N. 32 SENTENZA 27 febbraio - 17 marzo 1969

N. 32 SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969 Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969. Pres. SANDULLI - Rel. DE MARCO Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 - Potere del questore di diffidare persone che si presumono pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita' - Discrezionalita' limitata e rivolta al conseguimento di fini per i quali la legge l'ha conferita - Violazione dell'art. 3 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 - Potere del questore di diffidare persone che si presumono pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita' - Elenco delle categorie di persone che si presumono pericolose - Appartenenza ad esse del soggetto - Insufficienza - Apprezzamento ulteriore della pericolosita' specifica desumibile dal comportamento - Accertamento di merito sindacabile in sede giurisdizionale. Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 - Potere del questore di diffidare persone che si presumono pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita' - Discrezionalita' non sconfinante in arbitrio - Sindacabilita' in sede giurisdizionale - Violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (069C0032) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.78 del 26-3-1969)

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