ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e
al codice dell'ordinamento militare), promossi dal Tribunale
ordinario di Campobasso, sezione penale, con due ordinanze del 26
febbraio 2025 e 26 marzo 2025, dal Tribunale ordinario di Torino,
sezione terza penale, con ordinanza del 9 aprile 2025 e dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, con
ordinanza del 12 dicembre 2024, iscritte rispettivamente ai numeri
67, 90, 110 e 111 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 17, 21 e 24, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di F. D.G., nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2026 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.
Ritenuto che con quattro diverse ordinanze (iscritte ai numeri
67, 90, 110 e 111 reg. ord. del 2025) vengono sollevate dal Tribunale
ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di
Torino, terza sezione penale, e dal Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale ordinario di Siracusa questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto
2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare), che ha abrogato l'art. 323 del codice penale, in
riferimento agli artt. 97 (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg.
ord. del 2025), 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli
obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 7, paragrafo 4, 19
e 65, paragrafo 1 (ordinanze iscritte ai numeri 67, 110 e 111 reg.
ord. del 2025) ovvero dall'intero art. 65 (ordinanza iscritta al n.
90 reg. ord. del 2025) della Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31
ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009, n.
116 (di seguito indicata anche come: "Convenzione di Merida" o
"Convenzione" o "UNCAC");
che, con ordinanza del 26 febbraio 2025 (iscritta al n. 67 reg.
ord. del 2025), il Tribunale di Campobasso riferisce di dover
giudicare, nelle forme del giudizio ordinario, su due imputazioni per
il delitto di abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 cod. pen., la
prima delle quali in forma continuata ex art. 81, secondo comma, cod.
pen.;
che i fatti contestati con il primo capo di imputazione
riguardano alcune determinazioni assunte tra il 2020 e il 2021 da E.
F., sindaco di un comune della provincia di Campobasso e responsabile
del servizio, il quale, non essendosi astenuto pur in presenza di un
interesse proprio, avrebbe approvato «le risultanze nella selezione
pubblica, in forma semplificata, per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo parziale e determinato per il profilo professionale di
Istruttore Contabile»: procedura di selezione alla quale partecipava
anche il figlio, il quale si posizionava al quarto posto e veniva
successivamente assunto utilizzando la precedente graduatoria;
che, con il secondo capo d'imputazione, e' contestata al medesimo
imputato la violazione dell'art. 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), per aver emesso un decreto sindacale con il quale
avrebbe nominato direttamente G. P. Istruttrice direttiva dell'area
amministrativa per un periodo di 12 mesi, pur risultando ella «priva
di comprovata esperienza pluriennale avendo espletato soltanto il
praticantato da avvocato da nove mesi»;
che, con ordinanza del 9 aprile 2025 (iscritta al n. 90 reg. ord.
del 2025), il Tribunale di Torino espone di dovere decidere,
all'esito dell'istruttoria dibattimentale, su un'imputazione, fra le
altre, per il delitto di abuso d'ufficio, in relazione a «una serie
di comportamenti materiali ed atti amministrativi adottati nell'anno
2020» dal sindaco di un comune dell'area metropolitana di Torino,
sfociati, all'inizio del 2021, in provvedimenti ritorsivi e lesivi
delle posizioni professionali di due responsabili amministrativi del
medesimo Comune, i quali avevano denunciato la violazione del segreto
d'ufficio e si erano opposti alle iniziative del sindaco durante la
redazione del nuovo piano regolatore;
che, con ordinanza del 26 marzo 2025 (iscritta al n. 110 reg.
ord. del 2025), il Tribunale di Campobasso riferisce di dover
decidere, nelle forme del giudizio ordinario, su un'imputazione per
il reato di abuso d'ufficio in concorso, formulata nei confronti di
due persone - una in qualita' di responsabile unico del procedimento
presso un comune del Molise, l'altra in veste di legale
rappresentante dell'impresa privata beneficiaria della condotta
illecita della prima - le quali avrebbero operato in concorso morale
e materiale tra loro, affinche' il pubblico ufficiale aggiudicasse
«il servizio di "nolo a caldo di mezzi per la manutenzione e
riparazione della rete di distribuzione idrica comunale"» a
un'impresa, in violazione delle specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla normativa vigente; tale impresa,
infatti, avrebbe partecipato alla procedura di selezione, nonostante
la sua offerta fosse stata presentata oltre i termini previsti e non
prorogati dall'avviso pubblico; malgrado cio', le sarebbe stato
affidato il servizio, cio' che le avrebbe procurato un ingiusto
vantaggio patrimoniale, con conseguente pregiudizio per l'altro
offerente;
che, con ordinanza del 12 dicembre 2024 (iscritta al n. 111 reg.
