    5.1.6.-  Per  altro  verso,  la  riparazione  pecuniaria  di  cui
all'art.  322-quater  cod.  pen.  e'  evidentemente   concepita   dal
legislatore quale misura  che  si  cumula,  altresi',  alla  confisca
obbligatoria del prezzo o del profitto del reato  disposta  ai  sensi
del precedente art. 322-ter cod. pen. 
    Lo dimostra gia' la topografia delle due disposizioni,  collocate
l'una dopo l'altra nella stessa Sezione dedicata ai reati  contro  la
pubblica amministrazione e disciplinanti due  conseguenze  giuridiche
degli stessi reati,  entrambe  obbligatorie  nell'an  e  nel  quantum
(quest'ultimo  peraltro  coincidente,  con  un  effetto  pratico   di
raddoppio dello stesso sacrificio patrimoniale  posto  a  carico  del
reo), senza alcuna  indicazione  normativa  relativa  a  un'eventuale
sussidiarieta', o cedevolezza, dell'una  misura  rispetto  all'altra.
Misure,  entrambe,  destinate  a  essere  disposte  con  la  medesima
sentenza di condanna. 
    Ora, secondo la ricostruzione da  ultimo  accolta  dalle  sezioni
unite della Corte di cassazione (sentenza  n.  13783  del  2025),  la
confisca  obbligatoria  del  prezzo  o  del   profitto,   anche   per
equivalente,  non  ha  carattere  punitivo,  ma  mira   piuttosto   a
ripristinare la situazione  patrimoniale  del  reo  antecedente  alla
commissione del reato, indipendentemente  dalla  circostanza  che  la
confisca attinga i beni direttamente derivati dal reato,  ovvero  sia
disposta  per  equivalente  sui  beni  di  cui  il   reo   abbia   la
disponibilita'. 
    In sostanza, questa tipologia di confisca - oggetto  tra  l'altro
di una fitta rete di obblighi unionali, culminati nell'art. 12  della
recente  direttiva  2024/1260/UE  del  Parlamento   europeo   e   del
Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la  confisca
dei beni - svolge la funzione di  sottrarre  al  reo  l'arricchimento
senza causa determinato dalla  commissione  del  reato,  lanciando  a
tutti i consociati il messaggio  che  il  "crimine  non  paga".  Tale
funzione e' stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte EDU, la
quale ha notato che la misura in  questione  -  pur  se  imposta  dal
giudice penale con la sentenza di condanna  -  ha  caratteri  che  la
rendono  assimilabile  piu'  alla  restituzione   dell'ingiustificato
arricchimento previsto dal diritto civile che a una pena  pecuniaria,
non  potendo  tra  l'altro   eccedere   la   misura   dell'incremento
patrimoniale conseguito dal reo mediante la commissione del reato, ed
essendo insensibile al  grado  della  sua  colpevolezza  (Corte  EDU,
Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74). 
    Forme di confisca che, per converso, comportino ablazioni di beni
che eccedano quanto necessario a ripristinare nel patrimonio del  reo
la  situazione  antecedente  alla  commissione  del   reato   possono
certamente essere previste (e sono  di  fatto  previste  dal  diritto
nazionale e unionale), ma hanno per cio'  stesso  natura  "punitiva",
caratterizzandosi per l'inflizione  di  un  pregiudizio  patrimoniale
ulteriore e  distinto  rispetto  alla  mera  ablazione  del  profitto
illecitamente acquistato: cio' che determina un  peggioramento  della
sua situazione patrimoniale rispetto allo status quo ante (cosi',  in
relazione  alla  confisca  dell'intero   "prodotto"   e   dei   "beni
utilizzati" per commettere reati di manipolazione del  mercato,  come
tale macroscopicamente eccedente il vantaggio  patrimoniale  ricavato
dal reato, sentenza n. 112 del 2019, punto 8.3.4. del Considerato  in
diritto;  analogamente,  in  relazione  alla   confisca   dei   mezzi
utilizzati per commettere il reato, sentenza n.  7  del  2025,  punto
3.1.2.  del  Considerato  in  diritto).  Il  che  comporta  il   loro
necessario assoggettamento agli standard di garanzia  che  connotano,
appunto, questa tipologia di sanzioni. 
