Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinanza di rimessione - Motivazione sulla rilevanza - Difetto
riscontrato in un precedente atto introduttivo del giudizio di
costituzionalita' su identica questione - Integrazione, da parte
del rimettente, della precedente motivazione - Ammissibilita' della
questione.
Oggetto del giudizio - Indicazioni del rimettente - Correzione -
Individuazione della disposizione sulla quale si dirige
effettivamente la censura di costituzionalita'.
Elezioni - Elezioni amministrative - Pubblicazioni di propaganda
elettorale - Obbligo di indicare il committente responsabile -
Sanzione in caso di inosservanza - Multa da lire un milione a lire
cinquanta milioni, anziche' sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire cinquanta milioni - Disparita' di
trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente piu' severo rispetto
a quello stabilito per l'identica condotta tenuta in occasione di
elezioni politiche - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 29, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
(001C0778)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)
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