ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 614-bis del
codice di  procedura  civile,  nel  testo  anteriore  alle  modifiche
apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo  10  ottobre
2022, n. 149 (Attuazione  della  legge  26  novembre  2021,  n.  206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e  per
la  revisione  della  disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di  razionalizzazione
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione  forzata),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure  concorsuali,
in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra R.A. S.  e
P. L., I. M., M. L., con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n.
211 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 13  aprile  2026  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 29 luglio 2025,  iscritta  al  n.  211  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Brindisi,  sezione
civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  614-bis
del codice di procedura civile, nel testo  anteriore  alle  modifiche
apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo  10  ottobre
2022, n. 149 (Attuazione  della  legge  26  novembre  2021,  n.  206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e  per
la  revisione  della  disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di  razionalizzazione
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata). 
    Ad avviso del rimettente, la previsione censurata,  «nella  parte
in cui - legittimando un vincolo sine die  e,  quindi,  perpetuo  non
prevede  -  da  parte  del  Giudice  dell'opposizione   a   precetto,
l'esercizio,  su  istanza  di  parte  o  d'ufficio,  del  potere   di
determinare un tetto quantitativo massimo (o  anche  solo  temporale)
all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...],  nell'ipotesi  in
cui tale fissazione non sia gia' avvenuta,  ex  ante,  da  parte  del
giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice  del  merito  (e
sempre che non esista un giudicato sul punto)», violerebbe gli  artt.
3, 24, 41 (evocato solo nella motivazione dell'ordinanza), 42, quarto
comma (recte: secondo comma), 111, 113  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione  all'art.  1  del  Protocollo
addizionale alla Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo  e  agli
artt. 6 e 13 CEDU, e l'art. 47 della Carta dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea  (recte:  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione  all'art.  47  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea). 
    1.1.- In punto di fatto, il giudice  a  quo  premette  di  essere
chiamato a decidere sull'opposizione  promossa  da  R.A.  S.  avverso
l'atto di precetto con il quale le e'  stato  intimato  il  pagamento
dell'importo di euro 15.917,06 in forza di una misura di  coercizione
indiretta disposta  dallo  stesso  Tribunale  di  Brindisi  ai  sensi
dell'art. 614-bis  cod.  proc.  civ.  nella  versione  -  applicabile
ratione temporis - anteriore alle modifiche apportate  dalla  riforma
di cui al d.lgs. n. 149 del 2022. 
    Il rimettente espone che i creditori intimanti avevano  richiesto
alla opponente e ad A. T. - medici dentisti ai quali avevano affidato
la loro figlia minore M. L. per la soluzione di un problema  dentario
- il ristoro dei danni subiti  da  quest'ultima  in  conseguenza  del
trattamento terapeutico praticatole e, al fine di promuovere l'azione
risarcitoria,  avevano  domandato  a  entrambi  i  professionisti  la
restituzione  delle   radiografie   eseguite   sulla   minore   prima
dell'inizio delle cure. 
    Riferisce, inoltre, che, a fronte di quest'ultima  richiesta,  A.
T. aveva negato di essere in  possesso  dei  referti,  in  quanto  il
trattamento odontoiatrico era stato effettuato, ancorche' nel proprio
studio, dalla sola R.A. S. in completa autonomia. Quest'ultima aveva,
invece, dichiarato di aver restituito le radiografie presso lo studio
di A. T. in data 24 ottobre 2019. 
    Quindi - prosegue l'ordinanza di  rimessione  -  con  ricorso  ex
artt. «670 e-o 700 ed ex artt. 669 bis e 614 bis» cod. proc. civ.,  i
genitori di M. L. avevano chiesto disporsi il  sequestro  giudiziario
della documentazione radiografica oltre  che  la  determinazione,  ai
sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ., di una somma di  denaro  per
ogni   giorno   di   ritardo   «nella    esecuzione    dell'adottando
provvedimento». 
    Ottenuta la misura cautelare inaudita altera parte, i  ricorrenti
ne avevano tentato l'esecuzione, ma senza esito, in quanto entrambi i
resistenti avevano negato di essere in possesso dei referti. 
    Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza  del  5
settembre 2022 il Tribunale di Brindisi aveva confermato il sequestro
giudiziario e, avendo rilevato il perdurare dell'inadempimento  nella
consegna delle radiografie,  in  accoglimento  dell'istanza  ex  art.
614-bis cod. proc. civ., aveva  posto  a  carico  dei  resistenti  il
pagamento, in via solidale, della somma di euro 50,00 per ogni giorno
di ritardo nella esecuzione del provvedimento cautelare. 
    Il  giudice  a  quo  espone,  ancora,  che  avverso  il  suddetto
provvedimento  i  resistenti  avevano  proposto  reclamo   ai   sensi
dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. Nelle more della  definizione
del gravame cautelare, i ricorrenti avevano introdotto il giudizio di
merito di risarcimento del danno, «alla cui  quantificazione  avevano
dovuto procedere senza poter disporre delle ridette radiografie». 
    In seguito, con atto di precetto fondato sull'ordinanza  con  cui
era stata disposta, unitamente al sequestro giudiziario, la misura di
coercizione indiretta, i genitori di M. L. avevano intimato ad A.  T.
e a R.A. S. il  pagamento  dell'importo  maturato  dalla  data  della
disposizione dell'astreinte a quella  dello  stesso  precetto,  senza
manifestare «la volonta' di limitare, nel futuro, la propria  pretesa
a quanto richiesto con l'attivita' precettizia». 
    Avverso il  precetto  proponeva  opposizione  la  sola  R.A.  S.,
contestando l'esigibilita',  la  «liceita'»  e  la  congruita'  della
misura. 
    Il giudice  a  quo  riferisce  di  aver  rilevato  che,  «ad  una
valutazione   prima   facie»,   le   ragioni   addotte   a   sostegno
dell'opposizione  non  avrebbero  potuto  trovare  accoglimento,   in
quanto, come  chiarito  dalla  giurisprudenza  di  legittimita',  nel
giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. la riduzione della
misura coercitiva indiretta, risolvendosi in una modificazione  della
portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, non e' consentita
(viene richiamata Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza
26 luglio 2023, n. 22714). 
    Lo stesso rimettente aggiunge di avere, pertanto,  sottoposto  al
contraddittorio «il diverso, per quanto correlato, profilo»  relativo
alla possibilita', per il giudice  dell'opposizione  a  precetto,  di
«determinare ex post», ove non vi abbia provveduto il giudice che  ha
disposto la misura coercitiva, un tetto quantitativo massimo (o anche
solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614-bis  cod.  proc.
civ., e di essere giunto alla conclusione per  la  quale  la  mancata
previsione di un potere siffatto sia costituzionalmente illegittima. 
    1.2.- Cio' premesso, in ordine alla rilevanza, il giudice  a  quo
ritiene di  dover  «sondare  la  possibilita'  di  un  intervento  ex
officio»  su  un'astreinte  che  rischia  di  assumere  una   portata
sproporzionata   rispetto   alla   sua   funzione   di    coercizione
all'adempimento. 
    A tale riguardo, il rimettente osserva che, nel caso di specie, a
fronte di un «danno non patrimoniale di  tipo  biologico,  ancora  in
corso  di  quantificazione  davanti  al  giudi[zio]  [di]  merito  e,
apparentemente, di entita' non grave», i creditori hanno intimato  il
pagamento di un importo pari ad  euro  15.917,06,  peraltro  in  sede
cautelare, senza che sul  provvedimento  sia  ancora  «disceso  alcun
giudicato né esplicito, né  implicito,  essendo  il  giudi[zio]  di
merito ancora in corso». 
    Ribadisce, quindi, che la questione relativa  alla  possibilita',
per il giudice dell'esecuzione,  di  introdurre  ex  post  un  limite
quantitativo o temporale alla misura coercitiva, pur essendo affine a
quella  concernente  il  potere  dello  stesso  giudice  di   ridurne
l'ammontare  -  la   cui   sussistenza   e'   stata   esclusa   dalla
giurisprudenza di legittimita' -, se ne differenzia. 
    La «cristallizzazione pro futuro della pretesa sanzionatoria,  ex
officio o su istanza di parte» - puntualizza il giudice a  quo  -  si
sostanzierebbe, infatti, nella mera precisazione di un  provvedimento
che  «non  viene  travolto  nella  sua  portata  contenutistica»,  ma
soltanto «integrato e specificato "per il suo  armonioso  e  virtuoso
funzionamento"». 
    1.3.- Il rimettente si sofferma, quindi, con  ampia  esposizione,
sulla ricostruzione del  quadro  normativo  in  cui  si  inscrive  la
disposizione censurata per poi illustrare con diffuse  argomentazioni
le  ragioni  per  le  quali  reputa  impraticabile  l'interpretazione
conforme a Costituzione della stessa. 