    Anche sotto questo profilo,  dunque,  la  riparazione  pecuniaria
prevista  dall'art.  322-quater  cod.  pen.,  raddoppiando  l'importo
oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del precedente art. 322-ter
cod. pen., non puo' giustificarsi quale strumento meramente volto  al
ripristino in capo al reo della situazione patrimoniale precedente al
reato, gia' attuato mediante la confisca del profitto e  del  prezzo;
ma si profila piuttosto come  strumento  per  infliggere  al  reo  un
sacrificio patrimoniale netto, in chiave  di  sanzione  punitiva  per
l'illecito commesso. 
    Invero,  una  recente  sentenza  della  Corte  di  cassazione  ha
sostenuto,   sulla   base   di   un'interpretazione   conforme   alla
Costituzione dell'art.  322-quater  cod.  pen.,  che  la  riparazione
pecuniaria ivi prevista non dovrebbe disporsi  quando  il  condannato
sia stato attinto, al tempo stesso, dalla confisca del profitto o del
prezzo del reato ai sensi dell'art.  322-ter  cod.  pen.  (Cass.,  n.
23203 del 2024). Come  giustamente  osserva  l'odierna  ordinanza  di
rimessione, tuttavia, tale soluzione non  trova  alcun  conforto  nel
testo  delle  due  disposizioni,  e  comporterebbe   la   sistematica
inapplicabilita'   dell'art.   322-quater   cod.   pen.   a    fronte
dell'obbligatorieta'  della  confisca  prevista  dalla   disposizione
precedente - confisca, peraltro, normalmente preceduta dal  sequestro
della   somma   destinata   a   divenire   l'oggetto   dell'ablazione
patrimoniale. 
    Del tutto coerente con la logica  "interna"  della  confisca  del
profitto e', invece, l'orientamento giurisprudenziale (di cui si  da'
atto puntualmente nell'ordinanza di rimessione:  supra,  punto  1.6.)
che esclude la  confisca  nell'ipotesi  in  cui  il  reo  abbia  gia'
integralmente versato una somma pari al  prezzo  o  il  profitto  del
reato all'amministrazione lesa: orientamento che,  peraltro,  ha  una
precisa   corrispondenza    nel    regime    della    responsabilita'
amministrativa da reato degli enti (art. 19, comma 1, del  d.lgs.  n.
231  del  2001),  e  che  consente  tra  l'altro   di   evitare   che
l'indefettibilita'  del  sequestro  e  la  successiva  confisca   del
profitto  a  favore  dell'erario  finiscano  per   pregiudicare   gli
interessi  del  danneggiato  a  ottenere   le   restituzioni   e   il
risarcimento del danno subito. Nel momento stesso in cui  restituisce
il profitto all'amministrazione danneggiata,  o  comunque  risarcisce
quest'ultima  versandole  una  somma  corrispondente  o  in   ipotesi
addirittura superiore, il reo ripristina  spontaneamente  la  propria
situazione patrimoniale anteriore al reato e rende cosi'  inutile  la
stessa confisca del profitto  (o  del  prezzo):  la  cui  imposizione
finirebbe  per  svolgere,  a  questo  punto,  una  funzione  punitiva
estranea alla sua ratio legislativa. 
    Ma quest'ultimo opportuno temperamento opera,  appunto,  soltanto
in relazione alla confisca di cui all'art.  322-ter  cod.  pen.,  non
gia' con riferimento alla misura, qui  all'esame,  della  riparazione
pecuniaria di cui all'art. 322-quater  cod.  pen.,  che  e'  prevista
«restando impregiudicato il diritto al  risarcimento  del  danno»:  e
dunque  anche  a  prescindere  dall'avvenuto  risarcimento  o   dalle
avvenute restituzioni alla persona offesa. 
    Cio' che, anche in questo  caso,  depone  per  l'ascrizione  alla
misura di una funzione sanzionatorio-punitiva  rispetto  all'illecito
commesso. 
    5.1.7.- In conclusione: la riparazione pecuniaria  all'esame  ha,
da un lato, effetti ultracompensativi  (anche  con  riferimento  alle
voci di danno non patrimoniale, comprensive del  danno  all'immagine)
nei confronti dell'amministrazione danneggiata  (supra,  5.1.5.);  e,
dall'altro, effetti nei confronti  del  condannato  che  eccedono  il
ripristino della sua situazione patrimoniale  antecedente  al  reato,
tale   ripristino   essendo   gia'   assicurato   dalla   concorrente
applicazione  della  confisca,  ovvero  dalle  restituzioni   e   dal
risarcimento   che   il   reo   abbia   spontaneamente    corrisposto
all'amministrazione stessa (supra, 5.1.6.). 
