N. 285 ORDINANZA 5 - 23 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Corpo di polizia penitenziaria - Nomina ad agente di ruolo - Assenza per causa di malattia dal corso previsto al fine del conseguimento della nomina - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, escludente la possibilita' di partecipazione a corsi successivi - Lamentata irragionevolezza, nonche' prospettato contrasto con il principio di tutela della salute, del diritto al lavoro e del buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lettera d), come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579). - Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97. (001C0776) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)

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