ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 37, 38  e
409, commi 2, 3, 4 e 5, del  codice  di  procedura  penale,  promosso
dalla Corte di cassazione, prima  sezione  penale,  nel  procedimento
penale a carico di G. S., con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta
al n. 239 del registro ordinanze 2025  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2025. 
    Visti gli atti di costituzione di S. L., N. C. e D. C., di D. C.,
nonche' gli atti di intervento  di  P.  D.A.  e  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  maggio  2026  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    uditi gli avvocati Tiziano Saporito per S.  L.  e  per  le  altre
parti costituite, Gregorio Viscomi  per  D.  C.,  nonche'  l'avvocato
dello Stato Salvatore Faraci per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta  al  n.  239  del
registro ordinanze  2025,  la  Corte  di  cassazione,  prima  sezione
penale, ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  degli
artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3,  4  e  5,  del  codice  di  procedura
penale, in riferimento agli artt. 111, secondo comma,  e  117,  primo
comma, della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo,  nella
parte in cui non prevedono che la  persona  offesa  che  ha  proposto
opposizione  alla  richiesta  di  archiviazione  sia  legittimata   a
ricusare  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  in   relazione
all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409,  comma  2,  del  medesimo
codice. 
    2.- Il Collegio rimettente  espone  che  la  Corte  d'appello  di
Catanzaro, con ordinanza emessa in data 13 giugno 2025, ha dichiarato
inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalle  persone
offese  nei  confronti  del  giudice  per  le  indagini  preliminari,
nell'ambito  del  giudizio  sulla  richiesta  di  archiviazione   del
procedimento  a  carico  del  viceispettore  G.  S.,   indagato   per
l'omicidio  del  loro  familiare  F.  C.,  ravvisando  una  causa  di
incompatibilita'  determinata  da  atti  compiuti   in   un   diverso
procedimento  dal  medesimo   giudice   persona   fisica;   e   cioe'
dall'emissione, nei confronti di alcuni componenti della famiglia C.,
di una ordinanza cautelare  in  cui  sarebbero  presenti  valutazioni
pregiudicanti per la decisione sulla richiesta di  archiviazione  del
procedimento a carico di G. S. 
    Piu'  in  particolare,  viene  esposto  che  i  due  procedimenti
scaturiscono dalla medesima vicenda, nel cui ambito un rappresentante
delle forze dell'ordine (il viceispettore  G.  S.),  intervenuto  per
fermare e identificare F. C., veniva aggredito  e  ferito  da  alcuni
familiari di quest'ultimo e sparava con la sua pistola di  ordinanza,
uccidendo  l'uomo  che  voleva  fermare.  Il  GIP,  che,  in  diverso
procedimento, aveva  disposto  una  misura  cautelare  a  carico  dei
familiari   del   deceduto   (per   un'imputazione    non    indicata
nell'ordinanza  di  rimessione),  descrivendone  la   condotta   come
particolarmente violenta e brutale, nonche' tale  da  costringere  il
viceispettore a difendersi,  e'  lo  stesso  giudice  persona  fisica
designato  a  decidere  sulla  richiesta,   avanzata   dal   pubblico
ministero, di  archiviare  il  procedimento  a  carico  del  predetto
viceispettore per aver agito per legittima difesa. 
    I familiari del deceduto, nella qualita' di  persone  offese  dal
reato,  hanno  presentato  opposizione   contro   la   richiesta   di
archiviazione ai sensi dell'art. 410 cod.  proc.  pen.  e,  venuti  a
conoscenza dell'identita' del giudice che aveva fissato l'udienza  in
camera di consiglio, hanno proposto la dichiarazione di ricusazione. 
    Con l'ordinanza impugnata dinnanzi alla Corte di  cassazione,  la
Corte d'appello di Catanzaro ne ha dichiarato l'inammissibilita',  in
base alla considerazione che la persona offesa, secondo  la  costante
giurisprudenza di  legittimita',  non  e'  legittimata  a  presentare
dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc.  pen.,
non essendo «parte processuale». 
    2.1.- In ordine alla rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
assume che la carenza  di  legittimazione  e'  l'unico  motivo  della
declaratoria di inammissibilita' della dichiarazione  di  ricusazione
presentata dalle  persone  offese,  essendo  la  decisione  circa  la
legittimazione dei proponenti prodromica a  ogni  ulteriore  esame  e
avendo, infatti,  impedito  alla  Corte  d'appello  la  verifica  sia
dell'ammissibilita'  di   tale   dichiarazione   sotto   il   profilo
processuale sia della sua fondatezza nel merito. 
    Sotto altro versante, viene precisato  che,  secondo  consolidata
giurisprudenza costituzionale (viene richiamata la  sentenza  n.  129
del  2025),  «in  presenza  di  un   orientamento   giurisprudenziale
consolidato, il giudice  a  quo  ha  la  facolta'  di  assumere  tale
interpretazione in  termini  di  "diritto  vivente"  e  di  farne  il
presupposto  interpretativo  su  cui  richiedere  il  controllo   del
rispetto dei parametri  costituzionali,  anche  ai  soli  fini  della
rilevanza della questione». Nel caso in esame - osserva il rimettente
- assurge a diritto vivente il costante orientamento della  Corte  di
cassazione in ordine alla  natura  eccezionale  della  norma  di  cui
all'art. 37 cod. proc.  pen.  e  alla  sua  non  applicabilita'  alla
persona offesa, sicche'  e'  consentito  chiederne  la  verifica  del
rispetto dei principi costituzionali. 
