N. 785 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2003

Ordinanza emessa l'8 luglio 2003 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Abati Daniele Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilita' per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta - Contrasto con le finalita' deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziche' dalla vigenza della legge - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo. - Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3 e 111. (003C1065) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 8-10-2003)

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