N. 367 ORDINANZA 24 - 28 novembre 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del g.i.p., che abbia disposto il rinvio a giudizio, ad esercitare nuovamente, a seguito dell'annullamento del precedente rinvio a giudizio, tale funzione nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi reati - Omessa previsione - Inesattezza del presupposto interpretativo da parte del giudice rimettente - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 311/1997 e ordinanza n. 97/1997) - Mera verifica, in una delibazione di carattere processuale, della legittimita' della domanda di giudizio formulata dal p.m. - Impregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo (vedi ordinanza n. 24/1996, sentenze nn. 71/1996 e 51/1997) - Manifesta infontezza. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24). (097C1363) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 3-12-1997)

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