ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,
lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114  (Modifiche  al  codice
penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario  e
al  codice  dell'ordinamento  militare),   promossi   dal   Tribunale
ordinario di Campobasso, sezione penale, con  due  ordinanze  del  26
febbraio 2025 e 26 marzo 2025, dal  Tribunale  ordinario  di  Torino,
sezione terza penale, con ordinanza del 9 aprile 2025 e  dal  Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale  ordinario  di  Siracusa,  con
ordinanza del 12 dicembre 2024, iscritte  rispettivamente  ai  numeri
67, 90, 110 e 111 del registro  ordinanze  2025  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 17, 21 e 24,  prima  serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Visti l'atto di  costituzione  di  F.  D.G.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18  maggio  2026  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 maggio 2026. 
    Ritenuto che con quattro diverse ordinanze  (iscritte  ai  numeri
67, 90, 110 e 111 reg. ord. del 2025) vengono sollevate dal Tribunale
ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale  ordinario  di
Torino, terza sezione penale, e dal Giudice dell'udienza  preliminare
del  Tribunale  ordinario  di  Siracusa  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto
2024, n. 114 (Modifiche al codice  penale,  al  codice  di  procedura
penale, all'ordinamento  giudiziario  e  al  codice  dell'ordinamento
militare),  che  ha  abrogato  l'art.  323  del  codice  penale,   in
riferimento agli artt. 97 (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg.
ord. del 2025), 11 e 117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione  agli
obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 7, paragrafo 4,  19
e 65, paragrafo 1 (ordinanze iscritte ai numeri 67, 110  e  111  reg.
ord. del 2025) ovvero dall'intero art. 65 (ordinanza iscritta  al  n.
90 reg. ord. del 2025) della Convenzione delle Nazioni  Unite  contro
la corruzione, adottata  dalla  Assemblea  generale  dell'ONU  il  31
ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009, n.
116 (di seguito  indicata  anche  come:  "Convenzione  di  Merida"  o
"Convenzione" o "UNCAC"); 
    che, con ordinanza del 26 febbraio 2025 (iscritta al n.  67  reg.
ord. del  2025),  il  Tribunale  di  Campobasso  riferisce  di  dover
giudicare, nelle forme del giudizio ordinario, su due imputazioni per
il delitto di abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 cod.  pen.,  la
prima delle quali in forma continuata ex art. 81, secondo comma, cod.
pen.; 
    che  i  fatti  contestati  con  il  primo  capo  di   imputazione
riguardano alcune determinazioni assunte tra il 2020 e il 2021 da  E.
F., sindaco di un comune della provincia di Campobasso e responsabile
del servizio, il quale, non essendosi astenuto pur in presenza di  un
interesse proprio, avrebbe approvato «le risultanze  nella  selezione
pubblica, in forma semplificata, per la costituzione di  rapporti  di
lavoro a tempo parziale e determinato per il profilo professionale di
Istruttore Contabile»: procedura di selezione alla quale  partecipava
anche il figlio, il quale si posizionava al  quarto  posto  e  veniva
successivamente assunto utilizzando la precedente graduatoria; 
    che, con il secondo capo d'imputazione, e' contestata al medesimo
imputato la violazione  dell'art.  110  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), per aver emesso  un  decreto  sindacale  con  il  quale
avrebbe nominato direttamente G. P. Istruttrice  direttiva  dell'area
amministrativa per un periodo di 12 mesi, pur risultando ella  «priva
di comprovata esperienza pluriennale  avendo  espletato  soltanto  il
praticantato da avvocato da nove mesi»; 
    che, con ordinanza del 9 aprile 2025 (iscritta al n. 90 reg. ord.
del  2025),  il  Tribunale  di  Torino  espone  di  dovere  decidere,
all'esito dell'istruttoria dibattimentale, su un'imputazione, fra  le
altre, per il delitto di abuso d'ufficio, in relazione a  «una  serie
di comportamenti materiali ed atti amministrativi adottati  nell'anno
2020» dal sindaco di un comune  dell'area  metropolitana  di  Torino,
sfociati, all'inizio del 2021, in provvedimenti  ritorsivi  e  lesivi
delle posizioni professionali di due responsabili amministrativi  del
medesimo Comune, i quali avevano denunciato la violazione del segreto
d'ufficio e si erano opposti alle iniziative del sindaco  durante  la
redazione del nuovo piano regolatore; 
    che, con ordinanza del 26 marzo 2025 (iscritta  al  n.  110  reg.
