N. 90 ORDINANZA 21 - 30 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Invalidita' civile - Separazione tra la fase di accertamento sanitario dell'invalidita' civile e quella di concessione dei relativi benefici economici - Asserita disparita' di trattamento nonche' irragionevolezza della previsione di legge - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 3, comma 5 e art. 6, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 38 e 97. Previdenza e assistenza sociale - Assegni previdenziali a titolo di invalidita' civile - Provvedimenti concessori - Legittimazione passiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Asserita violazione della legge di delegazione per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130. - Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59). (001C0362) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2001)

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