N. 443 SENTENZA 26 settembre - 12 ottobre 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale- Nuovo codice- Applicazione della pena su richiesta delle parti- Costituzione di parte civile- Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali- Mancata previsione - Ingiustificato pregiudizio della parte civile Illegittimita' costituzionale. (C.P.P. 1988, art. 444, secondo comma, secondo periodo). Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile Inefficacia della sentenza nei giudizi civili e amministrativi Trattamento deteriore della parte civile rispetto all'imputato - Difetto di rilevanza - Valorizzazione dell'autonomia del rito civile per la complessiva tutela del danneggiato Inammissibilita' - Non fondatezza. (C.P.P. 1988, art. 445, primo comma, secondo periodo; art. 444, secondo comma, secondo periodo). (Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma). (090C1210) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 17-10-1990)

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