N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 settembre 1991

N. 33 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 settembre 1991 (della regione Umbria) Finanza regionale - Obbligo del legislatore delegato di indicare l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto - Statuizione in caso di provvedimenti o atti gia' soggetti a tassa di concessione governativa, regionale o comunale che l'ammontare del tributo sia pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa - In caso di provvedimenti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, determinazione dell'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa in misura pari al 90% del tributo di ammontare piu' elevato e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato - Asserita indebita lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 183/1987, 272/1988 e 617/1988. (Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230). (Cost., artt. 76, 117, 118 e 119). (091C1038) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 18-9-1991)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.