    Esclusa dunque tanto la natura  "risarcitoria"  o  "restitutoria"
nei confronti del danneggiato, quanto quella "ripristinatoria"  dello
status quo ante rispetto all'autore, non resta che riconoscere  -  in
sintonia  con  quanto  argomentato   non   solo   dall'ordinanza   di
rimessione, ma anche da autorevoli  voci  della  dottrina  -  che  la
misura in esame, seppur non costituendo una "pena" nel senso  tecnico
utilizzato nel codice penale, e' stata introdotta dal legislatore  in
chiave di ulteriore deterrenza e  di  piu'  energica  sanzione  delle
condotte criminose  interessate,  rispetto  a  quanto  gia'  le  pene
detentive previste in caso di condanna per reati contro  la  pubblica
amministrazione siano in grado di assicurare. Cio' che ha indotto  la
medesima dottrina, con valutazione  che  questa  Corte  condivide,  a
riconoscerle una funzione schiettamente "punitiva",  a  dispetto  del
nomen iuris utilizzato dal legislatore. 
    Non sorprende dunque che, come rammenta  il  giudice  a  quo,  la
stessa giurisprudenza di legittimita' abbia attribuito alla misura in
esame  natura  di  «sanzione   civile   accessoria»   con   «indubbia
connotazione  punitiva»  (Cass.,  n.  16098  del  2020),   tanto   da
ricondurre espressamente la  relativa  applicazione  in  assenza  dei
presupposti di legge alla figura  della  «pena  illegale»  (Corte  di
cassazione, sezione sesta  penale,  sentenze  27  aprile-8  settembre
2021, n. 33260 e n. 12541 del 2019). 
    Qualificazioni, tutte, che non a  caso  riecheggiano  quelle  che
gia' la dottrina coeva attribuiva all'art. 38 del codice  Zanardelli,
definito come "penalita' sussidiaria", o "multa privata", destinata a
svolgere una funzione che la stessa relazione  ministeriale  indicava
nei  termini  di  «complemento   penale»,   tendente   a   rafforzare
l'efficacia della repressione della  condotta  criminosa  («Relazione
ministeriale sul libro I del progetto  di  codice  penale  presentato
alla Camera dei Deputati da s.e. il Ministro di grazia e giustizia  e
dei  culti  Zanardelli  nel  22  novembre  1887»,  XLI,  a   commento
dell'originario art. 37 del progetto); e  che  riecheggiano  altresi'
quelle oggi attribuite alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12
della legge  sulla  stampa,  qualificata  dalla  giurisprudenza  come
«ipotesi  eccezionale  di  pena   pecuniaria   privata»   (Corte   di
cassazione, sezione terza civile, sentenza 17 marzo 2010,  n.  6490),
che si aggiunge a tutte le  altre  voci  di  risarcimento  del  danno
(compreso  quello  morale)  con  lo  scopo  precipuo  di   rafforzare
l'effetto deterrente della norma penale, al pari delle  pene  vere  e
proprie. 
    5.2.-  Cio'  posto,  ritiene  questa  Corte  che  la  riparazione
pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. non superi il test di
proporzionalita'  delle  sanzioni  punitive   imposto,   all'unisono,
dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. 
    5.2.1.- In proposito, occorre anzitutto considerare che  essa  si
inserisce in un quadro di misure patrimoniali che trovano la  propria
causa nell'accertamento della  responsabilita'  penale  del  reo,  le
quali si cumulano alla pena detentiva e a  quelle  accessorie  (oltre
che alle conseguenze extrapenali della condanna medesima). 
    Tale quadro complessivo determina conseguenze assai  gravose  per
l'interessato. 
    Basti considerare, da un lato, che l'importo dovuto alla pubblica
amministrazione  interessata  a  titolo  di  riparazione   pecuniaria
coincide  con  l'ammontare  dell'autonoma  confisca  obbligatoria  di
denaro o beni di  cui  il  condannato  abbia  la  disponibilita';  e,
dall'altro, che il doppio di quell'importo e' dovuto  dal  condannato
pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di  risarcimento
del danno d'immagine. 
    A conti fatti, cio' si traduce, per  l'interessato,  nell'obbligo
di versare ad amministrazioni  pubbliche  il  quadruplo  dell'importo
determinato ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen.  A  tale  importo
dovranno poi sommarsi le somme dovute a titolo  di  risarcimento  del
danno erariale ulteriore  (nel  giudizio  contabile)  e/o  dei  danni
ulteriori riconosciuti alla pubblica  amministrazione  danneggiata  e
agli eventuali terzi costituitisi parte civile nel  giudizio  penale,
senza contare  le  perdite  patrimoniali  conseguenti  alle  sanzioni
disciplinari cui il pubblico dipendente e' parimenti soggetto. 