    2.2.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
parte  dalla  duplice  premessa  -  ricavabile  dalla  giurisprudenza
costituzionale - per cui, da un lato, l'istituto  della  ricusazione,
unitamente a quelli dell'incompatibilita' e dell'astensione, e' posto
a garanzia del principio del giudice terzo e  imparziale,  presidiato
dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6 CEDU (e' richiamata
la sentenza n. 179 del 2024); dall'altro lato,  tale  principio  deve
essere rispettato anche nella procedura di archiviazione  (e'  citata
la sentenza n. 93 del 2024). 
    A parere del rimettente questo principio  sarebbe  violato  dalla
mancata previsione, nella fase conseguente alla proposizione  di  una
opposizione alla richiesta  di  archiviazione,  della  legittimazione
della persona offesa a richiedere la verifica della  imparzialita'  e
della terzieta' del giudice, a causa della mancata  assunzione  della
qualita' di «parte» nella fase delle indagini preliminari. 
    E cio' in  quanto  la  persona  offesa,  pur  non  rivestendo  la
qualifica di «parte» in senso tecnico, e'  ritenuta  dall'ordinamento
processuale  portatrice  di  una  serie  di   facolta'   e   diritti,
contemplati, per esempio, dagli artt. 90 e seguenti cod. proc.  pen.,
peraltro notevolmente ampliati dal decreto  legislativo  15  dicembre
2015, n. 212 (Attuazione della direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,  che  istituisce  norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione  delle  vittime
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), nonche'
dal decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150  (Attuazione  della
legge 27 settembre 2021,  n.  134,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia  di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), sia sotto il profilo del diritto a essere  informata  in
merito a specifiche vicende processuali, sia sotto il  profilo  della
possibilita' di dare un impulso processuale, con la presentazione  di
denunce  e  querele  e  tramite  l'interlocuzione  con  il   pubblico
ministero e la  sollecitazione  del  suo  intervento,  sia  sotto  il
profilo del diritto a essere coinvolta nelle procedure alternative di
conclusione  del  procedimento,  come   la   messa   alla   prova   e
l'applicazione della giustizia riparativa. 
    Tra  questi  diritti  rientra,  appunto,   quello   di   proporre
opposizione alla richiesta di  archiviazione  avanzata  dal  pubblico
ministero, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. Osserva, sul punto,
il rimettente che l'esercizio di tale diritto impone al  giudice,  se
non rileva l'inammissibilita' dell'opposizione, di fissare  l'udienza
camerale e instaurare il contraddittorio, a cui lo  stesso  opponente
e' chiamato a partecipare, come previsto dall'art. 409, comma 2, cod.
proc. pen. E, dunque, l'ordinamento riconosce che la persona  offesa,
nei reati  commessi  in  suo  danno,  e'  titolare  di  un  interesse
all'esercizio  dell'azione  penale  meritevole  di  tutela,   potendo
sostenere  davanti  ad  un  giudice  le  proprie  ragioni  circa   la
necessita' di proseguire le indagini preliminari  e  di  svolgere  il
processo penale. Se l'opposizione  presentata  dalla  persona  offesa
instaura  una  fase  procedimentale  funzionale  alla  tutela  di  un
interesse della stessa, la sua carenza di legittimazione  a  chiedere
il controllo sulla imparzialita' del giudice chiamato a svolgere tale
attivita'  giurisdizionale  violerebbe  l'art.  111,  secondo  comma,
Cost.; tale disposizione, infatti, prevede per «[o]gni  processo»  il
suo  svolgimento  «davanti  a  giudice  terzo  e  imparziale»,  senza
distinguere in merito alla natura del processo stesso e  ai  soggetti
in  esso  coinvolti.  Ne  consegue  che  sarebbe  irragionevole   che
l'ordinamento attribuisse a un soggetto processuale  un  diritto  (in
questo  caso  quello  di  interloquire  con  il  giudice  in   merito
all'accoglibilita' della richiesta di  archiviazione  di  un'indagine
penale), ma non gli attribuisse anche la possibilita'  di  verificare
che tale giudice sia terzo e imparziale rispetto agli  interessi  che
essa intende tutelare esercitando quel diritto. 
    Il difetto di legittimazione della persona offesa a  ricusare  il
giudice - alla luce della giurisprudenza  convenzionale  secondo  cui
«la questione dell'applicabilita'  dell'art.  6,  par.  l,  non  puo'
dipendere dal riconoscimento dello status formale di "parte" ad opera
del diritto nazionale» -  si  tradurrebbe  anche  in  una  violazione
dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, in quanto la persona  offesa  che  ha
esercitato un diritto attribuitole dall'ordinamento, quale quello  di
opporsi alla richiesta di archiviazione, agendo al fine  di  tutelare
un  proprio  diritto  civile,  sul  quale  l'esito   delle   indagini
preliminari e' determinante, riveste una posizione analoga  a  quella
della parte civile sotto il profilo del  diritto  alle  garanzie  del
giusto processo, essendo  altresi'  irrilevante  la  possibilita'  di
adire  il  giudice  civile  per  far  valere   la   propria   pretesa
risarcitoria (vengono richiamate Corte europea dei diritti dell'uomo,
prima sezione, sentenze, 18 marzo 2021,  Petrella  contro  Italia;  7
dicembre 2017, Arnoldi contro Italia;  20  aprile  2006,  Patrono  ed
altri contro Italia; nonche'  seconda  sezione,  decisione  30  marzo
2010, Mihova contro Italia;  terza  sezione,  decisione  24  febbraio
2005, Sottani contro Italia). 
