N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni in tema di voto degli immigrati - Previsioni secondo cui la Regione assicura, nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti, e riconosce e garantisce a tutti i residenti nel territorio regionale il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione delle norme costituzionali che riservano l'elettorato attivo ai cittadini e la sovranita' al popolo - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «organi dello Stato e relative leggi elettorali» ed in materia di «legislazione elettorale di Comuni, Province e Citta' metropolitane» - Incidenza sul «sistema di elezione» degli organi rappresentativi regionali, la cui disciplina spetta alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» - Possibile vincolo al potere del Consiglio regionale di fare proposte di legge alle Camere. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, artt. 2, comma 1, lett. f), e 15, comma 1. - Costituzione, artt. 1, 48, 117, comma secondo, lett. f) e p), e 122, commi primo e secondo; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 4, lett. d); Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Attivita' di rilievo internazionale della Regione - Potere di quest'ultima, nelle materie di propria competenza, di provvedere direttamente all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata mancanza della condizione che gli accordi siano stati preventivamente ratificati ed entrati internazionalmente in vigore e che le norme di procedura siano previste da legge dello Stato - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» - Contrasto con la riserva di legge statale in ordine alla procedura di esecuzione degli accordi internazionali nelle materie di competenza regionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 13, comma 1, lett. a). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a), e quinto [anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131]. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Diritti di partecipazione dei residenti nel territorio regionale - Prevista possibilita' di un'istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dall'Assemblea legislativa, nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale - Previsto obbligo di motivazione di tali atti in relazione alle risultanze istruttorie - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incidenza sui principi di efficienza, buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione - Contrasto con il principio di irrilevanza della motivazione delle norme (tanto piu' se legislative) - Lesione del principio di ragionevolezza. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 17. - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 49 e 97. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Diritto delle associazioni di partecipare al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu' generali, nonche' garanzia di un dialogo permanente tra l'Assemblea legislativa e le associazioni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata compromissione dell'autonomia del Consiglio regionale - Contraddittorieta' rispetto ad altre disposizioni statutarie - Sostanziale introduzione di una sorta di democrazia «governata» da gruppi di pressione organizzati (della cui struttura democratica non v'e' garanzia) - Contrasto con il principio di coerenza - Alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti politici. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 19. - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 49, 97 e 121, comma secondo. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative Potere della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, di disciplinarne le modalita', «definendo finalita' e durata dell'affidamento» - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e adeguatezza - Contrasto con la previsione costituzionale che riserva agli enti locali la titolarita' (e non l'affidamento temporaneo) delle funzioni conferite con legge statale o regionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 24, comma 4. - Costituzione, artt. 114 e 118, commi primo e secondo. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione all'Assemblea legislativa del potere di individuare le funzioni della Citta' metropolitana di Bologna - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della potesta' legislativa dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 26, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. p). Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa - Discussione e approvazione, nei tempi definiti dal Regolamento interno, del programma di governo predisposto dal Presidente della Regione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata omessa indicazione delle conseguenze dell'eventuale mancata approvazione del programma - Ambiguita' - Incongruenza rispetto all'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione - Contrasto con i canoni di coerenza e ragionevolezza. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 28, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 122, comma quinto. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Prevista incompatibilita' della carica di assessore con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione di area normativa riservata alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» - Esorbitanza dalla potesta' statutaria regionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 45, comma 2. - Costituzione, art. 122, primo comma. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Potere della Giunta regionale di disciplinare l'esecuzione dei regolamenti comunitari «nei limiti stabiliti dalla legge regionale» - Ricorso del Governo della Repubblica Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale. - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 49, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma quinto. Statuto regionale - Statuto della Regione Emilia-Romagna - Prevista disciplina da parte della Regione del rapporto di lavoro del personale regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile». - Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, art. 62, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). (004C1127) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 27-10-2004)

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