ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  commi
2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge
della Regione Sardegna  5  dicembre  2024,  n.  20,  recante  «Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi», promossi dal Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sezione terza, con ordinanze del 13 e 26 maggio 2025 e  del
12 giugno 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 148, 154 e 155 del
registro ordinanze 2025; nonche' degli artt. 1, commi  1,  anche  con
specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6  e  7,  nonche'  degli
Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del  2024,
promossi dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sardegna,
sezioni prima e seconda, con ordinanze del 9 e 26 giugno  2025  e  12
dicembre 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 131, 159, 160,  161
e 263  del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 28, 36 e  37
dell'anno 2025 e n. 3 dell'anno 2026. 
    Visti gli atti di costituzione  di  RWE  Renewables  Italia  srl,
Sorgenia Renewables srl, Maple Tree Solar srl, Green Sole  Renewables
Italia 1 srl, EF Agri societa' agricola a rl, Edison rinnovabili spa,
nonche' della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2026 il Giudice relatore
Angelo Buscema; 
    uditi gli avvocati Carlo Comande' per  Maple  Tree  Solar  srl  e
Edison rinnovabili spa, Simone Abellonio per  RWE  Renewables  Italia
srl, Massimo Colicchia per Sorgenia Renewables  srl,  Germana  Cassar
per Green Sole Renewables Italia 1 srl, Andrea Sticchi Damiani per EF
Agri societa' agricola a rl, nonche' Giovanni Parisi e Floriana Isola
per la Regione autonoma Sardegna; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2026. 
    Ritenuto che, con  tre  ordinanze  di  analogo  tenore,  iscritte
rispettivamente ai numeri 148, 154 e 155 del registro ordinanze 2025,
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha
sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,
commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli Allegati A, B, C, D ed E, della
legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante  «Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi», in riferimento agli artt. 3, 9, 41,  97,  11  e  117,
commi primo, in relazione ai principi espressi dalla  direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,  e
dal regolamento (UE) 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che  modifica  le
direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  le  direttive  94/22/CE,  98/70/CE,   2009/31/CE,
2009/73/CE,  2010/31/UE,  2012/27/UE  e  2013/30/UE  del   Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive  del  Consiglio  2009/119/CE  e
(UE) 2015/652 e che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.  525/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dalla  direttiva  (UE)  2023/2413
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che
modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto   riguarda   la   promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e  che  abroga  la  direttiva  (UE)
2015/652  del  Consiglio,  e  dal  regolamento  (UE)  2021/1119   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  30  giugno  2021,   che
istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica
e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento  (UE)
2018/1999 («Normativa europea sul clima»), secondo, lettere m) e  s),
e terzo della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), nonche' agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 
    che i giudici rimettenti  censurano  le  richiamate  disposizioni
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 la' dove dispongono  che  la
qualificazione di un'area come non idonea corrisponda al  divieto  di
installare impianti FER, nonche' la' dove prevedono che tale  divieto
si applichi anche ai procedimenti gia' autorizzati,  purche'  l'avvio
dei lavori non abbia determinato  una  modifica  irreversibile  dello
stato dei luoghi, e ove stabiliscono che, in  caso  di  contemporanea
insistenza di un impianto su un'area idonea e non idonea, prevalga il
divieto di installazione; 
    che, in punto di rilevanza, il  TAR  Lazio  asserisce  di  essere
stato adito  dalle  societa'  RWE  Renewables  Italia  srl,  Sorgenia
Renewables srl e Green Sole Renewables Italia 1 srl, che operano  nel
settore delle energie rinnovabili e  sono  titolari  di  progetti  di
impianti FER insistenti, fra l'altro, nel  territorio  della  Regione
autonoma Sardegna in aree qualificate  dalla  richiamata  legge  reg.
Sardegna n. 20 del 2024 come non idonee, con conseguente  inefficacia
delle autorizzazioni gia' concesse; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti
lamentano, anzitutto,  la  violazione  della  competenza  legislativa
concorrente statale, poiche' la  disciplina  regionale,  sancendo  un
divieto assoluto di installazione di impianti FER in aree qualificate
come non idonee, contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti
dallo Stato nella  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», di cui all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.;
piu' precisamente, la legge regionale  sarda  contrasterebbe  con  il
principio  di   massima   diffusione   delle   energie   rinnovabili,
trasformando l'area non idonea  da  concetto  relativo  (sede  di  un
aggravio   procedimentale)   a    concetto    assoluto    (sede    di
inedificabilita' ex lege),  precludendo  cosi'  ogni  valutazione  in
concreto degli interessi coinvolti; 
    che le disposizioni censurate violerebbero altresi' gli artt.  11
e 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione  agli  obblighi  derivanti
dall'ordinamento  eurounitario.  In  particolare,  sono  evocate   la
direttiva 2018/2001/UE e il regolamento 2018/1999/UE,  entrambi  come
modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023 e  dal  regolamento  2021/1119/UE.