ord. del 2025), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Siracusa espone di essere stato investito della richiesta di rinvio a
giudizio nei confronti di alcune persone imputate (anche) del delitto
di abuso d'ufficio, in relazione a una pluralita' di condotte contra
legem da esse poste in essere in veste di pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio, mediante le quali avrebbero concorso
nella «attivita' di formazione di false concessioni per l'uso di
cappelle gentilizie del cimitero di Siracusa, in assenza delle
procedure di evidenza pubblica e dietro pagamento di somme di
denaro»: gli imputati, tra l'altro, avrebbero traslato le salme in
mancanza del provvedimento autorizzativo del sindaco, in violazione
di specifiche disposizioni normative, cosi' procurando ai beneficiari
«un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento del contributo
comunale per estumulazione e traslazione del cadavere»;
che, in punto di rilevanza, tutte le ordinanze di rimessione
espongono di dover fare applicazione della disposizione censurata,
vuoi perche' investiti della decisione, all'esito del giudizio, su
imputazioni aventi ad oggetto il delitto di cui all'art. 323 cod.
pen. (ordinanze iscritte ai numeri 67, 90 e 110 reg. ord. del 2025) e
su espresse richieste di immediata declaratoria di non doversi
procedere per abolitio criminis, ai sensi dell'art. 129 del codice di
procedura penale (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del
2025), vuoi perche' chiamati a decidere sul rinvio a giudizio in
ordine a imputazioni riguardanti la medesima fattispecie penale e,
quindi, tenuti alla preliminare valutazione in ordine a una
ragionevole previsione di condanna, ai sensi dell'art. 425, comma 3,
cod. proc. pen. (ordinanza iscritta al n. 111 reg. ord. del 2025);
che, ancora in punto di ammissibilita' delle questioni, alcuni
rimettenti si mostrano consapevoli della preclusione che, in linea di
principio, incontra il sindacato di legittimita' costituzionale in
malam partem, in ragione della riserva di legge in materia penale di
cui all'art. 25, secondo comma, Cost., ma ritengono che essa non
operi per le questioni ora proposte (ordinanze iscritte ai numeri 90,
110 e 111 reg. ord. del 2025);
che, in punto di non manifesta infondatezza, la prospettazione di
fondo dei giudici a quibus e' che l'abrogazione dell'art. 323 cod.
pen., disposta dalla norma censurata, abbia violato l'obbligo
discendente dalla UNCAC - interpretata alla luce delle esplicazioni
fornite dalla Legislative guide for the implementation of the United
Nations Convention against Corruption (d'ora in poi, anche:
Legislative Guide), elaborata dall'United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) e dei criteri fissati nella Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati - di mantenere la norma incriminatrice
dell'abuso d'ufficio, ovvero di non abrogarla, qualora gia' presente
nella legislazione interna al momento della ratifica del trattato
(cosiddetto divieto di regresso o obbligo di «stand-still»);
che le disposizioni della UNCAC dalle quali discenderebbe
l'obbligo di incriminazione (e il correlativo divieto di abrogazione)
dell'abuso d'ufficio sono individuate dai rimettenti,
complessivamente, nel combinato disposto degli artt. 7, paragrafo 4,
19 e 65 (limitatamente al suo paragrafo 1, per le ordinanze iscritte
ai numeri 67, 110 e 111 reg. ord. del 2025);
che, sul piano dell'interpretazione letterale, alcuni dei
rimettenti riconoscono che il dato testuale dell'art. 19 della UNCAC,
dedicato all'Abuse of functions, non porrebbe uno specifico obbligo
di incriminazione in quanto la disposizione impegnerebbe gli Stati
parte solo a prendere in considerazione («shall consider adopting»)
l'introduzione del reato (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111 reg.
