ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 614-bis del
codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche
apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata), promosso dal Tribunale
ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali,
in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra R.A. S. e
P. L., I. M., M. L., con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n.
211 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 la Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 211 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione
civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 614-bis
del codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche
apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata).
Ad avviso del rimettente, la previsione censurata, «nella parte
in cui - legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo non
prevede - da parte del Giudice dell'opposizione a precetto,
l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere di
determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)
all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...], nell'ipotesi in
cui tale fissazione non sia gia' avvenuta, ex ante, da parte del
giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e
sempre che non esista un giudicato sul punto)», violerebbe gli artt.
3, 24, 41 (evocato solo nella motivazione dell'ordinanza), 42, quarto
comma (recte: secondo comma), 111, 113 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli
artt. 6 e 13 CEDU, e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (recte: l'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea).
1.1.- In punto di fatto, il giudice a quo premette di essere
chiamato a decidere sull'opposizione promossa da R.A. S. avverso
l'atto di precetto con il quale le e' stato intimato il pagamento
dell'importo di euro 15.917,06 in forza di una misura di coercizione
indiretta disposta dallo stesso Tribunale di Brindisi ai sensi
dell'art. 614-bis cod. proc. civ. nella versione - applicabile
ratione temporis - anteriore alle modifiche apportate dalla riforma
di cui al d.lgs. n. 149 del 2022.
Il rimettente espone che i creditori intimanti avevano richiesto
alla opponente e ad A. T. - medici dentisti ai quali avevano affidato
la loro figlia minore M. L. per la soluzione di un problema dentario
- il ristoro dei danni subiti da quest'ultima in conseguenza del
trattamento terapeutico praticatole e, al fine di promuovere l'azione
risarcitoria, avevano domandato a entrambi i professionisti la
restituzione delle radiografie eseguite sulla minore prima
dell'inizio delle cure.
Riferisce, inoltre, che, a fronte di quest'ultima richiesta, A.
T. aveva negato di essere in possesso dei referti, in quanto il
trattamento odontoiatrico era stato effettuato, ancorche' nel proprio
studio, dalla sola R.A. S. in completa autonomia. Quest'ultima aveva,
invece, dichiarato di aver restituito le radiografie presso lo studio
di A. T. in data 24 ottobre 2019.
Quindi - prosegue l'ordinanza di rimessione - con ricorso ex
artt. «670 e-o 700 ed ex artt. 669 bis e 614 bis» cod. proc. civ., i
genitori di M. L. avevano chiesto disporsi il sequestro giudiziario
della documentazione radiografica oltre che la determinazione, ai
sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ., di una somma di denaro per
ogni giorno di ritardo «nella esecuzione dell'adottando
provvedimento».
Ottenuta la misura cautelare inaudita altera parte, i ricorrenti
ne avevano tentato l'esecuzione, ma senza esito, in quanto entrambi i
resistenti avevano negato di essere in possesso dei referti.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 5
settembre 2022 il Tribunale di Brindisi aveva confermato il sequestro
giudiziario e, avendo rilevato il perdurare dell'inadempimento nella
consegna delle radiografie, in accoglimento dell'istanza ex art.
614-bis cod. proc. civ., aveva posto a carico dei resistenti il
pagamento, in via solidale, della somma di euro 50,00 per ogni giorno
di ritardo nella esecuzione del provvedimento cautelare.
Il giudice a quo espone, ancora, che avverso il suddetto
provvedimento i resistenti avevano proposto reclamo ai sensi
dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. Nelle more della definizione
del gravame cautelare, i ricorrenti avevano introdotto il giudizio di
merito di risarcimento del danno, «alla cui quantificazione avevano
dovuto procedere senza poter disporre delle ridette radiografie».
In seguito, con atto di precetto fondato sull'ordinanza con cui
era stata disposta, unitamente al sequestro giudiziario, la misura di
coercizione indiretta, i genitori di M. L. avevano intimato ad A. T.
e a R.A. S. il pagamento dell'importo maturato dalla data della
disposizione dell'astreinte a quella dello stesso precetto, senza
manifestare «la volonta' di limitare, nel futuro, la propria pretesa
a quanto richiesto con l'attivita' precettizia».
Avverso il precetto proponeva opposizione la sola R.A. S.,
contestando l'esigibilita', la «liceita'» e la congruita' della
misura.
Il giudice a quo riferisce di aver rilevato che, «ad una
valutazione prima facie», le ragioni addotte a sostegno
dell'opposizione non avrebbero potuto trovare accoglimento, in
quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita', nel
giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. la riduzione della
misura coercitiva indiretta, risolvendosi in una modificazione della
portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, non e' consentita
(viene richiamata Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza
26 luglio 2023, n. 22714).
Lo stesso rimettente aggiunge di avere, pertanto, sottoposto al
contraddittorio «il diverso, per quanto correlato, profilo» relativo
alla possibilita', per il giudice dell'opposizione a precetto, di
«determinare ex post», ove non vi abbia provveduto il giudice che ha
disposto la misura coercitiva, un tetto quantitativo massimo (o anche
solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614-bis cod. proc.
civ., e di essere giunto alla conclusione per la quale la mancata
previsione di un potere siffatto sia costituzionalmente illegittima.
1.2.- Cio' premesso, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo
ritiene di dover «sondare la possibilita' di un intervento ex
officio» su un'astreinte che rischia di assumere una portata
sproporzionata rispetto alla sua funzione di coercizione
all'adempimento.
A tale riguardo, il rimettente osserva che, nel caso di specie, a
fronte di un «danno non patrimoniale di tipo biologico, ancora in
corso di quantificazione davanti al giudi[zio] [di] merito e,
apparentemente, di entita' non grave», i creditori hanno intimato il
pagamento di un importo pari ad euro 15.917,06, peraltro in sede
cautelare, senza che sul provvedimento sia ancora «disceso alcun
giudicato né esplicito, né implicito, essendo il giudi[zio] di
merito ancora in corso».
Ribadisce, quindi, che la questione relativa alla possibilita',
per il giudice dell'esecuzione, di introdurre ex post un limite
quantitativo o temporale alla misura coercitiva, pur essendo affine a
quella concernente il potere dello stesso giudice di ridurne
l'ammontare - la cui sussistenza e' stata esclusa dalla
giurisprudenza di legittimita' -, se ne differenzia.
La «cristallizzazione pro futuro della pretesa sanzionatoria, ex
officio o su istanza di parte» - puntualizza il giudice a quo - si
sostanzierebbe, infatti, nella mera precisazione di un provvedimento
che «non viene travolto nella sua portata contenutistica», ma
soltanto «integrato e specificato "per il suo armonioso e virtuoso
funzionamento"».
1.3.- Il rimettente si sofferma, quindi, con ampia esposizione,
sulla ricostruzione del quadro normativo in cui si inscrive la
disposizione censurata per poi illustrare con diffuse argomentazioni
le ragioni per le quali reputa impraticabile l'interpretazione
conforme a Costituzione della stessa.
Osserva, in primo luogo, che l'art. 614-bis cod. proc. civ. non
contiene, neanche nella formulazione vigente, la previsione espressa
della possibilita', per il giudice dell'esecuzione, di determinare ex
post - ove non via abbia provveduto il giudice del merito - un limite
massimo, quantitativo o temporale, della misura coercitiva.
