N. 112 ORDINANZA 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Ammissione al beneficio - Esclusione di quanti siano gia' stati ammessi ad altri benefici penitenziari - Denunciata irragionevolezza e ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanti abbiano subito, per fatto colpevole, la revoca di misure alternative, lesione del principio della finalita' rieducativa della pena - Questione sollevata per finalita' meramente interpretativa - Manifesta inammissibilita'. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d). - Costituzione, artt. 3 e 27. (005C0365) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 23-3-2005)

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