N. 335 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Dichiarazione effettuata tempestivamente ma ad ufficio diverso da quello competente - Trattamento sanzionatorio non diverso da quello previsto in caso di tardiva o di omessa dichiarazione - Prospettato contrasto col principio di ragionevolezza - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 40, secondo comma). (Cost., art. 3). (091C0908) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 24-7-1991)

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