ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, nel
procedimento vertente tra L. C. e il Comune di Empoli, con ordinanza
del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 2026.
Visto l'atto di intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;
udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di
consiglio del 22 giugno 2026, fissata ai sensi dell'art. 5 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
per la decisione sull'ammissibilita' dell'intervento di S. P., C.S.
S., S. D.A. e F. S.;
deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.
Rilevato che il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del
29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 2026, ha sollevato, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui esso non prescrive
che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte
del Sindaco, il paziente debba essere avvisato della facolta' di
nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di
nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare
l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato; nella
parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba
essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine,
nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche
al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare»;
che, con atto depositato il 21 marzo 2026, sono intervenuti in
giudizio S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;
che gli intervenienti riferiscono di essere parti di giudizi
pendenti, rispettivamente, avanti alla Corte d'appello di Firenze (S.
P.), alla Corte d'appello di Milano (C.S. S.) e al Tribunale
ordinario di Roma (S. D.A. e F. S.), in cui sono stati impugnati per
plurimi motivi i provvedimenti che hanno disposto nei loro confronti
trattamenti sanitari obbligatori (TSO);
che gli intervenienti argomentano l'ammissibilita'
dell'intervento riferendo di essere titolari di un interesse
qualificato e diretto all'accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale, stante l'identita' della ratio decidendi
tra il giudizio a quo e i casi che li riguardano, in cui deve farsi
applicazione dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, in particolare
perche' la mancanza di un difensore nel corso del giudizio di
convalida avrebbe impedito loro di formulare eccezioni formali
relative all'illegittimita' del provvedimento, precludendo al giudice
tutelare un vaglio completo sulla legittimita' della misura.
Considerato che S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. hanno depositato
atto di intervento e non sono parti del giudizio principale;
che, con delibera di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state
introdotte modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, entrate in vigore l'8 maggio 2026;
che, per quanto concerne il rito, per la decisione
sull'ammissibilita' dell'intervento occorre fare riferimento, in
quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore, al
vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la citata
delibera di questa Corte del 12 marzo 2026 (da ultimo, ordinanze n.
102, n. 101 e n. 81 del 2026);
che, per converso, ai fini dell'accertamento dei presupposti
sull'ammissibilita' dell'intervento trova applicazione la normativa
precedente, in quanto l'atto di intervento e' stato depositato il 21
marzo 2026 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore delle
predette modifiche (ancora, ordinanze n. 102, n. 101 e n. 81 del
2026);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale,
al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme
integrative, nella versione antecedente alle modifiche apportate con
la gia' citata delibera del 12 marzo 2026);
che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle
Norme integrative, sempre nella versione antecedente alle modifiche
con la delibera del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al
pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (da ultimo,
ordinanza n. 81 del 2026);
che, quanto agli atti di intervento di soggetti che sono parti di
processi analoghi a quello da cui trae origine la questione, occorre
ribadire che non e' sufficiente, per la qualificazione dell'interesse
ai fini dell'ammissibilita' dell'intervento, che il soggetto sia
titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio
principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal
giudizio a quo, nel quale e' fatta applicazione della medesima norma
e sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenze n.
63 del 2026 e n. 199 del 2025; ordinanze n. 102 e n. 81 del 2026);
che, pertanto, l'intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.
deve essere dichiarato inammissibile.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.