Sottraendo circa il 99 per cento del territorio  alla  localizzazione
degli impianti si renderebbe, di fatto, impossibile il raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione e di potenza  minima  installata
(pari a 6,2 GW per la Regione autonoma Sardegna), concordati in  sede
europea e nazionale, ledendo l'interesse alla tutela del clima  quale
parte integrante della protezione  ambientale  (e,  quindi,  violando
anche l'art. 9 Cost.); 
    che i giudici  a  quibus  lamentano,  inoltre,  una  compressione
irragionevole della liberta' di iniziativa economica (art. 41 Cost.),
perche' l'introduzione di divieti generalizzati,  non  supportati  da
una specifica e puntuale istruttoria tecnica per ogni  singola  area,
ma  derivanti  da   classificazioni   astratte   e   onnicomprensive,
configurerebbe un limite all'attivita' economica dei  proponenti  che
non sarebbe giustificato da una reale esigenza di utilita' sociale  o
di  protezione  di  valori  preminenti,   risultando   sproporzionato
rispetto al fine perseguito; 
    che la normativa regionale censurata sarebbe, altresi', priva  di
ragionevolezza  intrinseca,  in  quanto   stabilirebbe   criteri   di
inidoneita' talmente ampi da risultare contraddittori  rispetto  alla
finalita' di transizione ecologica, escludendo, peraltro, la  riserva
di  procedimento  amministrativo,   ovvero   la   possibilita',   per
l'amministrazione, di ponderare,  caso  per  caso,  l'interesse  alla
produzione  energetica  con  quello  alla   tutela   del   paesaggio,
sostituendovi una valutazione legislativa rigida; 
    che sarebbero altresi' violati i principi di imparzialita' e buon
andamento dell'amministrazione pubblica di  cui  all'art.  97  Cost.,
perche' la normativa censurata  impatterebbe  sui  procedimenti  gia'
definiti; 
    che  i  giudici  rimettenti  deducono,  inoltre,  la   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in relazione a
quanto stabilito dal decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
recante «Attuazione della direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  come  modificata  dalla
direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
18 ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)  2018/2001,  il
regolamento (UE) 2018/1999 e la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto
riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga
la direttiva (UE) 2015/652 del  Consiglio»,  il  quale  autorizza  le
regioni  a  individuare  con  legge  le  aree  idonee.  La  normativa
regionale censurata, infatti, si sarebbe spinta fino a definire  zone
di  inidoneita'  assoluta,  invadendo   la   competenza   legislativa
esclusiva dello  Stato  nelle  materie  «determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali»  e
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; 
    che la Regione autonoma Sardegna, parte nei processi  principali,
si e' costituita nei tre  giudizi,  chiedendo  che  le  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Lazio siano  dichiarate
inammissibili e, comunque, non fondate; 
    che, quanto all'inammissibilita' delle questioni, le ordinanze di
rimessione non avrebbero adeguatamente motivato sulla  necessita'  di
applicare le disposizioni censurate nei giudizi a quibus; 
    che, nel merito, la disciplina censurata costituirebbe  legittimo
esercizio  della  competenza  legislativa  regionale  nelle   materie
«edilizia e urbanistica» e «produzione e  distribuzione  dell'energia
elettrica» (rispettivamente, artt. 3, lettera  f,  e  4,  lettera  e,
dello statuto speciale); 
    che, secondo la difesa  regionale,  l'individuazione  delle  aree
inidonee sarebbe espressione del potere di  governo  del  territorio,
volto a preservare l'integrita' del paesaggio sardo  e  la  vocazione
agricola dei suoli  da  uno  sviluppo  disordinato  e  massivo  degli
impianti FER; 
    che nel giudizio iscritto al n. 154 del registro  ordinanze  2025
e' intervenuta Sorgenia Renewables Italia 1  srl,  depositando  anche
una   successiva   memoria   e   chiedendo   che   siano   dichiarati
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, commi 2, 5, 7 e  8,  e  3
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024; 
    che nel giudizio iscritto al n. 155 del registro  ordinanze  2025
e' intervenuta Green Sole Renewables Italia 1 srl, depositando  anche
una   successiva   memoria   e   chiedendo   che    sia    dichiarata
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e  8,  e
3, nonche' dei relativi Allegati A, B, C, D ed  E  della  legge  reg.
