Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza
pubblica - Trasferimenti alle regioni Regione Trentino-Alto Adige -
Determinazione della quota variabile per gli anni 1990-1992, devoluta
a ciascuna delle province autonome, ex art. 78 dello statuto speciale
- Possibilita', nelle more, di erogare anticipazioni annue -
Condizioni - Necessita' di far fronte "ad impegni di accertata
urgenza, sulla base di specifiche intese" - Ingiustificata deroga al
meccanismo previsto dall'art. 10, comma sesto, del d.lgs. n.
268/1992, in base al quale in mancanza di accordo, la quota va
devoluta nella misura concordata per l'esercizio precedente -
Illegittimita' costituzionale parziale.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, secondo
periodo).
(Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo
comma; 4, primo comma; 5, primo comma; 8, primo comma, n. 29; 9,
primo comma, n. 10; 16, primo comma).
Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza
pubblica - Trasferimenti alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige -
Finanziamento del servizio sanitario - Concorso delle province
autonome di Trento e Bolzano - Determinazione di tale concorso nella
misura del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario
nazionale e dall'attribuzione di contributi sanitari - Lamentata
lesione del principio di eguaglianza per mancata uniformita' di
trattamento tra tutte le regioni, relativamente alle prestazioni di
assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' violazione del principio
di autonomia finanziaria provinciale in materia di sanita' e nelle
altre materie di propria competenza - Esclusione - Necessita' che
comunque le modalita' di finanziamento del servizio sanitario alle
regioni e alle province autonome assicurino certezza all'azione degli
enti di autonomia - Non fondatezza della questione.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo).
(Cost., art. 3; statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige,
artt. 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma; e titolo VI; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 10 e 12).
Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza
pubblica - Trasferimenti alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige -
Riserva all'erario delle maggiori entrate dovute alla soppressione di
agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale
dell'abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di
imposte e tasse - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria delle
province autonome, per essere la norma contraria al principio di cui
all'art. 9 delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale
(d.lgs. n. 268/1992), che prevede la riserva allo Stato del maggior
gettito derivante da modificazioni dei tributi, solo se occorra dar
copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81 della Costituzione,
non rientranti in materie di competenza regionale o provinciale -
Esclusione - Operativita' della norma a decorrere dal 1 gennaio 1994,
anche per il gettito derivante dall'imposta sul patrimonio netto
delle imprese e inapplicabilita' alle province delle modalita'
attuative dalla norma previste, per le quali, invece, dovra' essere
fatto riferimento alla procedura indicata dal sopracitato art. 9 -
Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16, diciassettesimo comma).
(Cost., art. 81; statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige,
artt. 75, 104 e 107;d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6 e 9)
(094C0898)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)
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