    Osserva, in primo luogo, che l'art. 614-bis cod. proc.  civ.  non
contiene, neanche nella formulazione vigente, la previsione  espressa
della possibilita', per il giudice dell'esecuzione, di determinare ex
post - ove non via abbia provveduto il giudice del merito - un limite
massimo, quantitativo o temporale, della misura coercitiva. 
    Le recenti riforme hanno, infatti, confermato  la  «netta  cesura
fra fase  cognitoria  e  fase  esecutiva»,  riconoscendo  al  giudice
dell'esecuzione il solo potere di disporre ex novo la misura che  non
sia stata richiesta al giudice della cognizione. 
    Ne', ad avviso del rimettente, l'univoco tenore  letterale  della
disposizione in scrutinio potrebbe essere superato sulla  base  delle
indicazioni ricostruttive fornite dalla giurisprudenza amministrativa
e, in specie, dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria,  sentenza  9
maggio 2019, n. 7, secondo cui, in sede di  cosiddetta  "ottemperanza
di chiarimenti", l'astreinte disposta con una precedente sentenza  di
ottemperanza, sebbene non possa essere oggetto di revisione ex  tunc,
puo' essere modificata, ove non consti di un tetto  massimo  e  siano
dimostrate  sopravvenienze  giuridiche  o  fattuali  che  ne  rendano
manifestamente iniqua l'applicazione. 
    Il giudice a quo esclude che tale soluzione interpretativa  possa
essere accolta nel processo civile, in quanto essa si  giustifica  in
ragione dei penetranti poteri di cognizione riconosciuti  al  giudice
amministrativo in sede di ottemperanza,  il  cui  sindacato  riguarda
«una realta' giuridica, non statica,  ma  dinamica»  come  il  potere
amministrativo, il quale e' «esercitabile negli spazi non coperti dal
giudicato». 
    Al giudice amministrativo - aggiunge l'ordinanza di rimessione  -
e', infatti, riconosciuto il potere non solo di attuare, ma anche  di
integrare e precisare il provvedimento giurisdizionale da portare  ad
esecuzione  proprio  al  fine  di   consentire   l'adattamento   alle
sopravvenienze della regola con esso posta. 
    Il  rimettente  esclude,  poi,  che  alla   mancata   previsione,
nell'art. 614-bis cod. proc. civ., della possibilita', per il giudice
dell'esecuzione, di stabilire  un  limite  quantitativo  o  temporale
all'astreinte possa  porsi  rimedio  facendo  leva  sull'«[a]rgomento
sistematico-evolutivo» secondo il quale il processo esecutivo avrebbe
perso l'originaria configurazione di strumento di mera attuazione del
comando giudiziale per acquisire  sempre  maggiori  spazi  cognitivi,
come  sarebbe  confermato  dalla   possibilita',   per   il   giudice
dell'esecuzione, di «integrare con elementi extratestuali il precetto
giudiziale» (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite  civili,
sentenza 2 luglio 2012,  n.  11067)  e  di  superare  i  principi  di
autonomia, astrattezza e autosufficienza  del  titolo  esecutivo  «al
fine di tutelare [la] liberta' negoziale del  consumatore»  in  linea
con le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione europea. 
    A  giudizio  del  rimettente,  le  suddette  considerazioni   non
consentirebbero  di  superare  «la  tendenziale  assolutezza»   della
separazione   tra   il    momento    dell'accertamento    e    quello
dell'esecuzione, la quale risponde a un principio di ordine  pubblico
processuale. 
    L'interpretazione costituzionalmente  orientata  della  norma  in
scrutinio  non  potrebbe  essere  praticata  neppure  applicando   la
disciplina della revoca o della modifica del provvedimento  cautelare
dettata  dall'art.  669-decies  cod.  proc.  civ.,  posto  che  nella
fattispecie in esame la sopravvenuta «esorbitanza» dell'astreinte non
integra una modifica delle circostanze iniziali  di  cui  il  giudice
dell'esecuzione possa tenere conto, in quanto non inerisce  al  fatto
storico in base al quale  e'  stata  adottata  la  misura,  ma  «alle
conseguenze che  l'ordinamento,  per  il  tramite  della  statuizione
giudiziale, ricollega al fatto ed, in particolare,  alla  modulazione
quantitativa della misura irrogata, in conseguenza  dell'accertamento
fattuale compiuto». 
    Il  giudice  rimettente  rileva,  altresi',  che  i  sospetti  di
illegittimita' costituzionale non potrebbero trovare soluzione in via
interpretativa  neppure  estendendo  alla  fattispecie  in  esame  le
indicazioni  ermeneutiche   fornite   dalla   giurisprudenza,   anche
costituzionale, sulla riduzione d'ufficio  della  clausola  penale  e
della caparra confirmatoria. 
    Alla  illustrazione  della  dottrina  favorevole  a  quest'ultima
ipotesi  ricostruttiva,  l'ordinanza  di  rimessione   premette   una
ricognizione delle  principali  tesi  sulla  natura  giuridica  della
clausola  penale  e  un'ampia  esposizione  della  giurisprudenza  di
legittimita' sul potere del  giudice  di  ridurne  l'ammontare  anche
quando manchi un'istanza di parte. 
    Viene, in particolare, esaminata  Corte  di  cassazione,  sezioni
unite civili, sentenza 13 settembre 2005, n. 18128,  secondo  cui  il
potere di riduzione a equita', attribuito al giudice  dall'art.  1384
del codice civile a tutela dell'interesse generale  dell'ordinamento,
puo'  essere  esercitato   d'ufficio   per   ricondurre   l'autonomia
contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole  di  tutela,  e
cio' sia con riferimento alla penale  manifestamente  eccessiva,  sia
con  riguardo  all'ipotesi  in  cui  la  riduzione  avvenga   perche'
l'obbligazione principale e' stata in parte eseguita. 
    Si sottolinea come la ricordata pronuncia  nomofilattica  evochi,
sia il dovere di  solidarieta'  di  cui  all'art.  2  Cost.,  sia  il
principio generale di inesigibilita' come limite esterno alle pretese
creditorie (viene citata la sentenza di questa Corte n. 19 del 1994),
a sua volta fondato sui canoni della buona fede e  della  correttezza
ex artt. 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 cod. civ. 
    Il giudice rimettente rammenta, altresi', come le enunciazioni in
tema di riduzione della clausola penale siano state estese anche alla
caparra confirmatoria disciplinata all'art. 1385  cod.  civ.,  avendo
questa Corte affermato che,  in  caso  di  evidente  sproporzione  di
quest'ultima pattuizione,  il  giudice  e'  legittimato  a  rilevarne
d'ufficio la nullita' ex art. 1418 cod. civ., derivando tale radicale
sanzione  dal  contrasto  con  l'art.  2  Cost.,  il   quale   «entra
direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della
buona fede, cui attribuisce vis  normativa»  (ordinanza  n.  248  del
2013). 
    Tanto premesso, il  giudice  a  quo  esclude  che  le  richiamate
enunciazioni  possano  trovare  applicazione  nella  fattispecie   in
scrutinio, dal momento che esse sono riconducibili  a  un  principio,
quale e' quello della buona fede, che non puo' operare  al  di  fuori
della materia contrattuale. 
    Per le stesse ragioni il rimettente nega che i sollevati dubbi di
illegittimita' costituzionale possano  essere  superati  fondando  il
potere del giudice dell'esecuzione di delimitare ex post la durata  o
l'ammontare dell'astreinte sull'equita' ex art. 1374 cod. civ. 
    Ne' potrebbe utilmente invocarsi l'abuso del diritto  a  sostegno
di una exceptio doli, in quanto  cio'  che  viene  in  considerazione
nella fattispecie in scrutinio non  e'  l'esercizio  abusivo  di  una
pretesa   creditoria,   ma   l'attuazione   di    un    provvedimento
giurisdizionale. 
    In definitiva, ad avviso del Tribunale rimettente, il  «principio
equitativo» non puo' essere esteso «al di la' delle ipotesi in cui lo
stesso e' espressamente richiamato». 
    Di qui la necessita' di promuovere  l'incidente  di  legittimita'
costituzionale. 
    1.4.- In ordine alla non manifesta  infondatezza,  il  rimettente
osserva, anzitutto, che la mancata previsione della possibilita', per
il giudice dell'esecuzione, di introdurre, anche d'ufficio, un  tetto
massimo alla misura coercitiva indiretta  disposta  nel  processo  di
cognizione o cautelare contrasterebbe, anzitutto, con i  principi  di
ragionevolezza e di proporzionalita' di  cui  all'art.  3  Cost.,  in
quanto il vincolo che viene in considerazione  nel  caso  di  specie,
avendo «caratteristiche di perpetuita'», risulterebbe irragionevole e
sproporzionato. 