    Ancorche' ciascuna di queste  conseguenze  patrimoniali  persegua
una distinta finalita', si' che la sproporzione della misura in esame
- contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice a quo - non puo'
inferirsi tout court dalla mera circostanza della  sua  cumulabilita'
con altri obblighi di natura patrimoniale gravanti sul reo, ma aventi
diversa funzione, questa Corte non puo' non tener conto, almeno quale
dato di partenza per la  valutazione  della  proporzionalita',  delle
conseguenze particolarmente gravose che incombono nel loro  complesso
sul condannato per i reati elencati nell'art. 322-quater cod. pen. 
    5.2.2.-  A  fronte,  dunque,   di   questa   indubbia   incidenza
"incrementale" della misura  in  esame  rispetto  a  un  quadro  gia'
caratterizzato da una pluralita' di  misure  afflittive  incidenti  a
vario titolo sul patrimonio del reo, quadro in gran parte ispirato  a
una logica puramente moltiplicatoria del medesimo importo di base, il
dato che piu' differenzia la riparazione pecuniaria di  cui  all'art.
322-quater cod. pen. dalle pene pecuniarie tradizionalmente intese e'
la  predeterminazione  legislativa  del   suo   ammontare,   ancorata
indefettibilmente al valore  di  quanto  indebitamente  ricevuto  dal
pubblico agente (ovvero, dopo la novella  del  2019,  al  valore  del
prezzo o del profitto). 
    L'art. 322-quater cod. pen.  non  conferisce  al  giudice  alcuna
possibilita' di commisurare l'ammontare della riparazione  pecuniaria
ne' alla concreta gravita'  del  reato,  in  termini  oggettivi  (sub
specie  di  lesione  effettiva  della  sfera   patrimoniale   o   non
patrimoniale della pubblica amministrazione offesa) e soggettivi (sub
specie di  maggiore  o  minore  colpevolezza);  ne'  all'entita'  del
contributo del singolo reo in caso di concorso di  persone  (tutti  i
concorrenti essendo stati anzi ritenuti dalla giurisprudenza, a valle
della novella del 2019, obbligati per l'intero: Corte di  cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 25 gennaio-4 aprile 2023,  n.  14229);
ne' - ancora - alle specifiche condizioni economiche  e  patrimoniali
di ciascun imputato. 
    5.2.3.- Da cio' deriva un  assetto  normativo  incompatibile  con
almeno due corollari che questa Corte  ha  tratto  dal  principio  di
proporzionalita' delle pene, applicati in piu'  occasioni  anche  con
riferimento a sanzioni diverse dalle  pene,  ma  ad  esse  accomunate
dalla loro natura (prevalentemente) "punitiva". 
    Il  primo  corollario,  comune  a  ogni  tipologia  di   sanzione
punitiva,  richiede  che  essa  sia   "individualizzata",   e   cioe'
commisurata dal giudice (o comunque dall'autorita' preposta alla  sua
irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto,
che risultino  rilevanti  per  determinare  -  in  particolare  -  la
gravita' oggettiva e soggettiva dell'illecito (in  questo  senso,  ad
esempio, sentenze n. 112 del 2019, punto 8.3.6.  del  Considerato  in
diritto; n. 46 del 2023, punto 14 del Considerato in diritto). 
    Una tale esigenza non e' soddisfatta da una misura che,  pur  non
essendo  propriamente  riconducibile  al  paradigma  della   sanzione
"fissa"  (in  quanto  tale  tendenzialmente  incompatibile   con   la
Costituzione, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n. 50  del
1980 e poi applicato, ex aliis, dalle sentenze n. 40 del  2023  e  n.
185 del 2021), e' tuttavia ancorata ex lege al  criterio  -  al  piu'
grossolanamente indicativo  della  concreta  gravita'  oggettiva  del
reato - del quantum percepito dal  pubblico  ufficiale  o,  oggi,  al
prezzo o al profitto complessivamente conseguito  attraverso  la  sua
commissione: poco importa se da un autore singolo o da  piu'  persone
in concorso, e  a  prescindere  dal  grado  di  partecipazione  e  di
colpevolezza di ciascuno. 
