ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi
2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge
della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sezione terza, con ordinanze del 13 e 26 maggio 2025 e del
12 giugno 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 148, 154 e 155 del
registro ordinanze 2025; nonche' degli artt. 1, commi 1, anche con
specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6 e 7, nonche' degli
Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024,
promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna,
sezioni prima e seconda, con ordinanze del 9 e 26 giugno 2025 e 12
dicembre 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 131, 159, 160, 161
e 263 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 28, 36 e 37
dell'anno 2025 e n. 3 dell'anno 2026.
Visti gli atti di costituzione di RWE Renewables Italia srl,
Sorgenia Renewables srl, Maple Tree Solar srl, Green Sole Renewables
Italia 1 srl, EF Agri societa' agricola a rl, Edison rinnovabili spa,
nonche' della Regione autonoma Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2026 il Giudice relatore
Angelo Buscema;
uditi gli avvocati Carlo Comande' per Maple Tree Solar srl e
Edison rinnovabili spa, Simone Abellonio per RWE Renewables Italia
srl, Massimo Colicchia per Sorgenia Renewables srl, Germana Cassar
per Green Sole Renewables Italia 1 srl, Andrea Sticchi Damiani per EF
Agri societa' agricola a rl, nonche' Giovanni Parisi e Floriana Isola
per la Regione autonoma Sardegna;
deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.
Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo tenore, iscritte
rispettivamente ai numeri 148, 154 e 155 del registro ordinanze 2025,
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli Allegati A, B, C, D ed E, della
legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi», in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117,
commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e
dal regolamento (UE) 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le
direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE,
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e
(UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva (UE) 2023/2413
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che
modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE)
2015/652 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che
istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica
e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE)
2018/1999 («Normativa europea sul clima»), secondo, lettere m) e s),
e terzo della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), nonche' agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che i giudici rimettenti censurano le richiamate disposizioni
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 la' dove dispongono che la
qualificazione di un'area come non idonea corrisponda al divieto di
installare impianti FER, nonche' la' dove prevedono che tale divieto
si applichi anche ai procedimenti gia' autorizzati, purche' l'avvio
dei lavori non abbia determinato una modifica irreversibile dello
stato dei luoghi, e ove stabiliscono che, in caso di contemporanea
insistenza di un impianto su un'area idonea e non idonea, prevalga il
divieto di installazione;
che, in punto di rilevanza, il TAR Lazio asserisce di essere
stato adito dalle societa' RWE Renewables Italia srl, Sorgenia
Renewables srl e Green Sole Renewables Italia 1 srl, che operano nel
settore delle energie rinnovabili e sono titolari di progetti di
impianti FER insistenti, fra l'altro, nel territorio della Regione
autonoma Sardegna in aree qualificate dalla richiamata legge reg.
Sardegna n. 20 del 2024 come non idonee, con conseguente inefficacia
delle autorizzazioni gia' concesse;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti
lamentano, anzitutto, la violazione della competenza legislativa
concorrente statale, poiche' la disciplina regionale, sancendo un
divieto assoluto di installazione di impianti FER in aree qualificate
come non idonee, contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti
dallo Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.;
piu' precisamente, la legge regionale sarda contrasterebbe con il
principio di massima diffusione delle energie rinnovabili,
trasformando l'area non idonea da concetto relativo (sede di un
aggravio procedimentale) a concetto assoluto (sede di
inedificabilita' ex lege), precludendo cosi' ogni valutazione in
concreto degli interessi coinvolti;
che le disposizioni censurate violerebbero altresi' gli artt. 11
e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti
dall'ordinamento eurounitario. In particolare, sono evocate la
direttiva 2018/2001/UE e il regolamento 2018/1999/UE, entrambi come
modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023 e dal regolamento 2021/1119/UE.