    La  disposizione  censurata  lederebbe,  altresi',  la   liberta'
negoziale e il «diritto dominicale», in quanto una misura  coercitiva
eccessiva incide anche sulla sfera  patrimoniale  dell'obbligato,  il
quale,  per  effetto  di  essa,  e'  esposto  al  rischio  di  subire
l'esecuzione mobiliare o immobiliare. 
    L'inammissibilita' di vincoli perpetui - aggiunge l'ordinanza  di
rimessione - risponde, infatti, all'esigenza di  evitare  restrizioni
eccessive e temporalmente indeterminate alle facolta' di godimento  e
di disposizione dei beni, le quali, in contrasto con l'art. 42 Cost.,
svuotino il diritto del suo contenuto effettivo traducendosi  in  una
«espropriazione senza indennizzo». 
    Sarebbe, altresi', violato il principio di proporzionalita' delle
sanzioni - nel cui ambito applicativo ricadrebbero anche le misure ex
art. 614-bis cod. proc. civ. - come  declinato  dalla  giurisprudenza
costituzionale  con  riferimento  alla  determinazione   delle   pene
(vengono citate, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 86  del
2024, n. 178, n. 177 e n. 88 del 2023). 
    L'ordinanza procede, quindi, al raffronto tra la disciplina delle
misure di coercizione indiretta e  il  regime  dell'omologo  istituto
delle astreintes del diritto francese, al fine di evidenziare come, a
differenza di quest'ultimo, l'ordinamento italiano non contempli,  in
aggiunta al procedimento di  adozione  della  misura  coercitiva,  un
apposito giudizio deputato alla sua liquidazione. 
    Da  cio'  deriverebbe   che   la   determinazione   del   quantum
risulterebbe «irragionevolmente, affidata allo stesso creditore»,  il
quale sarebbe  onerato  della  indicazione,  nell'atto  di  precetto,
dell'ammontare del credito maturato. 
    Poiche', dunque, al giudice  dell'opposizione  esecutiva  non  e'
consentita la fissazione di un limite quantitativo  o  temporale,  la
misura coercitiva che ne risulti priva  potrebbe  operare  sine  die,
cosi' dando luogo  a  «una  obbligazione  a  carattere  sanzionatorio
sproporzionata rispetto all'originaria obbligazione inadempiuta». 
    Un sistema siffatto - osserva il giudice a quo  -  contrasterebbe
con il  principio  enunciato  dalla  giurisprudenza  di  legittimita'
secondo cui le pronunce di condanna aventi a oggetto  danni  punitivi
devono essere emesse «sulla scorta di basi  normative  adeguate,  che
rispondano ai principi di tipicita' e prevedibilita'»  (viene  citata
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n.
16601). 
    D'altronde, argomenta il rimettente richiamando le  difese  della
parte opponente nel giudizio a quo, la proporzionalita' rilevante  ai
fini  dello  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  evoca  «una
correlazione del mezzo rispetto al fine, nel senso che, tra strumento
normativo regolatore, e  realizzazione  del  fine  che  con  esso  si
intende perseguire, l'opera di "bilanciamento" deve  condurre  ad  un
"equilibrato" componimento dei sacrifici» (viene richiamata,  tra  le
altre, la sentenza di questa Corte n. 297 del 1993). 
    In definitiva, la disposizione  censurata  confliggerebbe  con  i
principi di ragionevolezza e di proporzionalita' ex art. 3 Cost.,  in
quanto,   non   prevedendo   la   possibilita',   per   il    giudice
dell'opposizione esecutiva,  di  stabilire  un  limite  massimo  alla
durata della misura coercitiva, penalizzerebbe in modo  eccessivo  il
debitore, il quale non potrebbe richiedere la predeterminazione della
durata dell'obbligo al giudice della cognizione, stante la  oggettiva
difficolta', per lo stesso, di valutare ex ante «un eventuale profilo
di esorbitanza che puo'  manifestarsi  e  apprezzarsi  solo  in  sede
esecutiva». 
    La disposizione censurata contrasterebbe, altresi', con gli artt.
41 e  42,  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  il  vincolo  perpetuo
derivante dalle misure di  coercizione  indiretta  restringerebbe  la
liberta' di  iniziativa  economica  «di  cui  la  liberta'  negoziale
costituisce corollario» e limiterebbe in modo eccessivo il diritto di
proprieta' svuotandolo del suo contenuto. 
    Sarebbe, inoltre, violato l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art.  1  Prot.  addiz.  CEDU,  posto  che  le  sanzioni
pecuniarie  possono  configurare  una  violazione  del   diritto   di
proprieta'   anche   ai   sensi   della    richiamata    disposizione
convenzionale. 
    Il Tribunale rimettente ravvisa, altresi', un vulnus al principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e
111 Cost., nonche' dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall'47 CDFUE, in quanto
una disciplina, come quella in scrutinio, che non consente al giudice
dell'esecuzione di apporre un limite massimo alla penalita'  irrogata
in  sede  di  cognizione  non  appresterebbe  una   idonea   garanzia
processuale. 
    Da   ultimo,   la   previsione   censurata   determinerebbe   una
ingiustificata disparita' di trattamento, in contrasto con  l'art.  3
Cost., tra la fattispecie in scrutinio e quelle della clausola penale
e della caparra penitenziale, rispetto alle quali  la  giurisprudenza
costituzionale e  quella  di  legittimita'  ammettono  un  intervento
giudiziale, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio. 
    2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ha   chiesto
dichiararsi le questioni di legittimita' costituzionale inammissibili
o, comunque, non fondate. 
    2.1.-   L'interveniente   ha,    anzitutto,    evidenziato    che
l'insufficiente e lacunosa descrizione della fattispecie oggetto  del
giudizio a quo non consentirebbe «di affermare con  certezza  che  la
questione  incidentale  di   costituzionalita'   sia   effettivamente
rilevante». 
    Dall'ordinanza di rimessione emergerebbe, infatti, che la  misura
coercitiva sulla quale si fonda il precetto  oggetto  di  opposizione
accede a un provvedimento  di  sequestro  giudiziario  ex  art.  670,
numero 1), cod. proc.  civ.  ottenuto  dagli  opposti  a  tutela  del
diritto alla «restituzione/riconsegna» di radiografie eseguite  sulla
loro figlia presso lo studio odontoiatrico degli intimati. 
    Dall'atto di  promovimento  si  ricaverebbe,  altresi',  che  gli
stessi opposti, dopo l'emissione del provvedimento  cautelare,  hanno
introdotto un giudizio di merito nel quale hanno  richiesto  la  sola
condanna dei professionisti al risarcimento dei  danni  subiti  dalla
loro figlia minore, e non gia' alla restituzione dei referti. 
    Rileva, pertanto, l'interveniente che,  alla  stregua  di  quanto
riferito dal giudice rimettente, il sequestro giudiziario e la misura
ex art. 614-bis cod. proc. civ. che vi accede parrebbero  aver  perso
efficacia ai sensi dell'art.  669-novies,  primo  comma,  cod.  proc.
civ., in ragione della mancata introduzione del giudizio restitutorio
entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, primo  comma,
cod. proc. civ. 
    Sempre in via preliminare, la difesa statale lamenta che, poiche'
il  giudice  a  quo  non  ha   indicato   specificamente   i   motivi
dell'opposizione a precetto sulla quale e' chiamato a  decidere,  non
e'  possibile  verificare  l'«effettiva  rilevanza»  delle  questioni
sollevate. 
    A sostegno dell'eccezione,  l'interveniente  argomenta  che,  ove
l'opponente avesse  dedotto  l'inefficacia  sopravvenuta  del  titolo
esecutivo ai sensi degli artt. 669-octies, primo comma, e 669-novies,
primo comma, cod. proc. civ.,  tale  doglianza  sarebbe  di  per  se'
idonea  a  fondare   una   pronuncia   di   accoglimento   de   plano
dell'opposizione,  senza  la  necessita',  per  il   rimettente,   di
esaminare la censura con  cui  «sembrerebbe  essere  stata  lamentata
l'illegittimita' della astreinte» per omessa fissazione di un  limite
quantitativo o temporale. 
    Il giudice a quo sarebbe, inoltre, incorso in un'aberratio ictus,
in quanto, pur auspicando una pronuncia additiva diretta ad  ampliare
l'ambito delle attribuzioni del giudice dell'opposizione  a  precetto
mediante il  riconoscimento  del  potere  di  determinare  «un  tetto
quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all'operativita' delle
misure coercitive indirette, non ha censurato l'art. 615  cod.  proc.
civ., ma l'art. 614-bis cod. proc. civ., il quale, almeno  nel  testo
anteriore al d.lgs. n. 149 del  2022,  si  limitava  a  prevedere  le
condizioni e i presupposti per la comminatoria, da parte del  giudice
della cognizione, dell'astreinte, senza  disciplinare  i  poteri  del
giudice dell'opposizione esecutiva. 