ord. del  2025),  il  Tribunale  di  Campobasso  riferisce  di  dover
decidere, nelle forme del giudizio ordinario, su  un'imputazione  per
il reato di abuso d'ufficio in concorso, formulata nei  confronti  di
due persone - una in qualita' di responsabile unico del  procedimento
presso  un  comune  del  Molise,   l'altra   in   veste   di   legale
rappresentante  dell'impresa  privata  beneficiaria  della   condotta
illecita della prima - le quali avrebbero operato in concorso  morale
e materiale tra loro, affinche' il  pubblico  ufficiale  aggiudicasse
«il servizio di  "nolo  a  caldo  di  mezzi  per  la  manutenzione  e
riparazione  della  rete  di  distribuzione   idrica   comunale"»   a
un'impresa,  in  violazione  delle  specifiche  regole  di   condotta
espressamente  previste  dalla  normativa  vigente;   tale   impresa,
infatti, avrebbe partecipato alla procedura di selezione,  nonostante
la sua offerta fosse stata presentata oltre i termini previsti e  non
prorogati dall'avviso  pubblico;  malgrado  cio',  le  sarebbe  stato
affidato il servizio, cio'  che  le  avrebbe  procurato  un  ingiusto
vantaggio  patrimoniale,  con  conseguente  pregiudizio  per  l'altro
offerente; 
    che, con ordinanza del 12 dicembre 2024 (iscritta al n. 111  reg.
ord. del 2025), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale  di
Siracusa espone di essere stato investito della richiesta di rinvio a
giudizio nei confronti di alcune persone imputate (anche) del delitto
di abuso d'ufficio, in relazione a una pluralita' di condotte  contra
legem da esse poste in  essere  in  veste  di  pubblici  ufficiali  o
incaricati di pubblico servizio, mediante le quali avrebbero concorso
nella «attivita' di formazione di  false  concessioni  per  l'uso  di
cappelle gentilizie  del  cimitero  di  Siracusa,  in  assenza  delle
procedure di  evidenza  pubblica  e  dietro  pagamento  di  somme  di
denaro»: gli imputati, tra l'altro, avrebbero traslato  le  salme  in
mancanza del provvedimento autorizzativo del sindaco,  in  violazione
di specifiche disposizioni normative, cosi' procurando ai beneficiari
«un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento del contributo
comunale per estumulazione e traslazione del cadavere»; 
    che, in punto di rilevanza,  tutte  le  ordinanze  di  rimessione
espongono di dover fare applicazione  della  disposizione  censurata,
vuoi perche' investiti della decisione, all'esito  del  giudizio,  su
imputazioni aventi ad oggetto il delitto di  cui  all'art.  323  cod.
pen. (ordinanze iscritte ai numeri 67, 90 e 110 reg. ord. del 2025) e
su espresse  richieste  di  immediata  declaratoria  di  non  doversi
procedere per abolitio criminis, ai sensi dell'art. 129 del codice di
procedura penale (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del
2025), vuoi perche' chiamati a decidere  sul  rinvio  a  giudizio  in
ordine a imputazioni riguardanti la medesima  fattispecie  penale  e,
quindi,  tenuti  alla  preliminare  valutazione  in  ordine   a   una
ragionevole previsione di condanna, ai sensi dell'art. 425, comma  3,
cod. proc. pen. (ordinanza iscritta al n. 111 reg. ord. del 2025); 
    che, ancora in punto di ammissibilita'  delle  questioni,  alcuni
rimettenti si mostrano consapevoli della preclusione che, in linea di
principio, incontra il sindacato di  legittimita'  costituzionale  in
malam partem, in ragione della riserva di legge in materia penale  di
cui all'art. 25, secondo comma, Cost.,  ma  ritengono  che  essa  non
operi per le questioni ora proposte (ordinanze iscritte ai numeri 90,
110 e 111 reg. ord. del 2025); 
    che, in punto di non manifesta infondatezza, la prospettazione di
fondo dei giudici a quibus e' che l'abrogazione  dell'art.  323  cod.
