N. 57
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
9 dicembre 1997
N. 57
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
9 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
Ambiente (Tutela dell') - Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 giugno 1997 - Istituzione, per il Parco nazionale
dello Stelvio, nell'ambito della prevista dislocazione dei
coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per
l'ambiente e dei relativi contingenti di personale presso gli
enti parco nazionali, del "Coordinamento territoriale Stelvio",
dotato di 60 unita' prevenienti dai ruoli del Corpo forestale
dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul
territorio del Parco - Adozione di tale provvedimento, in parte
qua, in base al disposto di carattere generale dell'art. 21,
comma 2, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991,
n. 394, senza considerazione della specialita', rispetto a quello,
della disciplina del Parco dello Stelvio, stabilita - in base alle
intese tra gli enti interessati (Stato, province autonome e
regione Lombardia) in ordine alla gestione unitaria del parco,
previste dall'art. 3 delle norme di attuazione statutaria emanate
con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - dall'art. 35 della stessa
legge quadro n. 394 del 1991, e dall'art. 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 - in
osservanza dei quali sono state emanate, riguardo alle zone
comprese nel territorio della provincia di Bolzano, le
disposizioni dell'art. 13 della legge provinciale 3 novembre
1993, n. 19 - e secondo cui: a) la sorveglianza dell'intero parco
mette capo al Consorzio di gestione dal quale il personale di
sorveglianza funzionalmente dipende; b) per la parte del parco non
ricadente nei territori delle province autonome di Trento e
Bolzano, il Consorzio di gestione si avvale del Corpo forestale
dello Stato; c) per la parte del parco ricadente nei territori
delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Consorzio di
gestione si avvale dei Corpi forestali delle rispettive province
autonome - Conseguente lamentata incidenza, in misura maggiore e
minore - secondo che l'impugnato decreto si ritenga applicabile,
come parrebbe certo, anche per le zone del parco comprese nei
territori delle province autonome, o, invece, solo per le zone non
comprese in tali territori - sulle competenze in materia di
agricoltura e foreste - in cui rientrano le funzioni concerenenti
il Parco dello Stelvio - attribuite alle province di Trento e di
Bolzano dall'art. 8 nn. 5, 6, 16 e 21, e dall'art. 16 dello
statuto per il Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione,
altresi', in entrambe le suddette ipotesi, del principio di leale
cooperazione tra Stato e regioni (art. 5 della Costituzione) -
Richiamo alla sentenza n. 366/1992.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno
1997).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5 n. 6, n. 16, n. 21, e 16;
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 3; legge 6 dicembre 1991, n.
394, art. 35, comma 1; Cost. art. 5).
(097C1391)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-1998)
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