    Le   questioni   di   legittimita'    costituzionale    sarebbero
inammissibili anche perche' il rimettente non avrebbe motivato la non
manifesta  infondatezza  con  riferimento  alla  norma   alla   quale
avrebbero dovuto essere rivolte le censure,  ossia  l'art.  615  cod.
proc. civ. 
    Ancora,  a  sostegno   dell'inammissibilita'   delle   questioni,
l'Avvocatura generale deduce che il giudice  rimettente  non  avrebbe
considerato gli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento  al
destinatario  dell'astreinte  disposta  in  sede  cautelare   e,   in
particolare,  la  possibilita'  di  proporre  il  reclamo   ex   art.
669-terdecies cod. proc. civ. - rimedio nella specie esperito, ma con
esito negativo, dall'opponente - e di chiedere  -  eventualmente  nel
giudizio  di  merito  che,  da  quanto  risulta   dall'ordinanza   di
rimessione, sarebbe ancora in corso - la revoca o la  modifica  della
misura coercitiva ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ. 
    A supporto di tale assunto, la difesa statale argomenta che,  ove
la domanda di  merito  trovasse  accoglimento,  la  misura  cautelare
concessa ante  causam  e  l'astreinte  a  essa  associata  verrebbero
assorbite dalla pronuncia che definisce il giudizio. 
    Per converso, in caso di rigetto  della  domanda  di  merito,  la
misura coercitiva «cadrebbe»,  insieme  al  provvedimento  cautelare,
«con efficacia ex tunc», e  il  destinatario  della  stessa  potrebbe
ripetere ex art. 2033 cod. civ. quanto eventualmente gia' corrisposto
per darvi esecuzione. 
    La mancata considerazione dei predetti rimedi si  tradurrebbe  in
una ulteriore ragione di  inammissibilita'  per  carente  motivazione
sulla non manifesta infondatezza. 
    In  via   gradata,   l'interveniente   eccepisce   la   manifesta
inammissibilita' delle questioni sul presupposto che con  l'ordinanza
di rimessione si chiede una pronuncia additiva «tesa a sostituire  la
volonta' del legislatore con una  disciplina  di  segno  diverso  non
costituzionalmente obbligata». 
    Le  questioni  sollevate  sarebbero,  infine,  inammissibili  per
difetto di  rilevanza  nella  parte  in  cui  auspicano  il  predetto
intervento additivo non solo con riferimento all'ipotesi  in  cui  la
misura coercitiva indiretta sia  stata  disposta  dal  giudice  della
cautela - come avvenuto nel giudizio a quo -, ma anche  nel  caso  in
cui la stessa misura sia adottata dal giudice del merito. 
    2.2.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ritiene  che  le
questioni  siano,  comunque,  non  fondate,  in   quanto   la   parte
destinataria di una astreinte adottata in sede cautelare  disporrebbe
di adeguate forme di tutela, come il reclamo  ex  art.  669-terdecies
cod. proc. civ., la richiesta  di  revoca  o  la  modifica  ai  sensi
dell'art. 669-decies cod. proc. civ. e l'impugnazione della pronuncia
che definisce il giudizio di merito. 
    Osserva,  inoltre,  l'interveniente  che  la  soluzione  additiva
prospettata dal rimettente consentirebbe al giudice  dell'opposizione
a precetto di esercitare un sindacato sulla correttezza di un  titolo
esecutivo di  formazione  giudiziale  «integrandolo/correggendolo  ex
post ed addirittura  d'ufficio»  mediante  la  determinazione  di  un
limite massimo, quantitativo o temporale, non stabilito  dal  giudice
della cognizione o della cautela;  cio'  che  contrasterebbe  con  il
principio    giurisprudenziale,    costituente    diritto    vivente,
dell'intangibilita', in sede di  opposizione  esecutiva,  del  titolo
esecutivo per fatti anteriori o coevi alla  sua  formazione  (vengono
citate, tra le altre, Corte  di  cassazione,  sezione  terza  civile,
sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785 e Cass. n. 22714 del 2023). 
    Osserva, inoltre, l'interveniente  come  su  tale  principio  non
abbia inciso neppure la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022,  la
quale ha introdotto soltanto il potere del giudice dell'esecuzione di
disporre l'astreinte ove non vi abbia  provveduto  il  giudice  della
cognizione o della cautela. 
    Aggiunge   che   l'attribuzione   al   giudice   dell'opposizione
all'esecuzione di  un  potere  di  correzione  del  titolo  esecutivo
giudiziale «in ragione di pretesi errori commessi dal  giudice  della
cognizione (o della cautela)» determinerebbe  significative  ricadute
di ordine sistematico. 
    Con riferimento alla  censura  di  violazione  del  principio  di
eguaglianza, la difesa statale assume che le fattispecie indicate dal
giudice a quo come termine di comparazione non siano  pertinenti,  in
quanto appartengono all'area dell'autonomia  contrattuale,  la'  dove
nel caso di specie viene in considerazione la  sindacabilita'  di  un
titolo giudiziale. 
    Non sarebbe, poi, ravvisabile la lesione  dell'art.  42,  secondo
comma, Cost. e  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione
all'art. 1  Prot.  addiz.  CEDU,  giacche',  diversamente  da  quanto
ritenuto dal rimettente, non si sarebbe al  cospetto  di  un  vincolo
perpetuo,  come  tale  incidente  sul  diritto  di   proprieta'   del
destinatario della misura coercitiva, potendo il debitore  «in  linea
di principio, liberarsi eseguendo la prestazione infungibile di  dare
o di fare». 
    Da ultimo, non sussisterebbe la violazione degli artt. 24, 111  e
117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU,  nonche'
dell'art.  47  CDFUE,   in   quanto   l'effettivita'   della   tutela
giurisdizionale   dell'obbligato   sarebbe   garantita   dai   rimedi
impugnatori avverso la stessa misura coercitiva indiretta. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Il Tribunale di Brindisi,  sezione  civile-settore  procedure
concorsuali, in composizione monocratica, dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  614-bis  cod.  proc.  civ.,   nel   testo,
applicabile ratione  temporis,  anteriore  alle  modifiche  apportate
dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022. 
    Al primo comma, la disposizione censurata prevedeva che «[c]on il
provvedimento di condanna all'adempimento  di  obblighi  diversi  dal
pagamento  di  somme  di  denaro  il  giudice,  salvo  che  cio'  sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta  di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna  costituisce  titolo  esecutivo  per  il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o  inosservanza.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e  ai  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409». 
    Ai sensi del secondo comma, «[i]l giudice  determina  l'ammontare
della somma di cui al primo  comma  tenuto  conto  del  valore  della
controversia, della natura della prestazione, del danno  quantificato
o prevedibile e di ogni altra circostanza utile». 
    3.1.- Ad avviso del giudice  a  quo,  la  previsione  di  cui  si
tratta, «nella parte in cui - legittimando un  vincolo  sine  die  e,
quindi, perpetuo - non prevede, da parte del Giudice dell'opposizione
a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del  potere
di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)
all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...],  nell'ipotesi  in
cui tale fissazione non sia gia' avvenuta,  ex  ante,  da  parte  del
giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice  del  merito  (e
sempre che non  esista  un  giudicato  sul  punto)»,  confliggerebbe,
anzitutto, con l'art. 3 Cost., con riferimento sia  al  principio  di
ragionevolezza, sia a quello di eguaglianza. 
    Da un lato, infatti, essa imporrebbe al debitore un vincolo «sine
die  e,  quindi,  perpetuo»  in  contrasto  con   il   principio   di
proporzionalita'  delle  sanzioni;  dall'altro,  determinerebbe   una
disparita' di trattamento tra le misure di  coercizione  indiretta  e
altri istituti, come la clausola penale e la  caparra  confirmatoria,
in relazione alle quali, in presenza di  un  sacrificio  patrimoniale
manifestamente  sproporzionato,  e'   consentito   l'intervento   del
giudice, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio. 
    3.2.- Sarebbero, inoltre, violati gli  artt.  41  (evocato,  come
gia' riferito, solo nella motivazione dell'ordinanza e non  riportato
nel dispositivo della stessa), 42, secondo comma, e 117, primo comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot.  addiz.  CEDU,  dal
momento che una misura  di  coercizione  indiretta  sproporzionata  e
senza limite temporale recherebbe vulnus alla liberta' negoziale  del
debitore e, esponendolo al rischio di esecuzione  forzata,  alla  sua
sfera patrimoniale. 
    3.3.- Da ultimo, la norma censurata lederebbe gli artt. 24,  111,
113, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.  6
e 13 CEDU, nonche' all'art. 47 CDFUE, in quanto la mancata previsione
della possibilita', per il giudice dell'esecuzione, di porre  rimedio
d'ufficio  al  sacrificio  sproporzionato  al  quale  e'  esposto  il
destinatario della misura coercitiva confliggerebbe con il  principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    4.- In via preliminare,  devono  essere  esaminati  i  molteplici
profili di inammissibilita' rilevati dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    4.1.- Non e', anzitutto, meritevole di  accoglimento  l'eccezione
di insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo. 