ord. del 2025);
che la Legislative guide spiegherebbe la diversa natura delle
disposizioni della UNCAC (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111 reg.
ord. del 2025), le quali non esprimerebbero tutte lo stesso livello
di cogenza («do not all have the same level of obligation»), ma si
distinguerebbero in tre categorie (ordinanza iscritta al n. 90 reg.
ord. del 2025):
(a) un primo gruppo di disposizioni, impiegando l'espressione
«shall adopt», porrebbe una «obligation to take legislative or other
measures» (un vero e proprio obbligo di adottare misure legislative o
di altro tipo);
(b) un secondo gruppo - nel quale rientrerebbe l'art. 19, in
materia di abuso d'ufficio - mediante la locuzione «shall consider
adopting» sancirebbe una «obligation to consider» (un obbligo di
prendere in considerazione);
(c) un terzo gruppo, con la formula «may adopt», prevederebbe
misure che «States parties may wish to consider» (misure che gli
Stati hanno la facolta' di prendere in considerazione);
che, alla stregua di quanto previsto dal paragrafo 12 della
Legislative guide (secondo cui gli Stati parte «are urged to consider
adopting a certain measure and to make a genuine effort to see
whether it would be compatible with their legal system»), le
disposizioni del secondo tipo non sarebbero meramente facoltative e
non esprimerebbero semplici raccomandazioni, ma fonderebbero un vero
e proprio obbligo per gli Stati parte di fare un ragionevole sforzo
per verificare se l'introduzione di una determinata ipotesi di reato
sia compatibile con il proprio ordinamento, si' che, ove tale
compatibilita' fosse riscontrata, lo Stato sarebbe obbligato a
introdurre la fattispecie incriminatrice, ovvero a non abrogare la
fattispecie gia' vigente (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111 reg.
ord. del 2025);
che, ai fini di una corretta interpretazione sistematica e
teleologica dell'art. 19 della UNCAC, andrebbero considerate anche
altre disposizioni della stessa Convenzione, tra le quali, in
particolare, l'art. 7, paragrafo 4, a mente del quale «[c]iascuno
Stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio
diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i
sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti
d'interesse» (richiamato da tutte le ordinanze);
che, quindi, l'art. 19 della UNCAC, letto alla luce delle
indicazioni interpretative contenute nella Legislative guide e,
soprattutto, in correlazione al citato art. 7, paragrafo 4, della
stessa Convenzione, dispiegherebbe una diversa efficacia vincolante,
a seconda del fatto che lo Stato aderente avesse o meno nel proprio
ordinamento la fattispecie di abuso d'ufficio al momento della
ratifica, nel senso che: a) lo Stato parte che non avesse introdotto
il reato prima dell'adesione alla UNCAC, sarebbe tenuto a valutare
concretamente e seriamente la sua introduzione in conformita' al
proprio diritto interno, dovendo compiere uno sforzo reale per
verificare se esso sia compatibile con il proprio ordinamento
giuridico; b) lo Stato parte che invece, come l'Italia, avesse gia'
nell'ordinamento interno il reato prima dell'adesione alla UNCAC e
che avesse, dunque, gia' positivamente valutato la conformita' della
fattispecie rispetto al proprio diritto interno - dovendo mantenere e
rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i
conflitti di interesse (art. 7, paragrafo 4) - sarebbe tenuto a non
abrogare la fattispecie gia' vigente (cosiddetto obbligo di «stand
still»);
che, del resto, non emergerebbero circostanze che possano
giustificare la violazione degli obblighi internazionali, ne' per
«salvaguardare [...] la compatibilita' con il complessivo sistema
normativo italiano», ne' per rispettare «i principi fondamentali del
diritto interno», posto che la stessa relazione di accompagnamento al