Sardegna n. 20 del 2024; 
    che,  con  cinque   ordinanze   di   tenore   analogo,   iscritte
rispettivamente ai numeri 131, 159,  160,  161  e  263  del  registro
ordinanze  2025,  il  TAR  Sardegna,  sezioni  prima  e  seconda,  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
1, tra cui anche la lettera a), 2, 5, 6 e 7, nonche'  degli  Allegati
A, B, C, D, E e G, della legge  reg.  Sardegna  n.  20  del  2024  in
riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41,  97,  11  e  117,
commi primo,  in  relazione  ai  principi  espressi  dalla  direttiva
2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2143/UE, e  terzo,
Cost., nonche' agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale; 
    che, in punto di rilevanza, i rimettenti  riferiscono  di  essere
stati investiti dei ricorsi proposti dalle societa' Maple Tree  Solar
a rl (reg. ord. n. 131 del 2025), EF  Agri  societa'  agricola  a  rl
(reg. ord. n. 159, n. 160 e n. 161 del 2025), ed  Edison  rinnovabili
spa (reg. ord. n. 263 del 2025) per l'annullamento dei  provvedimenti
di sospensione dei lavori di realizzazione di impianti  fotovoltaici,
nonche'   di   improcedibilita'   di   istanze   di    verifica    di
assoggettabilita' a valutazione di impatto  ambientale  per  impianti
agri-voltaici. Tali provvedimenti sarebbero fondati  sull'entrata  in
vigore della legge reg. Sardegna n. 20 del  2024,  la  quale  avrebbe
incluso le  aree  interessate  dagli  interventi  come  "non  idonee"
all'installazione  di  impianti  da  fonti  energetiche  rinnovabili,
disponendo l'immediata cessazione di  ogni  attivita'  istruttoria  o
realizzativa; 
    che le  disposizioni  censurate  costituirebbero  il  presupposto
giuridico esclusivo dei provvedimenti impugnati: l'art. 1,  comma  1,
tra cui anche la lettera a), definisce i criteri di inidoneita' delle
aree  che  precludono  l'intervento,  mentre  il  comma   5   estende
l'efficacia di tali divieti ai procedimenti pendenti e ai lavori  non
ancora ultimati; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  la   normativa
regionale, individuando aree non idonee  mediante  criteri  rigidi  e
generalizzati, si porrebbe in contrasto con i  principi  fondamentali
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia»,  di  cui  all'art.  117,   terzo   comma,   Cost.   In
particolare, la normativa regionale sarebbe in contrasto  con  l'art.
20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta alle regioni di sospendere i
termini dei procedimenti nelle  more  della  definizione  delle  aree
idonee; 
    che le disposizioni censurate  contrasterebbero  con  i  principi
fondamentali, stabiliti con il d.lgs.  n.  199  del  2021  e  con  il
decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
adottato di concerto con il Ministro della  cultura  21  giugno  2024
(Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
l'installazione di  impianti  a  fonti  rinnovabili),  nella  materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»  (art.
117, terzo comma, Cost.), poiche'  l'individuazione  delle  aree  non
idonee con legge  regionale  non  potrebbe  tradursi  in  un  divieto
aprioristico e generalizzato, ma dovrebbe  conseguire  a  un'adeguata
istruttoria in sede di procedimento amministrativo; 
    che la disciplina regionale ostacolerebbe il  raggiungimento  dei
target vincolanti di decarbonizzazione e  produzione  di  energia  da
fonti   rinnovabili   fissati    dall'Unione    europea    (direttiva
2018/2001/UE), incidendo negativamente sugli  impegni  assunti  dallo
Stato italiano, cosi' violando anche gli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost.; 
    che e' parimenti censurato l'art. 1, comma 5,  della  legge  reg.