Le recenti riforme hanno, infatti, confermato la «netta cesura
fra fase cognitoria e fase esecutiva», riconoscendo al giudice
dell'esecuzione il solo potere di disporre ex novo la misura che non
sia stata richiesta al giudice della cognizione.
Ne', ad avviso del rimettente, l'univoco tenore letterale della
disposizione in scrutinio potrebbe essere superato sulla base delle
indicazioni ricostruttive fornite dalla giurisprudenza amministrativa
e, in specie, dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 9
maggio 2019, n. 7, secondo cui, in sede di cosiddetta "ottemperanza
di chiarimenti", l'astreinte disposta con una precedente sentenza di
ottemperanza, sebbene non possa essere oggetto di revisione ex tunc,
puo' essere modificata, ove non consti di un tetto massimo e siano
dimostrate sopravvenienze giuridiche o fattuali che ne rendano
manifestamente iniqua l'applicazione.
Il giudice a quo esclude che tale soluzione interpretativa possa
essere accolta nel processo civile, in quanto essa si giustifica in
ragione dei penetranti poteri di cognizione riconosciuti al giudice
amministrativo in sede di ottemperanza, il cui sindacato riguarda
«una realta' giuridica, non statica, ma dinamica» come il potere
amministrativo, il quale e' «esercitabile negli spazi non coperti dal
giudicato».
Al giudice amministrativo - aggiunge l'ordinanza di rimessione -
e', infatti, riconosciuto il potere non solo di attuare, ma anche di
integrare e precisare il provvedimento giurisdizionale da portare ad
esecuzione proprio al fine di consentire l'adattamento alle
sopravvenienze della regola con esso posta.
Il rimettente esclude, poi, che alla mancata previsione,
nell'art. 614-bis cod. proc. civ., della possibilita', per il giudice
dell'esecuzione, di stabilire un limite quantitativo o temporale
all'astreinte possa porsi rimedio facendo leva sull'«[a]rgomento
sistematico-evolutivo» secondo il quale il processo esecutivo avrebbe
perso l'originaria configurazione di strumento di mera attuazione del
comando giudiziale per acquisire sempre maggiori spazi cognitivi,
come sarebbe confermato dalla possibilita', per il giudice
dell'esecuzione, di «integrare con elementi extratestuali il precetto
giudiziale» (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite civili,
sentenza 2 luglio 2012, n. 11067) e di superare i principi di
autonomia, astrattezza e autosufficienza del titolo esecutivo «al
fine di tutelare [la] liberta' negoziale del consumatore» in linea
con le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione europea.
A giudizio del rimettente, le suddette considerazioni non
consentirebbero di superare «la tendenziale assolutezza» della
separazione tra il momento dell'accertamento e quello
dell'esecuzione, la quale risponde a un principio di ordine pubblico
processuale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in
scrutinio non potrebbe essere praticata neppure applicando la
disciplina della revoca o della modifica del provvedimento cautelare
dettata dall'art. 669-decies cod. proc. civ., posto che nella
fattispecie in esame la sopravvenuta «esorbitanza» dell'astreinte non
integra una modifica delle circostanze iniziali di cui il giudice
dell'esecuzione possa tenere conto, in quanto non inerisce al fatto
storico in base al quale e' stata adottata la misura, ma «alle
conseguenze che l'ordinamento, per il tramite della statuizione
giudiziale, ricollega al fatto ed, in particolare, alla modulazione
quantitativa della misura irrogata, in conseguenza dell'accertamento
fattuale compiuto».
Il giudice rimettente rileva, altresi', che i sospetti di
illegittimita' costituzionale non potrebbero trovare soluzione in via
interpretativa neppure estendendo alla fattispecie in esame le
indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza, anche
costituzionale, sulla riduzione d'ufficio della clausola penale e
della caparra confirmatoria.
Alla illustrazione della dottrina favorevole a quest'ultima
ipotesi ricostruttiva, l'ordinanza di rimessione premette una
ricognizione delle principali tesi sulla natura giuridica della
clausola penale e un'ampia esposizione della giurisprudenza di
legittimita' sul potere del giudice di ridurne l'ammontare anche
quando manchi un'istanza di parte.
Viene, in particolare, esaminata Corte di cassazione, sezioni
unite civili, sentenza 13 settembre 2005, n. 18128, secondo cui il
potere di riduzione a equita', attribuito al giudice dall'art. 1384
del codice civile a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento,
puo' essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia
contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e
cio' sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia
con riguardo all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perche'
l'obbligazione principale e' stata in parte eseguita.
Si sottolinea come la ricordata pronuncia nomofilattica evochi,
sia il dovere di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost., sia il
principio generale di inesigibilita' come limite esterno alle pretese
creditorie (viene citata la sentenza di questa Corte n. 19 del 1994),
a sua volta fondato sui canoni della buona fede e della correttezza
ex artt. 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 cod. civ.
Il giudice rimettente rammenta, altresi', come le enunciazioni in
tema di riduzione della clausola penale siano state estese anche alla
caparra confirmatoria disciplinata all'art. 1385 cod. civ., avendo
questa Corte affermato che, in caso di evidente sproporzione di
quest'ultima pattuizione, il giudice e' legittimato a rilevarne
d'ufficio la nullita' ex art. 1418 cod. civ., derivando tale radicale
sanzione dal contrasto con l'art. 2 Cost., il quale «entra
direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della
buona fede, cui attribuisce vis normativa» (ordinanza n. 248 del
2013).
Tanto premesso, il giudice a quo esclude che le richiamate
enunciazioni possano trovare applicazione nella fattispecie in
scrutinio, dal momento che esse sono riconducibili a un principio,
quale e' quello della buona fede, che non puo' operare al di fuori
della materia contrattuale.
Per le stesse ragioni il rimettente nega che i sollevati dubbi di
illegittimita' costituzionale possano essere superati fondando il
potere del giudice dell'esecuzione di delimitare ex post la durata o
l'ammontare dell'astreinte sull'equita' ex art. 1374 cod. civ.
Ne' potrebbe utilmente invocarsi l'abuso del diritto a sostegno
di una exceptio doli, in quanto cio' che viene in considerazione
nella fattispecie in scrutinio non e' l'esercizio abusivo di una
pretesa creditoria, ma l'attuazione di un provvedimento
giurisdizionale.
In definitiva, ad avviso del Tribunale rimettente, il «principio
equitativo» non puo' essere esteso «al di la' delle ipotesi in cui lo
stesso e' espressamente richiamato».
Di qui la necessita' di promuovere l'incidente di legittimita'
costituzionale.
1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva, anzitutto, che la mancata previsione della possibilita', per
il giudice dell'esecuzione, di introdurre, anche d'ufficio, un tetto
massimo alla misura coercitiva indiretta disposta nel processo di
cognizione o cautelare contrasterebbe, anzitutto, con i principi di
ragionevolezza e di proporzionalita' di cui all'art. 3 Cost., in
quanto il vincolo che viene in considerazione nel caso di specie,
avendo «caratteristiche di perpetuita'», risulterebbe irragionevole e
sproporzionato.
La disposizione censurata lederebbe, altresi', la liberta'
negoziale e il «diritto dominicale», in quanto una misura coercitiva
eccessiva incide anche sulla sfera patrimoniale dell'obbligato, il
quale, per effetto di essa, e' esposto al rischio di subire
l'esecuzione mobiliare o immobiliare.
