N. 287 SENTENZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinanza di rimessione - Motivazione sulla rilevanza - Difetto riscontrato in un precedente atto introduttivo del giudizio di costituzionalita' su identica questione - Integrazione, da parte del rimettente, della precedente motivazione - Ammissibilita' della questione. Oggetto del giudizio - Indicazioni del rimettente - Correzione - Individuazione della disposizione sulla quale si dirige effettivamente la censura di costituzionalita'. Elezioni - Elezioni amministrative - Pubblicazioni di propaganda elettorale - Obbligo di indicare il committente responsabile - Sanzione in caso di inosservanza - Multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni - Disparita' di trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente piu' severo rispetto a quello stabilito per l'identica condotta tenuta in occasione di elezioni politiche - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 29, comma 5. - Costituzione, art. 3. (001C0778) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)

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