Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Elezioni - Elezione del Consiglio provinciale di Trieste - Decreto
del commissario del Governo per il territorio di Trieste 24 marzo
1956, n. 81 (retroattivamente convalidato dall'art. 70 dello Statuto
speciale per il Friuli-Venezia Giulia) - Omessa recezione, nella
prevista estensione al territorio di Trieste della legge 8 marzo
1951, n. 122, della norma dell'art. 9, secondo comma, concernente il
vincolo (clausola di salvaguardia), per l'autorita' amministrativa,
competente a predisporre la tabella delle circoscrizioni dei collegi
uninominali, a non assegnare a nessun comune, per quanto popoloso,
piu' della meta' dei collegi assegnati alla provincia - Normativa non
toccata dalla nuova legge elettorale 25 marzo 1993, n. 81, e percio'
tuttora operante - Ingiustificato deteriore trattamento dei comuni
della provincia di Trieste, e quindi dei cittadini elettori degli
stessi, rispetto a quello che, al fine di attribuire ai comuni meno
popolosi una adeguata rappresentanza nel Consiglio provinciale,
evitando che questo sia esclusiva espressione del comune piu' grande
(che di solito e' il capoluogo), e' assicurato nel restante
territorio nazionale - Violazione del principio di eguaglianza -
Illegittimita'costituzionale parziale.
(Decreto del commissario generale del Governo italiano per il
territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81, in relazione a legge 8
marzo 1951, n. 122, art. 9, comma 2).
(Cost., art. 3).
(095C0978)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)
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