L'inammissibilita' di vincoli perpetui - aggiunge l'ordinanza di
rimessione - risponde, infatti, all'esigenza di evitare restrizioni
eccessive e temporalmente indeterminate alle facolta' di godimento e
di disposizione dei beni, le quali, in contrasto con l'art. 42 Cost.,
svuotino il diritto del suo contenuto effettivo traducendosi in una
«espropriazione senza indennizzo».
Sarebbe, altresi', violato il principio di proporzionalita' delle
sanzioni - nel cui ambito applicativo ricadrebbero anche le misure ex
art. 614-bis cod. proc. civ. - come declinato dalla giurisprudenza
costituzionale con riferimento alla determinazione delle pene
(vengono citate, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 86 del
2024, n. 178, n. 177 e n. 88 del 2023).
L'ordinanza procede, quindi, al raffronto tra la disciplina delle
misure di coercizione indiretta e il regime dell'omologo istituto
delle astreintes del diritto francese, al fine di evidenziare come, a
differenza di quest'ultimo, l'ordinamento italiano non contempli, in
aggiunta al procedimento di adozione della misura coercitiva, un
apposito giudizio deputato alla sua liquidazione.
Da cio' deriverebbe che la determinazione del quantum
risulterebbe «irragionevolmente, affidata allo stesso creditore», il
quale sarebbe onerato della indicazione, nell'atto di precetto,
dell'ammontare del credito maturato.
Poiche', dunque, al giudice dell'opposizione esecutiva non e'
consentita la fissazione di un limite quantitativo o temporale, la
misura coercitiva che ne risulti priva potrebbe operare sine die,
cosi' dando luogo a «una obbligazione a carattere sanzionatorio
sproporzionata rispetto all'originaria obbligazione inadempiuta».
Un sistema siffatto - osserva il giudice a quo - contrasterebbe
con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimita'
secondo cui le pronunce di condanna aventi a oggetto danni punitivi
devono essere emesse «sulla scorta di basi normative adeguate, che
rispondano ai principi di tipicita' e prevedibilita'» (viene citata
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n.
16601).
D'altronde, argomenta il rimettente richiamando le difese della
parte opponente nel giudizio a quo, la proporzionalita' rilevante ai
fini dello scrutinio di legittimita' costituzionale evoca «una
correlazione del mezzo rispetto al fine, nel senso che, tra strumento
normativo regolatore, e realizzazione del fine che con esso si
intende perseguire, l'opera di "bilanciamento" deve condurre ad un
"equilibrato" componimento dei sacrifici» (viene richiamata, tra le
altre, la sentenza di questa Corte n. 297 del 1993).
In definitiva, la disposizione censurata confliggerebbe con i
principi di ragionevolezza e di proporzionalita' ex art. 3 Cost., in
quanto, non prevedendo la possibilita', per il giudice
dell'opposizione esecutiva, di stabilire un limite massimo alla
durata della misura coercitiva, penalizzerebbe in modo eccessivo il
debitore, il quale non potrebbe richiedere la predeterminazione della
durata dell'obbligo al giudice della cognizione, stante la oggettiva
difficolta', per lo stesso, di valutare ex ante «un eventuale profilo
di esorbitanza che puo' manifestarsi e apprezzarsi solo in sede
esecutiva».
La disposizione censurata contrasterebbe, altresi', con gli artt.
41 e 42, secondo comma, Cost., in quanto il vincolo perpetuo
derivante dalle misure di coercizione indiretta restringerebbe la
liberta' di iniziativa economica «di cui la liberta' negoziale
costituisce corollario» e limiterebbe in modo eccessivo il diritto di
proprieta' svuotandolo del suo contenuto.
Sarebbe, inoltre, violato l'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, posto che le sanzioni
pecuniarie possono configurare una violazione del diritto di
proprieta' anche ai sensi della richiamata disposizione
convenzionale.
Il Tribunale rimettente ravvisa, altresi', un vulnus al principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e
111 Cost., nonche' dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall'47 CDFUE, in quanto
una disciplina, come quella in scrutinio, che non consente al giudice
dell'esecuzione di apporre un limite massimo alla penalita' irrogata
in sede di cognizione non appresterebbe una idonea garanzia
processuale.
Da ultimo, la previsione censurata determinerebbe una
ingiustificata disparita' di trattamento, in contrasto con l'art. 3
Cost., tra la fattispecie in scrutinio e quelle della clausola penale
e della caparra penitenziale, rispetto alle quali la giurisprudenza
costituzionale e quella di legittimita' ammettono un intervento
giudiziale, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio.
2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto
dichiararsi le questioni di legittimita' costituzionale inammissibili
o, comunque, non fondate.
2.1.- L'interveniente ha, anzitutto, evidenziato che
l'insufficiente e lacunosa descrizione della fattispecie oggetto del
giudizio a quo non consentirebbe «di affermare con certezza che la
questione incidentale di costituzionalita' sia effettivamente
rilevante».
Dall'ordinanza di rimessione emergerebbe, infatti, che la misura
coercitiva sulla quale si fonda il precetto oggetto di opposizione
accede a un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670,
numero 1), cod. proc. civ. ottenuto dagli opposti a tutela del
diritto alla «restituzione/riconsegna» di radiografie eseguite sulla
loro figlia presso lo studio odontoiatrico degli intimati.
Dall'atto di promovimento si ricaverebbe, altresi', che gli
stessi opposti, dopo l'emissione del provvedimento cautelare, hanno
introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto la sola
condanna dei professionisti al risarcimento dei danni subiti dalla
loro figlia minore, e non gia' alla restituzione dei referti.
Rileva, pertanto, l'interveniente che, alla stregua di quanto
riferito dal giudice rimettente, il sequestro giudiziario e la misura
ex art. 614-bis cod. proc. civ. che vi accede parrebbero aver perso
efficacia ai sensi dell'art. 669-novies, primo comma, cod. proc.
civ., in ragione della mancata introduzione del giudizio restitutorio
entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, primo comma,
cod. proc. civ.
Sempre in via preliminare, la difesa statale lamenta che, poiche'
il giudice a quo non ha indicato specificamente i motivi
dell'opposizione a precetto sulla quale e' chiamato a decidere, non
e' possibile verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni
sollevate.
A sostegno dell'eccezione, l'interveniente argomenta che, ove
l'opponente avesse dedotto l'inefficacia sopravvenuta del titolo
esecutivo ai sensi degli artt. 669-octies, primo comma, e 669-novies,
primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per se'
idonea a fondare una pronuncia di accoglimento de plano
dell'opposizione, senza la necessita', per il rimettente, di
esaminare la censura con cui «sembrerebbe essere stata lamentata
l'illegittimita' della astreinte» per omessa fissazione di un limite
quantitativo o temporale.
Il giudice a quo sarebbe, inoltre, incorso in un'aberratio ictus,
in quanto, pur auspicando una pronuncia additiva diretta ad ampliare
l'ambito delle attribuzioni del giudice dell'opposizione a precetto
mediante il riconoscimento del potere di determinare «un tetto
quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all'operativita' delle
misure coercitive indirette, non ha censurato l'art. 615 cod. proc.
civ., ma l'art. 614-bis cod. proc. civ., il quale, almeno nel testo
anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, si limitava a prevedere le
condizioni e i presupposti per la comminatoria, da parte del giudice
della cognizione, dell'astreinte, senza disciplinare i poteri del
giudice dell'opposizione esecutiva.