    L'interveniente osserva che la misura  di  coercizione  indiretta
posta  a  fondamento  dell'atto  di  precetto  opposto  accede  a  un
provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, numero  1),  cod.
proc. civ. ottenuto dai convenuti nel giudizio  principale  a  tutela
del diritto alla «restituzione/riconsegna»  di  referti  radiografici
necessari per far valere in giudizio la responsabilita'  della  parte
attrice. 
    Dalla esposizione del rimettente risulta, pero', che  gli  stessi
convenuti, in seguito all'adozione del provvedimento cautelare, hanno
introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto unicamente
il risarcimento del danno e non anche la restituzione  dei  documenti
in contestazione. 
    Secondo la difesa statale, il sequestro giudiziario e  la  misura
ex art.  614-bis  cod.  proc.  civ.  che  vi  accede  risulterebbero,
pertanto, aver perso efficacia in ragione della mancata  introduzione
del giudizio restitutorio nel termine  perentorio  fissato  dall'art.
669-octies, primo comma, cod. proc. civ. 
    4.1.1.- E', tuttavia, da ritenersi che, alla  stregua  di  quanto
emerge  dall'ordinanza  di  rimessione,  la   misura   cautelare   in
questione, al di la' del nomen iuris,  non  abbia  il  contenuto  del
sequestro giudiziario di beni ex art.  670,  numero  1),  cod.  proc.
civ., ma del  sequestro  di  prove  di  cui  al  numero  2)  di  tale
disposizione, la cui funzione non e' quella, propria  del  primo,  di
assicurare la custodia di beni di cui e' controversa la proprieta'  o
il  possesso,  bensi'  di  presidiare  il  diritto  di  acquisire  un
documento o altra res dalla quale la parte interessata  possa  trarre
elementi di prova in  suo  favore  mediante  l'ordine  giudiziale  di
ostensione rivolto alla controparte o al terzo che  del  documento  o
della cosa abbia la  disponibilita'  (Corte  di  cassazione,  sezione
prima civile, sentenza 29 ottobre 1970, n. 2213). 
    Ove, come nel caso di specie, la custodia ai sensi dell'art. 670,
numero 2), cod. proc.  civ.  venga  concessa  ante  causam,  non  e',
pertanto, necessario che all'adozione della misura  segua,  entro  il
termine di cui all'art. 669-octies cod. proc.  civ.,  l'instaurazione
di un giudizio sulla proprieta' o sul possesso nel quale debba essere
avanzata domanda di condanna alla consegna o  alla  restituzione  del
bene sequestrato, essendo sufficiente a scongiurare l'inefficacia  di
cui all'art. 669-novies, primo comma, cod. proc. civ.  l'introduzione
di un qualsivoglia processo di merito nel quale la prova  sequestrata
possa essere utilizzata (Corte di cassazione, sezione  prima  civile,
sentenza 22 dicembre 1993, n. 12705). 
    4.2.- Un'altra eccezione di inammissibilita' attiene alla mancata
specifica illustrazione, da parte  del  giudice  a  quo,  dei  motivi
dell'opposizione a precetto, da cui deriverebbe  l'impossibilita'  di
verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni sollevate. 
    Opina, al riguardo,  l'Avvocatura  generale  che,  ove  la  parte
opponente  avesse  dedotto  l'inefficacia  sopravvenuta  del   titolo
esecutivo ai sensi degli artt. 669-octies, primo comma, e 669-novies,
primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per se'  sola
idonea  a  fondare   una   pronuncia   di   accoglimento   de   plano
dell'opposizione,  senza  la  necessita',  per  il   rimettente,   di
esaminare la censura con  cui  «sembrerebbe  essere  stata  lamentata
l'illegittimita' della astreinte» per omessa fissazione di un  limite
quantitativo o temporale. 
    4.2.1.- Neanche tale eccezione e' fondata, in quanto,  come  piu'
volte affermato da questa Corte,  spetta  al  giudice  rimettente  la
individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte  al  suo
esame (ex aliis, sentenze n. 125 del 2018 e n. 132 del 2015). 
    4.3.-  Non  e',  poi,  ravvisabile  l'aberratio  ictus   eccepita
dall'interveniente  sul  presupposto  che  il  giudice  a  quo,   pur
auspicando una pronuncia additiva volta ad  ampliare  l'ambito  delle
attribuzioni del giudice  dell'opposizione  a  precetto  mediante  il
riconoscimento del  potere  di  determinare  «un  tetto  quantitativo
massimo (o  anche  solo  temporale)»  all'operativita'  delle  misure
coercitive indirette, non avrebbe censurato  l'art.  615  cod.  proc.
civ.,  recante   la   disciplina   dell'opposizione,   preventiva   e
successiva, all'esecuzione. 
    4.3.1.- L'individuazione dell'art. 614-bis cod. proc. civ.  quale
norma cui  rivolgere  le  censure  di  illegittimita'  costituzionale
risulta, al contrario, coerente, sia con l'oggetto  e  il  fondamento
delle questioni sollevate, sia con  il  petitum  additivo  richiesto,
giacche'  la  previsione  sottoposta  a  scrutinio  delinea  in  modo
esaustivo  la  disciplina  generale  delle  misure   di   coercizione
indiretta. 
    La volonta' del legislatore  di  concentrare  nella  disposizione
censurata non solo le norme che valgono a conformare la  struttura  e
il contenuto delle misure di coercizione indiretta, ma  anche  quelle
che ne definiscono il regime processuale trova, del resto,  riscontro
nei recenti interventi riformatori attuati con il d.lgs. n.  149  del
2022  e  con  il  decreto  legislativo  31  ottobre  2024,   n.   164
(Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 149, recante  attuazione  della  legge  26  novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e  per  la  revisione  della  disciplina  degli  strumenti  di
risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  misure  urgenti  di
razionalizzazione  dei  procedimenti  in  materia  di  diritti  delle
persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), i
quali hanno inserito nello stesso testo dell'art. 614-bis cod.  proc.
civ. le nuove norme che hanno esteso al  giudice  dell'esecuzione  la
competenza a disporre le misure di coercizione indiretta. 
    4.4.-  Alla  luce  delle  considerazioni  che   precedono,   deve
parimenti essere  disattesa  l'eccezione  secondo  la  quale  nessuna
motivazione sarebbe stata  svolta  a  sostegno  della  non  manifesta
infondatezza con riferimento all'art. 615 cod. proc. civ. 
    4.5.- Priva di fondamento e', poi, l'eccezione con cui si  imputa
al giudice a quo la mancata considerazione degli strumenti di  tutela
di cui dispone il destinatario del provvedimento ex art. 614-bis cod.
proc. civ. adottato  in  sede  cautelare  e,  in  particolare,  della
possibilita' di proporre il reclamo  di  cui  all'art.  669-terdecies
cod. proc. civ. e di chiedere al giudice del merito la  revoca  o  la
modifica della misura ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ. 
    4.5.1.- Il rimettente ha, infatti, valutato la possibilita',  per
la parte interessata,  di  richiedere  la  fissazione  di  un  limite
quantitativo o temporale della penalita' valendosi dei mezzi  offerti
dalla disciplina del procedimento  cautelare,  ma,  da  un  lato,  ha
rilevato che  il  reclamo  ex  art.  669-terdecies  cod.  proc.  civ.
risulta,  nella  specie,  essere  stato  esperito  senza   esito   e,
dall'altro, con argomenti non implausibili, ha escluso che  l'istanza
ex  art.  669-decies  cod.  proc.  civ.  costituisca  uno   strumento
processuale idoneo a conseguire  l'auspicata  delimitazione  ex  post
della disposta penalita'. 
    4.6.- Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa  statale,  non
assume, poi, rilevanza, ai fini del vaglio  di  ammissibilita'  delle
questioni, la mancata considerazione, da parte del rimettente,  della
circostanza che la misura compulsoria posta a presidio di una  misura
cautelare non necessiterebbe di una delimitazione temporale  postuma,
in  quanto  sarebbe  comunque  destinata  a  perdere  efficacia   con
l'adozione del provvedimento che definisce il giudizio di merito. 
    Tale  meccanismo  effettuale  potrebbe,  invero,  non  soddisfare
l'esigenza segnalata dal rimettente ove la conclusione  del  processo
di merito intervenisse a distanza di tempo dall'adozione della stessa
misura coercitiva. 
    4.7.- Attiene, invece, al merito - e non all'ammissibilita' delle
questioni - l'ulteriore eccezione con cui l'interveniente osserva che
il rimettente  avrebbe  richiesto  una  pronuncia  additiva  «tesa  a
sostituire la volonta' del legislatore con una  disciplina  di  segno
diverso non costituzionalmente obbligata». 