Sottraendo circa il 99 per cento del territorio alla localizzazione
degli impianti si renderebbe, di fatto, impossibile il raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione e di potenza minima installata
(pari a 6,2 GW per la Regione autonoma Sardegna), concordati in sede
europea e nazionale, ledendo l'interesse alla tutela del clima quale
parte integrante della protezione ambientale (e, quindi, violando
anche l'art. 9 Cost.);
che i giudici a quibus lamentano, inoltre, una compressione
irragionevole della liberta' di iniziativa economica (art. 41 Cost.),
perche' l'introduzione di divieti generalizzati, non supportati da
una specifica e puntuale istruttoria tecnica per ogni singola area,
ma derivanti da classificazioni astratte e onnicomprensive,
configurerebbe un limite all'attivita' economica dei proponenti che
non sarebbe giustificato da una reale esigenza di utilita' sociale o
di protezione di valori preminenti, risultando sproporzionato
rispetto al fine perseguito;
che la normativa regionale censurata sarebbe, altresi', priva di
ragionevolezza intrinseca, in quanto stabilirebbe criteri di
inidoneita' talmente ampi da risultare contraddittori rispetto alla
finalita' di transizione ecologica, escludendo, peraltro, la riserva
di procedimento amministrativo, ovvero la possibilita', per
l'amministrazione, di ponderare, caso per caso, l'interesse alla
produzione energetica con quello alla tutela del paesaggio,
sostituendovi una valutazione legislativa rigida;
che sarebbero altresi' violati i principi di imparzialita' e buon
andamento dell'amministrazione pubblica di cui all'art. 97 Cost.,
perche' la normativa censurata impatterebbe sui procedimenti gia'
definiti;
che i giudici rimettenti deducono, inoltre, la violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in relazione a
quanto stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla
direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il
regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto
riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga
la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio», il quale autorizza le
regioni a individuare con legge le aree idonee. La normativa
regionale censurata, infatti, si sarebbe spinta fino a definire zone
di inidoneita' assoluta, invadendo la competenza legislativa
esclusiva dello Stato nelle materie «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali» e
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;
che la Regione autonoma Sardegna, parte nei processi principali,
si e' costituita nei tre giudizi, chiedendo che le questioni di
legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Lazio siano dichiarate
inammissibili e, comunque, non fondate;
che, quanto all'inammissibilita' delle questioni, le ordinanze di
rimessione non avrebbero adeguatamente motivato sulla necessita' di
applicare le disposizioni censurate nei giudizi a quibus;
che, nel merito, la disciplina censurata costituirebbe legittimo
esercizio della competenza legislativa regionale nelle materie
«edilizia e urbanistica» e «produzione e distribuzione dell'energia
elettrica» (rispettivamente, artt. 3, lettera f, e 4, lettera e,
dello statuto speciale);
che, secondo la difesa regionale, l'individuazione delle aree
inidonee sarebbe espressione del potere di governo del territorio,
volto a preservare l'integrita' del paesaggio sardo e la vocazione
agricola dei suoli da uno sviluppo disordinato e massivo degli
impianti FER;
che nel giudizio iscritto al n. 154 del registro ordinanze 2025
e' intervenuta Sorgenia Renewables Italia 1 srl, depositando anche
una successiva memoria e chiedendo che siano dichiarati
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;
che nel giudizio iscritto al n. 155 del registro ordinanze 2025
e' intervenuta Green Sole Renewables Italia 1 srl, depositando anche
una successiva memoria e chiedendo che sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e
3, nonche' dei relativi Allegati A, B, C, D ed E della legge reg.
Sardegna n. 20 del 2024;
che, con cinque ordinanze di tenore analogo, iscritte
rispettivamente ai numeri 131, 159, 160, 161 e 263 del registro
ordinanze 2025, il TAR Sardegna, sezioni prima e seconda, ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
1, tra cui anche la lettera a), 2, 5, 6 e 7, nonche' degli Allegati
A, B, C, D, E e G, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 in
riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117,
commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva
2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2143/UE, e terzo,
Cost., nonche' agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale;
che, in punto di rilevanza, i rimettenti riferiscono di essere
stati investiti dei ricorsi proposti dalle societa' Maple Tree Solar
a rl (reg. ord. n. 131 del 2025), EF Agri societa' agricola a rl
(reg. ord. n. 159, n. 160 e n. 161 del 2025), ed Edison rinnovabili
spa (reg. ord. n. 263 del 2025) per l'annullamento dei provvedimenti
di sospensione dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici,
nonche' di improcedibilita' di istanze di verifica di
assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale per impianti
agri-voltaici. Tali provvedimenti sarebbero fondati sull'entrata in
vigore della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, la quale avrebbe
incluso le aree interessate dagli interventi come "non idonee"
all'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili,
disponendo l'immediata cessazione di ogni attivita' istruttoria o
realizzativa;
che le disposizioni censurate costituirebbero il presupposto
giuridico esclusivo dei provvedimenti impugnati: l'art. 1, comma 1,
tra cui anche la lettera a), definisce i criteri di inidoneita' delle
aree che precludono l'intervento, mentre il comma 5 estende
l'efficacia di tali divieti ai procedimenti pendenti e ai lavori non
ancora ultimati;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la normativa
regionale, individuando aree non idonee mediante criteri rigidi e
generalizzati, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. In
particolare, la normativa regionale sarebbe in contrasto con l'art.