«disegno di legge 808», da cui ha tratto origine la legge n. 114 del
2024, giustificherebbe l'abrogazione dell'art. 323 cod. pen. facendo
«appello a motivazioni di generica convenienza», quali lo squilibrio
tra le notizie di reato per il delitto di abuso d'ufficio iscritte
nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e le sentenze di condanna
pronunciate, nonche' l'esistenza di norme extrapenali idonee a
prevenire la «malpractice nel settore pubblico» (cosi' l'ordinanza
iscritta al n. 90 reg. ord. del 2025);
che secondo alcuni rimettenti (ordinanze iscritte ai numeri 67 e
110 reg. ord. del 2025), l'abrogazione disposta con la norma
censurata avrebbe comportato altresi' un vulnus all'art. 97 Cost.;
che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che questa Corte restituisca gli atti ai giudici
rimettenti per il riesame della rilevanza delle questioni (in
considerazione dell'esito dell'udienza pubblica del 7 maggio 2025,
poi sfociato nella sentenza n. 95 del 2025, con cui questa Corte ha
gia' deciso identiche questioni sollevate da altri giudici), oppure,
in via gradata, dichiari le questioni stesse inammissibili o, in
subordine, non fondate;
che, in via preliminare, l'Avvocatura osserva che le medesime
questioni sono state gia' vagliate da questa Corte, la quale le ha
dichiarate non fondate;
che, in via gradata, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilita'
delle questioni per inadeguata motivazione sulle ragioni della
ritenuta possibilita' di includere il contrasto con norme del diritto
internazionale pattizio che impongono obblighi di incriminazione tra
le eccezioni enucleate dalla giurisprudenza costituzionale alla
generale inammissibilita' di questioni tendenti a ottenere pronunce
con effetti in malam partem nell'ambito del diritto penale
sostanziale;
che, in effetti, non ricorrerebbe la deroga prevista in caso di
norme contrarie a obblighi sovranazionali, considerato che tutte le
sentenze direttamente o indirettamente richiamate dai giudici a
quibus (in particolare, la sentenza n. 37 del 2019, nonche' le
sentenze n. 32 del 2014 e n. 28 del 2010, menzionate nella prima)
sarebbero non pertinenti, perche' relative a casi nei quali era una
fonte di diritto eurounionale, e non di diritto internazionale
pattizio, a militare nel senso della pronuncia di illegittimita'
costituzionale;
che le censure sollevate in riferimento all'art. 97 Cost.
sarebbero inammissibili «per non avere il Giudice a quo minimamente
motivato riguardo le ragioni di tale ritenuta violazione» (ordinanza
iscritta al n. 67 reg. ord. del 2025) e, comunque, sarebbero
inammissibili e manifestamente infondate per le ragioni gia' indicate
nella sentenza n. 8 del 2022;
che, nel merito, tutte le questioni sarebbero, comunque, non
fondate;
che, in particolare, le censure incentrate sull'asserito
contrasto con l'art. 117 Cost., per violazione degli obblighi
sovranazionali, sarebbero prive di fondamento perche' una corretta
esegesi del testo della UNCAC, rispettosa del dato letterale e
sistematico e dei criteri di interpretazione posti dalla Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati, renderebbe evidente che nessuna
delle disposizioni della UNCAC obbliga gli Stati a introdurre il
reato di abuso d'ufficio o, nel caso in cui gia' lo abbiano fatto, a
mantenerlo nell'ordinamento interno (obbligo, peraltro, reputato
logicamente ammissibile solo a fronte dell'esistenza del primo);
che, infatti, la Convenzione qualificherebbe «espressamente
l'abuso di funzioni quale non-mandatory offence (ossia illecito di
cui non e' obbligatoria l'incriminazione)»;
che l'unico obbligo previsto dalle norme pattizie sarebbe quello,
contenuto nell'art. 19, di «prendere in considerazione»
l'introduzione del reato di Abuse of functions: obbligo «soltanto
procedurale», che impegnerebbe lo Stato a verificare la