pen.,  disposta  dalla  norma  censurata,  abbia  violato   l'obbligo
discendente dalla UNCAC - interpretata alla luce  delle  esplicazioni
fornite dalla Legislative guide for the implementation of the  United
Nations  Convention  against  Corruption  (d'ora   in   poi,   anche:
Legislative Guide), elaborata dall'United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) e dei criteri fissati nella Convenzione di  Vienna  sul
diritto  dei  trattati  -  di  mantenere  la   norma   incriminatrice
dell'abuso d'ufficio, ovvero di non abrogarla, qualora gia'  presente
nella legislazione interna al momento  della  ratifica  del  trattato
(cosiddetto divieto di regresso o obbligo di «stand-still»); 
    che  le  disposizioni  della  UNCAC  dalle  quali   discenderebbe
l'obbligo di incriminazione (e il correlativo divieto di abrogazione)
dell'abuso    d'ufficio    sono    individuate    dai     rimettenti,
complessivamente, nel combinato disposto degli artt. 7, paragrafo  4,
19 e 65 (limitatamente al suo paragrafo 1, per le ordinanze  iscritte
ai numeri 67, 110 e 111 reg. ord. del 2025); 
    che,  sul  piano  dell'interpretazione  letterale,   alcuni   dei
rimettenti riconoscono che il dato testuale dell'art. 19 della UNCAC,
dedicato all'Abuse of functions, non porrebbe uno  specifico  obbligo
di incriminazione in quanto la disposizione  impegnerebbe  gli  Stati
parte solo a prendere in considerazione («shall  consider  adopting»)
l'introduzione del reato (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111  reg.
ord. del 2025); 
    che la Legislative guide spiegherebbe  la  diversa  natura  delle
disposizioni della UNCAC (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111  reg.
ord. del 2025), le quali non esprimerebbero tutte lo  stesso  livello
di cogenza («do not all have the same level of  obligation»),  ma  si
distinguerebbero in tre categorie (ordinanza iscritta al n.  90  reg.
ord. del 2025): 
    (a) un primo gruppo  di  disposizioni,  impiegando  l'espressione
«shall adopt», porrebbe una «obligation to take legislative or  other
measures» (un vero e proprio obbligo di adottare misure legislative o
di altro tipo); 
    (b) un secondo gruppo - nel  quale  rientrerebbe  l'art.  19,  in
materia di abuso d'ufficio - mediante la  locuzione  «shall  consider
adopting» sancirebbe una «obligation  to  consider»  (un  obbligo  di
prendere in considerazione); 
    (c) un terzo gruppo, con la  formula  «may  adopt»,  prevederebbe
misure che «States parties may wish  to  consider»  (misure  che  gli
Stati hanno la facolta' di prendere in considerazione); 
    che, alla stregua di  quanto  previsto  dal  paragrafo  12  della
Legislative guide (secondo cui gli Stati parte «are urged to consider
adopting a certain measure and  to  make  a  genuine  effort  to  see
whether  it  would  be  compatible  with  their  legal  system»),  le
disposizioni del secondo tipo non sarebbero meramente  facoltative  e
non esprimerebbero semplici raccomandazioni, ma fonderebbero un  vero
e proprio obbligo per gli Stati parte di fare un  ragionevole  sforzo
per verificare se l'introduzione di una determinata ipotesi di  reato
sia compatibile  con  il  proprio  ordinamento,  si'  che,  ove  tale
compatibilita'  fosse  riscontrata,  lo  Stato  sarebbe  obbligato  a
introdurre la fattispecie incriminatrice, ovvero a  non  abrogare  la
fattispecie gia' vigente (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111  reg.