Le questioni di legittimita' costituzionale sarebbero
inammissibili anche perche' il rimettente non avrebbe motivato la non
manifesta infondatezza con riferimento alla norma alla quale
avrebbero dovuto essere rivolte le censure, ossia l'art. 615 cod.
proc. civ.
Ancora, a sostegno dell'inammissibilita' delle questioni,
l'Avvocatura generale deduce che il giudice rimettente non avrebbe
considerato gli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento al
destinatario dell'astreinte disposta in sede cautelare e, in
particolare, la possibilita' di proporre il reclamo ex art.
669-terdecies cod. proc. civ. - rimedio nella specie esperito, ma con
esito negativo, dall'opponente - e di chiedere - eventualmente nel
giudizio di merito che, da quanto risulta dall'ordinanza di
rimessione, sarebbe ancora in corso - la revoca o la modifica della
misura coercitiva ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ.
A supporto di tale assunto, la difesa statale argomenta che, ove
la domanda di merito trovasse accoglimento, la misura cautelare
concessa ante causam e l'astreinte a essa associata verrebbero
assorbite dalla pronuncia che definisce il giudizio.
Per converso, in caso di rigetto della domanda di merito, la
misura coercitiva «cadrebbe», insieme al provvedimento cautelare,
«con efficacia ex tunc», e il destinatario della stessa potrebbe
ripetere ex art. 2033 cod. civ. quanto eventualmente gia' corrisposto
per darvi esecuzione.
La mancata considerazione dei predetti rimedi si tradurrebbe in
una ulteriore ragione di inammissibilita' per carente motivazione
sulla non manifesta infondatezza.
In via gradata, l'interveniente eccepisce la manifesta
inammissibilita' delle questioni sul presupposto che con l'ordinanza
di rimessione si chiede una pronuncia additiva «tesa a sostituire la
volonta' del legislatore con una disciplina di segno diverso non
costituzionalmente obbligata».
Le questioni sollevate sarebbero, infine, inammissibili per
difetto di rilevanza nella parte in cui auspicano il predetto
intervento additivo non solo con riferimento all'ipotesi in cui la
misura coercitiva indiretta sia stata disposta dal giudice della
cautela - come avvenuto nel giudizio a quo -, ma anche nel caso in
cui la stessa misura sia adottata dal giudice del merito.
2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le
questioni siano, comunque, non fondate, in quanto la parte
destinataria di una astreinte adottata in sede cautelare disporrebbe
di adeguate forme di tutela, come il reclamo ex art. 669-terdecies
cod. proc. civ., la richiesta di revoca o la modifica ai sensi
dell'art. 669-decies cod. proc. civ. e l'impugnazione della pronuncia
che definisce il giudizio di merito.
Osserva, inoltre, l'interveniente che la soluzione additiva
prospettata dal rimettente consentirebbe al giudice dell'opposizione
a precetto di esercitare un sindacato sulla correttezza di un titolo
esecutivo di formazione giudiziale «integrandolo/correggendolo ex
post ed addirittura d'ufficio» mediante la determinazione di un
limite massimo, quantitativo o temporale, non stabilito dal giudice
della cognizione o della cautela; cio' che contrasterebbe con il
principio giurisprudenziale, costituente diritto vivente,
dell'intangibilita', in sede di opposizione esecutiva, del titolo
esecutivo per fatti anteriori o coevi alla sua formazione (vengono
citate, tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza civile,
sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785 e Cass. n. 22714 del 2023).
Osserva, inoltre, l'interveniente come su tale principio non
abbia inciso neppure la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, la
quale ha introdotto soltanto il potere del giudice dell'esecuzione di
disporre l'astreinte ove non vi abbia provveduto il giudice della
cognizione o della cautela.
Aggiunge che l'attribuzione al giudice dell'opposizione
all'esecuzione di un potere di correzione del titolo esecutivo
giudiziale «in ragione di pretesi errori commessi dal giudice della
cognizione (o della cautela)» determinerebbe significative ricadute
di ordine sistematico.
Con riferimento alla censura di violazione del principio di
eguaglianza, la difesa statale assume che le fattispecie indicate dal
giudice a quo come termine di comparazione non siano pertinenti, in
quanto appartengono all'area dell'autonomia contrattuale, la' dove
nel caso di specie viene in considerazione la sindacabilita' di un
titolo giudiziale.
Non sarebbe, poi, ravvisabile la lesione dell'art. 42, secondo
comma, Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, giacche', diversamente da quanto
ritenuto dal rimettente, non si sarebbe al cospetto di un vincolo
perpetuo, come tale incidente sul diritto di proprieta' del
destinatario della misura coercitiva, potendo il debitore «in linea
di principio, liberarsi eseguendo la prestazione infungibile di dare
o di fare».
Da ultimo, non sussisterebbe la violazione degli artt. 24, 111 e
117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nonche'
dell'art. 47 CDFUE, in quanto l'effettivita' della tutela
giurisdizionale dell'obbligato sarebbe garantita dai rimedi
impugnatori avverso la stessa misura coercitiva indiretta.
Considerato in diritto
3.- Il Tribunale di Brindisi, sezione civile-settore procedure
concorsuali, in composizione monocratica, dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 614-bis cod. proc. civ., nel testo,
applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate
dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022.
Al primo comma, la disposizione censurata prevedeva che «[c]on il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal
pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409».
Ai sensi del secondo comma, «[i]l giudice determina l'ammontare
della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della
controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato
o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
3.1.- Ad avviso del giudice a quo, la previsione di cui si
tratta, «nella parte in cui - legittimando un vincolo sine die e,
quindi, perpetuo - non prevede, da parte del Giudice dell'opposizione
a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere
di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)
all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...], nell'ipotesi in
cui tale fissazione non sia gia' avvenuta, ex ante, da parte del
giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e
sempre che non esista un giudicato sul punto)», confliggerebbe,
anzitutto, con l'art. 3 Cost., con riferimento sia al principio di
ragionevolezza, sia a quello di eguaglianza.
Da un lato, infatti, essa imporrebbe al debitore un vincolo «sine
die e, quindi, perpetuo» in contrasto con il principio di
proporzionalita' delle sanzioni; dall'altro, determinerebbe una
disparita' di trattamento tra le misure di coercizione indiretta e
altri istituti, come la clausola penale e la caparra confirmatoria,
in relazione alle quali, in presenza di un sacrificio patrimoniale
manifestamente sproporzionato, e' consentito l'intervento del
giudice, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio.
3.2.- Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 41 (evocato, come
gia' riferito, solo nella motivazione dell'ordinanza e non riportato
nel dispositivo della stessa), 42, secondo comma, e 117, primo comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal
momento che una misura di coercizione indiretta sproporzionata e
senza limite temporale recherebbe vulnus alla liberta' negoziale del
debitore e, esponendolo al rischio di esecuzione forzata, alla sua
sfera patrimoniale.
3.3.- Da ultimo, la norma censurata lederebbe gli artt. 24, 111,
113, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6
e 13 CEDU, nonche' all'art. 47 CDFUE, in quanto la mancata previsione
della possibilita', per il giudice dell'esecuzione, di porre rimedio
d'ufficio al sacrificio sproporzionato al quale e' esposto il
destinatario della misura coercitiva confliggerebbe con il principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale.