compatibilita' del reato con il proprio diritto domestico, senza che
dall'esito eventualmente positivo di tale verifica possa discendere
l'obbligo di introdurre il reato;
che nessun obbligo di introdurre, e men che meno di mantenere,
l'incriminazione di abuso di funzioni potrebbe farsi derivare da una
lettura combinata di due norme - quelle contenute nell'art. 7,
paragrafo 4, e nell'art. 19 UNCAC - tra loro assai eterogenee, per
formulazione letterale, ambito di applicazione e collocazione
sistematica, riguardando la prima non gia' la materia delle
incriminazioni, ma le misure preventive, volte ad assicurare la
trasparenza nel settore pubblico, e limitandosi la norma stessa a
prevedere che gli Stati compiano «uno sforzo significativo» nella
prospettiva indicata;
che l'abrogazione dell'art. 323 cod. pen. sarebbe «il frutto
dell'esercizio dell'ampia discrezionalita' riconosciuta dalla Carta
fondamentale al Legislatore (tra l'altro) in materia penale e di
politica criminale», sulla base di giudizi di opportunita' che hanno
tenuto conto, tra l'altro, dello squilibrio tra il numero delle
notizie di reato per il delitto di abuso d'ufficio iscritte nel
registro ex art. 335 cod. proc. pen. e quello delle sentenze di
condanna pronunciate, della necessita' di evitare fenomeni di
cosiddetta burocrazia difensiva, nonche' della esistenza
nell'ordinamento giuridico di un'ampia disciplina idonea a prevenire
le malpractices nel settore pubblico;
che la relazione illustrativa della novella rivelerebbe,
altresi', la consapevolezza del legislatore di agire in maniera
conforme all'obbligo procedurale di cui all'art. 19 UNCAC, essendosi
lo stesso legislatore riservato di valutare «specifici interventi
additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise,
condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di
matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire»;
che, nel giudizio iscritto al n. 110 reg. ord. del 2025, si e'
costituito l'imputato F. D.G., chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate o inammissibili;
che la parte propone argomentazioni analoghe a quelle svolte
dall'Avvocatura dello Stato, precisando che l'art. 65 della UNCAC
rappresenterebbe una «classica "clausola di esecuzione o di
implementazione", volta ad aggiungere per gli Stati membri di un
trattato, all'obbligo di rispettarlo sul piano internazionale che e'
conseguenza della sua ratifica e [...] entrata in vigore, anche
quello, parimenti internazionale, di conformarvi il proprio
ordinamento interno»; in tal modo, la previsione radicherebbe «la
responsabilita' internazionale degli Stati membri che non abbiano
provveduto ad eseguire o ad eseguire correttamente in foro interno
quel dato trattato»;
che, con memoria difensiva depositata in prossimita' della
trattazione in camera di consiglio, la stessa parte ha richiamato le
motivazioni della sentenza n. 95 del 2025, con la quale questa Corte,
nell'escludere la sussistenza di un obbligo internazionale di
incriminare l'abuso d'ufficio, avrebbe riconosciuto al legislatore
nazionale «un margine di discrezionalita' che consente di ritenere
non costituzionalmente illegittima la scelta legislativa di
depenalizzare la condotta penalmente rilevante sussunta nel citato
art. 323 c.p.»: tale margine di discrezionalita' non sarebbe inciso
dalla direttiva europea sulla lotta alla corruzione, «approvata in
via definitiva dal Parlamento Europeo il 26 marzo 2026», che «fa
generico riferimento all'"esercizio illecito di funzioni pubbliche"»,
senza menzionare l'abuso d'ufficio, e «che comunque deve essere
ancora recepita dallo Stato italiano».
Considerato che le quattro ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe sollevano questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato
l'art. 323 cod. pen., in riferimento, complessivamente, agli artt.
97, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione,
complessivamente, agli obblighi discendenti dagli artt. 7, paragrafo
4, 19 e 65 UNCAC;
che le ordinanze prospettano questioni analoghe e relative alla
medesima disposizione, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica decisione;
che, in sintesi, i rimettenti sostengono, innanzi tutto, che la
scelta legislativa di abolire il delitto di abuso di ufficio
contrasterebbe con gli obblighi internazionali derivanti dalla
Convenzione di Merida, con conseguente illegittimita' costituzionale
della disposizione censurata in riferimento agli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost., in quanto la fonte pattizia imporrebbe a carico
degli Stati parte che gia' prevedessero nel rispettivo ordinamento
penale l'incriminazione dell'abuso d'ufficio al momento della
ratifica della Convenzione, un "divieto di regresso" (o obbligo di
«stand still») e, dunque, il divieto di abrogare tale norma
incriminatrice;
che le ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del 2025
denunciano anche la violazione dell'art. 97 Cost.;
che, in relazione alle questioni sollevate in riferimento a tale
ultimo parametro, e' fondata, innanzi tutto, l'eccezione di
inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato (proposta con riguardo
all'ordinanza iscritta al n. 67 reg. ord. del 2025, ma sulla base di
argomenti che si attagliano anche all'ordinanza iscritta al n. 110
reg. ord. del 2025), in mancanza della benche' minima motivazione
circa il vulnus che la norma indubbiata arrecherebbe al principio di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione;
che la giurisprudenza di questa Corte richiede, in ordine alla
non manifesta infondatezza, che i parametri siano evocati in maniera
non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si
ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena
di manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate (ex multis,
sentenze n. 54 del 2026, punto 6, n. 203 del 2025, punto 6 del
Considerato in diritto, e n. 160 del 2025, punto 4 del Considerato in
diritto; ordinanze n. 127 del 2024, n. 159 del 2021 e n. 261 del
2012);
che la ragione di manifesta inammissibilita' ora evidenziata ha
carattere preliminare e assorbente rispetto a ogni valutazione di
ammissibilita' delle questioni sotto altro profilo, concernente i
limiti del sindacato di costituzionalita' in malam partem in materia
penale (profilo comunque esaminato nella sentenza n. 95 del 2025,
punto 5.2.5. del Considerato in diritto, laddove questa Corte ha
dichiarato inammissibili le questioni, confermando il proprio
costante orientamento preclusivo di un sindacato in malam partem in
riferimento all'art. 97 Cost., gia' espresso nelle precedenti
sentenze n. 8 del 2022 e n. 447 del 1998);
che, inoltre, va rilevata d'ufficio la manifesta inammissibilita'
delle censure formulate da tutti i rimettenti in riferimento all'art.
11 Cost.;
che, infatti, nessuna delle ordinanze spiega per quale ragione
l'inosservanza di obblighi di diritto internazionale derivanti dalle
disposizioni della UNCAC (le sole evocate quali parametri interposti)
darebbe luogo a una violazione - oltre che dell'art. 117, primo
comma, Cost. - anche dell'art. 11 Cost., che la costante
giurisprudenza di questa Corte considera coinvolto quando vengano in
considerazione obblighi derivanti non gia' dal diritto internazionale
pattizio, ma dal diritto dell'Unione europea (sentenze n. 185 del
2025, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 95 del 2025, punto
5.3. del Considerato in diritto);
che sono infondate, invece, le eccezioni di inammissibilita'
formulate dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione alle
restanti questioni, sollevate in riferimento all'art. 117, primo
comma, Cost., in quanto tendenti a conseguire una pronuncia in malam
partem in materia penale, al di fuori delle ipotesi ammesse dalla
giurisprudenza di questa Corte;
che identiche eccezioni sono state esaminate e ritenute infondate
da questa Corte con la sentenza n. 95 del 2025, sulla base di
considerazioni (punti da 5.3.1. a 5.3.4. del Considerato in diritto)
integralmente ribadite nella piu' recente sentenza n. 185 del 2025
(punto 4.2. del Considerato in diritto) e che, anche in questa sede,
debbono essere confermate;
che, pertanto, gli unici profili di merito che questa Corte deve
ora affrontare sono quelli attinenti alla denunciata lesione
dell'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'obbligo
internazionale di non arretramento dalla incriminazione (cosiddetto
obbligo di «stand still»), restando l'esame delle altre questioni
precluso dall'inammissibilita';
che, tuttavia, tali censure sono state gia' esaminate e
dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 95 del
2025, depositata il 3 luglio 2025 e, quindi, sopravvenuta a tutte le
ordinanze di rimessione in scrutinio, con motivazioni (punto 7 del
Considerato in diritto) che debbono essere integralmente ribadite in
questa sede;
che, con specifico riferimento agli argomenti spesi dagli odierni
rimettenti, puo' nuovamente osservarsi, in estrema sintesi, che le
censure muovono da un presupposto interpretativo errato, dovendosi
escludere la possibilita' di far discendere dalla Convenzione di
Merida un divieto di "decriminalizzare" l'abuso d'ufficio,
considerato che, come ha gia' chiarito la sentenza n. 95 del 2025:
- a differenza di altre disposizioni della Convenzione che
impongono agli Stati parte un preciso obbligo di criminalizzazione,
«l'art. 19 configura semplicemente - nel linguaggio della Legislative
guide alla Convenzione, elaborata dall'[UNODC] - una "non-mandatory
offence": e cioe' una condotta la cui possibile criminalizzazione gli
Stati hanno il mero obbligo (procedurale) di "considerare"» (punto
7.1. del Considerato in diritto);
- «nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell'art.