ord. del 2025); 
    che, ai  fini  di  una  corretta  interpretazione  sistematica  e
teleologica dell'art. 19 della UNCAC,  andrebbero  considerate  anche
altre  disposizioni  della  stessa  Convenzione,  tra  le  quali,  in
particolare, l'art. 7, paragrafo 4, a  mente  del  quale  «[c]iascuno
Stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del  proprio
diritto interno, al  fine  di  adottare,  mantenere  e  rafforzare  i
sistemi che favoriscono  la  trasparenza  e  prevengono  i  conflitti
d'interesse» (richiamato da tutte le ordinanze); 
    che, quindi,  l'art.  19  della  UNCAC,  letto  alla  luce  delle
indicazioni  interpretative  contenute  nella  Legislative  guide  e,
soprattutto, in correlazione al citato art.  7,  paragrafo  4,  della
stessa Convenzione, dispiegherebbe una diversa efficacia  vincolante,
a seconda del fatto che lo Stato aderente avesse o meno  nel  proprio
ordinamento la  fattispecie  di  abuso  d'ufficio  al  momento  della
ratifica, nel senso che: a) lo Stato parte che non avesse  introdotto
il reato prima dell'adesione alla UNCAC, sarebbe  tenuto  a  valutare
concretamente e seriamente la  sua  introduzione  in  conformita'  al
proprio diritto  interno,  dovendo  compiere  uno  sforzo  reale  per
verificare  se  esso  sia  compatibile  con  il  proprio  ordinamento
giuridico; b) lo Stato parte che invece, come l'Italia,  avesse  gia'
nell'ordinamento interno il reato prima dell'adesione  alla  UNCAC  e
che avesse, dunque, gia' positivamente valutato la conformita'  della
fattispecie rispetto al proprio diritto interno - dovendo mantenere e
rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza  e  prevengono  i
conflitti di interesse (art. 7, paragrafo 4) - sarebbe tenuto  a  non
abrogare la fattispecie gia' vigente (cosiddetto  obbligo  di  «stand
still»); 
    che,  del  resto,  non  emergerebbero  circostanze  che   possano
giustificare la violazione degli  obblighi  internazionali,  ne'  per
«salvaguardare [...] la compatibilita'  con  il  complessivo  sistema
normativo italiano», ne' per rispettare «i principi fondamentali  del
diritto interno», posto che la stessa relazione di accompagnamento al
«disegno di legge 808», da cui ha tratto origine la legge n. 114  del
2024, giustificherebbe l'abrogazione dell'art. 323 cod. pen.  facendo
«appello a motivazioni di generica convenienza», quali lo  squilibrio
tra le notizie di reato per il delitto di  abuso  d'ufficio  iscritte
nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e le  sentenze  di  condanna
pronunciate,  nonche'  l'esistenza  di  norme  extrapenali  idonee  a
prevenire la «malpractice nel settore  pubblico»  (cosi'  l'ordinanza
iscritta al n. 90 reg. ord. del 2025); 
    che secondo alcuni rimettenti (ordinanze iscritte ai numeri 67  e
110  reg.  ord.  del  2025),  l'abrogazione  disposta  con  la  norma
censurata avrebbe comportato altresi' un vulnus all'art. 97 Cost.; 
    che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che questa Corte restituisca  gli  atti  ai  giudici
rimettenti  per  il  riesame  della  rilevanza  delle  questioni  (in
considerazione dell'esito dell'udienza pubblica del  7  maggio  2025,
poi sfociato nella sentenza n. 95 del 2025, con cui questa  Corte  ha
gia' deciso identiche questioni sollevate da altri giudici),  oppure,
in via gradata, dichiari le  questioni  stesse  inammissibili  o,  in
subordine, non fondate; 
    che, in via preliminare, l'Avvocatura  osserva  che  le  medesime
questioni sono state gia' vagliate da questa Corte, la  quale  le  ha
dichiarate non fondate; 
    che, in via gradata,  l'Avvocatura  eccepisce  l'inammissibilita'
delle  questioni  per  inadeguata  motivazione  sulle  ragioni  della
ritenuta possibilita' di includere il contrasto con norme del diritto
internazionale pattizio che impongono obblighi di incriminazione  tra
le  eccezioni  enucleate  dalla  giurisprudenza  costituzionale  alla
generale inammissibilita' di questioni tendenti a  ottenere  pronunce
con  effetti  in  malam  partem  nell'ambito   del   diritto   penale
sostanziale; 
    che, in effetti, non ricorrerebbe la deroga prevista in  caso  di
norme contrarie a obblighi sovranazionali, considerato che  tutte  le
sentenze direttamente  o  indirettamente  richiamate  dai  giudici  a
quibus (in particolare, la  sentenza  n.  37  del  2019,  nonche'  le
sentenze n. 32 del 2014 e n. 28 del  2010,  menzionate  nella  prima)
sarebbero non pertinenti, perche' relative a casi nei quali  era  una
fonte di  diritto  eurounionale,  e  non  di  diritto  internazionale
pattizio, a militare nel  senso  della  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale; 
    che  le  censure  sollevate  in  riferimento  all'art.  97  Cost.
