Ricorso ex art. 127 della Costituzione del presidente del
consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli
atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) presso
i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
ricorrente;
nei confronti:
della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, intimata;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 88, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n. 4
del 7 aprile 2026 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Umbria n. 15 dell'8 aprile 2026 - recante Modificazioni ed
integrazioni di leggi regionali - giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 4 giugno 2026
per violazione
degli articoli 97 e 117 terzo comma, della Costituzione con
riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» in relazione all'art. 11-quater del decreto
legislativo n. 190/2024, recante «Disciplina dei regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in
attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della
legge 5 agosto 2022, n. 118» nonche' in relazione ai principi di cui
alla direttiva (UE) 2018/2001 (modificata dalla direttiva 2023/2413).
Con la legge n. 4 del 7 aprile 2026 la Regione Umbria ha dettato
norme in materia di «Modificazioni e integrazioni di leggi
regionali». In particolare, con l'art. 88 - recante «Modifica
all'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2025 n. 7» - ha
previsto, al primo comma:
«1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025, e'
sostituito dal seguente: "1. Nelle aree non idonee, cosi' come
individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli
obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di
specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando
pertanto un'elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni,
in sede di autorizzazione."»;
mentre al successivo comma 2 e' riportato che:
«2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025, e'
inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, nelle aree non idonee di cui al presente articolo e' sempre
possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto
a priori alla presentazione del progetto. L'individuazione delle aree
non idonee e' volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi,
esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione
sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione."».
Tali disposizioni, nella loro formulazione, contrastano con la
potesta' legislativa concorrente dello Stato nella materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ex
art. 117, terzo comma, della Costituzione, i cui principi
fondamentali, per costante giurisprudenza di codesta Corte, non
tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 69/2018 e, da ultimo, sentenza n.
106/2020).
In questa sede, in particolare, rilevano i principi fondamentali
dettati dal legislatore statale nel settore delle energie rinnovabili
e, segnatamente, quelli contenuti nel decreto legislativo n. 190/2024
(recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e
5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»).
La giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, nelle materie
di legislazione concorrente, in via consolidata afferma che le
regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti
dal legislatore statale (cfr., ex multis, sentenze n. 11/2022, n.
177/2021 e n. 106/2020), che fungono, come noto, da «parametro
interposto» ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale sulle
leggi regionali.
Il Capo XXVIII della legge in oggetto (articoli da 86 a 94)
apporta modifiche parziali alla legge regionale Umbria n. 7/2025
(recante «Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela
del paesaggio») senza prevedere una esplicita abrogazione dell'intero
corpo normativo, con l'intento di conformarsi al vigente quadro
normativo statale di riferimento in tema di individuazione delle aree
idonee.
L'art. 86 precisamente apporta modifiche all'art. 1 della
suddetta legge regionale 16 ottobre 2025 n. 7 prevedendo, in maniera
esplicita, che la stessa attua l'art. 11-bis del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 («Disciplina dei regimi amministrativi per
la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione
dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto
2022, n. 118)», sopprimendo i richiami al decreto ministeriale 21
giugno 2024.
Come e' noto, il quadro normativo statale di riferimento,
afferente alla disciplina della individuazione delle aree idonee,
risulta delineato, a partire dal 22 novembre 2025, dall'art. 2
(rubricato «Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree
idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento
degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza») del
decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 («Misure urgenti in materia di
Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti
rinnovabili») che ha apportato rilevanti modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, testo legislativo che,
come detto, ha operato il complesso riordino dei regimi
amministrativi per la produzione da fonti rinnovabili.
Pertanto, la previgente disciplina contenuta nel decreto
ministeriale 21 giugno 2024 (di attuazione dell'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 199/2021) e' da intendersi ormai superata,
stante l'avvenuta abrogazione, come espressamente previsto
dall'allegato D al decreto legislativo n. 190/2024.
Gli articoli 11-bis e 11-ter del predetto decreto legislativo n.
190/2024, come introdotti dal decreto-legge n. 175/2025, recano le
disposizioni di riferimento in materia di «Aree idonee su terraferma»
e «Aree idonee a mare».
In particolare, l'art. 11-bis, comma 3, del suddetto decreto
legislativo prevede che:
«Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione ciascuna regione e, entro centottanta
giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria
legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti
rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5 [...]»
e precisa, infine, che:
«Le regioni a statuto speciale e le province autonome
provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree
idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione».