4.- In via preliminare, devono essere esaminati i molteplici
profili di inammissibilita' rilevati dall'Avvocatura generale dello
Stato.
4.1.- Non e', anzitutto, meritevole di accoglimento l'eccezione
di insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo.
L'interveniente osserva che la misura di coercizione indiretta
posta a fondamento dell'atto di precetto opposto accede a un
provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, numero 1), cod.
proc. civ. ottenuto dai convenuti nel giudizio principale a tutela
del diritto alla «restituzione/riconsegna» di referti radiografici
necessari per far valere in giudizio la responsabilita' della parte
attrice.
Dalla esposizione del rimettente risulta, pero', che gli stessi
convenuti, in seguito all'adozione del provvedimento cautelare, hanno
introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto unicamente
il risarcimento del danno e non anche la restituzione dei documenti
in contestazione.
Secondo la difesa statale, il sequestro giudiziario e la misura
ex art. 614-bis cod. proc. civ. che vi accede risulterebbero,
pertanto, aver perso efficacia in ragione della mancata introduzione
del giudizio restitutorio nel termine perentorio fissato dall'art.
669-octies, primo comma, cod. proc. civ.
4.1.1.- E', tuttavia, da ritenersi che, alla stregua di quanto
emerge dall'ordinanza di rimessione, la misura cautelare in
questione, al di la' del nomen iuris, non abbia il contenuto del
sequestro giudiziario di beni ex art. 670, numero 1), cod. proc.
civ., ma del sequestro di prove di cui al numero 2) di tale
disposizione, la cui funzione non e' quella, propria del primo, di
assicurare la custodia di beni di cui e' controversa la proprieta' o
il possesso, bensi' di presidiare il diritto di acquisire un
documento o altra res dalla quale la parte interessata possa trarre
elementi di prova in suo favore mediante l'ordine giudiziale di
ostensione rivolto alla controparte o al terzo che del documento o
della cosa abbia la disponibilita' (Corte di cassazione, sezione
prima civile, sentenza 29 ottobre 1970, n. 2213).
Ove, come nel caso di specie, la custodia ai sensi dell'art. 670,
numero 2), cod. proc. civ. venga concessa ante causam, non e',
pertanto, necessario che all'adozione della misura segua, entro il
termine di cui all'art. 669-octies cod. proc. civ., l'instaurazione
di un giudizio sulla proprieta' o sul possesso nel quale debba essere
avanzata domanda di condanna alla consegna o alla restituzione del
bene sequestrato, essendo sufficiente a scongiurare l'inefficacia di
cui all'art. 669-novies, primo comma, cod. proc. civ. l'introduzione
di un qualsivoglia processo di merito nel quale la prova sequestrata
possa essere utilizzata (Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenza 22 dicembre 1993, n. 12705).
4.2.- Un'altra eccezione di inammissibilita' attiene alla mancata
specifica illustrazione, da parte del giudice a quo, dei motivi
dell'opposizione a precetto, da cui deriverebbe l'impossibilita' di
verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni sollevate.
Opina, al riguardo, l'Avvocatura generale che, ove la parte
opponente avesse dedotto l'inefficacia sopravvenuta del titolo
esecutivo ai sensi degli artt. 669-octies, primo comma, e 669-novies,
primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per se' sola
idonea a fondare una pronuncia di accoglimento de plano
dell'opposizione, senza la necessita', per il rimettente, di
esaminare la censura con cui «sembrerebbe essere stata lamentata
l'illegittimita' della astreinte» per omessa fissazione di un limite
quantitativo o temporale.
4.2.1.- Neanche tale eccezione e' fondata, in quanto, come piu'
volte affermato da questa Corte, spetta al giudice rimettente la
individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al suo
esame (ex aliis, sentenze n. 125 del 2018 e n. 132 del 2015).
4.3.- Non e', poi, ravvisabile l'aberratio ictus eccepita
dall'interveniente sul presupposto che il giudice a quo, pur
auspicando una pronuncia additiva volta ad ampliare l'ambito delle
attribuzioni del giudice dell'opposizione a precetto mediante il
riconoscimento del potere di determinare «un tetto quantitativo
massimo (o anche solo temporale)» all'operativita' delle misure
coercitive indirette, non avrebbe censurato l'art. 615 cod. proc.
civ., recante la disciplina dell'opposizione, preventiva e
successiva, all'esecuzione.
4.3.1.- L'individuazione dell'art. 614-bis cod. proc. civ. quale
norma cui rivolgere le censure di illegittimita' costituzionale
risulta, al contrario, coerente, sia con l'oggetto e il fondamento
delle questioni sollevate, sia con il petitum additivo richiesto,
giacche' la previsione sottoposta a scrutinio delinea in modo
esaustivo la disciplina generale delle misure di coercizione
indiretta.
La volonta' del legislatore di concentrare nella disposizione
censurata non solo le norme che valgono a conformare la struttura e
il contenuto delle misure di coercizione indiretta, ma anche quelle
che ne definiscono il regime processuale trova, del resto, riscontro
nei recenti interventi riformatori attuati con il d.lgs. n. 149 del
2022 e con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), i
quali hanno inserito nello stesso testo dell'art. 614-bis cod. proc.
civ. le nuove norme che hanno esteso al giudice dell'esecuzione la
competenza a disporre le misure di coercizione indiretta.
4.4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, deve
parimenti essere disattesa l'eccezione secondo la quale nessuna
motivazione sarebbe stata svolta a sostegno della non manifesta
infondatezza con riferimento all'art. 615 cod. proc. civ.
4.5.- Priva di fondamento e', poi, l'eccezione con cui si imputa
al giudice a quo la mancata considerazione degli strumenti di tutela
di cui dispone il destinatario del provvedimento ex art. 614-bis cod.
proc. civ. adottato in sede cautelare e, in particolare, della
possibilita' di proporre il reclamo di cui all'art. 669-terdecies
cod. proc. civ. e di chiedere al giudice del merito la revoca o la
modifica della misura ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ.
4.5.1.- Il rimettente ha, infatti, valutato la possibilita', per
la parte interessata, di richiedere la fissazione di un limite
quantitativo o temporale della penalita' valendosi dei mezzi offerti
dalla disciplina del procedimento cautelare, ma, da un lato, ha
rilevato che il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.
risulta, nella specie, essere stato esperito senza esito e,
dall'altro, con argomenti non implausibili, ha escluso che l'istanza
ex art. 669-decies cod. proc. civ. costituisca uno strumento
processuale idoneo a conseguire l'auspicata delimitazione ex post
della disposta penalita'.
4.6.- Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa statale, non
assume, poi, rilevanza, ai fini del vaglio di ammissibilita' delle
questioni, la mancata considerazione, da parte del rimettente, della
circostanza che la misura compulsoria posta a presidio di una misura
cautelare non necessiterebbe di una delimitazione temporale postuma,
in quanto sarebbe comunque destinata a perdere efficacia con
l'adozione del provvedimento che definisce il giudizio di merito.
Tale meccanismo effettuale potrebbe, invero, non soddisfare
l'esigenza segnalata dal rimettente ove la conclusione del processo
di merito intervenisse a distanza di tempo dall'adozione della stessa
misura coercitiva.