sarebbero inammissibili «per non avere il Giudice a  quo  minimamente
motivato riguardo le ragioni di tale ritenuta violazione»  (ordinanza
iscritta al  n.  67  reg.  ord.  del  2025)  e,  comunque,  sarebbero
inammissibili e manifestamente infondate per le ragioni gia' indicate
nella sentenza n. 8 del 2022; 
    che, nel merito, tutte  le  questioni  sarebbero,  comunque,  non
fondate; 
    che,  in  particolare,  le   censure   incentrate   sull'asserito
contrasto  con  l'art.  117  Cost.,  per  violazione  degli  obblighi
sovranazionali, sarebbero prive di fondamento  perche'  una  corretta
esegesi del testo  della  UNCAC,  rispettosa  del  dato  letterale  e
sistematico e dei criteri di interpretazione posti dalla  Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati, renderebbe evidente  che  nessuna
delle disposizioni della UNCAC obbliga  gli  Stati  a  introdurre  il
reato di abuso d'ufficio o, nel caso in cui gia' lo abbiano fatto,  a
mantenerlo  nell'ordinamento  interno  (obbligo,  peraltro,  reputato
logicamente ammissibile solo a fronte dell'esistenza del primo); 
    che,  infatti,  la  Convenzione  qualificherebbe   «espressamente
l'abuso di funzioni quale non-mandatory offence  (ossia  illecito  di
cui non e' obbligatoria l'incriminazione)»; 
    che l'unico obbligo previsto dalle norme pattizie sarebbe quello,
contenuto   nell'art.   19,   di   «prendere    in    considerazione»
l'introduzione del reato di Abuse  of  functions:  obbligo  «soltanto
procedurale»,   che   impegnerebbe   lo   Stato   a   verificare   la
compatibilita' del reato con il proprio diritto domestico, senza  che
dall'esito eventualmente positivo di tale verifica  possa  discendere
l'obbligo di introdurre il reato; 
    che nessun obbligo di introdurre, e men che  meno  di  mantenere,
l'incriminazione di abuso di funzioni potrebbe farsi derivare da  una
lettura combinata di  due  norme  -  quelle  contenute  nell'art.  7,
paragrafo 4, e nell'art. 19 UNCAC - tra loro  assai  eterogenee,  per
formulazione  letterale,  ambito  di  applicazione   e   collocazione
sistematica,  riguardando  la  prima  non  gia'  la   materia   delle
incriminazioni, ma le  misure  preventive,  volte  ad  assicurare  la
trasparenza nel settore pubblico, e limitandosi  la  norma  stessa  a
prevedere che gli Stati compiano  «uno  sforzo  significativo»  nella
prospettiva indicata; 
    che l'abrogazione dell'art. 323  cod.  pen.  sarebbe  «il  frutto
dell'esercizio dell'ampia discrezionalita' riconosciuta  dalla  Carta
fondamentale al Legislatore (tra l'altro)  in  materia  penale  e  di
politica criminale», sulla base di giudizi di opportunita' che  hanno
tenuto conto, tra l'altro,  dello  squilibrio  tra  il  numero  delle
notizie di reato per il  delitto  di  abuso  d'ufficio  iscritte  nel
registro ex art. 335 cod. proc.  pen.  e  quello  delle  sentenze  di
condanna  pronunciate,  della  necessita'  di  evitare  fenomeni   di
cosiddetta   burocrazia   difensiva,    nonche'    della    esistenza
nell'ordinamento giuridico di un'ampia disciplina idonea a  prevenire
le malpractices nel settore pubblico; 
    che  la  relazione  illustrativa   della   novella   rivelerebbe,
altresi', la consapevolezza  del  legislatore  di  agire  in  maniera
conforme all'obbligo procedurale di cui all'art. 19 UNCAC,  essendosi
lo stesso legislatore riservato  di  valutare  «specifici  interventi
additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise,
condotte meritevoli di pena in  forza  di  eventuali  indicazioni  di
matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire»; 
    che, nel giudizio iscritto al n. 110 reg. ord. del  2025,  si  e'
costituito l'imputato F.  D.G.,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate non fondate o inammissibili; 
    che la parte propone  argomentazioni  analoghe  a  quelle  svolte
dall'Avvocatura dello Stato, precisando che  l'art.  65  della  UNCAC
rappresenterebbe  una  «classica  "clausola  di   esecuzione   o   di
implementazione", volta ad aggiungere per  gli  Stati  membri  di  un
trattato, all'obbligo di rispettarlo sul piano internazionale che  e'
conseguenza della sua ratifica  e  [...]  entrata  in  vigore,  anche
quello,  parimenti  internazionale,   di   conformarvi   il   proprio
ordinamento interno»; in tal modo,  la  previsione  radicherebbe  «la
responsabilita' internazionale degli Stati  membri  che  non  abbiano