Sardegna n. 20 del 2024, laddove travolge l'affidamento  dei  privati
che abbiano gia' ottenuto titoli abilitativi o  avviato  investimenti
significativi,  con  effetto  irragionevole   e,   pertanto,   lesivo
dell'art. 3 Cost., in quanto sacrificherebbe in  modo  sproporzionato
l'iniziativa privata rispetto a una tutela del paesaggio  operata  in
astratto e  senza  un  bilanciamento  in  concreto  dei  contrapposti
interessi; 
    che la richiamata normativa regionale contrasterebbe anche con il
principio di cui all'art. 9 Cost., ai sensi del quale  la  Repubblica
tutela  l'ambiente,  la  biodiversita'  e   gli   ecosistemi   «anche
nell'interesse delle future generazioni»; 
    che,   infine,   viene   denunciata   la   paralisi   dell'azione
amministrativa, sottratta alla funzione di valutazione istruttoria  e
vincolata da un automatismo legislativo che impedirebbe una  gestione
flessibile e ragionevole del territorio, con  conseguente  violazione
dell'art. 97 Cost.; 
    che in tutti i giudizi  si  e'  costituita  la  Regione  autonoma
Sardegna, parte in quelli principali, chiedendo che le  questioni  di
legittimita' costituzionale siano dichiarate inammissibili e, in ogni
caso, non fondate; 
    che,  quanto  all'inammissibilita',  i  giudici  rimettenti   non
avrebbero  fornito  una  descrizione   adeguata   della   fattispecie
concreta,  ne'  avrebbero  esperito  doverosamente  il  tentativo  di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata   della   normativa
censurata; 
    che, nel merito, la legge reg. Sardegna n. 20  del  2024  sarebbe
costituzionalmente legittima perche'  adottata  nell'esercizio  delle
competenze  statutarie   regionali   nelle   materie   «edilizia   ed
urbanistica» e «produzione e  distribuzione  dell'energia  elettrica»
(art. 3, lettera f, e 4,  lettera  e,  dello  statuto  speciale).  La
disciplina censurata, inoltre, non mirerebbe a interdire lo  sviluppo
delle  energie  rinnovabili,  bensi'  a   governare   l'assetto   del
territorio regionale, prevenendo il consumo indiscriminato di suolo e
la  compromissione  di  aree  di  particolare  pregio  ambientale   e
paesaggistico; 
    che si sono costituite in giudizio, in qualita' di ricorrenti nei
giudizi principali Maple Tree Solar srl (reg. ord. n. 131  reg.  ord.
del 2025), EF Agri societa' agricola a rl (reg. ord. n. 159, n. 160 e
n. 161 del 2025), nonche' Edison rinnovabili spa (reg.  ord.  n.  263
del  2025),  a  sostegno   della   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale delle disposizioni censurate dal TAR Sardegna; 
    che all'udienza pubblica del 5 maggio 2026  la  Regione  autonoma
Sardegna ha insistito per l'inammissibilita' delle questioni,  ovvero
per la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a fronte  della
sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 184 del 2025. 
    Considerato che il TAR Lazio, sezione terza, e il  TAR  Sardegna,
sezioni prima e seconda, dubitano, in riferimento agli  artt.  3,  9,
41, 97, 11 e 117, commi primo,  in  relazione  ai  principi  espressi
dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE,  come
modificati  dalla  direttiva  2023/2413/UE  e  dal   regolamento   n.
2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e  terzo,  Cost.,  10  della
legge cost. n. 3 del 2001, nonche' 3 e 4 dello statuto di  autonomia,
della legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1,  in  alcuni
casi con specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6, 7 e 8, e  3,
nonche' degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n.
20 del 2024; 
    che le  ordinanze  sollevano  questioni  simili  e,  pertanto,  i
giudizi devono essere riuniti; 
    che  i   giudici   rimettenti,   benche'   censurino   molteplici
disposizioni della legge  reg.  Sardegna  n.  20  del  2024,  nonche'
numerosi Allegati, articolano distinti motivi  di  censura  aventi  a
oggetto esclusivamente: l'art. 1, comma 5, della legge reg.  Sardegna
n. 20 del 2024, ossia la norma che prevede, per le aree definite  non
idonee dagli Allegati A, B, C, D ed E, il divieto di installazione di
impianti FER (tutte le ordinanze di rimessione); l'art. 1,  comma  7,
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, la' dove prevede,  in  caso
di insistenza di un  progetto  su  aree  idonee  e  non  idonee,  che
prevalga il criterio di non idoneita' (tutte le ordinanze); l'art.  3
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 (ordinanze reg. ord. n. 148,
n. 154 e  n.  155  del  2025)  la'  dove  introduce  un  procedimento
regionale tipizzato per il superamento della  qualificazione  di  non
idoneita' di un luogo; 
    che solo l'ordinanza del TAR Sardegna, sezione seconda, reg. ord.
