N. 161 SENTENZA 7 - 21 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Norma in un testo diverso da quello vigente al momento dell'emanazione dell'ordinanza - Sostanziale identita' del precetto normativo - Ammissibilita' della questione. Oggetto del giudizio - Sopravvenienza di disposizione aggiunta - Oggetto diverso da quello della disposizione censurata - Ammissibilita' della questione. Oggetto del giudizio - Eccezione - Mancata censura di talune disposizioni - Irrilevanza nel giudizio a quo - Reiezione dell'eccezione. Regione Basilicata - Ambiente - Rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi provenienti da altre regioni o nazioni - Smaltimento e/o stoccaggio negli impianti della Regione - Divieto - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, ostacolo alla libera circolazione delle cose e delle persone nelle Regioni - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili di censura. - Legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, art. 1, come modificato dall'art. 45 della legge Regione Basilicata 2 febbraio 2001, n. 6. - Costituzione, artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120, primo comma (artt. 3, 11, 32, e 41); d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 1, 5, 11, 18, 19 e 26. (005C0498) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 27-4-2005)

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