N. 149
SENTENZA 14 LUGLIO 1972
Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972.
Pres. CHIARELLI Rel. CHIARELLI
Avvocati e procuratori - Obbligo dei professionisti forensi di
assumere la difesa di ufficio sia di cittadini non abbienti che
abbienti - Imposizione in base all'art. 23 della Costituzione - Trova
giustificazione nell'interesse pubblico - Non viola gli artt. 3, 35 e
36 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Processo penale - Diritti di cancelleria per il rilascio di copie -
Cod. proc. pen., artt. 128 e 131, e legge 14 marzo 1968, n. 157,
tabella D, punto 13, lett. a e b - Assunta violazione degli artt. 3,
24, 38 e 53 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(072C0149)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.201 del 2-8-1972)
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