N. 310 ORDINANZA 13 - 21 ottobre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta - Prospettata discriminazione dei soggetti meno abbienti con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Intervenuto versamento della somma da parte del ricorrente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta - Prospettata irragionevolezza, lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, della inviolabilita' della persona umana, del principio del giudice naturale precostituito per legge, del principio del contraddittorio, ostacolo alla tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalita' incidente sulla norma censurata - Restituzione degli atti ai rimettenti. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113. (004C1108) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 27-10-2004)

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