n. 131 del 2025, nel  motivare  la  censura  dell'art.  1,  comma  1,
lettera a), della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 - ai  sensi  del
quale la legge regionale individua le aree idonee e quelle non idonee
- ne contesta  la  legittimita'  costituzionale,  sostenendo  che  le
regioni avrebbero la competenza  a  determinare  unicamente  le  aree
idonee e non anche quelle non idonee; 
    che, con  riferimento  alle  altre  disposizioni  -  segnatamente
l'art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, della legge  reg.  Sardegna  n.  20  del
2024, nonche' gli allegati A, B, C, D, E e G - deve essere dichiarata
la manifesta inammissibilita' delle relative questioni, in quanto non
sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare  il
benche' minimo motivo di censura; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con la sentenza n.  184  del  2025,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale, per quanto qui di interesse, degli artt. 1, commi  2,
primo periodo, limitatamente alle parole «,  ovvero  autorizzati  che
non abbiano determinato una modifica irreversibile  dello  stato  dei
luoghi», 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 8, 9, e 3,  commi
1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024; 
    che, con la medesima sentenza, e' stata dichiarata  non  fondata,
nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n.  20
del 2024; 
    che, con riferimento all'art. 1, comma 5, con la citata  sentenza
e' stato affermato che «nel nuovo contesto dei principi  fondamentali
della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma 4, del  d.lgs.
n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le  aree  idonee,
e' stato accordato alle regioni anche  con  riguardo  alle  aree  non
idonee, con la precisazione, pero', che l'inidoneita'  non  puo'  mai
equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134  del
2025)»; 
    che, con riferimento al comma 7 dell'art. 1 - ai sensi del quale,
nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree  idonee  e  in
parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneita' -  la  sentenza
n. 184 del 2025 ha chiarito che tale disposizione deve intendersi nel
senso che la circostanza secondo la quale un impianto  di  produzione
di energia da fonti rinnovabili insista anche su  un'area  dichiarata
non  idonea  non  rappresenta  un  impedimento  assoluto   alla   sua
realizzazione quanto, piuttosto, l'impossibilita'  di  accedere  alla
procedura  autorizzatoria  semplificata.  Infatti,  ai  sensi   della
richiamata normativa statale, la decisione definitiva in merito  alla
realizzazione degli impianti FER va  assunta  all'esito  del  singolo
procedimento di autorizzazione concernente lo specifico  progetto  di
impianto ed e' in quella sede,  pertanto,  che  dovranno  tenersi  in
debita considerazione le esigenze di massima tutela del  paesaggio  e
delle aree naturalistiche protette che giustifichino il  procedimento
autorizzatorio non  semplificato.  Questo  consente  di  valutare  il
rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la
protezione  della  natura  e  la  tutela  dell'ambiente  mediante  la
riduzione delle fonti di energia inquinanti; 
    che, con la  medesima  sentenza,  e'  stata  altresi'  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della
legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, osservando  che  la  legislazione
regionale non  puo'  prevedere  una  procedura  per  l'autorizzazione
paesaggistica diversa da quella dettata dalla  legislazione  statale,
«perche' alle regioni  non  e'  consentito  introdurre  deroghe  agli
istituti statali  di  protezione  ambientale,  i  quali  dettano  una
disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio  nazionale,  nel
cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica  (ex
multis, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021)»; 
    che, per conforme giurisprudenza di questa Corte, «"a fronte  del
sopraggiungere   di   pronunce   di   illegittimita'   costituzionale
(ordinanza n. 26 del 2009) spetta al giudice rimettente  valutare  in
concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine  alla
rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta  infondatezza  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate  (ex  plurimis,
ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018)" (ordinanza  n.  49  del
2020)» (ordinanza n. 184 del 2020); 
    che,  sempre  successivamente  al  deposito  delle  ordinanze  di
rimessione e prima della pubblicazione  della  sentenza  n.  184  del
2025, e' stata approvata la legge della Regione Sardegna  6  novembre
2025, n. 31, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della
legge  regionale  5  dicembre  2024,  n.  20  (Misure   urgenti   per
l'individuazione  di  aree  e   superfici   idonee   e   non   idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi)» che, per quanto di interesse, con l'art. 1, comma  1,
ha modificato in parte il  comma  7  dell'art.  1  della  legge  reg.
Sardegna n. 20 del 2024 (lettera a) e  ha  aggiunto  il  comma  7-bis
(lettera b); 
    che la verifica di tali sopravvenienze da  parte  dei  giudici  a
quibus assume rilievo pregiudiziale rispetto all'esame  dei  vizi  di
legittimita' costituzionale dedotti nelle  ordinanze  di  rimessione,
riferiti specificamente, come  visto,  alle  disposizioni  dichiarate
costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 184 del 2025; 
    che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti ai
giudici rimettenti per un nuovo esame della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato contesto
normativo e della giurisprudenza costituzionale (ex multis, ordinanze
n. 192 del 2025 e n. 210 del 2023).