ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  35  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione  del  servizio  sanitario
nazionale),  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di   Firenze,   nel
procedimento vertente tra L. C. e il Comune di Empoli, con  ordinanza
del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima
serie speciale, dell'anno 2026. 
    Visto l'atto di intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.; 
    udito  il  Giudice  relatore  Stefano  Petitti  nella  camera  di
consiglio del 22 giugno 2026, fissata  ai  sensi  dell'art.  5  delle
Norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
per la decisione sull'ammissibilita' dell'intervento di S.  P.,  C.S.
S., S. D.A. e F. S.; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026. 
    Rilevato che il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del
29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del  registro  ordinanze  2026  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  n.  9,  prima
serie speciale, dell'anno 2026, ha sollevato, in riferimento all'art.
24  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del
servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui esso non  prescrive
che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di  convalida  da  parte
del Sindaco, il paziente debba  essere  avvisato  della  facolta'  di
nominare un difensore di fiducia; nella parte  in  cui,  in  caso  di
nomina di un difensore, esso non prescrive  l'obbligo  di  comunicare
l'ordinanza sindacale  anche  al  difensore  dell'interessato;  nella
parte in cui esso non prevede  che  l'audizione  del  paziente  debba
essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e,  infine,
nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di  comunicare  anche
al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare»; 
    che, con atto depositato il 21 marzo 2026,  sono  intervenuti  in
giudizio S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.; 
    che gli intervenienti riferiscono  di  essere  parti  di  giudizi
pendenti, rispettivamente, avanti alla Corte d'appello di Firenze (S.
P.), alla  Corte  d'appello  di  Milano  (C.S.  S.)  e  al  Tribunale
ordinario di Roma (S. D.A. e F. S.), in cui sono stati impugnati  per
plurimi motivi i provvedimenti che hanno disposto nei loro  confronti
trattamenti sanitari obbligatori (TSO); 
    che    gli     intervenienti     argomentano     l'ammissibilita'
dell'intervento  riferendo  di  essere  titolari  di   un   interesse
qualificato   e   diretto   all'accoglimento   della   questione   di
legittimita' costituzionale, stante l'identita' della ratio decidendi
tra il giudizio a quo e i casi che li riguardano, in cui  deve  farsi
applicazione dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, in particolare
perche' la mancanza  di  un  difensore  nel  corso  del  giudizio  di
convalida  avrebbe  impedito  loro  di  formulare  eccezioni  formali
relative all'illegittimita' del provvedimento, precludendo al giudice
tutelare un vaglio completo sulla legittimita' della misura. 
    Considerato che S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. hanno  depositato
atto di intervento e non sono parti del giudizio principale; 
    che, con delibera di questa Corte del 12 marzo 2026,  sono  state
introdotte modifiche alle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale, entrate in vigore l'8 maggio 2026; 
    che,  per   quanto   concerne   il   rito,   per   la   decisione
sull'ammissibilita'  dell'intervento  occorre  fare  riferimento,  in
quanto immediatamente applicabile dalla sua  entrata  in  vigore,  al
vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la citata
delibera di questa Corte del 12 marzo 2026 (da ultimo,  ordinanze  n.
102, n. 101 e n. 81 del 2026); 
    che, per converso,  ai  fini  dell'accertamento  dei  presupposti
sull'ammissibilita' dell'intervento trova applicazione  la  normativa
precedente, in quanto l'atto di intervento e' stato depositato il  21
marzo 2026 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore delle
predette modifiche (ancora, ordinanze n. 102, n.  101  e  n.  81  del
2026); 
    che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e'  circoscritta  alle  parti  del  giudizio  a  quo,  oltre  che  al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale,
al Presidente della  Giunta  regionale  (artt.  3  e  4  delle  Norme
integrative, nella versione antecedente alle modifiche apportate  con
la gia' citata delibera del 12 marzo 2026); 
    che, in questo  ambito,  l'intervento  di  soggetti  estranei  al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art.  4  delle
Norme integrative, sempre nella versione antecedente  alle  modifiche
con la delibera del 12 marzo 2026) e non semplicemente  regolato,  al
pari di ogni altro,  dalla  norma  oggetto  di  censura  (da  ultimo,
ordinanza n. 81 del 2026); 
    che, quanto agli atti di intervento di soggetti che sono parti di
processi analoghi a quello da cui trae origine la questione,  occorre
ribadire che non e' sufficiente, per la qualificazione dell'interesse
ai fini dell'ammissibilita'  dell'intervento,  che  il  soggetto  sia
titolare  di  interessi  analoghi  a  quelli  dedotti  nel   giudizio
principale, o che sia parte in un giudizio analogo,  ma  diverso  dal
giudizio a quo, nel quale e' fatta applicazione della medesima  norma
e sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenze  n.
63 del 2026 e n. 199 del 2025; ordinanze n. 102 e n. 81 del 2026); 
    che, pertanto, l'intervento di S. P., C.S. S., S. D.A.  e  F.  S.
deve essere dichiarato inammissibile. 
    Visti gli artt. 4 e 5  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.