    3.- Si sono costituiti in  giudizio,  con  atti  separati  ma  di
identico contenuto, dapprima S. L. (anche nella qualita' di  genitore
esercente la responsabilita' genitoriale sulla minore J. C.), D. C. e
N. C. e, successivamente, D. C., i quali, nella qualita'  di  persone
offese nel processo relativo all'omicidio di F. C., hanno  presentato
opposizione contro la richiesta di archiviazione e,  successivamente,
hanno proposto dichiarazione di ricusazione. 
    Le  parti   aderiscono   alle   deduzioni   in   diritto   svolte
nell'ordinanza  di  rimessione  e   chiedono   l'accoglimento   delle
questioni  sollevate,  in  particolare   insistendo   sul   contenuto
inequivocabilmente pregiudicante del provvedimento applicativo  della
misura cautelare a carico di alcuni componenti della famiglia C. 
    Il vulnus costituzionale - sostengono - non  deriverebbe  da  una
generica conoscenza degli atti di  indagine  da  parte  del  giudice,
bensi'  dall'esercizio  di  una  specifica  attivita'  decisoria  che
avrebbe comportato una valutazione di merito «anticipata  e  tombale»
sulla  res  iudicanda   nell'ordinanza   applicativa   della   misura
cautelare; in  quest'ultima,  infatti,  il  giudice  non  si  sarebbe
limitato a valutare la posizione di alcuni componenti della  famiglia
C., ma avrebbe operato una precisa ricostruzione della  condotta  del
S., qualificandola reiteratamente e  apoditticamente  in  termini  di
«legittima difesa». L'azione letale  veniva  definita  come  «estrema
azione [...] sopraffatto dagli aggressori», «disperato  tentativo  di
difesa»  ed  «estremo   atto   di   autodifesa».   Tali   espressioni
cristallizzerebbero, cioe', un convincimento pieno e anticipato sulla
non punibilita' dell'autore dell'omicidio. 
    In aggiunta alle questioni sollevate dal  giudice  a  quo,  viene
altresi' dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. e del  principio  di
parita' delle armi quale corollario del  giusto  processo  presidiato
dall'art.  111,   secondo   comma,   Cost.   Si   ravvisa,   infatti,
un'«asimmetria insostenibile»  tra  il  pubblico  ministero  (che  ha
chiesto  l'archiviazione  e  quindi  non  ha  interesse  a  coltivare
l'accusa)  e   l'indagato   (che   beneficia   della   richiesta   di
archiviazione), da un lato, entrambi titolari del potere di  ricusare
il giudice, e, dall'altro lato, la persona offesa opponente, che, pur
essendo l'unico soggetto titolare di un interesse vitale, concreto  e
attuale  a  ottenere  una  decisione  imparziale  per  ribaltare   la
richiesta di archiviazione, e' priva del potere di ricusazione. 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    4.1.- Ad avviso della  difesa  statale,  le  questioni  sarebbero
inammissibili per il mancato esperimento di un tentativo  di  lettura
costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate,  sotto  un
duplice profilo. 
    Per  un  verso,   il   rimettente   non   avrebbe   valutato   se
l'interpretazione, che egli stesso riferisce quale  diritto  vivente,
impedisca davvero una diversa lettura della  norma  che  consenta  di
risolvere il dubbio di legittimita' costituzionale. 
    Per altro verso, e ancor piu',  il  giudice  a  quo  non  avrebbe
considerato che, diversamente dal giudice  di  merito,  egli  non  e'
effettivamente vincolato da un'espressione del diritto vivente, posto
che la funzione nomofilattica che l'ordinamento assegna al giudice di
legittimita'  presuppone  e  consente   il   costante   aggiornamento
dell'interpretazione  del  diritto  in  caso  di  contrasto  con   la
Costituzione o con le norme della CEDU, stante anche la  facolta'  di
rimettere la questione alle Sezioni unite ex art. 618 cod. proc. pen. 
    La  Corte  di  cassazione,  obliterando   la   propria   funzione
nomofilattica, sottoporrebbe, dunque,  al  vaglio  di  questa  Corte,
peraltro   in   assenza   di    arresti    delle    Sezioni    unite,
un'interpretazione    del    diritto     vivente     ritenuta     non
costituzionalmente  conforme.   Verrebbe,   in   tal   modo,   omesso
l'esperimento del  tentativo  di  interpretazione  costituzionalmente
orientata in difetto di una norma  che  precluda  espressamente  alla
persona offesa di proporre istanza di ricusazione; il che  renderebbe
la questione inammissibile. 
    4.2.- A parere dell'Avvocatura, le questioni  sarebbero  comunque
non fondate. 
    Per la difesa statale, se pure il Collegio rimettente ha rilevato
l'evoluzione  normativa,  rispetto  all'originaria  sistematica   del
codice di procedura penale, della  posizione  della  persona  offesa,
richiamando le recenti novelle, non ne avrebbe tratto, poi, le debite
conseguenze, in punto di  interpretazione  sull'individuazione  della
parte in senso tecnico nel processo penale, nel caso in esame. 
    Anzitutto, proprio alla luce dell'evoluzione  dei  diritti  della
persona offesa nel processo penale, il concetto di  «parte»  dovrebbe
essere valutato ed enucleato con riferimento  alla  posizione  di  un
soggetto all'interno di uno specifico  procedimento  e  pertanto  non
potrebbe valere in modo statico, in tutto e per tutto, l'affermazione
- corretta - secondo cui la persona  offesa  non  e'  parte  in  fase
dibattimentale. 
