Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Titoli di credito - Pagamento dopo la levata del protesto - Diritto
del debitore cambiario alla cancellazione del proprio nome dal
registro informatico dei protesti - Onere di allegare all'istanza
il titolo protestato - Possibilita', in caso di smarrimento o
distruzione dell'originale, di sostituire il titolo con la denuncia
di smarrimento o distruzione - Mancata previsione - Preteso
ingiustificato ostacolo alla tutela amministrativa e giudiziaria
dei diritti - Asserita discriminazione in danno del debitore che,
per cause indipendenti della sua volonta', non sia piu' in possesso
del titolo - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4, come sostituito dall'art. 2,
comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(005C0147)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)
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