    Il secondo corollario, specificamente calibrato - invece -  sulle
misure di carattere punitivo che incidano sul patrimonio del soggetto
interessato,  richiede  che  il  loro  importo  tenga   conto   delle
condizioni  economiche  e  patrimoniali  del  reo  al  momento  della
condanna, si' da assicurare un impatto soggettivamente  eguale  della
sanzione su persone che abbiano disponibilita' economiche  differenti
(sentenza n. 28 del 2022, punto  6.2.  del  Considerato  in  diritto;
analogamente, piu' di recente, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.2. del
Considerato in diritto). 
    Anche quest'ultima esigenza non e' ictu oculi soddisfatta da  una
misura  come  quella  all'esame,  che  prevede  per  ogni  condannato
l'obbligo di pagare una somma pari a quanto  indebitamente  percepito
(nella versione originaria  dell'art.  322-quater  cod.  pen.)  o  al
valore del prezzo o del profitto del reato (nella versione post legem
n.  3  del  2019):  somma  che  potrebbe  non   essere   piu'   nella
disponibilita'  del  reo,   o   che   potrebbe   comunque   risultare
macroscopicamente   eccessiva    rispetto    alle    sue    effettive
disponibilita'  finanziarie  al  momento  della  condanna.  Il   che,
peraltro, non gli consentirebbe di far fronte a un obbligo  al  quale
deve  essere  necessariamente   subordinata   la   stessa   eventuale
sospensione condizionale della pena (art.  165,  quarto  comma,  cod.
pen.). 
    6.- Al  vulnus  cosi'  evidenziato  e'  possibile  porre  rimedio
mediante la semplice ablazione della disposizione censurata. 
    In effetti, «[l]'esigenza di far ricorso a una pronuncia di  tipo
manipolativo,  che  sostituisca  la  sanzione  censurata  con   altra
conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente  solo  allorche'
la lacuna di punibilita' che conseguirebbe a una pronuncia  ablativa,
non  colmabile  tramite  l'espansione  di  previsioni   sanzionatorie
coesistenti, si riveli foriera di "insostenibili vuoti di tutela" per
gli interessi protetti dalla norma incisa (sentenza n. 222 del 2018):
come, ad esempio, quando ne  derivasse  una  menomata  protezione  di
diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare  rilievo
per l'intera collettivita' rispetto a gravi forme di aggressione, con
eventuale  conseguente  violazione  di  obblighi   costituzionali   o
sovranazionali» (sentenza n. 185 del 2021, punto 3 del Considerato in
diritto). 
    In difetto di una simile situazione, l'intervento di questa Corte
ben  puo'  limitarsi  all'ablazione,   totale   o   parziale,   della
disposizione  censurata  (sentenze  n.  7  del  2025,  punto  4   del
Considerato in diritto; n. 51 del 2024, punto 4  del  Considerato  in
diritto; n. 46 del 2024, punto  4.2.  del  Considerato  in  diritto),
restando  poi  affidata   alla   discrezionalita'   del   legislatore
l'eventuale  individuazione  di  soluzioni   alternative   a   quella
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Una simile situazione si verifica nel caso ora all'esame, in  cui
le norme incriminatrici dei reati elencati dall'art. 322-quater  cod.
pen. restano comunque  presidiate  da  altre  sanzioni  di  carattere
detentivo   e   non   detentivo,   che    assicurano    allo    stato
l'imprescindibile  livello  minimo  di  tutela  ai   beni   giuridici
protetti, di essenziale rilievo per la collettivita'. 
    L'art. 322-quater cod.  pen.,  nella  versione  introdotta  dalla
legge n. 69 del 2015 e applicabile ratione temporis  nel  giudizio  a
quo deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    7.- La dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve essere
estesa in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), alla versione attualmente in vigore  dell'art.
322-quater cod. pen., che presenta i medesimi vizi della disposizione
previgente. 
    8.- Infine, la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
deve altresi' estendersi  all'art.  165,  quarto  comma,  cod.  pen.,
introdotto con la legge n. 69 del 2015, il quale ha la sola  funzione
di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica  la
riparazione pecuniaria di  cui  all'art.  322-quater  cod.  pen.,  il
giudice debba subordinare la sospensione condizionale della  pena  al
pagamento della riparazione stessa. 
    9.- Resta affidata alla prudente valutazione del  legislatore  la
possibilita' di prevedere, accanto alle sanzioni detentive,  sanzioni
di  natura  pecuniaria   con   funzione   rafforzativa   dell'effetto
deterrente  delle  norme  incriminatrici  in  questione,   anche   in
relazione alle  raccomandazioni  in  proposito  provenienti  da  vari
organismi internazionali.