N. 355 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Trasferimenti alle regioni Regione Trentino-Alto Adige - Determinazione della quota variabile per gli anni 1990-1992, devoluta a ciascuna delle province autonome, ex art. 78 dello statuto speciale - Possibilita', nelle more, di erogare anticipazioni annue - Condizioni - Necessita' di far fronte "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese" - Ingiustificata deroga al meccanismo previsto dall'art. 10, comma sesto, del d.lgs. n. 268/1992, in base al quale in mancanza di accordo, la quota va devoluta nella misura concordata per l'esercizio precedente - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, secondo periodo). (Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 5, primo comma; 8, primo comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma). Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Trasferimenti alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige - Finanziamento del servizio sanitario - Concorso delle province autonome di Trento e Bolzano - Determinazione di tale concorso nella misura del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione di contributi sanitari - Lamentata lesione del principio di eguaglianza per mancata uniformita' di trattamento tra tutte le regioni, relativamente alle prestazioni di assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' violazione del principio di autonomia finanziaria provinciale in materia di sanita' e nelle altre materie di propria competenza - Esclusione - Necessita' che comunque le modalita' di finanziamento del servizio sanitario alle regioni e alle province autonome assicurino certezza all'azione degli enti di autonomia - Non fondatezza della questione. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo). (Cost., art. 3; statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma; e titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10 e 12). Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Trasferimenti alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige - Riserva all'erario delle maggiori entrate dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell'abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di imposte e tasse - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria delle province autonome, per essere la norma contraria al principio di cui all'art. 9 delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 268/1992), che prevede la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81 della Costituzione, non rientranti in materie di competenza regionale o provinciale - Esclusione - Operativita' della norma a decorrere dal 1 gennaio 1994, anche per il gettito derivante dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese e inapplicabilita' alle province delle modalita' attuative dalla norma previste, per le quali, invece, dovra' essere fatto riferimento alla procedura indicata dal sopracitato art. 9 - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16, diciassettesimo comma). (Cost., art. 81; statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 75, 104 e 107;d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6 e 9) (094C0898) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)

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