    Escludere, su tale base, che la persona offesa, legittimata dalle
norme  processuali  a  ottenere  la  fissazione  dell'udienza   e   a
parteciparvi, possa essere qualificata come parte sarebbe erroneo  o,
comunque, non rappresenterebbe un risultato interpretativo  obbligato
dal  fatto  che  nel  dibattimento  la  persona  offesa  non  sarebbe
qualificabile come parte processuale. 
    A conforto di tale ragionamento si osserva che,  se  in  tutti  i
casi in cui il codice usa il termine «parti» fosse precluso riferirlo
alla persona  offesa,  questa  non  avrebbe  nemmeno  il  diritto  di
avvalersi della disposizione di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen.,
che disciplina la nullita' del provvedimento di archiviazione  quanto
meno con riferimento alla previsione per  la  quale  il  giudice  del
reclamo notifica il provvedimento alle parti interessate. Del  resto,
e piu' in generale, la persona offesa ha indubbiamente il  potere  di
proporre appello ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen.,  e
il relativo procedimento e' disciplinato dall'art. 598-bis cod. proc.
pen. che utilizza il termine «parti» per riferirsi a tutti i soggetti
coinvolti nel giudizio d'appello, inclusa la  persona  offesa  se  e'
questa ad aver attivato l'impugnazione ex art.  428,  comma  2,  cod.
proc. pen. Ancora - si sottolinea - tutte le norme  che  disciplinano
il procedimento dinanzi  alla  Corte  di  cassazione  si  riferiscono
sempre e solo alle parti per indicare i soggetti che operano  davanti
alla stessa e tra questi vi puo' essere la persona offesa nei casi in
cui e' legittimata a proporre ricorso per cassazione. 
    Sotto altro versante, l'Avvocatura generale sottolinea  come  una
lettura della norma processuale che includa la persona  offesa  nella
nozione di parte sarebbe obbligata proprio in  ragione  degli  stessi
argomenti posti a fondamento della non manifesta  infondatezza  delle
questioni sollevate. 
    Se e' indubbio che ogni processo, ai sensi dell'art.  111  Cost.,
debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, cio' imporrebbe  di
qualificare come parte tutti i soggetti che, appunto, partecipano  ad
un   procedimento   con   ruolo   essenziale   nella   dinamica   del
contraddittorio; da cio' conseguirebbe che non si puo' sostenere  che
una parte del procedimento - per di piu' quella che lo ha attivato  -
non possa avvalersi delle norme previste per fare  in  modo  che  sia
garantita la terzieta' del giudice. 
    Nemmeno potrebbe condurre a diverse  conclusioni  la  specialita'
delle norme sulla ricusazione, che, in se', deve ritenersi inidonea a
precludere un'interpretazione estensiva o  addirittura  analogica.  E
cio' in quanto la specialita' delle norme attiene  alla  tassativita'
dei  «casi»  previsti  per  la   ricusazione   ma   non   rileverebbe
direttamente in relazione all'individuazione, a monte,  dei  soggetti
legittimati a proporre la ricusazione stessa. 
    In  definitiva,  nel  sistema  sarebbe  presente   la   soluzione
costituzionalmente  conforme,  che  va   tratta   dalla   sistematica
complessiva del codice sui poteri e facolta' della persona offesa nel
procedimento penale e nelle fasi in cui esso  puo'  articolarsi,  pur
nella varieta' graduata di poteri e  facolta'  della  medesima  parte
offesa. E, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo,
le norme  sottoposte  a  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale,
nell'interpretazione costituzionalmente orientata  che  doverosamente
va tratta, non affermerebbero affatto che la persona offesa non possa
proporre la ricusazione nel giudizio di cui all'art. 410  cod.  proc.
pen. 
    5.- Il 7 gennaio 2026 e' stato depositato atto di  intervento  ad
adiuvandum da parte di P. D.A., persona  offesa  in  un  procedimento
penale diverso da quello a quo, la quale  ha  chiesto  l'accoglimento
delle  questioni  sollevate   dal   rimettente,   condividendone   le
argomentazioni. 
    5.1.- In data 29 aprile 2026  l'interveniente  ad  adiuvandum  P.
D.A.  ha  depositato   memoria,   insistendo   sulla   ammissibilita'
dell'intervento e sulla  fondatezza  delle  questioni  sollevate,  in
particolare  sostenendo  la   non   percorribilita'   della   lettura
costituzionalmente  orientata  nei  sensi  indicati   dall'Avvocatura
generale. 
    6.-  Con  ordinanza  di  questa  Corte  n.  81  del  2026,  detto
intervento e' stato dichiarato inammissibile. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    7.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  239  del
2025), la Corte di cassazione, prima  sezione  penale,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37,  38  e  409,
commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non  prevedono
che la persona offesa che ha proposto opposizione alla  richiesta  di
archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per  le  indagini
preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art.  409,
comma 2, del medesimo  codice,  per  contrasto  con  gli  artt.  111,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6, paragrafo 1, CEDU. 