4.7.- Attiene, invece, al merito - e non all'ammissibilita' delle
questioni - l'ulteriore eccezione con cui l'interveniente osserva che
il rimettente avrebbe richiesto una pronuncia additiva «tesa a
sostituire la volonta' del legislatore con una disciplina di segno
diverso non costituzionalmente obbligata».
E' indubbio che il legislatore goda di ampia discrezionalita'
nella conformazione degli istituti processuali, ma cio' non toglie
che le sue scelte possano essere sottoposte al giudizio di
legittimita' costituzionale ove si assuma che le stesse abbiano
superato il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione
rispetto alle finalita' perseguite (ex multis, sentenze n. 205, n.
128 e n. 39 del 2025).
4.8.- Deve essere disattesa anche l'eccezione di irrilevanza, con
la quale si lamenta che le questioni tendono al predetto intervento
additivo non solo con riferimento all'ipotesi di specie, in cui la
misura di coercizione indiretta e' stata disposta dal giudice della
cautela, ma anche nel caso in cui la stessa misura sia stata concessa
nell'ambito di un giudizio di cognizione.
Nella prospettazione del rimettente il vulnus costituzionale
deriva, infatti, dalla mancata attribuzione al giudice
dell'opposizione esecutiva del potere di fissare un termine di durata
o un limite quantitativo massimo alla misura coercitiva posta in
esecuzione, senza che assuma rilevanza il contesto processuale -
cautelare o di cognizione - in cui essa sia stata disposta.
4.9.- Un profilo di inammissibilita', da rilevarsi d'ufficio, e',
invece, ravvisabile nella censura formulata in riferimento all'art.
47 CDFUE.
Essa risulta, infatti, sostenuta da una motivazione sulla non
manifesta infondatezza del tutto insufficiente, non avendo il
rimettente illustrato le ragioni che farebbero ricadere le
disposizioni censurate nell'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione europea, condizione, questa, alla quale e' subordinata,
ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilita' delle norme
della Carta, inclusa la loro idoneita' a costituire parametri
interposti nel giudizio di legittimita' costituzionale» (ex aliis,
sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024).
4.10.- Da ultimo, occorre rilevare che in alcuni passaggi della
motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione,
nell'elencazione dei parametri costituzionali e sovranazionali che
enunciano il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale,
vengono riportati - unitamente agli artt. 24 e 117, primo comma,
Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - gli artt.
47 e 113 Cost., di cui e' palese l'inconferenza rispetto al thema
decidendum.
Non si tratta, tuttavia, di un errore concettuale, ma di un mero
lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione delle
norme costituzionali realmente evocate - le quali vanno,
all'evidenza, identificate, rispettivamente, negli artt. 111 Cost. e
47 CDFUE, come conferma la presenza, nel medesimo contesto
motivazionale, di espliciti riferimenti a tali previsioni - ed e'
dunque irrilevante ai fini dell'ammissibilita' (ex aliis sentenze n.
224 del 2023 e n. 151 del 2016).
5.- All'esame del merito delle questioni e' utile premettere una
sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale nel
quale si inscrive la diposizione censurata.
5.1.- L'art. 614-bis cod. proc. civ. reca la disciplina generale
della misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario -
usualmente denominata, mutuando il nomen iuris dell'analoga figura
del diritto francese da cui trae ispirazione, astreinte -, intesa a
sollecitare l'adempimento volontario di un'obbligazione di contenuto
diverso dal pagamento di somme di denaro da parte del soggetto a cio'
condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per
l'ipotesi di mancato o ritardato adempimento (Cass., n. 22714 del
2023; in senso conforme, Corte di cassazione, sezione prima civile,
ordinanza 23 aprile 2024, n. 10942).
Con l'introduzione, a opera dell'art. 49, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo
civile), della disciplina in esame si e' inteso rimediare alla lacuna
derivante dalla inidoneita' dei provvedimenti di condanna
all'adempimento di obblighi infungibili a fondare l'esecuzione
forzata diretta (nemo ad factum praecise cogi potest), mediante la
predisposizione di una tecnica volta a sollecitare l'adempimento del
debitore.
5.2.- Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita', la
funzione dell'astreinte e', invero, anzitutto compulsoria e solo
eventualmente sanzionatoria (Corte di cassazione, sezione prima
civile, sentenza 15 aprile 2015, n. 7613).
La misura di coercizione indiretta mira a esercitare una
pressione psicologica nei confronti del soggetto condannato
attraverso la minaccia di un sacrificio economico destinato ad
aumentare progressivamente e in modo automatico per ogni giorno o
frazione temporale di ritardo nella conformazione dell'obbligato al
comando principale e a replicarsi in caso di reiterazione della
trasgressione all'obbligo di non facere.
La stessa misura, ove il destinatario si renda, cio' non di meno,
inadempiente, si risolve in una penalita' pecuniaria, cosi' che «ex
post funziona anche come sanzione» che «lievita in ragione del
ritardo» (ancora, Cass., n. 7613 del 2015).
5.3.- Il testo attuale della disposizione censurata e' il
risultato di quattro interventi legislativi.
5.3.1.- Il primo, cui si deve la introduzione dell'istituto,
risale, come ricordato, alla legge n. 69 del 2009, il cui art. 49,
comma 1, aveva inserito l'art. 614-bis nella disciplina del processo
di esecuzione di cui al Titolo IV del Libro terzo del codice di
procedura civile, con una rubrica (Attuazione degli obblighi di fare
infungibile e di non fare) dalla quale si evinceva la intentio legis
di limitare l'operativita' delle misure di coercizione indiretta ai
soli casi di mancata o tardiva conformazione ai provvedimenti di
condanna all'adempimento di obblighi aventi a oggetto prestazioni
infungibili.
5.3.2.- La portata della disposizione e, ancor prima, la sua
collocazione sistematica sono state, poi, modificate dal
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale, all'art.
13, comma 1, lettera cc-ter), ha aggiunto al Libro terzo del codice
di procedura civile il Titolo IV-bis, recante l'intitolazione «Delle
misure di coercizione indiretta», e vi ha inserito l'art. 614-bis
assegnando ad esso la nuova rubrica «Misure di coercizione indiretta»
al fine di estenderne l'applicazione a ogni provvedimento di condanna
all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
5.3.3.- In seguito, l'art. 614-bis cod. proc. civ. e' stato
riformato dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022,
assumendo, al primo comma, la seguente formulazione: «[c]on il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal
pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di
durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di
ogni circostanza utile».
Il secondo comma e' stato cosi' riscritto: «[s]e non è stata
richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è
diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta
dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo
nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice
dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la
notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui all'articolo 612».
Ai sensi del novellato terzo comma «[i]l giudice determina
l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia,
della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato
derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e
di ogni altra circostanza utile».
Infine, nel quarto e nel quinto comma sono state riprodotte,
rispettivamente, le regole - presenti gia' nella versione originaria
- secondo le quali, da un lato, il provvedimento costituisce titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione,
inosservanza o ritardo e, dall'altro lato, la disciplina dettata
dall'art. 614-bis cod. proc. civ. non si applica alle controversie di
lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cod. proc. civ.
