N. 136 SENTENZA 9 - 17 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale del comparto ministeri - Crediti retributivi maturati da tale personale a seguitodell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Esclusione di interessi e rivalutazione monetaria - Trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ad ogni altro lavoratore o creditore di somme di denaro,con lesione del diritto alla retribuzione - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 36. Impiego pubblico - Personale del comparto ministeri - Somme corrisposte a tale personale, in difformita' dal divieto di interessi e rivalutazione monetaria - Disposizione la cui applicazione presuppone la vigenza della norma dichiarata illegittima - Illegittimita' costituzionale. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 5. - Costituzione, artt. 3 e 36. Impiego pubblico - Trattamenti pensionistici - Ritardato adempimento di crediti previdenziali derivanti dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale n. 1 del 1991 - Esclusione di prestazioni accessorie - Trattamento irragionevolmente differenziato, rispetto a quello di tutti gli altri crediti - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di altri profili. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 24, comma 4. - Costituzione, art. 3. Impiego pubblico - Pensioni - Somme liquidate in esecuzione della sentenza costituzionale n. 1 del 1991 - Esclusione d'interessi e rivalutazione - Illegittimita' costituzionale conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 5. (001C0499) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)

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