    8.- Il giudice a quo espone che la Corte d'appello di  Catanzaro,
con  ordinanza  emessa  in  data  13  giugno  2025,   ha   dichiarato
inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalle  persone
offese  nei  confronti  del  giudice  per  le  indagini  preliminari,
nell'ambito  del  giudizio  sulla  richiesta  di  archiviazione   del
procedimento a carico di un soggetto indagato per  l'omicidio  di  un
loro familiare. La causa di incompatibilita' - a loro  avviso  -  era
determinata da atti compiuti in un diverso procedimento dal  medesimo
giudice persona fisica; e  cioe'  dall'emissione,  nei  confronti  di
alcuni familiari della vittima del predetto reato, di  una  ordinanza
cautelare in cui sarebbero state espresse  valutazioni  pregiudicanti
per la decisione sulla richiesta di archiviazione del procedimento  a
carico dell'indagato per omicidio. 
    Con l'ordinanza impugnata dinnanzi alla Corte di  cassazione,  la
Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato  l'inammissibilita'  della
dichiarazione  di  ricusazione,  in  base  alla  considerazione  che,
secondo la consolidata giurisprudenza  di  legittimita',  la  persona
offesa non e' legittimata a presentare dichiarazione di  ricusazione,
ai  sensi  dell'art.  37  cod.  proc.  pen.,   non   essendo   «parte
processuale». 
    8.1.- In particolare, il rimettente prospetta la violazione degli
evocati  parametri   costituzionali   in   quanto   il   difetto   di
legittimazione  della  persona  offesa   a   chiedere   la   verifica
dell'imparzialita' e della  terzieta'  del  giudice,  a  causa  della
mancata qualita' di parte  nella  fase  delle  indagini  preliminari,
contrasterebbe con il principio del giusto processo,  che  stabilisce
per «[o]gni processo» l'obbligatorieta' del suo svolgimento  «davanti
a giudice terzo e  imparziale»,  senza  distinguere  in  merito  alla
natura del processo stesso e ai soggetti in esso coinvolti. Sostiene,
dunque, che e'  irragionevole  che  l'ordinamento  attribuisca  a  un
soggetto processuale un diritto  -  quello  di  interloquire  con  il
giudice in merito all'accoglibilita' della richiesta di archiviazione
di  un'indagine  penale  -  senza   pero'   attribuirgli   anche   la
possibilita' di verificare che tale giudice sia terzo  e  imparziale;
dovendosi ritenere,  anche  alla  luce  dell'interpretazione  fornita
dalla Corte EDU  dell'art.  6  CEDU,  che  il  principio  del  giusto
processo operi  anche  a  favore  della  persona  offesa,  in  quanto
applicabile a qualunque soggetto legittimato a proporre un  giudizio,
indipendentemente dalla sua qualita' di  «parte  processuale»  e  dal
tipo di «causa». 
    9.-  In  via  preliminare,  va  ribadito  che   l'intervento   ad
adiuvandum spiegato nel giudizio di legittimita' costituzionale da P.
D.A. e' inammissibile, per le ragioni gia' indicate nell'ordinanza di
questa Corte n. 81 del 2026. 
    10.-  Sempre  in  via  preliminare,   occorre,   poi,   esaminare
l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato
per   omesso   esperimento   del   tentativo    di    interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il giudice rimettente, infatti, motiva  espressamente  nel  senso
della  impossibilita'  di  una   interpretazione   costituzionalmente
orientata, sulla base della  considerazione  della  natura  tassativa
dell'elenco delle cause di ricusazione, come tale  insuscettibile  di
estensione analogica. 
    11.- Nel merito, e' fondata, in riferimento all'art.  111  Cost.,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37  cod.  proc.
pen. nella parte in cui non prevede che  la  persona  offesa  che  ha
proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia  legittimata
a ricusare il  giudice  per  le  indagini  preliminari  in  relazione
all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409,  comma  2,  del  medesimo
codice. 
    12.- A tale conclusione deve  pervenirsi  in  considerazione  del
crescente  ruolo  assunto  nel  giudizio,  da  un  lato,  dalla  fase
antecedente il dibattimento e, dall'altro lato, dalla persona offesa,
oltre che dalla vittima, protagonista dell'innovativo  sistema  della
giustizia riparativa. 
    Il sistema processuale penale ha, infatti, vissuto  una  profonda
trasformazione - cui non e' estranea una logica tesa alla  deflazione
- incentrata sul rafforzamento  di  due  pilastri:  il  potenziamento
della fase delle indagini preliminari e la valorizzazione  del  ruolo
della persona offesa. 
    Sotto il primo aspetto, le indagini  preliminari  non  sono  piu'
considerate una fase meramente  preparatoria,  come  si  evince,  tra
l'altro, dalla  circostanza  per  cui  le  indagini  vanno  piuttosto
orientate verso  una  "completezza"  funzionale  a  una  prognosi  di
condanna,  sicche'  sia  il  pubblico  ministero   che   il   giudice
dell'udienza preliminare devono informare il loro agire  alla  regola
della "ragionevole previsione della condanna", in difetto della quale
il primo chiede l'archiviazione e il secondo  pronuncia  sentenza  di
non luogo a procedere, come recentemente ricordato  da  questa  Corte
(sentenza n. 58 del 2026). 
    Quanto al crescente ruolo assunto dalla persona offesa dal  reato
nella  cornice  del  giusto  processo,  valgano  in  particolare   le
considerazioni che seguono. 
    13.- Va, innanzitutto, rammentato che, al  pari  dell'astensione,
la ricusazione costituisce uno dei mezzi predisposti dall'ordinamento
a tutela  dell'imparzialita'  del  giudice  e,  dunque,  di  uno  dei
fondamenti dell'attivita' giurisdizionale nonche'  di  ogni  processo
che,  anche  in  ottica  sovranazionale,  possa   considerarsi   come
"giusto". 
    D'altronde,   secondo   un   orientamento    consolidato    della
giurisprudenza della Corte di cassazione, assurto a diritto  vivente,
richiamato dal giudice rimettente e dalla stessa Avvocatura generale,
la dichiarazione di ricusazione puo' essere  proposta  esclusivamente
dalle «parti», fra le quali non rientra la persona offesa dal  reato,
che tale qualifica non riveste in senso tecnico (tra le altre,  Corte
di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 12  aprile-14  giugno
2024, n. 23901 e 1° luglio-24 settembre 2008, n. 36579; sesta sezione
penale, sentenza  12-30  dicembre  2008,  n.  48494;  quinta  sezione
penale, sentenza 14 giugno-5 ottobre 2007, n.  36657;  sesta  sezione
penale, ordinanza 5 luglio-24 ottobre 2005, n. 39203). 
    14.- Invero, il codice di rito attribuisce alla persona offesa la
qualifica  di  "soggetto"  del  procedimento  (art.  90),  mentre  la
qualifica di «parte» le viene riconosciuta soltanto se,  nella  veste
di   danneggiato   dal   reato,   esercita   l'azione    risarcitoria
costituendosi parte civile nel processo (art. 78). A tali nozioni  si
affianca, poi, quella,  appartenente  alla  materia  della  giustizia
riparativa, di «vittima» - introdotta dalla legge 27 settembre  2021,
n. 134 (Delega  al  Governo  per  l'efficienza  del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari) e dal d.lgs.  n.  150
del 2022 -, soggetto che si identifica, ai sensi dell'art. 42,  comma
1, lettera b), di quest'ultimo, con la persona fisica che  ha  subito
direttamente  dal  reato  un  qualunque  danno  patrimoniale  o   non
patrimoniale (oltre che con il familiare di una persona la cui  morte
e' stata causata da un reato e che, in conseguenza di tale morte,  ha
subito un danno). 
    Nel nostro ordinamento si e',  nel  tempo,  assistito,  anche  in
ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sovranazionale (in
particolare, dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), a un  processo  di
valorizzazione del ruolo della persona offesa  e  della  vittima  nel
processo. 
    Nella vigenza del precedente codice -  improntato  a  un  modello
prevalentemente inquisitorio - la  persona  offesa  dal  reato  aveva
unicamente il compito di fornire al pubblico  ministero  informazioni
utili  per  lo  svolgimento  delle  indagini,  nonche'  l'obbligo  di
testimoniare  in  dibattimento  per  accertare   la   responsabilita'
dell'imputato. Nell'attuale sistema processuale, invece,  la  persona
offesa, nella sua veste  di  "soggetto"  del  procedimento,  a  norma
dell'art. 90 cod. proc. pen., puo' esercitare i diritti e le facolta'
espressamente riconosciuti dalla  legge,  di  natura  sollecitatoria,
informativa e partecipativa. 
    14.1.- Questa Corte ha gia'  chiarito  che  «la  persona  offesa,
anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto  eventuale  del
procedimento o del processo e non di parte»  (ordinanza  n.  254  del
2011). 
    Del resto, la giurisprudenza costituzionale  ha  sempre  guardato
«"alla persona offesa dal reato nel  processo  penale  come  soggetto
portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del  danno,
che si esercita mediante la costituzione di parte  civile,  e  quello
all'affermazione della responsabilita' penale dell'autore del  reato,
che si esercita mediante un'attivita'  di  supporto  e  di  controllo
dell'operato del pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015)"  [...]
(sentenza n. 203 del 2021, punto 4.1. del Considerato in diritto, ove
si richiama quanto gia' affermato dalla sentenza n.  249  del  2020)»
(sentenza n. 59 del 2026). A tale fine  ha,  altresi',  puntualizzato
che «[l]e facolta' e i diritti di cui, in particolare, agli artt. 90,
90-bis, 101, 336, 341, 360, 369, 377, 394, 408, 410  e  410-bis  cod.
proc. pen. sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e  non  al
danneggiato, e sono comunque volti a coadiuvare il pubblico ministero
ai  fini  dell'esercizio  dell'azione  penale,  ovvero  a  conseguire
l'accertamento del fatto-reato e la giusta punizione  del  colpevole»
(sentenza n. 203 del 2021, la quale esclude trattarsi  di  «poteri  e
facolta'  necessariamente  funzionali  alla  tutela  anticipata   del
diritto potenziale riconosciuto alla parte civile»). 
    In particolare, proprio con riferimento al potere di  opposizione
all'archiviazione, questa Corte ha anche espressamente affermato  che
«[i]l ruolo di supporto e  di  controllo  dell'operato  del  pubblico
ministero risulta confermato dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.,
laddove  stabilisce  che  "[c]on  l'opposizione  alla  richiesta   di
archiviazione la persona offesa  dal  reato  chiede  la  prosecuzione
delle indagini preliminari indicando,  a  pena  di  inammissibilita',
l'oggetto della investigazione suppletiva e i  relativi  elementi  di
prova".  [...]  L'istituto   rappresenta,   dunque,   un   meccanismo
complementare al controllo svolto  ex  officio  dal  giudice  per  le
indagini  preliminari,  finalizzato  a   colmare   eventuali   lacune
investigative e ad  assicurare  la  completezza  delle  indagini,  in
funzione  del  corretto  esercizio   dell'azione   penale,   la   cui
obbligatorieta' e' sancita dall'art. 112 Cost. In  tale  prospettiva,
esso  si  inserisce  nel  complesso  dei  poteri   riconosciuti   dal
legislatore alla persona offesa, affinche' questa  possa  offrire  il
proprio contributo conoscitivo  all'accertamento  della  verita'  sin
dalla fase delle indagini preliminari,  sia  attraverso  un'attivita'
ausiliaria  di  investigazione  sia,  in  seguito,  nella  veste   di
testimone» (ancora sentenza n. 59 del 2026). 
    15.- Sotto altro versante, non va, d'altronde,  ignorato  che  il
legislatore in alcune occasioni ha utilizzato il termine  "parte"  in
senso atecnico, e cioe' al di fuori del senso specifico di "parte del
processo". 
    Con  la  sentenza  n.  559  del  1990  -  relativa  alla  mancata
previsione ex art. 401 cod. proc. pen. della facolta' (anche) per  la
persona offesa di nominare un consulente tecnico per partecipare alla
perizia disposta con incidente probatorio  -  questa  Corte  ha  gia'
affermato che il termine "parti" e' talvolta usato «in modo  tale  da
ricomprendervi l'offeso dal reato», richiamando, a supporto  di  tale
osservazione, la legge delega del codice (legge 16 febbraio 1987,  n.
81, recante «Delega  legislativa  al  Governo  della  Repubblica  per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» e, in particolare,
i  principi  e  criteri  direttivi  numeri  10  e  48  dell'art.   2,
concernenti la tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie e
la proroga del termine per il compimento delle indagini  preliminari)
e la disciplina codicistica sulla persona offesa, in particolare  gli
artt. 93, comma 3, e 95,  comma  1,  cod.  proc.  pen.,  in  tema  di
intervento degli enti collettivi lesi dal reato. 
    In base a siffatta  considerazione  si  e'  quindi  ritenuto  che
l'utilizzo del termine "parti" in una disposizione non  precluda,  di
per se', la percorribilita'  di  un'interpretazione  estensiva  della
medesima che includa la persona offesa. Muovendo da tale valutazione,
questa Corte ha interpretato l'allora censurato art. 401  cod.  proc.
pen. come inclusivo della persona offesa tra i soggetti legittimati a
nominare il consulente tecnico per partecipare alla perizia  disposta
con un incidente probatorio, pur se l'art. 225 cod. proc. pen. -  cui
l'art. 401, comma 5, cod. proc. pen., nel  testo  all'epoca  vigente,
faceva implicito rinvio disponendo che «[l]e prove sono  assunte  con
le forme stabilite per il dibattimento» -  prevedeva  il  riferimento
alle sole «parti private». 
    Anche la Corte  di  cassazione,  in  particolare  occupandosi  di
restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., ha affermato che
«il codice di rito non sempre,  e  non  necessariamente,  impiega  il
termine "parti" nel senso specifico di "parti del processo"»  (cosi',
Corte di cassazione, quinta sezione  penale,  sentenza  22  giugno-20
settembre 2022, n. 34794, ma anche sesta sezione penale, 30  marzo-12
giugno 2023, n. 25287; quinta  sezione  penale,  15  gennaio-3  marzo
2021, n. 8543). Con la conseguenza  che,  se  pure  la  sopra  citata
disposizione fa riferimento espresso alle  sole  "parti",  l'istituto
della rimessione in termini deve trovare applicazione  anche  per  le
persone offese (Cass., n. 34794 del 2022, ma anche  Cass.,  n.  25287
del 2023 e n. 8543 del  2021;  Corte  di  cassazione,  sesta  sezione
penale, sentenza 23 febbraio-25 settembre 2018, n. 41575). 
    Per giungere a tale conclusione si e',  innanzitutto,  richiamata
la sopra citata sentenza di questa Corte n. 559 del 1990, rammentando
che in essa si e' affermato, da un lato, che i poteri  della  persona
offesa  sono  «funzionali  alla   tutela   anticipata   dei   diritti
riconosciuti alla parte civile» e, dall'altro lato, che  «l'esplicito
riferimento alle "parti" non e' considerato sufficiente per escludere
il riconoscimento del diritto alla  restituzione  del  termine  anche
nella fase delle indagini preliminari che pure non  conosce,  ancora,
l'esistenza di "parti" ma solo di soggetti del procedimento»  (Cass.,
n.   41575   del   2018).   Si   e',   dunque,   concluso   che   «e'
costituzionalmente conforme una interpretazione che, in  presenza  di
nullita' di atti comunicativi che precludono alla persona  offesa  di
divenire parte del processo,  consenta  a  questa  di  esercitare  un
diritto,  quello  alla  restituzione  del  termine,  che,  senza   la
nullita', ben avrebbe potuto  esercitare  da  parte  civile»  (ancora
Cass., n. 41575 del 2018). 
    In queste pronunce la Corte di cassazione, se chiarisce che  tali
disposizioni, in cui  e'  utilizzato  il  termine  "parti",  sono  in
realta' destinate a essere applicate anche nella fase delle  indagini
preliminari,  in  cui  ancora  non  sono  ravvisabili   delle   parti
processuali ma solo dei soggetti del procedimento  (Cass.,  n.  25287
del 2023, n. 34794 del 2022 e n. 8543  del  2021),  perviene  a  tali
conclusioni senza  dilatare  la  nozione  di  «parte»  fino  a  farvi
rientrare la persona offesa. Di contro, espressamente afferma  che  a
quest'ultima va comunque applicato  l'istituto  della  rimessione  in
termini, pur se essa non e' qualificabile come parte  (cosi'  ancora,
Cass., n. 34794 del 2022, ma anche Cass., n. 25287 del 2023 e n. 8543
del 2021). 