5.3.4.- Tra le innovazioni introdotte dalla riforma del 2022
particolare rilievo, ai fini dell'odierno scrutinio di legittimita'
costituzionale, assume la previsione secondo cui il giudice che
dispone l'astreinte ne delimita temporalmente l'efficacia fissando,
anzitutto, un termine dilatorio a decorrere dal quale iniziano a
prodursi gli effetti della misura, onde consentire all'onerato di
dare volontaria attuazione alla decisione giudiziale di condanna
senza incorrere immediatamente nella penalita'.
Oltre al termine iniziale - di cui, peraltro, la giurisprudenza
faceva applicazione gia' nel regime previgente (ex aliis, Tribunale
ordinario di Terni, ordinanza 6 agosto 2009) - la novella ha
espressamente riconosciuto la possibilita' che il giudice
predetermini anche la durata massima della misura, apponendovi un
termine finale diretto a evitare che il creditore possa trarre
profitto dal mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione
principale.
Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022 si
chiarisce, infatti, che il limite di durata e' stato previsto
soltanto per le obbligazioni aventi «come contenuto una prestazione»,
mentre non assume rilevanza per quelle di non facere, nelle quali
«poiche' la sanzione diviene operativa solo ove sia tenuto un
comportamento contrario all'obbligo di astensione, non vi e'
necessita' di assicurare che l'entita' della somma da corrispondere
non divenga esorbitante. [...] In caso, invece, di obblighi positivi,
puo' essere opportuno porre un limite massimo alla durata della
misura coercitiva, e cosi' alla somma complessiva che divenga dovuta.
Non e' infatti possibile che essa divenga perpetua».
5.3.5.- Significativa e' anche l'attribuzione al giudice
dell'esecuzione della competenza a disporre la misura di coercizione
indiretta, ove non sia stata gia' disposta ad ausilio di un
provvedimento di condanna reso nel processo di cognizione, nonche'
quando se ne richieda l'emissione a servizio di un titolo esecutivo
stragiudiziale.
5.3.6.- Da ultimo, l'art. 3, comma 7, lettera r), del d.lgs. n.
164 del 2024 e' intervenuto nuovamente sul secondo comma dell'art.
614-bis cod. proc. civ. inserendovi la precisazione secondo cui la
misura di coercizione indiretta, ove venga disposta dal giudice
dell'esecuzione, perde efficacia in caso di estinzione del processo
esecutivo.
5.4.- La misura coercitiva di cui si tratta si configura come una
statuizione accessoria a un provvedimento di condanna emesso
all'esito di un giudizio di cognizione piena ed esauriente - o anche
celebrato con modalita' o riti semplificati -, ovvero, secondo
l'interpretazione prevalente, a un provvedimento cautelare (ex aliis,
Tribunale ordinario di Pavia, sezione terza civile, ordinanza 18
marzo 2026; Tribunale ordinario di Arezzo, sezione civile, ordinanza
22 giugno 2022), purche' anticipatorio degli effetti della condanna.
Al fine di rafforzarne l'effetto persuasivo, l'art. 614-bis cod.
proc. civ. attribuisce alla condanna al pagamento della somma
un'autonoma idoneita' all'attuazione coattiva, «cioe' a dire natura
di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario
nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale» (Cass., n. 22714
del 2023).
Il giudice che concede l'astreinte si limita, peraltro, a
indicare i criteri di calcolo per la sua determinazione, non potendo
- attesa la proiezione pro futuro della statuizione - anche
quantificarla nel suo esatto ammontare.
Non e', tuttavia, previsto un successivo giudizio in cui la somma
maturata nel tempo possa essere definitivamente liquidata.
E', pertanto, onere del creditore che intenda azionare
esecutivamente la misura quantificarne, nell'atto di precetto,
l'ammontare in base ai criteri prefigurati nel provvedimento che l'ha
concessa.
In cio' la disciplina in esame si differenzia da quella
dell'omologo istituto dell'ordinamento francese, la quale contempla
due distinti procedimenti in cui, rispettivamente, il giudice ordina
e liquida l'astreinte (artt. L 131-1 e L 131-3 del Code des
procedures civiles d'execution).
5.5.- L'obbligato puo' contestare la misura coercitiva con
l'opposizione all'esecuzione ex 615 cod. proc. civ., con la quale,
tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita', non
possono essere formulate censure inerenti agli elementi gia'
apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione nel
disporre la misura stessa, in quanto cio' equivarrebbe a mettere in
discussione l'intrinseco contenuto decisorio del provvedimento
coercitivo.
I motivi deducibili con il rimedio di cui all'art. 615 cod. proc.
civ. sono, pertanto, circoscritti, oltre ai fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del diritto di credito verificatisi
successivamente alla formazione del titolo, alle doglianze relative
alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione
della misura coercitiva, «ma solo e soltanto negli esatti e precisi
termini gia' individuati nel provvedimento di irrogazione della
stessa» (Cass., n. 22714 del 2023).
Ne', secondo la pronuncia appena richiamata, puo' essere
richiesta la riduzione della misura, la quale «si concreta in una
modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale,
consentita unicamente in ambito cognitivo e merce' l'esperimento
degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del
provvedimento di cognizione cui accede la misura di coercizione
indiretta».
6.- Tutto cio' premesso, le questioni di legittimita'
costituzionale non sono fondate nei termini di seguito chiariti,
essendo possibile un'interpretazione della disposizione censurata
orientata alla sua conformita' ai parametri evocati dal rimettente.
6.1.- Alla stregua della disciplina in scrutinio, l'importo della
misura di coercizione indiretta deve essere determinato sulla base di
una serie di parametri - che il testo dell'art. 614-bis cod. proc.
civ. nella formulazione ratione temporis applicabile individua, al
secondo comma, nel valore della controversia, nella natura della
prestazione, nel danno quantificato o prevedibile e in ogni altra
circostanza utile -, la cui finalita' e' quella di evitare che la
misura risulti sproporzionata «alla luce dello scopo legittimo che il
creditore persegue» (Corte di cassazione, sezione terza civile,
ordinanza 23 marzo 2024, n. 7927).
All'esito di una valutazione prognostica, il giudice deve,
pertanto, individuare una somma che, da un lato, appaia idonea a
produrre un'adeguata pressione psicologica sull'obbligato e,
dall'altro, nel caso in cui l'effetto coercitivo non si realizzi, non
possa tradursi in un sacrificio patrimoniale esorbitante per il
destinatario.
L'astreinte puo', infatti, logicamente scomporsi in un momento in
cui essa funge da minaccia di condanna al pagamento di una somma di
denaro che si accresce - cosi' moltiplicando il sacrificio economico
a carico dell'obbligato - con il perdurare dell'inadempimento; e in
una seconda fase in cui «la minaccia, diviene, sulla base della
constatazione del comportamento concretamente manifestato dal
debitore, una vera e propria sanzione» (Cons. Stato, ad. plen., n. 7
del 2019; in termini non dissimili Cass., n. 7613 del 2015).
6.2.- L'efficacia pro futuro della statuizione coercitiva impone,
inoltre, che, affinche' entrambe le funzioni suindicate conservino un
rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di
condanna, la misura disposta venga predeterminata anche sotto il
profilo temporale.
Fatta eccezione per l'ipotesi in cui il provvedimento compulsorio
sia posto a servizio di un obbligo di astensione privo di
determinazione di durata, la previsione di un termine finale (o di un
limite quantitativo massimo) deve, infatti, ritenersi consustanziale
alla stessa tecnica di tutela in esame, essendo la perpetuita'
dell'astreinte inconciliabile, gia' sul piano logico, con la sua
funzione tipicamente sollecitatoria.