provveduto ad eseguire o ad eseguire correttamente  in  foro  interno
quel dato trattato»; 
    che,  con  memoria  difensiva  depositata  in  prossimita'  della
trattazione in camera di consiglio, la stessa parte ha richiamato  le
motivazioni della sentenza n. 95 del 2025, con la quale questa Corte,
nell'escludere  la  sussistenza  di  un  obbligo  internazionale   di
incriminare l'abuso d'ufficio, avrebbe  riconosciuto  al  legislatore
nazionale «un margine di discrezionalita' che  consente  di  ritenere
non  costituzionalmente  illegittima   la   scelta   legislativa   di
depenalizzare la condotta penalmente rilevante  sussunta  nel  citato
art. 323 c.p.»: tale margine di discrezionalita' non  sarebbe  inciso
dalla direttiva europea sulla lotta alla  corruzione,  «approvata  in
via definitiva dal Parlamento Europeo il  26  marzo  2026»,  che  «fa
generico riferimento all'"esercizio illecito di funzioni pubbliche"»,
senza menzionare l'abuso  d'ufficio,  e  «che  comunque  deve  essere
ancora recepita dallo Stato italiano». 
    Considerato che le quattro ordinanze di  rimessione  indicate  in
epigrafe sollevano questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, che ha  abrogato
l'art. 323 cod. pen., in riferimento,  complessivamente,  agli  artt.
97, 11 e 117, primo comma, Cost., questi  ultimi  due  in  relazione,
complessivamente, agli obblighi discendenti dagli artt. 7,  paragrafo
4, 19 e 65 UNCAC; 
    che le ordinanze prospettano questioni analoghe e  relative  alla
medesima disposizione, sicche' i relativi giudizi vanno  riuniti  per
essere definiti con unica decisione; 
    che, in sintesi, i rimettenti sostengono, innanzi tutto,  che  la
scelta  legislativa  di  abolire  il  delitto  di  abuso  di  ufficio
contrasterebbe  con  gli  obblighi  internazionali  derivanti   dalla
Convenzione di Merida, con conseguente illegittimita'  costituzionale
della disposizione censurata in riferimento  agli  artt.  11  e  117,
primo comma, Cost., in quanto la fonte pattizia imporrebbe  a  carico
degli Stati parte che gia' prevedessero  nel  rispettivo  ordinamento
penale  l'incriminazione  dell'abuso  d'ufficio  al   momento   della
ratifica della Convenzione, un "divieto di regresso"  (o  obbligo  di
«stand  still»)  e,  dunque,  il  divieto  di  abrogare  tale   norma
incriminatrice; 
    che le ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord.  del  2025
denunciano anche la violazione dell'art. 97 Cost.; 
    che, in relazione alle questioni sollevate in riferimento a  tale
ultimo  parametro,  e'  fondata,  innanzi   tutto,   l'eccezione   di
inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato (proposta  con  riguardo
all'ordinanza iscritta al n. 67 reg. ord. del 2025, ma sulla base  di
argomenti che si attagliano anche all'ordinanza iscritta  al  n.  110
reg. ord. del 2025), in mancanza  della  benche'  minima  motivazione
circa il vulnus che la norma indubbiata arrecherebbe al principio  di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione; 
    che la giurisprudenza di questa Corte richiede,  in  ordine  alla
non manifesta infondatezza, che i parametri siano evocati in  maniera
non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si
ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali,  a  pena
di manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate  (ex  multis,
sentenze n. 54 del 2026, punto 6,  n.  203  del  2025,  punto  6  del
Considerato in diritto, e n. 160 del 2025, punto 4 del Considerato in
diritto; ordinanze n. 127 del 2024, n. 159 del  2021  e  n.  261  del
2012); 
    che la ragione di manifesta inammissibilita' ora  evidenziata  ha
carattere preliminare e assorbente rispetto  a  ogni  valutazione  di
ammissibilita' delle questioni sotto  altro  profilo,  concernente  i
limiti del sindacato di costituzionalita' in malam partem in  materia
penale (profilo comunque esaminato nella sentenza  n.  95  del  2025,
punto 5.2.5. del Considerato in  diritto,  laddove  questa  Corte  ha
dichiarato  inammissibili  le  questioni,  confermando   il   proprio
costante orientamento preclusivo di un sindacato in malam  partem  in
riferimento  all'art.  97  Cost.,  gia'  espresso  nelle   precedenti
sentenze n. 8 del 2022 e n. 447 del 1998); 
    che, inoltre, va rilevata d'ufficio la manifesta inammissibilita'
delle censure formulate da tutti i rimettenti in riferimento all'art.
11 Cost.; 
    che, infatti, nessuna delle ordinanze spiega  per  quale  ragione
l'inosservanza di obblighi di diritto internazionale derivanti  dalle
disposizioni della UNCAC (le sole evocate quali parametri interposti)
darebbe luogo a una violazione  -  oltre  che  dell'art.  117,  primo
comma,  Cost.  -  anche  dell'art.  11   Cost.,   che   la   costante
giurisprudenza di questa Corte considera coinvolto quando vengano  in
considerazione obblighi derivanti non gia' dal diritto internazionale
pattizio, ma dal diritto dell'Unione europea  (sentenze  n.  185  del
2025, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 95 del 2025,  punto
5.3. del Considerato in diritto); 
    che sono infondate,  invece,  le  eccezioni  di  inammissibilita'
formulate dall'Avvocatura generale  dello  Stato  in  relazione  alle
restanti questioni, sollevate  in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost., in quanto tendenti a conseguire una pronuncia in  malam
partem in materia penale, al di fuori  delle  ipotesi  ammesse  dalla
giurisprudenza di questa Corte; 
    che identiche eccezioni sono state esaminate e ritenute infondate
da questa Corte con la  sentenza  n.  95  del  2025,  sulla  base  di
considerazioni (punti da 5.3.1. a 5.3.4. del Considerato in  diritto)
integralmente ribadite nella piu' recente sentenza n.  185  del  2025
(punto 4.2. del Considerato in diritto) e che, anche in questa  sede,
debbono essere confermate; 
    che, pertanto, gli unici profili di merito che questa Corte  deve
ora  affrontare  sono  quelli  attinenti  alla   denunciata   lesione
dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  per  violazione  dell'obbligo
internazionale di non arretramento dalla  incriminazione  (cosiddetto
obbligo di «stand still»), restando  l'esame  delle  altre  questioni
precluso dall'inammissibilita'; 
    che,  tuttavia,  tali  censure  sono  state  gia'   esaminate   e
dichiarate non fondate da questa Corte con  la  sentenza  n.  95  del
2025, depositata il 3 luglio 2025 e, quindi, sopravvenuta a tutte  le
ordinanze di rimessione in scrutinio, con motivazioni  (punto  7  del
Considerato in diritto) che debbono essere integralmente ribadite  in
questa sede; 
    che, con specifico riferimento agli argomenti spesi dagli odierni
rimettenti, puo' nuovamente osservarsi, in estrema  sintesi,  che  le
censure muovono da un presupposto  interpretativo  errato,  dovendosi
escludere la possibilita' di  far  discendere  dalla  Convenzione  di
Merida  un   divieto   di   "decriminalizzare"   l'abuso   d'ufficio,
considerato che, come ha gia' chiarito la sentenza n. 95 del 2025: 
    - a  differenza  di  altre  disposizioni  della  Convenzione  che
impongono agli Stati parte un preciso obbligo  di  criminalizzazione,
«l'art. 19 configura semplicemente - nel linguaggio della Legislative
guide alla Convenzione, elaborata dall'[UNODC] -  una  "non-mandatory
offence": e cioe' una condotta la cui possibile criminalizzazione gli
Stati hanno il mero obbligo (procedurale)  di  "considerare"»  (punto
7.1. del Considerato in diritto); 
    - «nessun elemento evincibile dal testo o dalla  ratio  dell'art.