    E' indubbio che il legislatore  goda  di  ampia  discrezionalita'
nella conformazione degli istituti processuali, ma  cio'  non  toglie
che  le  sue  scelte  possano  essere  sottoposte  al   giudizio   di
legittimita' costituzionale ove  si  assuma  che  le  stesse  abbiano
superato il limite della manifesta  irragionevolezza  e  sproporzione
rispetto alle finalita' perseguite (ex multis, sentenze  n.  205,  n.
128 e n. 39 del 2025). 
    4.8.- Deve essere disattesa anche l'eccezione di irrilevanza, con
la quale si lamenta che le questioni tendono al  predetto  intervento
additivo non solo con riferimento all'ipotesi di specie,  in  cui  la
misura di coercizione indiretta e' stata disposta dal  giudice  della
cautela, ma anche nel caso in cui la stessa misura sia stata concessa
nell'ambito di un giudizio di cognizione. 
    Nella prospettazione  del  rimettente  il  vulnus  costituzionale
deriva,   infatti,   dalla   mancata    attribuzione    al    giudice
dell'opposizione esecutiva del potere di fissare un termine di durata
o un limite quantitativo massimo  alla  misura  coercitiva  posta  in
esecuzione, senza che assuma  rilevanza  il  contesto  processuale  -
cautelare o di cognizione - in cui essa sia stata disposta. 
    4.9.- Un profilo di inammissibilita', da rilevarsi d'ufficio, e',
invece, ravvisabile nella censura formulata in  riferimento  all'art.
47 CDFUE. 
    Essa risulta, infatti, sostenuta da  una  motivazione  sulla  non
manifesta  infondatezza  del  tutto  insufficiente,  non  avendo   il
rimettente  illustrato  le  ragioni   che   farebbero   ricadere   le
disposizioni  censurate  nell'ambito  di  applicazione  del   diritto
dell'Unione europea, condizione, questa, alla quale  e'  subordinata,
ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa  applicabilita'  delle  norme
della Carta,  inclusa  la  loro  idoneita'  a  costituire   parametri
interposti nel giudizio di legittimita'  costituzionale»  (ex  aliis,
sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024). 
    4.10.- Da ultimo, occorre rilevare che in alcuni  passaggi  della
motivazione  e  nel   dispositivo   dell'ordinanza   di   rimessione,
nell'elencazione dei parametri costituzionali  e  sovranazionali  che
enunciano il principio di effettivita' della tutela  giurisdizionale,
vengono riportati - unitamente agli artt.  24  e  117,  primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU -  gli  artt.
47 e 113 Cost., di cui e' palese  l'inconferenza  rispetto  al  thema
decidendum. 
    Non si tratta, tuttavia, di un errore concettuale, ma di un  mero
lapsus calami che non pregiudica  la  corretta  individuazione  delle
norme  costituzionali   realmente   evocate   -   le   quali   vanno,
all'evidenza, identificate, rispettivamente, negli artt. 111 Cost.  e
47  CDFUE,  come  conferma  la  presenza,   nel   medesimo   contesto
motivazionale, di espliciti riferimenti a tali  previsioni  -  ed  e'
dunque irrilevante ai fini dell'ammissibilita' (ex aliis sentenze  n.
224 del 2023 e n. 151 del 2016). 
    5.- All'esame del merito delle questioni e' utile premettere  una
sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale  nel
quale si inscrive la diposizione censurata. 
    5.1.- L'art. 614-bis cod. proc. civ. reca la disciplina  generale
della misura  di  coercizione  indiretta  a  carattere  pecuniario  -
usualmente denominata, mutuando il nomen  iuris  dell'analoga  figura
del diritto francese da cui trae ispirazione, astreinte -,  intesa  a
sollecitare l'adempimento volontario di un'obbligazione di  contenuto
diverso dal pagamento di somme di denaro da parte del soggetto a cio'
condannato,  prospettandogli   una   diminuzione   patrimoniale   per
l'ipotesi di mancato o ritardato adempimento  (Cass.,  n.  22714  del
2023; in senso conforme, Corte di cassazione, sezione  prima  civile,
ordinanza 23 aprile 2024, n. 10942). 
    Con l'introduzione, a opera dell'art. 49, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile), della disciplina in esame si e' inteso rimediare alla lacuna
derivante   dalla   inidoneita'   dei   provvedimenti   di   condanna
all'adempimento  di  obblighi  infungibili  a  fondare   l'esecuzione
forzata diretta (nemo ad factum praecise cogi  potest),  mediante  la
predisposizione di una tecnica volta a sollecitare l'adempimento  del
debitore. 
    5.2.- Come chiarito  dalla  giurisprudenza  di  legittimita',  la
funzione dell'astreinte e',  invero,  anzitutto  compulsoria  e  solo
eventualmente  sanzionatoria  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima
civile, sentenza 15 aprile 2015, n. 7613). 
    La  misura  di  coercizione  indiretta  mira  a  esercitare   una
pressione  psicologica  nei   confronti   del   soggetto   condannato
attraverso la  minaccia  di  un  sacrificio  economico  destinato  ad
aumentare progressivamente e in modo automatico  per  ogni  giorno  o
frazione temporale di ritardo nella conformazione  dell'obbligato  al
comando principale e a  replicarsi  in  caso  di  reiterazione  della
trasgressione all'obbligo di non facere. 
    La stessa misura, ove il destinatario si renda, cio' non di meno,
inadempiente, si risolve in una penalita' pecuniaria, cosi'  che  «ex
post funziona anche  come  sanzione»  che  «lievita  in  ragione  del
ritardo» (ancora, Cass., n. 7613 del 2015). 
    5.3.-  Il  testo  attuale  della  disposizione  censurata  e'  il
risultato di quattro interventi legislativi. 
    5.3.1.- Il primo, cui  si  deve  la  introduzione  dell'istituto,
risale, come ricordato, alla legge n. 69 del 2009, il  cui  art.  49,
comma 1, aveva inserito l'art. 614-bis nella disciplina del  processo
di esecuzione di cui al Titolo IV  del  Libro  terzo  del  codice  di
procedura civile, con una rubrica (Attuazione degli obblighi di  fare
infungibile e di non fare) dalla quale si evinceva la intentio  legis
di limitare l'operativita' delle misure di coercizione  indiretta  ai
soli casi di mancata o  tardiva  conformazione  ai  provvedimenti  di
condanna all'adempimento di obblighi  aventi  a  oggetto  prestazioni
infungibili. 
    5.3.2.- La portata della disposizione  e,  ancor  prima,  la  sua
collocazione   sistematica   sono   state,   poi,   modificate    dal
decreto-legge 27 giugno  2015,  n.  83  (Misure  urgenti  in  materia
fallimentare, civile e  processuale  civile  e  di  organizzazione  e
funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale,  all'art.
13, comma 1, lettera cc-ter), ha aggiunto al Libro terzo  del  codice
di procedura civile il Titolo IV-bis, recante l'intitolazione  «Delle
misure di coercizione indiretta», e vi  ha  inserito  l'art.  614-bis
assegnando ad esso la nuova rubrica «Misure di coercizione indiretta»
al fine di estenderne l'applicazione a ogni provvedimento di condanna
all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro. 
    5.3.3.- In seguito, l'art.  614-bis  cod.  proc.  civ.  e'  stato
riformato dall'art.  3,  comma  44,  del  d.lgs.  n.  149  del  2022,
assumendo, al  primo  comma,  la  seguente  formulazione:  «[c]on  il
provvedimento di condanna all'adempimento  di  obblighi  diversi  dal
pagamento  di  somme  di  denaro  il  giudice,  salvo  che  cio'  sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta  di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un  termine  di
durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e  di
ogni circostanza utile». 
    Il secondo comma e' stato cosi' riscritto:  «[s]e  non  è  stata
richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo  esecutivo  è
diverso da un provvedimento di condanna, la somma  di  denaro  dovuta
dall'obbligato  per  ogni  violazione  o   inosservanza   o   ritardo
nell'esecuzione  del  provvedimento  è   determinata   dal   giudice
dell'esecuzione,   su   ricorso   dell'avente   diritto,   dopo    la
notificazione del precetto. Si applicano  in  quanto  compatibili  le
disposizioni di cui all'articolo 612». 
    Ai sensi  del  novellato  terzo  comma  «[i]l  giudice  determina
l'ammontare della somma tenuto conto del valore  della  controversia,
della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per  l'obbligato
derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile  e
di ogni altra circostanza utile». 
    Infine, nel quarto e nel  quinto  comma  sono  state  riprodotte,
rispettivamente, le regole - presenti gia' nella versione  originaria
- secondo le quali, da un lato, il provvedimento  costituisce  titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute  per  ogni  violazione,
inosservanza o ritardo e,  dall'altro  lato,  la  disciplina  dettata
dall'art. 614-bis cod. proc. civ. non si applica alle controversie di
lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cod. proc. civ. 