In particolare, non puo' tollerarsi una situazione in cui il
vincolo nascente dal provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ.
perduri sine die pur risultandone la sopravvenuta inidoneita' a
realizzare la finalita' per la quale era stato imposto.
Infatti, quando l'inosservanza del comando giudiziale assistito
da un'astreinte priva di un limite temporale o quantitativo si
protrae per un tempo significativo senza che il creditore si risolva
a soddisfare il proprio interesse attraverso l'esecuzione diretta -
oppure, ove questa non sia praticabile in ragione della
infungibilita' della prestazione, ricorrendo alla residuale tutela
risarcitoria - la stessa "penalita'", accrescendosi automaticamente,
in ragione del mero decorso del tempo, finisce per smarrire ogni
correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al
momento della sua fissazione.
A tale riguardo, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto
modo di sottolineare che, nel pur peculiare procedimento con il quale
vengono disposte e liquidate le misure di coercizione indiretta nel
giudizio di ottemperanza, ove l'adempimento dell'obbligo assistito
dall'astreinte divenga temporaneamente o definitivamente impossibile,
la funzione di stimolo e quella sanzionatoria, proprie della misura
in esame, non avrebbero piu' ragion d'essere, e ove non elise o
adeguate, si trasformerebbero in uno strumento di coattivo
trasferimento di ricchezza privo di ogni valida causa (in questo
senso, ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019).
6.3.- Come tuttavia gia' evidenziato, nella formulazione
sottoposta a scrutinio, l'art. 614-bis cod. proc. civ. non contiene
esplicite indicazioni in merito alla predeterminazione della durata
della misura coercitiva.
Inoltre, la disciplina in esame, ne' nella versione censurata,
ne' nel testo attualmente in vigore, individua un apposito momento
processuale in cui il giudice possa verificare la perdurante equita'
dell'apprezzamento effettuato ex ante ed eventualmente ricalibrare la
misura coercitiva - anche attraverso l'apposizione successiva di un
tetto massimo o di un termine finale di efficacia - in considerazione
delle sopravvenienze medio tempore verificatesi.
Il legislatore italiano non ha, infatti, inteso adottare un
modello procedimentale bifasico analogo a quello francese, nel quale,
come ricordato, al giudizio in cui l'astreinte viene disposta ne
segue un altro deputato alla sua liquidazione.
6.4.- Ritiene, tuttavia, questa Corte che alle, pur non
peregrine, preoccupazioni del giudice a quo circa l'esistenza di un
vuoto normativo foriero di conseguenze irragionevoli e di disparita'
di trattamento - nonche' lesivo della effettivita' della tutela
giurisdizionale e incidente in modo sproporzionato sul patrimonio e
sulla liberta' negoziale dei destinatari delle misure coercitive -
possa farsi fronte ricavando dal sistema lo strumento processuale
idoneo a scongiurare il denunciato vulnus costituzionale.
E', infatti, da ritenersi che nei casi, come quello in esame, in
cui la misura coercitiva sia stata stabilita senza l'indicazione
della durata o di un limite quantitativo, ma il perdurare
dell'inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la
concreta inadeguatezza a coartare la volonta' dell'obbligato, il
giudice dell'opposizione all'esecuzione minacciata o intrapresa per
soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo
modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo
corredandolo, ora per allora, di un termine finale o di un tetto
massimo, ben puo' constatare che esso, dopo una certa durata, e'
divenuto inutile.
Una situazione siffatta, rendendo obiettivamente inverosimile che
l'obbligazione principale possa essere ancora soddisfatta mediante
l'adempimento volontario - ancorche' indotto dalla minaccia
dell'astreinte - dell'obbligato, non solo dimostra la infruttuosita'
della coazione indiretta, ma attesta, al contempo, la sopravvenuta
perdita di efficacia del provvedimento coercitivo - siccome
implicante la possibilita' di una cooperazione spontanea del
destinatario - e, conseguentemente, l'inesistenza attuale del diritto
di credito per cui si procede esecutivamente.
Tale conclusione non contrasta con il principio, affermato dalla
consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo cui nel giudizio
di opposizione, preventiva o successiva, all'esecuzione il comando
giudiziale consacrato nel titolo esecutivo non puo' essere rimesso in
discussione, dovendo i vizi e le ragioni di ingiustizia della
decisione essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del
processo in cui il titolo e' stato emesso (Corte di cassazione,
sezione sesta civile, ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3277; in senso
conforme, ex aliis, Cass., n. 2785 del 2025 e n. 22714 del 2023).
Se, infatti, al giudice dell'opposizione all'esecuzione non e'
consentito modificare il contenuto del provvedimento coercitivo
azionato - non potendo egli, in particolare, rivalutare i criteri di
determinazione della misura fissati dal giudice della cognizione o
della cautela - un'analoga preclusione non puo' ritenersi operante
per la verifica della perdurante utilita' della coercizione
indiretta, trattandosi di fatto posteriore alla formazione del titolo
giudiziale per il quale non opera il limite di conversione dei vizi
dello stesso in motivi di gravame, ritraibile dall'art. 161 cod.
proc. civ.
6.5.- Nel giudizio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. il giudice
chiamato a controllare la correttezza dell'autoliquidazione della
somma dovuta, operata nell'atto di precetto e le altre condizioni per
procedere esecutivamente per il recupero dell'astreinte puo',
pertanto, accertare, anche d'ufficio, che dopo un certo tempo - la
cui congruita' deve essere apprezzata alla luce delle peculiarita'
della fattispecie concreta cosi' come emergenti dal provvedimento ex
art. 614-bis cod. proc. civ. -, l'efficacia persuasiva della misura
e' venuta meno, in quanto essa non ha sortito l'effetto perseguito.
Ed e' sulla base del limite temporale di efficacia cosi'
individuato che lo stesso giudice dell'opposizione (preventiva o
successiva) all'esecuzione puo' quantificare la somma in relazione
alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.
7.- La disciplina censurata, interpretata nei termini sopra
illustrati, ritrova una sua vocazione compatibile con i principi
costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalita' e di
effettivita' della tutela giurisdizionale, in quanto soddisfa
l'esigenza di delimitare l'efficacia della misura coercitiva emessa
senza un termine finale entro i margini temporali (o quantitativi)
strettamente necessari alla realizzazione della sua funzione tipica,
scongiurando il rischio che essa si trasformi in uno strumento di
ingiustificata locupletazione per il creditore e di sacrificio
sproporzionato per il debitore.
Per altro verso, la ricostruzione indicata non esorbita dai
limiti dei poteri cognitori del giudice che, alla stregua della
consolidata giurisprudenza di legittimita', caratterizzano
l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
La verifica del perdurare della funzione compulsoria della misura
coercitiva azionata non attinge, infatti, gli elementi gia'
apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione per
disporre la stessa e per indicarne i criteri di determinazione, e,
dunque, l'intrinseco contenuto decisorio del provvedimento ex art.
614-bis cod. proc. civ., ma ricade nell'accertamento della vis
esecutiva del titolo azionato.
8.- In conclusione, alla luce della interpretazione
costituzionalmente orientata qui compiuta, la disposizione sottoposta
a scrutinio non viola gli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e
117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot.
addiz. CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU.