N. 32
SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969
Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. DE MARCO
Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 -
Potere del questore di diffidare persone che si presumono pericolose
per la sicurezza e la pubblica moralita' - Discrezionalita' limitata e
rivolta al conseguimento di fini per i quali la legge l'ha conferita -
Violazione dell'art. 3 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 -
Potere del questore di diffidare persone che si presumono pericolose
per la sicurezza e la pubblica moralita' - Elenco delle categorie di
persone che si presumono pericolose - Appartenenza ad esse del soggetto
- Insufficienza - Apprezzamento ulteriore della pericolosita' specifica
desumibile dal comportamento - Accertamento di merito sindacabile in
sede giurisdizionale.
Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 -
Potere del questore di diffidare persone che si presumono pericolose
per la sicurezza e la pubblica moralita' - Discrezionalita' non
sconfinante in arbitrio - Sindacabilita' in sede giurisdizionale -
Violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(069C0032)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.78 del 26-3-1969)
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