N. 375 SENTENZA 13 - 25 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Elezione del Consiglio provinciale di Trieste - Decreto del commissario del Governo per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (retroattivamente convalidato dall'art. 70 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia) - Omessa recezione, nella prevista estensione al territorio di Trieste della legge 8 marzo 1951, n. 122, della norma dell'art. 9, secondo comma, concernente il vincolo (clausola di salvaguardia), per l'autorita' amministrativa, competente a predisporre la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali, a non assegnare a nessun comune, per quanto popoloso, piu' della meta' dei collegi assegnati alla provincia - Normativa non toccata dalla nuova legge elettorale 25 marzo 1993, n. 81, e percio' tuttora operante - Ingiustificato deteriore trattamento dei comuni della provincia di Trieste, e quindi dei cittadini elettori degli stessi, rispetto a quello che, al fine di attribuire ai comuni meno popolosi una adeguata rappresentanza nel Consiglio provinciale, evitando che questo sia esclusiva espressione del comune piu' grande (che di solito e' il capoluogo), e' assicurato nel restante territorio nazionale - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimita'costituzionale parziale. (Decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81, in relazione a legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 9, comma 2). (Cost., art. 3). (095C0978) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)

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