    In sostanza, la Corte di  cassazione  sostiene  che,  proprio  in
considerazione dell'utilizzo nel codice di rito del  termine  "parti"
in senso non sempre rigoroso, il tenore letterale della norma non  e'
di per se' preclusivo della possibilita' di  estendere  alla  persona
offesa l'ambito applicativo di  una  disposizione  che  fa  esclusivo
riferimento alle "parti". E, dunque, la Corte di legittimita',  anche
quando ritiene di attribuire alla persona offesa  poteri  e  facolta'
dal codice riconosciuti alle «parti», lo fa, comunque,  negandole  la
qualifica di parte. 
    16.- Alla luce della predetta ricostruzione  del  ruolo  e  della
qualifica riconosciuti alla persona offesa, deve ritenersi che la sua
mancata inclusione - pacifica ai sensi  del  diritto  vivente  -  nel
novero  dei  soggetti  legittimati  a   proporre   dichiarazione   di
ricusazione non e' costituzionalmente legittima. 
    Anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento,
deve trovare infatti applicazione il principio del  giusto  processo,
il cui pilastro e' che esso si svolga innanzi a un  giudice  terzo  e
imparziale. 
    Tanto e', del resto, condiviso dalla stessa Avvocatura, a  parere
della  quale  «ogni  processo,   ai   sensi   dell'art.   111   della
Costituzione, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e  cio'
impone di qualificare come  parte  tutti  i  soggetti  che,  appunto,
partecipano ad un procedimento con ruolo  essenziale  nella  dinamica
del contraddittorio». 
    Come  noto,  alla  base  del  principio  del   giusto   processo,
riconosciuto espressamente con la  riforma  costituzionale  dell'art.
111 Cost., di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999,  n.  2,
sono posti il requisito  dell'imparzialita'  del  giudice  e  quello,
speculare, della parita' delle  parti  processuali.  E',  del  resto,
stato gia' affermato con nettezza che  «[n]ell'ambito  del  principio
del giusto processo di cui questa Corte, in  numerose  occasioni,  ha
definito i profili sulla base delle disposizioni  costituzionali  che
attengono alla disciplina della giurisdizione, posto centrale  occupa
l'imparzialità-neutralita' del giudice, in carenza della quale  tutte
le altre regole  e  garanzie  processuali  perderebbero  di  concreto
significato» (sentenza n. 306 del 1997). 
    D'altronde, nella nozione di  giusto  processo  rientra  l'intero
procedimento dinanzi a un  giudice,  coperto,  nella  sua  interezza,
dalle garanzie costituzionali, sicche' non puo' ritenersi esclusa  da
tali garanzie la fase precedente l'instaurazione del dibattimento. 
    E cio' tanto piu' vale in un contesto, quale quello attuale,  che
- come sopra ricordato (punto 11) - tende a valorizzare la fase delle
indagini preliminari antecedente il dibattimento. 
    Ogni soggetto del procedimento - e, a maggior ragione,  come  nel
caso in esame, proprio quello che  lo  ha  attivato  -  deve  potersi
avvalere delle norme previste per fare in modo che sia  garantita  la
terzieta' del giudice. 
    Del resto, come condivisibilmente osservato anche dal rimettente,
sarebbe del tutto incongruo attribuire alla persona offesa il diritto
a interloquire con il giudice sull'archiviazione e, poi,  precluderle
la facolta' di  accertarne  la  terzieta'  e  imparzialita',  con  la
conseguenza di un sostanziale svuotamento del diritto medesimo. 
    A cio' aggiungasi che - come gia' osservato  (punto  13)  -  alla
persona offesa e' affidato il fondamentale «ruolo di  supporto  e  di
controllo dell'operato del pubblico ministero», di cui  l'opposizione
alla richiesta di archiviazione e' uno dei principali  strumenti.  Si
tratta, infatti, di un meccanismo  finalizzato  a  colmare  eventuali
lacune investigative e ad assicurare la completezza  delle  indagini,
essa stessa  funzionale  al  corretto  esercizio  dell'azione  penale
obbligatoria; meccanismo che si inserisce nel  complesso  dei  poteri
riconosciuti dal legislatore alla persona  offesa,  affinche'  questa
possa offrire  il  proprio  contributo  conoscitivo  all'accertamento
della verita' sin dalla fase delle indagini preliminari (sentenza  n.
59 del 2026). E tale ruolo non puo' non ricomprendere la facolta'  di
contestare la terzieta' e imparzialita' del giudice nella cornice del
giusto processo. 
    17.-  Per  quanto  sin  qui  esposto  va,  dunque,  affermata  la
sussistenza del vulnus nei termini dedotti dal rimettente. 
    Per porvi  rimedio  e'  sufficiente  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale, per contrasto con l'art. 111, secondo  comma,  Cost.,
dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede  che  il
giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2,  cod.  proc.  pen.
possa essere ricusato (anche) dalla persona offesa  che  ha  proposto
opposizione alla richiesta di archiviazione. 
    17.1.-   Restano   assorbite   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  aventi  a  oggetto  la   medesima   disposizione   in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.
6, paragrafo 1, CEDU, e quelle aventi a oggetto gli artt. 38  e  409,
commi 2, 3, 4 e  5,  cod.  proc.  pen.,  in  riferimento  a  tutti  i
parametri evocati.