N. 356 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da istituirsi con leggi di queste ultime - Compiti di vigilanza sulla loro attivita' Attribuzione alla presidenza della giunta provinciale, anziche' alla provincia autonoma Carattere di dettaglio della disposizione di legge statale - Indebita intereferenza sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3, primo comma, ultimo periodo). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Disciplina di cui al d.-l. n. 496/1993, convertito con modificazioni, in legge n. 61/1994 - Immediata applicabilita' anche alle province autonome, fino all'adozione da parte di esse di apposite normative - Violazione del principio posto dalle norme di attuazione dello statuto regionale, per cui l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che esprime tali norme, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 7). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da istituirsi con leggi di queste ultime - Attivita' tecnico-scientifiche di loro competenza - Obbligo di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali - Lamentata lesione delle competenze provinciali e dei principi statutari concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e provinciali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, terzo comma). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da istituirsi con leggi di queste ultime - Individuazione, da parte della legge statale, degli obiettivi, delle attivita', della struttura e della condizione di tali enti - Asserito carattere di normativa di dettaglio della legge statale - Conseguente lamentata violazione dell'autonomia organizzativa della provincia - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzia nazionale - Svolgimento di attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale e di funzioni e di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali e delle province autonome - Lamentata lesione delle competenze provinciali e dei principi statutari concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e provinciali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2) (094C0899) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)

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