Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da
istituirsi con leggi di queste ultime - Compiti di vigilanza sulla
loro attivita' Attribuzione alla presidenza della giunta provinciale,
anziche' alla provincia autonoma Carattere di dettaglio della
disposizione di legge statale - Indebita intereferenza sulla
ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della
provincia - Illegittimita' costituzionale parziale.
(D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in
legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3, primo comma, ultimo periodo).
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma,
nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 1 e 2).
Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione ambientale - Disciplina di cui al d.-l. n. 496/1993,
convertito con modificazioni, in legge n. 61/1994 - Immediata
applicabilita' anche alle province autonome, fino all'adozione da
parte di esse di apposite normative - Violazione del principio posto
dalle norme di attuazione dello statuto regionale, per cui
l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla
pubblicazione della legge statale che esprime tali norme, restando
nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali
preesistenti.
(D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in
legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 7).
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma,
nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 1 e 2).
Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da
istituirsi con leggi di queste ultime - Attivita'
tecnico-scientifiche di loro competenza - Obbligo di prevedere forme
di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e
delle organizzazioni sindacali - Lamentata lesione delle competenze
provinciali e dei principi statutari concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e provinciali - Esclusione - Non fondatezza della
questione.
(D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in
legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, terzo comma).
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 8, primo comma,
nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 1 e 2).
Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da
istituirsi con leggi di queste ultime - Individuazione, da parte
della legge statale, degli obiettivi, delle attivita', della
struttura e della condizione di tali enti - Asserito carattere di
normativa di dettaglio della legge statale - Conseguente lamentata
violazione dell'autonomia organizzativa della provincia - Esclusione
- Non fondatezza della questione.
(D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in
legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3).
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma,
nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 1 e 2).
Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione ambientale - Agenzia nazionale - Svolgimento di attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale e di funzioni e di
indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie
regionali e delle province autonome - Lamentata lesione delle
competenze provinciali e dei principi statutari concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e provinciali - Esclusione -
Non fondatezza della questione.
(D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in
legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, primo comma, lettere a) e b), e
terzo comma).
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma,
nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 1 e 2)
(094C0899)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)
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