N. 785
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 luglio 2003
Ordinanza emessa l'8 luglio 2003 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Abati Daniele
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Modifiche normative - Possibilita' per le parti di formulare la
richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato,
anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali
risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod.
proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta
dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni
per valutare l'opportunita' della richiesta - Contrasto con le
finalita' deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti
della parte civile - Decorrenza del termine per richiedere la
sospensione del processo dalla prima udienza utile anziche' dalla
vigenza della legge - Violazione del principio di ragionevolezza -
Lesione del principio della ragionevole durata del processo.
- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(003C1065)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 8-10-2003)
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