N. 99
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
21 ottobre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna -
Disposizioni in tema di voto degli immigrati - Previsioni secondo
cui la Regione assicura, nell'ambito delle facolta' che le sono
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati
residenti, e riconosce e garantisce a tutti i residenti nel
territorio regionale il diritto di voto nei referendum e nelle
altre forme di consultazione popolare - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata violazione delle norme costituzionali che
riservano l'elettorato attivo ai cittadini e la sovranita' al
popolo - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di «organi dello Stato e relative leggi
elettorali» ed in materia di «legislazione elettorale di Comuni,
Province e Citta' metropolitane» - Incidenza sul «sistema di
elezione» degli organi rappresentativi regionali, la cui disciplina
spetta alla «legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» - Possibile
vincolo al potere del Consiglio regionale di fare proposte di legge
alle Camere.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, artt. 2, comma 1, lett. f), e 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, 48, 117, comma secondo, lett. f) e p), e
122, commi primo e secondo; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9,
comma 4, lett. d); Convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il
5 febbraio 1992, ratificata, limitatamente ai capitoli A e B, dalla
legge 8 marzo 1994, n. 203.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Attivita'
di rilievo internazionale della Regione - Potere di quest'ultima,
nelle materie di propria competenza, di provvedere direttamente
all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali
stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura
previste dalla legge - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciata mancanza della condizione che gli accordi siano stati
preventivamente ratificati ed entrati internazionalmente in vigore
e che le norme di procedura siano previste da legge dello Stato -
Violazione della competenza statale esclusiva in materia di
«politica estera e rapporti internazionali dello Stato» - Contrasto
con la riserva di legge statale in ordine alla procedura di
esecuzione degli accordi internazionali nelle materie di competenza
regionale.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 13, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a), e quinto [anche in
relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131].
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Diritti di
partecipazione dei residenti nel territorio regionale - Prevista
possibilita' di un'istruttoria in forma di contraddittorio
pubblico, indetta dall'Assemblea legislativa, nei procedimenti
riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di
carattere generale - Previsto obbligo di motivazione di tali atti
in relazione alle risultanze istruttorie - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciata incidenza sui principi di efficienza,
buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione - Contrasto con
il principio di irrilevanza della motivazione delle norme (tanto
piu' se legislative) - Lesione del principio di ragionevolezza.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 17.
- Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 49 e 97.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Diritto
delle associazioni di partecipare al procedimento legislativo ed
alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu'
generali, nonche' garanzia di un dialogo permanente tra l'Assemblea
legislativa e le associazioni - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata compromissione dell'autonomia del Consiglio
regionale - Contraddittorieta' rispetto ad altre disposizioni
statutarie - Sostanziale introduzione di una sorta di democrazia
«governata» da gruppi di pressione organizzati (della cui struttura
democratica non v'e' garanzia) - Contrasto con il principio di
coerenza - Alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e
del ruolo dei partiti politici.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 19.
- Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 49, 97 e 121, comma
secondo.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna -
Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative Potere
della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, di
disciplinarne le modalita', «definendo finalita' e durata
dell'affidamento» - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali - Incidenza
sui principi di sussidiarieta' e adeguatezza - Contrasto con la
previsione costituzionale che riserva agli enti locali la
titolarita' (e non l'affidamento temporaneo) delle funzioni
conferite con legge statale o regionale.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 24, comma 4.
- Costituzione, artt. 114 e 118, commi primo e secondo.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna -
Attribuzione all'Assemblea legislativa del potere di individuare le
funzioni della Citta' metropolitana di Bologna - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciata invasione della potesta'
legislativa dello Stato in materia di funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta' metropolitane.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. p).
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Poteri e
funzioni dell'Assemblea legislativa - Discussione e approvazione,
nei tempi definiti dal Regolamento interno, del programma di
governo predisposto dal Presidente della Regione - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciata omessa indicazione delle
conseguenze dell'eventuale mancata approvazione del programma -
Ambiguita' - Incongruenza rispetto all'elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione - Contrasto con i
canoni di coerenza e ragionevolezza.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 28, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 122, comma quinto.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Prevista
incompatibilita' della carica di assessore con quella di
consigliere regionale - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciata invasione di area normativa riservata alla «legge della
Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica» - Esorbitanza dalla potesta' statutaria
regionale.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 45, comma 2.
- Costituzione, art. 122, primo comma.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Potere
della Giunta regionale di disciplinare l'esecuzione dei regolamenti
comunitari «nei limiti stabiliti dalla legge regionale» - Ricorso
del Governo della Repubblica Denunciato omesso riferimento al
necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge
dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale.
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 49, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.
Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Prevista
disciplina da parte della Regione del rapporto di lavoro del
personale regionale - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di «ordinamento civile».
- Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima
deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il
14 settembre 2004, art. 62, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
(004C1127)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 27-10-2004)
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