20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta alle regioni di sospendere i
termini dei procedimenti nelle more della definizione delle aree
idonee;
che le disposizioni censurate contrasterebbero con i principi
fondamentali, stabiliti con il d.lgs. n. 199 del 2021 e con il
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
adottato di concerto con il Ministro della cultura 21 giugno 2024
(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), nella materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art.
117, terzo comma, Cost.), poiche' l'individuazione delle aree non
idonee con legge regionale non potrebbe tradursi in un divieto
aprioristico e generalizzato, ma dovrebbe conseguire a un'adeguata
istruttoria in sede di procedimento amministrativo;
che la disciplina regionale ostacolerebbe il raggiungimento dei
target vincolanti di decarbonizzazione e produzione di energia da
fonti rinnovabili fissati dall'Unione europea (direttiva
2018/2001/UE), incidendo negativamente sugli impegni assunti dallo
Stato italiano, cosi' violando anche gli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost.;
che e' parimenti censurato l'art. 1, comma 5, della legge reg.
Sardegna n. 20 del 2024, laddove travolge l'affidamento dei privati
che abbiano gia' ottenuto titoli abilitativi o avviato investimenti
significativi, con effetto irragionevole e, pertanto, lesivo
dell'art. 3 Cost., in quanto sacrificherebbe in modo sproporzionato
l'iniziativa privata rispetto a una tutela del paesaggio operata in
astratto e senza un bilanciamento in concreto dei contrapposti
interessi;
che la richiamata normativa regionale contrasterebbe anche con il
principio di cui all'art. 9 Cost., ai sensi del quale la Repubblica
tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi «anche
nell'interesse delle future generazioni»;
che, infine, viene denunciata la paralisi dell'azione
amministrativa, sottratta alla funzione di valutazione istruttoria e
vincolata da un automatismo legislativo che impedirebbe una gestione
flessibile e ragionevole del territorio, con conseguente violazione
dell'art. 97 Cost.;
che in tutti i giudizi si e' costituita la Regione autonoma
Sardegna, parte in quelli principali, chiedendo che le questioni di
legittimita' costituzionale siano dichiarate inammissibili e, in ogni
caso, non fondate;
che, quanto all'inammissibilita', i giudici rimettenti non
avrebbero fornito una descrizione adeguata della fattispecie
concreta, ne' avrebbero esperito doverosamente il tentativo di
un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa
censurata;
che, nel merito, la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sarebbe
costituzionalmente legittima perche' adottata nell'esercizio delle
competenze statutarie regionali nelle materie «edilizia ed
urbanistica» e «produzione e distribuzione dell'energia elettrica»
(art. 3, lettera f, e 4, lettera e, dello statuto speciale). La
disciplina censurata, inoltre, non mirerebbe a interdire lo sviluppo
delle energie rinnovabili, bensi' a governare l'assetto del
territorio regionale, prevenendo il consumo indiscriminato di suolo e
la compromissione di aree di particolare pregio ambientale e
paesaggistico;
che si sono costituite in giudizio, in qualita' di ricorrenti nei
giudizi principali Maple Tree Solar srl (reg. ord. n. 131 reg. ord.
del 2025), EF Agri societa' agricola a rl (reg. ord. n. 159, n. 160 e
n. 161 del 2025), nonche' Edison rinnovabili spa (reg. ord. n. 263
del 2025), a sostegno della declaratoria di illegittimita'
costituzionale delle disposizioni censurate dal TAR Sardegna;
che all'udienza pubblica del 5 maggio 2026 la Regione autonoma
Sardegna ha insistito per l'inammissibilita' delle questioni, ovvero
per la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a fronte della
sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 184 del 2025.
Considerato che il TAR Lazio, sezione terza, e il TAR Sardegna,
sezioni prima e seconda, dubitano, in riferimento agli artt. 3, 9,
41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi
dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come
modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n.
2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, nonche' 3 e 4 dello statuto di autonomia,
della legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1, in alcuni
casi con specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6, 7 e 8, e 3,
nonche' degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n.