19 della Convenzione autorizza a concludere che lo Stato sarebbe
obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento
l'incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, alla sola
condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi
generali dell'ordinamento nazionale. L'inequivoco testo della
disposizione enuncia un mero obbligo di "considerare" tale
introduzione: e dunque non solo di assicurarsi della compatibilita'
dell'incriminazione con i principi generali dell'ordinamento penale
nazionale [...] ma anche di valutare attentamente i pro e i contra di
tale opzione»: ogni scelta di criminalizzazione, infatti, «presenta
ovvi vantaggi, in termini di piu' energica tutela degli interessi
lesi dalla condotta che si voglia sottoporre a sanzione penale, ma
anche una nutrita serie di svantaggi, quanto alla sua sicura
incidenza sui diritti fondamentali dei destinatari del precetto,
nonche' ai suoi effetti collaterali a danno di altri interessi
collettivi - come il possibile chilling effect rispetto a condotte
lecite e anzi utili dal punto di vista sociale (in particolare, con
riferimento ai rischi di "burocrazia difensiva" connessi
all'incriminazione dell'abuso d'ufficio, sentenza n. 8 del 2022,
punto 2.4. del Considerato in diritto)» (punto 7.3.1. del Considerato
in diritto);
- la UNCAC «ha scelto di affidare la valutazione comparativa dei
benefici attesi e delle conseguenze negative dell'incriminazione
delle condotte di abuso d'ufficio alla prudente discrezionalita' del
legislatore di ogni Stato», sicche' «non vi e' alcuna ragione per
ritenere che, una volta compiuta - prima o dopo la ratifica della
Convenzione - la scelta di incriminare le condotte di abuso
d'ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui
propri passi, e di (ri)considerare i pro e i contra
dell'incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di
abolirla» (ibidem);
- l'abolizione del reato di abuso d'ufficio neppure viola l'art.
7, paragrafo 4, della Convenzione, che obbliga gli Stati ad
adoperarsi per «adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che
favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse»,
con disposizione che deve essere letta nelle sue connessioni
sistematiche con i paragrafi precedenti: «nel suo complesso l'art. 7
si occupa delle misure volte a prevenire la corruzione tramite
l'applicazione di principi di efficienza, competenza e trasparenza
nel settore pubblico», senza che da tale disposizione «sia desumibile
implicitamente anche un "divieto di regressione" (o obbligo di "stand
still") nella repressione dell'abuso d'ufficio». E «anche ipotizzando
che l'abrogato art. 323 cod. pen. potesse interpretarsi quale
strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella
pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame
non pare evincibile alcun obbligo di risultato» (punto 7.3.2. del
Considerato in diritto);
- ne' un ipotetico divieto di regressione, o obbligo di «stand
still», puo' farsi derivare dall'art. 65 della Convenzione, che
prevede l'obbligo per ciascuno Stato parte di adottare le misure
necessarie «per assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi
della presente Convenzione» (paragrafo 1) e consente a ciascuno Stato
parte di «adottare misure piu' [restrittive] o sever[e] di quelle
previste dalla presente Convenzione» (paragrafo 2), senza introdurre,
tuttavia, «alcun obbligo aggiuntivo per gli Stati» e, soprattutto,
senza stabilire «- in difetto di qualsiasi appiglio testuale che
possa avvalorare una tale conclusione, che limiterebbe incisivamente
la discrezionalita' del Parlamento nello svolgimento della propria
politica criminale - alcun divieto di regresso rispetto alle misure
di tutela penale che gli Stati avessero scelto autonomamente di
adottare» (punto 7.3.3. del Considerato in diritto);
che, pertanto, le questioni sollevate in riferimento all'art.
117, primo comma, Cost., devono essere dichiarate manifestamente
infondate (ex plurimis, ordinanze n. 219, n. 195 e n. 50 del 2025, n.
97 e n. 78 del 2024).