19 della Convenzione autorizza a  concludere  che  lo  Stato  sarebbe
obbligato a  introdurre  (o  a  mantenere)  nel  proprio  ordinamento
l'incriminazione delle  condotte  di  abuso  di  ufficio,  alla  sola
condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi
generali  dell'ordinamento  nazionale.   L'inequivoco   testo   della
disposizione  enuncia  un  mero   obbligo   di   "considerare"   tale
introduzione: e dunque non solo di assicurarsi  della  compatibilita'
dell'incriminazione con i principi generali  dell'ordinamento  penale
nazionale [...] ma anche di valutare attentamente i pro e i contra di
tale opzione»: ogni scelta di criminalizzazione,  infatti,  «presenta
ovvi vantaggi, in termini di piu'  energica  tutela  degli  interessi
lesi dalla condotta che si voglia sottoporre a  sanzione  penale,  ma
anche  una  nutrita  serie  di  svantaggi,  quanto  alla  sua  sicura
incidenza sui diritti  fondamentali  dei  destinatari  del  precetto,
nonche' ai suoi  effetti  collaterali  a  danno  di  altri  interessi
collettivi - come il possibile chilling effect  rispetto  a  condotte
lecite e anzi utili dal punto di vista sociale (in  particolare,  con
riferimento   ai   rischi   di   "burocrazia   difensiva"    connessi
all'incriminazione dell'abuso d'ufficio,  sentenza  n.  8  del  2022,
punto 2.4. del Considerato in diritto)» (punto 7.3.1. del Considerato
in diritto); 
    - la UNCAC «ha scelto di affidare la valutazione comparativa  dei
benefici attesi  e  delle  conseguenze  negative  dell'incriminazione
delle condotte di abuso d'ufficio alla prudente discrezionalita'  del
legislatore di ogni Stato», sicche' «non vi  e'  alcuna  ragione  per
ritenere che, una volta compiuta - prima o  dopo  la  ratifica  della
Convenzione  -  la  scelta  di  incriminare  le  condotte  di   abuso
d'ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo  Stato  di  ritornare  sui
propri   passi,   e   di   (ri)considerare   i   pro   e   i   contra
dell'incriminazione, eventualmente  pervenendo  alla  conclusione  di
abolirla» (ibidem); 
    - l'abolizione del reato di abuso d'ufficio neppure viola  l'art.
7,  paragrafo  4,  della  Convenzione,  che  obbliga  gli  Stati   ad
adoperarsi per  «adottare,  mantenere  e  rafforzare  i  sistemi  che
favoriscono la trasparenza e prevengono i  conflitti  di  interesse»,
con  disposizione  che  deve  essere  letta  nelle  sue   connessioni
sistematiche con i paragrafi precedenti: «nel suo complesso l'art.  7
si occupa delle  misure  volte  a  prevenire  la  corruzione  tramite
l'applicazione di principi di efficienza,  competenza  e  trasparenza
nel settore pubblico», senza che da tale disposizione «sia desumibile
implicitamente anche un "divieto di regressione" (o obbligo di "stand
still") nella repressione dell'abuso d'ufficio». E «anche ipotizzando
che  l'abrogato  art.  323  cod.  pen.  potesse  interpretarsi  quale
strumento funzionale a  prevenire  i  conflitti  di  interesse  nella
pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale  in  esame
non pare evincibile alcun obbligo di  risultato»  (punto  7.3.2.  del
Considerato in diritto); 
    - ne' un ipotetico divieto di regressione, o  obbligo  di  «stand
still», puo' farsi  derivare  dall'art.  65  della  Convenzione,  che
prevede l'obbligo per ciascuno Stato  parte  di  adottare  le  misure
necessarie «per assicurare l'esecuzione dei suoi  obblighi  ai  sensi
della presente Convenzione» (paragrafo 1) e consente a ciascuno Stato
parte di «adottare misure piu' [restrittive]  o  sever[e]  di  quelle
previste dalla presente Convenzione» (paragrafo 2), senza introdurre,
tuttavia, «alcun obbligo aggiuntivo per gli  Stati»  e,  soprattutto,
senza stabilire «- in difetto  di  qualsiasi  appiglio  testuale  che
possa avvalorare una tale conclusione, che limiterebbe  incisivamente
la discrezionalita' del Parlamento nello  svolgimento  della  propria
politica criminale - alcun divieto di regresso rispetto  alle  misure
di tutela penale che  gli  Stati  avessero  scelto  autonomamente  di
adottare» (punto 7.3.3. del Considerato in diritto); 
    che, pertanto, le questioni  sollevate  in  riferimento  all'art.
117, primo comma,  Cost.,  devono  essere  dichiarate  manifestamente
infondate (ex plurimis, ordinanze n. 219, n. 195 e n. 50 del 2025, n.
97 e n. 78 del 2024).