N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 1990

N. 10 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 1990 (dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige) Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (Fondo comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale per l'esercizio delle funzioni gia' ex Onmi, fondo per gli asili nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome - Esclusione dai seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e sanitario di conto capitale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate - Ingiustificata discriminazione delle regioni a statuto speciale rispetto alle regioni ordinarie Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. e di tutela della salute dei cittadini - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 21/1956, 307/1983, 245/1984 e 452/1989. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, artt. 18, 19 e 20). (Cost., artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119; statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 6, 8, 10, 16, 69 e segg.) (090C0157) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 14-2-1990)

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