20 del 2024;
che le ordinanze sollevano questioni simili e, pertanto, i
giudizi devono essere riuniti;
che i giudici rimettenti, benche' censurino molteplici
disposizioni della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nonche'
numerosi Allegati, articolano distinti motivi di censura aventi a
oggetto esclusivamente: l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna
n. 20 del 2024, ossia la norma che prevede, per le aree definite non
idonee dagli Allegati A, B, C, D ed E, il divieto di installazione di
impianti FER (tutte le ordinanze di rimessione); l'art. 1, comma 7,
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, la' dove prevede, in caso
di insistenza di un progetto su aree idonee e non idonee, che
prevalga il criterio di non idoneita' (tutte le ordinanze); l'art. 3
della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 (ordinanze reg. ord. n. 148,
n. 154 e n. 155 del 2025) la' dove introduce un procedimento
regionale tipizzato per il superamento della qualificazione di non
idoneita' di un luogo;
che solo l'ordinanza del TAR Sardegna, sezione seconda, reg. ord.
n. 131 del 2025, nel motivare la censura dell'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 - ai sensi del
quale la legge regionale individua le aree idonee e quelle non idonee
- ne contesta la legittimita' costituzionale, sostenendo che le
regioni avrebbero la competenza a determinare unicamente le aree
idonee e non anche quelle non idonee;
che, con riferimento alle altre disposizioni - segnatamente
l'art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del
2024, nonche' gli allegati A, B, C, D, E e G - deve essere dichiarata
la manifesta inammissibilita' delle relative questioni, in quanto non
sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare il
benche' minimo motivo di censura;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 184 del 2025, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale, per quanto qui di interesse, degli artt. 1, commi 2,
primo periodo, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che
non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei
luoghi», 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 8, 9, e 3, commi
1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;
che, con la medesima sentenza, e' stata dichiarata non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20
del 2024;
che, con riferimento all'art. 1, comma 5, con la citata sentenza
e' stato affermato che «nel nuovo contesto dei principi fondamentali
della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs.
n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee,
e' stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non
idonee, con la precisazione, pero', che l'inidoneita' non puo' mai
equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del
2025)»;
che, con riferimento al comma 7 dell'art. 1 - ai sensi del quale,
nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in
parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneita' - la sentenza
n. 184 del 2025 ha chiarito che tale disposizione deve intendersi nel
senso che la circostanza secondo la quale un impianto di produzione
di energia da fonti rinnovabili insista anche su un'area dichiarata
non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla sua
realizzazione quanto, piuttosto, l'impossibilita' di accedere alla
procedura autorizzatoria semplificata. Infatti, ai sensi della
richiamata normativa statale, la decisione definitiva in merito alla
realizzazione degli impianti FER va assunta all'esito del singolo
procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di
impianto ed e' in quella sede, pertanto, che dovranno tenersi in
debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e
delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento
autorizzatorio non semplificato. Questo consente di valutare il
rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la
protezione della natura e la tutela dell'ambiente mediante la
riduzione delle fonti di energia inquinanti;
che, con la medesima sentenza, e' stata altresi' dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della
legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, osservando che la legislazione
regionale non puo' prevedere una procedura per l'autorizzazione
paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale,
«perche' alle regioni non e' consentito introdurre deroghe agli
istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una
disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel
cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica (ex
multis, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021)»;
che, per conforme giurisprudenza di questa Corte, «"a fronte del
sopraggiungere di pronunce di illegittimita' costituzionale
(ordinanza n. 26 del 2009) spetta al giudice rimettente valutare in
concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla
rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate (ex plurimis,
ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018)" (ordinanza n. 49 del
2020)» (ordinanza n. 184 del 2020);
che, sempre successivamente al deposito delle ordinanze di
rimessione e prima della pubblicazione della sentenza n. 184 del
2025, e' stata approvata la legge della Regione Sardegna 6 novembre
2025, n. 31, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della
legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per
l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi)» che, per quanto di interesse, con l'art. 1, comma 1,
ha modificato in parte il comma 7 dell'art. 1 della legge reg.
Sardegna n. 20 del 2024 (lettera a) e ha aggiunto il comma 7-bis
(lettera b);
che la verifica di tali sopravvenienze da parte dei giudici a
quibus assume rilievo pregiudiziale rispetto all'esame dei vizi di
legittimita' costituzionale dedotti nelle ordinanze di rimessione,
riferiti specificamente, come visto, alle disposizioni dichiarate
costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 184 del 2025;
che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti ai
giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza e della non
manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato contesto
normativo e della giurisprudenza costituzionale (ex multis, ordinanze
n. 192 del 2025 e n. 210 del 2023).