    5.3.4.- Tra le innovazioni  introdotte  dalla  riforma  del  2022
particolare rilievo, ai fini dell'odierno scrutinio  di  legittimita'
costituzionale, assume la  previsione  secondo  cui  il  giudice  che
dispone l'astreinte ne delimita temporalmente  l'efficacia  fissando,
anzitutto, un termine dilatorio a  decorrere  dal  quale  iniziano  a
prodursi gli effetti della misura,  onde  consentire  all'onerato  di
dare volontaria attuazione  alla  decisione  giudiziale  di  condanna
senza incorrere immediatamente nella penalita'. 
    Oltre al termine iniziale - di cui, peraltro,  la  giurisprudenza
faceva applicazione gia' nel regime previgente (ex  aliis,  Tribunale
ordinario di  Terni,  ordinanza  6  agosto  2009)  -  la  novella  ha
espressamente   riconosciuto   la   possibilita'   che   il   giudice
predetermini anche la durata massima  della  misura,  apponendovi  un
termine finale diretto  a  evitare  che  il  creditore  possa  trarre
profitto  dal  mancato  o  ritardato  adempimento   dell'obbligazione
principale. 
    Nella relazione  illustrativa  al  d.lgs.  n.  149  del  2022  si
chiarisce, infatti,  che  il  limite  di  durata  e'  stato  previsto
soltanto per le obbligazioni aventi «come contenuto una prestazione»,
mentre non assume rilevanza per quelle di  non  facere,  nelle  quali
«poiche' la  sanzione  diviene  operativa  solo  ove  sia  tenuto  un
comportamento  contrario  all'obbligo  di  astensione,  non   vi   e'
necessita' di assicurare che l'entita' della somma  da  corrispondere
non divenga esorbitante. [...] In caso, invece, di obblighi positivi,
puo' essere opportuno porre  un  limite  massimo  alla  durata  della
misura coercitiva, e cosi' alla somma complessiva che divenga dovuta.
Non e' infatti possibile che essa divenga perpetua». 
    5.3.5.-  Significativa  e'  anche   l'attribuzione   al   giudice
dell'esecuzione della competenza a disporre la misura di  coercizione
indiretta,  ove  non  sia  stata  gia'  disposta  ad  ausilio  di  un
provvedimento di condanna reso nel processo  di  cognizione,  nonche'
quando se ne richieda l'emissione a servizio di un  titolo  esecutivo
stragiudiziale. 
    5.3.6.- Da ultimo, l'art. 3, comma 7, lettera r), del  d.lgs.  n.
164 del 2024 e' intervenuto nuovamente sul  secondo  comma  dell'art.
614-bis cod. proc. civ. inserendovi la precisazione  secondo  cui  la
misura di coercizione  indiretta,  ove  venga  disposta  dal  giudice
dell'esecuzione, perde efficacia in caso di estinzione  del  processo
esecutivo. 
    5.4.- La misura coercitiva di cui si tratta si configura come una
statuizione  accessoria  a  un  provvedimento  di   condanna   emesso
all'esito di un giudizio di cognizione piena ed esauriente - o  anche
celebrato con  modalita'  o  riti  semplificati  -,  ovvero,  secondo
l'interpretazione prevalente, a un provvedimento cautelare (ex aliis,
Tribunale ordinario di Pavia,  sezione  terza  civile,  ordinanza  18
marzo 2026; Tribunale ordinario di Arezzo, sezione civile,  ordinanza
22 giugno 2022), purche' anticipatorio degli effetti della condanna. 
    Al fine di rafforzarne l'effetto persuasivo, l'art. 614-bis  cod.
proc.  civ.  attribuisce  alla  condanna  al  pagamento  della  somma
un'autonoma idoneita' all'attuazione coattiva, «cioe' a  dire  natura
di titolo esecutivo  per  la  soddisfazione  del  credito  pecuniario
nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale» (Cass., n. 22714
del 2023). 
    Il  giudice  che  concede  l'astreinte  si  limita,  peraltro,  a
indicare i criteri di calcolo per la sua determinazione, non  potendo
-  attesa  la  proiezione  pro  futuro  della  statuizione  -   anche
quantificarla nel suo esatto ammontare. 
    Non e', tuttavia, previsto un successivo giudizio in cui la somma
maturata nel tempo possa essere definitivamente liquidata. 
    E',  pertanto,  onere  del   creditore   che   intenda   azionare
esecutivamente  la  misura  quantificarne,  nell'atto  di   precetto,
l'ammontare in base ai criteri prefigurati nel provvedimento che l'ha
concessa. 
    In  cio'  la  disciplina  in  esame  si  differenzia  da   quella
dell'omologo istituto dell'ordinamento francese, la  quale  contempla
due distinti procedimenti in cui, rispettivamente, il giudice  ordina
e liquida  l'astreinte  (artt.  L  131-1  e  L  131-3  del  Code  des
procedures civiles d'execution). 
    5.5.-  L'obbligato  puo'  contestare  la  misura  coercitiva  con
l'opposizione all'esecuzione ex 615 cod. proc. civ.,  con  la  quale,
tuttavia, come chiarito dalla  giurisprudenza  di  legittimita',  non
possono  essere  formulate  censure  inerenti  agli   elementi   gia'
apprezzati  discrezionalmente  dal  giudice  della   cognizione   nel
disporre la misura stessa, in quanto cio' equivarrebbe a  mettere  in
discussione  l'intrinseco  contenuto  decisorio   del   provvedimento
coercitivo. 
    I motivi deducibili con il rimedio di cui all'art. 615 cod. proc.
civ.  sono,  pertanto,  circoscritti,  oltre  ai   fatti   estintivi,
impeditivi  o  modificativi  del  diritto  di  credito   verificatisi
successivamente alla formazione del titolo, alle  doglianze  relative
alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta  attuazione
della misura coercitiva, «ma solo e soltanto negli esatti  e  precisi
termini gia'  individuati  nel  provvedimento  di  irrogazione  della
stessa» (Cass., n. 22714 del 2023). 
    Ne',  secondo  la  pronuncia  appena  richiamata,   puo'   essere
richiesta la riduzione della misura, la quale  «si  concreta  in  una
modificazione  della  portata  precettiva  del   titolo   giudiziale,
consentita unicamente in  ambito  cognitivo  e  merce'  l'esperimento
degli  opportuni  strumenti   impugnatori   propri   e   tipici   del
provvedimento di cognizione  cui  accede  la  misura  di  coercizione
indiretta». 
    6.-  Tutto  cio'   premesso,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale non sono fondate  nei  termini  di  seguito  chiariti,
essendo possibile  un'interpretazione  della  disposizione  censurata
orientata alla sua conformita' ai parametri evocati dal rimettente. 
    6.1.- Alla stregua della disciplina in scrutinio, l'importo della
misura di coercizione indiretta deve essere determinato sulla base di
una serie di parametri - che il testo dell'art.  614-bis  cod.  proc.
civ. nella formulazione ratione temporis  applicabile  individua,  al
secondo comma, nel valore  della  controversia,  nella  natura  della
prestazione, nel danno quantificato o prevedibile  e  in  ogni  altra
circostanza utile -, la cui finalita' e' quella  di  evitare  che  la
misura risulti sproporzionata «alla luce dello scopo legittimo che il
creditore persegue»  (Corte  di  cassazione,  sezione  terza  civile,
ordinanza 23 marzo 2024, n. 7927). 
    All'esito  di  una  valutazione  prognostica,  il  giudice  deve,
pertanto, individuare una somma che, da  un  lato,  appaia  idonea  a
produrre  un'adeguata   pressione   psicologica   sull'obbligato   e,
dall'altro, nel caso in cui l'effetto coercitivo non si realizzi, non
possa tradursi in  un  sacrificio  patrimoniale  esorbitante  per  il
destinatario. 
    L'astreinte puo', infatti, logicamente scomporsi in un momento in
cui essa funge da minaccia di condanna al pagamento di una  somma  di
denaro che si accresce - cosi' moltiplicando il sacrificio  economico
a carico dell'obbligato - con il perdurare dell'inadempimento;  e  in
una seconda fase in cui  «la  minaccia,  diviene,  sulla  base  della
constatazione  del  comportamento   concretamente   manifestato   dal
debitore, una vera e propria sanzione» (Cons. Stato, ad. plen., n.  7
del 2019; in termini non dissimili Cass., n. 7613 del 2015). 
    6.2.- L'efficacia pro futuro della statuizione coercitiva impone,
inoltre, che, affinche' entrambe le funzioni suindicate conservino un
rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento  di
condanna, la misura disposta  venga  predeterminata  anche  sotto  il
profilo temporale. 