L'intervento normativo d'urgenza operato con il decreto-legge n.
175/2025 si colloca nel contesto sia dell'annullamento (pur parziale)
del decreto ministeriale 21 giugno 2024, sia del conseguimento di
specifiche "riforme abilitanti" del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (la prima correlata all'entrata in vigore di una
disciplina in tema di aree idonee; la seconda, comunque interferente
con la prima, connessa all'adozione di un testo di riferimento
«chiave» per la disciplina del «permitting» degli impianti a fonti
rinnovabili).
In tale prospettiva, si e' scelto di optare per un testo che non
avesse necessita' di ulteriori atti attuativi, comunque
salvaguardando i poteri di regioni e province autonome, e che
apportasse modificazioni al decreto legislativo n. 190/2024,
nell'ottica di rendere tale ultimo decreto quanto piu'
autoconsistente possibile e, a prescindere dal nomen iuris,
coincidente con quel «testo unico» voluto dalla milestone PNRR.
E' il caso di rammentare, poi, che, in tempi recentissimi, per
effetto della legge 10 aprile 2026, n. 49 - di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - la
disciplina delle aree idonee contenuta nel decreto legislativo n.
190/2024 ha subito ulteriori modificazioni, nell'ottica di chiarire,
anche a fronte dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in
materia di connessione degli impianti da fonti rinnovabili alla rete
elettrica, la portata del cosiddetto «criterio per caso», nel
rispetto dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e
adeguatezza.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente
affermato che qualsivoglia «strumento» di pianificazione territoriale
e paesaggistica puo' individuare criteri e indirizzi, ma mai tradursi
nella predeterminazione dell'esito dei procedimenti autorizzativi,
altrimenti precludendo, in via sostanziale, la valutazione
discrezionale demandata all'autorita' competente.
La disposizione in esame appare, altresi', in contrasto con i
principi eurounitari che presidiano la diffusione delle fonti
rinnovabili, come delineati dalla direttiva (UE) 2018/2001 (piu' di
recente modificata dalla direttiva 2023/2413), la quale impone agli
Stati membri di garantire procedure autorizzative proporzionate,
necessarie e non discriminatorie, nonche' di evitare ostacoli
ingiustificati allo sviluppo e alla diffusione degli impianti da
fonti rinnovabili.
In tale prospettiva, la normativa unionale richiede che i
procedimenti siano ispirati a criteri di semplificazione,
accelerazione e certezza, senza introdurre misure che, pur in assenza
di divieti formali, producano effetti dissuasivi o scoraggianti per
gli operatori economici.
Da quanto evidenziato consegue che, se e' certamente ammissibile
orientare la localizzazione degli impianti mediante l'individuazione
di criteri e ambiti territoriali maggiormente idonei, in funzione
della tutela degli interessi paesaggistici e ambientali e al fine di
garantire certezza agli operatori, non e', invece, consentito
introdurre previsioni che, attraverso formule quali la «elevata
probabilita' di esito negativo», contenuta nel 1° comma, dell'art. 4,
della legge regionale n. 7/2025, come modificato dall'art. 88, della
legge regionale in esame, anticipino in via generalizzata la
valutazione amministrativa e determinino, in tal modo, un effetto
potenzialmente dissuasivo rispetto alla realizzazione degli impianti,
in contrasto con il quadro normativo eurounitario volto, invece, a
favorire la diffusione delle energie rinnovabili quale obiettivo di
interesse pubblico prevalente.
La norma regionale, pertanto, eccede il piano della
pianificazione territoriale e localizzativa, in quanto interferisce
con la disciplina del procedimento amministrativo e con le modalita'
di esercizio della funzione autorizzatoria, ambiti riservati ai
principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e
riconducibili alle esigenze di imparzialita', buon andamento e
uniformita' dell'azione amministrativa previsti dall'art. 97 della
Costituzione.
L'art. 88, nei suoi commi 1 e 2, pertanto, contrasta con la norma
interposta contenuta nell'art. 11-quater del decreto legislativo n.
190/2024 (rubricato «Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee») violando gli articoli 97 e
117, terzo comma, della Costituzione con riferimento alla materia
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"
nonche' con i principi eurounitari che presidiano la diffusione delle
fonti rinnovabili, come delineati dalla direttiva (UE) 2018/2001
(piu' di recente modificata dalla direttiva 2023/2413).