    Fatta eccezione per l'ipotesi in cui il provvedimento compulsorio
sia  posto  a  servizio  di  un  obbligo  di  astensione   privo   di
determinazione di durata, la previsione di un termine finale (o di un
limite quantitativo massimo) deve, infatti, ritenersi  consustanziale
alla stessa tecnica  di  tutela  in  esame,  essendo  la  perpetuita'
dell'astreinte inconciliabile, gia' sul  piano  logico,  con  la  sua
funzione tipicamente sollecitatoria. 
    In particolare, non puo' tollerarsi  una  situazione  in  cui  il
vincolo nascente dal provvedimento ex art. 614-bis  cod.  proc.  civ.
perduri sine die  pur  risultandone  la  sopravvenuta  inidoneita'  a
realizzare la finalita' per la quale era stato imposto. 
    Infatti, quando l'inosservanza del comando  giudiziale  assistito
da un'astreinte priva  di  un  limite  temporale  o  quantitativo  si
protrae per un tempo significativo senza che il creditore si  risolva
a soddisfare il proprio interesse attraverso l'esecuzione  diretta  -
oppure,  ove  questa   non   sia   praticabile   in   ragione   della
infungibilita' della prestazione, ricorrendo  alla  residuale  tutela
risarcitoria - la stessa "penalita'", accrescendosi  automaticamente,
in ragione del mero decorso del  tempo,  finisce  per  smarrire  ogni
correlazione con  le  concrete  esigenze  di  tutela  considerate  al
momento della sua fissazione. 
    A tale riguardo, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto
modo di sottolineare che, nel pur peculiare procedimento con il quale
vengono disposte e liquidate le misure di coercizione  indiretta  nel
giudizio di ottemperanza, ove  l'adempimento  dell'obbligo  assistito
dall'astreinte divenga temporaneamente o definitivamente impossibile,
la funzione di stimolo e quella sanzionatoria, proprie  della  misura
in esame, non avrebbero piu' ragion  d'essere,  e  ove  non  elise  o
adeguate,  si  trasformerebbero  in   uno   strumento   di   coattivo
trasferimento di ricchezza privo di  ogni  valida  causa  (in  questo
senso, ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019). 
    6.3.-  Come  tuttavia  gia'   evidenziato,   nella   formulazione
sottoposta a scrutinio, l'art. 614-bis cod. proc. civ.  non  contiene
esplicite indicazioni in merito alla predeterminazione  della  durata
della misura coercitiva. 
    Inoltre, la disciplina in esame, ne'  nella  versione  censurata,
ne' nel testo attualmente in vigore, individua  un  apposito  momento
processuale in cui il giudice possa verificare la perdurante  equita'
dell'apprezzamento effettuato ex ante ed eventualmente ricalibrare la
misura coercitiva - anche attraverso l'apposizione successiva  di  un
tetto massimo o di un termine finale di efficacia - in considerazione
delle sopravvenienze medio tempore verificatesi. 
    Il legislatore italiano  non  ha,  infatti,  inteso  adottare  un
modello procedimentale bifasico analogo a quello francese, nel quale,
come ricordato, al giudizio in  cui  l'astreinte  viene  disposta  ne
segue un altro deputato alla sua liquidazione. 
    6.4.-  Ritiene,  tuttavia,  questa  Corte  che  alle,   pur   non
peregrine, preoccupazioni del giudice a quo circa l'esistenza  di  un
vuoto normativo foriero di conseguenze irragionevoli e di  disparita'
di trattamento -  nonche'  lesivo  della  effettivita'  della  tutela
giurisdizionale e incidente in modo sproporzionato sul  patrimonio  e
sulla liberta' negoziale dei destinatari delle  misure  coercitive  -
possa farsi fronte ricavando dal  sistema  lo  strumento  processuale
idoneo a scongiurare il denunciato vulnus costituzionale. 
    E', infatti, da ritenersi che nei casi, come quello in esame,  in
cui la misura coercitiva  sia  stata  stabilita  senza  l'indicazione
della  durata  o  di  un  limite  quantitativo,   ma   il   perdurare
dell'inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la
concreta inadeguatezza a  coartare  la  volonta'  dell'obbligato,  il
giudice dell'opposizione all'esecuzione minacciata o  intrapresa  per
soddisfare  il  credito  a  titolo  di  astreinte,  pur  non  potendo
modificare  il  contenuto  intrinseco  del  provvedimento  coercitivo
corredandolo, ora per allora, di un termine  finale  o  di  un  tetto
massimo, ben puo' constatare che esso,  dopo  una  certa  durata,  e'
divenuto inutile. 
    Una situazione siffatta, rendendo obiettivamente inverosimile che
l'obbligazione principale possa essere  ancora  soddisfatta  mediante
l'adempimento  volontario  -   ancorche'   indotto   dalla   minaccia
dell'astreinte - dell'obbligato, non solo dimostra la  infruttuosita'
della coazione indiretta, ma attesta, al  contempo,  la  sopravvenuta
perdita  di  efficacia  del  provvedimento   coercitivo   -   siccome
implicante  la  possibilita'  di  una  cooperazione   spontanea   del
destinatario - e, conseguentemente, l'inesistenza attuale del diritto
di credito per cui si procede esecutivamente. 
    Tale conclusione non contrasta con il principio, affermato  dalla
consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo cui nel  giudizio
di opposizione, preventiva o successiva,  all'esecuzione  il  comando
giudiziale consacrato nel titolo esecutivo non puo' essere rimesso in
discussione, dovendo  i  vizi  e  le  ragioni  di  ingiustizia  della
decisione essere fatti valere, ove ancora possibile,  nel  corso  del
processo in cui il titolo  e'  stato  emesso  (Corte  di  cassazione,
sezione sesta civile, ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3277;  in  senso
conforme, ex aliis, Cass., n. 2785 del 2025 e n. 22714 del 2023). 
    Se, infatti, al giudice dell'opposizione  all'esecuzione  non  e'
consentito  modificare  il  contenuto  del  provvedimento  coercitivo
azionato - non potendo egli, in particolare, rivalutare i criteri  di
determinazione della misura fissati dal giudice  della  cognizione  o
della cautela - un'analoga preclusione non  puo'  ritenersi  operante
per  la  verifica  della  perdurante   utilita'   della   coercizione
indiretta, trattandosi di fatto posteriore alla formazione del titolo
giudiziale per il quale non opera il limite di conversione  dei  vizi
dello stesso in motivi di  gravame,  ritraibile  dall'art.  161  cod.
proc. civ. 
    6.5.- Nel giudizio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. il giudice
chiamato a controllare  la  correttezza  dell'autoliquidazione  della
somma dovuta, operata nell'atto di precetto e le altre condizioni per
procedere  esecutivamente  per  il  recupero   dell'astreinte   puo',
pertanto, accertare, anche d'ufficio, che dopo un certo  tempo  -  la
cui congruita' deve essere apprezzata alla  luce  delle  peculiarita'
della fattispecie concreta cosi' come emergenti dal provvedimento  ex
art. 614-bis cod. proc. civ. -, l'efficacia persuasiva  della  misura
e' venuta meno, in quanto essa non ha sortito l'effetto perseguito. 
    Ed  e'  sulla  base  del  limite  temporale  di  efficacia  cosi'
individuato che lo  stesso  giudice  dell'opposizione  (preventiva  o
successiva) all'esecuzione puo' quantificare la  somma  in  relazione
alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente. 
    7.- La  disciplina  censurata,  interpretata  nei  termini  sopra
illustrati, ritrova una sua  vocazione  compatibile  con  i  principi
costituzionali  di   ragionevolezza,   di   proporzionalita'   e   di
effettivita'  della  tutela  giurisdizionale,  in   quanto   soddisfa
l'esigenza di delimitare l'efficacia della misura  coercitiva  emessa
senza un termine finale entro i margini  temporali  (o  quantitativi)
strettamente necessari alla realizzazione della sua funzione  tipica,
scongiurando il rischio che essa si trasformi  in  uno  strumento  di
ingiustificata  locupletazione  per  il  creditore  e  di  sacrificio
sproporzionato per il debitore. 
    Per altro verso,  la  ricostruzione  indicata  non  esorbita  dai
limiti dei poteri cognitori  del  giudice  che,  alla  stregua  della
consolidata   giurisprudenza    di    legittimita',    caratterizzano
l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. 
    La verifica del perdurare della funzione compulsoria della misura
coercitiva  azionata  non  attinge,  infatti,   gli   elementi   gia'
apprezzati  discrezionalmente  dal  giudice  della   cognizione   per
disporre la stessa e per indicarne i criteri  di  determinazione,  e,
dunque, l'intrinseco contenuto decisorio del  provvedimento  ex  art.
614-bis cod.  proc.  civ.,  ma  ricade  nell'accertamento  della  vis
esecutiva del titolo azionato. 
    8.-   In   conclusione,   alla   luce    della    interpretazione
costituzionalmente orientata qui compiuta, la disposizione sottoposta
a scrutinio non viola gli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma,  111  e
117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.  1  Prot.
addiz. CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU.